Sentenza n. 112 del 1957

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SENTENZA N. 112

 

ANNO 1957

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

 

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

 

Avv. GIUSEPPE CAPPI

 

Prof. TOMASO PERASSI

 

Prof. GASPARE AMBROSINI

 

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

 

Dott. MARIO COSATTI

 

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

 

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

 

Prof. ANTONINO PAPALDO

 

Prof. MARIO BRACCI

 

Prof. NICOLA JAEGER

 

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

 

Dott. ANTONIO MANCA

 

Prof. ALDO SANDULLI

 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

SENTENZA

 

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale siciliana n. 1 del 4 gennaio 1957 intitolata "Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale siciliana 1 agosto 1953 n. 44", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 26 gennaio 1957, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 29 successivo ed iscritto al n. 1 del Registro ricorsi 1957.

 

Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione siciliana;

 

udita nell'udienza pubblica del 29 maggio 1957 la relazione del Giudice Giuseppe Cappi;

 

uditi il sost. Avv. gen. dello Stato Cesare Arias per i ricorrenti e l'Avv. Pietro Virga per la Regione siciliana.

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

L'Assemblea regionale siciliana, in data 3 ottobre 1956, approvava una legge intitolata "Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1953, n. 44". Tale legge - che constava di due soli articoli - venne ritualmente impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avanti questa Corte; la quale, con sentenza 7 marzo 1957, depositata il 18 stesso, respinse le eccezioni di incompetenza e di inammissibilità sollevate dalla Regione siciliana, e, nel merito, respinse il ricorso dello Stato per quanto riguarda l'art. 1 della predetta legge, dichiarando invece l'illegittimità costituzionale dell'art. 2.

 

Prima che la sentenza di questa Corte venisse depositata, la Regione siciliana, avvalendosi del disposto del capoverso dello art. 29 dello Statuto siciliano, provvedeva a promulgare e pubblicare la legge di cui trattasi (n. 1 del 4 gennaio 1957 in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 12 gennaio 1957).

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e - come leggesi nel ricorso - "per quanto possa occorrere, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana", rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, in data 24 gennaio 1957, proposero ricorso quatenus opus avverso la dianzi citata legge regionale, prima quindi che venisse depositata la già citata sentenza 18 marzo 1957 di questa Corte.

 

Lo Stato, in questo suo secondo ricorso, ripeté le motivazioni e le conclusioni del primo, chiedendo declaratoria di illegittimità costituzionale della citata legge siciliana n. 1 del 4 gennaio 1957.

 

La Regione, in data 6 febbraio 1957, depositò nella cancelleria della Corte le proprie deduzioni, ripetendo gli argomenti e le conclusioni già contenute nelle deduzioni presentate contro il primo ricorso dello Stato; e concluse: "Voglia l'Ecc. ma Corte costituzionale dichiarare inammissibile e subordinatamente respingere perché infondato il ricorso indicato in epigrafe, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la legge regionale siciliana approvata dall'Assemblea regionale siciliana in data 3 ottobre 1956 e pubblicata il 12 gennaio 1957".

 

In data 18 marzo 1957, veniva depositata, come sopra si é detto, la sentenza di questa Corte 7 marzo 1957, con la quale veniva respinto il ricorso dello Stato relativamente all'art. 1 della citata legge regionale e veniva invece dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2.

 

Pertanto la situazione era questa: che avverso una stessa legge, prima semplicemente approvata dalla Regione siciliana e successivamente promulgata e pubblicata, si erano avute due distinte impugnative da parte dello Stato e due distinte deduzioni difensive da parte della Regione.

 

Devesi aggiungere che, avvenuto il deposito della sentenza di questa Corte che decideva il primo ricorso, la Regione, in data 13 maggio 1957, depositava nuove deduzioni. In esse la Regione prendeva atto della suaccennata sentenza di questa Corte e concludeva perché la Corte stessa volesse: in via preliminare, dichiarare irricevibile il ricorso della Presidenza del Consiglio contro la legge regionale n. 1 del 4 gennaio 1957; in subordine, dichiarare la cessazione della materia del contendere quanto all'art. 2 e la efficacia del giudicato quanto all'art. 1 della stessa legge.

 

L'Avvocatura dello Stato, che non aveva presentato nuove deduzioni, nella discussione orale prese essa pure atto dell'intervenuta sentenza 7-18 marzo 1957 di questa Corte e chiese si dichiara, se cessata la materia del contendere relativamente alla intera legge, opponendosi però alla declaratoria di irricevibilità del ricorso dello Stato, chiesta dalla Regione.

 

 

 

Considerato in diritto

 

1. - L'impugnativa in via diretta, da parte dello Stato, delle leggi regionali siciliane é regolata dallo Statuto della Regione siciliana negli artt. 28 e 29, che non é inopportuno trascrivere:

 

Art. 28. "Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte".

 

Art. 29. "L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.

 

"Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione".

 

La formazione delle leggi regionali siciliane passa, come vedesi, per due momenti: l'approvazione, da parte dell'Assemblea; la promulgazione, da parte del Presidente della Regione e la conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione. Lo Stato può impugnare le leggi, dopo che le stesse sono state approvate dall'Assemblea e gli sono state comunicate.

 

2. - Questa procedura é tuttora in vigore, anche dopo la sentenza n. 38 del 27 febbraio - 9 marzo 1957 della Corte costituzionale. Con questa sentenza la Corte dichiarò la propria competenza a decidere le questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane, ma ritenne che i modi e i termini della proposizione del giudizio di legittimità potessero continuare ad essere quelli che regolavano la impugnativa davanti all'Alta Corte per la Regione siciliana. La citata sentenza così al riguardo si espresse: "L'esistenza di un organo speciale autorizzato a promuovere le questioni di legittimità - il Commissario dello Stato - e i termini più brevi che l'art. 28 stabilisce perché la impugnativa sia valida, bene si inseriscono nella particolare forma di autonomia riconosciuta alla Regione siciliana. É lo stesso é da dire del termine di venti giorni per la decisione della Corte (art. 29), fermo restando peraltro, nei rapporti di detto termine, il carattere ordinatorio, quale, del resto, é stato già ammesso nella prassi dell'Alta Corte per la Sicilia".

 

3. - Alla stregua dei suesposti principi, che la Corte conferma, é chiaro che lo Stato, proposta ritualmente l'impugnativa contro la legge di cui trattasi dopo che era stata approvata dalla Assemblea regionale, non poteva più proporre nuovo ricorso contro la stessa legge quando poi era stata promulgata e approvata. La Circostanza che al momento in cui il nuovo ricorso fu proposto non era ancora stata depositata l'or citata sentenza n. 38 di questa Corte, né l'altra, n. 44, che decideva la questione di legittimità costituzionale della legge in disputa, possono spiegare perché lo Stato, per uno scrupolo di cautela, ritenne di dover proporre il nuovo ricorso. Resta però fermo che non poteva proporlo, onde la Corte, usando la formula comprensiva da essa adottata, ritiene di dichiararlo inammissibile.

 

4. - Appena é d'uopo aggiungere che se la Regione, in base all'art. 29 dello Statuto siciliano, aveva diritto di promulgare e pubblicare la legge in disputa, ciò non muta in nulla la sostanza delle cose, giacché, in forza dell'art. 136 della Costituzione, la legge di cui é causa, nella parte della quale fu dichiarata l'illegittimità costituzionale, ha già cessato di avere efficacia in conseguenza della sentenza n. 44 pronunciata dalla Corte sul primo ricorso che era stato proposto dallo Stato.

 

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 gennaio 1957 per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana n. 1 del 4 gennaio 1957, intitolata "Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale siciliana 1 agosto 1953, n. 44".

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1957.

 

Gaetano AZZARITI – Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA – Aldo SANDULLI.

 

Depositata in Cancelleria il 8 luglio 1957.