Ordinanza n. 106 del 1957
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ORDINANZA N. 106

ANNO 1957

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. MARIO BRACCI

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, promosso con l'ordinanza 1 giugno 1956 del Tribunale di Palermo, pronunciata nella causa civile vertente tra Scaduto Scardina Giovanni ed Onofrio e la Gestione INA-Casa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 329 del Registro ordinanze 1956.

Viste la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e le deduzioni della Gestione INA-Casa;

udita nell'udienza pubblica dell'8 maggio 1957 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

udito il sostituto Avv. gen. dello Stato Francesco Agrò.

Ritenuto che, in seguito all'espropriazione di alcuni terreni in Bagheria, di proprietà dei signori Giovanni ed Onofrio Scaduto Scardina, a favore della Gestione INA-Casa per la costruzione di alcuni lotti di case popolari, il consulente tecnico, nominato dal Tribunale di Palermo, determinava l'ammontare delle indennità di espropriazione à sensi dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli, legge richiamata dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, contenente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori. A tale determinazione dell'indennizzo si opponevano i signori Scaduto Scardina, sostenendo che la suddetta indennità andava determinata non secondo i criteri della legge per Napoli bensì secondo il principio generale di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. Nel corso del giudizio gli attori eccepivano l'illegittimità costituzionale delle citate disposizioni delle leggi del 1885 e del 1949, perché in contrasto con l'art. 42 della Costituzione, ed il Tribunale, ritenendo non manifestamente infondata la questione, ha emanato l'ordinanza indicata in epigrafe, con cui ha sollevato la relativa questione di legittimità costituzionale.

Considerato che la rilevanza, ai fini del giudizio instaurato davanti al Tribunale di Palermo, della questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo esame, non appare sufficientemente dimostrata nell'ordinanza di rinvio. Gli attori sostenevano, in linea principale, che la indennità di espropriazione doveva essere determinata non secondo le norme contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli, bensì secondo i principi contenuti nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità. Gli attori, poi, nell'ipotesi che si fosse ritenuta applicabile la legge per Napoli, prospettavano la questione di legittimità costituzionale di tale legge e dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che ne fa richiamo. Il Tribunale, nella sua ordinanza, non ha preso in esame la richiesta principale avanzata dagli attori, di modo che potrebbe accadere, come esattamente rileva l'Avvocatura dello Stato, che la soluzione della questione di legittimità costituzionale qui prospettata non giovi al giudizio nel quale la questione stessa é stata sollevata; il che si verificherebbe se in un secondo momento il Tribunale decidesse che la legge per Napoli non sia applicabile nella specie sottoposta al suo esame.

Occorre, pertanto, che il Tribunale, ai fini del giudizio di rilevanza, prenda in esame la questione fondamentale prospettata dalle parti e ne dia adeguata motivazione, rinviando gli atti a questa Corte solo se, dopo tale esame, il Tribunale stesso giudicherà che la questione principale relativa alla non applicabilità, nella specie, della legge per Napoli sia infondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Palermo.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1957.

Gaetano AZZARITI – Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA – Aldo SANDULLI.

 

Depositata in Cancelleria il 8 luglio 1957.