ORDINANZA N. 100
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 22 a 32 del titolo IV del R. D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, e degli artt. da 1 a 10 del titolo I del R. D.L. 8 luglio 1937, n. 1516, promosso con l'ordinanza 6 novembre 1956 della Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette di Tricarico, emessa su ricorso di Bollettieri Gregorio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del 30 gennaio 1957 ed iscritta al n. 349 del Registro ordinanze 1956.
Ritenuto che con la sopra indicata ordinanza del 6 novembre 1956 é stata sollevata dalla Commissione distrettuale delle imposte di Tricarico la questione circa la legittimità costituzionale dei citati articoli del R. D. L. 7 agosto 1936, n. 1639, e del R. D.L. 8 luglio 1937, n. 1516, in riferimento al disposto dell'art. 102 della Costituzione.
Considerato che questa Corte, con propria sentenza 1 marzo 1957, n. 41, ha già preso in esame la questione sollevata riguardante la legittimità della costituzione e del funzionamento delle Commissioni tributarie amministrative fino a quando, in applicazione dell'art. 102 e della VI disposizione transitoria della Costituzione, sarà disposto il nuovo ordinamento delle Commissioni stesse;
che, non sussistendo alcuna ragione in contrario, tale pronuncia va pienamente confermata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti alla Commissione distrettuale delle imposte di Tricarico.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.
Gaetano AZZARITI – Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 1957.