ORDINANZA N. 95
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 157 e 163 del T.U. delle leggi di p. s. approvato con R. D.L. 18 giugno 1931, n. 773 promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 22 giugno 1956 del Pretore di Cuneo, emessa nel procedimento penale a carico di Silvestro Giovanni Battista, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed iscritta al n. 247 del Registro ordinanze 1956;
2) ordinanza 13 luglio 1956 del Pretore di Cuneo, emessa nel procedimento penale a carico di Carletti Giuliano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 dell'8 settembre 1956 ed iscritta al n. 257 del Reg. ord. 1956;
3) ordinanza 13 luglio 1956 del Pretore di Cuneo, emessa nel procedimento penale a carico di Marengo Giovanni Maria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1956 ed iscritta al n. 264 del Reg. ord. 1956;
4) ordinanza 22 giugno 1956 del Pretore di Finale Emilia, emessa nel procedimento penale a carico di De Sivo Clemente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 29 settembre 1956 ed iscritta al n. 268 del Reg. ord. 1956;
5) ordinanza 7 marzo 1956 del Pretore di Bologna, emessa nel procedimento penale a carico di Sansalone Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 10 novembre 1956 ed iscritta al n. 323 del Reg. ord. 1956.
Ritenuto:
Nel corso di vari procedimenti penali fu sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 157 e 163 del testo unico delle leggi di p. s. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773, e la decisione di tale questione é stata dai giudici rimessa alla Corte con le cinque ordinanze sopra elencate; quattro delle quali si riferiscono all'art. 157, senza specificazione di commi; una all'art. 163.
Nessuna delle parti private si é costituita in giudizio, né vi fu intervento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Corte, con sentenza n. 2 del 14 giugno 1956, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 157 del T.U. delle leggi di p. s., nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette, e dei commi secondo e terzo dello stesso articolo nelle parti relative al rimpatrio per traduzione; e, con sentenza n. 10 del 20 giugno 1956, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nei riguardi dell'art. 163 del testo unico predetto.
Tutte le questioni proposte con le suindicate ordinanze sono manifestamente infondate. Infatti, o trattasi di questioni relative a norme di cui é stata già dichiarata la illegittimità, e, in questo caso, l'infondatezza deriva dal fatto che, essendo sopraggiunta la cessazione della efficacia di tali norme, non é più proponibile una questione di legittimità costituzionale nei loro confronti; o trattasi di questioni relative a norme nei riguardi delle quali la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, e rispetto ad esse, non sussistono ragioni perché la Corte adotti decisioni diverse da quelle contenute nelle due richiamate sentenze, e perciò le questioni stesse devono essere dichiarate manifestamente infondate.
Spetterà ai giudici di merito, ai quali vengono rinviati gli atti, di applicare ai singoli casi i principi contenuti nelle due citate sentenze di questa Corte, accertando se le varie situazioni di fatto, che stanno alla base dei diversi procedimenti penali, siano contemplate o meno dalle norme che la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime e che per effetto di tale dichiarazione hanno cessato di avere efficacia (artt. 136 della Costituzione e 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956);
dichiara manifesta la infondatezza delle questioni proposte con le cinque ordinanze indicate in epigrafe;
ordina che gli atti relativi siano restituiti alle competenti autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
Gaetano AZZARITI – Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 1957.