Ordinanza n. 92 del 1957
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ORDINANZA N. 92

ANNO 1957

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. MARIO BRACCI

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 19 maggio 1956 del Pretore di Caulonia, nel procedimento penale a carico di Lacaria Vincenzo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed iscritta al n. 254 del Registro ordinanze 1956;

2) ordinanza 11 maggio 1956 del Pretore di Montorio al Vomano, nel procedimento penale a carico di Bottaro Domenico ed altro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1956 ed iscritta al n. 306 del Reg. ord. 1956;

3) ordinanza 17 maggio 1956 del Pretore di Massa Marittima nel procedimento penale a carico di Raspollini Ivo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 328 del Reg. ord. 1956.

Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali, sopra indicati fu sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, e la decisione di tale questione é stata dai Giudici rimessa a questa Corte con le ordinanze di cui in epigrafe;

che la Corte ha già avuto occasione di decidere l'anzidetta questione con la sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, di cui il dispositivo é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 14 giugno 1956, n. 146;

che essendo stata dichiarata con detta sentenza la illegittimità costituzionale delle norme contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, del menzionato art. 113, tali norme, unicamente alle altre ivi indicate, hanno cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87), rimanendo così escluso che si proceda a nuovi giudizi;

che per il comma quinto di detto articolo, nei confronti del quale fu respinta l'eccezione di illegittimità costituzionale, non é stata sollevata in nessuna delle suddette ordinanze questione di legittimità costituzionale.

Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'articolo 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione proposta con le tre ordinanze indicate in epigrafe, relative all'art. 113 T.U. delle leggi di p. s., in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 5 giugno 1956 e ordina che gli atti relativi siano restituiti alle competenti autorità giudiziarie.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1957.

Gaetano AZZARITI – Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA – Aldo SANDULLI.

 

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 1957.