Ordinanza n. 90 del 1957
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ORDINANZA N. 90

ANNO 1957

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. MARIO BRACCI

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con l'ordinanza 7 novembre 1956 del Tribunale di Trapani, emessa nel procedimento penale a carico di Marino Gioacchino ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del 30 gennaio 1957 ed iscritta al n. 4 del Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che con la ordinanza sopra indicata del Tribunale di Trapani veniva sollevata la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento al disposto dell'art. 17 della Costituzione.

Considerato che la Corte costituzionale ha già preso in esame la questione sollevata e con la propria sentenza n. 9 del 19 giugno 1956 e con successive pronunce ha dichiarato non fondata la assunta illegittimità costituzionale del citato art. 18 nella parte in cui stabilisce la sanzione, penale per il mancato preavviso all'autorità competente per le riunioni in luogo pubblico, rimanendo conseguentemente inapplicabile la detta sanzione per le riunioni in luogo aperto al pubblico, per le quali, a norma del secondo comma dell'art. 17 della Costituzione, non é richiesto preavviso;

che, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in contrario, tali pronunce vanno pienamente confermate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina che gli atti siano restituiti al Tribunale di Trapani.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.

Gaetano AZZARITI – Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA – Aldo SANDULLI.

 

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 1957.