ORDINANZA N. 89
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 10 novembre 1956 del Pretore di Mortara emessa nel procedimento penale a carico di Gasparini Mario Clemente e di Meriggi Angelo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 336 del Registro ordinanze 1956;
2) ordinanza 10 novembre 1956 del Pretore di Mortara emessa nel procedimento penale a carico di Gasparini Mario Clemente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 337 del Registro ordinanze 1956.
Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate del 10 novembre 1956 del Pretore di Mortara é stata sollevata la questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. di p. s., in riferimento al disposto dell'art. 17 della Costituzione;
che dal testo di dette ordinanze risulta che la contravvenzione a carico del prevenuti fu elevata per aver promosso pubbliche riunioni senza darne preavviso all'autorità competente.
Considerato che, con sentenza 19 giugno 1956, n. 9, e con altre successive pronunce, la Corte costituzionale, prendendo in esame la stessa questione proposta dal Pretore di Mortara, ha dichiarato non fondata la assunta illegittimità costituzionale dell'art. 18 del citato T.U. nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso per le riunioni in luogo pubblico;
che, non essendovi ragioni in contrario, tali pronunce della Corte vanno pienamente confermate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta ed ordina la restituzione degli atti al Pretore di Mortara.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
Gaetano AZZARITI – Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 1957.