ORDINANZA N. 84
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con l'ordinanza 18 giugno 1956 del Pretore di Firenze, emessa nel procedimento penale a carico di Petrini Lido, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed iscritta al n. 244 del Registro ordinanze 1956.
Vista la memoria depositata in cancelleria il 24 maggio 1957 dall'avvocato Giacomo Rosapepe nell'interesse del Petrini.
Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata del Pretore di Firenze veniva sollevata la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s., in riferimento al disposto dell'art. 17 della Costituzione;
che dall'ordinanza stessa risulta che la riunione, in occasione della quale fu elevata imputazione a carico di Petrini Lido venne tenuta in luogo aperto al pubblico.
Considerato che questa Corte ha già avuto occasione di prendere in esame la questione sollevata e con la propria sentenza 19 giugno 1956, n. 9, confermata con successive pronunce, ebbe a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s. nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso all'autorità competente per le riunioni in luogo pubblico, rimanendo conseguentemente inapplicabile la detta sanzione per le riunioni in luogo aperto al pubblico, per le quali, a norma del secondo comma dell'art. 17 della Costituzione, non é richiesto preavviso;
che non può essere accolta la richiesta della difesa del Petrini che propone l'esame della sollevata questione di legittimità costituzionale non soltanto in relazione all'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s. in riferimento al disposto dell'art. 17 della Costituzione, ma anche in relazione all'art. 2 del R. D. 28 febbraio 1930, n. 289, circa il compimento di funzioni religiose dei culti acattolici, in quanto questa Corte deve esaminare la questione propostale nei limiti in cui essa é stata precisata nell'ordinanza di rinvio; d'altra parte giova, in proposito, osservare che con recente sentenza, dell'8 maggio 1957, n. 45, la Corte ha ritenuto il carattere generale della norma dell'art. 17 della Costituzione e la sua riferibilità ad ogni specie di riunione, comprese quelle a carattere religioso;
che, non sussistendo ragioni in contrario, le richiamate pronunce della Corte vanno pienamente confermate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di Firenze.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
Gaetano AZZARITI – Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 1957.