ORDINANZA N. 83
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza 19 aprile 1956 del Tribunale di Locri emessa nel procedimento penale a carico di Pizzata Giuseppe ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 14 giugno 1956 ed iscritta al n. 206 del Registro ordinanze 1956;
2) ordinanza 27 febbraio 1956 del Pretore di Bologna emessa nel procedimento penale a carico di Zucchini Mario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1956 ed iscritta al n. 310 del Reg. ord. 1956;
3) ordinanza 16 giugno 1956 del Pretore di Imola emessa nel procedimento penale a carico di Mirti Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 335 del Reg. ord. 1956.
Viste le deduzioni presentate in cancelleria dall'avv. Sigfrido Coppola nell'interesse di Zucchini Mario.
Ritenuto che nel corso di vari procedimenti penali fu sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, e la decisione di tale questione é stata dai giudici rimessa alla Corte con le tre ordinanze sopra elencate.
Considerato che con la sentenza n. 8 del 20 giugno 1956 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la assunta illegittimità costituzionale della citata disposizione dell'art. 2 della legge di pubblica sicurezza; e tale pronuncia va pienamente confermata, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in contrario.
Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti alle competenti autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.
Gaetano AZZARITI – Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 1957.