ORDINANZA N. 76
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4324, promosso con l'ordinanza 20 febbraio 1956 del Tribunale di Rovigo, pronunciata nella causa civile vertente tra Rancé Maurizio e l'Ente per la colonizzazione del delta padano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 ed iscritta al n. 122 del Registro ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del Giudice Tomaso Perassi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò;
considerato che nell'ordinanza di rinvio si denuncia l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega del D.P.R. 28 dicembre 1953, n. 4324, per violazione dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, "in quanto nel procedere allo scorporo si sarebbe tenuto conto di dati catastali materialmente errati".
che per i termini in cui l'ordinanza si esprime, ad avviso della Corte, non é stato motivato il giudizio sulla rilevanza, e questa omissione, per particolarità della fattispecie, comporta incertezze sull'oggetto stesso del giudizio di legittimità costituzionale;
che il riferimento dell'ordinanza alle deduzioni del Rancé Maurizio nel giudizio di merito non consente di integrare la motivazione perché mancano: i fascicoli di parte, il fascicolo dell'espropriazione, gli atti relativi alla revisione catastale in relazione alla quale é stata emessa decisione di annullamento della commissione censuaria centrale n. 2785 del 20 dicembre 1954, con cui é stata annullata senza rinvio la decisione della commissione provinciale di Rovigo in data 31 dicembre 1953, gli estratti catastali anteriori e successivi alla decisione della commissione centrale, il fascicolo del procedimento contenzioso svoltosi innanzi alle commissioni censuarie comunale, provinciale e centrale, nonché la certificazione dell'ufficio delle imposte di Rovigo che faccia conoscere i dati catastali utilizzati per l'applicazione dei tributi;
che allo stato degli atti la Corte non può prendere in esame la questione rimessa al suo giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rovigo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1957.
Gaetano AZZARITI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA.
Depositata in Cancelleria il 25 maggio 1957.