Sentenza n. 73 del 1957
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SENTENZA N. 73

ANNO 1957

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. MARIO BRACCI

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 1 della legge 16 agosto 1952, n. 1206, e del D. P. R. 28 dicembre 1952, n. 4170, promosso con l'ordinanza 21 marzo 1956 del Tribunale di Venezia pronunciata nella causa civile vertente tra Duse Masin Alvise e l'Ente per la colonizzazione del delta padano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1956 ed iscritta al n. 293 del Registro ordinanze 1956.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del giudice Tomaso Perassi;

uditi gli avvocati Aldo Perissinotto e Vincenzo d'Audino ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.

 

Ritenuto in fatto

 

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4170, venivano trasferiti all'Ente per la colonizzazione del delta padano terreni siti nel Comune di Chioggia, frazione "Cà Bianca", località Friula, della superficie di ha. 60.38.40, appartenenti ad Alvise Duse Masin. L'espropriato con atto del 12 novembre 1953 citava l'Ente dinanzi al Tribunale di Venezia, contestando, per vari motivi, la legittimità costituzionale del suddetto decreto.

Il Tribunale adito con ordinanza in data 21 marzo-25 luglio 1956 disponeva la rimessione degli atti a questa Corte limitatamente alle seguenti questioni ritenute non manifestamente infondate:

a) se l'art. 4 della legge stralcio e l'articolo unico della legge 16 agosto 1952, n. 1206, consentendo l'esproprio di terreni in una determinata zona o regione per una quantità determinata in funzione dell'intera proprietà terriera dell'espropriato esistente in tutto il territorio nazionale, siano compatibili con l'art. 44 della Costituzione che consente la limitazione della proprietà in riferimento all'estensione di essa in una determinata zona e alla trasformazione del latifondo;

b) se, invece, dovendosi interpretare tali disposizioni nel senso che la quantità di terreni da espropriare debba determinarsi con riferimento al reddito dei soli terreni in perimetro di riforma sia viziato da eccesso di delega il decreto impugnato, che si é attenuto alla prima interpretazione.

Eseguita l'ultima notificazione in data 3 agosto 1956 nonché le comunicazioni prescritte, l'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 22 settembre 1956. Si é costituita in giudizio la parte privata, la quale ha illustrato le denunciate illegittimità costituzionali nei limiti del rinvio; si é pure costituito in giudizio l'Ente espropriante, il quale ha eccepito preliminarmente la improponibilità della istanza, perché trattandosi di legge-provvedimento sarebbe stata proposta sostanzialmente una questione di legittimità costituzionale in via principale e non in via incidentale; nel merito ha concluso per la legittimità del decreto impugnato. É intervenuto il Presidente del Consiglio a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato dichiarando di aderire alla difesa dell'Ente.

Nelle memorie depositate tempestivamente le parti hanno svolto i motivi esposti al momento della proposizione delle rispettive domande ai giudici di merito e nelle deduzioni innanzi a questa Corte. Nell'udienza di discussione del 27 marzo 1957 i difensori delle parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'eccezione di improponibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato é stata respinta nella sentenza di questa Corte n. 59 del 13 maggio 1957, alla quale si rinvia.

2. - Quanto alle due questioni sollevate con l'ordinanza del Tribunale di Venezia e riassunte in narrativa, poiché nella sentenza di questa Corte n. 62 del 13 maggio 1957 é stato ritenuto che la superficie dei terreni da espropriare nel comprensorio di riforma viene legittimamente determinata con riferimento all'estensione complessiva dei terreni esistenti in tutto il territorio nazionale, debbono respingersi sia l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 1 della legge 16 agosto 1952, n. 1206, sia l'eccezione di illegittimità per eccesso di delega del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4170.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

respinta l'eccezione di improponibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato;

dichiara non fondate le questioni proposte con l'ordinanza 21 marzo-25 luglio 1956 del Tribunale di Venezia sulla legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 1 della legge 16 agosto 1952, n. 1206, in riferimento alle norme contenute nell'art. 44 della Costituzione nonché del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4170, per violazione delle suddette leggi.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1957.

Gaetano AZZARITI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA.

 

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 1957.