SENTENZA N. 68
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo e secondo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 promosso con ordinanza 7 giugno 1956 della Corte d'appello di Cagliari nel procedimento civile tra la Società fondiaria agricola tirrena e l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed iscritta al n. 240 del Registro ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.
Ritenuto in fatto
Nel procedimento civile pendente dinanzi la Corte d'appello di Cagliari tra la Società fondiaria agricola tirrena e l'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna (ETFAS), 'nonché il Ministero dell'agricoltura e l'Oratorio salesiano S. Antonio di Padova, la Società fondiaria ripropose la questione, già respinta in primo grado, della illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo e secondo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (misura dell'indennità e modalità di pagamento per i conferimenti di beni). La Corte d'appello di Cagliari, ritenuto che non fosse manifestamente infondata la questione e che il giudizio di merito non potesse essere definito indipendentemente da essa, con ordinanza 7 giugno 1956, sospendeva il giudizio stesso e rinviava gli atti a questa Corte.
L'ordinanza fu notificata il 22 giugno 1956 alla Società fondiaria, all'Oratorio salesiano e all'Avvocatura dello Stato in rappresentanza dell'ETFAS e del Ministero dell'agricoltura; il 25 giugno 1956 fu notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata il 21 dello stesso mese ai Presidenti della Camera e del Senato. La stessa fu poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1956.
L'11 luglio 1956 furono depositati nella cancelleria della Corte l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, e le deduzioni della stessa Avvocatura per l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna. Il 14 marzo fu altresì depositata memoria dell'Avvocatura dello Stato. La Società fondiaria agricola tirrena non si é costituita in giudizio.
Nelle deduzioni dell'ETFAS, alle quali si riporta anche il Presidente del Consiglio, si sostiene in via preliminare che la questione di illegittimità non é stata regolarmente proposta, non essendo stata sollevata in via incidentale, bensì in via principale e diretta.
Nel caso in esame, la questione di legittimità della legge delegata di esproprio (da cui poi si vuol risalire alla questione di illegittimità della legge di delegazione) é stata posta appunto in via principale. Il decreto di espropriazione é stato impugnato principaliter e non incidenter tantum, non potendo il giudice adito provvedere sulle richieste della parte attrice (nomina del consulente, riliquidazione dell'indennità), se non dopo una pronuncia di annullamento della liquidazione dell'indennità di cui al menzionato decreto di esproprio. Discende da ciò, per l'ETFAS, che il giudizio civile di merito é da ritenersi ab origine improponibile con la conseguente impossibilità giuridica del giudizio di legittimità costituzionale.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato che rappresenta l'ETFAS svolge, sulla questione della indennità, le identiche argomentazioni prospettate per altri giudizi nella stessa udienza del 27 marzo 1957. Si osserva innanzi tutto che la tesi del tempo in cui deve corrispondersi l'indennità non ha fondamento, in quanto nulla dispone al riguardo l'art. 24 della Costituzione. Ad avviso dell'Avvocatura si tratta di vedere se la Costituzione attribuisce al legislatore un potere discrezionale nella determinazione della contropartita al sacrificio del diritto del singolo. La lettera degli artt. 41 e 44 della Costituzione non sembra porre alcun argine alla piena libertà del legislatore ordinario.
Alla stessa conclusione si perviene, secondo l'Avvocatura, guardando il problema nella sostanza. Infatti, nella ipotesi in cui il proprietario espropriato consegua nella sua residua proprietà un aumento di valore, anziché un depauperamento, per effetto della iniziativa del soggetto a cui favore é intervenuta la espropriazione (opere pubbliche, ecc.), non é né giusto, né equo riferirsi all'id quod interest, cioé alla effettiva perdita sofferta dall'espropriato. Consegue da ciò che la potestà discrezionale del legislatore é una esigenza inderogabile, con l'adozione di criteri convenzionali "tariffari". Spetta ad esso, in definitiva, stabilire l'optimum tra sacrificio della proprietà del singolo e onere della collettività.
In base a tali rilievi l'Avvocatura conclude: "Piaccia alla Corte costituzionale, ogni diversa istanza disattesa: 1) in via principale: dichiarare l'improponibilità o quanto meno la inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale nella causa Società fondiaria agricola tirrena contro Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, rimessa alla Corte costituzionale con ordinanza 7-19 giugno dalla Corte d'appello di Cagliari; 2) in subordine: dichiarare la piena legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1813; dell'art. 18 legge 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), e di ogni altra disposizione legislativa contestata".
Nella discussione orale sono state illustrate e ribadite le predette argomentazioni.
Considerato in diritto
Deduce preliminarmente l'Avvocatura dello Stato che questa Corte non sarebbe stata ritualmente investita della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari, in quanto l'art. 18, comma primo e secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, risulterebbe impugnato non incidenter tantum, bensì principaliter.
L'eccezione non può essere accolta e a tal fine si richiamano le argomentazioni svolte nella sentenza di questa Corte n. 59 in data 13 maggio 1957.
Nel merito, per la legittimità della norma dell'art. 18, comma primo e secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in relazione alla misura della indennità e alle modalità di pagamento, si fa rinvio alle considerazioni svolte, per identico oggetto, nella sentenza di questa Corte n. 61 del 13 maggio 1957.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza della Corte d'appello di Cagliari in data 7 giugno 1956 sulla legittimità costituzionale dell'art. 18, comma primo e secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in relazione all'art. 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1957.
Gaetano AZZARITI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA.
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1957.