SENTENZA N. 47
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente
Dott. GAETANO AZZARITI
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI, Giudici
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1425, dell'art. 2 del R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2302, e degli artt. 4 e 5 del R.D. 21 agosto 1937, n. 1716, promosso con ordinanza 4 ottobre 1956 della Corte di appello di Venezia nel procedimento civile tra la Società p. a. Liquigas di Milano e l'Ente provinciale per il turismo di Venezia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956, ed iscritta al n. 332 del Reg. ord. 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1957 la relazione del Giudice Mario Cosatti;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi per il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'avv. Enrico Allorio per la Società p. a. Liquigas di Milano e gli avvocati Feliciano Benvenuti e Roberto Lucifredi per l'Ente provinciale per il turismo di Venezia.
Ritenuto in fatto:
L'Ente provinciale per il turismo di Venezia nel novembre 1951 notificò allo stabilimento in Porto Marghera della Società p. a. Liquigas di Milano accertamento di contributo in suo favore per gli anni 1951 e 1952 nella complessiva somma di lire 500. 500.
Contro tale accertamento la "Liquigas" propose ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissariato per il turismo, che con decreto 28 aprile 1953 ridusse l'ammontare del contributo a lire 250. 250.
La "Liquigas" versò detta somma, ma successivamente convenne in giudizio l'E.P.T. dinanzi al Tribunale di Venezia per ivi sentir dichiarare non esser tenuta a corrispondere all'E.P.T. alcun contributo e per ottenere la restituzione di quanto già versato.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza 28 luglio - 29 ottobre 1954, respinse le domande dell'attrice; avverso tale sentenza la "Liquigas" propose appello e in tale sede sollevò eccezione di illegittimità costituzionale delle norme istitutive del predetto contributo e particolarmente dell'art. 9 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1425, dell'art. 2 del R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2302 e degli artt. 4 e 5 del R.D. 21 agosto 1937, n. 1716, assumendo che le citate norme prevedono contributi la cui determinazione avviene mediante decreto prefettizio, e perciò ad opera dell'autorità amministrativa, contrariamente a quanto stabilisce l'art. 23 della Costituzione.
La Corte di appello di Venezia, con ordinanza 4 ottobre 1956, ritenuta la proposta questione non manifestamente infondata, ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Detta ordinanza, notificata l'8 novembre 1956 alle parti in causa e il 12 novembre 1956 al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è stata pubblicata, per disposizione del Presidente di questa Corte, ai sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita la Società p. a. Liquigas di Milano in persona del suo amministratore delegato dott. Virginio Villa, depositando in cancelleria il 26 novembre 1956 le sue deduzioni, con procura conferita agli avvocati Enrico Allorio, Giovanni Viola, Enrico Braccianti, Villy Bagnoli e Giuseppe Vitali con elezione di domicilio in Roma.
La difesa della "Liquigas" premette che l'art. 23 della Carta costituzionale, prescrivendo che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, stabilisce in materia di tributi una riserva di legge per la quale è posto un divieto per la pubblica amministrazione di istituire tributi e in più un divieto per il legislatore di delegare ad organi amministrativi il potere che gli è proprio di disciplinare le prestazioni patrimoniali a carico di cittadini.
Per quanto concerne le disposizioni che istituiscono e disciplinano i contributi annuali a favore degli Enti provinciali per il turismo (regi decreti legge 20 giugno 1935, n. 1425, e 12 novembre 1936, n. 2302; R.D. 21 agosto 1937, n. 1716) denuncia l'illegittimità costituzionale delle disposizioni stesse in quanto lasciano all'arbitrio dell'autorità amministrativa tanto i presupposti per l'applicazione dei contributi medesimi, quanto la determinazione della loro misura.
La difesa deduce:
a) circa i presupposti dei contributi, imprecisi e indeterminati sono nelle vigenti disposizioni i riferimenti agli "interessati in genere al movimento turistico", formulazione che può comprendere le più disparate situazioni, e ai "privati che dal movimento dei forestieri ritraggono vantaggi economici nell'esercizio delle loro industrie, commerci, arti o professioni", latissima dizione per la quale nessuna delle professioni liberali si sottrarrebbe all'obbligo del contributo; incerta la formulazione che respinge l'applicazione del contributo alle località "che abbiano comunque frequenza di forestieri";
b) circa la misura del contributo, non vi è determinazione né di un minimo né di un massimo; neppure il modo del riparto tra gli obbligati trova concreta disciplina nella legge, che usa la locuzione "in rapporto al movimento dei forestieri ed in proporzione alla loro potenzialità finanziaria ed economica anche desunta dalla imposta di ricchezza mobile. . . accertata nell'esercizio precedente";
c) accertamento dei presupposti e determinazione della misura dei contributi sono demandati al Prefetto della Provincia, su proposta dello stesso E. P. T., e cioè all'autorità amministrativa;
d) per quanto, in particolare, riguarda l'accertamento del movimento di transito dei forestieri in determinate località, trattandosi di apprezzamento del concorso dei requisiti naturali, artistici e ambientali, viene all'autorità amministrativa conferito illimitato potere, poiché può ben dirsi che nel nostro Paese non vi sia centro che per bellezze naturali, per opere d'arte, per caratteristiche storiche e ambientali, non presenti i requisiti in parola.
La difesa della "Liquigas" conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme concernenti i contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo, contenute nei decreti sopra indicati.
In data 28 dicembre 1956, con il deposito nella cancelleria della Corte delle proprie deduzioni, si è costituito l'E. P. T. di Venezia in persona del suo presidente dott. Andrea di Valmarana, rappresentato dagli avvocati Roberto Lucifredi, Feliciano Benvenuti, Giuseppe Tessier e Antonio Stoppani, con domicilio eletto in Roma.
Deduce la difesa dell'E. P. T. :
a) la locuzione "in base alla legge", contenuta nell'art. 23 della Costituzione, va interpretata in senso ampio; detto articolo non prescrive che le prestazioni patrimoniali debbono essere imposte nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge e neppure per disposizione di legge, onde è sufficiente che questa determini il fondamento della prestazione senza stabilire ogni suo elemento; una diversa interpretazione renderebbe incompatibile con l'art. 29 il principio di autonomia delle finanze locali; non può la legge in ordine a tributi locali precisare, con disposizione valida per ogni ipotesi locale, tutti gli elementi relativi alla prestazione; le norme vigenti, interpretate alla stregua degli enunciati concetti, rispondono comunque ai requisiti richiesti dall'art. 23 per prestazioni patrimoniali della natura di cui trattasi, in quanto determinano i presupposti, i soggetti, la misura dei contributi stessi;
b) in particolare, i presupposti sono indicati sia sotto lo aspetto funzionale (ammontare complessivo del fabbisogno di ciascun Ente determinato dal Prefetto sulla base del programma dell'attività dell'Ente, preventivamente autorizzato dal Commissariato per il turismo), sia sotto l'aspetto territoriale (localizzazione degli interessi accertata dal Prefetto sulla base dell'esistenza della imposta di soggiorno o di cura o della frequenza dei forestieri, determinata quest'ultima attraverso i dati delle presenze negli alberghi o altri dati statistici);
c) i soggetti, già indicati con la dizione "interessati in genere al movimento turistico", sono stati di poi individuati nei "privati che dal movimento dei forestieri ritraggono vantaggi economici nell'esercizio delle loro industrie, commercio, arti o professioni";
d) la misura del contributo, infine, è ricavata da una proporzione tra il fabbisogno dell'Ente e la capacità contributiva dei singoli interessati tratta da una indicazione riflessa quale è quella dell'ammontare complessivo dei loro redditi accertata ai fini dell'imposta comunale sulle industrie, arti, commerci e professioni.
La difesa dell'E. P. T. conclude chiedendo che sia dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale di cui si discute.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, è intervenuto nel presente giudizio con atto depositato in cancelleria il 2 dicembre 1956.
L'Avvocatura dello Stato, dopo aver ricordato che all'esame della Corte costituzionale sono state già sottoposte analoghe questioni relative ad altri Enti, rileva:
a) ai contributi obbligatori a favore degli Enti provinciali per il turismo deve, secondo prevalente giurisprudenza, riconoscersi natura tributaria affine ai contributi speciali; onde si è nell'ambito dell'art. 23 della Costituzione, che riguarda soltanto prestazioni patrimoniali che abbiano natura tributaria;
b) per quanto concerne i contributi a favore degli Enti provinciali per il turismo le vigenti disposizioni disciplinano la materia in modo completo, sia fornendo i criteri per la fondamentale determinazione dei soggetti passivi della prestazione, sia fissando i criteri di riferimento per la determinazione della misura dei contributi stessi.
L'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare non fondata la proposta questione in ordine ai regi decreti legge n. 1425 del 1935 e n. 2302 del 1936.
Con memoria depositata in cancelleria il 7 febbraio 1957, la difesa della "Liquigas" prospetta, anzitutto, una eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell'E. P. T. di Venezia, la quale sarebbe avvenuta oltre il termine fissato dall'art. 25, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, rimettendosi per altro alla Corte sulla portata dell'art. 3, comma secondo, delle Norme integrative 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Essendo state frattanto depositate le sentenze di questa Corte n. 4 del 16 gennaio 1957 e n. 30 del 23 gennaio 1957, la difesa della Società trae dalle motivazioni delle ricordate sentenze argomenti a conforto di quelli esposti nelle precedenti deduzioni e conferma le richieste già enunciate.
Anche la difesa dell'E. P. T. di Venezia ha il 7 febbraio 1957 depositato una memoria, nella quale svolge argomenti a sostegno della propria tesi tratti dalle citate sentenze della Corte costituzionale, osservando altresì che alla Corte non può essere proposta questione di legittimità costituzionale in ordine a un regolamento di esecuzione, quale è il R.D. 21 agosto 1937, n. 1716. Conferma quindi le proprie conclusioni.
Nella discussione orale i difensori delle parti e il sostituto avvocato generale dello Stato hanno illustrato le tesi svolte negli scritti difensivi.
Considerato in diritto:
1. La difesa della Società p. a. Liquigas ha sollevato eccezione di inammissibilità per tardiva costituzione nel presente giudizio dell'Ente provinciale per il turismo di Venezia, in quanto le deduzioni nell'interesse di quest'ultimo sono state depositate il 28 dicembre 1956 e cioè oltre venti giorni (art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87) dalla notificazione della ordinanza della Corte di appello di Venezia, eseguita l'8 novembre 1956.
Per il secondo comma del citato art. 25, le parti, entro venti giorni dall'avvenuta notificazione dell'ordinanza, possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria della Corte costituzionale e presentare le loro deduzioni; ma il secondo comma dell'art. 3 delle Norme integrative 16 marzo 1956 per i giudizi davanti a questa Corte - norme la cui emanazione trova fondamento nel secondo comma dell'art. 22 della legge n. 87 del 1953 - precisa che entro il predetto termine non sono computati i giorni compresi tra quello dell'ultima notificazione e quello in cui l'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il ricordato comma dell'art. 3 risponde appunto allo scopo di integrare le norrne della legge, puntualizzando il termine per la costituzione delle parti; e poiché l'ordinanza della Corte di appello è stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale n. 316 del 15 dicembre 1956 e l'E. P. T. si è costituito in giudizio il 28 dicembre 1956, l'eccezione di cui sopra deve essere respinta.
2. La "Liquigas" in sede di appello ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale delle norme istitutive del contributo a favore degli Enti provinciali per il turismo e particolarmente di quelle contenute nell'art. 9 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1425, nell'art. 2 del R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2302, e negli artt. 4 e 5 del R.D. 21 agosto 1937, n. 1716, in riferimento all'art. 23 della Costituzione; la Corte di appello nell'ordinanza 4 ottobre 1956 ha rimesso la questione a questa Corte sostanzialmente negli stessi termini nei quali era stata prospettata dalla parte.
La difesa dell'E.P.T. di Venezia ha rilevato la inammissibilità del giudizio di legittimità costituzionale in ordine al R.D. 21 agosto 1937, n. 1716; l'Avvocatura dello Stato, dopo aver accennato a tale argomento, ha concluso chiedendo che la Corte voglia dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nei regi decreti legge n. 1425 del 1935 e n. 2302 del 1936; la difesa della "Liquigas" nella discussione orale ha fatto uguale rilievo.
Il R.D. 21 agosto 1937, n. 1716 che, come risulta dalle sue premesse, è stato emanato in base all'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e udito il parere del Consiglio di Stato non è atto avente forza di legge. Onde il rilievo al riguardo è fondato; conseguentemente, come già statuito dalla Corte in relazione ad analogo rilievo con sentenza n. 30 del 23 gennaio 1957, deve dichiararsi improponibile la questione di legittimità costituzionale in ordine al decreto stesso.
3. Nel merito, giova innanzi tutto fare un sommario cenno delle disposizioni concernenti l'istituziore e il funzionamento degli organi del turismo.
Organo centrale di governo è il Commissariato per il turismo; organi periferici gli "Enti provinciali per il turismo", istituiti in ogni Provincia in virtù del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1425, con personalità giuridica, proprio ordinamento e amministrazione autonoma (art. 2 R.D.L. n. 1425 del 1935 e art. 1 R.D.L. n. 1647 del 1937); organi degli Enti sono il Presidente e il Consiglio.
Agli Enti provinciali per il turismo spetta essenzialmente di provvedere al collegamento tra tutti i Comuni, enti, associazioni e organizzazioni che hanno interesse allo sviluppo turistico nella Provincia, di coordinare e disciplinare l'attività delle aziende autonome per le stazioni di soggiorno cura e turismo e delle istituzioni che hanno lo scopo di promuovere il concorso dei forestieri.
In origine agli Enti provinciali per il turismo partecipavano i Consigli provinciali dell'economia corporativa (delle corporazioni dal 1937); gli Enti provinciali per il turismo avevano sede presso i Consigli e questi avevano sui primi poteri di vigilanza (artt. 3 e 11 R.D.L. n. 1425 del 1935); facevano parte del Consiglio degli Enti provinciali per il turismo membri del Consiglio dell'economia. Il programma della attività da svolgersi, i bilanci preventivi e i conti consuntivi degli Enti provinciali per il turismo erano sottoposti al parere dei Consigli dell'economia (art. 11 R.D.L. n. 1425 del 1935). Ma dal 1944, soppressi i Consigli delle corporazioni, alle ricostituite Camere di commercio, industria e agricoltura sono state attribuite le funzioni già demandate ai predetti Consigli.
A non diversi concetti si informa la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
La Corte, ai fini del decidere, rileva anzitutto che il problema della interpretazione e della portata dell'art. 23 della Costituzione è stato esaminato e risolto con le sentenze n. 4 del 16 gennaio 1957 e n. 30 del 23 gennaio 1957. È stato in proposito affermato che la norma contenuta nell'art. 23, posta a tuteia della libertà e della proprietà individuale, è applicabile alle prestazioni personali o patrimoniali "imposte" con atto di autorità e cioè in modo obbligatorio a carico di una persona senza che la sua volontà vi abbia concorso; carattere questo che distingue siffatte prestazioni da quelle consortili di natura privatistica. E stato altresì precisato che, per la legittimità costituzionale dell'imposizione di una prestazione patrimoniale, l'art. 23 esige non soltanto che questa trovi la sua base nella legge, ma altresì che la legge, attributiva della potestà di imposizione, indichi criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore sì da non lasciare all'arbitrio dell'ente stesso la determinazione della prestazione.
Con le ricordate sentenze è stata quindi riconosciuta, in tesi di principio, la legittimità costituzionale di norme che attribuiscano ad enti pubblici il potere di imporre obbligatoriamente prestazioni, ma in pari tempo è stata chiaramente posta in evidenza la necessità, nel fare applicazione del principio ai singoli casi, di accertare se la legge, nella quale trovi nella specie fondamento il potere di imposizione, stabilisca criteri e limiti, variabili per altro da caso a caso per la particolarità della materia, ma che comunque, nel loro complesso, soddisfino, sotto gli indicati profili e ai considerati effetti, le esigenze sopra delineate relativamente alla determinazione dei presupposti soggettivi e oggettivi della prestazione, del quantum e di controlli da parte dell'autorità governativa.
Passando all'applicazione dei riaffermati principi alla questione che forma oggetto del presente giudizio e premesso che gli Enti provinciali per il turismo sono enti pubblici, a favore dei quali possono essere obbligatoriamente imposti contributi anche a carico di soggetti privati, contributi che rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 23 della Costituzione, resta da stabilire in concreto se le vigenti norme concernenti i detti contributi (contenute nei decreti legge n. 1425 del 1935 e n. 2302 del 1936) indichino quei criteri e quei limiti che l'art. 23 della Costituzione richiede per la loro legittimità.
Con riferimento all'epoca nella quale furono emanati i decreti legge è stato sopra rilevato che i Consigli dell'economia corporativa partecipavano in modo notevole all'organizzazione e alla vita finanziaria degli Enti provinciali per il turismo; che facevano parte del Consiglio degli Enti membri del Consiglio dell'economia "che rappresentavano in seno al Consiglio stesso gli interessi del movimento turistico" (art. 5, n. 1, R.D.L. n. 1425 del 1935); che, infine, erano demandati ai Consigli dell'economia poteri di vigilanza.
Organo provinciale di preminente importanza per la vita dell'Ente provinciale per il turismo è il Prefetto, che con propri decreti, come si è già notato, provvede alla determinazione dell'ammontare del fabbisogno dell'Ente e al riparto dei contributi tra i vari obbligati. Ma nel passato il Prefetto era anche il Presidente del Consiglio dell'economia corporativa; poteva così presumersi che Consiglio e Prefetto tendessero a far concorrere anche gli interessati al movimento turistico alla vita stessa degli Enti provinciali per il turismo.
È quindi consentito opinare che i testi legislativi sopra ricordati avessero inteso riferire la determinazione dei contributi dovuti anche dai privati operatori economici nella Provincia al principio dell'autogoverno di categoria, onde i contributi stessi venivano ad assumere caratteristiche che potevano avvicinarsi a quelli di un'auto - imposizione.
Venuto meno l'intervento sia pure formalmente rappresentativo del Consiglio dell'economia corporativa (o delle corporazioni) e del Prefetto - presidente, i contributi a favore degli Enti provinciali per il turismo si presentano sotto diverso aspetto; e su due punti deve la Corte particolarmente soffermarsi.
In primo luogo, posto che qui si discute intorno ai contributi dovuti non dagli enti ma dai soggetti privati, la Corte non ravvisa nelle norme contenute nei più volte citati decreti legge elementi che valgono ad individuare, in modo concreto o almeno sufficiente allo scopo, i soggetti passivi dei contributi.
Le locuzioni "interessati in genere al movimento turistico" (art. 9 R.D.L. n. 1425 del 1935), "altri obbligati. . .in rapporto al movimento dei forestieri ed in proporzione alla loro potenzialità finanziaria ed economica, anche desunta dall'imposta di ricchezza mobile. . . " (art. 2 R.D.L. n. 2302 del 1936) per la indeterminata espressione non sono tali da rendere possibile l'esatta individuazione dei soggetti passivi della prestazione. Non è in questa sede consentito far riferimento alle disposizioni contenute nel R.D. n. 1716 del 1937, ma, se anche qui si invocassero tali norme a sussidio interpretativo di quelle aventi forza di legge, non si trarrebbero più concreti elementi di individuazione dei soggetti passivi della prestazione (". . . privati che dal movimento dei forestieri ritraggono vantaggi economici nell'esercizio delle loro industrie, commerci, arti o professioni. . . ", art. 4 cit. R.D. n. 1716).
In secondo luogo, al Prefetto, autorità amministrativa, sono conferite ampie facoltà discrezionali, per l'esercizio delle quali non sono neppur stabiliti criteri direttivi e limitativi. Con decreto del Prefetto, e su proposta del Consiglio dello stesso E. P. T., viene determinato per l'esercizio finanziario successivo l'ammontare complessivo dei contributi spettanti all'Ente; con decreto del Prefetto si provvede al riparto dei contributi obbligatori; l'esistenza stessa del movimento dei forestieri nelle singole località - norme contenute nel R.D. n. 1716, che si richiamano con la riserva di cui sopra - è accertata dal Prefetto e, per quanto riguarda il movimento di transito, mediante apprezzamento del concorso di requisiti naturali, artistici e ambientali (riferimenti questi che nel nostro Paese, per evidenti ragioni, consentono massima discrezionalità) e delle organizzazioni di feste, manifestazioni, riunioni sportive e simili (riferimenti all'attività medesima dell'E. P. T. ).
Reputa pertanto la Corte che le disposizioni legislative in esame, non precisando i soggetti passivi della prestazione né indicando criteri che valgono a delimitare o circoscrivere in modo idoneo la discrezionalità nell'esercizio del potere di imposizione, si appalesano viziate di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Società p. a. "Liquigas" di Milano;
dichiara la improponibilità della questione di legittimità costituzionale del R.D. 21 agosto 1937, n. 1716;
dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 9 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1425, e nell'art. 2 del R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2302, nelle parti che disciplinano l'imposizione e l'accertamento dei contributi dovuti da soggetti diversi dagli enti pubblici, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI