Sentenza n. 42 del 1957
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SENTENZA N. 42

ANNO 1957

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente

Dott. Gaetano AZZARITI

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI,

ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 1 agosto 1953, n. 44, proposto con le 22 seguenti ordinanze, tutte pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 27 ottobre 1956 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 70 del 30 ottobre 1956 ed iscritte ai nn. da 269 a 290 del Reg. ord. 1956:

1. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco di Sicilia di Agrigento e Amico Gaetano contro l'Ufficio del Registro di Agrigento;

2. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco di Sicilia di Agrigento e Capraro Calogero contro l'Ufficio del Registro di Agrigento;

3. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco di Sicilia di Agrigento e Contino Giuseppe contro l'Ufficio del Registro di Agrigento;

4. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco di Sicilia di Agrigento e Costa Calogero contro l'Ufficio del Registro di Agrigento;

5. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco di Sicilia di Agrigento e Costa Calogero contro l'Ufficio del Registro di Agrigento;

6. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco di Sicilia di Agrigento e Gagliano Paolo contro l'Ufficio del Registro di Agrigento;

7. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco di Sicilia di Agrigento e Greca Salvatore contro l'Ufficio del Registro di Agrigento;

8. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco di Sicilia di Agrigento e Guadagna Giuseppe contro l'Ufficio del Registro di Agrigento;

9. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco di Sicilia di Agrigento e Marchetta Salvatore contro l'Ufficio del Registro di Agrigento;

10. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco di Sicilia di Agrigento e Mazza Attilio contro l'Ufficio del Registro di Agrigento;

11. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco di Sicilia di Agrigento e Melluso Corrado contro l'Ufficio del Registro di Agrigento;

12. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco di Sicilia di Agrigento e Militello Giuseppe contro l'Ufficio del Registro di Agrigento;

13. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco di Sicilia di Agrigento e Nobile Angelo contro l'Ufficio del Registro di Agrigento;

14. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco di Sicilia di Agrigento e Pantalena Alfonso contro l'Ufficio del registro di Agrigento;

15. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco di Sicilia di Agrigento e Pantalena Alfonso contro l'Ufficio del Registro di Agrigento;

16. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco di Sicilia di Agrigento e Pantalena Alfonso contro l'Ufficio del Registro di Agrigento;

17. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco di Sicilia di Agrigento e Pantalena Alfonso contro l'Ufficio del Registro di Agrigento;

18. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco di Sicilia di Agrigento e Parisi Gaetano contro l'Ufficio del Registro di Agrigento;

19. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco di Sicilia di Agrigento e Sciascia Guglielmo contro l'Ufficio del Registro di Agrigento;

20. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco di Sicilia di Agrigento e Spitali Alfonso contro l'Ufficio del Registro di Agrigento;

21. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco di Sicilia di Agrigento e Spitali Alfonso contro l'Ufficio del Registro di Agrigento;

22. - Ordinanza 23 febbraio 1956 della Commissione provinciale imposte dirette e indirette di Agrigento sul ricorso proposto dal Banco di Sicilia di Agrigento e Zambuto Filippo contro l'Ufficio del Registro di Agrigento.

Udita nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1957 la relazione del Giudice Gaetano Azzariti;

uditi il sost. avv. gen. dello Stato Achille Salerni, il difensore della Regione siciliana avv. Pietro Virga e il difensore del Banco di Sicilia avv. Camillo Ausiello Orlando.

 

Ritenuto in fatto

 

La questione di legittimità costituzionale, rimessa al giudizio della Corte con le 22 ordinanze sopra elencate, é sorta in occasione di contestazioni sull'ammontare dell'imposta di registro da corrispondere per alcuni contratti stipulati dal Banco di Sicilia, sede di Agrigento, durante gli anni 1951 e 1952, al fine di finanziare lavori per la esecuzione di opere pubbliche nel territorio della Regione siciliana. Contenuto di tali contratti é, da un lato, la concessione da parte del Banco di una apertura di credito rotativo in conto corrente, utilizzabile in relazione all'avanzamento dei lavori da eseguire, e, dall'altro lato, la cessione pro solvendo in favore del Banco del credito che l'altro contraente, assuntore della opera pubblica, avrebbe maturato verso l'amministrazione appaltante. In tal modo il Banco, al momento dell'incasso di ogni singolo mandato emesso dall'amministrazione stessa nel corso e alla fine dei lavori, poteva trattenere l'importo delle somme anticipate e dei relativi interessi.

In tutti questi contratti si fa richiamo alle disposizioni contenute nel D.L. 19 dicembre 1936, n. 2170, e successivi provvedimenti legislativi di proroga, le quali disposizioni concedevano agevolazioni tributarie per gli atti di finanziamento con operazioni di cessione di credito; e i contratti furono infatti tempestivamente registrati presso l'Ufficio del Registro di Agrigento nel corso dei detti anni 1951 e 1952 col pagamento della imposta ridotta consentita dalle dette disposizioni legislative.

Se non che, successivamente, l'Ispettore compartimentale delle imposte, in sede di verifica delle percezioni, ritenne che non fossero applicabili le agevolazioni previste nel menzionato decreto legge 19 dicembre 1936, perché nei contratti vi era una clausola - usuale nei normali contratti delle banche - dalla quale risultava che la cessione di credito a favore del Banco doveva garantire non solo le anticipazioni per il finanziamento dei lavori relativi all'opera pubblica, ma altresì "qualsiasi altro credito diretto o indiretto del Banco verso la persona del cedente", anche se non liquido ed esigibile, sorto anteriormente o posteriormente all'operazione di finanziamento. In conseguenza di ciò, si procede a liquidazione della imposta nella misura ordinaria e, tenuto conto di quanto era stato già pagato, l'Ufficio del Registro di Agrigento notificò, per la differenza, ingiunzione di pagamento per imposta suppletiva di registro.

Alla ingiunzione fecero opposizione tanto il Banco di Sicilia quanto i diversi appaltatori che avevano con esso contrattato, proponendo distinti ricorsi alla Commissione provinciale per le imposte di Agrigento. Gli interessati contestarono la legittimità del supplemento di imposta richiesta dall'Ufficio del Registro ed esposero, tra l'altro, che, essendo intervenuta la legge regionale 1 agosto 1953, n. 44, essi, in conformità dell'art. 2 di tale legge, avevano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, provveduto a stipulare appositi atti aggiuntivi regolarmente registrati per precisare che i finanziamenti accordati dal Banco di Sicilia con cessione pro solvendo da parte dell'altro contraente erano destinati, per l'intero ammontare, esclusivamente a garanzia e a soddisfo dell'apertura di credito concessa per la esecuzione dei lavori per l'opera pubblica indicata nei contratti, con esclusione di ogni altra e diversa operazione di credito.

Nella seduta del 23 febbraio 1956 la Commissione provinciale prese in esame i ricorsi proposti e pronunziò 22 ordinanze, tutte identiche, nelle quali, premesso che, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, l'aliquota ridotta dell'imposta di registro non é applicabile quando vi sia collegamento, sia pure soltanto potenziale, tra la cessione e negozi giuridici diversi dal finanziamento dei lavori appaltati, intercorrenti tra cedente e cessionario, e posto in chiaro di conseguenza che i contratti stipulati dal Banco di Sicilia con i diversi appaltatori, nel loro testo originario, erano soggetti alla normale aliquota della imposta di registro, aggiungeva che rimaneva però da esaminare se l'aliquota ridotta fosse divenuta applicabile in seguito alle successive scritture che furono stipulate tra le parti in riferimento alla legge della Regione siciliana 1 agosto 1953, n. 44. Ma in ordine all'art. 2 di questa legge, la Commissione assume che esso ha il carattere di una vera e propria deroga, con efficacia retroattiva, al regime fiscale già in vigore e si risolve in una sanatoria per quei contratti che avevano fruito di un beneficio tributario ad essi non applicabile per difetto delle condizioni di legge; e poiché l'Ufficio del Registro aveva dedotto che le disposizioni adottate in sede regionale non possono derogare la disciplina nazionale, la Commissione, sviluppando tale rilievo, ha ritenuto che non é manifestamente infondato il dubbio sulla efficacia del detto dell'art. 2 di fronte al disposto dell'art. 119 della Costituzione e degli artt. 14, 15 e 36 dello Statuto siciliano, essendo vivamente controversi e l'esistenza di una potestà normativa della Regione in materia tributaria e l'estensione di una simile potestà e i limiti che essa incontra nella legislazione statale. Perciò, considerando che la controversia sottoposta al proprio esame non poteva essere decisa indipendentemente dal giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale, la Commissione deliberò di rimettere gli atti alla Corte costituzionale per tale giudizio, sospendendo ogni decisione sui ricorsi dei contribuenti sino all'esito del giudizio medesimo.

Le 22 ordinanze aventi tutte la data 23 febbraio 1956, copie autentiche delle quali furono rilasciate il 16 agosto successivo vennero notificate il 20 dello stesso mese a tutti i ricorrenti e all'Ufficio del Registro di Agrigento e, precedentemente, cioé il giorno 18, al Presidente della Giunta regionale siciliana nonché al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana.

Il Banco di Sicilia, il quale aveva avuto comunicazione delle ordinanze prima ancora della notificazione, il giorno 29 luglio 1956, si affrettò a costituirsi in giudizio davanti la Corte costituzionale rappresentato e difeso dagli avvocati Camillo Ausiello Orlando e Gaetano Armao, i quali depositarono in cancelleria le loro deduzioni in data 12 agosto 1956.

Si é costituita poi l'Amministrazione delle finanze dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, dalla quale in data 9 settembre 1956 sono state presentate deduzioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa in persona dell'Intendente di finanza pro - tempore di Agrigento, e, per quanto possa occorrere, del Ministro pro - tempore delle finanze nonché del Procuratore pro - tempore del Registro di Agrigento. É intervenuto pure nel giudizio il Presidente della Regione siciliana rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Virga con deposito delle deduzioni nella cancelleria della Corte il 9 settembre 1956.

Tanto il Banco di Sicilia quanto la Regione siciliana deducono in via pregiudiziale che la Commissione provinciale delle imposte non poteva sollevare la questione di legittimità costituzionale, non essendo essa una "autorità giurisdizionale" alla quale soltanto, giusta l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, é consentito di sollevare tali questioni nel corso di un giudizio. La Commissione suddetta avrebbe carattere di organo amministrativo al quale la legge affida la "risoluzione in via amministrativa" e non giurisdizionale delle controversie tributarie ad essa devolute.

La Regione siciliana deduce inoltre la irricevibilità per decorrenza dei termini perché, mentre la legge n. 87 dell'11 marzo 1953 prescrive che l'autorità giurisdizionale deve disporre "immediata trasmissione" degli atti alla Corte costituzionale, la Commissione provinciale ha atteso dal febbraio all'agosto per effettuare tale trasmissione e notificare la propria ordinanza agli interessati.

Sostiene ancora la difesa della Regione la inammissibilità della questione per irrilevanza, perché la controversia sottoposta all'esame della Commissione provinciale poteva essere risoluta sulla base del semplice combinato disposto di due leggi statali (D.L. 19 dicembre 1936, n. 2170, e art. 5 della legge 4 aprile 1953, n. 261), senza bisogno di fare ricorso alla legge regionale 1 agosto 1953, n. 44, la quale deve essere considerata semplicemente interpretativa e non innovativa delle norme contenute nelle leggi nazionali, che essa, sotto l'aspetto sostanziale, si limita a riprodurre.

Concordano poi Banco di Sicilia e Regione siciliana nel ritenere, in merito, l'infondatezza della questione, perché l'art. 36 dello Statuto regionale siciliano conferisce alla Regione potestà legislativa in materia tributaria e perché, sebbene in via generale siano da considerare possibili norme regionali di carattere retroattivo, le disposizioni dettate nella legge 1 agosto 1953, n. 44, non hanno tale carattere.

Concludono perciò col chiedere che la Corte dichiari la inammissibilità o la irricevibilità della questione proposta e, subordinatamente, la costituzionalità dell'art. 2 della legge impugnata.

Sostiene invece l'Avvocatura dello Stato che le Commissioni tributarie sono organi speciali di giurisdizione e, come tali, possono sollevare, anche di ufficio, à sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, questioni di legittimità costituzionale delle leggi, comprese quelle regionali siciliane.

Dubita, peraltro, che il giudizio relativo all'accertamento tributario a quo non potesse essere deciso indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale, in quanto é principio accolto dalla Corte di cassazione e dal Consiglio di Stato che nel caso di conflitto tra legge nazionale e legge regionale, deve prevalere la prima, fino a quando non venga in sede competente dichiarata costituzionalmente illegittima.

Sicché la Commissione avrebbe dovuto risolvere la controversia applicando la legge nazionale 4 aprile 1953, n. 261, che ha disciplinato in modo permanente ed organico il trattamento tributario degli atti relativi ad anticipazioni, finanziamenti e cessioni di credito.

Osserva poi l'Avvocatura che all'ammissibilità in via incidentale della questione di legittimità costituzionale della legge siciliana 1 agosto 1953, n. 44, non é comunque di ostacolo la mancata impugnazione in via principale di tale legge da parte del Commissario del Governo, il quale non ne avrebbe avuta tempestiva notizia, e, in merito, sostiene che la legge é evidentemente incostituzionale sia per carenza di potestà legislativa della Regione in materia di tributi erariali, sia per assoluto contrasto con il principio contenuto nella legislazione tributaria italiana, avendo attribuito rilevanza giuridica ad atti aggiuntivi stipulati al fine di conseguire agevolazioni od esenzioni tributarie in materia formante oggetto di imposta erariale e non già di tributi locali.

Conclude perciò l'Avvocatura col chiedere che la Corte dichiari la incostituzionalità dell'art. 2 della detta legge perché, in aperta violazione dell'art. 119 della Costituzione in relazione agli artt. 14, 15 e 36 dello Statuto regionale siciliano approvato con D.L.L. 15 maggio 1946, n. 445, deroga, e per giunta con efficacia retroattiva, al vigente sistema tributario e, in particolare, all'art. 8 del T.U. delle leggi di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, all'art. 1 del D.L. 19 dicembre 1936, n. 2170, e alle disposizioni dell'altra legge nazionale 4 aprile 1953, n. 261.

Nelle memorie depositate dalle parti in data 30 e 31 gennaio 1957 sono sviluppate le opposte tesi difensive; e nella discussione orale nella pubblica udienza del 13 febbraio 1957 il sost. avv. gen. dello Stato Achille Salerni, da un lato, e i difensori della Regione siciliana, avv. Pietro Virga, e del Banco di Sicilia, avv. Camillo Ausiello Orlando, dall'altro, hanno insistito sulle tesi medesime.

 

Considerato in diritto

 

In ordine alle eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità del ricorso sollevate dalla Regione, la difesa di questa nella discussione orale ha dichiarato di rinunziarvi perché interesse della Regione é di ottenere una decisione definitiva di merito che risolva ogni questione sulla propria competenza legislativa. Anche la difesa del Banco di Sicilia si é associata alla dichiarazione fatta nell'interesse della Regione. Le dette eccezioni del resto non sarebbero state accoglibili:

1) perché questa Corte ha avuto già occasione di pronunziarsi sul carattere giurisdizionale e non amministrativo delle Commissioni tributarie (sentenza n. 12 del 18 gennaio 1957);

2) perché nessun termine perentorio é stabilito nella legge 11 marzo 1953, n. 87, per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e quindi non potrebbe essere motivo di irricevibilità l'eccessivo ritardo col quale la Commissione avrebbe nel caso presente trasmesso gli atti dopo la pronunzia delle ordinanze, le quali del resto - é bene notarlo - hanno la data della seduta nella quale i ricorsi furono discussi (23 febbraio 1956) non quella necessariamente posteriore nella quale il testo delle ordinanze medesime poté essere effettivamente redatto dalla Commissione;

3) perché infine la Commissione delle imposte di Agrigento ha ampiamente motivato sulla rilevanza della questione di legittimità per la decisione delle controversie sottoposte al suo giudizio e non potrebbe la Corte rifare per suo conto l'esame della rilevanza medesima.

Nel merito, é innanzi tutto da rilevare che la questione principale ampiamente discussa dalla difesa dello Stato, circa la potestà legislativa della Regione siciliana in materia di tributi erariali, é stata già esaminata e decisa da questa Corte con sentenza n. 9 del 17 - gennaio 1957, la quale ha riconosciuto che tale potestà legislativa sussiste. Ma, come già aveva ritenuto l'Alta Corte per la Regione siciliana con numerose pronunzie, non si tratta di una potestà di legiferare in via esclusiva nei termini indicati nell'art. 14 dello Statuto per alcune determinate materie, estranee a quella di cui ora si discute. La legislazione regionale nella materia dei tributi erariali non può avere che carattere concorrente o sussidiario e, in conseguenza, é soggetta non solo ai limiti fissati nell'art. 17 dello Statuto in via generale per la legislazione concorrente, ma altresì a quei limiti particolari derivanti dalle caratteristiche proprie della materia tributaria, tra i quali vi é specialmente quello del rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo.

Occorre perciò esaminare - ed é questa l'unica questione che interessa la controversia da decidere - se la disposizione dettata nell'art. 2 della legge regionale siciliana 1 agosto 1953, n 44, sia contenuta entro i limiti della potestà normativa della Regione ovvero ecceda tali limiti.

La difesa dello Stato assume che la detta disposizione, col dare rilevanza giuridica ad atti aggiuntivi al fine di conseguire agevolazioni tributarie in materia formante oggetto di imposta erariale sarebbe in assoluto contrasto con un principio fondamentale della legislazione tributaria statale, quale si ricava dall'art. 8 del T.U. delle leggi di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, secondo il quale l'imposta di registro deve essere applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti e dei trasferimenti.

Il principio fondamentale, che la difesa dello Stato richiama esiste realmente. Nessun dubbio può esservi in proposito. Non solo il menzionato art. 8, ma tutta la legge del registro é ispirata al principio che l'imposta é determinata dal contenuto dell'atto sottoposto a registrazione e che atti o eventi successivi non possono avere alcuna rilevanza. É questa la base stessa del sistema dell'imposta di registro. Una legge regionale che violasse questo principio fondamentale ed ammettesse successive dichiarazioni di volontà per modificare ciò che fu stabilito nell'atto originario e consentire corrispondenti revisioni della tassazione dovrebbe sicuramente essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

Ma la Corte non ritiene che, nel caso in esame, ricorra tale ipotesi. La previsione di "appositi atti aggiuntivi" fatta nel menzionato art. 2 della legge regionale 1 agosto 1953 può indubbiamente dare l'impressione che il principio fondamentale su indicato sia stato obliato; ma l'esame della disposizione impugnata e della intera legge convince che un contrasto sostanziale col detto principio non vi é.

Deve innanzi tutto essere considerato il carattere puramente temporaneo della legge 1 agosto 1953 e il campo di applicazione di essa che é molto limitato. Essa infatti si ricollega ad una precedente legge regionale 22 agosto 1952, n. 49, espressamente richiamata e confermata, con la quale furono concesse ex novo, fino al 30 giugno 1954, particolari agevolazioni tributarie, analoghe a quelle che in precedenza erano state accordate anche con leggi statali, agli atti di finanziamento per la esecuzione di opere pubbliche in correlazione con operazioni di cessione di credito, e si riferisce unicamente a quegli stessi atti che sono contemplati nella detta legge del 1952. Per tutti gli altri atti posteriori al 30 giugno 1954 né l'una né l'altra delle due leggi regionali hanno possibilità di applicazione, rimanendo la materia, anche nel territorio della Regione siciliana, disciplinata esclusivamente dalle norme dettate con la legge generale dello Stato 4 aprile 1953, n. 261.

É opportuno qui ricordare che la legge regionale 22 agosto 1952 non fu mai impugnata dallo Stato, il quale non ha nemmeno impugnato la legge regionale 1 agosto 1953, n. 44, come del pari non fu mai impugnata dalla Regione la legge statale 4 aprile 1953, n. 261, e che nelle ventidue ordinanze della Commissione provinciale delle imposte di Agrigento nessuna questione é stata sollevata né sulla perdurante efficacia fino al 30 giugno 1954 della legge regionale 22 agosto 1952, né sulla eventuale prevalenza della legge statale 4 aprile 1953 sulla legge regionale. Di tutto ciò questa Corte non potrebbe quindi occuparsi perché estraneo al giudizio odierno.

Passando poi all'esame concreto della disposizione dell'art. 2 della legge 1 agosto 1953, si deve considerare che essa é connessa strettamente con l'art. 1, in ordine al quale nessuna questione di legittimità costituzionale é stata sollevata. Questo articolo del resto, a somiglianza di quanto fu stabilito nella legge statale 4 aprile 1953, n. 261, e ripetendo letteralmente la disposizione di questo, precisa le indicazioni particolari che occorre inserire nei contratti di finanziamento con cessione di credito allo scopo di rendere ad essi applicabili senza contestazioni le agevolazioni fiscali concesse con la precedente legge regionale 22 agosto 1952.

Dopo che l'art. 1 aveva così provveduto per i contratti futuri da stipulare in base alla detta legge del 1952, il successivo art. 2 prende in considerazione i contratti già stipulati, disponendo che, quando in essi quelle indicazioni mancassero, o fossero vaghe, e indeterminate, le medesime potevano essere precisate con apposito atto aggiuntivo; ma ciò unicamente per quei contratti che furono regolarmente registrati in tempo debito con l'applicazione delle agevolazioni fiscali consentite dalla legge del 1952. É espressamente dichiarato che non compete alcun rimborso per le imposte comunque pagate con l'aliquota normale.

É chiaro pertanto che l'"atto aggiuntivo" consentito dall'art. 2 non può contenere una nuova manifestazione di volontà la quale modifichi comunque il contenuto dell'atto originario, quale fu voluto dalle parti e riconosciuto all'atto della registrazione dagli uffici finanziari; ma é ammesso soltanto per confermare e precisare la stipulazione precedente, eliminando unicamente i dubbi che, dopo avvenuta la registrazione dell'atto, qualche clausola generica potesse far sorgere sul reale contenuto di essa in difformità di quanto fu effettivamente voluto dalle parti.

In questo stato di cose, non é da parlare di violazione del principio fondamentale secondo il quale l'imposta di registro é vincolata alla pattuizione originaria, perché questa, come si é detto, in nessun modo l'art. 2 consente di modificare.

Si potrebbe, d'altro canto, anche aggiungere che il carattere contingente e sotto alcuni aspetti eccezionale della norma trova spiegazione in una situazione particolarissima che si era creata, per effetto della quale quasi tutti gli appaltatori finanziati dal Banco di Sicilia, dopo di avere ultimati i lavori per l'opera pubblica, si trovarono inattesamente esposti a richieste di gravosi supplementi di imposta di registro, i quali avrebbero completamente annullate le agevolazioni tributarie ad essi concesse dalla legge e loro accordate effettivamente all'atto della registrazione del contratto. In questo il Banco aveva creduto di inserire, fra le altre, anche una clausola generica, quasi di stile negli ordinari contratti con banche, la quale poteva fare apparire che la cessione di credito fatta a garanzia del finanziamento per esecuzione di opere pubbliche valesse anche per garantire altri eventuali crediti derivanti da indeterminati rapporti giuridici mai esistiti nell'intenzione dei contraenti né da essi posti mai in essere. Che questa fosse una situazione preoccupante anche per la Regione nell'interesse generale dell'esecuzione delle opere pubbliche nel proprio territorio non può essere negato.

L'art. 2 della legge regionale a dunque non volle concedere qualsiasi nuova agevolazione tributaria, non riaprì termini, né ammise rimborsi di imposte pagate, ma volle solo assicurare che la precedente legge del 1952 avesse la sua retta applicazione, in modo che le agevolazioni tributarie fossero effettivamente godute da coloro ai quali spettavano e ne rimanessero esclusi quelli ai quali non erano dovute.

Per tutte queste considerazioni la Corte non ritiene che nella particolare fattispecie concreta sottoposta al suo esame sia da dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 2 della sopraccitata legge regionale, riaffermando peraltro nettamente quanto fu già esposto nella precedente sentenza del 17 gennaio 1957, n. 9: cioè che la potestà normativa della Regione siciliana in materia di tributi erariali, oltre agli altri limiti di carattere generale indicati nella sentenza medesima, é soggetta anche più specificamente a quello derivante dalla necessità che la legislazione regionale si uniformi all'indirizzo e ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

respinte le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità proposte dalla Regione siciliana e dal Banco di Sicilia;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 2 della legge regionale siciliana 1 agosto 1953, n. 44, sollevata con 22 ordinanze del 23 febbraio 1956 dalla Commissione provinciale delle imposte di Agrigento, in riferimento alle norme contenute negli artt. 119 della Costituzione e 14, 15 e 36 dello Statuto speciale per la Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 marzo 1957.

 

 Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO

Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI

 

Depositata in cancelleria il 11 marzo 1957.