SENTENZA N. 20
ANNO 1957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con ricorso notificato il 20 marzo 1956, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 29 successivo ed iscritto al n. 51 del Reg. ric. 1956, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti 2 dicembre 1954, n. 30, concernente la nomina di componenti di Commissioni tributarie.
Udita nell'udienza pubblica del 14 novembre 1956 la relazione del Giudice Tomaso Perassi;
udito l'avvocato Francesco Santoro Passarelli per la Regione siciliana ed il sostituto avvocato generale dello Stato Dario Foligno.
Ritenuto in fatto
Con decreti in data 17 e 28 aprile, 12 e 30 maggio, 30 giugno 1952, l'Assessore per le finanze della Regione siciliana disponeva la nomina di componenti di varie Commissioni provinciali per le imposte dirette e indirette e di una Commissione censuaria provinciale nel territorio della Sicilia per il quadriennio 1949 - 52, in sostituzione di componenti deceduti o cessati dalla carica. Il competente ufficio della Sezione di controllo della Corte dei conti presso la Regione siciliana con nota di osservazioni del 18 agosto 1952 restituiva alla Regione non registrati i detti decreti, rilevando come, dato il carattere giurisdizionale delle Commissioni tributarie, dovesse ritenersi di esclusiva competenza dello Stato il relativo potere di organizzazione, in cui rientra la nomina dei loro componenti, e quindi dovessero ritenersi tuttora operanti le disposizioni legislative dello Stato che attribuiscono tale nomina al Ministro delle finanze. Avendo l'Assessore per le finanze replicato a tali rilievi dell'Ufficio, il Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, considerando che si rendesse necessaria la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, deferiva la deliberazione sul visto e la registrazione dei decreti, di cui trattasi, alla Sezione centrale di controllo della Corte dei conti di Roma.
Questa nell'adunanza del 2 dicembre 1954 deliberava di ricusare il visto e la registrazione dei detti decreti dell'Assessore per le finanze, ritenendo che le Commissioni tributarie hanno la natura di giurisdizioni speciali amministrative e che, spettando allo Stato il potere di organizzazione degli organi giurisdizionali, nel quale é compresa la concreta costituzione degli organi, che si attua con la nomina dei componenti, in mancanza di una norma che abbia spostato dallo Stato alla Regione la competenza per la nomina dei componenti delle Commissioni tributarie, questa non può essere fatta dalla Regione senza intaccare la sfera di competenza dello Stato.
Successivamente, su richiesta della Giunta della Regione siciliana, le Sezioni riunite della Corte dei conti per la Sicilia ordinarono la registrazione con riserva dei decreti dell'Assessore delle finanze relativi alle nomine di componenti di Commissioni tributarie.
Il Presidente della Regione siciliana, previa deliberazione della Giunta stessa del 7 gennaio 1956, nel termine previsto dalla seconda disposizione transitoria della legge 11 marzo 1953, n. 87, proponeva ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza in relazione al conflitto di attribuzione sorto fra la Regione e lo Stato per effetto dei rilievi dell'Ufficio di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana in data 15 agosto 1952 in sede di restituzione dei sopra citati decreti dell'Assessore per le finanze relativi alla nomina di componenti di Commissioni provinciali tributarie nonché per effetto della deliberazione 2 dicembre 1954 della Sezione centrale di controllo della Corte dei conti, assumendosi dalla Regione che la detta deliberazione, con l'affermare la competenza dello Stato ad esclusione di quella della Regione siciliana in materia di nomina dei componenti delle Commissioni tributarie, ha violato l'art. 20 dello Statuto speciale per la Sicilia, sul quale é fondata la competenza della Regione in tale materia.
Nel ricorso proposto alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza la Regione chiede che la Corte dichiari la competenza della Regione siciliana nella nomina dei componenti le Commissioni tributarie e censuarie della Regione stessa statuendo al contempo l'illegittimità della deliberazione della Corte dei conti 2 dicembre 1954, n. 30.
Il ricorso della Regione, notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 marzo 1956, fu depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 29 marzo 1956 con la procura speciale conferita dal Presidente della Regione siciliana agli avvocati Giovanni Miele e Francesco Santoro Passarelli, autenticata, legalizzata e contenente elezione di domicilio in Roma, e venne iscritto al Registro ricorsi 1956, n. 51.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri si é costituito in giudizio depositando nella cancelleria della Corte il 9 aprile 1956 le proprie deduzioni, sottoscritte dal sostituto avvocato generale Dario Foligno.
Nel suo ricorso, la Regione siciliana premette che il fatto che i decreti assessoriali di nomina di componenti di Commissioni tributarie, ai quali la Sezione di controllo della Corte dei conti aveva ricusato il visto, siano stati successivamente registrati con riserva, non toglie la necessità che sia deciso dalla Corte costituzionale l'insorto conflitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione circa la competenza a nominare i componenti delle Commissioni tributarie. Sostiene la ricorrente che la competenza della Regione siciliana in tale materia é fondata sotto diversi profili: 1) in base all'art. 20 dello Statuto della Regione siciliana, che attribuisce al Presidente e agli Assessori regionali le funzioni esecutive e amministrative nelle materie in cui la Regione ha competenza legislativa, fra le quali, secondo l'art. 36 dello stesso Statuto, vi é la materia tributaria, salvo le eccezioni previste nel capoverso di detto articolo; 2) per il carattere amministrativo e non giurisdizionale delle dette Commissioni; 3) per la natura amministrativa della funzione che si esplica con la nomina dei componenti di essa; 4) perché la competenza esclusiva dello Stato per la giurisdizione non importa che siano riservati allo Stato anche quei poteri che abbiano per oggetto l'organizzazione di essa ed i mezzi del suo esercizio; 5) perché l'Assessorato regionale delle finanze realizza il decentramento regionale nelle materie finanziaria e tributaria già di competenza del Ministro delle finanze, onde all'Assessore delle finanze, in quanto organo della Regione già esistente ed operante, sono da ritenersi trasferite le attribuzioni già del Ministro delle finanze nelle materie assegnate alla competenza della Regione.
L'Avvocatura generale dello Stato ha sollevato in via pregiudiziale un'eccezione di improponibilità del ricorso, sostenendo che non é configurabile un conflitto di attribuzione se presupposto del ricorso é che esso sia insorto tra la Regione e lo Stato in relazione ad una manifestazione dello Stato posta in essere dalla Corte dei conti in sede di controllo di un atto della Regione, mancando una contrapposizione di esercizio di poteri dello Stato (attraverso la Corte dei conti in sede di controllo) e della Regione, in quanto l'atto di controllo é una manifestazione dello Stato ad integrazione di quella regionale.
La stessa Avvocatura dello Stato eccepisce, inoltre, l'inammissibilità del ricorso, in quanto non sussiste una pretesa dello Stato che abbia potuto determinare invasione della sfera di competenza costituzionale assegnata alla Regione. La norma dell'art. 19 della legge 11 marzo 1953, n. 87, esige che sia specificato l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza dello Stato e della Regione e non soltanto enunciata la possibilità di invasione. Essendo poi sopravvenuta la registrazione con riserva dei decreti di nomina di cui trattasi, il dissenso fra l'organo regionale e la Corte dei conti si é risolto a favore dell'organo della Regione e difetta, quindi, ogni presupposto di conflitto.
Nel merito l'Avvocatura dello Stato rileva che le Commissioni tributarie hanno, allo stato, carattere di giurisdizioni speciali e che la Regione siciliana, non potendo esercitare il potere legislativo in materia di giurisdizione, che é prerogativa dello Stato, non potrebbe esercitare, in base all'art. 20 dello Statuto speciale, quello meramente derivato di ordine esecutivo, per la nomina dei componenti delle dette Commissioni, essendo mancato il passaggio di tale funzione alla Regione a norma dell'art. 43 dello Statuto medesimo.
La difesa del Presidente del Consiglio conclude chiedendo che la Corte costituzionale dichiari improponibile o inammissibile il ricorso della Regione e, in subordine, dichiari spettare allo Stato l'attribuzione in contestazione.
La Regione, in data 1 novembre 1956, ha depositato in cancelleria una memoria illustrativa del ricorso, nella quale esamina le due eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura dello Stato e insiste nelle tesi svolte nel ricorso.
Alla pubblica udienza del 14 novembre 1956 i rappresentanti delle parti hanno svolto le rispettive conclusioni.
Considerato in diritto
L'Avvocatura dello Stato ha eccepito in via pregiudiziale l'improponibilità del ricorso della Regione siciliana, sostenendo che non é configurabile il conflitto di attribuzione fra la Regione e lo Stato in relazione alla deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti, che ha ricusato il visto e la registrazione dei decreti assessoriali di nomina di componenti di Commissioni tributarie in Sicilia, perché la manifestazione (di volontà o di giudizio) della Corte dei conti nell'esercizio delle attività di controllo é compiuta ad integrazione della manifestazione della Regione e per lo stesso interesse della Regione.
Non si ritiene fondata questa configurazione del rapporto fra l'atto della Regione e l'attività di controllo esplicata su di esso dalla Corte dei conti. L'atto amministrativo della Regione soggetto al controllo della Corte dei conti ed il visto di legittimità, in cui questo si esplica, sono due atti emananti da due soggetti diversi e che restano separati, quantunque il visto della Corte dei conti sia una condizione di efficacia dell'atto regionale.
L'eccezione di improponibilità del ricorso sollevata dall'Avvocatura dello Stato é pertanto da respingersi.
L'Avvocatura dello Stato ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso perché nel caso concreto non sussiste una pretesa dello Stato (attraverso l'organo competente a dichiarare la volontà relativa) che abbia potuto determinare invasione della sfera di competenza costituzionale assegnata alla Regione, laddove la norma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, esige che sia specificato l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza dello Stato o della Regione e non soltanto enunciata la possibilità d'invasione.
Il presupposto del conflitto di attribuzione fra una Regione e lo Stato, quale é definito dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e per la cui risoluzione é ammesso il ricorso alla Corte costituzionale, da parte della Regione interessata, per il regolamento di competenza, é che si abbia un atto dello Stato che la Regione pretenda abbia invaso la sua competenza costituzionale. L'atto dello Stato indicato nel ricorso come quello dal quale sarebbe stata invasa la competenza della Regione é la deliberazione 2 dicembre 1954 con la quale la Sezione di controllo della Corte dei conti ha ricusato il visto e la registrazione ai decreti dell'Assessore per le finanze della Regione siciliana relativi alla nomina di componenti di Commissioni tributarie in Sicilia. Esso non può qualificarsi, agli effetti dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, un atto dello Stato dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza costituzionale della Regione siciliana perché la deliberazione impugnata non é un atto di nomina di componenti di Commissioni tributarie, nomina che la Regione pretende rientrare nella sua competenza costituzionale. Né può ritenersi il contrario per il fatto che la Sezione di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, abbia motivato la ricusazione del visto con la considerazione che la nomina dei componenti delle Commissioni tributarie non sarebbe di competenza della Regione ma dello Stato.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'Avvocatura dello Stato deve, pertanto, essere accolta.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul conflitto di attribuzione fra la Regione siciliana e lo Stato, sollevato dalla Regione siciliana col ricorso 20 marzo 1956 in relazione alla deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti 2 dicembre 1954, n. 30, concernente la nomina di componenti di Commissioni tributarie:
respinge l'eccezione di improponibilità dell'Avvocatura generale dello Stato;
dichiara inammissibile il ricorso della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1957.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1957.