ORDINANZA N. 33
ANNO 1956
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 174 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, promosso con l'ordinanza 6 aprile 1956 del Tribunale di Sulmona nel procedimento a carico di Pagliaro Armando, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n. 138 Registro ordinanze 1956:
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata del 7 aprile 1956 del Tribunale di Sulmona é stata sollevata la questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 174 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento al disposto dell'art. 13 della Costituzione;
Che, l'Avvocatura generale dello Stato, con le sue deduzioni depositate nella cancelleria della Corte il 2 maggio 1956 ha chiesto, in via principale, dichiararsi non luogo a giudizio di legittimità costituzionale e, in via subordinata, che non sussiste incompatibilità fra le norme indicate;
Considerato che con la sentenza n. 1 di questa Corte, del 5 giugno 1956, é stata ritenuta - e qui deve essere confermata competenza della Corte a giudicare della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione;
Che con l'altra sentenza n. 11, del 19 giugno 1956, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni riguardanti l'ammonizione, di cui agli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s.;
Che, per effetto di tale sentenza, le indicate disposizioni - e quindi anche quella dell'art. 174 - hanno cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli articoli 26, comma 2, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956);
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Respinge l'eccezione proposta dall'Avvocatura dello Stato e dichiara la manifesta infondatezza, per sopraggiunta inefficacia della norma denunziata della questione di legittimità costituzionale sollevata.
Ordina il rinvio degli atti al Tribunale di Sulmona.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1956.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI – Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA
Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1956.