Ordinanza n. 32 del 1956

 CONSULTA ONLINE 

CONSULTA ONLINE

 

ORDINANZA N. 32

ANNO 1956

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente

Dott. Gaetano AZZARITI

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI           

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Mario BRACCI

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

ha deliberato in Camera di Consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con l'ordinanza 20 aprile 1956 del Pretore di Sortino nel procedimento penale a carico di Ragusa Santo ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 21 luglio 1956 ed iscritta al n. 213 del Registro ordinanze 1956:

Ritenuto che con la ordinanza sopra indicata del 20 aprile 1956 del Pretore di Sortino é stata sollevata la questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento al disposto dell'art. 17 della Costituzione, in quanto questo ultimo non stabilisce sanzione alcuna per le riunioni in luogo pubblico effettuate senza preavviso alla autorità competente;

Considerato che con la sentenza n. 9, del 19 giugno 1956, la Corte costituzionale, prendendo in esame la stessa questione sollevata dal Pretore di Sortino, ha dichiarato non fondata la assunta illegittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s. nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso per le riunioni in luogo pubblico;

Che, non sussistendo alcuna ragione in contrario, tale pronuncia va pienamente confermata;

Visti gli artt. 26, comma 2, e 29 della legge 11 marzo 1953 n. 87, e l'art. 9, 2 comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956);

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di Sortino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 16 ottobre 1956.

 

Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA

 

Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1956.