Ordinanza n. 31 del 1956

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ORDINANZA N. 31

ANNO 1956

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente

Dott. Gaetano AZZARITI

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI              

Prof. Ernesto BATTAGLINI  

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Mario BRACCI 

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA  

ha deliberato in Camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con l'ordinanza 20 aprile 1956 del Pretore di Erice nel procedimento penale a carico di Mineo Leonida e Mogliacci Francesco, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 23 giugno 1956 ed iscritta al n. 202 del Registro ordinanze 1956:

Ritenuto che con la ordinanza sopra indicata del 20 aprile 1956 del Pretore di Erice é stata sollevata la questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento al disposto dell'art. 17 della Costituzione;

Considerato che la Corte costituzionale ha già preso in esame la questione sollevata e con la propria sentenza n. 9, del 19 giugno 1956, ha dichiarato non fondata la assunta illegittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s. nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso all'autorità competente delle riunioni in luogo pubblico;

Considerato che, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in contrario, tale pronuncia va pienamente confermata;

Visti gli artt. 26, comma 2, e 29 della legge 11 marzo 1953, 87, e l'art. 9, 2 comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956);

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di Erice.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 16 ottobre 1956.

 

Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI – Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI  - Antonio MANCA  

 

Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1956.