ORDINANZA N. 27
ANNO 1956
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA,Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
ha deliberato in Camera di Consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con l'ordinanza 26 marzo 1956 del Pretore di Comiso nel procedimento penale a carico di Carnazza Salvatore ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 ed iscritta al n. 134 del Registro ordinanze 1956:
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Ritenuto
Che con l'ordinanza sopra indicata del 26 marzo 1956 del Pretore di Comiso é stata sollevata la questione circa la legittimità costituzionale dell' art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., R.D. 18 giugno 1931, nella parte in cui commina la sanzione penale per riunioni in luogo pubblico effettuate senza preavviso, in quanto l'art. 17 della Costituzione non stabilisce sanzione alcuna in siffatto caso;
Che l'Avvocatura generale dello Stato, con le sue deduzioni depositate nella cancelleria di questa Corte il 20 aprile 1956 rileva che, la norma impugnata della legge di p.s. essendo anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, non vi sarebbe materia di sindacato di legittimità costituzionale da parte della Corte: nel merito ha concluso chiedendo che sia dichiarata la legittimità costituzionale del citato art. 18;
Considerato che con la sentenza n. 1 di questa Corte, del 5 giugno 1956, é stata riconosciuta - e qui deve essere confermata - la competenza della Corte a giudicare della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione;
Che con l'altra sentenza n. 9 del 19 giugno 1956 la Corte, prendendo in esame la stessa questione sollevata dal Pretore di Comiso, ha dichiarato non fondata la assunta illegittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. della legge di p.s. nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il mancato preavviso per le riunioni in luogo pubblico;
Che, non sussistendo alcuna ragione in contrario, tale pronuncia va pienamente confermata;
Visti gli artt. 26, comma 2, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, 2 comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956);
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Respinge l'eccezione di incompetenza proposta dall'Avvocatura dello Stato e dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.
Ordina il rinvio degli atti al Pretore di Comiso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1956.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA.
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1956.