ORDINANZA N. 26
ANNO 1956
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Avv. Enrico DE NICOLA,Presidente
Dott. Gaetano AZZARITI
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
ha deliberato in Camera di Consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli art. 164 e seguenti del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con l'ordinanza 14 marzo 1956 del Pretore di Lodi nel procedimento penale a carico di Raddato Gaetano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed iscritta al n. 114 del Registro ordinanze 1956:
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Ritenuto
Che con la ordinanza sopra indicata del 14 marzo 1956 del Pretore di Lodi é stata sollevata la questione circa la legittimità costituzionale delle disposizioni riguardanti l'ammonizione, di cui agli art. 164 e seguenti del T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento al disposto dell'art. 13 della Costituzione;
Che l'Avvocatura generale dello Stato, con le sue deduzioni depositate nella cancelleria della Corte il 10 aprile 1956 ha chiesto, in via principale, che sia dichiarato non luogo a giudizio di legittimità costituzionale in quanto la impugnativa riguarda disposizioni anteriori all'entrata in vigore della Costituzione e, in via subordinata, che sia dichiarato non sussistere alcuna incompatibilità fra le norme sull'ammonizione e il citato art. 13 della Costituzione;
Considerato che con la sentenza n. 1 di questa Corte, del 5 giugno 1956, é stata ritenuta - e qui deve essere confermata la competenza della Corte a giudicare della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge sia posteriori che anteriori all'entrata in vigore della Costituzione;
Che con l'altra sentenza n. 11 del 19 giugno 1956 la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni riguardanti l'ammonizione, di cui agli artt. dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s.;
Che, per effetto di tale sentenza, le indicate disposizioni hanno cessato di avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla Pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
Visti gli artt. 26, comma 2, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, 2 comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956);
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Respinge l'eccezione di incompetenza proposta dall'Avvocatura dello Stato e dichiara la manifesta infondatezza, per sopraggiunta inefficacia delle norme denunciate, della questione di legittimità costituzionale sollevata.
Ordina il rinvio degli atti al Pretore di Lodi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1956.
Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA.
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1956.