Ordinanza n. 24 del 1956

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ORDINANZA N. 24

ANNO 1956

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Avv. Enrico DE NICOLA,Presidente

Dott. Gaetano AZZARITI

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO     

Prof. Mario BRACCI

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

ha deliberato in Camera di Consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 157 e 163 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze:

1) Ordinanza 16 febbraio 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Baldi Marta, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 30 marzo 1956 ed iscritta al n. 85 del Registro ordinanze 1956;

2) Ordinanza 30 gennaio 1956 del Pretore di Vittoria nel procedimento penale a carico di Cappellini Pietrina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed iscritta al n. 22 Reg. ord. 1956;

3) Ordinanza 26 gennaio 1956 del Pretore di Cremona nel procedimento penale a carico di Grossi Bruno, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed iscritta al n. 50 Reg. ord. 1956;

4) Ordinanza 3 febbraio 1956 del Pretore di Ancona nel procedimento penale a carico di Buffarini Giovanna, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed iscritta al n. 52 Reg. ord. 1956;

5) Ordinanza 20 febbraio 1956 del Pretore di Treviso nel procedimento penale a carico di Gallon Angelica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed iscritta al n. 59 Reg. ord. 1956;

6) Ordinanza 2 febbraio 1956 del Pretore di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Colosimo Genoveffa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed iscritta al n. 68 Reg. ord. 1956;

7) Ordinanza 23 febbraio 1956 del Pretore di Treviso nel procedimento penale a carico di Visentin Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed iscritta al n. 71 Reg. ord. 1956;

8) Ordinanza 21 febbraio 1956 del Pretore di Cerignola nel procedimento penale a carico di Rigamonti Stella, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed iscritta al n. 96 Reg. ord. 1956;

9) Ordinanza 2 marzo 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Retto Raimondo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed iscritta al n. 110 Reg. ord. 1956;

10) Ordinanza 2 marzo 1956 del Pretore di Lecce nel procedimento penale a carico di Grande Attilio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed iscritta al n. 121 Reg. ord. 1956;

11) Ordinanza 8 marzo 1956 del Pretore di Cerignola nel procedimento penale a carico di Balzano Salvatore, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 ed iscritta al n. 125 Reg. ord. 1956;

12) Ordinanza 6 marzo 1956 del Pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Pozzi Dorino, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 12 marzo 1956 ed iscritta al n. 88 Reg. ord. 1956;

13) Ordinanza 6 marzo 1956 del Pretore di Cassino nel procedimento penale a carico di Caporuscio Alfredo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 ed iscritta al n. 93 Reg. ord. 1956;

14) Ordinanza 14 gennaio 1956 del Tribunale de L'Aquila nel procedimento penale a carico di Di Vito Anna, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 ed iscritta al n. 95 Reg. ord. 1956;

15) Ordinanza 14 marzo 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Togneri Maria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 ed iscritta al n. 135 Reg. ord. 1956;

16) Ordinanza 23 marzo 1956 del Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Blanchenburg Roberto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1956 ed iscritta al n. 139 Reg. ord. 1956:

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

 

Ritenuto

 

 

Che nel corso di vari procedimenti penali fu sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 157 e 163 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e la decisione di tale questione é stata dai giudici rimessa alla Corte con le sedici ordinanze sopra elencate, undici delle quali si riferiscono all'art. 157, senza specificazione di commi, quattro all'intero art. 163 ed una alla sola "ultima parte" dell'art. 157;

Che nessuna delle parti private si é costituita in giudizio, mentre in tutte le cause é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'incompetenza di questa Corte a giudicare delle questioni di legittimità costituzionale relative alle norme anteriori alla Costituzione e, nel merito, l'infondatezza delle questioni sollevate,

Che l'eccezione di incompetenza é stata respinta con sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, alla quale si sono riportate tutte le sentenze successive nelle cause in cui la eccezione stessa era stata dedotta, ponendo un principio che vale anche ai fini della presente decisione;

Che la Corte, con sentenza n. 2 del 14 giugno 1956, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 157 del T.U. delle leggi di p.s., nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette, e dei commi secondo e terzo dello stesso articolo nelle parti relative al rimpatrio per traduzione; e, con sentenza n. 10 del 3 luglio 1956, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nei riguardi dell'art. 163 del testo unico predetto;

Che ai giudici di merito, ai quali sono rinviati gli atti, spetterà di applicare ai singoli casi i principi contenuti nelle due citate sentenze di questa Corte, accertando se le varie situazioni di fatto, che stanno alla base dei diversi procedimenti penali, siano contemplate o non dalle norme che la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime e che per effetto di tale dichiarazione hanno cessato di avere efficacia (artt. 136 della Costituzione e 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Che tutte le questioni dedotte sono manifestamente infondate, giacché, se trattasi di questioni relative a norme di cui é stata già dichiarata la illegittimità, l'infondatezza deriva dal fatto che, essendo sopraggiunta la cessazione della loro efficacia, non é più proponibile una questione di legittimità costituzionale nei loro confronti; se, poi, trattasi di questioni relative a norme, nei riguardi delle quali la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, non sussistono ragioni per adottare decisioni diverse da quelle contenute nelle due richiamate sentenze;

Che alle medesime conclusioni si deve giungere nei riguardi dell'ordinanza emessa in data 23 marzo 1956 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Blanchenburg Roberto, nella quale ordinanza é stata sollevatala questione di legittimità costituzionale dell'ultima parte dell'art. 157, che si limita a porre le sanzioni per l'inosservanza delle norme contenute nei commi precedenti ed a disporre che, scontata la pena, i contravventori siano tradotti al luogo di rimpatrio;

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956);  

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Respinta l'eccezione di incompetenza dedotta dall'Avvocatura dello Stato, dichiara manifesta la infondatezza delle questioni proposte con le sedici ordinanze relative agli artt. 157 e 163 del T.U. delle leggi di p.s. in seguito alla pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 2 del 14 giugno  e n. 10 del 3 luglio 1956.

Ordina che gli atti relativi siano restituiti alle competenti autorità giudiziarie.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 5 luglio 1956.

 

Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA.

 

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1956.