Sentenza n. 5 del 1956

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SENTENZA N. 5

ANNO 1956

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Avv. Enrico DE NICOLA, Presidente

Dott. Gaetano AZZARITI

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Tomaso PERASSI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Mario BRACCI

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

sul ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con atto 4 febbraio 1956, depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale il 13 febbraio 1956 ed iscritto al n. 2 del Registro ricorsi 1956, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, limitatamente all'art. 2, primo comma ed all'art. 9, della legge regionale approvata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta nell'adunanza del 6 agosto 1954, e riapprovata il 20 settembre 1954, recante "Provvedimenti intesi a favorire la produzione, la lavorazione e la conservazione dei prodotti latteo-caseari in Valle d 'Aosta":

Udita nella pubblica udienza del 7 maggio 1956 la relazione del Giudice Tomaso Perassi;

Uditi il sostituto avvocato dello Stato Francesco Agrò per il ricorrente e gli avvocati Pietro Bodda e Franco Pierandrei per la Regione della Valle d'Aosta;  

Ritenuto in fatto

 

 

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta nell'adunanza del 6 agosto 1954 approvava una legge regionale recante provvedimenti intesi a favorire la produzione, la lavorazione e la conservazione dei prodotti lattiero-caseari in Valle d'Aosta. Tale legge dispone che allo scopo di favorire la produzione, la lavorazione, la conservazione e la vendita dei detti prodotti, la Regione può provvedere alla costruzione ed alla attrezzatura di stabili da adibirsi a caseifici e burrifici per la lavorazione del latte ed a magazzini per la conservazione dei prodotti lattiero-caseari (art. 1). Secondo l'art. 2 della legge, detti stabili sono costruiti dalla Regione nelle località in cui sia riconosciuta la necessità, previa richiesta dei produttori locali di latte di una determinata zona legalmente costituiti in cooperativa o in consorzio di produttori e previa approvazione dello statuto della cooperativa o del consorzio da parte dell'Amministrazione regionale. Gli statuti delle cooperative e dei consorzi, affittuari dei caseifici regionali, devono prevedere la possibilità dell'adesione anche successiva, alle cooperative ed ai consorzi, da parte di tutti i produttori residenti nella zona. Gli stabili costruiti ed attrezzati a cura ed a spese della Regione sono dati in affitto alle cooperative o consorzi di produttori di latte della rispettiva zona territoriale, alle condizioni stabilite in un apposito regolamento. L'affitto dei caseifici e dei relativi impianti ed attrezzature é fatto a titolo gratuito per il primo triennio con l'obbligo degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e degli impianti ed attrezzature a carico delle cooperative o dei consorzi affittuari (art. 4). É previsto che, allo scadere del periodo triennale di affitto gratuito, le cooperative o i consorzi di produttori di latte affittuari possono optare fra la continuazione dell'affitto o il riscatto in proprietà del caseificio stesso e dei relativi impianti ed attrezzature alle condizioni stabilite nella legge ed in apposito regolamento (art. 5). L'art. 9 della legge dispone che il funzionamento e la gestione delle cooperative o dei consorzi, ai quali saranno ceduti in affitto o in riscatto in proprietà gli stabili costruiti dalla Regione, "sono soggetti al controllo dell'Amministrazione regionale, che designerà uno dei membri del collegio dei sindaci delle cooperative o dei consorzi affittuari degli stabili stessi".

Il rappresentante del Ministero dell'Interno presso la Valle d'Aosta, presidente della Commissione di coordinamento, al quale la legge regionale era stata comunicata per l'apposizione del richiesto visto, valendosi della facoltà prevista al quarto comma dell'art. 31 della legge costituzionale 28 febbraio 1948 n. 4 contenente lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, con lettera 13 settembre 1954, rinviò la legge al Consiglio regionale, ritenendo che le disposizioni degli artt. 2 e 9 di essa concernenti la costituzione, il funzionamento ed il controllo delle cooperative e dei consorzi dei produttori di latte si riferissero a materie della cooperazione e del lavoro nelle quali la Regione manca di competenza.

Il Consiglio regionale, a norma del citato art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, nell'adunanza del 20 settembre 1954, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approvò di nuovo la detta legge senza modificazioni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'ultimo comma dello stesso art. 31 dello Statuto speciale e nel termine in esso prescritto, notificava, in data 11 ottobre 1954, al Presidente della Regione l'intenzione di promuovere avanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, per eccesso di competenza, per quanto concerne le disposizioni dell'art. 2 primo comma e dell'art. 9 della legge regionale in questione.

Non essendo a quella data ancora in funzione la Corte costituzionale, a norma della seconda disposizione transitoria della legge 11 marzo 1953, n. 87 il termine di quindici giorni stabilito dall'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta per promuoversi da parte del Governo l'azione di legittimità costituzionale avanti alla Corte costituzionale cominciò a decorrere dal 21 gennaio 1956, data del decreto del Presidente della Repubblica che fissò la prima adunanza della Corte.

Con ricorso diretto alla Corte, notificato al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta il 4 febbraio 1956, depositato nella cancelleria della Corte il 13 febbraio 1956, e di cui il Presidente della Corte costituzionale ha dato notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 7 aprile 1956 e nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, marzo 1956, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 1 febbraio 1956, ha promosso avanti alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale di alcune disposizioni della indicata legge regionale approvata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta per violazione degli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, adottato con la legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 4.

Secondo il ricorrente, la Regione avrebbe legiferato fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 2 e 3 dello Statuto inserendo nella legge impugnata: 1) la disposizione del primo comma dell'art. 2 nella quale é disposto che gli stabili, di cui la legge prevede la costruzione da parte della Regione, saranno costruiti "previa approvazione" da parte dell'Amministrazione regionale dello statuto della cooperativa o del consorzio, che chiede la costruzione di stabili ai fini previsti dalla legge; 2) l'art. 9 il quale stabilisce che "il funzionamento della gestione delle cooperative e dei consorzi sono soggetti al controllo dell'Amministrazione regionale che designerà uno dei membri del collegio dei sindaci".

Nel ricorso si denuncia inoltre la violazione dell'art. 4 dello Statuto in quanto con la legge impugnata la Regione ha preteso di esercitare funzioni di indubbia natura amministrativa nell'esercizio e nella gestione di cooperative e di consorzi invadendo un settore nel quale essa non ha funzioni legislative né esclusive, né concorrenti, né delegate dallo Stato.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede, pertanto, che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 primo comma, e 9 della legge regionale, di cui si tratta.

Nel termine fissato dall'ultimo comma dell'art. 23 delle norme integrative, il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, in conformità a deliberazione 9 febbraio 1956 della Giunta stessa, si é costituito nel giudizio avanti alla Corte costituzionale per resistere contro il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, presentando le proprie deduzioni, depositate nella Cancelleria della Corte il 24 febbraio 1956. In tali deduzioni si sostiene che con le disposizioni impugnate la Regione ha legiferato in materie contemplate dagli artt. 2 e 3 dello Statuto e pertanto chiede che sia respinto il ricorso del Governo.

Alla pubblica udienza del 7 maggio 1956 i difensori delle parti hanno svolto i motivi delle rispettive conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

 

Non é contestato che la legge approvata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta il 9 agosto 1954 e riapprovata dallo stesso Consiglio il 20 settembre 1954, contenente "Provvedimenti intesi a favorire la produzione, la lavorazione e la conservazione dei prodotti lattiero-caseari" rientri, per quanto concerne i fini che essa si propone e la materia che ne forma l'oggetto, nella competenza legislativa attribuita alla Valle d'Aosta dalla legge costituzionale 25 febbraio 1948, n. 4 concernente lo Statuto speciale della Valle d'Aosta e in particolare dell'art. 2 lettera n) dello Statuto "incremento dei prodotti tipici della Valle".

Il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri si limita ad impugnare, come eccedenti la competenza della Regione e quindi costituenti violazione degli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, due disposizioni, contenute nell'art. 2 primo comma e nell'art. 9 della legge di cui si tratta.

L'art. 2, primo comma, della legge impugnata dispone che gli stabili, alla costruzione dei quali, secondo l'art. 1, la Regione potrà provvedere per destinarli a caseifici e burrifici per la lavorazione del latte ed a magazzini per la conservazione dei prodotti lattiero-caseari "saranno costruiti nelle località in cui ne sia riconosciuta la necessità, previa richiesta dei produttori locali di latte di una determinata zona legalmente costituiti in cooperativa o in consorzio di produttori e previa approvazione dello statuto della cooperativa o del consorzio stesso da parte dell'Amministrazione regionale".

Nel ricorso del Governo si chiede la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, in quanto esige la previa approvazione, da parte dell'Amministrazione regionale, dello statuto della cooperativa o del consorzio, che richiede all'Amministrazione stessa la costruzione di stabili agli effetti della legge regionale in questione. Secondo il ricorrente, tale disposizione si riferisce a materia della cooperazione e del lavoro nelle quali la Regione manca di qualsiasi competenza.

Il significato della disposizione impugnata é da intendersi quale risulta dal contesto della legge ed in particolare dell'art. 2 nella quale é inserita. Secondo l'art. 2, primo comma, la costruzione da parte ed a spese dell'Amministrazione regionale di stabili da adibirsi a caseifici ed a burrifici é fatta su richiesta dei produttori locali di latte di una determinata zona "legalmente costituiti in cooperativa o in consorzio di produttori".

La cooperativa od il consorzio, che intendono ottenere le facilitazioni previste dalla legge regionale, devono, pertanto, essere legalmente costituiti con l'osservanza delle disposizioni del codice civile e delle altre leggi dello Stato in materia.

La preventiva "approvazione" dello statuto della cooperativa o del consorzio da parte dell'Amministrazione regionale non é un atto di approvazione da cui dipenda la validità o l'efficacia dello statuto, ma riguarda esclusivamente il procedimento che, in seguito alla richiesta della cooperativa o del consorzio, si svolge fra l'Amministrazione regionale e la cooperativa od il consorzio richiedente ai fini della decisione dell'Amministrazione sulla convenienza o meno di concedere la richiesta costruzione di stabili ai fini della legge. La preventiva approvazione dello statuto da parte dell'Amministrazione regionale é soltanto una comprensibile cautela che la legge prevede nell'interesse della Regione per rendersi conto che la cooperativa offre le garanzie necessarie per essere ammessa a godere dei benefici disposti dalla legge, i quali importano un onere finanziario per l'Amministrazione regionale, a spese della quale sono costruiti ed attrezzati gli stabili da concedersi alla cooperativa od al consorzio richiedente. Essendo questo il significato della preventiva approvazione dello statuto da parte dell'Amministrazione regionale, la disposizione dell'art. 2, primo comma, della legge, che la prevede ai limitati fini della legge stessa, non può qualificarsi una disposizione che si riferisca alla cooperazione ed al lavoro quale materia estranea alla competenza legislativa della Regione.

La seconda disposizione, di cui il ricorrente chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale, é quella contenuta nell'art. 9 della legge impugnata, secondo la quale il funzionamento e la gestione delle cooperative e dei consorzi, ai quali saranno ceduti in affitto o in riscatto in proprietà gli stabili costruiti dalla Regione ai sensi della legge in questione "sono soggetti al controllo dell'Amministrazione regionale, che designerà uno dei membri del collegio dei sindaci della cooperativa o del consorzio affittuari degli stabili stessi". Si sostiene dal ricorrente che con tale disposizione "restano devoluti (alla Regione) il controllo sul funzionamento e la gestione" delle cooperative e dei consorzi "nonché la facoltà di designare uno dei membri dei rispettivi collegi dei sindaci", mentre "gli enti cooperativi sono soggetti solamente alle disposizioni del codice civile ed alla vigilanza governativa ai sensi dello stesso codice e della legge speciale".

La portata della disposizione inserita nell'art. 9 non sembra quella che vi é attribuita dal ricorrente. Non può intendersi la disposizione impugnata nel senso che con essa resti devoluto alla Regione il controllo sul funzionamento e la gestione delle cooperative e dei consorzi, ai quali saranno ceduti gli stabili costruiti dalla Regione, di modo che il controllo dell'Amministrazione regionale si sostituisca o si sovrapponga ai controlli ed alla vigilanza governativa previsti dal codice civile e da leggi speciali dello Stato.

Le designazione da parte dell'Amministrazione regionale di uno dei membri del collegio dei sindaci delle cooperative e dei consorzi affittuari non é una forma di controllo, che si aggiunge ad altre, ma é la sola forma di controllo che si esaurisce nei limiti delle funzioni attribuite ai sindaci dalle leggi generali dello Stato. L'art. 2535, 2 comma, del codice civile prevede che la nomina di uno o più sindaci di una cooperativa può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici, fermo restando che la nomina della maggioranza dei sindaci é riservata all'assemblea dei soci. In conformità a tale disposizione, le cooperative o i consorzi, che intendono chiedere all'Amministrazione regionale la costruzione di stabili e godere dei benefici previsti dalla legge regionale, avranno cura di inserire nel loro statuto una disposizione secondo la quale uno dei membri del collegio dei sindaci é designato dall'Amministrazione regionale.

La designazione di uno dei membri del Collegio dei sindaci da parte dell'Amministrazione regionale é una forma di controllo che tende a dare una garanzia all'Amministrazione regionale rispetto alle cooperative ed ai consorzi, ai quali, in concreto, sono stati ceduti in affitto o in riscatto in proprietà gli stabili che, su loro richiesta, la Regione abbia costruito a proprie spese. La disposizione della legge regionale, che prevede tale designazione, non solo non riguarda la cooperazione ed il lavoro in generale, ma, come ha anche dichiarato la Regione nelle sue deduzioni, non porta alcuna deroga alle disposizioni generali relative ai controlli governativi sulle cooperative e sui consorzi, nemmeno nei riguardi di quelle determinate cooperative o quei determinati consorzi che, avendo interesse a godere dei benefici accordati alla Regione, hanno chiesto ed ottenuto dall'Amministrazione regionale la costruzione e la cessione in affitto o in riscatto in proprietà di stabili costruiti dalla Regione a sue spese.

L'impugnazione della menzionata disposizione contenuta nell'art. 9 della legge regionale, di cui si tratta, é pertanto da ritenersi infondata.

La domanda della Regione della Valle d'Aosta relativa alla condanna alle spese non può essere presa in considerazione ostandovi l'art. 19 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate il 16 marzo 1956 (Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1956, n. 71).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) Respinge il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 9 della legge approvata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta il 6 agosto 1954 e riapprovata il 20 settembre 1954, contenente "provvedimenti intesi a favorire la produzione, la lavorazione e la conservazione dei prodotti latteo-caseari".

2) Dichiara non luogo a deliberare sulla domanda di condanna alle spese.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1956.

 

Enrico DE NICOLA - Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO.

 

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1956.