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La Corte costituzionale, giudicando sulle questioni di legittimità
costituzionale poste con le ordinanze n. 397/08 e n. 398/08 del Tribunale di
Milano e n. 9/09 del GIP del Tribunale di Roma ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124 per violazione
degli articoli 3 e 138 della Costituzione. Ha altresì dichiarato inammissibili
le questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione proposte
dal GIP del Tribunale di Roma