IL
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE
PRIMA PENALE
composta
dai Signori :
dott.
Edoardo d'Avossa Presidente
dott.
Maria Teresa Guadagnino Giudice
dott.
Irene Lupo Giudice
pronunciando
in Camera di Consiglio,
ha
emesso la seguente
ORDINANZA
Sulle
eccezioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi l e
sentiti
le parti civili ed i difensori degli imputatî;
OSSERVA
La
prospettata questione di costituzionalità è in primo luogo rilevante in quanto
è in corso di svolgimento davanti a questo Tribunale il processo penale indicato
in epigrafe a carico di vari imputati, tra i quali l'attuale Presidente del
Consiglio, Silvio Berlusconi per fatti antecedenti all’assunzione della carica.
Con l’entrata in vigore della legge della cui conformità alle norme
costituzionali si dubita, il Tribunale si trova infatti nell'alternativa di
dichiarare la sospensione del processo a carico di Silvio Berlusconi ovvero -
nel caso di non manifesta infondatezza delle eccezioni - di trasmettere gli
atti alla Corte Costituzionale.
Ciò
posto, va rilevato che la normativa in esame trova un precedente nella legge
20.6.2003 n. 140 che è stata dichiarata incostituzionale con sentenza del
20.1.2004, n. 24, la quale, ritenuto assorbito ogni altro profilo di
incostituzionalità, ha accolto la questione in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione.
La
sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche - conclude sul
punto
Ma
proprio da questa premessa della Corte emerge, con tranquillizzante evidenza,
che disposizioni normative riguardanti le prerogative, l'attività e quant'altro
di organi costituzionali richiedono il procedimento di revisione
costituzionale. E ciò in quanto la circostanza che l'attività di detti organi
sia disciplinata tramite la previsione di un'ipotesi di sospensione del
processo penale, non esclude che in realtà essa riguardi non già il regolare
funzionamento del processo, bensì le prerogative di organi costituzionali e
comunque materie già riservate dal legislatore costituente alla Costituzione.
L'intervento
legislativo incide, infatti, su plurimi ulteriori interessi di rango
costituzionale quali la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e
l'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), comunque vulnerata seppur
non integralmente compromessa, per cui il loro bilanciamento deve
necessariamente avvenire con norma costituzionale.
Ed
invero, come ha correttamente sottolineato il PM., già nella fase costituente,
prima in sede di commissione, poi in fase assembleare (esame dell'emendamento
Bettiol nella seduta del 24.10.47), si pose il problema dell'eventuale non
perseguibilità per reati extrafunzionali nei confronti del (solo) Presidente
della Repubblica. L'assemblea, nell'occasione, pervenne ad una conclusione
negativa, mostrando, tuttavia, inequivocabilmente che la norma, ove fosse stata
introdotta, avrebbe dovuto esserlo nella carta costituzionale.
La
circostanza che, nella specie, si trattava di limitazione dell'azione penale
più pregnante di quell’attuale non rileva sulla necessità di disciplinare la
materia mediante norma costituzionale.
In
sostanza, la categoria giuridica prescelta per il raggiungimento dello scopo
perseguito è assolutamente irrilevante ai fini che qui interessano, posto che
non può essere messo in dubbio che si tratta in ogni caso di materia riservata,
ex art. 138 Cost., al legislatore costituente, così come dimostrato dalla
circostanza che tutti i rapporti tra gli organi con rilevanza costituzionale ed
il processo penale sono definiti con norma costituzionale.
Né
il rilievo che precede appare smentito dalla decisione n. 148/83 della Corte
Costituzionale in tema di prerogative dei componenti del C.S.M., relativamente
alla previsione con legge ordinaria (art.
Afferma,
infatti,
Proprio
la decisione in esame, quindi, lungi dall'autorizzare il ricorso alla legge
ordinaria nelle fattispecie di cui trattasi, implicitamente afferma che questa
materia deve essere trattata con legge costituzionale.
Solo
per completezza va evidenziato che, nella specie, si era comunque in presenza
di una scriminante che ricalca cause di giustificazione generalissime quali
l'esercizio di un diritto e/o l'adempimento di un dovere, per cui, di fatto,
non veniva ad essere disciplinato l’ambito delle prerogative di un organo
costituzionale. Né ai rilievi che precedono vale ancora obiettare che
Si
deduce al riguardo che
Una
tale conclusione si fonda sulla considerazione che
La
tesi non appare condivisibile: ed invero nella specie non esiste alcuna
pregiudizialità tecnico-giuridica e nemmeno essa è deducibile dalla complessiva
motivazione della sentenza, in quanto
Di
conseguenza, la circostanza che
In
ogni caso questa asserita decisione implicita, sull'errato presupposto
dell'esistenza di una pregiudizialità atecnica, peraltro all'interno di una
pronuncia di accoglimento, all'evidenza non rende manifestamente infondata la
questione di legittimità come sopra prospettata.
Né
a diverse conclusioni possono condurre le note del Quirinale del 2 e del 23
luglio 2008, posto che le prerogative che si ritengono attribuite al Capo dello
Stato in sede di autorizzazione alla presentazione alle Camere di un disegno di
legge e in sede di promulgazione comportano un controllo diverso rispetto a
quello demandato al giudice ordinario e alla Corte Costituzionale. Difatti,
nelle stesse citate note del Quirinale, si legge che al Presidente della
Repubblica compete esclusivamente "un primo esame", valutazione
questa di contenuto ben diverso da quella rimessa al giudizio di
costituzionalità.
Deve,
quindi, ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità
dell'art. 1, commi 1 e 7, della legge 23.7.08, n. 124, per violazione dell'art.
138 cost.
Sussistono
peraltro ulteriori profili di non manifesta infondatezza di illegittimità
costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 7, della legge l24/08.
Ed
invero,
Al
riguardo la Corte aveva infatti dichiarato che la norma censurata violava
l'art. 3 Cost. per aver accomunato "in
una unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura,
ma anche per la natura delle funzioni", ed inoltre per aver distinto
irragionevolmente e "per la prima
volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della
giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri...
rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti".
La
norma in esame, avendo riproposto la medesima disciplina sul punto, appare
violare, quindi, la previsione di cui all'art. 136 della Costituzione,
interpretato così come ritenuto dalla stessa Corte Costituzionale con la
sentenza n. 922/88, non potendosi ritenere sufficiente ad eliminare la censura
di illegittimità già dichiarata la sola non reiterazione della inclusione tra
le alte cariche del Presidente della Corte Costituzionale.
Deve,
quindi, ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità
dell'art. 1, commi 1 e 7, della legge 23.7.08, n. 124, anche per violazione
dell’art. 136 Cost.
P.Q.M.
Visti
gli artt. 134 cost. e
DICHIARA
rilevante
e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 1 e 7 della Legge 23.7.2008 n. 124, per violazione degli
artt. 138 e 136 della Costituzione.
SOSPENDE
il
dibattimento nei confronti di Silvio Berlusconi e ordina la trasmissione degli
atti alla Corte Costituzionale.
Per
l'effetto dichiara la sospensione del corso della prescrizione dei reati.
Ordina
la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e
la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Milano
26.9.08