(n. 01220/2010 reg.dec. / n. 06173/2009 reg.ric.)
ANNO 2010
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta), ha pronunciato la presente
decisione
Sul ricorso numero di registro generale
6173 del 2009, proposto dal Comune di Merano, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Manzi e Karl Zeller, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato
Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;
contro
I signori Massimiliano Tirelli e Albertina Paolazzi,
rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Alessandra Sandulli,
con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II,
n. 349;
per l’ottemperanza alla sentenza della
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 13431 del 2006, che ha annullato
senza rinvio la decisione di questa Sezione n. 5820 del 2003, nonché per la
correzione della sentenza n. 3666 del 2008, con cui questa Sezione ha accolto
il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 389 del codice di procedura civile;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
dei signori Massimiliano Tirelli e Albertina Paolazzi, depositato in data 18 settembre 2009;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del
19 gennaio 2010 il Cons. Luigi Maruotti e uditi per
le parti gli avvocati Manzi e Zeller per il Comune
ricorrente e l'avvocato Sandulli per i controricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue:
fatto e diritto
1. Con la sentenza n. 530 del 2000,
questa Sezione ha accolto l’appello del dante causa degli odierni controricorrenti ed ha annullato gli atti emessi dal Comune
di Merano per l’espropriazione per pubblica utilità di un suo complesso
immobiliare.
Con la sentenza n. 450 del 2002 (resa ai
sensi dell’art. 27, n. 4, del t.u. n.1024 del 1924), questa Sezione ha accolto
il ricorso per l’esecuzione del giudicato ed ha ordinato al Comune di
restituire gli immobili al proprietario.
Con la sentenza n. 5820 del 2003
(anch’essa resa quale giudice dell’ottemperanza), questa Sezione ha preso atto
della emanazione di un provvedimento di acquisizione dell’immobile (disposta ai
sensi dell’art.32 della legge provinciale di Bolzano n. 10 del 1991, come
integrata dalla legge provinciale n. 19 del 2001) ed ha accolto la domanda del
risarcimento dei danni da mancato godimento degli immobili, conseguenti alla
loro occupazione e alla trasformazione senza titolo, condannando il Comune di
Merano al pagamento di euro 1.408.378 (detratti euro 264.587,64, in precedenza
già corrisposti dall’amministrazione).
In accoglimento del ricorso n. 25675 del
2004, con la sentenza n. 13431 del 2006 le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno annullato senza rinvio la decisione n. 5820 del 2003 per
difetto della giurisdizione amministrativa ed hanno condannato il resistente al
pagamento di euro 21.400 per spese e onorari della fase di cassazione.
2. Col ricorso n. 9032 del 2006,
proposto al Consiglio di Stato, il Comune di Merano:
- ha premesso di avere corrisposto
all’interessato la somma di euro 1.231.746,59, in data 12 luglio 2004, in
esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 5820 del 2003;
- ha chiesto, ai sensi dell’art. 389 del
codice di procedura civile, la condanna dell’interessato alla restituzione in
proprio favore della stessa somma, oltre gli interessi legali.
Questa Sezione, con la decisione n. 3366
del 2008, ha preso atto del disposto annullamento della decisione n. 5820 del
2003, ha richiamato la giurisprudenza civile sulla ammissibilità dell’azione di
restituzione dell’indebito innanzi allo stesso giudice che ha emesso la
sentenza annullata dalla Corte di Cassazione ed ha accolto il ricorso del
Comune, disponendo – nel dispositivo – il “riconoscimento” del diritto del
Comune di Merano “alla restituzione delle somme versate” e “alla corresponsione
sulle stesse degli interessi legali dal giorno del pagamento”.
3. Col ricorso in esame n. 6173 del 2009
(proposto contro gli eredi dell’originario interessato), il Comune di Merano ha
dedotto che il credito non è stato estinto ed ha chiesto che, se del caso
mediante la correzione del dispositivo della precedente decisione n. 3366 del
2008, sia disposta la condanna dei debitori al pagamento della somma dovuta,
con la conseguente possibilità di far valere il conseguente titolo esecutivo.
I controricorrenti
si sono costituiti in giudizio, prendendo atto della domanda, di cui hanno
chiesto il rigetto
4. Così riassunte le vicende che hanno
preceduto il ricorso in esame, osserva la Sezione come non sia contestabile, in
questa fase del giudizio, la sussistenza della giurisdizione del giudice
amministrativo, per due concorrenti ragioni:
- la decisione n. 3366 del 2008, su cui
si è formato il giudicato formale, ha ravvisato la propria ‘competenza
funzionale’ ai sensi dell’art. 389 del codice di procedura civile (e, dunque,
anche la propria giurisdizione) ‘sulla istanza di parte alle restituzioni’,
quando la Corte di Cassazione abbia annullato senza rinvio una decisione del
Consiglio di Stato;
- sia la decisione n. 5820 del 2003 che
la decisione n. 3366 del 2008 sono state rese in sede di giudizio di
ottemperanza (la prima in sede di esecuzione delle precedenti decisioni della
Sezione, la seconda in ottemperanza al decisum della
sentenza della Corte di Cassazione n. 13431 del 2006), sicché possono essere
esercitati i poteri previsti dall’art. 27, n. 4, del testo unico n. 1024 del
1924.
5. Ciò posto, in questa fase del
giudizio la Sezione deve fare applicazione dei principi sulla effettività della
tutela giurisdizionale, desumibili dall’articolo 24 della Costituzione e dagli
articoli
6 e 13 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo (divenuti direttamente applicabili nel sistema nazionale, a
seguito della modifica dell’art. 6 del Trattato, disposta dal Trattato di
Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009).
Per la pacifica giurisprudenza della
Corte di Strasburgo (CEDU, Sez. III, 28-9-2006, Prisyazhnikova
c. Russia, § 23; CEDU, 15-2-2006, Androsov-Russia, §
51; CEDU, 27-12-2005, Iza c. Georgia, § 42; CEDU,
Sez. II, 30-11-2005, Mykhaylenky c. Ucraina, § 51;
CEDU, Sez. IV, 15-9-2004, Luntre c. Moldova, § 32),
gli artt. 6 e 13 impongono agli Stati di prevedere una giustizia effettiva e
non illusoria in base al principio ‘the domestic remedies must be
effective’.
In base ad un principio applicabile già
prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il giudice nazionale deve
prevenire la violazione della Convenzione del 1950 (CEDU, 29-2-2006, Cherginets c. Ucraina, § 25) con la scelta della soluzione
che la rispetti (CEDU, 20-12-2005, Trykhlib c.
Ucraina, §§ 38 e 50).
Pertanto, in relazione all’azione
prevista dall’art. 389 c.p.c., in sede interpretativa
il giudice amministrativo deve adottare tutte le misure che diano effettiva
tutela al ricorrente la cui pretesa risulti fondata.
La Sezione, tenuto conto della
circostanza che il ricorso è stato proposto da una pubblica amministrazione nei
confronti di soggetti privati e che può esercitare i più ampi poteri volti a
dare effettiva tutela, ritiene che la pretesa del Comune ricorrente possa
essere accolta con una sentenza di condanna, idonea a divenire un titolo per
l’esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 474 del codice di procedura civile.
Essendosi già formato il giudicato sulla
sussistenza del diritto del Comune ricorrente con la medesima decisione n. 3366
del 2008, anche in ordine al quantum, la Sezione dunque condanna i resistenti,
in solido tra loro, al pagamento di euro 1.231.746,59, oltre agli interessi
legali a decorrere dal 12 luglio 2004, sino al saldo.
La Sezione, conseguentemente, demanda
alla Segreteria il rilascio di copia della presente sentenza in forma
esecutiva, ai sensi dell’art. 475 del codice di procedura civile e dell’art.
153 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice.
Considerate le vicende che hanno
condotto alla proposizione dell’originario giudizio amministrativo, sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari della presente
fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie nei sensi indicati in motivazione il
ricorso n. 6173 del 2009 e condanna i controricorrenti
al pagamento di euro 1.231.746,59, oltre agli interessi legali a decorrere dal
12 luglio 2004, sino al saldo, in favore del Comune di Merano.
Dispone che la Segreteria, su istanza
della parte, rilasci copia della presente sentenza in forma esecutiva, ai sensi
dell’art. 475 del codice di procedura civile e dell’art. 153 delle disposizioni
di attuazione del medesimo codice.
Compensa tra le parti le spese e gli
onorari della presente fase del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del 19 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:
Luigi Cossu,
Presidente
Luigi Maruotti,
Consigliere, Estensore
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere