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Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione)

 

 

7 marzo 2013, C-607/11

 

 

«Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Diffusione via Internet, da parte di un terzo, dei programmi di emittenti televisive commerciali – “Live streaming” – Comunicazione al pubblico»

Nella causa C‑607/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) (Regno Unito), con decisione del 17 novembre 2011, pervenuta in cancelleria il 28 novembre 2011, nel procedimento

ITV Broadcasting Ltd,

ITV 2 Ltd,

ITV Digital Channels Ltd,

Channel 4 Television Corporation,

4 Ventures Ltd,

Channel 5 Broadcasting Ltd,

ITV Studios Ltd

contro

TVCatchup Ltd,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. L. Bay Larsen, presidente di sezione, dal sig. K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, dai sigg. J. Malenovský (relatore), U. Lõhmus e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 novembre 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la ITV Broadcasting Ltd, la ITV 2 Ltd, la ITV Digital Channels Ltd, la Channel 4 Television Corporation, la 4 Ventures Ltd, la Channel 5 Broadcasting Ltd e la ITV Studios Ltd, da J. Mellor, QC, J. Bowhill, barrister, nonché da P. Stevens e J. Vertes, solicitors;

–        per la TVCatchup Ltd, da L. Gilmore, solicitor, e M. Howe, QC;

–        per il governo del Regno Unito, da S. Ossowski e L. Christie, in qualità di agenti, assistiti da C. May, barrister;

–        per il governo francese, da G. de Bergues e M. Perrot, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato;

–        per il governo polacco, da M. Szpunar e B. Majczyna, in qualità di agenti;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e N. Conde, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da J. Samnadda e F. Wilman, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la ITV Broadcasting Ltd, la ITV 2 Ltd, la ITV Digital Channels Ltd, la Channel 4 Television Corporation, la 4 Ventures Ltd, la Channel 5 Broadcasting Ltd e la ITV Studios Ltd e, dall’altro, la TVCatchup Ltd (in prosieguo: la «TVC»), in merito alla diffusione via Internet, da parte di quest’ultima e pressoché in tempo reale, di programmi televisivi diffusi dalle ricorrenti nel procedimento principale.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        I considerando 23 e 27 della direttiva 2001/29 enunciano quanto segue:

«(23) La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.

(...)

(27)      La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva».

4        Ai sensi dell’articolo 3 di detta direttiva, recante il titolo «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti»:

«1.      Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

(...)

3.      I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».

5        In base all’articolo 2 della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15):

«Gli Stati membri riconoscono all’autore il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d’autore (...)».

6        L’articolo 8, paragrafo 1, della medesima direttiva stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri garantiscono che la ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione provenienti da altri Stati membri avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla base di contratti individuali o collettivi conclusi tra i titolari dei diritti d’autore, i detentori dei diritti connessi e i cablodistributori».

 La normativa inglese

7        La sezione 20 della legge del 1988 in materia di diritto d’autore, modelli e brevetti (Copyright, Designs and Patents Act 1988), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, recante il titolo «Violazione mediante comunicazione al pubblico», prevede quanto segue:

«1.      La comunicazione al pubblico dell’opera è un atto limitato dal diritto d’autore su

a)      un’opera letteraria, drammatica, musicale o artistica;

b)      una registrazione sonora o un film; oppure

c)      un’opera radiodiffusa.

2.      I riferimenti, nella parte in esame, alla comunicazione al pubblico includono la comunicazione al pubblico mediante trasmissione elettronica, e in relazione ad un’opera includono

a)      la radiodiffusione dell’opera;

b)      la messa a disposizione del pubblico dell’opera mediante trasmissione elettronica in maniera tale che i membri del pubblico possano avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8        Le ricorrenti nel procedimento principale sono emittenti televisive commerciali che detengono diritti d’autore in base al diritto nazionale sui loro programmi televisivi nonché sui film e sugli altri elementi inclusi nei loro programmi. Esse sono finanziate dalle pubblicità veicolate da questi ultimi.

9        La TVC offre su Internet servizi di diffusione di programmi televisivi. Questi servizi consentono agli utenti di ricevere «in diretta» via Internet flussi di programmi televisivi gratuiti, compresi i programmi televisivi diffusi dalle ricorrenti nel procedimento principale.

10      La TVC si assicura che gli utenti dei suoi servizi ottengano soltanto l’accesso ad un contenuto che essi sono già legittimati a guardare nel Regno Unito grazie alla loro licenza televisiva. Le condizioni che gli utenti devono accettare comprendono così il possesso di una valida licenza televisiva e la restrizione dell’utilizzo dei servizi della TVC nel Regno Unito. Il sito Internet della TVC dispone di un sistema che le consente di autenticare il luogo in cui si trova l’utente e che nega l’accesso qualora non siano soddisfatte le condizioni imposte agli utenti.

11      I servizi offerti dalla TVC sono finanziati dalla pubblicità. Si tratta di una pubblicità audiovisiva presentata prima di poter vedere il flusso video del programma interessato. Le pubblicità già contenute nei programmi originali sono mantenute immutate e vengono inviate all’utente come parte del flusso. Sul computer o su un altro apparecchio dell’utente compaiono altresì pubblicità «in‑skin».

12      Quattro gruppi di server sono utilizzati dalla TVC nell’ambito delle sue attività, vale a dire i server di acquisizione, di codificazione, di origine e perimetrali.

13      I segnali in entrata utilizzati dalla TVC sono i segnali di radiodiffusione normali, terrestri e satellitari, trasmessi dalle ricorrenti nel procedimento principale. I segnali sono captati mediante un’antenna e vengono trasmessi ai server di acquisizione che estraggono i flussi video individuali del segnale ricevuto senza modificarli. I server di codificazione convertono tali flussi in uno standard di compressione diverso. I server di origine preparano successivamente flussi video al fine di inviarli su Internet in vari formati. Oltre tale punto, i canali proposti dalla TVC formano oggetto di un trattamento supplementare solo se almeno un utente li richiede. Se non c’è alcuna richiesta per un determinato canale, il segnale viene abbandonato.

14      I server perimetrali sono connessi al computer o al telefono cellulare dell’utente tramite Internet. Quando un server perimetrale riceve una richiesta di canale di un utente, esso si connette al server di origine che diffonde tale canale, a meno che il canale di cui trattasi non sia già diffuso dal server perimetrale verso un altro utente. Il software del server perimetrale crea un flusso separato per ogni utente che richieda un canale tramite il suo intermediario. Un singolo pacchetto di dati è inviato pertanto ad uno specifico utente e non a un gruppo di utenti.

15      I flussi forniti dai server perimetrali possono presentarsi sotto vari formati. I formati utilizzati sono i flussi Adobe Flash per i computer, HTTP per i dispositivi portatili Apple, nonché RTSP per i telefoni cellulari Android e Blackberry.

16      Le ricorrenti nel procedimento principale hanno citato in giudizio la TVC dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) per violazione dei propri diritti d’autore sui loro programmi e film, consistente, segnatamente, in una comunicazione al pubblico vietata dall’articolo 20 della legge del 1988 in materia di diritto d’autore, modelli e brevetti, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale, e dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

17      Secondo il giudice del rinvio, le sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE (C‑306/05, Racc. pag. I‑11519), e del 13 ottobre 2011, Airfield e Canal Digitaal (C‑431/09 e C‑432/09, non ancora pubblicata nella Raccolta), non consentono di determinare con chiarezza se un organismo, quale la TVC, realizzi una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 quando, pienamente consapevole delle conseguenze dei propri atti e al fine di attrarre un pubblico per le sue trasmissioni e pubblicità, diffonde su Internet programmi radiodiffusi a membri del pubblico che avrebbero avuto il diritto di accedere al segnale originale di radiodiffusione utilizzando a casa propria i propri apparecchi televisivi o i propri computer portatili.

18      In tale contesto, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il diritto di autorizzare o vietare la “comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29] si estenda al caso in cui:

a)      gli autori autorizzino l’inclusione delle loro opere all’interno di una trasmissione di cui è prevista la diffusione in chiaro su una televisione terrestre destinata alla ricezione in tutto il territorio di uno Stato membro o in una determinata area geografica all’interno di tale Stato membro;

b)      un soggetto terzo (vale a dire un organismo diverso dal fornitore originario) offra un servizio grazie al quale singoli abbonati presenti nell’area cui è destinata la trasmissione, e che potrebbero ricevere legalmente le trasmissioni su un apparecchio televisivo a casa propria, possono accedere al server del soggetto terzo e ricevere il contenuto della trasmissione in streaming via Internet.

2)      Se, ai fini della soluzione di detta questione, rilevi la circostanza che:

a)      il soggetto terzo consenta unicamente un collegamento “individuale” per ogni abbonato, nell’ambito del quale ciascun abbonato crea il suo specifico collegamento al server e i singoli pacchetti di dati trasmessi dal server attraverso Internet sono destinati esclusivamente a uno specifico utente;

b)      il servizio offerto dal soggetto terzo si finanzi grazie a messaggi pubblicitari “pre roll” (vale a dire trasmessi nel lasso di tempo che intercorre tra il login da parte dell’abbonato e il momento in cui questi inizia a ricevere il contenuto della trasmissione) o “in-skin” (vale a dire, all’interno della cornice del software di visualizzazione del programma che l’utente riceve sul suo apparecchio video, ma al di fuori dell’immagine del programma), ma all’utente vengano presentate le pubblicità originarie contenute nel programma nel punto del programma in cui sono state inserite dall’emittente;

c)      l’organizzazione interveniente:

i)      offra un servizio alternativo a quello dell’emittente originario, agendo in tal modo in diretta concorrenza con l’emittente originario per acquisire spettatori, o

ii)      agisca in concorrenza diretta con l’emittente originario per quanto riguarda i proventi pubblicitari».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione e sulla seconda questione, lettera a)

19      Con la sua prima questione e la sua seconda questione, lettera a), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, debba essere interpretata nel senso che essa riguarda una ritrasmissione delle opere incluse in una radiodiffusione televisiva terrestre

–        che sia effettuata da un organismo diverso dall’emittente originale,

–        mediante un flusso Internet messo a disposizione degli abbonati di tale organismo che possono ricevere detta ritrasmissione connettendosi al server di quest’ultimo,

–        sebbene tali abbonati si trovino nell’area di ricezione di detta radiodiffusione televisiva terrestre e la possano ricevere legalmente su un apparecchio televisivo.

20      In via preliminare, si deve rammentare che la direttiva 2001/29 persegue quale obiettivo principale la realizzazione di un livello elevato di protezione a favore degli autori, consentendo ai medesimi di ottenere un adeguato compenso per l’utilizzazione delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico. Ne consegue che la nozione di comunicazione al pubblico dev’essere intesa in senso ampio, come espressamente affermato inoltre nel considerando 23 della direttiva medesima (sentenze SGAE, cit., punto 36, nonché del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 186).

21      In primo luogo, occorre determinare il contenuto della nozione di «comunicazione» e rispondere alla questione se l’attività di cui trattasi nel procedimento principale rientri nel suo ambito di applicazione.

22      Va rammentato, al riguardo, che la direttiva 2001/29 non definisce in modo esaustivo la nozione di comunicazione. Di conseguenza, occorre precisare il senso e la portata di tale nozione in relazione al contesto in cui essa si inserisce nonché alla luce dell’obiettivo indicato nel punto 20 della presente sentenza.

23      Orbene, dal considerando 23 della direttiva 2001/29 discende, in particolare, che il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico comprende qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione. Inoltre, dall’articolo 3, paragrafo 3, della stessa direttiva emerge che l’autorizzazione dell’inclusione delle opere protette in una comunicazione al pubblico non esaurisce il diritto di autorizzare o di vietare altre comunicazioni di tali opere al pubblico.

24      Ne consegue che il legislatore dell’Unione, nel disciplinare le situazioni in cui una determinata opera è oggetto di molteplici utilizzi, ha voluto intendere che ogni trasmissione o ritrasmissione di un’opera che utilizzi uno specifico mezzo tecnico deve essere in linea di principio autorizzata individualmente dall’autore dell’opera di cui trattasi.

25      Tali constatazioni sono suffragate inoltre dagli articoli 2 e 8 della direttiva 93/83, che richiedono una nuova autorizzazione per una ritrasmissione simultanea, inalterata e completa, via satellite o via cavo, di una trasmissione iniziale di programmi televisivi o radiofonici che contengono opere protette, sebbene tali programmi possano essere già ricevuti nella loro zona di copertura mediante altri mezzi tecnici, come le onde radioelettriche delle reti terrestri.

26      Dato che una messa a disposizione delle opere tramite la ritrasmissione su Internet di una radiodiffusione televisiva terrestre è effettuata mediante uno specifico mezzo tecnico, che è diverso da quello della comunicazione originale, essa va considerata una «comunicazione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Di conseguenza, una siffatta ritrasmissione è soggetta all’autorizzazione degli autori delle opere ritrasmesse quando queste ultime sono comunicate al pubblico.

27      Detta conclusione non può essere rimessa in discussione dall’obiezione della TVC secondo cui la messa a disposizione delle opere su Internet, come quella effettuata nel procedimento principale, costituisce un semplice mezzo tecnico per garantire o migliorare la ricezione della radiodiffusione televisiva terrestre nella sua zona di copertura.

28      Ẻ vero che dalla giurisprudenza della Corte emerge che un semplice mezzo tecnico per garantire o migliorare la ricezione della trasmissione originaria nella sua zona di copertura non costituisce una «comunicazione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 (v., in tal senso, citate sentenze Football Association Premier League e a., punto 194, nonché Airfield e Canal Digitaal, punti 74 e 79).

29      Pertanto, l’intervento di un simile mezzo tecnico deve limitarsi a mantenere o ad aumentare la qualità della ricezione di una trasmissione già esistente e non può essere utilizzato per una trasmissione diversa da quest’ultima.

30      Orbene, nel presente procedimento, l’intervento della TVC consiste in una trasmissione delle opere protette di cui trattasi, che è diversa da quella effettuata dall’organismo di radiodiffusione interessato. L’intervento della TVC non è inteso in alcun modo a mantenere o ad aumentare la qualità della ricezione della trasmissione effettuata da tale organismo. Di conseguenza, detto intervento non può essere considerato un semplice mezzo tecnico nel senso precisato al punto 28 della presente sentenza.

31      In secondo luogo, per rientrare nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, è necessario inoltre che le opere protette siano effettivamente comunicate ad un «pubblico».

32      A tal proposito, dalla giurisprudenza della Corte discende che la nozione di pubblico cui fa riferimento detta disposizione riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole (v., in tal senso, sentenza SGAE, cit., punti 37 e 38 nonché giurisprudenza citata).

33      Per quanto concerne in particolare quest’ultimo criterio, occorre tener conto dell’effetto cumulativo che deriva dal fatto di mettere a disposizione opere presso destinatari potenziali. In proposito è rilevante, segnatamente, sapere quante persone hanno accesso contestualmente e successivamente alla medesima opera (sentenza SGAE, cit., punto 39).

34      In tale contesto è irrilevante sapere se i destinatari potenziali accedano alle opere comunicate mediante una connessione individualizzata. Infatti, tale tecnica non impedisce ad un significativo numero di persone di accedere contestualmente alla medesima opera.

35      Nella fattispecie si deve rilevare che la ritrasmissione delle opere via Internet di cui trattasi nel procedimento principale riguarda l’insieme delle persone residenti nel Regno Unito che abbiano una connessione Internet e che affermino di possedere in tale Stato una licenza televisiva. Dette persone possono accedere contestualmente alle opere protette, nell’ambito del «live streaming» dei programmi televisivi su Internet.

36      Pertanto, detta ritrasmissione concerne un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende un numero di persone piuttosto considerevole. Di conseguenza occorre constatare che, con la ritrasmissione in esame, le opere protette sono effettivamente comunicate ad un «pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

37      Tuttavia, la TVC afferma che la ritrasmissione di cui trattasi nel procedimento principale non soddisfa il requisito del pubblico nuovo, peraltro necessario in base alle citate sentenze SGAE (punto 40), Football Association Premier League e a. (punto 197), nonché Airfield e Canal Digitaal (punto 72). Infatti, i destinatari della ritrasmissione effettuata dalla TVC avrebbero il diritto di seguire l’emissione radiodiffusa, di contenuto identico, utilizzando i propri televisori.

38      In proposito va rilevato che le situazioni esaminate nelle cause che hanno dato luogo a dette sentenze sono nettamente diverse da quella in esame nel presente procedimento principale. In dette cause, infatti, la Corte ha esaminato situazioni in cui un operatore aveva reso accessibile, con il suo intervento volontario, una radiodiffusione comprendente opere protette ad un pubblico nuovo, che non è stato preso in considerazione dagli autori interessati quando essi hanno autorizzato la trasmissione radiodiffusa di cui trattasi.

39      Per contro, il presente procedimento principale concerne la trasmissione delle opere incluse in una radiodiffusione terrestre e la messa a disposizione delle medesime opere su Internet. Come risulta dai punti 24-26 della presente sentenza, ognuna di queste due trasmissioni deve essere autorizzata individualmente e separatamente dagli autori interessati dato che ciascuna di esse è effettuata in condizioni tecniche specifiche, utilizzando un modo diverso di trasmissione delle opere protette, e ognuna è destinata ad un pubblico. Ciò considerato, non occorre più esaminare, in seguito, il requisito del pubblico nuovo, che è rilevante solo nelle situazioni su cui la Corte è stata indotta a pronunciarsi nelle cause che hanno dato luogo alle citate sentenze SGAE, Football Association Premier League e a., nonché Airfield e Canal Digitaal.

40      Alla luce di quanto sopraesposto, si deve rispondere alla prima questione e alla seconda questione, lettera a), dichiarando che la nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretata nel senso che essa riguarda una ritrasmissione delle opere incluse in una radiodiffusione televisiva terrestre

–        che sia effettuata da un organismo diverso dall’emittente originale,

–        mediante un flusso Internet messo a disposizione degli abbonati di tale organismo che possono ricevere detta ritrasmissione connettendosi al server di quest’ultimo,

–        sebbene tali abbonati si trovino nell’area di ricezione di detta radiodiffusione televisiva terrestre e la possano ricevere legalmente su un apparecchio televisivo.

 Sulla seconda questione, lettera b)

41      Con la sua seconda questione, lettera b), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se sulla risposta alla prima questione incida il fatto che una ritrasmissione quale quella di cui trattasi nel procedimento principale sia finanziata dalla pubblicità e abbia così carattere lucrativo.

42      In proposito, è vero che la Corte ha dichiarato che il carattere lucrativo di una «comunicazione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non è privo di pertinenza (sentenza Football Association Premier League e a., cit., punto 204). Tuttavia, essa ha riconosciuto che un simile carattere non è necessariamente una condizione indispensabile per l’esistenza stessa di una comunicazione al pubblico (v., in tal senso, sentenza SGAE, cit., punto 44).

43      Di conseguenza, il carattere lucrativo non è determinante per qualificare una ritrasmissione quale quella di cui trattasi nel procedimento principale come «comunicazione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

44      Pertanto, si deve rispondere alla seconda questione, lettera b), dichiarando che sulla risposta alla prima questione non incide il fatto che una ritrasmissione come quella in esame nel procedimento principale sia finanziata dalla pubblicità e abbia così carattere lucrativo.

 Sulla seconda questione, lettera c)

45      Con la sua seconda questione, lettera c), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se sulla risposta alla prima questione incida il fatto che una ritrasmissione quale quella di cui trattasi nel procedimento principale sia effettuata da un organismo che si trova in concorrenza diretta con l’emittente originale.

46      In proposito, è sufficiente constatare che né dalla direttiva 2001/29 né dalla giurisprudenza della Corte risulta che un rapporto concorrenziale tra gli organismi che effettuano trasmissioni contestuali di opere protette dal diritto d’autore o ritrasmissioni successive di queste ultime sia rilevante ai fini della qualificazione di una trasmissione come «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

47      Di conseguenza, si deve rispondere alla seconda questione, lettera c), dichiarando che sulla risposta alla prima questione non incide il fatto che una ritrasmissione quale quella di cui trattasi nel procedimento principale sia effettuata da un organismo che si trova in concorrenza diretta con l’emittente originale.

 Sulle spese

48      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      La nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretata nel senso che essa riguarda una ritrasmissione delle opere incluse in una radiodiffusione televisiva terrestre

–        che sia effettuata da un organismo diverso dall’emittente originale,

–        mediante un flusso Internet messo a disposizione degli abbonati di tale organismo che possono ricevere detta ritrasmissione connettendosi al server di quest’ultimo,

–        sebbene tali abbonati si trovino nell’area di ricezione di detta radiodiffusione televisiva terrestre e la possano ricevere legalmente su un apparecchio televisivo.

2)      Sulla risposta alla prima questione non incide il fatto che una ritrasmissione come quella in esame nel procedimento principale sia finanziata dalla pubblicità e abbia così carattere lucrativo.

3)      Sulla risposta alla prima questione non incide il fatto che una ritrasmissione quale quella di cui trattasi nel procedimento principale sia effettuata da un organismo che si trova in concorrenza diretta con l’emittente originale.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.