Corte di Giustizia dell’Unione europea (Quarta Sezione)
7 marzo 2013, C-607/11
«Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 –
Diffusione via Internet, da parte di un terzo, dei programmi di emittenti
televisive commerciali – “Live streaming” – Comunicazione al pubblico»
Nella causa C‑607/11,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court of
Justice (England & Wales) (Chancery Division) (Regno Unito), con decisione
del 17 novembre 2011, pervenuta in cancelleria il 28 novembre 2011, nel
procedimento
ITV Broadcasting Ltd,
ITV 2 Ltd,
ITV Digital Channels Ltd,
Channel 4 Television
Corporation,
4 Ventures Ltd,
Channel 5 Broadcasting Ltd,
ITV Studios Ltd
contro
TVCatchup Ltd,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. L. Bay Larsen, presidente di
sezione, dal sig. K. Lenaerts, vicepresidente della Corte,
facente funzione di giudice della Quarta Sezione, dai sigg. J. Malenovský
(relatore), U. Lõhmus e M. Safjan, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 19 novembre 2012,
considerate le osservazioni presentate:
– per
la ITV Broadcasting Ltd, la ITV 2 Ltd, la ITV Digital Channels Ltd, la Channel
4 Television Corporation, la 4 Ventures Ltd, la Channel 5 Broadcasting Ltd e la
ITV Studios Ltd, da J. Mellor, QC, J. Bowhill, barrister, nonché da
P. Stevens e J. Vertes, solicitors;
– per
la TVCatchup Ltd, da L. Gilmore, solicitor, e M. Howe, QC;
– per
il governo del Regno Unito, da S. Ossowski e L. Christie, in qualità di
agenti, assistiti da C. May, barrister;
– per
il governo francese, da G. de Bergues e M. Perrot, in qualità di agenti;
– per
il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da
M. Russo, avvocato dello Stato;
– per
il governo polacco, da M. Szpunar e B. Majczyna, in qualità di agenti;
– per
il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e N. Conde, in qualità di agenti;
– per
la Commissione europea, da J. Samnadda e F. Wilman, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito
l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia
pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della
direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio
2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti
connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).
2 Tale domanda è stata
presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la ITV Broadcasting
Ltd, la ITV 2 Ltd, la ITV Digital Channels Ltd, la Channel 4 Television
Corporation, la 4 Ventures Ltd, la Channel 5 Broadcasting Ltd e la ITV Studios
Ltd e, dall’altro, la TVCatchup Ltd (in prosieguo: la «TVC»), in merito alla
diffusione via Internet, da parte di quest’ultima e pressoché in tempo reale,
di programmi televisivi diffusi dalle ricorrenti nel procedimento principale.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 I considerando 23 e 27
della direttiva 2001/29 enunciano quanto segue:
«(23) La presente direttiva dovrebbe
armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di
opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto
concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui
esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o
ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la
radiodiffusione, e non altri atti.
(...)
(27) La mera
fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una
comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente
direttiva».
4 Ai sensi dell’articolo 3 di
detta direttiva, recante il titolo «Diritto di comunicazione di opere al
pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri
materiali protetti»:
«1. Gli Stati
membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare
qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere,
compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale
che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente.
(...)
3. I diritti di
cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al
pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel
presente articolo».
5 In base all’articolo 2
della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il
coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi
applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo
(GU L 248, pag. 15):
«Gli Stati membri riconoscono all’autore il diritto
esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite di opere
protette dal diritto d’autore (...)».
6 L’articolo 8, paragrafo 1,
della medesima direttiva stabilisce quanto segue:
«Gli Stati membri garantiscono che la
ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione
provenienti da altri Stati membri avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti
d’autore e dei diritti connessi e sulla base di contratti individuali o
collettivi conclusi tra i titolari dei diritti d’autore, i detentori dei
diritti connessi e i cablodistributori».
La normativa inglese
7 La sezione 20 della legge
del 1988 in materia di diritto d’autore, modelli e brevetti (Copyright, Designs
and Patents Act 1988), nella versione applicabile ai fatti del procedimento
principale, recante il titolo «Violazione mediante comunicazione al pubblico»,
prevede quanto segue:
«1. La
comunicazione al pubblico dell’opera è un atto limitato dal diritto d’autore su
a) un’opera
letteraria, drammatica, musicale o artistica;
b) una
registrazione sonora o un film; oppure
c) un’opera
radiodiffusa.
2. I
riferimenti, nella parte in esame, alla comunicazione al pubblico includono la
comunicazione al pubblico mediante trasmissione elettronica, e in relazione ad
un’opera includono
a) la
radiodiffusione dell’opera;
b) la messa a
disposizione del pubblico dell’opera mediante trasmissione elettronica in
maniera tale che i membri del pubblico possano avervi accesso dal luogo e nel
momento scelti individualmente».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
8 Le ricorrenti nel
procedimento principale sono emittenti televisive commerciali che detengono
diritti d’autore in base al diritto nazionale sui loro programmi televisivi
nonché sui film e sugli altri elementi inclusi nei loro programmi. Esse sono
finanziate dalle pubblicità veicolate da questi ultimi.
9 La TVC offre su Internet
servizi di diffusione di programmi televisivi. Questi servizi consentono agli
utenti di ricevere «in diretta» via Internet flussi di programmi televisivi
gratuiti, compresi i programmi televisivi diffusi dalle ricorrenti nel
procedimento principale.
10 La TVC si
assicura che gli utenti dei suoi servizi ottengano soltanto l’accesso ad un
contenuto che essi sono già legittimati a guardare nel Regno Unito grazie alla
loro licenza televisiva. Le condizioni che gli utenti devono accettare
comprendono così il possesso di una valida licenza televisiva e la restrizione
dell’utilizzo dei servizi della TVC nel Regno Unito. Il sito Internet della TVC
dispone di un sistema che le consente di autenticare il luogo in cui si trova
l’utente e che nega l’accesso qualora non siano soddisfatte le condizioni
imposte agli utenti.
11 I servizi
offerti dalla TVC sono finanziati dalla pubblicità. Si tratta di una pubblicità
audiovisiva presentata prima di poter vedere il flusso video del programma
interessato. Le pubblicità già contenute nei programmi originali sono mantenute
immutate e vengono inviate all’utente come parte del flusso. Sul computer o su
un altro apparecchio dell’utente compaiono altresì pubblicità «in‑skin».
12 Quattro gruppi
di server sono utilizzati dalla TVC nell’ambito delle sue attività, vale a dire
i server di acquisizione, di codificazione, di origine e perimetrali.
13 I segnali in
entrata utilizzati dalla TVC sono i segnali di radiodiffusione normali,
terrestri e satellitari, trasmessi dalle ricorrenti nel procedimento
principale. I segnali sono captati mediante un’antenna e vengono trasmessi ai
server di acquisizione che estraggono i flussi video individuali del segnale
ricevuto senza modificarli. I server di codificazione convertono tali flussi in
uno standard di compressione diverso. I server di origine preparano
successivamente flussi video al fine di inviarli su Internet in vari formati.
Oltre tale punto, i canali proposti dalla TVC formano oggetto di un trattamento
supplementare solo se almeno un utente li richiede. Se non c’è alcuna richiesta
per un determinato canale, il segnale viene abbandonato.
14 I server
perimetrali sono connessi al computer o al telefono cellulare dell’utente
tramite Internet. Quando un server perimetrale riceve una richiesta di canale
di un utente, esso si connette al server di origine che diffonde tale canale, a
meno che il canale di cui trattasi non sia già diffuso dal server perimetrale
verso un altro utente. Il software del server perimetrale crea un flusso
separato per ogni utente che richieda un canale tramite il suo intermediario.
Un singolo pacchetto di dati è inviato pertanto ad uno specifico utente e non a
un gruppo di utenti.
15 I flussi
forniti dai server perimetrali possono presentarsi sotto vari formati. I
formati utilizzati sono i flussi Adobe Flash per i computer, HTTP per i
dispositivi portatili Apple, nonché RTSP per i telefoni cellulari Android e
Blackberry.
16 Le ricorrenti
nel procedimento principale hanno citato in giudizio la TVC dinanzi alla High
Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) per violazione dei
propri diritti d’autore sui loro programmi e film, consistente, segnatamente,
in una comunicazione al pubblico vietata dall’articolo 20 della legge del 1988
in materia di diritto d’autore, modelli e brevetti, nella versione applicabile
ai fatti del procedimento principale, e dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva
2001/29.
17 Secondo il
giudice del rinvio, le sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE (C‑306/05,
Racc. pag. I‑11519), e del 13 ottobre 2011, Airfield e Canal
Digitaal (C‑431/09 e C‑432/09, non ancora pubblicata nella
Raccolta), non consentono di determinare con chiarezza se un organismo, quale
la TVC, realizzi una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 1, della direttiva 2001/29 quando, pienamente consapevole delle
conseguenze dei propri atti e al fine di attrarre un pubblico per le sue
trasmissioni e pubblicità, diffonde su Internet programmi radiodiffusi a membri
del pubblico che avrebbero avuto il diritto di accedere al segnale originale di
radiodiffusione utilizzando a casa propria i propri apparecchi televisivi o i
propri computer portatili.
18 In tale
contesto, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ha
deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se il
diritto di autorizzare o vietare la “comunicazione al pubblico, su filo o senza
filo, delle loro opere” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva
[2001/29] si estenda al caso in cui:
a) gli autori
autorizzino l’inclusione delle loro opere all’interno di una trasmissione di
cui è prevista la diffusione in chiaro su una televisione terrestre destinata
alla ricezione in tutto il territorio di uno Stato membro o in una determinata
area geografica all’interno di tale Stato membro;
b) un soggetto
terzo (vale a dire un organismo diverso dal fornitore originario) offra un
servizio grazie al quale singoli abbonati presenti nell’area cui è destinata la
trasmissione, e che potrebbero ricevere legalmente le trasmissioni su un
apparecchio televisivo a casa propria, possono accedere al server del soggetto
terzo e ricevere il contenuto della trasmissione in streaming via Internet.
2) Se, ai fini
della soluzione di detta questione, rilevi la circostanza che:
a) il soggetto
terzo consenta unicamente un collegamento “individuale” per ogni abbonato,
nell’ambito del quale ciascun abbonato crea il suo specifico collegamento al
server e i singoli pacchetti di dati trasmessi dal server attraverso Internet
sono destinati esclusivamente a uno specifico utente;
b) il servizio
offerto dal soggetto terzo si finanzi grazie a messaggi pubblicitari “pre roll”
(vale a dire trasmessi nel lasso di tempo che intercorre tra il login da parte
dell’abbonato e il momento in cui questi inizia a ricevere il contenuto della
trasmissione) o “in-skin” (vale a dire, all’interno della cornice del software
di visualizzazione del programma che l’utente riceve sul suo apparecchio video,
ma al di fuori dell’immagine del programma), ma all’utente vengano presentate
le pubblicità originarie contenute nel programma nel punto del programma in cui
sono state inserite dall’emittente;
c) l’organizzazione
interveniente:
i) offra un
servizio alternativo a quello dell’emittente originario, agendo in tal modo in
diretta concorrenza con l’emittente originario per acquisire spettatori, o
ii) agisca in
concorrenza diretta con l’emittente originario per quanto riguarda i proventi
pubblicitari».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione e sulla seconda
questione, lettera a)
19 Con la sua
prima questione e la sua seconda questione, lettera a), il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, debba essere
interpretata nel senso che essa riguarda una ritrasmissione delle opere incluse
in una radiodiffusione televisiva terrestre
– che
sia effettuata da un organismo diverso dall’emittente originale,
– mediante
un flusso Internet messo a disposizione degli abbonati di tale organismo che
possono ricevere detta ritrasmissione connettendosi al server di quest’ultimo,
– sebbene
tali abbonati si trovino nell’area di ricezione di detta radiodiffusione televisiva
terrestre e la possano ricevere legalmente su un apparecchio televisivo.
20 In via
preliminare, si deve rammentare che la direttiva 2001/29 persegue quale
obiettivo principale la realizzazione di un livello elevato di protezione a
favore degli autori, consentendo ai medesimi di ottenere un adeguato compenso
per l’utilizzazione delle loro opere, in particolare in occasione di una
comunicazione al pubblico. Ne consegue che la nozione di comunicazione al
pubblico dev’essere intesa in senso ampio, come espressamente affermato inoltre
nel considerando 23 della direttiva medesima (sentenze SGAE, cit., punto 36,
nonché del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08
e C‑429/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 186).
21 In primo luogo,
occorre determinare il contenuto della nozione di «comunicazione» e rispondere
alla questione se l’attività di cui trattasi nel procedimento principale
rientri nel suo ambito di applicazione.
22 Va rammentato,
al riguardo, che la direttiva 2001/29 non definisce in modo esaustivo la
nozione di comunicazione. Di conseguenza, occorre precisare il senso e la
portata di tale nozione in relazione al contesto in cui essa si inserisce
nonché alla luce dell’obiettivo indicato nel punto 20 della presente sentenza.
23 Orbene, dal
considerando 23 della direttiva 2001/29 discende, in particolare, che il
diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico comprende
qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico non presente
nel luogo in cui esse hanno origine, su filo o senza filo, inclusa la
radiodiffusione. Inoltre, dall’articolo 3, paragrafo 3, della stessa direttiva
emerge che l’autorizzazione dell’inclusione delle opere protette in una
comunicazione al pubblico non esaurisce il diritto di autorizzare o di vietare
altre comunicazioni di tali opere al pubblico.
24 Ne consegue che
il legislatore dell’Unione, nel disciplinare le situazioni in cui una
determinata opera è oggetto di molteplici utilizzi, ha voluto intendere che
ogni trasmissione o ritrasmissione di un’opera che utilizzi uno specifico mezzo
tecnico deve essere in linea di principio autorizzata individualmente
dall’autore dell’opera di cui trattasi.
25 Tali
constatazioni sono suffragate inoltre dagli articoli 2 e 8 della direttiva
93/83, che richiedono una nuova autorizzazione per una ritrasmissione
simultanea, inalterata e completa, via satellite o via cavo, di una
trasmissione iniziale di programmi televisivi o radiofonici che contengono
opere protette, sebbene tali programmi possano essere già ricevuti nella loro
zona di copertura mediante altri mezzi tecnici, come le onde radioelettriche
delle reti terrestri.
26 Dato che una
messa a disposizione delle opere tramite la ritrasmissione su Internet di una
radiodiffusione televisiva terrestre è effettuata mediante uno specifico mezzo
tecnico, che è diverso da quello della comunicazione originale, essa va
considerata una «comunicazione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della
direttiva 2001/29. Di conseguenza, una siffatta ritrasmissione è soggetta
all’autorizzazione degli autori delle opere ritrasmesse quando queste ultime
sono comunicate al pubblico.
27 Detta
conclusione non può essere rimessa in discussione dall’obiezione della TVC
secondo cui la messa a disposizione delle opere su Internet, come quella
effettuata nel procedimento principale, costituisce un semplice mezzo tecnico
per garantire o migliorare la ricezione della radiodiffusione televisiva
terrestre nella sua zona di copertura.
28 Ẻ vero
che dalla giurisprudenza della Corte emerge che un semplice mezzo tecnico per
garantire o migliorare la ricezione della trasmissione originaria nella sua
zona di copertura non costituisce una «comunicazione» ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 1, della direttiva 2001/29 (v., in tal senso, citate sentenze
Football Association Premier League e a., punto 194, nonché Airfield e
Canal Digitaal, punti 74 e 79).
29 Pertanto,
l’intervento di un simile mezzo tecnico deve limitarsi a mantenere o ad
aumentare la qualità della ricezione di una trasmissione già esistente e non
può essere utilizzato per una trasmissione diversa da quest’ultima.
30 Orbene, nel
presente procedimento, l’intervento della TVC consiste in una trasmissione delle
opere protette di cui trattasi, che è diversa da quella effettuata
dall’organismo di radiodiffusione interessato. L’intervento della TVC non è
inteso in alcun modo a mantenere o ad aumentare la qualità della ricezione
della trasmissione effettuata da tale organismo. Di conseguenza, detto
intervento non può essere considerato un semplice mezzo tecnico nel senso
precisato al punto 28 della presente sentenza.
31 In secondo
luogo, per rientrare nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo
3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, è necessario inoltre che le opere
protette siano effettivamente comunicate ad un «pubblico».
32 A tal
proposito, dalla giurisprudenza della Corte discende che la nozione di pubblico
cui fa riferimento detta disposizione riguarda un numero indeterminato di
destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto
considerevole (v., in tal senso, sentenza SGAE, cit., punti 37 e 38 nonché
giurisprudenza citata).
33 Per quanto
concerne in particolare quest’ultimo criterio, occorre tener conto dell’effetto
cumulativo che deriva dal fatto di mettere a disposizione opere presso
destinatari potenziali. In proposito è rilevante, segnatamente, sapere quante
persone hanno accesso contestualmente e successivamente alla medesima opera
(sentenza SGAE, cit., punto 39).
34 In tale
contesto è irrilevante sapere se i destinatari potenziali accedano alle opere
comunicate mediante una connessione individualizzata. Infatti, tale tecnica non
impedisce ad un significativo numero di persone di accedere contestualmente
alla medesima opera.
35 Nella
fattispecie si deve rilevare che la ritrasmissione delle opere via Internet di
cui trattasi nel procedimento principale riguarda l’insieme delle persone
residenti nel Regno Unito che abbiano una connessione Internet e che affermino
di possedere in tale Stato una licenza televisiva. Dette persone possono
accedere contestualmente alle opere protette, nell’ambito del «live streaming»
dei programmi televisivi su Internet.
36 Pertanto, detta
ritrasmissione concerne un numero indeterminato di destinatari potenziali e
comprende un numero di persone piuttosto considerevole. Di conseguenza occorre
constatare che, con la ritrasmissione in esame, le opere protette sono
effettivamente comunicate ad un «pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo
1, della direttiva 2001/29.
37 Tuttavia, la
TVC afferma che la ritrasmissione di cui trattasi nel procedimento principale
non soddisfa il requisito del pubblico nuovo, peraltro necessario in base alle
citate sentenze SGAE (punto 40), Football Association Premier League e a.
(punto 197), nonché Airfield e Canal Digitaal (punto 72). Infatti, i
destinatari della ritrasmissione effettuata dalla TVC avrebbero il diritto di
seguire l’emissione radiodiffusa, di contenuto identico, utilizzando i propri
televisori.
38 In proposito va
rilevato che le situazioni esaminate nelle cause che hanno dato luogo a dette
sentenze sono nettamente diverse da quella in esame nel presente procedimento
principale. In dette cause, infatti, la Corte ha esaminato situazioni in cui un
operatore aveva reso accessibile, con il suo intervento volontario, una
radiodiffusione comprendente opere protette ad un pubblico nuovo, che non è
stato preso in considerazione dagli autori interessati quando essi hanno
autorizzato la trasmissione radiodiffusa di cui trattasi.
39 Per contro, il
presente procedimento principale concerne la trasmissione delle opere incluse
in una radiodiffusione terrestre e la messa a disposizione delle medesime opere
su Internet. Come risulta dai punti 24-26 della presente sentenza, ognuna di
queste due trasmissioni deve essere autorizzata individualmente e separatamente
dagli autori interessati dato che ciascuna di esse è effettuata in condizioni
tecniche specifiche, utilizzando un modo diverso di trasmissione delle opere
protette, e ognuna è destinata ad un pubblico. Ciò considerato, non occorre più
esaminare, in seguito, il requisito del pubblico nuovo, che è rilevante solo
nelle situazioni su cui la Corte è stata indotta a pronunciarsi nelle cause che
hanno dato luogo alle citate sentenze SGAE, Football Association Premier League
e a., nonché Airfield e Canal Digitaal.
40 Alla luce di
quanto sopraesposto, si deve rispondere alla prima questione e alla seconda
questione, lettera a), dichiarando che la nozione di «comunicazione al
pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve
essere interpretata nel senso che essa riguarda una ritrasmissione delle opere
incluse in una radiodiffusione televisiva terrestre
– che
sia effettuata da un organismo diverso dall’emittente originale,
– mediante
un flusso Internet messo a disposizione degli abbonati di tale organismo che
possono ricevere detta ritrasmissione connettendosi al server di quest’ultimo,
– sebbene
tali abbonati si trovino nell’area di ricezione di detta radiodiffusione
televisiva terrestre e la possano ricevere legalmente su un apparecchio
televisivo.
Sulla seconda questione, lettera b)
41 Con la sua
seconda questione, lettera b), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
sulla risposta alla prima questione incida il fatto che una ritrasmissione
quale quella di cui trattasi nel procedimento principale sia finanziata dalla
pubblicità e abbia così carattere lucrativo.
42 In proposito, è
vero che la Corte ha dichiarato che il carattere lucrativo di una
«comunicazione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della
direttiva 2001/29 non è privo di pertinenza (sentenza Football Association
Premier League e a., cit., punto 204). Tuttavia, essa ha riconosciuto che
un simile carattere non è necessariamente una condizione indispensabile per
l’esistenza stessa di una comunicazione al pubblico (v., in tal senso, sentenza
SGAE, cit., punto 44).
43 Di conseguenza,
il carattere lucrativo non è determinante per qualificare una ritrasmissione
quale quella di cui trattasi nel procedimento principale come «comunicazione»
ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.
44 Pertanto, si
deve rispondere alla seconda questione, lettera b), dichiarando che sulla
risposta alla prima questione non incide il fatto che una ritrasmissione come
quella in esame nel procedimento principale sia finanziata dalla pubblicità e
abbia così carattere lucrativo.
Sulla seconda questione, lettera c)
45 Con la sua
seconda questione, lettera c), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
sulla risposta alla prima questione incida il fatto che una ritrasmissione
quale quella di cui trattasi nel procedimento principale sia effettuata da un
organismo che si trova in concorrenza diretta con l’emittente originale.
46 In proposito, è
sufficiente constatare che né dalla direttiva 2001/29 né dalla giurisprudenza della
Corte risulta che un rapporto concorrenziale tra gli organismi che effettuano
trasmissioni contestuali di opere protette dal diritto d’autore o
ritrasmissioni successive di queste ultime sia rilevante ai fini della
qualificazione di una trasmissione come «comunicazione al pubblico» ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.
47 Di conseguenza,
si deve rispondere alla seconda questione, lettera c), dichiarando che sulla
risposta alla prima questione non incide il fatto che una ritrasmissione quale
quella di cui trattasi nel procedimento principale sia effettuata da un
organismo che si trova in concorrenza diretta con l’emittente originale.
Sulle spese
48 Nei confronti
delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un
incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione)
dichiara:
1) La nozione di
«comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della
direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio
2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti
connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretata nel senso
che essa riguarda una ritrasmissione delle opere incluse in una radiodiffusione
televisiva terrestre
– che
sia effettuata da un organismo diverso dall’emittente originale,
– mediante
un flusso Internet messo a disposizione degli abbonati di tale organismo che
possono ricevere detta ritrasmissione connettendosi al server di quest’ultimo,
– sebbene
tali abbonati si trovino nell’area di ricezione di detta radiodiffusione
televisiva terrestre e la possano ricevere legalmente su un apparecchio
televisivo.
2) Sulla risposta
alla prima questione non incide il fatto che una ritrasmissione come quella in
esame nel procedimento principale sia finanziata dalla pubblicità e abbia così
carattere lucrativo.
3) Sulla
risposta alla prima questione non incide il fatto che una ritrasmissione quale
quella di cui trattasi nel procedimento principale sia effettuata da un
organismo che si trova in concorrenza diretta con l’emittente originale.
Firme
* Lingua processuale: l’inglese.