SENTENZA DELLA CORTE (Prima
Sezione)
17 marzo
2021 (*)
«Rinvio
pregiudiziale â Articolo 288 TFUE â Direttiva 2001/82/CE â
Codice comunitario relativo ai medicinali veterinari â Articoli 58, 59 e
61 â Informazioni che devono figurare sui confezionamenti esterni, sui
confezionamenti primari e sui foglietti illustrativi dei medicinali
veterinari â Obbligo di redigere le informazioni in tutte le lingue
ufficiali dello Stato membro di immissione in commercio â Normativa
nazionale che prevede la redazione delle informazioni soltanto in una delle due
lingue ufficiali dello Stato membro â Giudice nazionale chiamato a
pronunciarsi su un ricorso diretto a dichiarare che lo Stato membro non ha
recepito correttamente la direttiva 2001/82/CE e che le autoritĂ competenti
devono modificare la normativa nazionale»
Nella
causa C‑64/20,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dellâarticolo 267 TFUE, dallâArd-ChĂșirt (Alta
Corte, Irlanda), con decisione del 20 gennaio 2020, pervenuta in cancelleria il
6 febbraio 2020, nel procedimento
UH
contro
An tAire TalmhaĂochta, Bia agus Mara,
Ăire,
An tArd-Aighne,
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta
da J.-C. Bonichot, presidente di sezione,
L. Bay Larsen, C. Toader,
M. Safjan (relatore) e N. JÀÀskinen, giudici,
avvocato
generale: M. Bobek
cancelliere:
A. Calot Escobar
vista la
fase scritta del procedimento,
considerate
le osservazioni presentate:
â per
UH, da D. Mac CĂĄrthaigh, abhcĂłide,
e S. Ă Tuathail, abhcĂłide sinsir;
â per
lâIrlanda, da M. Browne, M. Teahan e
A. Joyce, in qualitĂ di agenti, assistiti da C. Ă hOisĂn,
abhcĂłide sinsir, e T. OâMalley, abhcĂłide;
â per
il governo polacco, da B. Majczyna, in qualitĂ
di agente;
â per
la Commissione europea, da C. Cunniffe, L. Haasbeek e F. Erlbacher, in
qualitĂ di agenti,
sentite
le conclusioni dellâavvocato generale, presentate allâudienza del 14 gennaio
2021,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullâinterpretazione dellâarticolo
288 TFUE, nonchĂ© dellâarticolo 58, paragrafo 4, dellâarticolo 59,
paragrafo 3, e dellâarticolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2001/82/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU 2001, L 311,
pag. 1), come modificata dalla direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU 2004, L 136, pag. 58) (in
prosieguo: la «direttiva 2001/82»).
2 Tale
domanda Ăš stata presentata nellâambito di una controversia tra UH, da un lato,
e lâAire TalmhaĂochta, Bia agus
Mara (Ministro dellâAgricoltura, dellâAlimentazione e degli Affari marittimi,
Irlanda), lâĂire (Irlanda) e lâArd-Aighne
(Procuratore generale, Irlanda), dallâaltro, in merito alla compatibilitĂ con i
requisiti linguistici previsti dalla direttiva 2001/82 della normativa
irlandese riguardante lâetichettatura e il foglietto illustrativo dei
medicinali veterinari.
Contesto
normativo
Diritto
dellâUnione
Direttiva
2001/82
3 Il
titolo V della direttiva 2001/82, intitolato «Etichettatura e foglietto
illustrativo», comprende in particolare gli articoli 58, 59 e 61 della stessa.
4 Lâarticolo
58 di detta direttiva, ai paragrafi 1 e 4, dispone quanto segue:
«1. Salvo
il caso dei medicinali di cui allâarticolo 17, paragrafo 1, lâautoritĂ
competente approva i confezionamenti primari e i confezionamenti esterni dei
medicinali veterinari. I confezionamenti recano in caratteri leggibili le
seguenti informazioni conformi ai dati e ai documenti forniti a norma degli
articoli da 12 a 13 quinquies, e al riassunto delle caratteristiche del
prodotto:
a) la
denominazione del medicinale, seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica.
Quando il medicinale contiene unâunica sostanza attiva e porta un nome di
fantasia, deve figurare la denominazione comune;
b) la
composizione qualitativa e quantitativa in termini di sostanze attive per unitĂ
posologica o in relazione alla forma di somministrazione, per un dato volume o
peso, fornita utilizzando la denominazione comune;
c) il numero del
lotto di fabbricazione;
d) il numero
dellâautorizzazione allâimmissione in commercio;
e) il nome o la
denominazione sociale e il domicilio o la sede sociale del titolare
dellâautorizzazione allâimmissione in commercio ed eventualmente del
rappresentante del titolare da questo designato;
f) le specie
animali cui il medicinale veterinario Ăš destinato, il modo di somministrazione
e, se necessario, la via di somministrazione. Ă previsto uno spazio per
lâindicazione della posologia prescritta;
g) il tempo
dâattesa per i medicinali veterinari da somministrare a specie destinate alla
produzione di alimenti, per tutte le specie e i diversi alimenti interessati
(carne e frattaglie, uova, latte, miele), anche qualora il tempo dâattesa sia
pari a zero;
h) la data di
scadenza in linguaggio corrente;
i) le
precauzioni particolari di conservazione da prendere, se necessario;
j) precauzioni
specifiche per lâeliminazione dei medicinali veterinari inutilizzati o dei
rifiuti derivanti da medicinali veterinari, se del caso, nonché un riferimento
agli appositi sistemi di raccolta esistenti;
k) le
informazioni di cui allâarticolo 26, paragrafo 1, se necessario;
l) la dicitura
âper uso veterinarioâ, oppure per i medicinali di cui allâarticolo 67, la
dicitura âper uso veterinario â da vendere solo su prescrizione
veterinariaâ.
(...)
4. Le
informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da f) a l), sono indicate tanto
sullâimballaggio esterno, quanto sul recipiente dei medicinali nella lingua o
nelle lingue del paese in cui sono immessi in commercio».
5 Ai
sensi dellâarticolo 59 della direttiva 2001/82:
«1. Quando
si tratta di fiale, le informazioni di cui allâarticolo 58, paragrafo 1,
figurano sul confezionamento esterno. Sui confezionamenti primari sono invece
necessarie soltanto le seguenti informazioni:
â denominazione
del medicinale veterinario,
â quantitĂ
delle sostanze attive,
â via
di somministrazione,
â numero
del lotto di fabbricazione;
â data
di scadenza,
â dicitura
âper uso veterinarioâ.
2. Per
quanto riguarda i confezionamenti primari di piccole dimensioni che non siano
fiale, che contengono una sola dose dâimpiego e sui quali Ăš impossibile far
figurare le informazioni di cui al paragrafo 1, le prescrizioni di cui
allâarticolo 58, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano soltanto al confezionamento
esterno.
3. Le
informazioni di cui al paragrafo 1, terzo e sesto trattino, sono indicate tanto
sul confezionamento esterno che sul confezionamento primario dei medicinali
nella lingua o nelle lingue del paese in cui sono immessi in commercio».
6 Lâarticolo
61, paragrafo 1, di tale direttiva prevede:
«Ă
obbligatorio includere un foglietto illustrativo nella confezione di medicinali
veterinari, a meno che tutte le informazioni prescritte dal presente articolo
figurino sul confezionamento primario e sui confezionamenti esterni. Gli Stati
membri prendono tutte le misure appropriate per garantire che le informazioni
riportate sul foglietto illustrativo riguardino unicamente il medicinale
veterinario nella cui confezione esso Ăš contenuto. Il foglietto illustrativo Ăš
redatto in termini comprensibili per il grande pubblico e nella lingua o nelle
lingue ufficiali dello Stato membro in cui il medicinale Ăš immesso in
commercio».
7 Le
informazioni che devono figurare in tale foglietto illustrativo sono elencate
allâarticolo 61, paragrafo 2, lettere da a) a i), di detta direttiva.
Regolamento
(UE) 2019/6
8 I
considerando 52, 53 e 96 del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dellâ11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che
abroga la direttiva 2001/82 (GU 2019, L 4, pag. 43), cosĂŹ recitano:
«(52) Al fine di
ridurre gli oneri amministrativi e aumentare al massimo la disponibilitĂ di
medicinali veterinari negli Stati membri Ăš opportuno stabilire norme
semplificate sulle modalitĂ di confezionamento e di etichettatura. Le
informazioni fornite nel testo dovrebbero essere ridotte (...). Ă opportuno
fare attenzione affinché queste norme non compromettano la salute pubblica o la
sanitĂ animale o la sicurezza ambientale.
(53) Dovrebbe
essere possibile per gli Stati membri scegliere la lingua del testo utilizzato
nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, nellâetichetta e nel
foglietto illustrativo dei medicinali veterinari autorizzati sul loro
territorio.
(...)
(96) Tenuto
conto delle principali modifiche che dovrebbero essere apportate alle norme
vigenti e allo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno, un
regolamento Ăš lo strumento giuridico appropriato per sostituire la direttiva
2001/82/CE, al fine di stabilire norme chiare, dettagliate e direttamente
applicabili. Un regolamento garantisce, inoltre, che le prescrizioni giuridiche
siano attuate contemporaneamente e in maniera armonizzata in tutta lâUnione».
9 Lâarticolo
7 di tale regolamento, rubricato «Lingue», cosÏ dispone:
«1. La
lingua o le lingue del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle
informazioni sullâetichettatura e sul foglietto illustrativo sono una lingua o
le lingue ufficiali dello Stato membro in cui il medicinale veterinario Ăš messo
a disposizione sul mercato, se non diversamente stabilito dallo Stato membro.
2. I
medicinali veterinari possono essere etichettati in diverse lingue».
10 Lâarticolo
149, primo comma, di detto regolamento recita:
«La
direttiva 2001/82/CE Ú abrogata».
11 Ai
sensi dellâarticolo 160 del medesimo regolamento, intitolato «Entrata in vigore
e applicazione»:
«Il
presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellâUnione europea.
Esso si
applica a decorrere dal 28 gennaio 2022».
Diritto
irlandese
12 La
direttiva 2001/82 Ăš stata recepita nellâordinamento giuridico irlandese dalle RialachĂĄin na gComhphobal
Eorpach (Leigheasanna Ainmhithe), 2007 (I.R. Uimh
144 del 2007) [regolamento del 2007 delle ComunitĂ europee (medicinali
veterinari) (S.I. n. 144/2007)], e successivamente, dopo lâabrogazione di
tale regolamento, dalle RialachĂĄin na gComhphobal Eorpach (Leigheasanna Ainmhithe) (Uimh. 2), 2007
(I.R. Uimh. 786 del 2007) [regolamento del 2007
delle ComunitĂ europee (medicinali veterinari) (n. 2) (S.I. n. 786/2007)].
13 Questâultimo
regolamento prevede che le informazioni che devono figurare sui confezionamenti
esterni, sui confezionamenti primari e sui foglietti illustrativi dei
medicinali veterinari «sono redatte in lingua inglese o irlandese».
Procedimento
principale e questioni pregiudiziali
14 Il
ricorrente nel procedimento principale Ăš un cittadino irlandese di madrelingua
irlandese, originario della Gaeltacht di Galway
(regione di Galway, Irlanda). Parla irlandese a casa e al lavoro. Egli svolge
tutte le sue attivitĂ ufficiali in lingua irlandese, nei limiti in cui le
risorse siano disponibili a tal fine. Possiede un cane, e per questo ha bisogno
di medicinali veterinari. Egli lamenta che le informazioni accluse ai
medicinali veterinari sono redatte esclusivamente in lingua inglese e non, come
impone la direttiva 2001/82, nelle due lingue ufficiali dellâIrlanda, vale a
dire le lingue inglese e irlandese.
15 A
seguito di uno scambio di corrispondenza tra le parti nel procedimento
principale, il 14 novembre 2016 il ricorrente nel procedimento principale ha
presentato dinanzi allâArd-ChĂșirt (Alta Corte,
Irlanda) una richiesta diretta ad ottenere lâautorizzazione a proporre un
ricorso giurisdizionale («judicial review»)
riguardante il recepimento non corretto, da parte del Ministro
dellâAgricoltura, dellâAlimentazione e degli Affari marittimi, della direttiva
2001/82 alla luce dei requisiti linguistici previsti da tale direttiva. Tale
autorizzazione gli Ăš stata concessa e la causa Ăš stata trattata dinanzi al
giudice del rinvio in data 24 e 25 luglio 2018.
16 Il
ricorrente nel procedimento principale ha chiesto a tale giudice, in
particolare, di constatare il recepimento non corretto della direttiva 2001/82
nellâordinamento giuridico irlandese nonchĂ© lâobbligo per lâIrlanda di
modificare la propria normativa nazionale affinché le informazioni previste da
tale direttiva siano redatte nelle due lingue ufficiali dello Stato, vale a
dire sia in lingua inglese che in lingua irlandese, per i medicinali veterinari
immessi in commercio nello Stato, con la precisazione che le due versioni
linguistiche devono avere lo stesso carattere tipografico, accordando
chiaramente priorità alla versione in lingua irlandese, poiché si tratta della
lingua nazionale e della prima lingua ufficiale.
17 Dopo
avere accertato, il 26 luglio 2019, lâinteresse ad agire del ricorrente nel
procedimento principale, in quanto le disposizioni della direttiva 2001/82 in
materia linguistica erano chiare, precise e incondizionate, e constatato che la
normativa nazionale non era conforme a tali disposizioni, il giudice del rinvio
ha tuttavia osservato che, a decorrere dal 28 gennaio 2022, data di entrata in
vigore del regolamento 2019/6, conformemente allâarticolo 160 di questâultimo,
le informazioni che devono figurare sui confezionamenti esterni, sui
confezionamenti interni e sui foglietti illustrativi dei medicinali veterinari
potranno essere redatte in lingua inglese o in lingua irlandese. Detto giudice
si Ăš quindi chiesto se, nonostante la violazione del diritto dellâUnione nel
caso di specie, esso disponga di un potere discrezionale che gli consenta, se
opportuno, di non accogliere le conclusioni del ricorso, allo stesso modo in
cui un giudice nazionale Ăš autorizzato a fare in caso di violazione del diritto
nazionale, e ha invitato le parti nel procedimento principale a formulare
osservazioni in proposito.
18 Il
ricorrente nel procedimento principale ha sostenuto che un siffatto potere
discrezionale non puĂČ essere ammesso in caso di violazione del diritto
dellâUnione, in ragione dei principi dellâeffetto diretto e del primato, del
diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, previsto allâarticolo 47 della
Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea, e del rispetto dello Stato
di diritto.
19 LâAire
TalmhaĂochta, Bia agus
Mara, Ăire (Ministro dellâAgricoltura,
dellâAlimentazione e degli Affari marittimi, Irlanda), lâĂire
(Irlanda) e lâArd-Aighne (Procuratore generale,
Irlanda), convenuti nel procedimento principale, hanno invece ricordato che,
anche quando un ricorrente contesta con successo la decisione di unâautoritĂ
pubblica mediante un controllo giurisdizionale, il giudice adito puĂČ,
discrezionalmente, negare la concessione dei provvedimenti richiesti da tale
ricorrente in considerazione di talune circostanze, quali lâassenza di utilitĂ
dei provvedimenti o lâesistenza di un pregiudizio per i terzi.
20 Orbene,
nel caso di specie, il beneficio che il ricorrente nel procedimento principale
potrebbe trarre dai provvedimenti richiesti sarebbe molto limitato a causa
dellâentrata in vigore del regolamento 2019/6 a decorrere dal 28 gennaio 2022.
Inoltre, la concessione di tali provvedimenti potrebbe indurre i fornitori e i
distributori di medicinali veterinari a ritirarsi dal mercato irlandese, tenuto
conto dei vincoli che implica lâobbligo di redigere le informazioni nelle
lingue inglese e irlandese, il che comporterebbe gravi conseguenze sulla salute
degli animali nonché sulla situazione economica e sociale.
21 Alla
luce degli argomenti in tal modo presentati dinanzi ad esso, il giudice del
rinvio desidera verificare che il diniego di concedere i provvedimenti
richiesti dal ricorrente nel procedimento principale non leda il diritto
dellâUnione.
22 In
tale contesto, lâArd-ChĂșirt (Alta Corte) ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se un
giudice nazionale abbia il potere discrezionale di rifiutare la concessione di
un provvedimento nonostante la sua decisione secondo la quale il diritto
nazionale non ha trasposto un determinato elemento di una direttiva dellâUnione
europea e, ove il giudice disponga di tale potere discrezionale, quali siano i
fattori da prendere in considerazione in relazione a tale potere discrezionale
e/o se il giudice nazionale possa prendere in considerazione i medesimi fattori
di cui terrebbe conto nel caso in cui dovesse esaminare una violazione del
diritto nazionale.
2) Se il
principio dellâeffetto diretto del diritto dellâUnione sia pregiudicato ove il
giudice nazionale rifiutasse di concedere il provvedimento richiesto nel
presente procedimento in ragione dellâentrata in vigore dellâarticolo 7 del
[regolamento 2019/6] (la cui applicazione Ăš differita al 28 gennaio 2022),
nonostante il fatto che detto giudice abbia statuito che il diritto nazionale
non aveva dato attuazione allâobbligo di cui allâarticolo 61, paragrafo 1,
allâarticolo 58, paragrafo 4, e allâarticolo 59, paragrafo 3, della direttiva
2001/82, secondo il quale lâimballaggio e lâetichettatura dei medicinali
veterinari devono essere forniti nelle lingue ufficiali dello Stato membro,
vale a dire, in Irlanda, in [lingua inglese e in lingua irlandese]».
Sulle
questioni pregiudiziali
Sulla
ricevibilitĂ
23 Nelle
loro osservazioni scritte, lâIrlanda e il governo polacco contestano la
ricevibilitĂ delle questioni pregiudiziali.
24 LâIrlanda
sostiene, da un lato, di avere debitamente recepito le disposizioni della
direttiva 2001/82 di cui trattasi nel procedimento principale, il cui testo
sarebbe equivoco, cosicché la decisione di tale Stato membro di attuarle in modo
da consentire lâuso soltanto di una delle sue lingue ufficiali rientrerebbe nel
suo margine di discrezionalitĂ .
25 Dallâaltro,
dalla finalitĂ espressa di tale direttiva risulterebbe che i diritti che ne
derivano costituiscono non giĂ diritti linguistici o culturali, ma piuttosto
diritti concernenti lâaccesso allâinformazione sui medicinali veterinari. Tali
diritti sarebbero violati soltanto se un consumatore fosse in possesso di un
confezionamento o di unâetichettatura che egli non possa comprendere appieno.
Orbene, il ricorrente nel procedimento principale non lamenta di essersi
imbattuto in un confezionamento o in unâetichettatura che non poteva
comprendere appieno.
26 Secondo
il governo polacco, il diritto dellâUnione non impone ai giudici nazionali di
concedere provvedimenti consistenti nellâordinare alle autoritĂ nazionali
competenti di modificare il diritto nazionale al fine di renderlo conforme al
diritto dellâUnione. In ogni caso, il ricorso principale non potrebbe essere
accolto. Infatti, anche supponendo che il diritto di disporre delle
informazioni che accompagnano i medicinali veterinari in lingua irlandese
discenda da disposizioni incondizionate e sufficientemente precise della
direttiva 2001/82, non si tratterebbe, tenuto conto della sua natura, di un
diritto invocabile nei confronti delle autoritĂ irlandesi. Lâobbligo di
etichettare tali prodotti in lingua irlandese graverebbe su soggetti privati,
vale a dire i produttori e i distributori di tali prodotti, nei confronti dei
quali il ricorrente non puĂČ invocare le disposizioni di una direttiva.
27 In
proposito, come rilevato dallâavvocato generale al paragrafo 26 delle sue
conclusioni, gli argomenti avanzati sia dallâIrlanda sia dal governo polacco si
riferiscono al merito del ricorso principale. Orbene, gli elementi che si
riferiscono ad aspetti di merito di un ricorso non sono in alcun modo idonei ad
incidere sulla ricevibilitĂ delle questioni poste [v., in tal senso, sentenza
del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare
della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18,
EU:C:2019:982, punto 111].
28 Peraltro,
secondo una costante giurisprudenza della Corte, le questioni relative
allâinterpretazione del diritto dellâUnione sollevate dal giudice nazionale nel
contesto di diritto e di fatto che egli definisce sotto la propria
responsabilitĂ , e del quale non spetta alla Corte verificare lâesattezza, sono
assistite da una presunzione di rilevanza (sentenza del 2 febbraio 2021,
Consob, C‑481/19, EU:C:2021:84, punto 29). Tale presunzione di rilevanza
puĂČ essere superata soltanto dallâeventualitĂ che, alla fine, il ricorrente
rimanga soccombente nella controversia di cui Ăš investito il giudice nazionale,
in particolare sulla base di unâinterpretazione del diritto dellâUnione
adottata dalla Corte.
29 Alla
luce di quanto precede, le questioni pregiudiziali devono essere dichiarate
ricevibili.
Nel
merito
30 Con
le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del
rinvio chiede in sostanza alla Corte se lâarticolo 288 TFUE debba essere
interpretato nel senso che osta a che un giudice nazionale il quale, nellâambito
di un procedimento previsto a tal fine dal diritto interno, constati che lo
Stato membro al quale appartiene non ha adempiuto il proprio obbligo di
recepire correttamente la direttiva 2001/82, rifiuti di adottare, per il motivo
che la normativa nazionale gli sembra conforme al regolamento 2019/6, che
abroga tale direttiva e sarĂ applicabile a decorrere dal 28 gennaio 2022, una
dichiarazione giurisdizionale secondo la quale tale Stato membro non ha
correttamente recepito detta direttiva ed Ăš tenuto a rimediarvi.
31 A
tale riguardo, occorre ricordare che lâobbligo per gli Stati membri, derivante
da una direttiva, di conseguire il risultato previsto da questâultima cosĂŹ come
il loro dovere, in forza dellâarticolo 4, paragrafo 3, TUE e dellâarticolo
288 TFUE, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a
garantire lâadempimento di tale obbligo sâimpongono a tutte le autoritĂ degli
Stati membri, comprese, nellâambito delle loro competenze, quelle
giurisdizionali (sentenze del 19 aprile 2016, DI, C‑441/14,
EU:C:2016:278, punto 30 e giurisprudenza citata; del 4 ottobre 2018, Link Logistik N&N, C‑384/17, EU:C:2018:810, punto 57,
nonchĂ© del 13 dicembre 2018, Hein, C‑385/17, EU:C:2018:1018, punto 49).
32 Nel
caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il diritto irlandese
consente ai singoli di ottenere una dichiarazione giurisdizionale secondo la
quale lâIrlanda non ha correttamente recepito una direttiva dellâUnione ed Ăš
tenuta a procedere al suo recepimento, ma lascia ai giudici nazionali la
possibilitĂ di rifiutare di effettuare una siffatta dichiarazione, per i motivi
stabiliti da tale diritto.
33 A
tale proposito occorre tuttavia ricordare che, poiché il giudice del rinvio ha
constatato il recepimento non corretto della direttiva 2001/82, esso deve
adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire che il
risultato prescritto da tale direttiva sia raggiunto (v., in tal senso,
sentenza del 24 ottobre 1996, Kraaijeveld e a.,
C‑72/95, EU:C:1996:404, punto 55).
34 La
circostanza che la normativa irlandese risulti giĂ ad oggi compatibile con il
regolamento 2019/6, che si applicherĂ a decorrere dal 28 gennaio 2022, non puĂČ
mettere in discussione lâaccertamento dellâincompatibilitĂ di tale normativa
con il diritto dellâUnione fino a tale data nĂ© puĂČ, a fortiori, giustificare
una siffatta incompatibilitĂ .
35 Infatti,
fino al momento dellâabrogazione della direttiva 2001/82 da parte di tale
regolamento, le disposizioni di questâultima conservano il loro carattere
vincolante finchĂ© la Corte non ne abbia dichiarato lâinvaliditĂ (v., in tal
senso, sentenze del 13 febbraio 1979, Granaria, 101/78, EU:C:1979:38, punto 5 e
del 21 settembre 1989, Hoechst/Commissione, 46/87 e
227/88, EU:C:1989:337, punto 64).
36 Quindi,
soltanto la Corte puĂČ, eccezionalmente e per considerazioni imperative di
certezza del diritto, concedere una sospensione provvisoria degli effetti di
una norma di diritto dellâUnione rispetto al diritto nazionale con essa in
contrasto (v., in tal senso, sentenza del 28 luglio 2016, Association France
Nature Environnement, C‑379/15, EU:C:2016:603, punto 33 e giurisprudenza
citata).
37 In
tali circostanze, lâarticolo 288 TFUE osta a che un giudice nazionale
possa prescindere dallâobbligo posto a carico dello Stato membro al quale
appartiene di recepire una direttiva in ragione del carattere asseritamente
sproporzionato di tale recepimento, in quanto questâultimo potrebbe risultare
costoso o inutile a causa della futura applicazione di un regolamento destinato
a sostituire tale direttiva e con il quale il diritto di tale Stato membro Ăš
pienamente compatibile.
38 Ne
consegue che, in forza dellâarticolo 288 TFUE, il giudice del rinvio, che
ha constatato lâincompatibilitĂ della normativa nazionale con la direttiva
2001/82, Ăš tenuto ad accogliere la domanda diretta a far dichiarare
lâesistenza, per lâIrlanda, di un obbligo di rimediare al recepimento non
corretto di tale direttiva.
39 Da
tutte le considerazioni che precedono risulta che lâarticolo 288 TFUE
devâessere interpretato nel senso che osta a che un giudice nazionale il quale,
nellâambito di un procedimento previsto a tal fine dal diritto interno,
constati che lo Stato membro al quale appartiene non ha adempiuto il proprio obbligo
di recepire correttamente la direttiva 2001/82, rifiuti di adottare, per il
motivo che la normativa nazionale gli sembra conforme al regolamento 2019/6,
che abroga tale direttiva e sarĂ applicabile a decorrere dal 28 gennaio 2022,
una dichiarazione giurisdizionale secondo la quale tale Stato membro non ha
correttamente recepito detta direttiva ed Ăš tenuto a rimediarvi.
Sulle
spese
40 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per
questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Lâarticolo
288 TFUE devâessere interpretato nel senso che osta a che un giudice
nazionale il quale, nellâambito di un procedimento previsto a tal fine dal
diritto interno, constati che lo Stato membro al quale appartiene non ha
adempiuto il proprio obbligo di recepire correttamente la direttiva 2001/82/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali veterinari, come modificata dalla direttiva
2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, rifiuti di
adottare, per il motivo che la normativa nazionale gli sembra conforme al
regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dellâ11
dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva
2001/82 â regolamento che abroga tale direttiva e che sarĂ applicabile a
decorrere dal 28 gennaio 2022 â una dichiarazione giurisdizionale secondo
la quale tale Stato membro non ha correttamente recepito detta direttiva ed Ăš
tenuto a rimediarvi.
Firme
* Lingua processuale:
lâirlandese.