SENTENZA DEL TRIBUNALE
(Seconda Sezione)
27 giugno 2012
Nella
causa T‑167/08,
Microsoft
Corp., con sede in Redmond,
Washington (Stati Uniti), rappresentata da J.‑F. Bellis,
avvocato, e da I. Forrester, QC,
ricorrente,
sostenuta
da
The
Computing Technology Industry Association,
Inc., con
sede in Oakbrook Terrace,
Illinois (Stati Uniti), rappresentata da G. van Gerven
e T. Franchoo, avvocati,
e da
Association for Competitive Technology, Inc., con sede in Washington, DC (Stati Uniti),
rappresentata inizialmente da D. Went e H. Pearson, solicitors, successivamente
da H. Mercer, QC,
contro
Commissione
europea, rappresentata da T. Christoforou, V. Di Bucci, F. Castillo de la Torre e N.
Khan, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta
da
Free
Software Foundation Europe eV, con sede in Amburgo (Germania), e
Samba Team, con sede
in New York, New York (Stati Uniti),
rappresentate
da C. Piana e T. Ballarino, avvocati,
da
Software
& Information Industry Association, con sede in Washington, DC, rappresentata da T. Vinje, D. Dakanalis, solicitors, e A. Tomtsis, avvocato,
da
European Committee for Interoperable
Systems (ECIS), con sede in
Bruxelles (Belgio), rappresentato da T. Vinje, solicitor, e M. Dolmans, N. Dodoo e A. Ferti, avvocati,
da
International
Business Machines Corp., con sede in Armonk, New
York (Stati Uniti), rappresentata da M. Dolmans e T.
Graf, avvocati,
da
Red Hat Inc., con sede in Wilmington, Delaware (Stati Uniti),
rappresentata da C.‑D. Ehlermann, S. Völcker, avvocati, e da C. O’Daly,
solicitor,
e da
Oracle
Corp., con sede in Redwood Shores, California (Stati
Uniti), rappresentata da T. Vinje, solicitor, e D. Paemen, avvocato,
intervenienti,
avente
ad oggetto la domanda diretta all’annullamento della decisione C(2008) 764 def., della Commissione, del 27 febbraio 2008, che fissa
l’ammontare definitivo della penalità di mora inflitta a Microsoft Corp. con la
decisione C(2005) 4420 def. (caso COMP/C‑3/37.792
– Microsoft) e, in subordine, una domanda diretta all’annullamento o alla
riduzione dell’importo della penalità di mora inflitta in tale decisione alla
ricorrente,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto
dai sigg. N.J. Forwood (relatore), presidente, F. Dehousse e J. Schwarcz, giudici,
cancelliere:
sig. N. Rosner, amministratore
vista la
fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 maggio 2011,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 La
Microsoft Corp., società con sede in Redmond, Washington (Stati Uniti),
concepisce, sviluppa e commercializza una vasta gamma di software destinati a
diversi tipi di attrezzature informatiche. Tali software includono, tra
l’altro, sistemi operativi per personal computer clienti (in prosieguo: i «PC
clienti») e sistemi operativi per server per gruppi di lavoro.
2 Il 24
marzo 2004 la Commissione ha adottato la decisione 2007/53/CE, relativa ad un
procedimento a norma dell’articolo 82 [CE] e dell’articolo 54 dell’accordo SEE
contro Microsoft Corp. (caso COMP/C‑3/37.792 – Microsoft) (GU 2007, L 32,
pag. 23; in prosieguo: la «decisione del 2004»).
3
Secondo la decisione del 2004, la Microsoft ha violato l’articolo 82 CE e
l’articolo 54 dell’accordo SEE a causa di due abusi di posizione dominante, tra
i quali il primo, l’unico che rileva nell’ambito della presente causa, è
costituito dal rifiuto che la Microsoft avrebbe opposto ai suoi concorrenti di
fornire le «informazioni relative all’interoperabilità» e di autorizzarne
l’utilizzazione per lo sviluppo e la distribuzione di prodotti concorrenti con
i propri sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro,
durante il periodo compreso tra l’ottobre 1998 e la data di notificazione della
decisione del 2004 [articolo 2, lettera a), della decisione del 2004].
4 Ai
sensi della decisione del 2004, per «informazioni relative
all’interoperabilità» s’intendono «le specificazioni esaurienti e corrette di
tutti i protocolli [applicati] nei sistemi operativi Windows per server per
gruppi di lavoro e che vengono utilizzati dai server per gruppi di lavoro
Windows, allo scopo di fornire alla rete Windows per gruppi di lavoro servizi
di condivisione di file e di stampanti, nonché di gestione di utenti e di
gruppi [di utenti], compresi i servizi di controllo del dominio Windows, il
servizio di annuario Active Directory e il servizio “Group Policy”» (articolo
1, paragrafo 1, della decisione del 2004).
5 Per
«reti Windows per gruppi di lavoro» s’intendono «grupp[i]
di PC clienti [sui quali è installato un sistema operativo Windows per PC
clienti] e di server [sui quali è installato un sistema operativo Windows per
server per gruppi di lavoro] collegati tramite una rete informatica» (articolo
1, paragrafo 7, della decisione del 2004).
6 Per
«protocolli» s’intende «un insieme di regole di interconnessione e di
interazione tra differenti sistemi operativi Windows per server per gruppi di
lavoro e di sistemi operativi Windows per PC clienti installati su computer
diversi in una rete Windows per gruppi di lavoro» (articolo 1, paragrafo 2,
della decisione del 2004).
7 Nella
decisione del 2004 la Commissione sottolinea che il rifiuto in parola non verte
su elementi del «codice sorgente» della Microsoft, bensì unicamente su talune
specificazioni dei protocolli in questione, vale a dire su una descrizione
dettagliata di ciò che ci si attende dal programma di cui trattasi, in contrapposizione
alle implementazioni consistenti nell’esecuzione del codice da parte del
computer (punti 24 e 569 della decisione del 2004). Essa precisa altresì che
non intende «ordinare alla Microsoft di permettere a terzi di copiare Windows»
(punto 572 della decisione del 2004).
8 I due
abusi individuati nella decisione del 2004 sono stati sanzionati con
l’imposizione di un’ammenda d’importo pari a EUR 497 196 304 (articolo 3 della
decisione del 2004).
9 A
titolo di misura volta a correggere il rifiuto abusivo illustrato all’articolo
2, lettera a), della decisione del 2004, l’articolo 5 della decisione stessa
ingiunge alla Microsoft quanto segue:
«a) La Microsoft (…) è tenuta a divulgare, entro 120
giorni dalla notificazione della presente decisione, le informazioni relative
all’interoperabilità a qualunque impresa che intenda sviluppare e distribuire
sistemi operativi per server per gruppi di lavoro, e ad autorizzare
l’utilizzazione da parte di tali imprese, a condizioni ragionevoli e non
discriminatorie, delle informazioni relative all’interoperabilità per
sviluppare e distribuire sistemi operativi per server per gruppi di lavoro;
b) la Microsoft (…) è tenuta a fare in modo che le
informazioni relative all’interoperabilità divulgate siano aggiornate ogni volta
che sia necessario e in modo tempestivo;
c) la Microsoft (…) è tenuta ad istituire, entro 120
giorni dalla notificazione della presente decisione, un meccanismo di
valutazione che consentirà alle imprese interessate di informarsi efficacemente
circa la portata e le condizioni di utilizzazione delle informazioni relative
all’interoperabilità; la Microsoft (…) potrà imporre condizioni ragionevoli e
non discriminatorie per garantire che l’accesso consentito in tale ambito alle
informazioni relative all’interoperabilità venga utilizzato esclusivamente a
fini di valutazione;
d) La Microsoft (…) è tenuta a comunicare alla
Commissione, entro 60 giorni dalla notificazione della presente decisione,
tutte le misure che intende adottare per conformarsi ai punti a), b) e c) che
precedono; in tale occasione, la Microsoft (…) è tenuta a comunicare alla
Commissione dettagli sufficienti affinché quest’ultima possa effettuare una
prima valutazione delle misure suindicate, al fine di determinare se esse
rispettino effettivamente la presente decisione; la Microsoft (…) è tenuta ad
indicare segnatamente in dettaglio le condizioni alle quali essa autorizzerà
l’utilizzo delle [i]nformazioni relative
all’interoperabilità;
(…)».
10
L’articolo 7 della decisione del 2004 dispone quanto segue:
«Entro
30 giorni dalla notificazione della presente decisione, la Microsoft (…) dovrà
presentare alla Commissione una proposta riguardo alla realizzazione di un
meccanismo per aiutare la Commissione a verificare che la Microsoft (…) si adegui
alla presente decisione. Detto meccanismo comprenderà la presenza di un
mandatario indipendente della Microsoft (…)
Qualora
la Commissione ritenga inadeguato il sistema proposto dalla Microsoft (…), avrà
il potere di imporlo con decisione».
11 Con
atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 giugno
2004, la Microsoft ha proposto un ricorso avverso la decisione del 2004.
12 Con
atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 giugno
2004, ai sensi dell’articolo 242 CE la Microsoft ha presentato una domanda
volta alla sospensione dell’esecuzione dell’articolo 4, dell’articolo 5,
lettere a)‑c), e dell’articolo 6, lettera a), della decisione del 2004.
13 Con
ordinanza del 22 dicembre 2004, Microsoft/Commissione (T‑201/04 R, Racc. pag. II‑4463), il presidente del Tribunale ha
respinto tale domanda.
14 Con
la decisione C(2005) 2988 def., del 28 luglio 2005,
relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 [CE] (caso COMP/C‑3/37.792
– Microsoft), la Commissione ha imposto il sistema previsto all’articolo 7
della decisione del 2004. Il 4 ottobre 2005 la Commissione ha proceduto a
nominare il mandatario indipendente.
15 Con
decisione del 10 novembre 2005 (in prosieguo: la «decisione del 2005»), che
impone una penalità di mora ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 [CE]
(GU L 2003, L 1, pag. 1), la Commissione ha ritenuto che la documentazione
tecnica predisposta dalla Microsoft al 20 ottobre 2005 contenente le
informazioni relative all’interoperabilità non fosse né precisa né completa
(punto 101 della decisione del 2005). Essa ha del pari considerato che i tassi
di remunerazione richiesti dalla Microsoft per dare accesso alle informazioni
relative all’interoperabilità ed autorizzarne l’utilizzazione non erano
ragionevoli (punti 161 e 193 della decisione del 2005). Per questi motivi, la
Commissione ha ingiunto alla Microsoft di conformarsi agli obblighi imposti
dall’articolo 5, lettere a) e c), della decisione del 2004 entro il 15 dicembre
2005, prevedendo l’applicazione di una penalità di mora pari ad EUR 2 milioni
per ogni giorno di ritardo.
16 Con
decisione del 12 luglio 2006 (in prosieguo: la «decisione del 2006»), che fissa
l’ammontare definitivo della penalità di mora inflitta alla Microsoft (…) in
virtù della decisione C(2005) 4420 def. (caso COMP/C‑3/37.792
– Microsoft) (GU 2008, C 138, pag. 10), la Commissione ha ritenuto che la
documentazione tecnica predisposta dalla Microsoft al 20 giugno 2006 contenente
le informazioni relative all’interoperabilità non fosse né precisa né completa
(punto 232 della decisione del 2006). Essa ha dunque inflitto alla Microsoft una
penalità di mora pari ad EUR 280,5 milioni perché quest’ultima non si sarebbe
conformata all’articolo 5, lettere a) e c), della decisione del 2004, durante
il periodo compreso tra il 16 dicembre 2005 ed il 20 giugno 2006. Inoltre, la
Commissione ha aumentato la penalità di mora che poteva essere inflitta ai
sensi della decisione del 2005 ad EUR 3 milioni al giorno con effetto dal 31
luglio 2006.
17 Con
ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 ottobre 2006, la
Microsoft ha impugnato la decisione del 2006.
18 Con
sentenza del 17 settembre 2007, Microsoft/Commissione (T‑201/04, Racc. pag. II‑3601), il Tribunale ha annullato
l’articolo 7 della decisione del 2004 ed ha respinto il ricorso per i restanti
capi. Il primo punto del dispositivo della citata sentenza
Microsoft/Commissione, è formulato come segue:
«1.
L’articolo 7 della decisione della Commissione 24 marzo 2004, 2007/53/CE,
relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 [CE] e dell’articolo 54
dell’accordo SEE contro Microsoft (…) (ca[so] COMP/C‑3/37.792
– Microsoft), è annullato nei limiti in cui:
– ordina alla Microsoft di presentare una proposta
concernente la creazione di un meccanismo che deve includere la designazione di
un mandatario indipendente dotato dei poteri di accedere, indipendentemente
dalla Commissione, all’assistenza, alle informazioni, ai documenti, ai locali e
ai dipendenti della Microsoft nonché al “codice sorgente” dei prodotti
rilevanti della Microsoft;
– esige che la proposta concernente la creazione di
tale meccanismo preveda che il complesso dei costi connessi alla designazione
del mandatario, compreso il suo compenso, siano a carico della Microsoft;
– riserva alla Commissione il diritto di imporre
mediante decisione un meccanismo analogo a quello indicato al primo e al
secondo trattino del presente punto».
19 Con
lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 24 ottobre 2007, la
Microsoft ha rinunciato al ricorso che aveva proposto avverso la decisione del
2006 (v. punto 17 supra).
Decisione impugnata
20 Con
la decisione C(2008) 764 def., del 27 febbraio 2008,
che fissa l’ammontare definitivo della penalità di mora inflitta a[lla Microsoft] in virtù della decisione C(2005) 4420 def. (caso COMP/C‑3/37.792 – Microsoft) (GU 2009, C
166, pag. 20; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha
inflitto alla Microsoft una penalità di mora pari a EUR 899 milioni perché
quest’ultima non si sarebbe conformata agli obblighi imposti dall’articolo 5,
lettera a), della decisione del 2004 per il periodo compreso tra il 21 giugno
2006 ed il 21 ottobre 2007.
21 Dal
punto 14 della decisione impugnata risulta che quest’ultima riguarda
esclusivamente l’obbligo imposto alla Microsoft in forza dell’articolo 5,
lettera a), della decisione del 2004, secondo il quale la Microsoft è tenuta a
dare accesso alle informazioni relative all’interoperabilità e ad autorizzarne
l’uso a condizioni ragionevoli e non discriminatorie.
Programma
dei protocolli per server per gruppi di lavoro
22
Risulta dai punti 21‑23 della decisione impugnata che, con lettera del 29
ottobre 2004, la Microsoft ha presentato alla Commissione due progetti di
convenzioni che intendeva proporre ai suoi concorrenti nell’ambito di un «Work
Group Server Protocol Program» (programma dei
protocolli per server per gruppi di lavoro). Si trattava, da un lato, di un
progetto di convenzione riguardante l’ottenimento di una licenza sui diritti di
proprietà intellettuale relativi ai protocolli di cui trattasi e, dall’altro,
di un progetto di convenzione per la valutazione dei medesimi protocolli.
23 Con
lettera del 20 maggio 2005 e nel contesto dei continui contatti con la
Commissione, la Microsoft ha presentato cinque tipi di convenzioni (in
prosieguo, nel loro insieme, le «convenzioni WSPP»), ovvero:
– Microsoft Work Group Server Protocol
Program License Agreement (All IP) for Development
and Product Distribution (Work Group Server Operating System Software)
[contratto di licenza (All IP) per lo sviluppo e la
distribuzione dei software operativi per server per gruppi di lavoro
nell’ambito del programma dei protocolli per server per gruppi di lavoro della
Microsoft; in prosieguo: la «convenzione All IP»];
– Microsoft Communications Protocol
Program Agreement for Evaluation of Technical Documentation
(3‑Day) [convenzione per la valutazione della documentazione tecnica
nell’ambito del programma dei protocolli di comunicazione della Microsoft (3
giorni)];
– Microsoft Communications Protocol
Program Agreement for Evaluation of Technical Documentation
(30‑Day) [convenzione per la valutazione della documentazione tecnica
nell’ambito del programma dei protocolli di comunicazione della Microsoft (30
giorni)];
– Microsoft Work Group Server Protocol
Program License Agreement (No Patents) for
Development and Product Distribution (Work Group Server Operating System
Software) [contratto di licenza (No Patents) per lo
sviluppo e la distribuzione dei software operativi per server per gruppi di
lavoro nell’ambito del programma dei protocolli per server per gruppi di lavoro
della Microsoft; in prosieguo: la «convenzione No Patent»];
– Microsoft Work Group Server Protocol
Program Patent Only License
Agreement for Development and Product Distribution [contratto di licenza (Patent Only) per lo sviluppo e la
distribuzione di software nell’ambito del programma dei protocolli per server
per gruppi di lavoro della Microsoft; in prosieguo: la «convenzione Patent Only»] (punti 32 e 33
della decisione impugnata).
24 Risulta
dai punti 33, 37, 39, 40, 44, 57, 59, 66, 92 e 103 della decisione impugnata
che, nel contesto dei continui contatti con la Commissione, la Microsoft ha
presentato, nel periodo compreso tra il 20 maggio 2005 ed il 21 maggio 2007,
tredici successive versioni riviste delle convenzioni WSPP contenenti gli
schemi di remunerazione. Uno schema di remunerazione presentato il 22 ottobre
2007 prevede la stipula di una convenzione No Patent
che permetta l’accesso alla documentazione tecnica contenente le informazioni
relative all’interoperabilità e l’utilizzazione di tale documentazione dietro
pagamento forfettario di un importo pari ad EUR 10 000. Inoltre, una
convenzione di licenza delle tecnologie brevettate è del pari disponibile
dietro remunerazione calcolata sulla base dei ricavi netti del contraente della
Microsoft (punto 102 della decisione impugnata).
25
Secondo il punto 39 della decisione impugnata, la versione delle convenzioni
WSPP presentata dalla Microsoft alla Commissione il 31 maggio 2005 conteneva
altresì principi di valutazione delle informazioni relative
all’interoperabilità (in prosieguo: i «principi di valutazione WSPP»),
elaborati in esito alle negoziazioni tra le due parti. Detti principi
guiderebbero il mandatario indipendente non soltanto nell’ambito
dell’elaborazione di pareri consultivi, ma altresì allorché egli è adìto da un contraente della Microsoft per statuire sul
carattere ragionevole del tasso di remunerazione di cui trattasi, potendo la
sua decisione essere dichiarata esecutiva dalla High Court of Justice (England & Wales)
[Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Regno Unito] (punti 47 e 113
della decisione impugnata).
Comunicazione
degli addebiti
26 Il 1°
marzo 2007 la Commissione ha inviato alla Microsoft una comunicazione degli
addebiti (punto 73 della decisione impugnata).
27 Con
lettera del 2 marzo 2007, la Microsoft ha chiesto alla Commissione di
comunicarle i tassi di remunerazione precisi che essa avrebbe dovuto richiedere
affinché la sua azione fosse considerata conforme agli obblighi derivanti dalla
decisione del 2004. Con lettera dell’8 marzo 2007, la Commissione ha risposto
che non le competeva stabilire i tassi di remunerazione precisi, bensì che essa
doveva assicurarsi che qualsiasi remunerazione pretesa dalla Microsoft fosse
ragionevole e non discriminatoria ai sensi dell’articolo 5, lettera a), della
decisione del 2004 (punto 75 della decisione impugnata).
28 Con
lettera del 23 aprile 2007, la Microsoft ha risposto alla comunicazione degli
addebiti. Il 24 luglio 2007 la Commissione ha comunicato alla Microsoft una
«lettera di esposizione dei fatti» la quale intendeva offrirle l’occasione di
presentare i suoi commenti sugli elementi raccolti successivamente alla
comunicazione degli addebiti. La Microsoft ha presentato le sue osservazioni il
31 agosto 2007 (punti 82, 98 e 99 della decisione impugnata).
Valutazione
del rispetto degli obblighi imposti dall’articolo 5, lettera a), della
decisione del 2004
Criteri
di valutazione del carattere ragionevole dei tassi di remunerazione richiesti
dalla Microsoft
29 Al
punto 105 della decisione impugnata la Commissione ha rammentato che, secondo
il punto 1003 della decisione del 2004, qualsiasi remunerazione richiesta quale
contropartita per l’accesso e l’utilizzazione delle informazioni relative
all’interoperabilità doveva permettere agli utilizzatori di tali informazioni
di fare concorrenza in modo economicamente sostenibile al sistema operativo per
server per gruppi di lavoro della Microsoft. Inoltre, secondo il punto 1008,
lettera ii), della decisione del 2004, siffatta remunerazione non poteva
rispecchiare il valore strategico derivante dal potere detenuto dalla Microsoft
nel mercato dei sistemi operativi per PC clienti oppure in quello dei sistemi
operativi per server per gruppi di lavoro.
30 Alla
luce di tali considerazioni, la Commissione ha considerato che il carattere
ragionevole, ai sensi dell’articolo 5, lettera a), della decisione del 2004, di
qualsiasi condizione imposta dalla Microsoft avente l’effetto potenziale di
restringere l’accesso alle informazioni relative all’interoperabilità e la loro
utilizzazione implicava che detta condizione fosse necessaria e proporzionata,
considerati gli interessi legittimi della Microsoft che essa avrebbe inteso
tutelare. Per essere obiettivamente giustificata, qualsiasi remunerazione
richiesta dalla Microsoft dovrebbe quindi rispecchiare il mero valore
intrinseco eventuale delle informazioni di cui trattasi, ad esclusione del
valore strategico derivante dalla semplice possibilità che esse concedono di interoperare con i sistemi operativi della Microsoft.
Spetterebbe alla Microsoft dimostrare siffatta circostanza (punti 106 e 107
della decisione impugnata).
31 La
Commissione ha ritenuto che i principi di valutazione WSPP (v. punto 25 supra) fossero conformi agli obiettivi di cui ai punti 1003
e 1008, lettera ii), della decisione del 2004. Infatti, da un lato, tali
principi prevedono che lo schema di remunerazione deve consentire agli utenti
delle informazioni sull’interoperabilità di fare concorrenza alla Microsoft in
modo economicamente sostenibile. Dall’altro, essi prevedono che, al fine di
valutare se le informazioni relative all’interoperabilità presentino un valore
intrinseco, che non consiste, cioè, nel valore strategico descritto al punto 29
supra, occorre, in primo luogo, esaminare se i
protocolli di cui trattasi siano creazioni della Microsoft, in secondo luogo,
valutare se tali creazioni siano innovative e, in terzo luogo, tenere conto di
una valutazione del mercato che verte su tecnologie analoghe e che esclude il
valore strategico derivante dalla loro eventuale posizione dominante (punti 117
e 118 della decisione impugnata).
32 La
Commissione ha del pari dichiarato, ai punti 119 e 158 della decisione
impugnata, che essa avrebbe applicato i criteri di cui al punto 31 supra al fine di valutare se i tassi di remunerazione
richiesti dalla Microsoft fossero ragionevoli.
33 La
Commissione ha inoltre sottolineato che la sua valutazione sarebbe stata
condotta, per il periodo compreso sino al 21 ottobre 2007, con riferimento alla
versione delle convenzioni WSPP presentata il 21 maggio 2007 (v. punto 24 supra). Dal momento che lo schema di remunerazione incluso
in detta versione delle convenzioni WSPP prevedeva tassi di remunerazione più
bassi di quelli previsti nelle versioni precedenti, le conclusioni della
Commissione si applicavano a fortiori a queste ultime versioni, secondo il
punto 103 della decisione impugnata.
34
Quanto al primo criterio indicato al punto 31 supra,
la Commissione ha osservato che quest’ultimo non era soddisfatto allorché la
Microsoft era ricorsa a protocolli di dominio pubblico (punto 129 della
decisione impugnata).
35
Quanto al secondo criterio indicato al punto 31 supra,
la Commissione ha sottolineato che, ove le tecnologie di cui trattasi non
fossero nuove, nel senso che erano comprese nello stato della tecnica, o se
esse derivassero in tutta evidenza dallo stato della tecnica agli occhi di una
persona esperta nella materia, la Microsoft non aveva diritto ad alcuna
remunerazione. Essa ha ritenuto che i criteri vertenti sulla novità e sul fatto
di non essere evidenti fossero appropriati, trattandosi di nozioni ben
consolidate nell’ambito della proprietà intellettuale (punti 130 e 138 della
decisione impugnata). In tale contesto, essa ha considerato che variazioni
incrementali di scarsa rilevanza e miglioramenti minimi che rappresentino
soltanto un valore trascurabile per i destinatari delle informazioni relative
all’interoperabilità non possono essere considerati innovativi ai fini
dell’esecuzione della decisione del 2004 (punto 144 della decisione impugnata).
36 La
Commissione ha aggiunto a tal proposito che, nei limiti in cui la Microsoft si
avvaleva di brevetti che leggono tecnologie relative a protocolli inclusi nella
documentazione tecnica divulgata, essa presumeva provvisoriamente e per le
necessità legate alla decisione impugnata, che dette tecnologie fossero
innovative (punto 132 della decisione impugnata).
37
Quanto al terzo criterio indicato al punto 31 supra,
la Commissione ha affermato che esso mirava a verificare che i tassi di
remunerazione richiesti dalla Microsoft fossero compatibili con una valutazione
del mercato di tecnologie analoghe (punto 139 della decisione impugnata).
Valutazione
del carattere ragionevole dei tassi di remunerazione richiesti dalla Microsoft
– Quadro
generale
38 Ai
punti 159‑164 della decisione impugnata, la Commissione ha riassunto il
quadro generale dello schema di remunerazione proposto dalla Microsoft.
39 Al
riguardo, la Commissione ha dichiarato che la Microsoft proponeva diverse
tipologie di accesso alle informazioni relative all’interoperabilità
nell’ambito delle convenzioni WSPP. In tale contesto, la Microsoft offriva
l’accesso a protocolli relativi a cinque possibili ipotesi per quanto riguarda
il servizio di condivisione di file e di stampanti, a sedici opzioni in
relazione al servizio di gestione di utenti e di gruppi di utenti, nonché al
servizio «general networking».
40
Quattro tipologie di convenzioni davano accesso a informazioni relative
all’interoperabilità.
41 In
primo luogo, la convenzione No Patent permetteva ai
destinatari delle informazioni relative all’interoperabilità di sviluppare e
distribuire sistemi operativi per server per gruppi di lavoro sulla base della
documentazione tecnica.
42 In
secondo luogo, in forza della convenzione Patent Only, la Microsoft accordava una licenza sul contenuto di
brevetti che, a suo avviso, leggevano la tecnologia necessaria per interoperare con i sistemi operativi Windows per PC clienti
e per server per gruppi di lavoro.
43 In
terzo luogo, in forza della convenzione All IP, la
Microsoft concedeva non soltanto una licenza sul contenuto di brevetti che, a
suo avviso, leggevano la tecnologia necessaria per interoperare
con i sistemi operativi Windows per PC clienti e per server per gruppi di
lavoro, ma del pari l’accesso alla documentazione tecnica ed il diritto di
utilizzare detta documentazione.
44 In
quarto luogo, in forza della convenzione intitolata «Interface Definition
Language Only», la Microsoft accordava l’accesso alla
documentazione tecnica relativa a tali file ed il diritto di utilizzare tale
documentazione.
45
Risulta altresì dal punto 160 della decisione impugnata che, per la maggior
parte delle opzioni, la Microsoft richiedeva tassi di remunerazione in funzione
della tipologia di convenzione prevista e indicava per tali tassi un importo
minimo ed un massimale. Tassi di remunerazione erano del pari previsti per le
opzioni raggruppate per servizio, nonché per l’insieme di quelle relative ai
tre servizi indicati al punto 39 supra. La
remunerazione richiesta era espressa in misura percentuale ai ricavi netti del
suo contraente, realizzati in occasione della vendita dei prodotti
d’implementazione dei protocolli di cui trattasi, oppure in un importo
forfettario per ciascun server venduto.
46
Risulta infine dai punti 166, 167 e 297 della decisione impugnata che la
Commissione si è concentrata sul carattere ragionevole dei tassi di
remunerazione richiesti dalla Microsoft per la tecnologia non brevettata
compresa nella documentazione tecnica e divulgata nel contesto della
convenzione No Patent.
–
Carattere innovativo dei protocolli descritti nella documentazione tecnica ai
quali la Microsoft dà accesso in forza della convenzione No Patent
47
Secondo il punto 169 della decisione impugnata, la Microsoft ha affermato,
nell’ambito di due relazioni presentate alla Commissione il 31 luglio ed il 24
agosto 2006 rispettivamente, che 173 protocolli contenevano innovazioni non
brevettate.
48 Al
fine di giustificare la sua valutazione, la Microsoft, in primo luogo, avrebbe
verificato che la tecnologia di cui trattasi fosse stata sviluppata da essa o
per suo conto; in secondo luogo, essa avrebbe descritto il problema risolto da
tale tecnologia; in terzo luogo, essa avrebbe indicato le tecnologie comprese
nello stato della tecnica prese in considerazione al fine di stabilire il
carattere innovativo del protocollo di cui trattasi e, in quarto luogo, essa
avrebbe individuato tali innovazioni nella documentazione tecnica rivista.
49
Risulta altresì dai punti 62, 69 e 171 della decisione impugnata che, a
richiesta della Commissione, il mandatario indipendente ha esaminato le
valutazioni della Microsoft concernenti la tecnologia non brevettata applicando
il metodo descritto al punto 48 supra, e che la
Commissione ha presentato la medesima richiesta alla TAEUS, impresa
specializzata, in relazione alle opzioni intitolate «File Replication Service»,
«Directory Replication Service» e «Network Access Protection».
Le relazioni della TAEUS e del mandatario indipendente sono state presentate
alla Commissione il 15 dicembre 2006 ed il 27 febbraio 2007 rispettivamente.
50 La
Commissione ha indicato che il mandatario indipendente era pervenuto alla
conclusione che ben poco del materiale fornito dalla Microsoft nell’ambito
della documentazione tecnica era innovativo e, conseguentemente, giustificava
una remunerazione. Inoltre, la TAEUS aveva concluso che nessuna delle 21
tecnologie comprese nelle tre ipotesi esaminate da quest’ultima era innovativa
(punti 171‑174 della decisione impugnata). Secondo la nota a piè di
pagina n. 197 della decisione impugnata, dette conclusioni non erano state
modificate a seguito della risposta della Microsoft alla comunicazione degli
addebiti, che aveva dato luogo a due relazioni da parte del mandatario
indipendente e ad una relazione della TAEUS.
51 La
Commissione ha concluso, per quanto riguarda le 173 tecnologie relative a
protocolli presentati dalla Microsoft come innovativi, che 166 tecnologie erano
comprese nello stato della tecnica o derivavano in tutta evidenza dallo stato
della tecnica agli occhi di una persona esperta nella materia e 7 tecnologie
erano innovative (punti 175 e 219 della decisione impugnata).
52 Le
173 tecnologie di cui trattasi sono indicate in una tabella allegata alla
decisione impugnata, contenente una descrizione sommaria di ogni tecnologia
nonché, per la maggior parte delle tecnologie, informazioni concernenti la data
della loro creazione, i benefici da esse derivanti secondo la Microsoft, un
riferimento al fascicolo presentato dalla Microsoft, una valutazione sommaria,
un riferimento allo stato della tecnica ed un riferimento alle fonti che
giustificano, ad avviso della Commissione, la valutazione effettuata nonché i
rinvii allo stato della tecnica. Le fonti di cui trattasi consistono in due
relazioni del mandatario indipendente datate 3 marzo e 8 luglio 2007 nonché
nelle osservazioni formulate l’8 maggio 2007 dall’European
Committee for Interoperable
Systems (ECIS) sulla risposta della Microsoft alla comunicazione degli
addebiti.
53 Ai
punti 187‑218 della decisione impugnata, la Commissione ha illustrato la
sua valutazione sul carattere innovativo di otto tecnologie relative a
protocolli compresi nell’opzione «Directory & Global Catalog
Replication», quest’ultima afferente al servizio di gestione di utenti e di
gruppi di utenti, e undici tecnologie relative a protocolli compresi
nell’opzione «File Replication Service», quest’ultima afferente al servizio di
condivisione di file e di stampanti. Ad eccezione degli argomenti relativi alla
tecnologia «File Staging», le asserzioni della
Microsoft a sostegno del carattere innovativo di tali tecnologie sono state
respinte dalla Commissione (punto 219 della decisione impugnata).
–
Valutazione del mercato di tecnologie analoghe
54 Ai
punti 220‑279 della decisione impugnata, la Commissione ha esposto la sua
valutazione relativa ad un’analisi del mercato sulle tecnologie analoghe alle
tecnologie non brevettate divulgate nell’ambito della convenzione No Patent. Secondo tale valutazione, tecnologie analoghe sono
offerte senza remunerazione sia dalla Microsoft sia da altre imprese, sicché
l’analisi del mercato dimostrava che i tassi di remunerazione richiesti dalla
Microsoft non erano ragionevoli.
Penalità
di mora
55 La
Commissione ha dichiarato, al punto 285 della decisione impugnata, che
quest’ultima riguardava esclusivamente il periodo compreso tra il 21 giugno
2006 ed il 21 ottobre 2007. Al punto 298 della decisione impugnata, essa ha
precisato che lo schema adottato dalla Microsoft il 22 ottobre 2007 (v. punto
24 supra) non sollevava obiezioni quanto al carattere
ragionevole dei tassi di remunerazione che conteneva. La Commissione ha pertanto
fissato definitivamente la penalità di mora nell’importo pari ad EUR 899
milioni per detto periodo (punti 299 e 300 della decisione impugnata).
Procedimento e conclusioni delle parti
56 Con
atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 maggio
2008, la Microsoft ha proposto il presente ricorso.
57 Con
atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 agosto 2008, la Free
Software Foundation Europe eV (in prosieguo: la
«FSFE») e la Samba Team hanno chiesto di essere ammesse ad intervenire nella
presente causa a sostegno della Commissione.
58 Con
atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 19 agosto 2008, la
Software & Information Industry Association (in prosieguo: la «SIIA») e l’ECIS hanno
chiesto di essere ammesse ad intervenire nella presente causa a sostegno della
Commissione.
59 Con
atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 25 agosto 2008,
l’International Business Machines Corp. (in
prosieguo: l’«IBM») e la Red Hat
Inc. hanno chiesto di essere ammesse ad intervenire
nella presente causa a sostegno della Commissione.
60 Con
atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 agosto 2008, l’Oracle
Corp. ha chiesto di essere ammessa ad intervenire nella presente causa a
sostegno della Commissione.
61 Con
atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 25 ed il 26 agosto 2008
rispettivamente, la The Computing Technology Industry
Association Inc. (in
prosieguo: la «CompTIA») e l’Association
for Competitive Technolgy, Inc.
(in prosieguo: l’«ACT») hanno chiesto di essere ammesse ad intervenire nella
presente causa a sostegno della Microsoft.
62 Con
ordinanza del 20 novembre 2008 il presidente della Settima Sezione del
Tribunale ha ammesso tali interventi.
63 Le
parti intervenienti hanno depositato le loro memorie e le altre parti hanno
depositato le loro osservazioni in relazione alle medesime nei termini
impartiti.
64 In
seguito alla modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il
giudice relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione, alla quale è stata di
conseguenza attribuita la presente causa.
65 Su
relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase
orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha
invitato le parti a produrre determinati documenti ed altre informazioni.
66 La
Microsoft chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– in subordine, annullare o ridurre l’importo della
penalità di mora;
– condannare la Commissione e le parti intervenute a
sostegno di quest’ultima alle spese.
67 La
Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la Microsoft alle spese.
68 La
FSFE, la Samba Team, la SIIA, l’ECIS, l’IBM, la Red Hat e l’Oracle chiedono che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la Microsoft alle spese connesse al
loro intervento.
69 La CompTIA chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare la Commissione alle spese connesse al
suo intervento.
70 L’ACT
chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– in subordine, annullare o ridurre l’importo della
penalità di mora inflitta alla Microsoft;
– condannare la Commissione alle spese connesse al
suo intervento.
In diritto
71 I
motivi dedotti dalla Microsoft vertono, in primo luogo, sul carattere
illegittimo dell’imposizione di una penalità di mora prima che i suoi obblighi,
ai sensi dell’articolo 5 della decisione del 2004, si siano sufficientemente
concretizzati, in secondo luogo su un errore commesso della Commissione quanto
al carattere irragionevole dei tassi di remunerazione relativi alla convenzione
No Patent, in terzo luogo su un errore commesso dalla
Commissione quanto ai criteri applicati per valutare il carattere innovativo
delle tecnologie relative a protocolli compresi nella convenzione No Patent, in quarto luogo sul carattere illegittimo
dell’utilizzazione delle relazioni del mandatario indipendente, in quinto luogo
su una violazione dei diritti della difesa e, in sesto luogo, sull’assenza di
fondamento giuridico per l’imposizione di una penalità di mora nonché sul
carattere eccessivo e sproporzionato della medesima.
72
Inoltre, nell’ambito dei motivi primo, secondo, terzo e sesto, la Microsoft
deduce che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione.
Sul
primo motivo, vertente sul carattere illegittimo dell’imposizione di una
penalità di mora prima che gli obblighi della Microsoft ai sensi dell’articolo
5, lettera a), della decisione del 2004, si siano concretizzati
Argomenti
delle parti
73 A
sostegno del suo prima motivo, la Microsoft invoca un insieme di quattro
censure.
74 In
primo luogo, la Commissione avrebbe violato il suo obbligo di specificare
concretamente le azioni che la Microsoft doveva intraprendere al fine di
conformarsi all’articolo 5, lettera a), della decisione del 2004. Infatti, come
risulterebbe dalla sua prassi decisionale, la Commissione poteva specificare,
nella decisione del 2004, i tassi di remunerazioni ai quali la Microsoft aveva
diritto. Orbene, il concetto di «tassi ragionevoli» includerebbe tassi di
diversi livelli. Tale osservazione non equivarrebbe a contestare la legittimità
della decisione del 2004 né negherebbe la possibilità di eseguire disposizioni
che comprendono concetti giuridici indeterminati, ma censurerebbe il diritto
d’infliggere una penalità di mora per violazione della disposizione
summenzionata prima di specificare gli obblighi che ne derivano.
75 Al
fine di specificare detti obblighi prima di costringere la Microsoft a
conformarvisi, la Commissione avrebbe instaurato il procedimento di cui
all’articolo 5, lettera d), della medesima decisione. Orbene, come dichiarato
dalla Commissione nelle comunicazioni degli addebiti inviate alla Microsoft
nell’agosto del 2000 e nell’agosto del 2003, e come risulterebbe dal punto 995
della decisione del 2004, nel caso in cui le misure proposte dalla Microsoft
non fossero state sufficienti, essa avrebbe imposto le misure necessarie con
decisione. Tuttavia, la Commissione si sarebbe costantemente rifiutata di
specificare ciò che intendeva per «tassi di remunerazione ragionevoli», mentre
le responsabilità che essa avrebbe assunto in forza dell’articolo 5 della
decisione del 2004 la obbligherebbero ad imporre alla Microsoft condizioni
concretamente specificate mediante una decisione. Dal momento che i principi di
valutazione WSPP forniscono soltanto orientamenti generali che non pervengono
ad indicare un tasso specifico, non potrebbero essere considerati sufficienti a
tal fine. Le asserzioni relative all’assenza di valore intrinseco ed alla
fornitura gratuita usuale delle informazioni relative all’interoperabilità
sarebbero carenti in fatto e rese poco attendibili dalla stipulazione di
accordi di licenze secondo lo schema di remunerazione della Microsoft.
76 In
secondo luogo, la Microsoft deduce che la linea d’azione della Commissione
costituisce una violazione dell’articolo 24 del regolamento n. 1/2003, in
quanto l’imposizione di una penalità di mora diretta a costringere una persona
ad adottare un comportamento presuppone che gli obblighi della persona di cui
trattasi siano precisamente definiti, altrimenti l’imposizione della penalità
di mora viola i diritti fondamentali. Nel caso di specie, la Commissione, che
non potrebbe avviare il procedimento di cui all’articolo 24 del regolamento n.
1/2003 senza conoscere con precisione ciò che la Microsoft doveva fare per
conformarsi alla decisione del 2004, avrebbe potuto ricorrere al mandatario
indipendente al fine di specificare gli obblighi della Microsoft al livello
richiesto.
77 In
terzo luogo, la Microsoft, sostenuta dalla CompTIA,
sottolinea che, nell’infliggere una penalità di mora prima di specificare gli
obblighi della Microsoft al grado richiesto, la Commissione avrebbe violato il
principio di buona amministrazione. Al riguardo, la CompTIA
sostiene che l’azione della Commissione si caratterizza per un’assenza di
trasparenza, di oggettività e di equità, mentre la penalità di mora inflitta
sarebbe arbitraria e sproporzionata rispetto alle circostanze del caso di
specie. Secondo la CompTIA, il comportamento della
Commissione sarebbe una fonte di rischi e di insicurezza che dissuaderebbe
dall’innovare a svantaggio dei consumatori.
78
Infine, in quarto luogo, secondo la Microsoft, rifiutandosi di adottare una
decisione che possa essere soggetta a sindacato giurisdizionale e specifichi
gli obblighi derivanti dall’articolo 5, lettera a), della decisione del 2004
quanto ai tassi di remunerazione, la Commissione avrebbe di fatto costretto la
Microsoft a conformarsi alle sue domande di ridurre i tassi di remunerazione
per tutte le convenzioni WSPP, senza nel contempo poter adìre
l’autorità giurisdizionale in relazione alla legittimità delle richieste di cui
trattasi. In tal modo, la Microsoft sarebbe stata privata del suo diritto ad
una tutela giurisdizionale effettiva avverso le valutazioni, sempre
«preliminari», che avrebbe effettuato la Commissione. Inoltre, anche se la
Microsoft si fosse rifiutata di rivedere le sue proposte oppure avesse proposto
un ricorso di risarcimento danni per responsabilità o in carenza, tali azioni
non avrebbero dato luogo ad una decisione della Commissione che definisca un
tasso di remunerazione ragionevole.
79 Dal
momento che la Microsoft ha reiteratamente avanzato tali argomenti nel corso
del procedimento amministrativo senza peraltro ricevere risposta, nemmeno nella
decisione impugnata, quest’ultima sarebbe del pari viziata da un difetto di
motivazione.
80 L’ACT
deduce che la Microsoft avrebbe attuato i metodi più appropriati per definire i
suoi obblighi in forza dell’articolo 5, lettera a), della decisione del 2004,
mentre la Commissione si sarebbe limitata a respingere i risultati delle
inchieste relative ad essi senza nemmeno fornire i chiarimenti dei quali la
Microsoft avrebbe avuto bisogno per rispettare gli obblighi di cui trattasi.
Inoltre, la Commissione avrebbe chiesto informazioni unicamente alle imprese
che sostenevano la sua posizione.
81 La
Commissione e le parti intervenute a suo sostegno contestano la fondatezza del
presente motivo ed aggiungono che la Microsoft non potrebbe, nell’ambito del
presente ricorso, eccepire un’asserita imprecisione della decisione del 2004
quanto alla definizione dei suoi obblighi.
Giudizio
del Tribunale
82
Innanzitutto si deve respingere l’argomento della Commissione secondo il quale
la Microsoft contesta la legittimità della decisione del 2004. Infatti, come
risulta dalle memorie della Microsoft, gli argomenti di quest’ultima non si basano
su una pretesa illegittimità dell’articolo 5, lettera a), di tale decisione,
bensì sull’asserita impossibilità per la Commissione di infliggere una penalità
di mora per violazione della disposizione di cui trattasi senza aver
preventivamente determinato, con decisione che possa essere soggetta a ricorso,
il tasso di remunerazione che essa ritiene ragionevole. Tale problematica
riguarda manifestamente la legittimità della decisione impugnata, in forza
della quale è stata inflitta la penalità di mora.
83 Si
deve poi rammentare che, come risulta dal punto 280 della decisione impugnata,
la penalità di mora di cui trattasi è stata inflitta per il fatto che la
Microsoft non ha autorizzato l’accesso alle informazioni relative
all’interoperabilità comprese nella convenzione No Patent
e l’uso di tali informazioni a «condizioni ragionevoli», in violazione
dell’obbligo posto all’articolo 5, lettera a), della decisione del 2004.
84 Per
quanto riguarda quest’ultima disposizione, occorre rilevare che il ricorso a nozioni
giuridiche indeterminate ai fini della formulazione di norme la cui violazione
comporta la responsabilità civile, amministrativa, o addirittura penale, del
contravventore non comporta l’impossibilità di imporre le misure correttive
previste dalla legge, a condizione che il soggetto di diritto possa conoscere,
in base al testo della disposizione rilevante e, se necessario, con l’aiuto
dell’interpretazione che ne sia stata data dai giudici, gli atti e le omissioni
che chiamano in causa la sua responsabilità (v., in tal senso, sentenze della
Corte del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, Racc. pag. I‑3633, punto 50, e del 22 maggio 2008, Evonik Degussa/Commissione, C‑266/06
P, non pubblicata nella Raccolta, punto 39).
85 A tal
proposito, in conformità ad una giurisprudenza costante (ordinanza della Corte
del 10 luglio 2001, Irish Sugar/Commissione, C‑497/99 P, Racc. pag. I‑5333, punto 15; sentenze del Tribunale
dell’11 marzo 1999, Eurofer/Commissione, T‑136/94,
Racc. pag. II‑263, punto 271, e del 10 aprile
2008, Deutsche Telekom/Commissione, T‑271/03, Racc. pag. II‑477, punto 252), il dispositivo della
decisione del 2004 deve essere letto ed interpretato alla luce dei suoi motivi.
Risulta dal punto 1003 di tale decisione che il suo obiettivo è quello di
garantire che i concorrenti della Microsoft sviluppino, implementando le
informazioni cui hanno avuto accesso, prodotti interoperanti
con l’architettura di dominio Windows, che è integrata in modalità nativa nel
prodotto dominante che costituisce il sistema operativo Windows per PC clienti,
e possano in tal modo concorrere in modo economicamente sostenibile con i
prodotti Microsoft per sistemi operativi per server per gruppi di lavoro.
Inoltre, al punto 1008, lettera ii), della decisione del 2004, si legge che
qualsiasi remunerazione che la Microsoft potrebbe richiedere quale
contropartita per l’accesso alle informazioni relative all’interoperabilità e
la loro utilizzazione non può rispecchiare il valore strategico derivante dal
potere detenuto dalla Microsoft nel mercato dei sistemi operativi per PC
clienti oppure in quello dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro.
86 In
tale contesto, dopo negoziazione con la Commissione (punti 39, 111 e 113 della
decisione impugnata), la Microsoft ha incorporato, nel maggio 2007, i principi
di valutazione WSPP nelle convenzioni WSPP. All’articolo 7.5 della convenzione
No Patent (nella sua versione del 21 maggio 2007), la
Microsoft dichiara pertanto di aver applicato detti principi di valutazione ai
fini dell’elaborazione della tabella delle sue remunerazioni e indica che, in
forza dell’articolo 7.7, lettera d), della medesima convenzione, il mandatario
indipendente e la High Court of Justice sono
competenti ad imporle le conseguenze in caso di violazione di tali principi di
valutazione.
87 Per
quanto riguarda il contenuto dei principi di valutazione WSPP, illustrati al
punto 31 supra, va necessariamente constatato che
essi prevedono criteri cumulativi e sufficientemente precisi che permettono
alla Microsoft di valutare se una data tecnologia incorpori un valore
intrinseco distinto dal suo valore strategico, quale descritto al punto 1008,
lettera ii), della decisione del 2004, nonché in detti principi di valutazione.
Nulla permette peraltro di considerare che tali principi di valutazione,
fondati sull’articolo 5 della decisione del 2004, si prestino ad
un’applicazione da parte del mandatario indipendente e della High Court of Justice, ma non siano sufficienti alla Microsoft per
adottare un comportamento conforme a tale disposizione o alla Commissione per
svolgere la sua missione di controllo di tale comportamento.
88 Ne
consegue che la Commissione aveva il diritto di infliggere alla Microsoft una
penalità di mora per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dall’articolo
5, lettera a), della decisione della 2004, in quanto quest’ultima disposizione
soddisfa le condizioni illustrate al punto 84 supra.
89 Si
deve aggiungere che, in una lettera datata 18 aprile 2005, la Commissione ha
dichiarato alla Microsoft che qualsiasi remunerazione dovrebbe essere
forfettaria e non proporzionale ai ricavi provenienti dalla vendita dei
prodotti venduti dai concorrenti della Microsoft. Inoltre, come sottolineato
dalla SIIA, il 1° marzo 2007 il sig. B, Senior Vice President,
General Counsel and Corporate Secretary
della Microsoft, ha dichiarato nell’ambito di una conferenza stampa la cui
trascrizione è riportata nel sito Internet della Microsoft, che i principi di
valutazione WSPP erano «molto chiari» nonostante un certo grado di complessità.
90
L’argomento della Microsoft secondo il quale la Commissione avrebbe dovuto essa
stessa stabilire, con decisione che poteva essere oggetto di ricorso
giurisdizionale, il tasso di remunerazione appropriato prima di poter infliggere
una penalità di mora è del pari destituito di fondamento.
91
Infatti, come risulta dal punto 84 supra,
l’utilizzazione di nozioni giuridiche indeterminate nell’ambito di una
disposizione non impedisce l’accertamento della responsabilità del contravventore.
Come sottolineato dalla Commissione, se così non fosse, una violazione degli
articoli 101 o 102 TFUE, essi stessi formulati ricorrendo a nozioni giuridiche
indeterminate, quali la distorsione della concorrenza o l’«abuso» di una
posizione dominante, non potrebbe comportare un’ammenda prima dell’adozione di
una previa decisione che accerti l’infrazione.
92
Contrariamente a quanto dedotto dalla Microsoft (v. punto 75 supra), l’articolo 5, lettera d), della decisione del 2004
mira unicamente a costringere l’impresa ad adottare e a divulgare alla
Commissione le misure che essa intende prendere al fine di conformarsi ai suoi
obblighi di cui alle lettere a)‑c) della medesima disposizione. Tale
articolo stabilisce quindi un obbligo diretto, come in esso indicato, a
consentire alla Commissione di valutare, prima del decorso del termine di 120
giorni imposto alla lettera a), le misure che la Microsoft intende adottare per
porre fine all’infrazione. Non risulta dunque né dall’articolo 5, lettera d),
della decisione del 2004, né, a fortiori, dal suo punto 995, che la Commissione
si sia, in qualunque modo, impegnata a definire, con decisione, un tasso di
remunerazione ragionevole prima di infliggere una penalità di mora.
93 Si
deve aggiungere, a tal proposito, che la penalità di mora inflitta dalla
decisione impugnata riguarda il periodo compreso tra il 21 giugno 2006 ed il 21
ottobre 2007. Orbene, come risulta dal punto 101 della decisione del 2005 e dal
punto 232 della decisione del 2006 (v. punti 15 e 16 supra),
la Microsoft non aveva nemmeno fornito, al 20 giugno 2006, una versione precisa
e completa delle informazioni relative all’interoperabilità, sicché, anche se
la Commissione avesse considerato opportuno fissare tassi di remunerazione
ragionevoli, essa si sarebbe trovata nell’impossibilità di farlo.
94
Inoltre, la distinzione tra un’ammenda ed una penalità di mora che la Microsoft
cerca di delineare (v. punto 76 supra) è irrilevante
ai fini della questione sollevata nell’ambito del presente motivo. Infatti, da
un lato, un’ammenda inflitta in forza dell’articolo 23 del regolamento n.
1/2003 e una penalità di mora definitiva quale quella di cui trattasi, inflitta
in forza dell’articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento sono le
conseguenze, rispettivamente, di una violazione degli articoli 101 TFUE o 102
TFUE e di una decisione che ordina la cessazione dell’infrazione in parola e,
all’occorrenza, impone misure comportamentali. Dall’altro lato, l’ammenda e la
penalità di mora si riferiscono entrambe al comportamento dell’impresa quale
manifestatosi in passato e devono entrambe avere una portata dissuasiva per
impedire la ripetizione o la continuazione dell’infrazione. Alla luce di
siffatta comunanza di caratteristiche ed obiettivi, nulla giustifica una differenziazione
nei livelli di precisazione di quanto un’impresa è tenuta a fare o a non fare
al fine di conformarsi alle regole di concorrenza prima che sia adottata nei
suoi confronti una decisione che irroga un’ammenda o una decisione che impone
una penalità di mora definitiva.
95 La
Microsoft, del resto, ha ragione nel sostenere che diversi tassi possono
rientrare nella nozione di «tassi di remunerazione ragionevoli». Nondimeno,
tale valutazione conferma la fondatezza della tesi della Commissione secondo la
quale non le spetta scegliere un determinato tasso di remunerazione tra i tassi
ragionevoli ai sensi della decisione del 2004 e di imporlo alla Microsoft.
Infatti, se alla Commissione compete certamente il potere di accertare
un’infrazione e di ordinare alle parti interessate di porvi fine, essa non può
imporre alle parti la propria scelta in ordine alle varie possibilità di
condotta, tutte conformi al Trattato o ad una decisione che impone misure
comportamentali, come la decisione del 2004 (v., in tal senso, sentenza del
Tribunale del 18 settembre 1992, Automec/Commissione,
T‑24/90, Racc. pag. II‑2223, punto 52).
Ne consegue che se l’impresa ha scelto una di tali possibilità, la Commissione
non può accertare un’infrazione o infliggere una penalità di mora allorché essa
preferisca un’altra possibilità. Spetta dunque alla Microsoft concedere i
diritti di accesso alle informazioni relative all’interoperabilità e di
utilizzazione di dette informazioni a tassi di remunerazione ragionevoli ai
sensi dell’articolo 5, lettera a), della decisione del 2004, senza che la
Commissione possa imporle una penalità di mora nel caso in cui essa ritenga che
i tassi di remunerazione di cui trattasi siano ragionevoli, ma che altri,
eventualmente «ancora più ragionevoli», avrebbero dovuto essere proposti.
96 Sulla
scorta di tali considerazioni, si devono necessariamente respingere gli
argomenti della Microsoft vertenti su un’asserita violazione del principio di
buona amministrazione (v. punto 77 supra).
97
Infine, l’argomento della Microsoft vertente su una violazione del diritto ad
una tutela giurisdizionale effettiva non può del pari trovare accoglimento. Al
riguardo, è sufficiente rilevare che, nell’ambito del presente procedimento, la
Microsoft contesta la valutazione della Commissione sul carattere innovativo
delle tecnologie di cui trattasi e, di conseguenza, sul carattere ragionevole
dei tassi di remunerazione richiesti. La censura della Microsoft consiste
dunque, in sostanza, nel fatto che essa avrebbe già potuto contestare tale
valutazione se la Commissione avesse stabilito, con decisione, il tasso
appropriato. Orbene, se tale fosse stata la volontà della Microsoft, essa
avrebbe potuto, invece di avviare un lungo dialogo con la Commissione e di
ridurre progressivamente i tassi reclamati, innanzitutto comunicare quanto
prima una versione precisa e completa delle informazioni sull’interoperabilità
e successivamente adottare definitivamente i tassi di remunerazione che
considerava appropriati. In una simile ipotesi, se la Commissione avesse
ritenuto che i tassi di cui trattasi non fossero ragionevoli, sarebbe stata
adottata più presto una decisione come quella impugnata nel caso di specie. Il
diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva della Microsoft non è stato
pertanto in alcun modo pregiudicato.
98 Il
capo del presente motivo che deduce una violazione dell’obbligo di motivazione,
per il fatto che la Commissione non ha risposto a detti argomenti, che erano
stati sollevati anche durante il procedimento amministrativo, deve essere del
pari respinto.
99
Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’articolo
253 CE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far
apparire in forma chiara ed inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione
da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le
ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di
esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione deve essere
valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto
dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari
dell’atto o altre persone che esso riguarda direttamente e individualmente
possano avere a ricevere spiegazioni. Non è richiesto che la motivazione
specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, dal momento che
la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui
all’articolo 253 CE va esaminata alla luce non solo del suo tenore, ma anche
del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano
la materia di cui trattasi (sentenza della Corte del 30 marzo 2000, VBA/Florimex e a., C‑265/97 P, Racc.
pag. I‑2061, punto 93).
100 Come
risulta dall’analisi che precede, le norme giuridiche che disciplinano la
materia di cui trattasi non ostano in alcun modo all’imposizione di una
penalità di mora senza previa definizione del tasso di remunerazione che,
secondo la Commissione, sarebbe ragionevole ai sensi dell’articolo 5, lettera
a), della decisione del 2004. In tali circostanze, la Commissione soddisfa il
suo obbligo di motivazione allorché espone chiaramente ed inequivocabilmente i
motivi per i quali i tassi di remunerazione richiesti dalla Microsoft non erano
ragionevoli, giacché una motivazione che riguardi specificamente la possibilità
di infliggere una penalità di mora senza previa definizione del tasso
ragionevole da parte della Commissione non è necessaria a tal fine.
101
Pertanto, il primo motivo dev’essere respinto.
Sul
secondo motivo, vertente su un errore commesso dalla Commissione quanto al
carattere non ragionevole dei tassi di remunerazione relativi alla convenzione
No Patent
Argomenti
delle parti
102 In
ragione del carattere indeterminato della nozione di remunerazione ragionevole
e del rifiuto della Commissione di specificare gli obblighi della Microsoft,
quest’ultima si sarebbe accordata per creare un meccanismo che permetta la
negoziazione dei tassi di remunerazione con potenziali licenziatari e per
assoggettarsi alla competenza arbitrale del mandatario indipendente. Inoltre,
su richiesta della Commissione, la Microsoft avrebbe fissato tassi di
remunerazione a livelli anche meno elevati di quelli suggeriti dalla PricewaterhouseCoopers, società di esperti di fama
mondiale, basati sulla valutazione delle tecnologie validamente considerate
analoghe e in forza di metodi universalmente accettati. Orbene, come sarebbe
ampiamente noto, anche detti tassi fungerebbero unicamente da punto di partenza
per le negoziazioni con i potenziali contraenti, potendo adirsi, in caso di
disaccordo, il mandatario indipendente, al fine di definire un tasso
ragionevole in applicazione dei principi di valutazione WSPP. Quand’anche la
Commissione non concordi con la valutazione degli specialisti esterni
incaricati dalla Microsoft in buona fede ed al fine di conformarsi alla
decisione del 2004, non sarebbe comunque accettabile che la Microsoft applichi
tassi di remunerazione non ragionevoli, addirittura discriminatori, dal momento
che nessuno dei suoi contraenti ha ritenuto opportuno adìre
il mandatario indipendente, neppure durante le negoziazioni, benché la
posizione della Microsoft sia stata indebolita a causa della minaccia di una
penalità di mora decisamente elevata. In ogni caso, la realizzazione di tale
meccanismo contenzioso con l’accordo della Microsoft garantirebbe che qualsiasi
remunerazione infine corrisposta sia ragionevole, in quanto conforme ai
principi di valutazione WSPP applicati dal mandatario.
103 In
tali condizioni, si dovrebbe concludere che il motivo per il quale alcune
imprese non hanno nemmeno negoziato con la Microsoft né adìto
il mandatario indipendente non risiede nel fatto che i tassi di remunerazione
proposti dalla medesima non erano ragionevoli, bensì nel fatto che esse non
condividevano l’argomento vertente sull’assenza di innovazione dei protocolli
di cui trattasi.
104 La
Microsoft respinge parimenti, in quanto materialmente inesatti, gli argomenti
secondo i quali le imprese che avevano stipulato convenzioni di licenze
avrebbero pagato per il valore strategico delle tecnologie di cui trattasi e
non sarebbero concorrenti della Microsoft.
105 La
circostanza secondo la quale gli accordi conclusi con la Microsoft riguardano
la convenzione All IP sarebbe inconferente, in quanto
da ciò non risulterebbe che i tassi di remunerazione proposti per la
convenzione No Patent non erano ragionevoli e che la
documentazione tecnica sarebbe identica in entrambi i casi.
106 Dal
momento che la Microsoft ha reiteratamente esposto tali argomenti nel corso del
procedimento amministrativo senza peraltro ricevere risposta, nemmeno nella
decisione impugnata, quest’ultima sarebbe del pari viziata da un difetto di
motivazione.
107
Dinanzi al rifiuto della Commissione di specificare i tassi di remunerazione
che essa riteneva ragionevoli, la Microsoft si sarebbe peraltro impegnata ad
applicare retroattivamente alla data di adozione della decisione del 2004
qualsiasi tasso che fosse stato definito ragionevole all’esito dei contatti con
la Commissione, sicché gli eventuali licenziatari sarebbero certi di dover
pagare in definitiva soltanto un prezzo ragionevole. L’affermazione della
Commissione relativa all’effetto dissuasivo dei tassi di remunerazione soltanto
proposti e non «applicati» dalla Microsoft, sarebbe soltanto una supposizione
non suffragata da elementi di prova.
108 Se
la Commissione accordasse una tale importanza alla possibilità per gli
eventuali licenziatari di calcolare con precisione i costi delle licenze, essa
dovrebbe adottare una decisione che definisca il tasso massimo ragionevole
invece di imporre un meccanismo di arbitrato.
109
Sostenuta dalla CompTIA, la Microsoft sottolinea che
il risultato delle negoziazioni con operatori non associati alla Microsoft
sarebbe l’indicatore più attendibile del carattere ragionevole di un dato tasso
di remunerazione. Orbene, già quattro imprese avrebbero concluso spontaneamente
accordi di accesso alle informazioni relative all’interoperabilità anche dietro
pagamento di un prezzo superiore a quello considerato dalla Commissione come
non ragionevole, circostanza che non può essere trascurata a vantaggio di
assunti teorici ed astratti. Inoltre, sarebbe impossibile, secondo la CompTIA, sapere in fase di negoziazione se le imprese di
cui trattasi intendessero sviluppare tecnologie concorrenti a quelle della
Microsoft e tale questione sarebbe in ogni caso inconferente rispetto
all’oggetto della decisione del 2004.
110 La
Microsoft aggiunge che la decisione del 2004 non le vieta di richiedere tassi
di remunerazione proporzionali ai ricavi dei licenziatari né le impone di
adattarsi al modello imprenditoriale di ognuno dei suoi potenziali contraenti.
111
Infine la Commissione avrebbe ignorato che, nonostante il suo nome, la
convenzione No Patent conferisse agli interessati il
diritto di beneficiare delle innovazioni brevettate della Microsoft. Se la
Commissione ritiene che la promessa della Microsoft di non far valere i diritti
che risultano dai brevetti ad essa relativi non sortisca l’effetto sperato,
essa dovrebbe chiaramente dichiararlo nell’ambito del presente procedimento.
112 La
Commissione e le parti intervenienti a suo sostegno contestano la fondatezza di
tale motivo.
Giudizio
del Tribunale
113 Innanzitutto
si deve respingere l’argomento della Microsoft vertente sul fatto che i tassi
di remunerazione richiesti durante il periodo cui si riferisce la decisione
impugnata erano soltanto proposte volte ad avviare una negoziazione che avrebbe
condotto a tassi ragionevoli. Infatti, l’articolo 5, lettera a), della
decisione del 2004 non mira soltanto a obbligare la Microsoft ad avviare una
negoziazione con qualunque impresa che intenda sviluppare e distribuire sistemi
operativi per server per gruppi di lavoro, bensì parimenti a costringerla a
dare a detta impresa accesso alle informazioni relative all’interoperabilità ed
autorizzarne l’utilizzazione a tal fine a condizioni ragionevoli e non
discriminatorie.
114 Ne
risulta che la Microsoft aveva l’obbligo di proporre condizioni siffatte di
propria iniziativa a partire dalla scadenza del termine di 120 giorni accordato
dall’articolo 5, lettera a), della decisione del 2004. Correlativamente, il
fatto che i tassi di remunerazione proposti dalla Microsoft durante il periodo
cui si riferisce la decisione impugnata siano inferiori a quelli proposti dalla
PricewaterhouseCoopers, nella sua relazione del 23
aprile 2007, è inconferente, a fortiori in quanto tale relazione non contiene
alcuna analisi relativa al carattere innovativo delle tecnologie di cui
trattasi. Per quanto riguarda, inoltre, l’assenza di definizione del concetto
di remunerazione ragionevole e gli obblighi della Commissione in proposito, si
devono richiamare le considerazioni svolte ai punti 84‑95 supra.
115
L’argomento della Microsoft secondo il quale la realizzazione del meccanismo
del mandatario indipendente con il suo accordo garantirebbe che qualsiasi
remunerazione infine corrisposta sarebbe ragionevole, in quanto conforme ai
principi di valutazione WSPP applicati dal mandatario, non può essere accolto.
Infatti, così come sottolineato ai punti 113 e 114 supra,
l’obbligo imposto alla Microsoft in forza della decisione del 2004 consisteva
nel divulgare di sua iniziativa le informazioni relative all’interoperabilità e
ad autorizzarne l’utilizzazione a condizioni ragionevoli e non discriminatorie.
In tali circostanze, l’esistenza di un meccanismo di arbitrato affidato ad un
mandatario indipendente mira, al massimo, ad attenuare le conseguenze di un’eventuale
persistenza dell’impresa dominante nel suo comportamento abusivo, al fine di
dirimere rapidamente le eventuali controversie e, soprattutto, sfruttando un
livello di conoscenza particolarmente elevato in materia. Tuttavia,
l’attuazione di un meccanismo siffatto non può garantire un ripristino della
situazione di concorrenza che sarebbe esistita se la Microsoft avesse proposto,
di sua iniziativa, l’accesso alle informazioni relative all’interoperabilità a
condizioni ragionevoli. Tale constatazione rileva a fortiori nel contesto di
mercati in rapida evoluzione e che sottopongono lo sviluppo dei prodotti come
quelli di cui trattasi ad investimenti il cui costo fisso è molto elevato e
deve poter essere calcolato preventivamente dagli interessati. Inoltre, come
illustrato dalla Commissione in risposta ad un quesito scritto del Tribunale,
senza essere contraddetta dalla Microsoft, è stato possibile considerare che le
informazioni relative all’interoperabilità erano state divulgate in una
versione precisa e completa, nel senso che esse potevano fondare un progetto di
sviluppo di un software, il 23 novembre 2006. Ne risulta che il fondamento
stesso dell’incarico del mandatario indipendente quale arbitro del carattere
ragionevole dei prezzi proposti dalla Microsoft era seriamente compromesso
almeno fino a tale data. L’esistenza di un meccanismo di arbitrato realizzato
soltanto dopo la stipulazione di una convenzione No Patent
non può dunque essere percepita come un fattore atto a ridurre interamente le
conseguenze che derivano dal non rispetto delle obbligazioni imposte in forza
dell’articolo 5, lettera a), della decisione del 2004.
116 Lo
stesso dicasi per la clausola di «procedimento accelerato di risoluzione di
controversie» contenuta nelle versioni delle convenzioni per la valutazione
della documentazione tecnica dell’ottobre 2005 e del febbraio 2006 (v. punto 23
supra), alla quale si rinvia nella nota a piè di
pagina n. 136 della decisione impugnata. Infatti, come risulta dal suo testo
che, secondo la Microsoft, è formulato in termini identici nelle versioni del
febbraio 2007, in caso di disaccordo tra la Microsoft e un potenziale
licenziatario sulla conformità dei prezzi richiesti o la classificazione delle
tecnologie mediante i principi di valutazione WSPP od anche sulle stipulazioni
di una convenzione WSPP, il licenziatario deve comunicare alla Microsoft per
iscritto i motivi per i quali ritiene che quest’ultima non si conformi ai suoi
obblighi. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo entro il termine quindici
giorni lavorativi, il potenziale licenziatario può adìre
il mandatario indipendente, il quale è abilitato a formulare un parere sulla
questione. In un’ipotesi siffatta, la Microsoft sarebbe tenuta a comunicare per
iscritto entro il termine di due settimane i motivi che giustificano, a suo
avviso, i prezzi o le pattuizioni contestate.
117
Risulta chiaramente dalla clausola di «procedimento accelerato di risoluzione
di controversie» che il meccanismo che ivi è previsto non conferisce al
mandatario indipendente il potere di imporre, all’esito di un controllo ex ante
in vista della futura stipulazione di una convenzione WSPP, tassi di
remunerazione conformi ai principi di valutazione WSPP, bensì unicamente la
facoltà di formulare un parere al riguardo, mentre la Microsoft può mantenere
la sua posizione esponendo i motivi della sua decisione. Anche tralasciando il
fatto che la Microsoft era tenuta, ai sensi dell’articolo 5, lettera a), della
decisione del 2004, a proporre condizioni ragionevoli e non discriminatorie di
sua iniziativa, è pertanto giocoforza constatare che il meccanismo di cui
trattasi non era atto a garantire un risultato equivalente a quello ricercato
da detta disposizione.
118
Inoltre, la circostanza che la Microsoft si è impegnata ad applicare
retroattivamente i tassi che sarebbero accettati dalla Commissione come
ragionevoli non influisce sul fatto che, durante il periodo cui si riferisce la
decisione impugnata, ovvero ben oltre la scadenza del termine stabilito
dall’articolo 5, lettera a), della decisione del 2004, tali tassi non erano
proposti dalla Microsoft alle imprese che intendevano sviluppare e distribuire
sistemi operativi per server per gruppi di lavoro.
119
Inoltre, il fatto che alcune imprese abbiano concluso accordi con la Microsoft
ai tassi richiesti da quest’ultima senza adìre il
mandatario indipendente non è sufficiente per contestare la fondatezza dei
motivi esposti ai punti 165‑219 della decisione impugnata, relativi al
carattere innovativo delle tecnologie di cui trattasi. Infatti, in primo luogo,
come ammesso dalla Microsoft, gli accordi di cui trattasi rientrano nella
tipologia All IP, il che implica che essi riguardino
altresì tecnologie brevettate della Microsoft, il cui carattere innovativo non
è posto in dubbio dalla Commissione. Pertanto, anche se la circostanza per cui
gli accordi in parola rientrano nella tipologia All
IP non dimostra che i tassi di remunerazione richiesti dalla Microsoft
nell’ambito della convenzione No Patent non sono
ragionevoli, essa non dimostra nemmeno il contrario. In secondo luogo,
supponendo che i responsabili di tali società siano stati persuasi del
carattere innovativo delle tecnologie di cui trattasi, la questione cruciale è
stabilire se l’analisi della Commissione al riguardo sia obiettivamente
conforme alle regole applicabili in materia, questione che sarà esaminata
nell’ambito del terzo motivo.
120
Occorre inoltre precisare che, se la decisione del 2004 non vieta alla
Microsoft di richiedere tassi di remunerazione proporzionali ai ricavi dei
licenziatari, tassi siffatti possono essere richiesti soltanto allorquando
rappresentino un valore diverso dal valore strategico delle tecnologie di cui
trattasi [v. punto 1008, lettera ii), della decisione del 2004]. Orbene, è
precisamente su quest’ultimo aspetto che verte la valutazione effettuata dalla
Commissione nell’ambito della decisione impugnata. Inoltre, è giocoforza
constatare che, fermo l’obbligo di fornire le informazioni relative
all’interoperabilità a condizioni non discriminatorie, la decisione del 2004 è
neutra rispetto alla possibilità per ciascuno dei potenziali contraenti della
Microsoft di stipulare un accordo con quest’ultima a seconda del suo modello
imprenditoriale. Lo stesso dicasi, a maggior ragione, per la decisione impugnata,
nel senso che il comportamento della Microsoft è analizzato sulla base del
carattere innovativo delle tecnologie di cui trattasi e non della possibilità
per ciascuno dei potenziali contraenti di stipulare un accordo con quest’ultima
alla luce del suo modello imprenditoriale. Gli argomenti della Microsoft
riassunti al punto 110 supra devono pertanto essere
respinti in quanto inconferenti.
121 Per
quanto riguarda l’argomento della Microsoft secondo il quale la convenzione No Patent conferisce agli interessati il diritto di
beneficiare di tecnologie brevettate, è sufficiente rilevare che, secondo
l’articolo 1.14 di tale convenzione, la nozione di «Microsoft licensed intellectual property» include il «know‑how», i segreti
industriali, i segreti aziendali, le informazioni confidenziali ed i diritti
d’autore con l’esplicita esclusione di qualunque diritto coperto da brevetto o
da una domanda pendente di brevetto. Quanto alla promessa unilaterale della
Microsoft di non avvalersi dei diritti che risultano da brevetti, occorre
rilevare, analogamente alla Commissione, che essa è stata manifestata soltanto
il 24 ottobre 2007, vale a dire successivamente alla fine del periodo cui si
riferisce la decisione impugnata. Inoltre, come riconosciuto dalla Microsoft
nelle sue osservazioni sulle memorie d’intervento, tale promessa riguarda
soltanto la distribuzione a fini non commerciali, ad esclusione degli operatori
di sviluppo «open source» che effettuano distribuzioni a fini commerciali.
Infine, è giocoforza constatare che l’eventuale divulgazione, nell’ambito della
convenzione No Patent, di informazioni relative a
tecnologie coperte da brevetto, ovvero di tecnologie diverse da quelle
illustrate all’allegato della decisione impugnata, non implica affatto un
diritto per il contraente della Microsoft di attuarle in modo da infrangere i
brevetti in parola. Infatti, come dichiarato dalla Commissione, tali
informazioni sono pubblicamente disponibili nell’ambito del brevetto concesso,
senza che tale circostanza comporti la possibilità per un operatore di sviluppo
di farne uso. In tali circostanze, e alla luce della distinzione tra
informazioni relative all’interoperabilità brevettate e non brevettate (v.
punti 161‑164 della decisione impugnata), non si può ritenere che la
convenzione No Patent accordi ai contraenti della
Microsoft il diritto di applicare tecnologie brevettate, delle quali essi,
peraltro, dichiarano di non avere necessità per lo sviluppo dei sistemi
operativi per server per gruppi di lavoro.
122
Quanto alla censura della Microsoft, vertente su un difetto di motivazione, è
giocoforza constatare che, come dedotto dalla Commissione ai punti 122‑127
e 273‑278 della decisione impugnata, quest’ultima ha risposto agli
argomenti vertenti sulla stipulazione di accordi con determinati operatori. Per
di più, anche ammesso che la Microsoft abbia sostenuto durante il procedimento
amministrativo di essere in ogni caso disponibile alla negoziazione dei prezzi
indicati nei suoi schemi di remunerazione, risulta chiaramente dal punto 116
della decisione impugnata che i principi di valutazione WSPP dovrebbero essere
rispettati rispetto a qualsiasi remunerazione «proposta e/o stabilita dalla
Microsoft». Di conseguenza il fatto che una remunerazione che sia rispettosa
dei principi in parola potrebbe eventualmente derivare da negoziazioni con la
Microsoft è, secondo il medesimo punto, irrilevante in relazione al rispetto
degli obblighi imposti dall’articolo 5, lettera a), della decisione del 2004.
Di conseguenza tale censura deve essere respinta, così come il secondo motivo
nella sua interezza.
Sul
terzo motivo, vertente su un errore commesso dalla Commissione quanto ai
criteri applicati per valutare il carattere innovativo delle tecnologie
comprese nella convenzione No Patent
Argomenti
delle parti
123 La
Microsoft ribadisce che la Commissione ha ignorato il valore delle innovazioni
brevettate descritte nella convenzione No Patent ed
aggiunge che l’applicazione di un criterio di brevettabilità per valutare il
carattere innovativo delle tecnologie non brevettate costituisce un errore
manifesto di valutazione. Inoltre la decisione impugnata sarebbe viziata da un
difetto di motivazione.
124 Il
presente motivo sarebbe conferente, dal momento che la Microsoft non
riconoscerebbe la correttezza dell’analisi della Commissione relativa al terzo
criterio dei principi di valutazione WSPP. Infatti, tale analisi muoverebbe da
una percezione erronea della nozione di innovazione, circostanza che
inficerebbe inevitabilmente la scelta delle tecnologie considerate analoghe. La
CompTIA sottolinea che le tecnologie prescelte dalla
Commissione in quanto analoghe rientrano in un modello imprenditoriale diverso
da quello attuato dalla Microsoft, sicché la valutazione di mercato effettuata
dalla Commissione non sarebbe corretta.
125 La
posizione secondo la quale la Microsoft ha il diritto di ricevere una
remunerazione unicamente per tecnologie nuove e non evidenti ai sensi del
diritto dei brevetti non sarebbe suffragata dalla decisione del 2004 né dai
principi di valutazione WSPP e neppure nel diritto in generale. La Microsoft
non avrebbe ritenuto appropriata nel caso di specie l’applicazione di detti
criteri da parte di tale istituzione o del mandatario indipendente. Infatti,
sostenuta dalla CompTIA e dall’ACT, la Microsoft
rammenta che i segreti aziendali possono rivelarsi un valore importante, dovuto
principalmente ai costi fissi legati allo sviluppo, indipendentemente dalla
questione della loro eventuale brevettabilità o del fatto che essi siano già
coperti da un brevetto, in quanto l’impresa in parola deve essere libera di
adottare una politica a riguardo. Contrariamente a quanto dichiarato dall’IBM,
la funzionalità del protocollo «File Replication Service» rivestirebbe
un’importanza fondamentale, dal che deriva che uno dei suoi aspetti sia
brevettato negli Stati Uniti. Orbene, la Commissione non avrebbe spiegato
secondo quale logica il criterio di brevettabilità che essa ha applicato è
volto specificamente ad escludere il valore strategico delle tecnologie della Microsoft
in conformità del punto 1008, lettera ii), della decisione del 2004. Secondo
l’ACT, soltanto una valutazione del valore che avrebbero le informazioni
relative all’interoperabilità in assenza di qualunque operatore dominante
avrebbe permesso di valutare, alla luce della decisione del 2004, i tassi
proposti dalla Microsoft.
126
Sostenuta dall’ACT, la Microsoft sostiene che la Commissione ha applicato i
criteri di novità e di non evidenza in modo troppo restrittivo e pertanto
addirittura contrario al diritto dei brevetti. Di conseguenza, contrariamente
alle regole di valutazione stabilite dalla Commissione in altri settori,
soltanto le innovazioni davvero pionieristiche del tutto diverse dallo stato
della tecnica potrebbero essere qualificate come nuove nel presente contesto.
Nondimeno, l’esistenza di riferimenti compresi nello stato della tecnica
relativi a concetti in generale analoghi a quelli attuati dalla Microsoft non
equivarrebbe al carattere evidente collettivo delle tecnologie cui si riferisce
la decisione impugnata, che i suoi concorrenti non avrebbero peraltro potuto
sviluppare, come confermato dalla CompTIA e dall’ACT.
Secondo la CompTIA, sarebbe il mercato e non la Commissione
a dover stabilire la tecnologia migliore. La Commissione perverrebbe a negare,
nel suo controricorso, l’adeguatezza del criterio di novità come applicato
nell’ambito del diritto della proprietà intellettuale, sicché non sarebbe
chiaro per la Microsoft quale criterio sia stato effettivamente utilizzato
nella decisione impugnata.
127
Inoltre, la frammentarietà dell’approccio adottato nella decisione impugnata
escluderebbe dalla nozione di innovazione qualunque combinazione non evidente
di elementi noti. Orbene, risulterebbe dalla giurisprudenza delle commissioni
di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) che la questione pertinente
non è quella di stabilire se una persona esperta nella materia avrebbe potuto
attuare una combinazione siffatta, bensì se egli l’avrebbe effettivamente
realizzata nell’auspicio di un progresso. Osservando che la Commissione ha
riconosciuto il carattere innovativo di alcune tecnologie interessate dalla
decisione impugnata, l’ACT sottolinea che una tecnologia dovrebbe essere
qualificata come innovativa nel suo insieme, qualora essa consista in una
combinazione di elementi nuovi e non evidenti e di elementi non brevettabili.
Nulla dimostrerebbe che la Commissione abbia effettivamente esaminato le
combinazioni tecnologiche della Microsoft in quanto tali.
128 La
Microsoft avrebbe presentato durante il procedimento amministrativo diverse
relazioni, che dimostrano la veridicità delle sue affermazioni relative alla
novità ed alla non evidenza delle invenzioni non brevettate contenute nella
documentazione tecnica, che la Commissione ha respinto. Non vi sarebbe pertanto
alcuna ragione per appesantire ulteriormente il fascicolo sottoposto al
Tribunale, dal momento che la questione pertinente è stabilire se l’approccio
della Commissione sia conforme alla decisione del 2004.
129 La
decisione impugnata sarebbe del pari viziata da un difetto di motivazione, in
quanto essa non conterrebbe una risposta all’analisi contenuta in una relazione
di un professore e barrister, già membro della
commissione di ricorso dell’UEB, che esporrebbe in dettaglio gli errori
commessi dalla Commissione in diritto dei brevetti confermando la veridicità
delle affermazioni della Microsoft. Da tale relazione risulterebbe inoltre che
la Commissione ed il mandatario indipendente hanno esaminato la brevettabilità
delle tecnologie tenendo conto dello stato della tecnica nel 2007 e non al
momento in cui la Microsoft avrebbe chiesto la concessione di un brevetto,
prendendo in considerazione altresì tecnologie apparse successivamente alla
prima implementazione delle tecnologie fondamentali per la Microsoft. Orbene,
in tal modo nessuna impresa potrebbe dimostrare che la sua tecnologia è nuova e
non evidente, mentre vi sarebbe una discriminazione arbitraria tra le diverse
tecnologie a seconda della scelta della Microsoft di richiedere o meno la
concessione di un brevetto. La decisione impugnata conterrebbe, peraltro,
soltanto vaghi riferimenti senza specifico confronto tra le rivendicazioni di
tali tecnologie e quelle delle tecnologie rientranti nello stato della tecnica.
130
Indipendentemente da esempi concreti, gli errori di principio identificati
dalla Microsoft inficerebbero l’intera analisi della Commissione, sicché il
Tribunale dovrebbe constatare l’illegittimità della decisione impugnata
nell’ambito del suo sindacato giurisdizionale di merito che esso è chiamato ad
esercitare. In ogni caso, l’esistenza d’innovazione a livelli meno frammentari
risulterebbe dal fatto che, nella decisione impugnata, la Commissione ha modificato
la sua valutazione e ha ritenuto che la Microsoft potesse richiedere una
remunerazione per le licenze concesse nell’ambito delle convenzioni diverse
dalla convenzione No Patent. Orbene, la
documentazione tecnica sarebbe identica nel contesto di tutte le convenzioni
WSPP.
131
L’ACT aggiunge che l’approccio della Commissione favorisce la cessione di
tecnologie di valore a prezzi anormalmente esigui, impedisce l’investimento
nella ricerca svalutando orizzontalmente i diritti di proprietà intellettuale e
favorisce in modo sproporzionato il modello «open source» a svantaggio delle
piccole e medie imprese votate all’innovazione.
132
Sostenuta dalla SIIA e dall’Oracle, la Commissione sottolinea che il presente
motivo è inconferente, in quanto il dispositivo della decisione impugnata non
si fonderebbe soltanto sulla valutazione del carattere innovativo delle
tecnologie in parola, bensì del pari sul risultato della valutazione di mercato
riguardante tecnologie analoghe. Orbene, la Microsoft non avrebbe contestato la
conclusione ripresa al punto 54 supra, giacché un
semplice rigetto di quest’ultima in sede di memoria di replica non soddisfa le
condizioni dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), o dell’articolo 48,
paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Inoltre, come
risulterebbe dai punti 165, 220, 221 e 280 della decisione impugnata, l’analisi
del carattere innovativo sarebbe indipendente da quella relativa alla
valutazione di mercato. Ad abundantiam, la
Commissione e le parti intervenute a suo sostegno ritengono che la presente
censura non sia fondata.
Giudizio
del Tribunale
133 Si
deve respingere innanzitutto l’argomento della Commissione secondo il quale il
presente motivo è inconferente.
134
Infatti, se è vero che i tre criteri facenti parte dei principi di valutazione
WSPP debbono ricorrere cumulativamente, il secondo ed il terzo sono
concettualmente collegati nel senso che, se le tecnologie in parola sono
considerate innovative, l’esigenza che la valutazione di mercato riguardi tecnologie
«analoghe» non è soddisfatta per il mero fatto che queste ultime sono relative
all’interoperabilità.
135 A
tal proposito, occorre rilevare che, ove le tecnologie che costituiscono le
informazioni relative all’interoperabilità siano considerate innovative, ma una
valutazione del mercato relativo a tecnologie d’interoperabilità non innovative
dimostri che queste ultime sono disponibili a titolo gratuito, si dovrebbe
ancora, al fine di preservare l’utilità del confronto, escludere che tale
circostanza sia dovuta al carattere non innovativo delle tecnologie di cui
trattasi.
136 Ne
consegue che, qualora dovesse risultare che le valutazioni della Commissione
sul carattere innovativo delle tecnologie comprese nella convenzione No Patent non sono valide, tale circostanza potrà inficiare le
premesse della valutazione di mercato illustrate ai punti 222‑237 della
decisione impugnata, poiché da tali punti non si evince che l’analisi di cui
trattasi riguardasse tecnologie innovative.
137 Tale
conclusione non è inficiata dal punto 237 della decisione impugnata, secondo il
quale, nella sua relazione presentata il 27 febbraio 2007 (v. punto 51 supra), il mandatario indipendente ha identificato
tecnologie analoghe alle tecnologie innovative della Microsoft. Infatti, contrariamente
alle relazioni del 3 marzo e dell’8 luglio 2007, a partire dalle quali è stata
elaborata la tabella allegata alla decisione impugnata, le considerazioni
pertinenti di tale relazione non rientrano nei motivi della decisione
impugnata. In tali condizioni, non è possibile verificare se le tecnologie
prese in considerazione dal mandatario indipendente siano altresì analoghe alle
tecnologie considerate non innovative dalla Commissione nell’ipotesi in cui
quest’ultima valutazione si rivelasse erronea. Lo stesso dicasi per le
indicazioni di cui ai punti 223 e 231 della decisione impugnata, secondo i
quali le tecnologie analoghe includono «in alcuni casi» tecnologie brevettate.
Esempi siffatti di tecnologie relative a protocolli si rinvengono ai punti 224
e 232 della decisione impugnata. Tuttavia, non risulta da tale sommaria
presentazione che dette tecnologie siano analoghe da un punto di vista
funzionale all’insieme delle tecnologie relative ai protocolli in parola.
138
Quanto alla fondatezza del presente motivo, occorre sottolineare, in limine,
che la distinzione tra valore strategico e valore intrinseco delle tecnologie
cui si riferisce la decisione impugnata costituisce una premessa fondamentale
per la valutazione inerente al carattere ragionevole di qualsiasi remunerazione
richiesta dalla Microsoft al fine di dare accesso a dette informazioni relative
all’interoperabilità ed autorizzarne l’utilizzazione.
139 Al
riguardo, occorre rammentare che, affinché il rifiuto di un’impresa titolare di
un diritto di autore di dare accesso ad un prodotto o un servizio
indispensabile per esercitare una data attività possa essere qualificato
abusivo, è sufficiente che siano presenti tre condizioni cumulative, e cioè che
tale rifiuto costituisca ostacolo alla comparsa di un nuovo prodotto per il
quale esiste una potenziale domanda dei consumatori, che sia ingiustificato e
che sia idoneo a escludere qualsiasi concorrenza sul mercato derivato (sentenza
della Corte del 29 aprile 2004, IMS Health, C‑418/01,
Racc. pag.I‑5039, punto 38).
140 Nel
caso di specie è stato accertato che, nei limiti in cui le tre condizioni
cumulative di cui al punto 139 supra erano
soddisfatte, il rifiuto da parte della Microsoft di dare accesso alle
informazioni relative all’interoperabilità e di autorizzarne l’utilizzazione
era abusivo (v., in tal senso, sentenza Microsoft/Commissione, cit. al punto 18
supra, punti 711 e 712).
141 In
tale contesto, qualsiasi misura correttiva volta a costringere la Microsoft a
dare accesso alle informazioni relative all’interoperabilità ed autorizzarne
l’utilizzazione da parte di altri operatori affinché sviluppino e
distribuiscano sistemi operativi per server per gruppi di lavoro doveva
escludere la possibilità per la Microsoft di trarre profitto da contropartite
analoghe ai vantaggi che essa traeva dallo sfruttamento abusivo della sua
posizione dominante sul mercato dei sistemi operativi per PC clienti.
142
Invero, permettere alla Microsoft di richiedere tassi di remunerazione che
rispecchiassero il valore risultante dalla semplice possibilità di interoperare con i sistemi operativi della Microsoft,
ovvero il valore strategico derivante dal potere che essa detiene nel mercato
dei sistemi operativi per PC clienti o dei sistemi operativi per server per
gruppi di lavoro, equivale ad accordarle il diritto di trasformare i vantaggi
dell’abuso in remunerazione per concedere licenze. Orbene, il riconoscimento di
un diritto siffatto sarebbe per definizione contrario all’obiettivo illustrato
al punto 1003 della decisione del 2004, diretto a permettere una concorrenza
economicamente sostenibile con il sistema operativo per server per gruppi di
lavoro della Microsoft, giacché quest’ultima potrebbe richiedere a qualunque
potenziale concorrente tassi di remunerazione proibitivi. Tassi siffatti non
potrebbero pertanto essere considerati ragionevoli ai sensi del punto 1008,
lettera ii), e dell’articolo 5, lettera a), della decisione del 2004, come
indicato dai punti 106 e 107 della decisione impugnata.
143
Viepiù, come rilevato al punto 118 della decisione impugnata, l’applicazione
dei principi di valutazione WSPP (v. punto 31 supra)
e segnatamente il criterio relativo al carattere innovativo delle tecnologie di
cui trattasi, è in grado d’indicare se i tassi di remunerazione richiesti dalla
Microsoft rispecchiano il valore intrinseco di una tecnologia, e non il suo
valore strategico. Infatti, il valore intrinseco di prodotti quali quelli di
cui trattasi consiste nel loro carattere innovativo. Al contrario, il fatto che
tali tecnologie abbiano rappresentato segreti aziendali in virtù della politica
attuata dalla Microsoft non costituisce un indicatore dell’esistenza di un
valore diverso da quello strategico.
144
Inoltre, pur se si dovesse escludere qualunque valore strategico delle
tecnologie di cui trattasi come illustrato al punto 142 supra
ed ai punti 105 e 107 della decisione impugnata (v. punti 29 e 30 supra), s’impone comunque una valutazione di mercato
relativa a tecnologie analoghe, come indicata ai punti 134 e 135 supra, dal momento che si deve ancora escludere che
tecnologie siffatte siano offerte, secondo gli usi commerciali, mediante tassi
di remunerazione sostanzialmente inferiori a quelli richiesti dalla Microsoft,
se non addirittura inesistenti. È proprio un metodo siffatto che conduce
esattamente ad una valutazione del valore che avrebbero le informazioni
relative all’interoperabilità in assenza di qualunque operatore dominante, come
richiesto dall’ACT. Al contrario, ove manchi l’innovazione, il carattere segreto
non comporta di per sé per un licenziatario un valore diverso da quello
strategico, mentre i costi fissi di sviluppo non rappresentano, nemmeno secondo
il parere dell’esperto nominato dalla Microsoft, PricewaterhouseCoopers,
espresso in una relazione del 24 agosto 2006, una base corretta per la
valutazione del valore della proprietà intellettuale.
145 Ne
consegue che l’applicazione dei principi di valutazione WSPP risponde
obiettivamente ed indipendentemente da qualunque accordo tra la Microsoft e i
suoi potenziali contraenti alla necessità di valutare se i tassi di
remunerazione richiesti dalla Microsoft siano ragionevoli ai sensi del punto
1008, lettera ii), e dell’articolo 5, lettera a), della decisione del 2004.
146
L’argomento della Microsoft secondo il quale i principi di valutazione WSPP
sarebbero riservati all’utilizzo ad opera delle parti di un eventuale contratto
di licenza, del mandatario indipendente e della High Court of Justice con esclusione della Commissione non può essere
accolto. Infatti, nulla impedisce alla Commissione di ricorrere
all’applicazione dei principi in parola ove siano appropriati ai fini
dell’attuazione dell’articolo 5, lettera a), della decisione del 2004.
147
Nondimeno, tale conclusione non pregiudica la corretta applicazione di tali
principi, applicazione che la Microsoft del pari contesta. In proposito occorre
sottolineare che la Microsoft non censura la valutazione della Commissione sul
carattere innovativo di una o più delle 166 tecnologie considerate non
innovative, bensì la definizione dei criteri utilizzati per esaminare la
sussistenza di innovazione in generale.
148 A
tal riguardo, occorre osservare innanzitutto che, come risulta dal punto 138
della decisione impugnata, al fine di valutare il carattere innovativo delle
tecnologie di cui trattasi, la Commissione ha fatto ricorso alle nozioni di
novità e di non evidenza «quali nozioni correnti in materia di proprietà
intellettuale». Risulta da quest’ultima citazione che la Commissione ha
attribuito alle nozioni di novità e di non evidenza il significato che esse
hanno in materia di proprietà intellettuale.
149
Occorre osservare, in questo contesto, che secondo il punto 138 della decisione
impugnata, la Commissione ha definito nuova una tecnologia non compresa nello
stato della tecnica e non evidente una tecnologia che non è tale agli occhi di
una persona esperta nella materia. Tali definizioni corrispondono a quelle di
novità e di attività inventiva che figurano rispettivamente all’articolo 54 ed
all’articolo 56 della Convenzione sulla concessione di brevetti europei, del 5
ottobre 1973, come modificata. Nei limiti in cui la legittimità dell’approccio
della Commissione consistente in una valutazione del carattere innovativo delle
tecnologie della Microsoft è ammessa (v. punti 133‑146 supra), non si può contestare che la Commissione possa
valutare il carattere innovativo di tali tecnologie riferendosi alle loro
componenti, ovvero la novità e la non evidenza, quest’ultima compresa nella
nozione di attività inventiva. Si deve aggiungere, in proposito, che in una
lettera datata 4 maggio 2006, la Microsoft afferma che l’innovazione dovrebbe
essere valutata secondo i criteri della novità e dell’attività inventiva,
sebbene essa ritenga che la valutazione del carattere innovativo non possa
sostituirsi alle norme relative al segreto aziendale. In una lettera del 31
luglio 2006 (v. punto 47 supra), la Microsoft ha
inoltre riconosciuto che il criterio dell’innovazione, quale «filtro che prende
in considerazione il valore strategico» riveste il significato che è ad esso
attribuito nel diritto dei brevetti ed ha presentato le sue relazioni
sull’innovazione tenendo conto di tale definizione.
150
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Microsoft, valutare, nell’ambito della
presente causa, il carattere innovativo delle tecnologie cui si riferisce la
decisione impugnata rinviando alla novità ed all’attività inventiva non ha la
conseguenza di annullare in generale il valore dei diritti di proprietà
intellettuale, dei segreti aziendali o di altre informazioni confidenziali né,
a fortiori, d’imporre tale carattere come condizione affinché un prodotto o
un’informazione siano coperti da tale diritto o costituiscano un segreto
aziendale in generale. Infatti, come risulta dalle considerazioni che precedono,
una valutazione siffatta mira a consentire l’applicazione dell’articolo 5,
lettera a), della decisione del 2004, il quale, letto alla luce dei punti 1003
e 1008, lettera ii), della medesima decisione, vieta, avuto riguardo all’abuso
specifico accertato, che qualsiasi remunerazione pretesa dalla Microsoft
rispecchi il valore strategico delle tecnologie di cui trattasi. Tale obiettivo
è espressamente dichiarato nei principi di valutazione WSPP elaborati all’esito
delle negoziazioni tra la Commissione e la Microsoft (v. punti 25, 31 e 87 supra).
151
Inoltre, dal momento che la Microsoft non ha suggerito un contenuto più
appropriato delle nozioni di novità e di non evidenza, che sia del pari idoneo
ad escludere qualunque valore strategico di tali tecnologie, è giocoforza
concludere che il suo argomento non rivela errori che inficiano la legittimità
della decisione impugnata nei limiti in cui la Commissione ha dichiarato di
essere ricorsa alle nozioni di novità e di non evidenza.
152 Si
deve aggiungere che, sebbene nell’ambito dell’applicazione della convenzione
sulla concessione di brevetti europei, la grande sezione di ricorso dell’UEB
sia del parere che la valutazione della non evidenza debba essere effettuata
unicamente in rapporto a rivendicazioni che implicano programmi implementati a
mezzo del computer aventi carattere tecnico (v., in tal senso, parere G 3/08,
GU UEB 2011, 1, punto 10.13 dei motivi), la Microsoft non ha sostenuto che
fosse inconcepibile valutare la non evidenza delle tecnologie di cui trattasi
in un contesto diverso da quello della concessione di un brevetto senza
esaminarne preventivamente il carattere tecnico. Inoltre, dal punto di vista
giuridico, l’esame del carattere tecnico delle rivendicazioni implicanti
programmi implementati a mezzo del computer costituisce un’attività propria del
procedimento di concessione di un brevetto, dato il carattere non brevettabile
dei programmi per computer «in quanto tali» (v., ad esempio, articolo 52,
paragrafi 2 e 3, della convenzione sulla concessione di brevetti europei).
153
L’argomento della Microsoft, secondo il quale la Commissione ha applicato i
criteri della novità e dell’attività inventiva in modo troppo restrittivo e,
pertanto, addirittura contrario al diritto dei brevetti, sicché soltanto le
tecnologie «davvero pionieristiche totalmente diverse dallo stato della
tecnica» potrebbero essere qualificate come innovative e che l’esistenza di
riferimenti allo stato della tecnica relativi a concetti in generale analoghi a
quelli utilizzati dalla Microsoft equivarrebbe al carattere evidente delle
tecnologie cui si riferisce la decisione impugnata (v. punto 126 supra), non può del pari essere accolto. Infatti, oltre ad
essere ricorsa ad affermazioni generali, la Microsoft non deduce argomenti che
contesterebbero le valutazioni concrete formulate rispetto al carattere
innovativo delle tecnologie in questione e che permetterebbero al Tribunale di
verificare la fondatezza di tale dichiarazione.
154
Inoltre, dal momento che tutte le tecnologie che la Microsoft ha presentato
come innovative sono state esaminate una per una e che la Commissione ha
effettuato una valutazione relativa al carattere innovativo di ciascuna di
esse, è infondata l’affermazione della Microsoft secondo cui il loro carattere
innovativo è stato collettivamente respinto a causa di un’applicazione asseritamente errata dei criteri della novità e
dell’attività inventiva.
155 Lo
stesso dicasi per la valutazione delle combinazioni asseritamente
innovative di tecnologie, ciascuna delle quali, presa separatamente, non
dimostrerebbe alcuna attività inventiva. In proposito, secondo i punti 146‑156
della decisione impugnata, le combinazioni di tecnologie che la Microsoft ha
dedotto sono state effettivamente esaminate in quanto tali e non sono state
ritenute innovative. Tale circostanza è confermata dalle pagine 1, 5, 8, 13,
21, 22, 29, 31, 34, 39, 61, 64 e 68 della tabella allegata alla decisione
impugnata, dalle quali risulta che la Commissione ha esaminato singolarmente il
carattere innovativo di 19 combinazioni di tecnologie. Secondo quanto
illustrato in tali pagine della tabella suddetta, unitamente a quanto riportato
alle pagine 4, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 39, 40, 41, 43, 58, 66, 70,
111, 120 e 129 della relazione del mandatario indipendente dell’8 luglio 2007
ed alle pagine 7, 73 e 78 della relazione del medesimo mandatario del 3 marzo
2007 (v. punto 52 supra), la Microsoft non ha
apportato, durante il procedimento amministrativo, dettagli, elementi di prova
o giustificazioni di altro tipo che permettessero di concludere per il
carattere innovativo di 18 delle 19 combinazioni di tecnologie di cui trattasi.
Inoltre, è stato del pari rilevato in tali relazioni, che le tecnologie
costitutive delle combinazioni in parola rientrano nello stato della tecnica.
Alla luce di tali considerazioni, incombeva alla Microsoft indicare i motivi
specifici che rendevano innovativa la combinazione delle tecnologie non
innovative, dal momento che il mandatario indipendente o la Commissione non
potevano essere tenuti a supporre i motivi sui quali la Microsoft avrebbe
inteso fondare detta innovazione.
156
Inoltre, come risulta dalla pagina 7 della tabella allegata alla decisione
impugnata, la Commissione ha fatto propria la valutazione del mandatario
indipendente illustrata alla pagina 32 della sua relazione dell’8 luglio 2007,
che riconosce il carattere innovativo della tecnologia «Referral
Management», consistente in una combinazione nuova di diverse metriche in seno
ad un algoritmo complesso.
157
Nell’ambito del suo ricorso, la Microsoft non formula alcun argomento volto a
dimostrare che la valutazione della Commissione sul carattere innovativo di una
o più combinazioni di tecnologie, fondata sulle relazioni del mandatario
indipendente, sarebbe viziata da errori specifici. In tali condizioni, come
rilevato al punto 153 supra, le affermazioni generali
relative alla pretesa frammentazione dell’orientamento adottato dalla
Commissione debbono essere respinte in assenza di riferimenti ad elementi
concreti che ne dimostrino la fondatezza.
158 Per
quanto riguarda le affermazioni della Microsoft contenute nella sua risposta ad
un quesito scritto del Tribunale, secondo le quali essa ha indicato, durante il
procedimento amministrativo, che il carattere innovativo delle tecnologie
relative ai protocolli «File Replication Service» e «Directory Replication
Service» doveva essere valutata al «livello» di tali protocolli, si deve
rilevare che, come risulta dalle pagine 13, 21 e 22 della tabella allegata alla
decisione impugnata, la Commissione ha esaminato il carattere innovativo di
sette combinazioni di tecnologie nell’ambito di tali protocolli. Orbene, quanto
affermato dalla Microsoft non permette di comprendere i motivi per i quali detto
esame non rispondeva alle rivendicazioni di innovazione formulate da
quest’ultima né i motivi specifici per i quali s’imponeva un esame diverso.
159
Contrariamente a quanto dedotto dalla Microsoft (v. punto 130 supra), la Commissione non ha pertanto commesso alcun
«errore di principio» che infici la sua analisi complessiva, indipendentemente
da esempi concreti di valutazione viziata da un errore siffatto.
160 Per
quanto riguarda l’argomento della Microsoft secondo il quale l’assenza di
obiezioni della Commissione alla riscossione dei tassi di remunerazione per
licenze accordate nell’ambito di convenzioni diverse dalla convenzione No Patent implica l’esistenza di innovazione a livelli meno
«frammentari», poiché la documentazione tecnica sarebbe identica nell’ambito di
tutte le convenzioni WSPP, tale argomento non può essere accolto. Infatti,
risulta dai punti 132 e 162‑164 della decisione impugnata che la
Commissione ha accettato la possibilità per la Microsoft di ricevere una
remunerazione non solo simbolica per le convenzioni diverse da quella No Patent, purché le convenzioni di cui trattasi consentano la
concessione delle licenze relative a brevetti che leggono la tecnologia
rientrante nella documentazione tecnica e ciò senza pregiudicare la validità
dei brevetti di cui trattasi. Orbene, come rilevato al punto 121 supra, la nozione di «Microsoft licensed
intellectual property»
comprende, nel contesto della convenzione No Patent,
il «know‑how», i segreti industriali, i segreti aziendali, le
informazioni confidenziali ed i diritti d’autore con l’esplicita esclusione di
qualunque diritto coperto da brevetto o da una domanda pendente di brevetto.
161
Risulta dalle valutazioni che precedono che la Microsoft non è stata in grado
di contestare le conclusioni della Commissione relative all’assenza di
carattere innovativo delle tecnologie e delle combinazioni di tecnologie.
Peraltro, il riferimento generale a documenti presentati durante il
procedimento amministrativo, che divulgherebbero gli errori della Commissione
in proposito (v. punto 128 supra), non è
manifestamente sufficiente a tal fine.
162 Per
quanto riguarda la censura della Microsoft vertente su un asserito difetto di
motivazione relativo alla valutazione del carattere innovativo delle tecnologie
di cui trattasi (v. punto 129 supra), dalla
giurisprudenza richiamata al punto 99 supra risulta
che la Commissione ha l’obbligo di esporre in forma chiara e comprensibile i
motivi per i quali essa ritiene che ciascuna tecnologia sia o non sia
innovativa. Tale esigenza non implica che la Commissione sia tenuta ad esporre,
oltre agli elementi sui quali si basa la sua valutazione, le ragioni per le
quali elementi o argomenti presentati durante il procedimento amministrativo
non alterano la sua conclusione. La questione di stabilire se, rispetto a tali
elementi od argomenti, occorra invalidare le conclusioni della Commissione
rientra nell’esame della fondatezza della decisione impugnata, essendo la
Microsoft libera di dedurre i medesimi dinanzi al Tribunale e di chiedere su
tali basi l’annullamento della decisione impugnata.
163
Quanto all’argomento della Microsoft secondo il quale la Commissione ed il
mandatario indipendente hanno esaminato il carattere innovativo delle
tecnologie tenendo conto dello stato della tecnica nel 2007 e non nel momento
in cui essa avrebbe chiesto la concessione di un brevetto (v. punto 129 supra), è giocoforza constatare che esso è carente in
fatto. Infatti, secondo la nota a piè di pagina n. 149 della decisione
impugnata, sia la Commissione sia il mandatario indipendente hanno tenuto conto
della data rivendicata dalla Microsoft. Orbene, quest’ultima non apporta alcun
elemento idoneo a contestare tale valutazione e non indica casi concreti nei
quali il riferimento allo stato della tecnica è successivo alla data
rivendicata in ciascuna occasione dalla Microsoft.
164 Di
conseguenza, il terzo motivo deve essere respinto.
Sul
quarto motivo, vertente sull’illegittimità dell’utilizzo delle relazioni del
mandatario indipendente
Argomenti
delle parti
165
Secondo la Microsoft, l’annullamento dell’articolo 7 della decisione del 2004
mediante la sentenza Microsoft/Commissione, citata al punto 18 supra, implica l’illegittimità dell’insieme delle attività
del mandatario indipendente, quali la domanda ed il ricevimento di documenti ed
altri elementi provenienti direttamente dalla Microsoft e la preparazione delle
relazioni sul fondamento di tali documenti ed elementi. Orbene, nel caso di
specie, la Commissione avrebbe completamente fondato la decisione impugnata
sulle relazioni promananti dal mandatario indipendente, che avrebbe ottenuto
elementi di prova in forza di un conferimento di poteri illegittimo. La
Commissione non avrebbe dunque adottato tutte le misure necessarie al fine di
conformarsi alla sentenza Microsoft/Commissione, citata al punto 18 supra.
166
Indipendentemente dalla questione di accertare se il mandatario indipendente
abbia utilizzato i poteri che gli erano stati illegittimamente conferiti, la
decisione del 28 luglio 2005 (v. punto 14 supra)
sarebbe indubitabilmente fondata sul conferimento di incarico che il Tribunale
ha sanzionato, sicché la Commissione non avrebbe potuto fondare la decisione
impugnata su tali rapporti.
167 In
tali condizioni, accertare se la Microsoft fosse tenuta a soddisfare le
richieste del mandatario indipendente e se la Commissione abbia legittimamente
ottenuto accesso alle informazioni di cui trattasi per il tramite del
mandatario indipendente o della Microsoft sarebbe inconferente, dal momento che
il mandatario indipendente ha agito nell’ambito dei poteri che la Commissione
gli aveva conferito.
168
Infine, poiché, come risulterebbe peraltro dall’allegato della decisione
impugnata, la TAEUS non ha svolto i medesimi compiti del mandatario
indipendente, il suo intervento non sarebbe pertinente in tale contesto.
169 La
Commissione e le parti intervenienti a suo sostegno contestano la fondatezza di
tale motivo.
Giudizio
del Tribunale
170 Si
deve ricordare che l’articolo 7 della decisione del 2004 è stato annullato nella
parte in cui ordina alla Microsoft di presentare una proposta concernente la
realizzazione di un meccanismo che deve includere la designazione di un
mandatario indipendente dotato dei poteri di accedere, indipendentemente dalla
Commissione, all’assistenza, alle informazioni, ai documenti, ai locali e ai
dipendenti della Microsoft nonché al codice sorgente dei prodotti rilevanti
della Microsoft (v. punto 18 supra).
171
Inoltre risulta dai punti 1268 e 1271 della sentenza Microsoft/Commissione,
citata al punto 18 supra, che le facoltà conferite al
mandatario indipendente e descritte al punto 170 supra
si spingono ben oltre la situazione in cui la Commissione designa un proprio
esperto, in quanto l’articolo 7 della decisione del 2004 conferisce al mandatario
indipendente poteri che soltanto la Commissione poteva esercitare.
172
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Microsoft, il fatto che il punto 33 e
l’articolo 3.2. della decisione del 28 luglio 2005 (v. punto 14 supra) siano fondati sulle facoltà di cui trattasi del
mandatario indipendente è irrilevante, poiché, tutt’al più, tale circostanza
pregiudicherebbe la legittimità di detta decisione, che si rivolge alla
Microsoft ed avverso la quale quest’ultima non ha proposto ricorso.
173 Per
quanto riguarda la questione di accertare se il mandatario indipendente abbia
rivolto richieste alla Microsoft in forza dell’articolo 3.2 della decisione del
28 luglio 2005, la Commissione sostiene che esso non ha fatto ricorso a tale
facoltà né ha utilizzato, per redigere le sue relazioni, il codice sorgente
ottenuto dalla Microsoft. La Commissione aggiunge che tutte le comunicazioni
intercorse tra la Microsoft ed il mandatario indipendente si sono svolte su
base volontaria conformemente all’articolo 4.1 della decisione del 28 luglio
2005.
174 A
tal proposito occorre rilevare che, secondo l’articolo 3.2 della decisione del
28 luglio 2005, il mandatario indipendente può in particolare chiedere di
ottenere informazioni dalla Microsoft. Inoltre in forza dell’articolo 4.1 della
medesima decisione, la Microsoft è libera di rispondere alle richieste
formulate dal mandatario indipendente, mentre la Commissione si riserva il
diritto di esercitare le sue competenze in forza del regolamento n. 1/2003 in
caso di mancata risposta su base volontaria.
175 Nei
riguardi dell’articolo 3.2 della decisione del 28 luglio 2005, unitamente
all’articolo 4.1 della medesima decisione, non rileva pertanto l’annullamento
parziale dell’articolo 7 della decisione del 2004 pronunciato al punto 1, primo
trattino, del dispositivo della sentenza Microsoft/Commissione, citata al punto
18 supra, poiché dette disposizioni offrono al
mandatario indipendente soltanto la possibilità di entrare in contatto diretto
con la Microsoft per poter portare a termine il suo incarico, senza conferirgli
la facoltà di adottare un provvedimento coercitivo, essendo detto tipo d’azione
riservato espressamente alla Commissione.
176
Inoltre, non è contestato che, nel caso di specie, le informazioni ottenute
presso la Microsoft siano state utilizzate dal mandatario indipendente al fine
di redigere relazioni in base alle quali la Commissione ha formulato le
valutazioni riportate nella decisione impugnata.
177 Si
deve peraltro aggiungere che la Commissione ha attuato l’unico mezzo che
permettesse la regolarizzazione della situazione in modo conforme alla sentenza
Microsoft/Commissione, citata al punto 18 supra,
nell’ambito dell’articolo 233 CE, ovvero chiedere alla Microsoft, ai sensi
dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, di comunicarle tutti
i documenti e gli altri elementi ai quali il mandatario indipendente aveva
avuto direttamente accesso.
178 Di
conseguenza, il quarto motivo dev’essere respinto.
Sul
quinto motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa
Argomenti
delle parti
179 La
Microsoft sostiene che l’invio della comunicazione degli addebiti il 1° marzo
2007, ovvero sette mesi prima della fine del periodo che la Commissione avrebbe
preso in considerazione per accertare la non conformità con l’articolo 5 della
decisione del 2004 (22 ottobre 2007), ha impedito alla Microsoft di esporre le
sue osservazioni sull’insieme degli elementi valutati a suo carico. Infatti,
sia la comunicazione degli addebiti, sia la lettera di esposizione dei fatti
conterrebbero soltanto valutazioni preliminari ai sensi dell’articolo 5,
lettera d), della decisione del 2004 e non offrirebbero alla Microsoft
l’occasione di presentare le sue osservazioni sull’insieme dei fatti
considerati per l’imposizione della penalità di mora, che avrebbe una finalità
diversa da quella di un’ammenda. La Microsoft non avrebbe pertanto potuto
prendere posizione sulla limitazione dell’oggetto della decisione impugnata,
che si sarebbe concentrata sulla conformità con il solo articolo 5, lettera a),
della decisione del 2004 rispetto all’unico aspetto della convenzione No Patent e che dimostrerebbe che la Commissione ha ammesso il
carattere innovativo di tre tecnologie supplementari rispetto alla posizione
espressa nella comunicazione degli addebiti. Tali circostanze sarebbero
fondamentali alla luce dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n.
1/2003. Inoltre la Microsoft non avrebbe potuto affermare che la conformità del
suo comportamento con gli obblighi imposti dalla decisione del 2005 avrebbe
dovuto dare luogo ad una significativa riduzione dell’importo della penalità di
mora né commentare la durata del periodo considerato dalla Commissione. Infine,
la Microsoft non avrebbe avuto la possibilità di indicare alcuni errori di
fatto commessi dalla Commissione, quali il calcolo della penalità di mora sino
al 22 ottobre 2007, mentre la Microsoft avrebbe sottoposto la proposta
considerata come ragionevole il 9 ottobre 2007.
180 In
tal modo la Commissione avrebbe del pari compromesso il ruolo del comitato
consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti che essa è chiamata ad
interpellare in forza dell’articolo 14 del regolamento n. 1/2003.
181 La
Commissione contesta la fondatezza di tale motivo.
Giudizio
del Tribunale
182
Secondo la giurisprudenza, la comunicazione degli addebiti deve contenere
un’esposizione degli addebiti redatta in termini che, per quanto sommari, siano
sufficientemente chiari da consentire agli interessati di prendere
effettivamente atto dei comportamenti di cui la Commissione fa loro carico.
Solo a questa condizione, infatti, la comunicazione degli addebiti può
assolvere la funzione ad essa attribuita dai regolamenti comunitari e
consistente nel fornire alle imprese tutti gli elementi necessari per
provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una
decisione definitiva (v. sentenza del Tribunale del 15 marzo 2006,
BASF/Commissione, T‑15/02, Racc. pag. II‑497,
punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
183 Tale
postulato è rispettato allorché la decisione non pone a carico degli
interessati infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli
addebiti e prende in considerazione soltanto fatti sui quali gli interessati
abbiano avuto modo di manifestare il proprio punto di vista (v. sentenza
BASF/Commissione, cit. al punto 182 supra, punto 47 e
giurisprudenza ivi citata).
184
Inoltre la comunicazione degli addebiti costituisce un atto di procedura,
preparatorio rispetto alla decisione che costituisce lo sbocco ultimo del
procedimento amministrativo. Di conseguenza, finché non ha adottato una
decisione finale, la Commissione può, in considerazione, in particolare, delle
osservazioni scritte o orali delle parti, rinunciare ad alcuni o anche a tutti
gli addebiti inizialmente formulati nei loro confronti e modificare così la sua
posizione in loro favore, ma anche, al contrario, decidere di aggiungere nuovi
addebiti a condizione di concedere alle imprese interessate l’occasione di
manifestare su di essi il proprio punto di vista (sentenza del Tribunale del 30
settembre 2003, Atlantic Container Line e a./Commissione, T‑191/98, da T‑212/98
a T‑214/98, Racc. pag. II‑3275, punti 114
e 115).
185 Per
quanto riguarda l’esercizio dei diritti della difesa in relazione
all’irrogazione di ammende, risulta da una giurisprudenza costante che, dal
momento che la Commissione, nella comunicazione degli addebiti, dichiara
espressamente che vaglierà se sia il caso di infliggere ammende alle imprese
interessate e indica i principali elementi di fatto e di diritto che possono
comportare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della
presunta infrazione ed il fatto di averla commessa «intenzionalmente o per
negligenza», essa adempie il suo obbligo di rispettare il diritto delle imprese
di essere sentite. In tal modo, essa fornisce loro le indicazioni necessarie
per difendersi non solo contro l’accertamento dell’infrazione, ma altresì
contro il fatto di vedersi infliggere un’ammenda (v. sentenza BASF/Commissione,
cit. al punto 182 supra, punto 48 e giurisprudenza
ivi citata).
186
Infine, qualora la Commissione dichiari, nella comunicazione degli addebiti o
in qualunque altro documento posteriore a quest’ultima diretto a consentire
alle imprese interessate di prendere effettivamente atto dei comportamenti che
sono posti a loro carico, che l’infrazione non è ancora cessata, essa può
prendere in considerazione, ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, del
tempo trascorso tra la comunicazione degli addebiti e l’adozione della
decisione che chiude il procedimento amministrativo, a condizione che essa
prenda in considerazione soltanto i fatti sui quali gli interessati hanno avuto
la possibilità di presentare le loro osservazioni (v., in tal senso, sentenza
del Tribunale del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e
a./Commissione, T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95,
da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95,
da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95,
T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Racc.
pag. II‑491, punti 575 e 576).
187 Per
i motivi esposti al punto 94 supra, le considerazioni
che precedono si applicano pienamente nel contesto delle penalità di mora
inflitte in forza dell’articolo 24 del regolamento n. 1/2003. Inoltre,
contrariamente a quanto sostenuto dalla Microsoft, la comunicazione degli
addebiti e la lettera di esposizione dei fatti sono comunicazioni ai sensi
dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e non valutazioni
preliminari ai sensi dell’articolo 5, lettera d), della decisione del 2004 (v.
punto 9 supra).
188 Nel
caso di specie, risulta dai punti 267 e 276 della comunicazione degli addebiti
che la Commissione riteneva che il comportamento della Microsoft non fosse, al
1° marzo 2007, conforme agli obblighi imposti dall’articolo 5, lettera a),
della decisione del 2004 e si proponeva di fissare definitivamente un importo
di penalità di mora che includesse il periodo compreso tra il 16 dicembre 2005
e la data di adozione della decisione definitiva.
189
Risulta inoltre dal terzo paragrafo della lettera di esposizione dei fatti
nonché dal punto 54 ‘dell’allegato I di quest’ultima che la Commissione
riteneva che le sue censure restassero valide con riguardo allo schema di
remunerazione presentato il 21 maggio 2007 (v. punti 24 e 33 supra).
190 È
giocoforza constatare, dal momento che il comportamento posto a carico della
Microsoft in forza della decisione impugnata non differisce da quello
illustrato nella comunicazione degli addebiti e nella lettera di esposizione
dei fatti, che i diritti della difesa della Microsoft non sono stati violati a
tal riguardo.
191 Per
quanto riguarda la circostanza che la Commissione ha limitato l’oggetto della
sua inchiesta alla convenzione No Patent ed ha
ammesso, successivamente alla comunicazione degli addebiti, il carattere
innovativo di sette tecnologie, è sufficiente rilevare che la comunicazione di
un’integrazione degli addebiti agli interessati è necessaria solo qualora il
risultato degli accertamenti induca la Commissione a porre atti nuovi a carico
delle imprese o ad assumere fatti notevolmente diversi come prova delle
infrazioni contestate e non allorché la Commissione agisca conformemente al suo
dovere di rinunciare agli addebiti che, alla luce delle risposte alla
comunicazione degli addebiti, si siano rivelati infondati (v., in tal senso,
sentenza della Corte del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00
P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00
P, Racc. pag. I‑123, punti 67 e 192).
192 Per
quanto riguarda l’errore di fatto che la Microsoft non avrebbe avuto occasione
di segnalare alla Commissione (v. punto 179 in fine supra),
è giocoforza constatare che tale errore non si è mai concretizzato. Infatti,
dato l’obbligo della Microsoft di proporre tassi di remunerazione ragionevoli
ai suoi potenziali contraenti (v. punto 114 supra),
soltanto la proposta effettiva di tassi siffatti avrebbe messo fine
all’infrazione, mentre la semplice comunicazione di tassi di remunerazione alla
Commissione ai fini della valutazione del loro carattere ragionevole non
adempie agli obblighi dell’articolo 5, lettera a), della decisione del 2004.
193
Infine risulta da una lettera datata 15 novembre 2007 che il comitato in
materia di intese e di posizioni dominanti ha ricevuto la comunicazione degli
addebiti, la lettera di esposizione dei fatti e le risposte della Microsoft a
tali documenti, sicché esso ha potuto prendere atto dei fatti posti a carico
della Microsoft.
194 Il
quinto motivo deve pertanto essere respinto.
Sul
sesto motivo, vertente sull’assenza di fondamento giuridico per l’imposizione
di una penalità di mora nonché sul carattere eccessivo e sproporzionato della
medesima
Argomenti
delle parti
195 La
Microsoft sostiene in primo luogo che la Commissione non poteva imporle
un’ammenda senza aver previamente definito con precisione il comportamento che
essa avrebbe dovuto adottare per conformarsi alla decisione del 2004. Inoltre,
la Microsoft non dovrebbe essere tenuta a conformarsi all’articolo 5, lettera
a), di detta decisione prima della conclusione del procedimento descritto alla
lettera d) della medesima disposizione.
196 In
secondo luogo, la Commissione non avrebbe posto a carico della Microsoft,
attraverso la decisione impugnata, una mancata conformità per quanto riguarda i
tassi di remunerazione relativi alla convenzione No Patent
e proposti quali punti di partenza per le negoziazioni. Orbene, sarebbe assurdo
accordare una preponderanza ad una convenzione WSPP, mentre tutte le
convenzioni sono state considerate come contenenti informazioni indispensabili
per i concorrenti della Microsoft.
197 In
terzo luogo risulterebbe dalla decisione del 2006 che la Commissione ha
collegato il 75% della penalità di mora massima all’obbligo della Microsoft di
presentare una versione precisa e completa delle informazioni relative
all’interoperabilità ed il 25% della stessa all’obbligo di proporre tassi di
remunerazione ragionevoli e non discriminatori. Orbene, imponendo nel caso di
specie circa il 60% della penalità di mora massima per violazione della prima
parte del secondo degli obblighi suindicati, la Commissione si sarebbe
inspiegabilmente discostata dalla sua ponderazione iniziale, violando così il
principio della tutela del legittimo affidamento. Inoltre la Commissione non
avrebbe spiegato il metodo di calcolo della penalità di mora giornaliera né i
principi secondo i quali essa ha calcolato le riduzioni, sicché la decisione
impugnata sarebbe viziata da un difetto di motivazione a tal proposito. Ne
risulterebbe del pari che in realtà la Commissione non ha proceduto ad una
ponderazione coerente delle diverse forme di non conformità secondo la loro
importanza.
198 In
quarto luogo, la Microsoft sottolinea che, dei 488 giorni presi in
considerazione per la penalità di mora, 306 sono stati dedicati alla
valutazione delle proposte della Microsoft da parte della Commissione, il che
renderebbe dubbia la sua posizione sul carattere evidente delle misure che la
Microsoft avrebbe dovuto adottare e dimostrerebbe la non equità della penalità
di mora inflitta.
199 In
quinto luogo, sostenuta dall’ACT, la Microsoft ribadisce che, tenuto conto del
rifiuto della Commissione di assisterla sostanzialmente indicandole il livello
appropriato dei tassi di remunerazione, essa ha adottato tutte le misure che
aveva a disposizione al fine di conformarsi alla decisione del 2004.
200 In
sesto luogo, la penalità di mora sarebbe quaranta volte superiore alla
remunerazione che la Microsoft avrebbe richiesto se tutti i suoi concorrenti
avessero stipulato convenzioni No Patent ai tassi
ritenuti non ragionevoli dalla Commissione e supererebbe di molto qualsiasi
ammenda recentemente inflitta per violazione delle regole di concorrenza.
201 In
settimo luogo, la Commissione avrebbe omesso di tenere conto del fatto che la
Microsoft si è infine conformata alla decisione del 2004 e di ridurre
conseguentemente l’importo della penalità di mora, ai sensi dell’articolo 24,
paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.
202
Infine, in ottavo luogo, la Microsoft ribadisce che il periodo di non
conformità è cessato il 9 ottobre 2007 (v. punto 179 supra).
203 La
Commissione espone che, per i 488 giorni coperti dalla decisione impugnata, la
penalità di mora avrebbe potuto elevarsi ad EUR 1,423 miliardi. Orbene, dal
momento che, in primo luogo, lo schema adottato dalla Microsoft il 22 ottobre
2007 non solleva obiezioni quanto al carattere ragionevole dei tassi di
remunerazione che contiene, in secondo luogo, che la Microsoft ha applicato
tassi sostanzialmente inferiori a partire dal 21 maggio 2007 e, in terzo luogo,
che la decisione impugnata riguarda la sola convenzione No Patent,
la penalità di mora inflitta rappresenta il 63% circa della penalità di mora
massima. Tuttavia, la riduzione riguarderebbe altresì il periodo precedente il
21 maggio 2007, ma non dovrebbe estendersi all’intero periodo considerato. La
penalità di mora si comporrebbe di EUR 2 milioni al giorno per il periodo
compreso tra il 21 giugno 2006 ed il 20 maggio 2007 e di EUR 1,5 milioni al
giorno per il periodo compreso tra il 21 maggio ed il 21 ottobre 2007. Secondo
costante giurisprudenza, dall’articolo 253 CE non deriverebbe che i dati
relativi al calcolo di un’ammenda debbano essere illustrati nella decisione
della Commissione, e la medesima regola deve applicarsi in materia di penalità
di mora. In tali condizioni, i punti 281‑299 della decisione impugnata
fornirebbero una motivazione adeguata a tal proposito.
204
Quanto al resto, la Commissione e le parti intervenienti a suo sostegno
contestano la fondatezza degli argomenti della Microsoft.
Giudizio
del Tribunale
205 È
giocoforza constatare che il primo argomento della Microsoft illustrato al
punto 195 supra si confonde con il primo motivo e, di
conseguenza, esso deve essere respinto per i motivi esposti ai punti 82‑97
supra. Quanto all’argomento della Microsoft secondo
il quale essa non sarebbe tenuta a conformarsi all’articolo 5, lettera a),
della decisione del 2004 prima della conclusione del procedimento descritto
all’articolo 5, lettera d) della medesima, è sufficiente rilevare che un
approccio siffatto attribuirebbe alla Microsoft un diritto di veto
sull’esecuzione di detta decisione. Infatti, sarebbe sufficiente per la Microsoft
di non onorare il suo obbligo, peraltro chiaramente distinto, derivante
dall’articolo 5, lettera d), della decisione del 2004, per rendere inattuabili
le disposizioni di cui all’articolo 5, lettera a).
206
Quanto agli argomenti della Microsoft relativi all’esercizio, da parte del
Tribunale, della sua potestà giurisdizionale di merito, si deve rilevare quanto
segue.
207 In
relazione all’argomento della Microsoft illustrato al punto 196 supra, occorre rilevare che la Commissione ha debitamente
tenuto conto della limitazione dell’oggetto della sua inchiesta nel fissare
l’importo della penalità di mora ad un livello nettamente inferiore a quello
previsto dalla decisione del 2006 (v. punto 203 supra).
208
Inoltre, come sottolineano la Commissione e la SIIA, dal momento che la
convenzione No Patent era importante nel caso in cui
i potenziali contraenti della Microsoft non intendessero ottenere licenze
relative a brevetti, nulla osta a che l’importo definitivo della penalità di
mora sia fissato ad un livello identico a quello della penalità di mora
inflitta in forza della decisione impugnata.
209 Al
riguardo, benché la Microsoft non invochi specificamente tale argomento a
sostegno della sua domanda di revisione dell’ammontare della penalità di mora
da parte del Tribunale, si deve respingere la sua allegazione vertente sul
fatto che la Commissione non ha contestato la possibilità della Microsoft di
offrire la convenzione No Patent ai soli licenziatari
che avessero già sottoscritto una licenza relativa a determinate tecnologie
brevettate.
210 Più
precisamente, come risulta dai paragrafi 28, 29 e 38‑41 di una lettera
della Commissione datata 17 marzo 2005, tale istituzione ha indicato alla
Microsoft che diversi beneficiari potenziali della decisione del 2004 ritenevano
di non avere la necessità di licenze relative alle tecnologie brevettate della
Microsoft al fine di sviluppare sistemi operativi per server per gruppi di
lavoro compatibili con i sistemi operativi per PC clienti della Microsoft. La
Commissione ha così respinto la proposta della Microsoft consistente
nell’offerta di un’unica tipologia di licenza che offriva tecnologie brevettate
e non brevettate al tempo stesso, in quanto una vendita collegata siffatta non
era obiettivamente giustificata e la Microsoft poteva pur sempre convenire
dinanzi alle autorità giurisdizionali nazionali competenti i licenziatari delle
tecnologie non brevettate, nel caso in cui essi le avessero attuate in modo
tale da violare i suoi brevetti, per i quali essi non avevano sottoscritto
alcuna licenza.
211 Nel
medesimo contesto, con lettera del 18 aprile 2005, la Commissione ha proposto
alla Microsoft in particolare un progetto di convenzione No Patent
disponibile senza previa licenza di tecnologie brevettate, con espressa riserva
dei diritti della Microsoft derivanti dai suoi brevetti nel senso sopraesposto.
Inoltre, in risposta ad una lettera della Microsoft del 2 maggio 2005, la
Commissione ha ribadito, con lettera del 28 giugno 2005, che, al fine di
evitare l’imposizione di «licenze forzose» relative a tecnologie brevettate non
volute dai concorrenti della Microsoft, quest’ultima avrebbe dovuto rendere
disponibile una convenzione relativa a tecnologie non brevettate, senza
pregiudicare i suoi diritti di brevetto. In tali condizioni, sarebbe stato
rimesso agli interessati scegliere tra le tecnologie brevettate o non
brevettate che essi ritenessero necessarie per sviluppare i loro prodotti.
Pertanto, nella medesima lettera, la Commissione ha respinto la versione
dell’articolo 2.4, lettera b), del progetto di convenzione No Patent del 7 giugno 2005 proposto dalla Microsoft, il quale
prevedeva che detta convenzione sarebbe stata resa disponibile ai soli
detentori di una licenza relativa a rivendicazioni di brevetti «necessariamente
violati» a causa dell’attuazione di tecnologie non brevettate comprese nelle
informazioni relative all’interoperabilità.
212 Con
lettera dell’8 luglio 2005, la Microsoft ha in particolare proposto di inserire
nella convenzione No Patent una frase che prevedeva, qualora
nessuna «rivendicazione necessaria» corrispondesse agli elementi non brevettati
per i quali l’interessato intendeva sottoscrivere una licenza, che quest’ultimo
non sarebbe tenuto a sottoscrivere una licenza relativa ad elementi brevettati.
Nella medesima lettera la Microsoft auspicava che detto chiarimento rispondesse
in modo soddisfacente all’obiezione della Commissione.
213 Con
lettera del 13 luglio 2005, la Commissione ha risposto alla Microsoft che il
chiarimento era ben accetto, in modo particolare alla luce «dell’articolo 11.4
[, lettera a)], il quale sancisce espressamente che, qualora il licenziatario
contesti le rivendicazioni necessarie, la Microsoft non può porre fine alla
licenza per tale motivo».
214
Infine, come risulta dal verbale relativo ad una riunione tenutasi il 31
gennaio ed il 1° febbraio 2007 a Londra, era evidente che, in occasione di tale
riunione, la Microsoft interpretava il chiarimento di cui al punto 212 supra nel senso che, in caso di disaccordo tra essa ed il
potenziale licenziatario No Patent sull’esistenza di
«rivendicazioni necessarie», quest’ultimo aveva pur sempre l’obbligo di
sottoscrivere una licenza che includesse i brevetti relativi a dette
rivendicazioni. A tal proposito, risulta da una lettera della Microsoft datata
12 febbraio 2007, che l’attenzione era stata attirata sul punto dall’IBM in un
documento intitolato «Commenti» datato 28 gennaio 2007 e che la Microsoft ormai
aveva abbandonato tale interpretazione.
215
Dalla corrispondenza e dal verbale riassunti ai punti 210‑214 supra, risulta che, sin dall’inizio, la Commissione ha
esposto alla Microsoft in termini chiari che la vendita collegata di licenze
relative a tecnologie non brevettate e brevettate non era conforme agli
obblighi che incombevano a quest’ultima in forza dell’articolo 5 della
decisione del 2004, mancando una giustificazione obiettiva di un tale
collegamento. La Commissione ha del pari precisato che, se un potenziale
licenziatario avesse ritenuto di non avere la necessità di una licenza relativa
a tecnologie brevettate della Microsoft al fine di sviluppare prodotti
interoperabili con i sistemi operativi per PC clienti della Microsoft, esso
doveva essere libero di non sottoscrivere una licenza siffatta, pur correndo il
rischio di essere convenuto dinanzi alle autorità giurisdizionali nazionali nel
caso in cui violasse tali brevetti. In tali circostanze, l’assenso che la
Commissione ha espresso a seguito di un chiarimento della Microsoft (v. punti
212 e 213 supra) rappresentava soltanto l’interpretazione
della Commissione secondo la quale il chiarimento di cui trattasi concedeva ai
potenziali licenziatari il diritto di scegliere gli elementi che intendevano
ottenere in licenza, senza che un rifiuto da parte loro di chiedere una licenza
per elementi brevettati potesse comportare un rifiuto della Microsoft di
concedere su licenza elementi non brevettati. In tal modo, la riproposizione
della questione nel gennaio 2007 è la mera conseguenza del fatto che la
Microsoft continuava ad interpretare il chiarimento in modo contrario a quello
inteso dalla Commissione e dai potenziali licenziatari e non di un asserito
assenso manifestato dalla Commissione il 13 luglio 2005.
216
Inoltre, si deve necessariamente constatare che non può essere accolta la
giustificazione avanzata dalla Microsoft nell’ambito della sua corrispondenza
con la Commissione, secondo la quale l’ottenimento di licenza di
«rivendicazioni necessarie» quale condizione per la disponibilità di una
convenzione No Patent proteggerebbe i licenziatari da
qualunque ricorso della Microsoft alle autorità giurisdizionali nazionali.
Infatti, indipendentemente dalla circostanza che i licenziatari siano in grado,
meglio della Microsoft, di effettuare le scelte più appropriate per la tutela
dei loro interessi, spetta a questi ultimi assumere i rischi legati alla loro
valutazione sul carattere necessario di rivendicazioni di brevetti nell’ambito
dello sviluppo di prodotti interoperabili con i prodotti della Microsoft.
Orbene, la Commissione ha chiaramente indicato sin dall’inizio che la
concessione di licenze nell’ambito della convenzione No Patent
non pregiudicava i diritti della Microsoft in forza dei suoi brevetti (v. punti
210 e 211 supra).
217 Per
quanto riguarda l’argomento della Microsoft esposto al punto 197 supra, è sufficiente constatare che, ammesso che la
Commissione si sia allontanata nella fattispecie dalla ponderazione che aveva
effettuato nella decisione del 2006, nulla la obbliga a seguire la medesima per
qualunque successiva decisione. Se, infatti, all’inizio, la Microsoft non
divulgava nemmeno una versione precisa e completa delle informazioni relative
all’interoperabilità, era, in tale fase, perfettamente logico infliggere una
penalità di mora che tenesse, in particolare, conto più di tale aspetto del
comportamento che della questione delle condizioni ragionevoli alle quali si
sarebbe effettuato l’accesso. Per quanto riguarda il metodo di calcolo della
penalità di mora, l’esercizio della potestà giurisdizionale di merito del
Tribunale può giustificare la produzione e la presa in considerazione di
elementi aggiuntivi d’informazione, la cui menzione nella decisione non è, in
quanto tale, prescritta in forza dell’obbligo di motivazione sancito
dall’articolo 253 CE (v., in tal senso, sentenza della Corte del 16 novembre
2000, KNP BT/Commissione, C‑248/98 P, Racc.
pag. I‑9641, punto 40). Dal momento che l’importo della penalità di mora
definitivamente fissato è inferiore all’importo massimo previsto dalla
decisione del 2006 e le informazioni riportate al punto 203 supra
sono sufficienti per comprenderne il calcolo, l’argomento della Microsoft non
può essere accolto.
218
Inoltre, anche se i motivi che hanno condotto la Commissione a fissare
l’ammontare definitivo della penalità di mora per il periodo compreso tra il 1°
agosto 2006 ed il 20 maggio 2007 ad un livello pari ai due terzi della penalità
di mora inflitta dalla decisione del 2006 sono del pari validi ai fini del
calcolo dell’importo finale della penalità di mora per il periodo compreso tra
il 21 giugno ed il 31 luglio 2006, era opportuno fissare per quest’ultimo
periodo un ammontare di EUR 2 milioni, pari alla totalità della penalità di
mora giornaliera inflitta dalla decisione del 2005. Il comportamento della
Microsoft rivestiva, infatti, la medesima natura durante questi due periodi,
così da giustificare un’identica penalità di mora giornaliera.
219 Per
quanto riguarda l’argomento della Microsoft ripreso al punto 198 supra, è sufficiente rammentare che, dato l’obbligo della
Microsoft di proporre tassi di remunerazione ragionevoli ai suoi potenziali
contraenti (v. punto 114 supra), il fatto che una
parte della penalità di mora corrisponda a periodi durante i quali la Microsoft
era in attesa della valutazione della Commissione relativamente ad una nuova
proposta che essa avrebbe presentato non rimedia agli effetti del non rispetto
da parte della Microsoft della decisione del 2004 e non rappresenta pertanto
una circostanza attenuante. L’argomento della Microsoft illustrato al punto 199
supra non può del pari essere accolto, per motivi
analoghi a quelli illustrati al punto 114 supra.
220 Per
quanto riguarda gli argomenti della Microsoft richiamati ai punti 200 e 201 supra, si deve rilevare, innanzitutto, che la Microsoft non
fornisce alcun elemento di prova atto a dimostrare che la penalità di mora
inflitta sia quaranta volte superiore alla remunerazione che essa avrebbe
richiesto se tutti i suoi concorrenti avessero stipulato convenzioni No Patent ai tassi ritenuti non ragionevoli dalla Commissione.
In secondo luogo, in ogni caso, avuto riguardo alle dimensioni della Microsoft
quanto a fatturato, al ritardo con il quale quest’ultima ha presentato una
versione precisa e completa delle informazioni relative all’interoperabilità e
all’ulteriore ritardo prima della proposta, da parte sua, di un tasso di
remunerazione ragionevole con tutti i benefici che tali circostanze implicano
in termini di quote di mercato, la riduzione dell’importo della penalità di
mora concessa dalla Commissione (v. punto 203 supra)
rispecchia debitamente sia l’esigenza del carattere dissuasivo dell’importo
della penalità di mora, sia il fatto che la Microsoft si sia infine conformata
ai suoi obblighi derivanti dall’articolo 5, lettera a), della decisione del
2004.
221
Inoltre, come illustrato al punto 192 supra, soltanto
la proposta effettiva di tassi di remunerazione ragionevoli poneva fine
all’infrazione, dacché la mera comunicazione di tassi di remunerazione alla
Commissione per la valutazione del loro carattere ragionevole non soddisfaceva
gli obblighi di cui all’articolo 5, lettera a), della decisione del 2004. Ne
consegue che l’argomento di cui al punto 202 supra
deve essere respinto.
222
Occorre tuttavia prendere ancora in considerazione nell’ambito della potestà
giurisdizionale di merito della quale il Tribunale è investito in forza
dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 e che può giustificare la produzione
e la presa in considerazione di elementi aggiuntivi d’informazione, la cui
menzione nella decisione non è, in quanto tale, prescritta (sentenza KNP
BT/Commissione, cit. al punto 217 supra, punto 40)
una lettera datata 1° giugno 2005, indirizzata alla Microsoft dal Direttore
generale della Direzione generale (DG) «Concorrenza». Tale lettera, che è stata
versata nel fascicolo di causa, sentite oralmente le parti, riguarda la
questione se, nell’ambito della decisione del 2004, la Microsoft avesse il
diritto di vietare ai suoi concorrenti la distribuzione, sotto forma di codice
sorgente, dei prodotti interoperabili con i sistemi operativi per PC clienti
della Microsoft che questi ultimi avrebbero nel frattempo sviluppato. Al
riguardo, la Commissione riteneva che la Microsoft fosse obbligata, in forza
dell’articolo 5 della decisione del 2004, a consentire la distribuzione, sotto
forma di codice sorgente, dei software sviluppati da concorrenti sulla base di
protocolli della Microsoft, allorché i protocolli della Microsoft attuati da
tali software non erano innovativi. Tuttavia la Commissione dichiarava altresì
che, pur se la Microsoft poteva vietare una distribuzione siffatta sino alla
pronuncia della sentenza nella causa Microsoft/Commissione, citata al punto 18 supra, essa doveva nel frattempo adottare tutte le misure
necessarie ad assicurarsi che, nel caso in cui il ricorso della Microsoft fosse
respinto in relazione all’articolo 5 della decisione del 2004, essa si sarebbe
conformata immediatamente e completamente al suo obbligo in forza di tale
disposizione.
223 Ne
consegue che tale lettera era atta a far ritenere alla Microsoft che
quest’ultima poteva mantenere restrizioni nella distribuzione dei prodotti
sviluppati dai suoi concorrenti sulla base delle informazioni relative
all’interoperabilità non coperte da un brevetto e non inventive, sino alla
pronuncia della sentenza del Tribunale nella causa Microsoft/Commissione,
citata al punto 18 supra, ovvero sino al 17 settembre
2007.
224 La
Commissione ha dichiarato in udienza a tal proposito, senza essere contraddetta
dalla Microsoft, che la lettera di cui trattasi costituiva in sostanza un
tentativo di conciliare, da un lato, la realtà secondo la quale era necessario
un periodo da due a tre anni affinché potesse essere sviluppato un prodotto
concorrente fondato sulle informazioni relative all’interoperabilità e,
dall’altro, l’interesse legittimo che avrebbe la Microsoft al ripristino dello
status quo ante in caso di annullamento dell’articolo 5 della decisione del
2004 da parte del Tribunale nell’ambito della causa Microsoft/Commissione,
citata al punto 18 supra. Dato che, secondo gli
indizi allora disponibili, il Tribunale avrebbe pronunciato la sua sentenza
quasi al termine del periodo necessario per lo sviluppo di un prodotto
concorrente fondato sulle informazioni relative all’interoperabilità, la
Commissione riteneva di effettuare in tal modo un corretto bilanciamento dei
diversi interessi coinvolti all’epoca nella causa.
225 Si
deve osservare che la lettera della Commissione del 1° giugno 2005 riguarda un
aspetto dell’esecuzione dell’articolo 5 della decisione del 2004, ovvero
l’accesso alle informazioni relative all’interoperabilità a condizioni non
discriminatorie, che non è alla base della decisione impugnata. Infatti, anche
se la Commissione si è riferita nel corso del procedimento amministrativo alla
prassi di esclusione del modello di sviluppo «open source» a causa di
determinate clausole incluse nelle convenzioni proposte dalla Microsoft (v., ad
esempio, i paragrafi 65‑70 dell’allegato della lettera della Commissione
del 17 marzo 2005), la decisione impugnata si motiva per il carattere non
ragionevole dei prezzi proposti dalla Microsoft per il periodo compreso tra il
21 giugno 2006 ed il 21 ottobre 2007 (v. punto 55 supra).
226
Tuttavia, pur se la Commissione, in considerazione di una litispendenza, tenuto
conto della natura degli obblighi imposti dall’articolo 5 della decisione del
2004 e delle conseguenze che sarebbero potute derivare da un eventuale
annullamento, ha consentito alla Microsoft di attuare, per un periodo, una
prassi idonea ad avere effetti anticoncorrenziali che la decisione del 2004
intendeva sopprimere, tale circostanza può essere valutata nell’ambito della
determinazione dell’importo della penalità di mora.
227 Ai
fini di tale valutazione, si devono prendere in considerazione diversi
elementi. In primo luogo, nonostante la portata della lettera del 1° giugno
2005, che si è limitata alla distribuzione dei prodotti sviluppati dai
concorrenti della Microsoft, quest’ultima ha praticamente continuato a
rifiutare agli operatori di sviluppo «open source» qualunque accesso alle
informazioni relative all’interoperabilità, il che non era riconosciuto dalla
lettera in parola come facoltà legittima. Infatti, secondo lo spirito della
lettera di cui trattasi, la Microsoft poteva al massimo limitare la possibilità
per tali operatori di sviluppo di distribuire i loro prodotti sino alla
pronuncia della sentenza del Tribunale nell’ambito della causa
Microsoft/Commissione, citata al punto 18 supra.
228 In
secondo luogo, come affermato al paragrafo 68 dell’allegato della lettera della
Commissione del 17 marzo 2005 e come è stato reiteratamente dichiarato in
udienza, gli operatori di sviluppo «open source» rientrano fra i principali
concorrenti della Microsoft.
229 In
terzo luogo, il ritardo della Microsoft nella messa a disposizione di una
versione precisa e completa delle informazioni relative all’interoperabilità
(v. punto 115 supra) ha reso puramente teorica la
probabilità che un prodotto concorrente potesse essere sviluppato e distribuito
prima della pronuncia della sentenza Microsoft/Commissione, citata al punto 18 supra, confermando così la valutazione della Commissione
illustrata al punto 224 supra.
230 In
quarto luogo, la prassi adottata dalla Microsoft quanto ai prezzi proposti sino
al 21 ottobre 2007 era di per sé sufficiente a rendere l’articolo 5 della
decisione del 2004 inefficace nei confronti degli operatori di sviluppo «open
source».
231 In
quinto luogo, la Microsoft non ha prodotto alcun elemento che potesse indicare
in quale misura gli effetti anticoncorrenziali derivanti dal comportamento
sanzionato dalla decisione impugnata si sarebbero prodotti se essa avesse
adottato la tipologia di comportamento descritta nella lettera del 1° giugno
2005, ma si fosse conformata al suo obbligo di proporre prezzi ragionevoli per
le tecnologie non brevettate e non inventive. Orbene, nulla indica che gli
effetti che si sarebbero prodotti in tal modo sarebbero stati tutt’altro che
marginali, alla luce di quanto indicato ai punti 224 e 229 supra.
232
Sulla scorta di quanto precede, l’importo della penalità di mora inflitta alla
Microsoft deve essere fissato a EUR 860 milioni.
Sulle spese
233 Ai
sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi
dell’articolo 87, paragrafo 3, del medesimo regolamento, se le parti soccombono
rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale
può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
234
Poiché la Microsoft risulta soccombente sui primi cinque motivi, ma le è stata
accordata una riduzione dell’importo della penalità di mora nell’ambito del
sesto motivo, la Microsoft è condannata a sopportare le proprie spese, il 95%
delle spese sopportate dalla Commissione, ad eccezione delle spese di
quest’ultima connesse agli interventi della CompTIA e
dell’ACT, nonché l’80% delle spese sopportate dalla FSFE, dalla Samba Team,
dalla SIIA, dall’ECIS, dall’IBM, dalla Red Hat e dall’Oracle.
235 La
Commissione sopporterà il 5% delle proprie spese, ad eccezione di quelle
connesse agli interventi della CompTIA e dell’ACT.
236 La CompTIA e l’ACT sopporteranno ciascuna le proprie spese,
nonché le spese sopportate dalla Commissione connesse al loro intervento.
237 La
FSFE, la Samba Team, la SIIA, l’ECIS, l’IBM, la Red Hat e l’Oracle sopporteranno il 20% delle proprie spese.
Per
questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara
e statuisce:
1) L’importo della penalità di mora inflitta alla
Microsoft Corp. dall’articolo 1 della decisione C(2008) 764 def.
della Commissione, del 27 febbraio 2008, che fissa l’ammontare definitivo della
penalità di mora inflitta a Microsoft Corp. con decisione C(2005) 4420 def. (caso COMP/C‑3/37.792 ‑ Microsoft) è
fissato a EUR 860 milioni.
2) La Microsoft sopporterà le proprie spese, il 95%
delle spese sopportate dalla Commissione europea, ad eccezione delle spese di
quest’ultima connesse agli interventi della The Computing Technology Industry Association, Inc. e dell’Association for
Competitive Technology, Inc., nonché l’80% delle
spese sopportate dalla Free Software Foundation Europe e.V.,
dalla Samba Team, dalla Software & Information Industry
Association, dall’European Committee for Interoperable
Systems, dall’International Business Machines Corp.,
dalla Red Hat Inc. e dall’Oracle Corp.
3) La Commissione sopporterà il 5% delle proprie
spese, ad eccezione di quelle connesse agli interventi della The Computing
Technology Industry Association,
Inc. e dell’Association for
Competitive Technology, Inc.
4) La The Computing Technology Industry
Association e l’Association
for Competitive Technology sopporteranno ciascuna le proprie spese, nonché le
spese sopportate dalla Commissione connesse al loro intervento.
5) La Free Software Foundation Europe e la Samba
Team, la Software & Information Industry Association, l’European Committee for Interoperable
Systems, l’International Business Machines, la Red Hat e l’Oracle sopporteranno
il 20% delle proprie spese.
Forwood |
Dehousse |
Schwarcz |
Così
deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 giugno 2012.
Firme