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Corte di Giustizia delle Comunità europee, 17 ottobre
1989
Da C-97/87 a 99/87, Dow
Chemical Ibérica SA e a. – Commissione delle Comunità europee e a.
Nelle cause riunite da 97 a 99/87,
Dow Chemical Ibérica SA,
società di
diritto spagnolo,
con sede in Axpe-Erandio ( Spagna ),
Alcudia, Empresa para la Industria
Química SA,
società di
diritto spagnolo, con sede in Madrid, e
Empresa Nacional del Petróleo SA, società
di diritto spagnolo,
con sede in
Madrid,
rappresentate
dall' avv . José Pérez
Santos del foro di Madrid,
con domicilio
eletto in Lussemburgo presso l' avv . Ernest Arendt,
4, avenue Marie-Thérèse,
ricorrenti,
contro
Commissione
delle Comunità europee,
rappresentata
dai sigg . Norbert Koch,
consigliere
giuridico,
e
Luis Miguel Pais Antunes
e
Daniel Calleja y Crespo,
membri del
servizio giuridico della Commissione,
in qualità di
agenti,
con domicilio
eletto in Lussemburgo
presso il sig . Georgios Kremlis,
membro di detto
servizio giuridico, Centro Wagner, Kirchberg,
convenuta,
cause aventi ad
oggetto la domanda intesa all' annullamento delle decisioni della Commissione
15 gennaio 1987 : IV/31.865 ( PVC ) e IV/31.866 ( polietilene ) ( COM(87 )
19/1, 2 e 3 ), relative ad un accertamento ai sensi dell' art . 14, n. 3, del
regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n . 17 ( GU 13, pag . 204 ),
LA CORTE,
composta dai
signori O . Due, presidente, Sir Gordon Slynn, C.N . Kakouris,
F.A . Schockweiler
e M . Zuleeg, presidenti di
sezione, T . Koopmans,
G.F . Mancini, R . Joliet, T.F
. O' Higgins, J.C . Moitinho de Almeida, G.C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse e M
. Diez de Velasco, giudici,
avvocato
generale : J . Mischo
cancelliere : B
. Pastor, amministratore
vista la
relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale dell' 8 dicembre 1988,
sentite le
conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 21 febbraio
1989,
ha pronunciato
la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atti
introduttivi depositati nella cancelleria della Corte il 2 aprile 1987, le
società Dow Chemical
Ibérica SA ( in prosieguo : "Dow
Ibérica "), Alcudia, Empresa
para la Industria Química SA ( in prosieguo : "Alcudia "), e Empresa Nacional del Petróleo SA ( in
prosieguo : "EMP ") hanno proposto, a norma dell' art . 173, 2°
comma, del trattato CEE, dei ricorsi miranti all' annullamento delle decisioni
della Commissione 15 gennaio 1987 : IV/31.865 ( PVC ) e IV/31.866 ( polietilene
) ( COM(87 ) 19/1, 2 e 3 ), relative ad un accertamento ai sensi dell' art. 14,
n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n . 17, primo regolamento
d' attuazione degli artt . 85 e 86 del trattato ( GU
13, pag . 204 ).
2 Disponendo
di informazioni che le consentivano di presumere l' esistenza
di accordi o di pratiche concordate per la fissazione di prezzi e di quote di
fornitura di PVC e di polietilene fra taluni produttori e fornitori di queste
sostanze nella Comunità, la
Commissione decideva di procedere ad un accertamento presso
varie imprese, fra cui le ricorrenti, e adottava nei confronti di queste ultime
le decisioni controverse.
3 Il 20 e 21
gennaio 1987 la
Commissione procedeva agli accertamenti di cui trattasi . Dopo aver preso conoscenza delle decisioni controverse e
dopo essere stati informati, dagli agenti della Commissione, dei diritti e
degli obblighi delle imprese considerate, i rappresentanti delle ricorrenti si
consideravano tenuti a sottoporsi all' ispezione, non
si opponevano quindi a che gli agenti della Commissione prendessero,
esaminassero e fotocopiassero dei fascicoli e fornivano loro l' assistenza
necessaria a questo scopo.
4 La Commissione accedeva
pertanto a tutti gli uffici, archivi e fascicoli nonché ad una valigetta e all' agenda personale di un rappresentante della Dow Ibérica e fotocopiava tutti i documenti che voleva.
5 Per una più
ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché
dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati
solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
6 A sostegno dei ricorsi le ricorrenti deducono
otto mezzi relativi alla violazione del diritto fondamentale all'
inviolabilità del domicilio e al rispetto della vita privata, alla
violazione del principio di proporzionalità, alla violazione del principio di
non discriminazione, al difetto di motivazione, all' insussistenza o all'
indeterminatezza dei fatti che sono alla base delle decisioni, alla violazione
del diritto fondamentale alla presunzione di innocenza, all' inosservanza delle
forme sostanziali e al fatto che le decisioni si riferiscono a comportamenti
precedenti all' adesione della Spagna alla Comunità.
Sul mezzo
relativo alla violazione del diritto fondamentale all' inviolabilità
del domicilio e al rispetto della vita privata
7 Secondo le
ricorrenti, le decisioni controverse o quanto meno la loro esecuzione hanno
comportato una violazione del loro diritto fondamentale all' inviolabilità
del domicilio e al rispetto della vita privata. L' art.
14 del regolamento n. 17, anche se costituisce una deroga a questo diritto, non
autorizza affatto gli agenti della Commissione a procedere all' esecuzione di
atti che le ricorrenti qualificano come perquisizioni . Esse aggiungono che
detta disposizione, se fosse interpretata nel senso che attribuisce alla
Commissione il potere di eseguire perquisizioni, sarebbe illegittima a causa
della sua incompatibilità coi diritti fondamentali, la cui tutela prescrive che
una perquisizione può avvenire solo previo mandato giudiziario.
8 La Commissione rileva
innanzitutto che non può sussistere violazione del domicilio e della vita
privata dato che le ricorrenti si sono sottoposte ai controlli senza
manifestare la minima opposizione. Essa sostiene inoltre che i poteri di cui
dispone in forza dell' art . 14 del regolamento n. 17
comportano delle misure che, secondo il diritto di taluni Stati membri,
rientrano nella nozione di perquisizione . Tuttavia essa osserva che la tutela
giudiziaria derivante dai diritti fondamentali, che essa non contesta in via di
principio, sussiste poiché le destinatarie delle decisioni d'
accertamento possono impugnare le decisioni dinanzi alla Corte e, inoltre,
chiedere la sospensione della loro esecuzione mediante procedimento sommario il
quale consente alla Corte di accertare rapidamente la non arbitrarietà degli
accertamenti ordinati . Siffatto sindacato equivarrebbe ad un previo mandato
giudiziario.
9 Come la Corte ha recentemente
rilevato ( sentenza 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst / Commissione, Racc .
1989, pag . 2859 ), l' art . 14 del regolamento n . 17
non può ricevere un' interpretazione che porti a risultati in contrasto con i
principi generali del diritto comunitario, in particolare con i diritti
fondamentali.
10 Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte, i
diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto
di cui la Corte
di giustizia garantisce l' osservanza, conformemente alle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri nonché agli atti internazionali cui gli
Stati membri hanno cooperato o aderito ( vedasi, in particolare, sentenza 14
maggio 1974, causa 4/73, Nold, Racc. pag. 491 ). La Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle
libertà fondamentali, stipulata il 4 novembre 1950 ( in prosieguo :
"Convenzione europea sui diritti dell' uomo "), assume a tale
proposito un significato particolare ( vedasi,
segnatamente, sentenza 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston,
Racc . pag . 1651 ).
11 Per
interpretare l' art. 14 del regolamento n. 17 occorre
tener conto in particolare delle esigenze legate al rispetto dei diritti della
difesa, principio il cui carattere fondamentale è stato ripetutamente
sottolineato dalla giurisprudenza della Corte ( vedasi,
in particolare, sentenza 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin, Racc. pag.
3461, punto 7 della motivazione ).
12 Occorre
precisare che, anche se in detta sentenza la Corte ha rilevato che i diritti della difesa
devono essere rispettati nei procedimenti amministrativi che possono portare all' irrogazione di sanzioni, è necessario evitare che detti
diritti vengano irrimediabilmente compromessi nell' ambito di procedure di
indagine previa, fra cui, in particolare, gli accertamenti, che possono essere
determinanti per la costituzione di prove attestanti l' illegittimità di
comportamenti di imprese che possono farne sorgere la responsabilità.
13 Di conseguenza,
anche se taluni diritti della difesa riguardano soltanto i procedimenti in
contraddittorio che seguono a una comunicazione di addebiti, altri diritti, ad
esempio quello di fruire dell' assistenza legale e
quello del rispetto della riservatezza della corrispondenza fra avvocato e
cliente ( riconosciuto dalla Corte nella sentenza 18 maggio 1982, causa 155/79,
AM & S, Racc. pag. 1575 ), devono essere rispettati già nella fase dell'
indagine previa.
14 Per quanto
riguarda le esigenze derivanti dal diritto fondamentale all' inviolabilità
del domicilio e al rispetto della vita privata, invocate dalle ricorrenti,
occorre osservare che, sebbene il riconoscimento di detto diritto per quanto
attiene al domicilio privato delle persone fisiche si imponga nell' ordinamento
giuridico comunitario in quanto principio comune ai diritti degli Stati membri,
lo stesso non può dirsi per quanto riguarda le imprese, poiché i sistemi
giuridici degli Stati membri presentano differenze non trascurabili quanto alla
natura ed alla misura della tutela dei locali commerciali nei confronti degli
interventi delle pubbliche autorità.
15 Non si può
giungere ad una conclusione diversa in base all' art .
8 della convenzione europea sui diritti dell' uomo, il quale, nel n . 1, dispone
che "ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza ". Questo articolo
mira a tutelare la sfera di esplicazione della libertà personale dell' uomo e non può quindi essere esteso ai locali
commerciali. Peraltro, occorre constatare la mancanza in materia di una
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell' uomo.
16 Tuttavia in
tutti i sistemi giuridici degli Stati membri gli interventi dei pubblici poteri
nella sfera di attività privata di ogni persona, sia fisica che giuridica,
devono essere fondati sulla legge ed essere giustificati dai motivi contemplati
dalla legge; questi ordinamenti prevedono pertanto, pur se con modalità
diverse, una protezione nei confronti di interventi arbitrari o sproporzionati.
L' esigenza di siffatta protezione dev'
essere ammessa come un principio generale del diritto comunitario. A questo
proposito occorre ricordare che la
Corte ha affermato la propria competenza a controllare se gli
accertamenti eseguiti dalla Commissione nell' ambito
del trattato CECA non siano andati al di là del lecito ( sentenza 14 dicembre
1962, cause riunite da 5 a
11 e da 13 a
15/62, San Michele e a., Racc. pag . 837 ).
17 E' pertanto
alla luce dei principi generali or ora ricordati che occorre esaminare la
natura e la portata dei poteri di accertamento attribuiti alla Commissione dall' art . 14 del regolamento n . 17 .
18 Il n. 1 di
detto articolo autorizza la
Commissione a procedere a tutti gli accertamenti necessari
presso le imprese e le associazioni di imprese e precisa che "gli agenti
della Commissione incaricati a tal fine dispongono dei seguenti poteri :
a )
controllare i libri e gli altri documenti aziendali;
b ) prendere
copie o estratti dei libri e degli altri documenti aziendali;
c ) richiedere
spiegazioni orali in 'loco' ;
d ) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle
imprese ".
19 I nn. 2 e 3 dello stesso articolo stabiliscono che gli
accertamenti possono essere effettuati su presentazione di un mandato scritto o
in base ad una decisione che obblighi le imprese a sottoporvisi.
Come la Corte
ha già affermato, la
Commissione può scegliere tra queste due possibilità, a
seconda delle particolarità di ciascuna fattispecie ( sentenza 26 giugno 1980,
causa 136/79, National Panasonic, Racc. pag. 2033 ). Sia i mandati scritti che
le decisioni devono indicare l' oggetto e lo scopo
dell' accertamento . Indipendentemente dal procedimento adottato, la Commissione deve prima
informare l' autorità competente dello Stato membro
nel cui territorio deve essere effettuato l' accertamento, autorità che, in
forza dell' art. 14, n. 4, deve essere sentita prima dell' adozione di una
decisione che ordini l' accertamento.
20 A tenore del n. 5 dello stesso articolo, gli
agenti dell' autorità competente dello Stato membro
nel cui territorio deve essere effettuato l' accertamento possono prestare
assistenza agli agenti della Commissione nell' assolvimento dei loro compiti.
Detta assistenza può essere concessa su domanda di tale autorità o della
Commissione.
21 Infine, ai
termini del n. 6, l' assistenza
delle autorità nazionali è necessaria per l' esecuzione dell' accertamento
quando un' impresa vi si opponga.
22 Come la Corte ha rilevato nella
citata sentenza 26 giugno dall' art . 14 del
regolamento hanno lo scopo di consentirle di espletare il compito, ad essa affidat 1980 ( National Panasonic, punto 20 della
motivazione ), dal settimo e dall' ottavo "considerando" del regolamento
n. 17 emerge che i poteri attribuiti alla Commissione o dal trattato CEE, di
vegliare sull' osservanza delle norme sulla concorrenza nel mercato comune .
Dette norme, come risulta dal quarto comma del preambolo, dall'
art. 3, lett. f ), e dagli artt. 85 e 86 del trattato, hanno la funzione
di evitare che la concorrenza sia alterata a danno dell' interesse pubblico,
delle singole imprese e dei consumatori . L' esercizio
dei poteri conferiti alla Commissione dal regolamento n. 17 contribuisce
pertanto al mantenimento del regime di libera concorrenza voluto dal trattato,
la cui osservanza si impone categoricamente alle imprese . L'ottavo
"considerando", già citato, stabilisce che, a questo scopo, la Commissione deve
disporre, in tutto il territorio del mercato comune, del potere di esigere le
informazioni e di procedere agli accertamenti "necessari" per
individuare le violazioni dei suddetti artt. 85 e 86.
23 Tanto dallo
scopo del regolamento n . 17 quanto dall' elenco,
nell' art . 14 dello stesso, dei poteri attribuiti agli agenti della
Commissione emerge che gli accertamenti possono avere una portata molto ampia .
A questo proposito, il diritto di accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di
trasporto delle imprese riveste particolare importanza in quanto deve
consentire alla Commissione di raccogliere le prove delle violazioni delle
norme sulla concorrenza nei luoghi in cui queste di regola si trovano, vale a
dire nei locali commerciali delle imprese.
24 Questo diritto di accesso sarebbe inutile se gli agenti della Commissione dovessero limitarsi a
chiedere la produzione di documenti o di fascicoli che possano identificare
prima con precisione . Tale diritto implica invece la facoltà di ricercare
elementi di informazione diversi ancora ignoti o non completamente identificati . Senza siffatta facoltà sarebbe impossibile per la Commissione acquisire
gli elementi d' informazione necessari all'
accertamento qualora le fosse opposto un rifiuto di collaborazione o le imprese
interessate assumessero un atteggiamento ostruzionistico.
25 Anche se l' art . 14 del regolamento n . 17 attribuisce quindi alla
Commissione ampi poteri di indagine, l' esercizio di detti poteri è soggetto a
condizioni idonee a garantire il rispetto dei diritti delle imprese interessate.
26 A questo proposito, si deve rilevare
innanzitutto l' obbligo imposto alla Commissione di
indicare l' oggetto e lo scopo dell' accertamento . Quest' obbligo
costituisce un' esigenza fondamentale allo scopo non solo di evidenziare il
carattere giustificato dell' azione prevista all' interno delle imprese
interessate, ma anche di consentire ad esse di comprendere la portata del loro
dovere di collaborazione pur facendo salvi al contempo i loro diritti di
difesa.
27 Si deve
rilevare inoltre che le condizioni per l' esercizio
dei poteri di accertamento della Commissione variano a seconda del procedimento
da essa scelto, dell' atteggiamento delle imprese interessate e dell'
intervento delle autorità nazionali.
28 L' art. 14 del regolamento n. 17 fa riferimento
in primo luogo agli accertamenti effettuati con la collaborazione prestata
dalle imprese interessate volontariamente, nel caso del mandato scritto di
accertamento, o in forza di un obbligo stabilito da una decisione di
accertamento . In quest' ultimo caso, che è quello
della fattispecie, gli agenti della Commissione possono, fra l' altro, farsi
presentare i documenti richiesti, accedere ai locali da loro scelti e farsi
mostrare il contenuto dei mobili che essi indicano. Per contro, non possono
forzare l' accesso a locali o a mobili o costringere
il personale dell' impresa a consentire loro tale accesso, né procedere a
perquisizioni, senza l' autorizzazione dei responsabili dell' impresa,
autorizzazione che, eventualmente, può essere data implicitamente, in
particolare fornendo assistenza agli agenti della Commissione.
29 La
situazione è del tutto diversa quando la Commissione incontra l' opposizione
delle imprese interessate . In questo caso gli agenti della Commissione, in
base all' art . 14, n . 6, possono cercare, senza la
collaborazione delle imprese, tutti gli elementi di informazione necessari all'
accertamento col concorso delle autorità nazionali, che devono prestare l'
assistenza necessaria per l' esecuzione del loro mandato . Anche se detta
assistenza è necessaria soltanto qualora l' impresa
manifesti la propria opposizione, occorre aggiungere che l' assistenza può
essere chiesta anche in via preventiva, allo scopo di superare l' eventuale
opposizione dell' impresa.
30 Dall' art . 14, n . 6, emerge che spetta a ciascuno Stato
membro disciplinare le modalità secondo cui l' assistenza delle autorità
nazionali è fornita agli agenti della Commissione . A questo proposito gli
Stati membri devono garantire l' efficacia dell'
azione della Commissione rispettando nel contempo i principi generali di cui
sopra . Ne consegue che, entro questi limiti, è il diritto nazionale che
stabilisce le modalità procedurali atte a garantire il rispetto dei diritti
delle imprese.
31 Di
conseguenza, la
Commissione, quando intende effettuare controlli, col
concorso delle autorità nazionali, ma senza la collaborazione delle imprese
interessate, deve osservare le garanzie procedurali stabilite a tal fine dal
diritto nazionale.
32 La Commissione deve
curare che l' autorità competente in base al diritto
nazionale disponga di tutti gli elementi necessari a consentirle di esercitare
il controllo che le spetta . Si deve sottolineare che detta autorità - sia essa
o no giudiziaria - non può sostituire, in questa occasione, la propria
valutazione della necessità degli accertamenti ordinati a quella della
Commissione, i cui giudizi di fatto e di diritto sono soggetti soltanto al
sindacato di legittimità della Corte di giustizia .
Per contro, fra i poteri dell' autorità nazionale
rientra quello di esaminare, previa constatazione dell' autenticità della
decisione di accertamento, se gli atti coercitivi previsti non siano arbitrari
o sproporzionati rispetto allo scopo dell' accertamento e quello di vigilare
sull' osservanza delle norme del proprio diritto nazionale durante l'
esecuzione di detti atti.
33 Alla luce
di quanto precede, si deve constatare che gli atti che le decisioni controverse
autorizzavano gli agenti della Commissione a compiere non eccedevano i poteri
di cui costoro dispongono in forza dell' art . 14 del
regolamento n . 17 . Infatti, l' art . 1 delle
decisioni di cui trattasi si limitava ad imporre alle ricorrenti l' obbligo di
"consentire agli agenti incaricati dalla Commissione di accedere ai locali
dell' impresa durante l' orario normale di apertura degli uffici, di produrre
ai fini dell' ispezione, e di farne prendere copia, documenti professionali
riguardanti l' oggetto dell' indagine, richiesti da detti agenti, e di fornire
immediatamente ogni spiegazione che questi richiedano ".
34 Vero è che,
all' udienza, la
Commissione ha sostenuto che i suoi agenti possono procedere,
nell' ambito degli accertamenti, ad ispezioni senza il concorso delle autorità
nazionali e senza rispettare le garanzie procedurali stabilite dal diritto
nazionale . Tuttavia l' erroneità di tale
interpretazione dell' art . 14 del regolamento n . 17 non può comportare l'
illegittimità delle decisioni adottate in base a detta norma.
35 Per quanto
riguarda l' argomento relativo al modo in cui le
decisioni controverse sono state applicate, si deve rilevare che, anche
ammettendo che il comportamento degli agenti della Commissione non sia stato
conforme ai poteri di cui essi dispongono in forza dell' art. 14 del
regolamento n. 17 e delle decisioni impugnate, questo fatto non potrebbe
inficiare la legittimità di queste decisioni . Infatti, come la Corte ha affermato nella
sentenza 8 novembre 1983 ( cause riunite da 96 a 102, 104, 105, 108 e
110/82, IAZ, Racc . pag . 3369, punto 16 della
motivazione ), atti posteriori all' adozione di una
decisione non possono inficiare la validità di questa . Di conseguenza, non si
devono esaminare, nell' ambito del presente
procedimento, le censure formulate relativamente alle modalità degli
accertamenti .
36 Il mezzo
relativo alla violazione del diritto fondamentale all' inviolabilità
del domicilio e al rispetto della vita privata dev’essere
pertanto respinto.
Sul mezzo
relativo alla violazione del principio di proporzionalità
37 Le
ricorrenti sostengono che le decisioni controverse violano il principio
comunitario di proporzionalità in quanto infrangono inutilmente il diritto
fondamentale, riconosciuto alle imprese dall' art .
18, n . 2, della Costituzione spagnola, di opporsi agli accertamenti e alle
perquisizioni, salvo in caso di flagranza di reato o qualora gli accertamenti e
le perquisizioni siano effettuati in esecuzione di un previo mandato
giudiziario . La
Commissione avrebbe dovuto, in ossequio al principio comunitario
di proporzionalità, interpretare l' art . 14 del
regolamento n . 17 conformemente al suddetto articolo per evitare una
perturbazione grave dell' ordinamento costituzionale spagnolo che è
compatibile, nella fattispecie, con la struttura e gli obiettivi della
Comunità.
38 A questo proposito si deve osservare che, pur
se si riferisce al principio comunitario di proporzionalità, l'
argomento delle ricorrenti si risolve in realtà nel far dipendere la
validità delle decisioni controverse dall' interpretazione del regolamento n . 17 in base ad una norma del
diritto nazionale . Orbene, si deve ricordare che, come la Corte ha già affermato nella
sentenza 17 dicembre 1970 ( causa 11/70, Internationale
Handelsgesellschaft, Racc .
pag . 1125, punto 3 della motivazione ), la validità degli atti comunitari può
essere stabilita unicamente alla luce del diritto comunitario e, di
conseguenza, il fatto che siano menomati i diritti fondamentali sanciti dalla
Costituzione di uno Stato membro, o i principi di una costituzione nazionale,
non può sminuire la validità di un atto della Comunità né la sua efficacia nel
territorio dello stesso Stato.
39 Il mezzo
relativo alla violazione del principio di proporzionalità dev'
essere quindi disatteso.
Sul mezzo relativo
alla violazione del principio di non discriminazione
40 Le
ricorrenti deducono la violazione del principio di non discriminazione poiché la Commissione ha
proceduto agli accertamenti controversi senza previo sindacato giudiziario
mentre ha effettuato taluni controlli presso imprese stabilite in altri paesi
della Comunità soltanto successivamente a detto
sindacato.
41 A questo proposito è sufficiente rilevare che
la censura delle ricorrenti riguarda il modo con cui le decisioni controverse
sono state applicate . Orbene, come si è già rilevato,
non si devono esaminare, nell' ambito del presente
procedimento, le censure formulate relativamente alle modalità degli
accertamenti.
42 Di conseguenza, si deve respingere il mezzo relativo alla
violazione del principio di non discriminazione .
Sul mezzo
relativo al difetto di motivazione
43 Secondo le
ricorrenti le decisioni controverse non soddisfano gli obblighi di motivazione
di cui all' art . 190 del trattato e all' art . 14, n
. 3, del regolamento n . 17, poiché sono vaghe, imprecise e in parte errate .
In particolare, le decisioni impugnate conterrebbero una definizione inesatta
del mercato di cui trattasi, senza distinguere il mercato del PVC da quello del
polietilene, ometterebbero qualsiasi delimitazione geografica di questo
mercato, non specificherebbero sufficientemente le asserite violazioni, non
conterrebbero indicazioni relative al periodo durante il quale dette violazioni
sarebbero state commesse e, infine, ignorerebbero il fatto pacifico che la Dow Ibérica
e l' Alcudia non producono
né smerciano il PVC e che l' EMP, pur essendo l' azionista di maggioranza dell'
Alcudia, non produce né smercia direttamente nessuna
delle sostanze di cui trattasi.
44 Si deve
ricordare che, come la Corte
ha già affermato nella citata sentenza 26 giugno 1980 ( National Panasonic,
punto 25 della motivazione ), l' art. 14, n. 3, del
regolamento n. 17 definisce esso stesso gli elementi essenziali di motivazione
della decisione che ordina un accertamento prescrivendo che essa "precisa
l' oggetto e lo scopo dell' accertamento, ne fissa la data di inizio e indica
le sanzioni previste dall' art. 15, paragrafo 1, lett. c ), e dall' art. 16,
paragrafo 1, lett. d ), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte
di giustizia avverso la decisione ".
45 Come si è
sopra rilevato, l' obbligo per la Commissione di
indicare l' oggetto e lo scopo dell' accertamento rappresenta una garanzia
fondamentale per i diritti della difesa delle imprese interessate . Ne consegue
che la portata dell' obbligo di motivazione delle
decisioni di accertamento non può essere limitata in base a considerazioni
relative all' efficacia dell' indagine . A questo proposito, va precisato che la Commissione, anche se
non è tenuta a comunicare al destinatario di una decisione di accertamento
tutte le informazioni di cui è in possesso quanto ad asserite infrazioni né a
procedere ad una rigorosa qualificazione giuridica delle infrazioni stesse,
deve però chiaramente precisare gli indizi che intende verificare.
46 Alla luce
delle considerazioni che precedono, le censure formulate dalle ricorrenti nei
confronti della motivazione delle decisioni controverse devono essere disattese . Infatti, la delimitazione precisa del mercato di cui
trattasi, l' esatta qualificazione giuridica delle
asserite infrazioni e l' indicazione del periodo durante il quale le infrazioni
sarebbero state commesse non sono indispensabili nella decisione che ordina l'
accertamento purché la stessa contenga gli elementi essenziali sopra indicati.
47 A questo proposito, si deve rilevare che la
motivazione delle decisioni controverse, anche se è redatta in termini molto
generici che avrebbero dovuto essere maggiormente
precisati e può quindi essere criticata sotto tale profilo, contiene tuttavia
gli elementi essenziali prescritti dall' art . 14, n . 3, del regolamento n .
17 . Infatti, nelle decisioni si fa menzione, in particolare,
di informazioni da cui emergono l' esistenza e l' applicazione di accordi o di
pratiche concordate tra taluni produttori e fornitori di PVC e di polietilene (
incluso l' LdPE, ma non solo esso ) nella CEE,
relativi ai prezzi, ai quantitativi o agli obiettivi di vendita di detti
prodotti . Nelle decisioni si rileva che detti accordi e pratiche potrebbero
costituire un' infrazione grave all' art . 85, n . 1,
del trattato . A termini dell' art . 1 delle decisioni
di cui trattasi, ciascuna ricorrente "è tenuta a sottoporsi ad un
accertamento riguardante la sua eventuale partecipazione" agli accordi o
alle pratiche concordate e, di conseguenza, a consentire l' accesso degli
agenti della Commissione ai suoi locali e a produrre ai fini dell' ispezione
documenti aziendali "riguardanti l' oggetto dell' indagine" o a farne
prendere copie.
48 Per quanto
attiene alla censura particolare formulata dalla EMP
nei confronti della decisione che la riguarda, è sufficiente osservare che la
partecipazione di questa impresa in quanto società madre dell' Alcudia ai comportamenti anticoncorrenziali oggetto dell'
accertamento, possibilità cui si fa riferimento nella decisione impugnata, non
può essere esclusa per il solo motivo che la EMP non produce né smercia direttamente le
sostanze cui si riferiscono questi comportamenti anticoncorrenziali.
49 Da quanto
precede emerge che il mezzo relativo all' insufficienza
di motivazione dev' essere disatteso .
Sul mezzo
relativo all' insussistenza o all' indeterminatezza
dei fatti sui quali si basano le decisioni
50 Le
ricorrenti sostengono che le decisioni controverse violano il principio di
legalità poiché non si basano sull' esistenza di prove
o di indizi atti a giustificare gli accertamenti ordinati.
51 A questo proposito si deve rilevare
innanzitutto che questo mezzo si basa in parte sull' argomento
secondo cui la Commissione
è tenuta a comunicare ai destinatari di una decisione di accertamento tutte le
informazioni di cui dispone sulle asserite infrazioni; orbene, questo argomento
è stato già respinto nell' ambito dell' esame del mezzo relativo al difetto di
motivazione.
52 Nella parte
in cui il mezzo si basa sull' asserzione dell'
insussistenza di qualsiasi circostanza di fatto che possa giustificare gli
accertamenti ordinati e, di conseguenza, sull' arbitrarietà delle decisioni
controverse, si deve osservare che, in mancanza di qualsiasi elemento fornito
dalla ricorrente a sostegno di detta asserzione, la censura dev'
essere disattesa.
53 Il mezzo
relativo all' insussistenza o all' indeterminatezza
dei fatti sui quali si basano le decisioni dev'
essere quindi respinto.
Sul mezzo
relativo alla violazione del diritto fondamentale alla presunzione d' innocenza
54 Le
ricorrenti deducono che le decisioni controverse violano il loro diritto
fondamentale alla presunzione d' innocenza in quanto
in esse si fa menzione di "prove" della loro partecipazione ad
accordi o a pratiche concordate.
55 A questo proposito è sufficiente rilevare che
dal testo stesso della decisione emerge che gli accordi o le pratiche
concordate di cui trattasi non sono considerati provati, ma "sospettati
".
56 Di
conseguenza, si deve respingere il mezzo relativo alla violazione del diritto
fondamentale alla presunzione d' innocenza senza che
occorra esaminare se detto diritto debba essere riconosciuto alle imprese nell'
ordinamento giuridico comunitario.
Sul mezzo
relativo all' inosservanza delle forme prescritte ad
substantiam
57 Secondo le
ricorrenti, le decisioni controverse sono viziate da inosservanza delle forme
prescritte ad substantiam in quanto non
consentono di precisare l' identità dell' organo
decidente né di giudicare se questo organo fosse o no investito del potere di
adottare la decisione di cui trattasi e, inoltre, non sono firmate dall' organo
decidente.
58 Per quanto
riguarda la prima censura, si deve rilevare che le decisioni impugnate sono
state adottate secondo il cosiddetto procedimento d' autorizzazione,
contemplato dalla decisione della Commissione 5 novembre 1980, con cui si
autorizza il membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza
ad adottare, in nome e sotto la responsabilità della Commissione, una decisione
ai sensi dell' art . 14, n . 3, del regolamento n . 17, che ordini alle imprese
di sottoporsi ad accertamenti . Nella sentenza 23 settembre 1986 ( causa 5/85,
AZKO Chemie / Commissione, Racc. pag. 2585 ), la Corte ha già affermato che
detta decisione d' autorizzazione non viola il
principio di collegialità stabilito dall' art . 17 del trattato di fusione. Non
potevano quindi sussistere dubbi sull' identità e sui
poteri dell' organo decidente, vale a dire la Commissione delle
Comunità europee.
59 Per quanto
concerne la seconda censura, si deve osservare che nessuna disposizione
stabilisce che la copia della decisione notificata all' impresa
dev' essere firmata dal membro autorizzato . Peraltro,
è assodato che le decisioni controverse erano debitamente autenticate mediante
la firma del segretario generale della Commissione.
60 Il mezzo
relativo all' inosservanza delle forme prescritte ad substantiam dev' essere quindi
respinto.
Sul mezzo
relativo al fatto che le decisioni si riferiscono a comportamenti precedenti all' adesione della Spagna alla Comunità
61 Le
ricorrenti deducono che comportamenti precedenti all' adesione
della Spagna alla Comunità, anche se sono soggetti al "foro territoriale
comunitario" se producono effetti anticoncorrenziali all' interno del
territorio comunitario, non sono tuttavia soggetti al "foro personale
comunitario", vale a dire non possono costituire oggetto di un' indagine
effettuata d' autorità poiché le imprese che li avevano tenuti non rientravano
nella sfera di competenza della Commissione. Il potere d' indagine
di questa istituzione non potrebbe avere carattere retroattivo.
62 A questo proposito occorre rilevare anzitutto
che, siccome nessuna deroga è stata contemplata per quanto attiene al
regolamento n . 17, questo atto vige nei nuovi Stati
membri sin dall' adesione in base alla norma generale sancita dall' art . 2
dell' atto relativo alle condizioni d' adesione del Regno di Spagna e della Repubblica
portoghese . Di conseguenza, le imprese stabilite in Spagna potevano essere
sottoposte ad accertamenti a partire dal 1° gennaio 1986.
63 L' oggetto degli accertamenti eseguiti dalla
Commissione dopo detta data presso le imprese stabilite nei nuovi Stati membri
può essere limitato solo in funzione dell' ambito d' applicazione delle norme
comunitarie sulla concorrenza . Nessuna norma limita a questo proposito il
potere d' indagine della Commissione ai soli
comportamenti che si siano verificati dopo l' adesione.
64 Ne consegue
che il mezzo relativo al fatto che la decisione si riferisce a comportamenti
precedenti all' adesione della Spagna alla Comunità dev' essere respinto.
65 Da tutto
quanto precede emerge che nessuno dei mezzi dedotti avverso le decisioni
controverse ha potuto essere accolto e che i ricorsi
devono essere respinti.
Decisione relativa alle
spese
Sulle spese
66 A norma dell' art.
69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese,
se ne è fatta domanda . Le ricorrenti, essendo rimaste soccombenti, devono
essere condannate alle spese.
Dispositivo
Per questi
motivi, la Corte
dichiara e
statuisce :
1 ) I ricorsi
sono respinti.
2 ) Le
ricorrenti sono condannate in solido alle spese.
(Seguono le firme)