Corte di Giustizia delle ComunitĂ europee (Prima
Sezione), 7 settembre 2006
C-81/05, Anacleto Cordero Alonso – Fondo de GarantĂa Salarial (Fogasa)
Nel procedimento C-81/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y
LeĂłn (Spagna), con decisione 28 gennaio 2005, pervenuta in cancelleria il 18
febbraio 2005, nella causa tra
Anacleto Cordero Alonso
e
Fondo de GarantĂa Salarial (Fogasa),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla
sig.ra N. Colneric (relatore) e dai sigg. K. Lenaerts, E. Juhász e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass
considerate le osservazioni presentate:
– per
il Fondo de GarantĂa Salarial
(Fogasa), dal sig. A. GarcĂa Trejo,
abogado del Estado;
– per
il governo spagnolo, dal sig. E. Braquehais Conesa, in qualitĂ di agente;
– per
la Commissione delle ComunitĂ europee, dai sigg. G. Rozet
e R. Vidal Puig, in qualitĂ
di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27
aprile 2006,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva
del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati
in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), nella sua
versione iniziale (in prosieguo: la «direttiva 80/987») e nella sua versione
modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre
2002, 2002/74/CE (GU L 270, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva 80/987
modificata»).
2 Tale
domanda è stata presentata nel
contesto di una controversia tra il sig. Cordero Alonso e il Fondo de GarantĂa Salarial (Fondo di
garanzia salariale; in prosieguo: il «Fogasa») in
merito al rifiuto di quest’ultimo di versare all’interessato, a titolo di
responsabilità sussidiaria, un’indennità per lo scioglimento del contratto di
lavoro.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art.
1, n. 1, della direttiva 80/987 stabilisce che «[l]a presente direttiva si
applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro
o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro che si
trovano in stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1».
4 L’art.
2, n. 2, della detta direttiva precisa che quest’ultima non pregiudica il
diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini «lavoratore
subordinato», «datore di lavoro», «retribuzione», «diritto maturato» e «diritto
in corso di maturazione».
5 L’art.
3, n. 1, della stessa direttiva prevede:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie
affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il
pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti
di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo
situato prima di una data determinata».
6 A
norma dell’art. 4 della direttiva 80/987, gli Stati membri hanno la facoltà di
ridurre l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia, di cui all’art. 3
di tale direttiva, limitandolo alla retribuzione relativa ad un periodo
definito o fissando un massimale.
7 L’art. 9
della detta direttiva dispone che quest’ultima «non pregiudica la facoltà degli
Stati membri di applicare e di introdurre disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati».
8 Conformemente
all’art. 10, lett. a), della stessa direttiva, quest’ultima non
pregiudica la facoltà degli Stati membri «di adottare le misure necessarie per
evitare abusi».
9 Il
testo dell’art. 3 della direttiva 80/987 modificata è il seguente:
«Gli
Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia
assicurino, fatto salvo l’articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei
lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di
lavoro, comprese le indennitĂ dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento
del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale.
I diritti di cui l’organismo di garanzia si fa
carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si
colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri».
10 In
conformità al suo art. 3, la direttiva 2002/74 è entrata in vigore il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle ComunitĂ
europee, vale a dire l’8 ottobre 2002.
11 L’art.
2 di tale direttiva stabilisce:
«1. Gli
Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente
all’8 ottobre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano le disposizioni di cui al primo comma
ad ogni stato di insolvenza dei datori di lavoro intervenuto successivamente
alla data di entrata in vigore di dette disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un
siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di
tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli
Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto
interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».
La normativa nazionale
12 L’art. 14
della Costituzione spagnola sancisce il diritto fondamentale di uguaglianza
dinanzi alla legge.
13 L’art. 26,
nn. 1 e 2, del regio decreto legislativo 24
marzo 1995, n. 1/1995, recante approvazione del testo modificato della
legge sullo statuto dei lavoratori (Estatuto de los Trabajadores, BOE n. 75 del
29 marzo 1995, pag. 9654), nella sua versione risultante dalla legge 19
dicembre 1997, n. 60/1997 (BOE n. 304 del 20 dicembre 1997, pag. 37453; in prosieguo:
lo «statuto dei lavoratori»), prevede quanto segue:
«1. Si
intendono per retribuzione tutte le prestazioni economiche, in denaro o in
natura, percepite dai lavoratori subordinati a titolo di corrispettivo per le attivitĂ
da essi svolte per conto altrui nell’ambito del loro rapporto di lavoro, che
retribuiscano sia il lavoro effettivo, a prescindere dalla forma della
retribuzione, sia i periodi di riposo equiparabili al lavoro. (...)
2. Non
vengono considerate come retribuzione le somme percepite dal lavoratore quale
rimborso delle spese sostenute in occasione della sua attivitĂ professionale,
le prestazioni e le indennitĂ della previdenza sociale nonchĂ© le indennitĂ
corrispondenti a trasferimenti, sospensioni o licenziamenti».
14 L’art.
33, nn. 1, 2 e 8, dello statuto del lavoratori,
stabilisce quanto segue:
«1. Il
Fondo di garanzia salariale, organismo autonomo dipendente dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza sociale, dotato di personalitĂ giuridica e della
capacitĂ di agire per adempiere i propri obiettivi, versa ai lavoratori
l’importo delle retribuzioni loro dovute in caso di insolvenza, di sospensione
dei pagamenti, di fallimento o di risanamento giudiziario degli imprenditori.
Ai fini del precedente comma, si intende per
retribuzione l’importo riconosciuto come tale nell’atto di conciliazione o
nella decisione giudiziaria per tutti gli aspetti previsti nell’art. 26,
n. 1, nonché l’indennità complementare versata a titolo dei “salarios de tramitación”,
decretata, se del caso, dall’autorità giudiziaria competente, fermo restando
che il Fondo non verserà , ad alcun titolo, né congiuntamente né separatamente,
un importo superiore alla somma risultante dalla moltiplicazione del doppio
della retribuzione minima interprofessionale giornaliera per il numero di
giorni di retribuzione non pagati, fino a un massimo di centoventi giorni.
2. Il
Fondo di garanzia salariale, nei casi di cui al comma precedente, versa le
indennitĂ decise con sentenza o con decisione amministrativa a favore dei
lavoratori a causa del licenziamento o dello scioglimento del contratto,
conformemente agli artt. 50, 51 e 52, lett. c), della presente legge,
entro il limite massimo di un’annualità , senza che la retribuzione giornaliera
alla base del calcolo possa eccedere il doppio della retribuzione minima
interprofessionale.
L’importo dell’indennità , ai soli fini del pagamento
da parte del Fondo di garanzia salariale in caso di licenziamento o di
scioglimento del contratto conformemente all’art. 50 della presente legge,
viene calcolato sulla base di 25 giorni per anno di servizio, e non può
superare il massimale indicato al comma precedente.
(…)
8. Nel
caso di imprese con meno di venticinque lavoratori, il Fondo di garanzia
salariale versa il 40% delle indennitĂ legali dovute ai lavoratori i cui
rapporti di lavoro siano cessati a seguito del procedimento avviato in
applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 51 della presente legge o
per la ragione prevista nella lett. c) dell’art. 52.
(...)»
.
15 L’art.
52, lett. c), dello statuto dei lavoratori, che elenca le cause di estinzione
del contratto di lavoro «per ragioni obiettive», stabilisce quanto segue:
«Il
contratto si estingue
(…)
c) in
caso di necessitĂ oggettivamente riconosciuta di sopprimere posti di lavoro per
una delle cause previste nell’art. 51, n. 1, della presente legge e
in numero inferiore a quello stabilito nello stesso articolo.
A tale effetto il datore di lavoro imputa la
decisione di scioglimento a cause economiche, al fine di contribuire ad uscire
da una situazione economica sfavorevole, o a cause di ordine tecnico,
organizzativo o produttivo, al fine di superare gli ostacoli che impediscono il
buon funzionamento dell’impresa, sia in ragione della posizione concorrenziale
di quest’ultima sul mercato, sia per esigenze relative alla domanda, attraverso
una migliore organizzazione delle risorse».
16 L’estinzione
del contratto per ragioni obiettive esige da parte del datore di lavoro il
rispetto di determinati obblighi definiti nell’art. 53, n. 1, dello
statuto dei lavoratori, tra cui quello di
«(…)
b) porre
a disposizione del lavoratore (…) un’indennità corrispondente a 20 giorni per
anno di servizio, indennitĂ che sarĂ calcolata pro rata temporis
in ragione del numero di mesi per i periodi inferiori a un anno, e per un
massimo di 12 mensilitĂ .
(…)».
17 L’art. 84
del regio decreto legislativo 7 aprile 1995, n. 2/1995, recante approvazione
del testo modificato della legge sul processo del lavoro (Ley
de Procedimiento laboral,
BOE n. 86 dell’11 aprile 1995, pag. 10695; in prosieguo: la «LPL») prevede che,
dopo il fallimento della conciliazione dinanzi ad un servizio amministrativo da
adire in via preliminare ai sensi dell’art. 63 dello stesso decreto, un nuovo
procedimento di conciliazione deve imperativamente aver luogo dinanzi
all’organo giurisdizionale competente.
18 Alla
data del rinvio pregiudiziale, il Regno di Spagna non aveva adottano alcuna
disposizione che si riferisse alla direttiva 2002/74, né notificato alla
Commissione l’attuazione della detta direttiva.
La causa principale e le questioni pregiudiziali
19 Il
sig. Cordero Alonso lavorava in un’impresa che occupava meno di 25 dipendenti.
Egli veniva licenziato per motivi relativi alla situazione economica
dell’impresa. Il ricorso giurisdizionale proposto dal sig. Cordero Alonso
contro tale licenziamento conduceva ad un accordo di conciliazione concluso con
il convenuto in via principale in presenza e su intervento del giudice
dell’istanza, che in seguito lo approvava con l’effetto di conferire al detto
accordo il valore di un giuramento ai fini della sua esecuzione forzata in caso
di inadempimento. In tale accordo le parti convenivano di accettare lo scioglimento
del rapporto di lavoro per i motivi invocati dal datore di lavoro, stabilendo,
in particolare, in favore del lavoratore un’indennità pari a
EUR 5 540,06 a carico del suo datore di lavoro.
20 Poiché
il datore di lavoro non adempiva spontaneamente il debito oggetto dell’accordo
di conciliazione, il sig. Cordero Alonso agiva in via giudiziale per
l’esecuzione forzata del detto accordo, in seguito alla quale, il 24 aprile
2003, il datore di lavoro era dichiarato insolvente, in mancanza di beni passibili
di pignoramento e liquidazione ai fini del pagamento delle somme dovute al
lavoratore.
21 Il
sig. Cordero Alonso chiedeva pertanto al Fogasa il
pagamento dei debiti in parola. Il Fogasa gli
accordava il 40% dell’indennitĂ di licenziamento, in conformitĂ
all’art. 33, n. 8, dello statuto dei lavoratori, ma rifiutava di
accollarsi il restante 60% per il motivo che l’indennità era stata riconosciuta
in un atto di conciliazione e non in una decisione giudiziaria o
amministrativa.
22 Il
ricorrente in via principale presentava pertanto una domanda contro il Fogasa presso lo Juzgado de lo
Social de Palencia (giudice di primo grado competente
in materia di sicurezza sociale), richiedendogli un importo corrispondente al
60% dell’indennità convenuta nell’atto di conciliazione giudiziaria. Tale
giudice respingeva la domanda per il motivo che il Fogasa
è, legalmente, obbligato ad accollarsi le indennità per scioglimento del
rapporto di lavoro soltanto quando tali indennitĂ siano state riconosciute in
una decisione giudiziaria o amministrativa, ma non nel caso in cui esse siano
state convenute tra le parti in un atto di conciliazione. Il sig. Cordero
Alonso impugnava tale decisione dinanzi alla sezione sociale del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y LeĂłn.
23 Tale giudice osserva che, nella sentenza 25 ottobre 1993,
n. 306/1993, il Tribunal Constitucional ha
esaminato la compatibilità dell’art. 33, n. 2, dello statuto dei
lavoratori con l’art. 14 della Costituzione spagnola. Secondo il Tribunal Constitucional non sussiste una violazione del principio di
uguaglianza dinanzi alla legge poiché non ha luogo un trattamento differenziato
di situazioni identiche. Tenuto conto della sentenza 12 dicembre 2002, causa C‑442/00,
RodrĂguez Caballero (Racc. pag. I‑11915), il
giudice del rinvio si interroga sugli effetti della preminenza del diritto
comunitario e in particolare sul suo potere di disapplicare una legge nazionale
che violi il diritto comunitario quando non esista una legge processuale
spagnola che gli attribuisca tale competenza.
24 Se
un tale potere risultasse dal diritto comunitario, sarebbe necessario
determinare se, nonostante la direttiva 80/987 non riguardi espressamente le
indennitĂ per scioglimento del contratto, il diritto comunitario si applichi
nel caso di specie. Qualora si trattasse di un caso di applicazione del diritto
comunitario, sarebbe dubbio che la preminenza di quest’ultimo rispetto al
diritto nazionale si estenda alle disposizioni in materia di diritti
fondamentali. In tal caso, sarebbe necessario accertare se la differenza di
trattamento controversa nel caso di specie sia giustificata. Tale questione non
sarebbe interamente risolta dalla citata sentenza RodrĂguez Caballero,
tenuto conto del fatto che la causa principale verte su un’indennità per
scioglimento del contratto. Se fosse deciso che siffatte indennitĂ non
rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 80/987, ci si dovrebbe
domandare se lo Stato spagnolo applichi giĂ la direttiva 2002/74 dal momento
che il suo contenuto è già integrato nel diritto spagnolo. In caso di risposta
affermativa, le stesse questioni si porrebbero relativamente al diritto
fondamentale dell’uguaglianza dinanzi alla legge soltanto nel caso in cui si
dichiarasse che lo Stato spagnolo, nel decidere sul caso del sig. Cordero
Alonso, applichi la direttiva 80/987.
25 Pertanto,
il Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y LeĂłn ha deciso di sospendere il
giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
l’obbligo imposto agli Stati membri di adottare tutte le misure di carattere
generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti
dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della ComunitĂ
(art. 10 CE) nonché il principio di preminenza del diritto comunitario
rispetto al diritto nazionale comportino, di per sé e senza necessità di
disposizioni esplicite di diritto interno, l’attribuzione agli organi
giurisdizionali nazionali del potere di disapplicare qualsiasi tipo di norma di
diritto interno che sia contraria al diritto comunitario, indipendentemente dal
rango di tale norma nella gerarchia delle fonti (regolamento, legge o
addirittura Costituzione).
2) a) Se,
quando le istituzioni amministrative e giurisdizionali spagnole devono
pronunciarsi sul diritto di un lavoratore, il cui datore di lavoro sia stato
dichiarato insolvente, di ricevere dal [Fogasa] le
indennitĂ dovutegli per lo scioglimento di un contratto di lavoro, in base alla
garanzia contro l’insolvenza stabilita dalla normativa nazionale, esse
applichino il diritto comunitario, benché la direttiva 80/987/CEE non preveda
espressamente, agli artt. 1 e 3, le indennitĂ dovute per lo scioglimento
del contratto.
b) In
caso di soluzione affermativa, se le istituzioni amministrative e giudiziarie
spagnole, nell’applicare la direttiva 80/987/CEE e le norme di diritto interno
di attuazione delle disposizioni di detta direttiva, siano vincolate dal
principio dell’uguaglianza dinanzi alla legge e dal divieto di discriminazione
risultante dal diritto comunitario, con la portata precisata
dall’interpretazione fornitane dalla Corte (…), benché essa non coincida con
l’interpretazione dell’analogo diritto fondamentale riconosciuto dalla
Costituzione spagnola quale fornita dalla giurisprudenza del Tribunal Constitucional español (Corte
Costituzionale spagnola).
c) In
caso di soluzione affermativa, se il diritto fondamentale dell’uguaglianza
dinanzi alla legge risultante dal diritto comunitario imponga un obbligo di
pari trattamento delle ipotesi in cui il diritto del lavoratore all’indennitĂ
dovuta per lo scioglimento del contratto sia stato stabilito da una decisione
giudiziaria e delle ipotesi in cui tale diritto consegua ad un accordo tra il
lavoratore e il datore di lavoro concluso alla presenza di un giudice e con
l’approvazione dell’organo giurisdizionale.
3) a) Se,
nell’ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della direttiva 2002/74/CE,
uno Stato membro giĂ riconoscesse nella propria legislazione interna il diritto
del lavoratore di ottenere, in caso di insolvenza del datore di lavoro, una
tutela da parte dell’organismo di garanzia relativamente ad un’indennità dovuta
per lo scioglimento del contratto, possa considerarsi che, a partire
dall’entrata in vigore di questa direttiva, vale a dire l’8 ottobre 2002,
lo Stato membro applichi il diritto comunitario, anche se non è trascorso il
termine ultimo per l’attuazione della stessa, quando decide sulla concessione,
da parte dell’organismo di garanzia, di tali indennità dovute per lo
scioglimento del contratto in situazioni di insolvenza del datore di lavoro
dichiarata successivamente all’8 ottobre 2002.
b) In
caso di soluzione affermativa, se le istituzioni amministrative e giudiziarie
spagnole, nell’applicare la direttiva 2002/74/CE e le norme di diritto interno
di attuazione delle disposizioni di detta direttiva, siano vincolate dal
principio dell’uguaglianza dinanzi alla legge e dal divieto di discriminazione
risultante dal diritto comunitario, nella portata precisata
dall’interpretazione fornitane dalla Corte (…), benché essa non coincida con
l’interpretazione dell’analogo diritto fondamentale riconosciuto dalla
Costituzione spagnola quale fornita dalla giurisprudenza del Tribunal Constitucional español.
c) In
caso di soluzione affermativa, se il diritto fondamentale dell’uguaglianza
dinanzi alla legge risultante dal diritto comunitario imponga un obbligo di
pari trattamento delle ipotesi in cui il diritto del lavoratore all’indennitĂ
dovuta per lo scioglimento del contratto sia stato stabilito da una decisione
giudiziaria e delle ipotesi in cui esso sia il risultato di un accordo tra il
lavoratore e il datore di lavoro concluso dinanzi ad un giudice e con
l’approvazione dell’organo giurisdizionale».
Sulla terza
questione
26 Con
la sua terza questione, che occorre trattare in primo luogo, il giudice del
rinvio si interroga, da un lato, sull’applicabilità nel tempo della direttiva
80/987 modificata [questione 3, lett. a)] e, dall’altro, sull’eventuale
obbligo, in forza del principio comunitario di uguaglianza e di non
discriminazione, di trattare allo stesso modo le indennitĂ per scioglimento del
contratto stabilite con decisione giudiziaria e quelle risultanti da un accordo
tra lavoratori e datori di lavoro concluso in presenza del giudice e approvato
dall’organo giurisdizionale [questione 3, lett. b) e c)].
Sull’applicabilità nel tempo della direttiva
80/987 modificata
27 Ai
sensi dell’art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 2002/74, gli Stati membri
mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi a tale direttiva anteriormente all’8 ottobre 2005.
28 Il
secondo comma del detto paragrafo prevede che essi applichino le disposizioni
nazionali di cui al primo comma ad ogni stato di insolvenza dei datori di
lavoro intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore di dette
disposizioni. Pertanto, lo stato di insolvenza di un datore di lavoro e le sue
conseguenze rientrano nell’ambito di applicazione temporale della direttiva
80/987 modificata a partire dalla data di entrata in vigore di quest’ultima,
anche prima della scadenza del termine di attuazione previsto nell’art. 2, n.
1, primo comma, della direttiva 2002/74.
29 Devono
essere considerate rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva
2002/74 non solo le disposizioni nazionali aventi espressamente ad oggetto
l’attuazione della stessa, ma altresì, a decorrere dalla data di entrata in
vigore di detta direttiva, le disposizioni nazionali preesistenti idonee a
garantire la conformità del diritto nazionale a quest’ultima.
30 Ai
sensi dell’art. 3, primo comma, della direttiva 80/987 modificata, gli Stati
membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia
assicurino, fatto salvo l’art. 4 della stessa direttiva, il pagamento dei
diritti non pagati dei lavoratori subordinati risultanti da contratti di lavoro
o da rapporti di lavoro, comprese le indennitĂ dovute ai lavoratori a seguito
dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale.
31 Anche
se l’art. 3, primo comma, della direttiva 80/987 modificata non obbliga uno
Stato membro a prevedere, nella sua legislazione nazionale di attuazione della
direttiva 2002/74, che sia assicurato il pagamento delle indennitĂ dovute a
seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, si deve considerare che,
qualora la legislazione nazionale in parola contenga una disposizione che fa
rientrare tali indennitĂ nella protezione accordata dal competente organismo di
garanzia, questa disposizione nazionale rientra, dopo l’8 ottobre 2002, data di
entrata in vigore della direttiva 2002/74, nell’ambito di applicazione della
direttiva 80/987 modificata.
32 Ne
consegue che una disposizione quale l’art. 33, n. 2, dello statuto dei
lavoratori, che prevede a determinate condizioni il versamento di indennitĂ ai
lavoratori da parte dell’organismo di garanzia in caso di licenziamento o
scioglimento del contratto di lavoro, si colloca nell’ambito dell’art. 2, n. 1,
secondo comma, della direttiva 2002/74 e pertanto rientra nel campo di
applicazione di tale direttiva con riferimento alla sua applicazione a fatti intervenuti
successivamente alla data della sua entrata in vigore.
33 Non
si può opporre a tale risultato il fatto che, ai sensi dell’art. 2,
n. 1, terzo comma, della direttiva 2002/74 le disposizioni nazionali
adottate ai fini dell’attuazione della direttiva devono contenere un
riferimento alla presente direttiva al momento della loro adozione o essere
accompagnate da un tale riferimento al momento della loro pubblicazione
ufficiale. Siffatte considerazioni formali non possono
infatti portare ad una riduzione della protezione dei lavoratori cui è
volta la direttiva 2002/74.
34 Si
deve pertanto rispondere alla terza questione, lett. a), che, quando uno Stato
membro riconosceva nel suo diritto interno, prima dell’entrata in vigore della
direttiva 2002/74, il diritto del lavoratore di ottenere la copertura
dell’organismo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro con
riferimento ad un’indennità per scioglimento del contratto di lavoro,
l’applicazione di tale normativa, nel caso in cui l’insolvenza del datore di
lavoro sia intervenuta successivamente all’entrata in vigore di detta
direttiva, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 80/987
modificata.
Sulla violazione del principio di uguaglianza
35 Se
una normativa nazionale entra nel campo di applicazione del diritto
comunitario, essa dev’essere conforme ai diritti
fondamentali di cui la Corte assicura il rispetto (v., al riguardo, sentenza
RodrĂguez Caballero, cit., punto 31 e giurisprudenza
ivi citata).
36 Risulta
dalla decisione di rinvio, relativamente alle indennitĂ per scioglimento del
contratto di lavoro, che, in caso di insolvenza del datore di lavoro, sono a
carico del Fogasa soltanto quelle riconosciute da una
decisione giudiziaria o amministrativa
37 Anche
se spetta al diritto nazionale precisare le prestazioni che rientrino
nell’ambito di applicazione della direttiva 80/987 modificata, tale facoltà è
subordinata al rispetto dei diritti fondamentali, nel cui novero figura in
particolare il principio generale di uguaglianza e di non discriminazione (v.,
in tal senso, ordinanza 13 dicembre 2005, causa C‑177/05, Guerrero Pecino, Racc.
pag. I‑10887, punti 25 e 26 nonchĂ© giurisprudenza ivi citata). Detto
principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che
una differenza di trattamento non sia obiettivamente giustificata (sentenza
RodrĂguez Caballero, cit., punto 32 e giurisprudenza
ivi citata).
38 La
Corte ha giĂ dichiarato che, qualora, secondo la normativa nazionale in causa,
determinate indennitĂ per licenziamento irregolare, riconosciute da una
sentenza o da una decisione amministrativa, debbano essere considerate, in
forza del diritto nazionale, come indennitĂ dovute per lo scioglimento del
rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 80/987
modificata, le indennitĂ della stessa natura, fissate in occasione di un
procedimento di conciliazione giudiziale come quello previsto nell’art. 84
della LPL, devono essere anch’esse considerate come indennità ai sensi della
detta disposizione (ordinanza Guerrero Pecino, cit., punto 30).
39 Lo
stesso vale per le indennitĂ legali dovute per scioglimento del contratto di
lavoro.
40 Infatti,
da un lato, tutti i lavoratori che hanno perduto il loro impiego per scioglimento
del contratto di lavoro si trovano in una situazione analoga qualora il datore
di lavoro, a causa del suo stato di insolvenza, non possa versare loro le
indennità cui essi hanno legalmente diritto. Dall’altro, come rilevato
dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, né il giudice del
rinvio, né gli intervenienti hanno fatto valere argomenti nuovi riguardanti
un’eventuale giustificazione della disparità di trattamento che la Corte non
avesse giĂ avuto l’occasione di valutare nell’ambito delle sentenze RodrĂguez Caballero, cit., e 16 dicembre 2004, causa C-520/03, Olaso Valero (Racc. pag. I‑12065),
e della citata ordinanza Guerrero Pecino.
41 Tenuto conto del fatto che il principio generale di uguaglianza
e di non discriminazione è un principio del diritto comunitario, gli Stati
membri sono vincolati da tale principio quale interpretato dalla Corte. Ciò
vale altresì quando la normativa nazionale di cui trattasi, secondo la
giurisprudenza costituzionale dello Stato membro interessato, è conforme a un
diritto fondamentale analogo riconosciuto dall’ordinamento giuridico nazionale.
42 Occorre
pertanto rispondere alla terza questione, lett. b) e c), che, nell’ambito di
applicazione della direttiva 80/987 modificata, il principio generale di
uguaglianza, quale riconosciuto dall’ordinamento giuridico comunitario, esige
che, allorché, secondo una normativa nazionale quale quella controversa nella
causa principale, indennitĂ legali dovute in seguito allo scioglimento del
contratto di lavoro, riconosciute da una decisione giudiziaria, sono a carico
dell’organismo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro,
indennitĂ della stessa natura, riconosciute in un accordo tra lavoratore e
datore di lavoro concluso in presenza del giudice e approvato dall’organo
giurisdizionale, devono essere considerate nella stessa maniera.
Sulla seconda questione
43 Alla
luce della risposta fornita alla terza questione, non occorre rispondere alla
seconda questione, che riguarda la direttiva 80/987 nella sua versione
iniziale.
Sulla prima questione
44 La
prima questione riguarda in sostanza l’eventuale obbligo, per il giudice del
rinvio, di disapplicare, in osservanza del diritto comunitario quale
interpretato dalla Corte, la normativa nazionale non conforme alla direttiva
80/987, sia nella versione iniziale sia nella versione modificata.
45 Quando
venga accertata una discriminazione, incompatibile col diritto comunitario, e
finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento,
l’osservanza del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la
concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi
vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata (sentenza RodrĂguez
Caballero, cit., punto 42).
46 In
tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi
disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la
previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del
gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato agli altri lavoratori
(sentenza RodrĂguez Caballero, cit., punto 43 e
giurisprudenza ivi citata). Tale obbligo incombe ad esso indipendentemente
dall’esistenza, nel diritto interno, di disposizioni che gli attribuiscono la
competenza al riguardo.
47 Pertanto,
alla prima questione si deve rispondere che il giudice nazionale deve
disapplicare una normativa interna che, in violazione del principio di
uguaglianza quale riconosciuto dall’ordinamento giuridico comunitario, escluda
la presa in carico, da parte del competente organismo di garanzia, delle
indennitĂ per scioglimento del contratto riconosciute in un accordo tra
lavoratori e datori di lavoro concluso in presenza del giudice e approvato
dall’organo giurisdizionale.
Sulle spese
48 Nei
confronti delle parti della causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione)
dichiara:
1) Quando
uno Stato membro riconosceva nel suo diritto interno, prima dell’entrata in
vigore della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre
2002, 2002/74/CE, che modifica la direttiva 80/987/CE, il diritto del
lavoratore di ottenere la copertura dell’organismo di garanzia in caso di
insolvenza del datore di lavoro con riferimento a un’indennità per scioglimento
del contratto, l’applicazione di tale normativa, nel caso in cui l’insolvenza
del datore di lavoro sia intervenuta successivamente all’entrata in vigore di
detta direttiva, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio
20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di
insolvenza del datore di lavoro, quale modificata dalla direttiva 2002/74/CE.
2) Nell’ambito
di applicazione della direttiva 80/987/CEE, quale modificata dalla direttiva
2002/74/CE, il principio generale di uguaglianza, quale riconosciuto
dall’ordinamento giuridico comunitario, esige che, allorché, secondo una
normativa nazionale quale quella controversa nella causa principale, indennitĂ
legali dovute in seguito allo scioglimento del contratto di lavoro,
riconosciute da una decisione giudiziaria, sono a carico dell’organismo di
garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro, indennitĂ della stessa
natura, riconosciute in un accordo tra lavoratore e datore di lavoro concluso
in presenza del giudice e approvato dall’organo giurisdizionale, devono essere
considerate nella stessa maniera.
3) Il
giudice nazionale deve disapplicare una normativa interna che, in violazione
del principio di uguaglianza quale riconosciuto dall’ordinamento giuridico
comunitario, escluda la presa in carico, da parte del competente organismo di
garanzia, delle indennitĂ per scioglimento del contratto riconosciute in un
accordo tra lavoratori e datori di lavoro concluso in presenza del giudice e
approvato dall’organo giurisdizionale.
                         (Seguono
le firme)