Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande
Sezione), 17 luglio 2008
C-66/08, Szymon Kozłowski
Nel procedimento C‑66/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 35 UE, dall’Oberlandesgericht Stuttgart
(Germania), con decisione 14 febbraio 2008, pervenuta in cancelleria il 18
febbraio successivo, nel procedimento avente ad oggetto l’esecuzione di un
mandato di arresto europeo emesso nei confronti di
Szymon Kozłowski,
composta dal sig. V. Skouris,
presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, G. Arestis e L. Bay Larsen (relatore), presidenti di sezione, dai
sigg. J. Makarczyk, P. Kūris, E. Juhász,
A. Ó Caoimh, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.‑C. Bonichot, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. B. Fülöp,
amministratore
vista l’ordinanza del presidente della Corte in data
22 febbraio 2008, che ha deciso di trattare la domanda pregiudiziale secondo un
procedimento accelerato, ai sensi dell’art. 104 bis, primo comma, del
regolamento di procedura,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 22 aprile 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per
il sig. Kozłowski, dall’avv. M. Stirnweiß, Rechtsanwalt;
– per
il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e
dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di
agenti;
– per
il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in
qualità di agente;
– per
il governo danese, dal sig. J. Bering Liisberg,
in qualità di agente;
– per
il governo francese, dal sig. J.‑C. Niollet, in qualità di agente;
– per
il governo italiano, dal sig. F. Arena,
avvocato dello Stato;
– per
il governo olandese, dalle sig.re C. Wissels e M. Noort, in
qualità di agenti;
– per
il governo austriaco, dalle sig.re C. Pesendorfer e T. Fülöp, in qualità di agenti;
– per
il governo polacco, dai sigg. M. Dowgielewicz
e L. Rędziniak,
in qualità di agenti;
– per
il governo slovacco, dal sig. J. Čorba, in qualità di agente;
– per
il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski,
in qualità di agente;
– per
sentito l’avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 4,
punto 6, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002,
2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di
consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1; in prosieguo: la
«decisione quadro»).
2 Tale
domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento relativo
all’esecuzione, da parte della Generalstaatsanwaltschaft
Stuttgart (in prosieguo: l’«autorità giudiziaria
tedesca dell’esecuzione»), di un mandato di arresto europeo emesso il 18 aprile
2007 dal Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy (Tribunale regionale di Bydgoszcz; in prosieguo: l’«autorità giudiziaria polacca
emittente») nei confronti del sig. Kozłowski,
cittadino polacco.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione europea
3 Il
quinto ‘considerando’ della decisione quadro così recita:
«L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra
Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità
giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di
consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle
sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale,
consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla
disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di
cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da
un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia
penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive,
nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia».
4 Il
settimo ‘considerando’ della decisione quadro precisa quanto segue:
«Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema
multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di
estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato
unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e
dell’effetto, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il Consiglio può
adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà
menzionato all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo
5 del trattato che istituisce le Comunità europee. (...)»
5 L’ottavo
‘considerando’ della decisione quadro è così formulato:
«Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato
d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che
implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona
ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua
consegna».
6 L’art. 1,
nn. 1 e 2, della decisione quadro definisce il
mandato di arresto europeo e l’obbligo di esecuzione del medesimo nei seguenti
termini:
«1. Il mandato
d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in
vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una
persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione
di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. Gli Stati
membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio
del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente
decisione quadro».
7 L’art. 2,
n. 1, della decisione quadro prevede quanto segue:
«Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per
dei fatti (…) oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata
inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non
inferiore a quattro mesi».
8 L’art. 3
della decisione quadro elenca tre «[m]otivi di non
esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo».
9 L’art. 4
della medesima decisione, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del
mandato di arresto europeo», elenca, in sette punti, tali motivi. Al riguardo
il punto 6 dispone quanto segue:
«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può
rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:
(…)
6) se il mandato
d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di
una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata
dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale
Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza
conformemente al suo diritto interno».
10 L’art. 5
della decisione quadro, intitolato «Garanzie che lo Stato emittente deve
fornire in casi particolari», così dispone:
«L’esecuzione del mandato di arresto europeo da
parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla
legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:
(…)
3) Se la persona
oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o
residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata
alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello
Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza
privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello
Stato membro emittente».
11 L’art. 6
della decisione quadro, intitolato «Determinazione delle autorità giudiziarie
competenti», dispone quanto segue:
«1. Per autorità
giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro
emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un
mandato d’arresto europeo.
2. Per autorità
giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato
membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente
dell’esecuzione del mandato di arresto europeo.
3. Ciascuno Stato
membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l’autorità
competente in base al proprio diritto interno».
12 Dall’informazione
relativa alla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, pubblicata
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 1° maggio 1999
(GU L 114, pag. 56), risulta che
Il diritto nazionale
13 La
decisione quadro è stata trasposta nell’ordinamento giuridico tedesco mediante
gli artt. 78‑83 k della legge 23
dicembre 1982 sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale (Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen), come modificata dalla legge 20 luglio 2006
disciplinante il mandato d’arresto europeo (Europäisches
Haftbefehlsgesetz; BGBl. 2006 I,
pag. 1721) (in prosieguo: l’«IRG»); in sede di trasposizione è stata
conservata la terminologia tradizionale del diritto tedesco, che designa la
«consegna» ai sensi della decisione quadro con il termine «estradizione».
14 L’IRG
opera una distinzione tra la decisione riguardante l’ammissibilità della
domanda di estradizione e quella che provvede sulla concessione o meno
dell’estradizione.
15 Ai
sensi degli artt. 29‑32 dell’IRG, spetta
agli Oberlandesgerichte (corti d’appello regionali) esaminare
in ogni caso la ricevibilità della domanda di
estradizione, su richiesta dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione.
16 Per
contro, la decisione di concedere o meno l’estradizione è riservata, per quanto
riguarda le domande di estradizione presentate da un’autorità giudiziaria
emittente di uno Stato membro, all’autorità giudiziaria dell’esecuzione.
17 Per
quanto riguarda le persone diverse dai cittadini tedeschi, siano esse cittadini
di uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania o cittadini
di uno Stato terzo, l’art. 4, punto 6, della decisione quadro è
stato trasposto mediante l’art. 83 b, n. 2, lett. b),
dell’IRG. Tale disposizione, intitolata «Impedimenti alla concessione dell’estradizione»,
è così formulata:
«La concessione dell’estradizione di uno straniero
che abbia la propria dimora abituale nel territorio tedesco può inoltre essere
rifiutata se:
(…)
b) in caso di
estradizione a scopo di esecuzione di una pena, l’interessato, previa
informativa sui fatti pertinenti, non presti il proprio consenso con
dichiarazione messa a verbale dinanzi al giudice e risulti prevalente un suo
interesse meritevole di tutela a scontare la pena in Germania; (...)»
18 Sul
piano procedurale, l’art. 79, n. 2, dell’IRG precisa le modalità con
le quali viene adottata la decisione sulla domanda di estradizione, stabilendo
quanto segue:
«Prima della decisione dell’Oberlandesgericht
in merito all’ammissibilità della domanda di estradizione, l’autorità
competente a concedere quest’ultima [le “Generalstaatsanwaltschaften”] decide se intende o no far
valere gli impedimenti alla concessione dell’estradizione di cui
all’art. 83 b. La decisione di non opporre
impedimenti all’estradizione deve essere motivata. Essa è soggetta a verifica
da parte dell’Oberlandesgericht (...)».
Causa principale e
questioni pregiudiziali
19 Con
sentenza pronunciata il 28 maggio 2002 dal Sad Rejonowy w Tucholi (Tribunale
circondariale di Tuchola) (Polonia), il sig. Kozłowski è stato condannato ad una pena detentiva di
cinque mesi per danneggiamento della proprietà altrui. La pena irrogata dalla
detta sentenza è divenuta definitiva, ma non è stata ancora eseguita.
20 Dal
10 maggio 2006 il sig. Kozłowski si trova
recluso nel centro penitenziario di Stoccarda (Germania), dove sconta una pena
detentiva di tre anni e sei mesi, alla quale è stato condannato in base a due
sentenze emesse dall’Amtsgericht Stuttgart,
in data 27 luglio 2006 e 25 gennaio 2007, per 61 episodi di truffa commessi in
Germania.
21 L’autorità
giudiziaria polacca emittente ha chiesto all’autorità giudiziaria tedesca
dell’esecuzione, con mandato di arresto europeo emesso il 18 aprile 2007, la
consegna del sig. Kozłowski ai fini
dell’esecuzione della pena detentiva di cinque mesi inflitta a quest’ultimo dal Sad Rejonowy w Tucholi.
22 Il
5 giugno 2007 il sig. Kozłowski è stato
sentito al riguardo dall’Amtsgericht Stuttgart. Egli ha dichiarato, nel corso di tale
audizione, che non acconsentiva alla propria consegna all’autorità giudiziaria
polacca emittente.
23 Il
18 giugno 2007 l’autorità giudiziaria tedesca dell’esecuzione ha informato il
sig. Kozłowski che non intendeva opporre
alcun motivo di non esecuzione. Infatti, secondo la detta autorità, non
sussistevano motivi di non esecuzione ai sensi dell’art. 83 b
dell’IRG e, in particolare, l’interessato non aveva la propria dimora abituale
in Germania. I soggiorni dell’interessato succedutisi nel territorio tedesco
sarebbero stati caratterizzati dalla commissione di vari reati, ad esclusione
di qualsiasi attività lecita.
24 Di
conseguenza, ritenendo che non fosse necessario avviare ricerche per stabilire
dove, presso chi e a quali scopi il sig. Kozłowski
avesse soggiornato in Germania, l’autorità giudiziaria tedesca dell’esecuzione
ha chiesto all’Oberlandesgericht Stuttgart
di autorizzare l’esecuzione del suddetto mandato di arresto europeo.
25 Per
quanto riguarda la situazione personale del sig. Kozłowski,
risulta dalla decisione di rinvio che, secondo le sentenze di condanna
pronunciate nei suoi confronti in Germania, l’interessato è celibe e senza
figli. Egli conoscerebbe poco, o addirittura per nulla, la lingua tedesca.
Sarebbe cresciuto in Polonia, dove avrebbe lavorato fino alla fine del 2003.
Successivamente avrebbe percepito indennità di disoccupazione in tale Stato
membro, per la durata di un anno circa.
26 Il
giudice del rinvio muove dall’ipotesi che, dal mese di febbraio 2005 fino al 10
maggio 2006, data del suo arresto in Germania, il sig. Kozłowski
abbia soggiornato in maniera prevalente nel territorio tedesco. Tale soggiorno
avrebbe subito delle interruzioni durante le vacanze di Natale dell’anno 2005,
e forse anche nel mese di giugno 2005, nonché nei mesi di febbraio e marzo
2006. Egli avrebbe lavorato occasionalmente nel settore edile, ma si sarebbe
procurato la maggior parte dei propri mezzi di sostentamento commettendo reati.
27 Infine,
il giudice del rinvio fa presente che esso, nell’ambito del controllo effettivo
cui deve procedere a norma dell’art. 79, n. 2, dell’IRG, è chiamato a
stabilire se, ai sensi dell’art. 83 b, n. 2, di questa medesima
legge ed alla data in cui è stata richiesta la consegna dell’interessato, la
«dimora abituale» del sig. Kozłowski fosse
situata nel territorio tedesco ed ivi si trovi tuttora. In caso di soluzione
negativa di tale questione, il detto giudice dovrebbe autorizzare l’esecuzione
del mandato di arresto europeo ai sensi del diritto tedesco, dato che tutte le
altre condizioni da questo stabilite risultano soddisfatte.
28 Alla
luce di tali premesse, l’Oberlandesgericht Stuttgart ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se alla
possibilità di ritenere che una persona “risieda” o “dimori” in uno Stato
membro [di esecuzione] ai sensi dell’art. 4, punto 6), della
decisione quadro (...) osti il fatto che questa persona:
a) non dimora
ininterrottamente nello Stato membro [di esecuzione];
b) dimora in tale
Stato senza rispettare le norme nazionali in materia di soggiorno degli
stranieri,
c) è ivi dedita
alla commissione di reati in forma professionale, e/o
d) si trova ivi
reclusa a seguito di condanna penale.
2) Se una
trasposizione dell’art. 4, punto 6), della decisione quadro,
effettuata in modo tale per cui l’estradizione da parte di uno Stato membro, ai
fini dell’esecuzione di una condanna penale, di propri cittadini contro la loro
volontà sia sempre inammissibile, mentre possa essere autorizzata, malgrado il
loro disaccordo, quella di cittadini di altri Stati membri a discrezione delle
autorità competenti, sia compatibile con le norme dell’Unione europea, e in
particolare con i principi di non discriminazione e di cittadinanza dell’Unione
ai sensi dell’art. 6, n. 1, UE, in combinato disposto con
gli artt. 12 CE e 17 CE e segg., e, in caso affermativo, se tali principi debbano
essere rispettati quanto meno nell’esercizio del detto potere discrezionale».
Sulle questioni pregiudiziali
29 In
via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dal punto 12 della
presente sentenza,
Sulla prima questione
30 Con
la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza quale sia la
portata dei termini «risieda» e «dimori» contenuti nell’art. 4,
punto 6, della decisione quadro e, più in particolare, se, in
circostanze quali quelle di cui alla causa principale, una persona ricercata
nell’ambito di un procedimento per l’esecuzione di un mandato di arresto
europeo possa essere considerata come ricadente nell’ambito di tale
disposizione.
31 Per
risolvere tale questione, occorre ricordare che la decisione quadro – come
emerge, in particolare, dal suo art. 1, nn. 1
e 2, nonché dal suo quinto e settimo ‘considerando’ – è intesa a sostituire il
sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri con un sistema di
consegna tra autorità giudiziarie di persone condannate o sospettate, al fine
dell’esecuzione di sentenze o per sottoporle all’azione penale, laddove il
nuovo sistema è fondato sul principio del reciproco riconoscimento (v. sentenza
3 maggio 2007, causa C‑303/05, Advocaten voor de Wereld, Racc. pag. I‑3633, punto 28).
32 Ai
sensi dell’art. 1, n. 2, della decisione quadro, gli Stati
membri devono dare esecuzione ad ogni mandato di arresto europeo in base al
principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della
decisione stessa.
33 A
questo proposito, l’art. 4, punto 6, della decisione quadro
prevede un motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto
europeo in virtù del quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare
di eseguire un mandato siffatto, rilasciato ai fini dell’esecuzione di una
pena, qualora la persona ricercata «dimori nello Stato membro di esecuzione, ne
sia cittadino o vi risieda», e tale Stato si impegni a eseguire esso stesso
tale pena conformemente al suo diritto interno.
34 Pertanto,
secondo l’art. 4, punto 6, della decisione quadro, l’ambito di
applicazione di tale motivo di non esecuzione facoltativa è circoscritto
alle persone che, se prive della cittadinanza dello Stato membro di esecuzione,
vi «dimori[no]» o vi «risieda[no]». Tuttavia, il significato e la portata di
questi due termini non vengono definiti nella decisione quadro.
35
36 A
questo proposito, è certo vero che il termine «dimori» non può essere
interpretato in modo talmente estensivo da implicare che l’autorità giudiziaria
dell’esecuzione possa rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo per
il semplice fatto che la persona ricercata si trovi temporaneamente nel territorio
dello Stato membro di esecuzione.
37 Tuttavia,
l’art. 4, punto 6, della decisione quadro non si presta neppure
ad essere interpretato nel senso che una persona ricercata la quale, senza
essere cittadina o residente dello Stato membro di esecuzione, vi dimori da un
certo tempo, non può in alcun caso presentare con tale Stato legami tali da
giustificare l’eventuale opposizione di questo motivo di non esecuzione
facoltativa.
38 Ne
consegue che, malgrado alcune diversità di formulazione tra le varie versioni
linguistiche del detto art. 4, punto 6, la categoria delle persone
ricercate che «dimorano» nello Stato membro di esecuzione ai sensi di tale
disposizione non è – come sostenuto in particolare dal governo olandese
all’udienza nel presente procedimento – priva di qualsiasi rilevanza ai fini
della determinazione dell’ambito di applicazione della disposizione stessa.
39 Di
conseguenza, non è sufficiente prendere in considerazione il termine «risieda»
ai sensi dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro, ma è
necessario anche stabilire in che modo il termine «dimori» possa completare la
portata del primo di tali due termini.
40 Da
un lato, tale lettura dell’art. 4, punto 6, della
decisione quadro non viene inficiata dalla circostanza che, secondo il
tenore letterale dell’art. 5, punto 3, della medesima decisione,
riguardante la persona oggetto di un mandato di arresto europeo ai fini di
un’azione penale, la consegna può essere subordinata dal diritto dello Stato
membro di esecuzione alla condizione stabilita da quest’ultima
disposizione soltanto nel caso in cui l’interessato sia cittadino o residente
di tale Stato membro, senza che sia fatto alcun riferimento alla «dimora» di
costui.
41 Dall’altro
lato, quanto all’interpretazione dei termini «dimori» e «risieda», è importante
precisare che, contrariamente a quanto sostengono i governi ceco ed olandese,
la definizione di questi due termini non può essere lasciata all’apprezzamento
di ciascuno Stato membro.
42 Infatti,
dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto
dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una
disposizione di tale diritto, la quale non contenga alcun espresso richiamo al
diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della
sua portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di
un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del
contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla normativa
in questione (v., per analogia, sentenza 18 ottobre 2007, causa C‑195/06,
Österreichischer Rundfunk, Racc. pag. I‑8817, punto 24 e la
giurisprudenza ivi citata).
43 Considerato
che, come risulta dal punto 31 della presente sentenza, la
decisione quadro mira ad istituire un sistema, fondato sul principio del
reciproco riconoscimento, di consegna tra autorità giudiziarie di persone
condannate o sospettate al fine dell’esecuzione di sentenze o per sottoporle
all’azione penale, consegna alla quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione
può opporsi soltanto sulla scorta di uno dei motivi di rifiuto previsti dalla
decisione quadro, i termini «dimori» e «risieda», che delimitano la sfera
di applicazione dell’art. 4, punto 6, di quest’ultima,
devono costituire l’oggetto di una definizione uniforme in quanto si
riferiscono a nozioni autonome del diritto dell’Unione. Pertanto, nelle norme
nazionali di attuazione di tale art. 4, punto 6, gli Stati membri non
sono legittimati a conferire a tali termini una portata più estesa di quella
risultante da un’interpretazione uniforme siffatta.
44 Per
sapere se, in una situazione concreta, le sia consentito rifiutare di eseguire
un mandato di arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve, in
un primo momento, unicamente stabilire se la persona ricercata sia cittadino,
«risieda» o «dimori» ai sensi dell’art. 4, punto 6, della decisione
quadro e ricada dunque nell’ambito di applicazione di quest’ultima.
In un secondo momento, ed unicamente nel caso in cui constati che la persona
suddetta ricade in una delle fattispecie designate da tali termini, l’autorità
giudiziaria dell’esecuzione deve valutare se esista un legittimo interesse
idoneo a giustificare che la pena inflitta nello Stato membro emittente venga
eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione.
45 A
questo proposito, si deve sottolineare – come hanno fatto tutti gli Stati
membri che hanno presentato osservazioni alla Corte, nonché
46 Pertanto,
i termini «risieda» e «dimori» contemplano, rispettivamente, la situazione in
cui la persona oggetto di un mandato di arresto europeo abbia stabilito la
propria residenza effettiva nello Stato membro di esecuzione e quella in cui
tale persona abbia acquisito, a seguito di un soggiorno stabile di una certa
durata in questo medesimo Stato, legami con quest’ultimo
di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza.
47 Alla
luce delle informazioni contenute nella decisione di rinvio, il sig. Kozłowski non «risiede» in Germania ai sensi
dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro. Di conseguenza,
l’interpretazione che segue riguarda unicamente il termine «dimori» che compare
in tale disposizione.
48 Per
stabilire se, in una situazione concreta, tra la persona ricercata e lo Stato
membro di esecuzione esistano legami che consentono di constatare che tale
persona ricade nella fattispecie designata dal termine «dimori» ai sensi
dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro, occorre effettuare
una valutazione complessiva di un certo numero degli elementi oggettivi
caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali,
segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i
rapporti familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di
esecuzione.
49 Posto
che spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione procedere ad una
valutazione complessiva al fine di stabilire, in un primo momento, se la
persona interessata ricada nella previsione dell’art. 4, punto 6,
della decisione quadro, una singola circostanza caratterizzante la persona
interessata non può, in linea di principio, avere di per sé sola un’importanza
decisiva.
50 Per
quanto riguarda circostanze quali quelle riferite dal giudice di rinvio nella
sua prima questione, sub a)‑d), occorre constatare che il fatto –
esposto sub a) – che la persona ricercata non abbia soggiornato in maniera
ininterrotta nello Stato membro di esecuzione e quello – descritto sub b)
– che la persona suddetta non soggiorni in tale Stato nel rispetto delle norme
nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, pur non
costituendo elementi che consentano di per sé soli di concludere che, ai sensi
dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro, la detta persona
non «dimora» in tale Stato membro, possono nondimeno risultare pertinenti per
l’autorità giudiziaria dell’esecuzione allorché essa è chiamata a valutare se
la persona interessata rientri nell’ambito di applicazione della detta
disposizione.
51 Quanto
al fatto – illustrato nell’ambito della prima questione, sub c) – che tale
persona commetta abitualmente reati nello Stato membro di esecuzione, nonché
alla circostanza – descritta nella medesima questione, sub d) – che la
persona suddetta si trovi in regime di reclusione in tale Stato ai fini
dell’esecuzione di una pena detentiva, occorre constatare come si tratti di
elementi non pertinenti per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione allorché
essa deve, in un primo momento, stabilire se la persona interessata «dimori» ai
sensi dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro. Per contro,
supponendo che l’interessato «dimori» nello Stato membro di esecuzione, simili
elementi possono presentare un certo rilievo nell’ambito dell’esame che la
detta autorità è eventualmente chiamata ad effettuare in un secondo momento per
verificare se sia giustificato non dare seguito ad un mandato di arresto
europeo.
52 Ne
consegue che, pur senza essere determinanti, due delle quattro circostanze
riferite dal giudice del rinvio nella sua prima questione, sub a) e
sub b), possono essere pertinenti per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione
allorché essa deve stabilire se la situazione dell’interessato rientri
nell’ambito di applicazione dell’art. 4, punto 6, della
decisione quadro.
53 A
questo proposito, occorre constatare che, alla luce di alcuni degli elementi
citati dal giudice del rinvio come caratterizzanti la situazione di una persona
quale quella oggetto del procedimento a quo, tra i quali segnatamente la
durata, la natura e le modalità del soggiorno di quest’ultima,
nonché l’assenza di legami familiari e l’esistenza di legami economici assai
deboli con lo Stato membro di esecuzione, una persona siffatta non può essere
considerata come ricadente nella fattispecie designata dal termine «dimori» di
cui all’art. 4, punto 6, della decisione quadro.
54 Alla
luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la
prima questione dichiarando che l’art. 4, punto 6, della decisione
quadro deve essere interpretato nel senso che:
– una persona
ricercata «risiede» nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia ivi
stabilito la propria residenza effettiva, e «dimora» in tale Stato qualora, a
seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia
acquisito con tale Stato legami di intensità simile a quella dei legami che si
instaurano in caso di residenza;
– per
stabilire se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano
legami che consentono di constatare che tale persona ricade nella fattispecie
designata dal termine «dimori» di cui al detto art. 4, punto 6, l’autorità
giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a effettuare una valutazione complessiva
di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della
persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le
modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che essa
intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.
Sulla seconda questione
55 Il
giudice del rinvio ritiene che, qualora constatasse che il sig. Kozłowski non ha la propria «dimora abituale» in Germania,
ai sensi dell’art. 83 b, n. 2, lett. b), dell’IRG, sarebbe
obbligato ad autorizzare l’esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei
confronti di costui.
56 Alla
luce dei punti 47 e 53 della presente sentenza, nonché della soluzione fornita
dalla Corte alla prima questione, non è più necessario nella fattispecie
risolvere la seconda questione sollevata, in quanto la persona ricercata
oggetto del procedimento principale non ricade nell’ambito di applicazione
dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro.
Sulle spese
57 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
L’art. 4,
punto 6, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002,
2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di
consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che:
– una
persona ricercata «risiede» nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia
ivi stabilito la propria residenza effettiva, e «dimora» in tale Stato qualora,
a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia
acquisito con tale Stato legami di intensità simile a quella dei legami che si
instaurano in caso di residenza;
– per
stabilire se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano
legami che consentono di constatare che tale persona ricade nella fattispecie
designata dal termine «dimori» di cui al detto art. 4, punto 6, l’autorità
giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a effettuare una valutazione complessiva
di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della
persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le
modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che essa
intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.
(Seguono le firme)