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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande Sezione), 17 luglio 2008

 

C-66/08, Szymon Kozłowski

 

 

Nel procedimento C‑66/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 35 UE, dall’Oberlandesgericht Stuttgart (Germania), con decisione 14 febbraio 2008, pervenuta in cancelleria il 18 febbraio successivo, nel procedimento avente ad oggetto l’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di

 

Szymon Kozłowski,

 

 

LA CORTE (Grande Sezione),

 

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, G. Arestis e L. Bay Larsen (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, P. Kūris, E. Juhász, A. Ó Caoimh, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.‑C. Bonichot, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista l’ordinanza del presidente della Corte in data 22 febbraio 2008, che ha deciso di trattare la domanda pregiudiziale secondo un procedimento accelerato, ai sensi dell’art. 104 bis, primo comma, del regolamento di procedura,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 aprile 2008,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. Kozłowski, dall’avv. M. Stirnweiß, Rechtsanwalt;

–        per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;

–        per il governo danese, dal sig. J. Bering Liisberg, in qualità di agente;

–        per il governo francese, dal sig. J.‑C. Niollet, in qualità di agente;

–        per il governo italiano, dal sig. F. Arena, avvocato dello Stato;

–        per il governo olandese, dalle sig.re C. Wissels e M. Noort, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, dalle sig.re C. Pesendorfer e T. Fülöp, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, dai sigg. M. Dowgielewicz e L. Rędziniak, in qualità di agenti;

–        per il governo slovacco, dal sig. J. Čorba, in qualità di agente;

–        per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra S. Grünheid e dal sig. R. Troosters, in qualità di agenti,

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1; in prosieguo: la «decisione quadro»).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione, da parte della Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart (in prosieguo: l’«autorità giudiziaria tedesca dell’esecuzione»), di un mandato di arresto europeo emesso il 18 aprile 2007 dal Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (Tribunale regionale di Bydgoszcz; in prosieguo: l’«autorità giudiziaria polacca emittente») nei confronti del sig. Kozłowski, cittadino polacco.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione europea

3        Il quinto ‘considerando’ della decisione quadro così recita:

«L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia».

4        Il settimo ‘considerando’ della decisione quadro precisa quanto segue:

«Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 5 del trattato che istituisce le Comunità europee. (...)»

5        L’ottavo ‘considerando’ della decisione quadro è così formulato:

«Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna».

6        L’art. 1, nn. 1 e 2, della decisione quadro definisce il mandato di arresto europeo e l’obbligo di esecuzione del medesimo nei seguenti termini:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro».

7        L’art. 2, n. 1, della decisione quadro prevede quanto segue:

«Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti (…) oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi».

8        L’art. 3 della decisione quadro elenca tre «[m]otivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo».

9        L’art. 4 della medesima decisione, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo», elenca, in sette punti, tali motivi. Al riguardo il punto 6 dispone quanto segue:

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:

(…)

6)      se il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno».

10      L’art. 5 della decisione quadro, intitolato «Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari», così dispone:

«L’esecuzione del mandato di arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:

(…)

3)      Se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente».

11      L’art. 6 della decisione quadro, intitolato «Determinazione delle autorità giudiziarie competenti», dispone quanto segue:

«1.      Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

2.      Per autorità giudiziaria dell’esecuzione si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato di arresto europeo.

3.      Ciascuno Stato membro comunica al Segretariato generale del Consiglio qual è l’autorità competente in base al proprio diritto interno».

12      Dall’informazione relativa alla data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 1° maggio 1999 (GU L 114, pag. 56), risulta che la Repubblica federale di Germania ha effettuato una dichiarazione ai sensi dell’art. 35, n. 2, UE, con la quale ha accettato la competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale secondo le modalità di cui all’art. 35, n. 3, lett. b), UE.

 Il diritto nazionale

13      La decisione quadro è stata trasposta nell’ordinamento giuridico tedesco mediante gli artt. 78‑83 k della legge 23 dicembre 1982 sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale (Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen), come modificata dalla legge 20 luglio 2006 disciplinante il mandato d’arresto europeo (Europäisches Haftbefehlsgesetz; BGBl. 2006 I, pag. 1721) (in prosieguo: l’«IRG»); in sede di trasposizione è stata conservata la terminologia tradizionale del diritto tedesco, che designa la «consegna» ai sensi della decisione quadro con il termine «estradizione».

14      L’IRG opera una distinzione tra la decisione riguardante l’ammissibilità della domanda di estradizione e quella che provvede sulla concessione o meno dell’estradizione. 

15      Ai sensi degli artt. 29‑32 dell’IRG, spetta agli Oberlandesgerichte (corti d’appello regionali) esaminare in ogni caso la ricevibilità della domanda di estradizione, su richiesta dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

16      Per contro, la decisione di concedere o meno l’estradizione è riservata, per quanto riguarda le domande di estradizione presentate da un’autorità giudiziaria emittente di uno Stato membro, all’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

17      Per quanto riguarda le persone diverse dai cittadini tedeschi, siano esse cittadini di uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania o cittadini di uno Stato terzo, l’art. 4, punto 6, della decisione quadro è stato trasposto mediante l’art. 83 b, n. 2, lett. b), dell’IRG. Tale disposizione, intitolata «Impedimenti alla concessione dell’estradizione», è così formulata:

«La concessione dell’estradizione di uno straniero che abbia la propria dimora abituale nel territorio tedesco può inoltre essere rifiutata se:

(…)

b)      in caso di estradizione a scopo di esecuzione di una pena, l’interessato, previa informativa sui fatti pertinenti, non presti il proprio consenso con dichiarazione messa a verbale dinanzi al giudice e risulti prevalente un suo interesse meritevole di tutela a scontare la pena in Germania; (...)»

18      Sul piano procedurale, l’art. 79, n. 2, dell’IRG precisa le modalità con le quali viene adottata la decisione sulla domanda di estradizione, stabilendo quanto segue:

«Prima della decisione dell’Oberlandesgericht in merito all’ammissibilità della domanda di estradizione, l’autorità competente a concedere quest’ultima [le “Generalstaatsanwaltschaften”] decide se intende o no far valere gli impedimenti alla concessione dell’estradizione di cui all’art. 83 b. La decisione di non opporre impedimenti all’estradizione deve essere motivata. Essa è soggetta a verifica da parte dell’Oberlandesgericht (...)».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

19      Con sentenza pronunciata il 28 maggio 2002 dal Sad Rejonowy w Tucholi (Tribunale circondariale di Tuchola) (Polonia), il sig. Kozłowski è stato condannato ad una pena detentiva di cinque mesi per danneggiamento della proprietà altrui. La pena irrogata dalla detta sentenza è divenuta definitiva, ma non è stata ancora eseguita.

20      Dal 10 maggio 2006 il sig. Kozłowski si trova recluso nel centro penitenziario di Stoccarda (Germania), dove sconta una pena detentiva di tre anni e sei mesi, alla quale è stato condannato in base a due sentenze emesse dall’Amtsgericht Stuttgart, in data 27 luglio 2006 e 25 gennaio 2007, per 61 episodi di truffa commessi in Germania.

21      L’autorità giudiziaria polacca emittente ha chiesto all’autorità giudiziaria tedesca dell’esecuzione, con mandato di arresto europeo emesso il 18 aprile 2007, la consegna del sig. Kozłowski ai fini dell’esecuzione della pena detentiva di cinque mesi inflitta a quest’ultimo dal Sad Rejonowy w Tucholi.

22      Il 5 giugno 2007 il sig. Kozłowski è stato sentito al riguardo dall’Amtsgericht Stuttgart. Egli ha dichiarato, nel corso di tale audizione, che non acconsentiva alla propria consegna all’autorità giudiziaria polacca emittente.

23      Il 18 giugno 2007 l’autorità giudiziaria tedesca dell’esecuzione ha informato il sig. Kozłowski che non intendeva opporre alcun motivo di non esecuzione. Infatti, secondo la detta autorità, non sussistevano motivi di non esecuzione ai sensi dell’art. 83 b dell’IRG e, in particolare, l’interessato non aveva la propria dimora abituale in Germania. I soggiorni dell’interessato succedutisi nel territorio tedesco sarebbero stati caratterizzati dalla commissione di vari reati, ad esclusione di qualsiasi attività lecita.

24      Di conseguenza, ritenendo che non fosse necessario avviare ricerche per stabilire dove, presso chi e a quali scopi il sig. Kozłowski avesse soggiornato in Germania, l’autorità giudiziaria tedesca dell’esecuzione ha chiesto all’Oberlandesgericht Stuttgart di autorizzare l’esecuzione del suddetto mandato di arresto europeo.

25      Per quanto riguarda la situazione personale del sig. Kozłowski, risulta dalla decisione di rinvio che, secondo le sentenze di condanna pronunciate nei suoi confronti in Germania, l’interessato è celibe e senza figli. Egli conoscerebbe poco, o addirittura per nulla, la lingua tedesca. Sarebbe cresciuto in Polonia, dove avrebbe lavorato fino alla fine del 2003. Successivamente avrebbe percepito indennità di disoccupazione in tale Stato membro, per la durata di un anno circa.

26      Il giudice del rinvio muove dall’ipotesi che, dal mese di febbraio 2005 fino al 10 maggio 2006, data del suo arresto in Germania, il sig. Kozłowski abbia soggiornato in maniera prevalente nel territorio tedesco. Tale soggiorno avrebbe subito delle interruzioni durante le vacanze di Natale dell’anno 2005, e forse anche nel mese di giugno 2005, nonché nei mesi di febbraio e marzo 2006. Egli avrebbe lavorato occasionalmente nel settore edile, ma si sarebbe procurato la maggior parte dei propri mezzi di sostentamento commettendo reati.

27      Infine, il giudice del rinvio fa presente che esso, nell’ambito del controllo effettivo cui deve procedere a norma dell’art. 79, n. 2, dell’IRG, è chiamato a stabilire se, ai sensi dell’art. 83 b, n. 2, di questa medesima legge ed alla data in cui è stata richiesta la consegna dell’interessato, la «dimora abituale» del sig. Kozłowski fosse situata nel territorio tedesco ed ivi si trovi tuttora. In caso di soluzione negativa di tale questione, il detto giudice dovrebbe autorizzare l’esecuzione del mandato di arresto europeo ai sensi del diritto tedesco, dato che tutte le altre condizioni da questo stabilite risultano soddisfatte.

28      Alla luce di tali premesse, l’Oberlandesgericht Stuttgart ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se alla possibilità di ritenere che una persona “risieda” o “dimori” in uno Stato membro [di esecuzione] ai sensi dell’art. 4, punto 6), della decisione quadro (...) osti il fatto che questa persona:

a)      non dimora ininterrottamente nello Stato membro [di esecuzione];

b)      dimora in tale Stato senza rispettare le norme nazionali in materia di soggiorno degli stranieri,

c)      è ivi dedita alla commissione di reati in forma professionale, e/o

d)      si trova ivi reclusa a seguito di condanna penale.

2)      Se una trasposizione dell’art. 4, punto 6), della decisione quadro, effettuata in modo tale per cui l’estradizione da parte di uno Stato membro, ai fini dell’esecuzione di una condanna penale, di propri cittadini contro la loro volontà sia sempre inammissibile, mentre possa essere autorizzata, malgrado il loro disaccordo, quella di cittadini di altri Stati membri a discrezione delle autorità competenti, sia compatibile con le norme dell’Unione europea, e in particolare con i principi di non discriminazione e di cittadinanza dell’Unione ai sensi dell’art. 6, n. 1, UE, in combinato disposto con gli artt. 12 CE e 17 CE e segg., e, in caso affermativo, se tali principi debbano essere rispettati quanto meno nell’esercizio del detto potere discrezionale».

 Sulle questioni pregiudiziali

29      In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dal punto 12 della presente sentenza, la Corte è nella fattispecie competente a statuire sull’interpretazione della decisione quadro a norma dell’art. 35 UE.

 Sulla prima questione

30      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza quale sia la portata dei termini «risieda» e «dimori» contenuti nell’art. 4, punto 6, della decisione quadro e, più in particolare, se, in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, una persona ricercata nell’ambito di un procedimento per l’esecuzione di un mandato di arresto europeo possa essere considerata come ricadente nell’ambito di tale disposizione.

31      Per risolvere tale questione, occorre ricordare che la decisione quadro – come emerge, in particolare, dal suo art. 1, nn. 1 e 2, nonché dal suo quinto e settimo ‘considerando’ – è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli Stati membri con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie di persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione di sentenze o per sottoporle all’azione penale, laddove il nuovo sistema è fondato sul principio del reciproco riconoscimento (v. sentenza 3 maggio 2007, causa C‑303/05, Advocaten voor de Wereld, Racc. pag. I‑3633, punto 28).

32      Ai sensi dell’art. 1, n. 2, della decisione quadro, gli Stati membri devono dare esecuzione ad ogni mandato di arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della decisione stessa.

33      A questo proposito, l’art. 4, punto 6, della decisione quadro prevede un motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo in virtù del quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato siffatto, rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena, qualora la persona ricercata «dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda», e tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena conformemente al suo diritto interno.

34      Pertanto, secondo l’art. 4, punto 6, della decisione quadro, l’ambito di applicazione di tale motivo di non esecuzione facoltativa è circoscritto alle persone che, se prive della cittadinanza dello Stato membro di esecuzione, vi «dimori[no]» o vi «risieda[no]». Tuttavia, il significato e la portata di questi due termini non vengono definiti nella decisione quadro.

35      La Commissione delle Comunità europee, pur ammettendo che in talune versioni linguistiche della decisione quadro la formulazione dell’art. 4, punto 6, della medesima può far pensare che il termine «dimori» si ponga sullo stesso piano dei criteri costituiti dalla residenza o dalla nazionalità, sostiene che la detta disposizione deve comunque essere interpretata nel senso che il fatto che la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione è una condizione necessaria ma non sufficiente per invocare il motivo di non esecuzione facoltativa previsto dal detto art. 4, punto 6.

36      A questo proposito, è certo vero che il termine «dimori» non può essere interpretato in modo talmente estensivo da implicare che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo per il semplice fatto che la persona ricercata si trovi temporaneamente nel territorio dello Stato membro di esecuzione.

37      Tuttavia, l’art. 4, punto 6, della decisione quadro non si presta neppure ad essere interpretato nel senso che una persona ricercata la quale, senza essere cittadina o residente dello Stato membro di esecuzione, vi dimori da un certo tempo, non può in alcun caso presentare con tale Stato legami tali da giustificare l’eventuale opposizione di questo motivo di non esecuzione facoltativa.

38      Ne consegue che, malgrado alcune diversità di formulazione tra le varie versioni linguistiche del detto art. 4, punto 6, la categoria delle persone ricercate che «dimorano» nello Stato membro di esecuzione ai sensi di tale disposizione non è – come sostenuto in particolare dal governo olandese all’udienza nel presente procedimento – priva di qualsiasi rilevanza ai fini della determinazione dell’ambito di applicazione della disposizione stessa.

39      Di conseguenza, non è sufficiente prendere in considerazione il termine «risieda» ai sensi dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro, ma è necessario anche stabilire in che modo il termine «dimori» possa completare la portata del primo di tali due termini.

40      Da un lato, tale lettura dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro non viene inficiata dalla circostanza che, secondo il tenore letterale dell’art. 5, punto 3, della medesima decisione, riguardante la persona oggetto di un mandato di arresto europeo ai fini di un’azione penale, la consegna può essere subordinata dal diritto dello Stato membro di esecuzione alla condizione stabilita da quest’ultima disposizione soltanto nel caso in cui l’interessato sia cittadino o residente di tale Stato membro, senza che sia fatto alcun riferimento alla «dimora» di costui.

41      Dall’altro lato, quanto all’interpretazione dei termini «dimori» e «risieda», è importante precisare che, contrariamente a quanto sostengono i governi ceco ed olandese, la definizione di questi due termini non può essere lasciata all’apprezzamento di ciascuno Stato membro.

42      Infatti, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione di tale diritto, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla normativa in questione (v., per analogia, sentenza 18 ottobre 2007, causa C‑195/06, Österreichischer Rundfunk, Racc. pag. I‑8817, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata).

43      Considerato che, come risulta dal punto 31 della presente sentenza, la decisione quadro mira ad istituire un sistema, fondato sul principio del reciproco riconoscimento, di consegna tra autorità giudiziarie di persone condannate o sospettate al fine dell’esecuzione di sentenze o per sottoporle all’azione penale, consegna alla quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può opporsi soltanto sulla scorta di uno dei motivi di rifiuto previsti dalla decisione quadro, i termini «dimori» e «risieda», che delimitano la sfera di applicazione dell’art. 4, punto 6, di quest’ultima, devono costituire l’oggetto di una definizione uniforme in quanto si riferiscono a nozioni autonome del diritto dell’Unione. Pertanto, nelle norme nazionali di attuazione di tale art. 4, punto 6, gli Stati membri non sono legittimati a conferire a tali termini una portata più estesa di quella risultante da un’interpretazione uniforme siffatta.

44      Per sapere se, in una situazione concreta, le sia consentito rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve, in un primo momento, unicamente stabilire se la persona ricercata sia cittadino, «risieda» o «dimori» ai sensi dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro e ricada dunque nell’ambito di applicazione di quest’ultima. In un secondo momento, ed unicamente nel caso in cui constati che la persona suddetta ricade in una delle fattispecie designate da tali termini, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve valutare se esista un legittimo interesse idoneo a giustificare che la pena inflitta nello Stato membro emittente venga eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione. 

45      A questo proposito, si deve sottolineare – come hanno fatto tutti gli Stati membri che hanno presentato osservazioni alla Corte, nonché la Commissione – che il motivo di non esecuzione facoltativa stabilito all’art. 4, punto 6, della decisione quadro mira segnatamente a permettere all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata.

46      Pertanto, i termini «risieda» e «dimori» contemplano, rispettivamente, la situazione in cui la persona oggetto di un mandato di arresto europeo abbia stabilito la propria residenza effettiva nello Stato membro di esecuzione e quella in cui tale persona abbia acquisito, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata in questo medesimo Stato, legami con quest’ultimo di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza.

47      Alla luce delle informazioni contenute nella decisione di rinvio, il sig. Kozłowski non «risiede» in Germania ai sensi dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro. Di conseguenza, l’interpretazione che segue riguarda unicamente il termine «dimori» che compare in tale disposizione.

48      Per stabilire se, in una situazione concreta, tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano legami che consentono di constatare che tale persona ricade nella fattispecie designata dal termine «dimori» ai sensi dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro, occorre effettuare una valutazione complessiva di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i rapporti familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.

49      Posto che spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione procedere ad una valutazione complessiva al fine di stabilire, in un primo momento, se la persona interessata ricada nella previsione dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro, una singola circostanza caratterizzante la persona interessata non può, in linea di principio, avere di per sé sola un’importanza decisiva.

50      Per quanto riguarda circostanze quali quelle riferite dal giudice di rinvio nella sua prima questione, sub a)‑d), occorre constatare che il fatto – esposto sub a) – che la persona ricercata non abbia soggiornato in maniera ininterrotta nello Stato membro di esecuzione e quello – descritto sub b) – che la persona suddetta non soggiorni in tale Stato nel rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, pur non costituendo elementi che consentano di per sé soli di concludere che, ai sensi dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro, la detta persona non «dimora» in tale Stato membro, possono nondimeno risultare pertinenti per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione allorché essa è chiamata a valutare se la persona interessata rientri nell’ambito di applicazione della detta disposizione.

51      Quanto al fatto – illustrato nell’ambito della prima questione, sub c) – che tale persona commetta abitualmente reati nello Stato membro di esecuzione, nonché alla circostanza – descritta nella medesima questione, sub d) – che la persona suddetta si trovi in regime di reclusione in tale Stato ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, occorre constatare come si tratti di elementi non pertinenti per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione allorché essa deve, in un primo momento, stabilire se la persona interessata «dimori» ai sensi dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro. Per contro, supponendo che l’interessato «dimori» nello Stato membro di esecuzione, simili elementi possono presentare un certo rilievo nell’ambito dell’esame che la detta autorità è eventualmente chiamata ad effettuare in un secondo momento per verificare se sia giustificato non dare seguito ad un mandato di arresto europeo.

52      Ne consegue che, pur senza essere determinanti, due delle quattro circostanze riferite dal giudice del rinvio nella sua prima questione, sub a) e sub b), possono essere pertinenti per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione allorché essa deve stabilire se la situazione dell’interessato rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro.

53      A questo proposito, occorre constatare che, alla luce di alcuni degli elementi citati dal giudice del rinvio come caratterizzanti la situazione di una persona quale quella oggetto del procedimento a quo, tra i quali segnatamente la durata, la natura e le modalità del soggiorno di quest’ultima, nonché l’assenza di legami familiari e l’esistenza di legami economici assai deboli con lo Stato membro di esecuzione, una persona siffatta non può essere considerata come ricadente nella fattispecie designata dal termine «dimori» di cui all’art. 4, punto 6, della decisione quadro.

54      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 4, punto 6, della decisione quadro deve essere interpretato nel senso che:

–      una persona ricercata «risiede» nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva, e «dimora» in tale Stato qualora, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito con tale Stato legami di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza;

–        per stabilire se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano legami che consentono di constatare che tale persona ricade nella fattispecie designata dal termine «dimori» di cui al detto art. 4, punto 6, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a effettuare una valutazione complessiva di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.

 Sulla seconda questione

55      Il giudice del rinvio ritiene che, qualora constatasse che il sig. Kozłowski non ha la propria «dimora abituale» in Germania, ai sensi dell’art. 83 b, n. 2, lett. b), dell’IRG, sarebbe obbligato ad autorizzare l’esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei confronti di costui.

56      Alla luce dei punti 47 e 53 della presente sentenza, nonché della soluzione fornita dalla Corte alla prima questione, non è più necessario nella fattispecie risolvere la seconda questione sollevata, in quanto la persona ricercata oggetto del procedimento principale non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro.

 Sulle spese

57      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’art. 4, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che:

–        una persona ricercata «risiede» nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva, e «dimora» in tale Stato qualora, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito con tale Stato legami di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza;

–        per stabilire se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano legami che consentono di constatare che tale persona ricade nella fattispecie designata dal termine «dimori» di cui al detto art. 4, punto 6, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a effettuare una valutazione complessiva di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.

 

                   (Seguono le firme)