Corte di Giustizia delle Comunità europee, 11 luglio
2002
C-60/00, Mary Carpenter – Secretary of State for the Home Department
Nel
procedimento C-60/00,
avente ad oggetto
la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art.
234 CE, dall'Immigration Appeal Tribunal (Regno
Unito) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Mary Carpenter
e
Secretary of State for the Home Department,
domanda vertente
sull'interpretazione dell'art. 49 CE e della direttiva del Consiglio 21 maggio
1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento
e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in
materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14),
composta dai
sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dalla sig.ra N. Colneric
e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai
sigg. C. Gulmann, D.A.O.
Edward, J.-P. Puissochet, M.
Wathelet, R. Schintgen e J.N. Cunha Rodrigues
(relatore), giudici,
avvocato
generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere:
sig. H.A. Rühl,
amministratore principale
viste le
osservazioni scritte presentate:
- per la
sig.ra Carpenter, dal sig. J. Walsh, barrister, su incarico della sig.ra J. Wyman,
solicitor;
- per il
governo del Regno Unito, dalla sig.ra G. Amodeo, in
qualità di agente, assistita dal sig. D. Wyatt, QC;
- per
Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra N. Yerrell,
in qualità di agente,
vista la
relazione d'udienza,
sentite le
osservazioni orali della sig.ra Carpenter, rappresentata dal sig. J. Walsh, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla
sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, assistita
dal sig. D. Wyatt, nonché della Commissione,
rappresentata dalle sig.re N. Yerrell
e H. Michard, in qualità di agenti, all'udienza del
29 maggio 2001,
sentite le
conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 settembre
2001,
ha pronunciato
la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con
ordinanza 16 dicembre 1999, pervenuta alla Corte il 21 febbraio
2 Tale
questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra
Carpenter, di cittadinanza filippina, e il Secretary of State for the Home Department (in prosieguo: il «Secretary
of State») in merito al diritto della prima di
soggiornare nel Regno Unito.
Contesto
normativo
Diritto
comunitario
3 Ai sensi
dell'art. 49, primo comma, CE:
«Nel quadro
delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi
all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati
membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario
della prestazione».
4 Il primo
considerando della direttiva recita come segue:
«considerando
che la libera circolazione delle persone prevista dal Trattato e dal titolo II
dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di
stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi implica la soppressione
delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno, all'interno della Comunità,
dei cittadini degli Stati membri che desiderino stabilirsi nel territorio di
qualunque Stato membro o prestarvi servizi».
«Gli Stati
membri sopprimono, alle condizioni previste dalla presente direttiva, le
restrizioni al trasferimento e al soggiorno:
a) dei
cittadini di uno Stato membro che si siano stabiliti o che desiderino
stabilirsi in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività indipendente, o
che desiderino effettuarvi una prestazione di servizi;
b) dei
cittadini degli Stati membri che desiderino recarsi in un altro Stato membro in
qualità di destinatari di una prestazione di servizi;
c) del coniuge
e dei figli d'età inferiore a 21 anni dei cittadini suddetti, qualunque sia la
loro cittadinanza;
d) degli
ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini
che sono a loro carico, qualunque sia la loro cittadinanza».
«Per i
prestatori e per i destinatari di servizi, il diritto di soggiorno corrisponde
alla durata della prestazione».
Normativa
nazionale
7 Dall'Immigration Act 1971 (legge del
1971 relativa all'immigrazione) e dalle United
Kingdom Immigration Rules
(House of Commons Paper 395) (norme sull'immigrazione adottate dal Parlamento
del Regno Unito nel 1994; in prosieguo: le «Immigration
Rules») risulta che una persona che non sia in
possesso della cittadinanza britannica può entrare o soggiornare nel Regno Unito,
di regola, solo dopo averne ottenuto il permesso. Simili permessi sono
denominati rispettivamente «permesso d'ingresso» e «permesso di soggiorno».
«Ai sensi [dell'Immigration Act del 1971] una
persona non chiede l'autorizzazione all'ingresso o al soggiorno nel Regno Unito
qualora sia a ciò legittimata in base ad una norma comunitaria vincolante o in
base a disposizioni adottate ai sensi dell'art. 2, n. 2, dello European Community Act 1972
[legge sulle Comunità europee]».
9 Il punto 281
delle Immigration Rules
enuncia le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione ad entrare nel
Regno Unito in quanto coniuge di una persona presente nel Regno Unito ed ivi
residente. Al primo comma, punto vi), indica che il richiedente deve essere in
possesso di un certificato valido di ingresso («entry clearance»)
in qualità di coniuge, emesso dal Regno Unito. Tuttavia, una persona presente
nel Regno Unito che detenga un diritto d'ingresso o di soggiorno ad altro
titolo può passare nella categoria dei coniugi se possiede i requisiti di cui
al punto 284 delle Immigration Rules.
10 Il punto
284 delle Immigration Rules
fissa i requisiti previsti per ottenere una proroga del diritto di soggiorno
nel Regno Unito in quanto coniuge di una persona presente nel Regno Unito ed
ivi residente. Ai sensi del punto i) del detto articolo, il richiedente deve
disporre di un permesso limitato di soggiorno nel Regno Unito - che
comprenderebbe un permesso di ingresso - e il punto iv)
esige che il richiedente non abbia soggiornato in violazione delle leggi
sull'immigrazione.
«Una persona
che non sia cittadino britannico può essere espulso dal Regno Unito:
a) se,
disponendo solo di un permesso limitato di ingresso o di soggiorno nel territorio,
non rispetti le condizioni necessarie per ottenere il permesso ovvero soggiorni
oltre il termine definito nel permesso (...)».
12 Per quanto
riguarda, più in particolare, l'espulsione dei coniugi di cittadini britannici,
il Secretary of State ha l'obbligo,
ai sensi del punto 364 delle Immigration Rules, di prendere in considerazione le circostanze
particolari di ciascun caso prima di adottare o meno una decisione di
espulsione. Tuttavia, una dichiarazione di politica generale (DP 3/96)
definisce le circostanze in cui il Secretary of State deve autorizzare in linea di principio il
soggiorno di coniugi che potrebbero essere espulsi o che si trovino in una
situazione di soggiorno irregolare. Il punto 5 di tale dichiarazione
stabilisce, come regola generale, che non vi deve essere di norma espulsione
quando la persona interessata abbia contratto un matrimonio effettivo e
durevole con una persona residente nel Regno Unito e qualora i coniugi abbiano
sempre vissuto nel Regno Unito dopo il matrimonio per un periodo di almeno due
anni prima dell'attivazione della procedura di espulsione. La stessa
dichiarazione aggiunge che non ci si può ragionevolmente aspettare che la
persona residente nel Regno Unito accompagni il proprio coniuge in caso di
espulsione.
Causa
principale
13 Il 18
settembre 1994 la sig.ra Carpenter, di cittadinanza filippina, otteneva un
permesso d'ingresso nel Regno Unito per sei mesi come visitatore («visitor»).
Nel Regno Unito rimaneva oltre la fine di tale periodo, omettendo di richiedere
la proroga del suo permesso di soggiorno. Il 22 maggio 1996 sposava il sig.
Peter Carpenter, cittadino britannico.
14
Dall'ordinanza di rinvio risulta che il sig. Carpenter dirige un'impresa che
vende spazi pubblicitari su riviste mediche e scientifiche e fornisce vari tipi
di servizi in materia di amministrazione e di pubblicazione agli editori delle
dette riviste. Tale impresa ha sede nel Regno Unito dove hanno sede anche gli
editori delle riviste sulle quali essa vende spazi pubblicitari. Gran parte dell'attività
dell'impresa si svolge con inserzionisti che hanno sede in altri Stati membri
della Comunità europea. Il sig. Carpenter si sposta in altri Stati membri per
conto della sua impresa.
15 Il 15
luglio 1996 la sig.ra Carpenter chiedeva al Secretary
of State un permesso di soggiorno nel Regno Unito
come moglie di un cittadino di tale Stato membro. La domanda veniva respinta
con decisione del Secretary of
State 21 luglio 1997.
16 Inoltre, il
Secretary of State adottava
un provvedimento di espulsione della sig.ra Carpenter rimpatriandola nelle
Filippine. Tale decisione lascia alla sig.ra Carpenter la facoltà di lasciare
volontariamente il Regno Unito. In caso contrario, il Secretary
of State firmerà un ordine di espulsione di cui la
sig.ra Carpenter dovrà ottenere la revoca prima di poter richiedere il permesso
d'ingresso nel Regno Unito in quanto coniuge di un cittadino britannico.
17 La sig.ra
Carpenter impugnava la decisione di espulsione dinanzi all'Immigration
Adjudicator (Regno Unito), sostenendo che il Secretary of State non aveva il
potere di espellerla in quanto il diritto comunitario le attribuiva il diritto
di soggiornare nel Regno Unito. Essa ha sostenuto, infatti, che suo marito,
dovendo circolare in altri Stati membri per conto dell'impresa al fine di
fornire e ricevere servizi, riusciva a svolgere tale attività più facilmente da
quando lei si occupava dei suoi figli nati dal primo matrimonio, cosicché la
sua espulsione avrebbe ristretto il diritto del marito ad effettuare e ricevere
prestazioni di servizi.
20 Ritenendo
che la soluzione della controversia così configurata richiedesse
un'interpretazione del diritto comunitario, l'Immigration
Appeal Tribunal ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se, nel caso
di
a) un
cittadino di uno Stato membro che risieda in tale Stato e fornisca prestazioni
di servizi a soggetti stabiliti in altri Stati membri, e
b) il cui
coniuge non sia cittadino di uno Stato membro,
il coniuge non
cittadino possa trarre
1) dall'art.
49 CE e/o
2) dalla
direttiva [del Consiglio 21 maggio 1973,] 73/148/CEE, [relativa alla
soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini
degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di
prestazione di servizi,]
il diritto di
soggiornare con il proprio coniuge nello Stato membro di origine di
quest'ultimo.
Se la
soluzione della questione sollevata sia diversa qualora il coniuge non
cittadino di uno Stato membro aiuti indirettamente il coniuge cittadino di uno
Stato membro nello svolgimento di prestazioni di servizi in altri Stati membri,
prendendosi cura dei figli».
Sulla
questione pregiudiziale
Osservazioni
presentate alla Corte
21 La sig.ra
Carpenter ammette di non disporre di un diritto di soggiorno proprio in alcuno
Stato membro, ma sostiene che i suoi diritti derivano da quelli di cui gode il
coniuge per effettuare prestazioni di servizi e circolare all'interno
dell'Unione europea. Suo marito avrebbe il diritto di esercitare la propria
attività in tutto il mercato interno senza che gli siano imposte restrizioni
illegittime. L'espulsione della sig.ra Carpenter costringerebbe il sig.
Carpenter ad andare a vivere con lei nelle Filippine ovvero separerebbe i
membri del nucleo familiare se egli restasse nel Regno Unito. In entrambi i
casi, l'attività professionale del sig. Carpenter ne sarebbe pregiudicata.
Peraltro, a suo avviso non si può sostenere che la restrizione alla libera
prestazione dei servizi imposta al sig. Carpenter in caso di espulsione della
moglie sarebbe puramente interna, dal momento che egli fornisce servizi in
tutto il mercato interno.
22 Secondo il
governo del Regno Unito, le disposizioni della direttiva implicano, per
esempio, che un cittadino britannico intenzionato a prestare servizi in un
altro Stato membro abbia il diritto di soggiornare in tale Stato per la durata
della prestazione e che il coniuge abbia il diritto di soggiornarvi durante lo
stesso periodo. Tuttavia, tali disposizioni non conferirebbero alcun diritto di
soggiorno nel territorio del Regno Unito ai cittadini britannici, i quali detengono
in ogni caso tale diritto in forza del diritto nazionale, né ai loro coniugi.
23 Lo stesso
governo ricorda che nella sentenza 27 giugno 1996, causa C-107/94, Asscher (Racc. pag. I-3089),
24
Ciononostante, dal momento che il sig. Carpenter non ha esercitato il proprio
diritto alla libera circolazione, sua moglie non può richiamarsi alle citate
sentenze Singh e Asscher.
Conseguentemente, il diritto comunitario non conferirebbe alcun diritto
d'ingresso o di soggiorno nel Regno Unito ad una persona che si trovi nella
situazione della sig.ra Carpenter.
25 Secondo
27 Al
contrario, il principio enunciato al punto 23 della citata sentenza Singh non potrebbe essere applicato a una situazione quale
quella di cui alla causa principale, in cui il cittadino di uno Stato membro
non ha mai cercato di stabilirsi con il coniuge in un altro Stato membro,
limitandosi semplicemente a fornire prestazioni di servizi a partire dal
proprio Stato di origine.
Giudizio della
Corte
29 Si deve
rilevare, poi, che, come emerge dal punto 14 della presente sentenza, l'attività
professionale del sig. Carpenter consiste per buona parte nella fornitura di
prestazioni di servizi, dietro compenso, a favore di inserzionisti stabiliti in
altri Stati membri. Prestazioni del genere rientrano nella nozione di
prestazione di servizi ai sensi dell'art. 49 CE, sia se il prestatore si reca,
a tale fine, nello Stato membro del destinatario, sia se fornisce i servizi
transfrontalieri senza spostarsi dallo Stato membro in cui è stabilito (v., a
proposito della pratica detta del «cold calling», sentenza 10 maggio 1995, causa C-384/93, Alpine Investments, Racc. pag. I-1141, punti 15 e 20-22).
30 Il sig.
Carpenter, quindi, esercita il diritto alla libera prestazione dei servizi
garantito dall'art. 49 CE. Peraltro, come
31 Si deve
inoltre rilevare che, nell'ambito del diritto di stabilimento e della libera
prestazione dei servizi, la direttiva è volta a sopprimere le restrizioni al
trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della
Comunità.
32 Emerge sia
dallo scopo perseguito dalla direttiva sia dalla formulazione del suo art. 1,
n. 1, lett. a) e b), che essa si applica nel caso in cui un cittadino di uno
Stato membro lasci il proprio Stato membro di origine e si rechi in un altro
Stato membro per stabilirvisi o per effettuarvi una prestazione di servizi
ovvero per ricevervi una simile prestazione.
33 Tale
interpretazione è corroborata, in particolare, dagli artt. 2, n. 1, ai sensi
del quale «[g]li Stati membri riconoscono alle persone di cui all'articolo 1 il
diritto di lasciare il loro territorio», 3, n. 1, ai sensi del quale «[g]li
Stati membri ammettono nel rispettivo territorio le persone di cui all'articolo
1 dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto
validi», 4, n. 1, ai sensi del quale «[o]gni Stato
membro riconosce un diritto di soggiorno permanente ai cittadini degli Stati
membri che si stabiliscono nel suo territorio», e 4, n. 2, della direttiva, ai
sensi del quale «[p]er i prestatori e per i
destinatari di servizi il diritto di soggiorno corrisponde alla durata della
prestazione».
34 E' vero che
l'art. 1, n. 1, lett. c), della direttiva estende ai coniugi dei cittadini
degli Stati membri di cui alle lett. a) e b) dello stesso articolo il diritto
di spostarsi e di soggiornare in un altro Stato membro, a prescindere dalla
loro cittadinanza. Tuttavia, giacché la direttiva è volta a facilitare
l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei
servizi da parte dei cittadini degli Stati membri, i diritti attribuiti ai
coniugi dei cittadini degli Stati membri vengono loro riconosciuti affinché
possano accompagnare questi ultimi quando, spostandosi o soggiornando in un
altro Stato membro diverso dal loro Stato membro di origine, esercitano, alle
condizioni previste dalla direttiva, i diritti derivanti dal Trattato.
35
Conseguentemente, sia dagli obiettivi perseguiti sia dal contenuto emerge che
la direttiva disciplina le condizioni alle quali un cittadino di uno Stato
membro, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 1, n. 1, lett. c) e d),
possono lasciare lo Stato membro di origine del detto cittadino ed entrare e
soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per uno degli scopi
enunciati all'art. 1, n. 1, lett. a) e b), e questo per il tempo di cui
all'art. 4, n. 1 o 2.
36 Poiché la
direttiva non disciplina il diritto di soggiorno dei familiari di un prestatore
di servizi nello Stato membro di origine dello stesso, si può rispondere alla
questione pregiudiziale solo verificando se, in una situazione quale quella di
cui alla causa principale, un diritto di soggiorno a favore del coniuge possa
essere inferito dai principi o da altre norme del diritto comunitario.
37 Come
rilevato ai punti 29 e 30 della presente sentenza, il sig. Carpenter esercita
il diritto alla libera prestazione dei servizi di cui all'art. 49 CE. Le
prestazioni di servizi effettuate dal sig. Carpenter corrispondono a una parte
rilevante della sua attività economica che si svolge sia nel territorio del suo
Stato di origine a favore di persone stabilite nel territorio di altri Stati
membri sia nel territorio di questi ultimi.
38 Si deve
ricordare, a questo punto, che il legislatore comunitario ha riconosciuto
l'importanza di garantire la tutela della vita familiare dei cittadini degli
Stati membri al fine di eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà
fondamentali enunciate dal Trattato, come emerge in particolare dalle
disposizioni dei regolamenti e delle direttive del Consiglio relativi alla
libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi all'interno della
Comunità [v., per esempio, art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 15
ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori
all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2); artt. 1 e 4 della direttiva del
Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle
restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e
delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 13), e artt. 1,
n. 1, lett. c), e 4 della direttiva 73/148].
39 Ora, è
pacifico che la separazione dei coniugi Carpenter nuocerebbe alla loro vita
familiare e, conseguentemente, alle condizioni di esercizio di una libertà
fondamentale da parte del sig. Carpenter. Infatti, tale libertà non potrebbe
esplicare pienamente i suoi effetti se il sig. Carpenter fosse dissuaso
dall'esercitarla a causa degli ostacoli frapposti, nel suo paese di origine,
all'ingresso e al soggiorno di sua moglie (v., in tal senso, sentenza Singh, cit., punto 23).
41 La
decisione di espellere la sig.ra Carpenter costituisce un'ingerenza
nell'esercizio del diritto del sig. Carpenter al rispetto della sua vita
familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950 (in prosieguo: la «Convenzione»), il quale fa parte dei diritti
fondamentali che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, riaffermata
inoltre nel preambolo dell'Atto unico europeo e dall'art. 6, n. 2, UE, sono
tutelati nell'ordinamento giuridico comunitario.
42 Benché
43 La
decisione di espellere la sig.ra Carpenter presa in circostanze quali quelle di
cui alla causa principale non rispetta il giusto equilibrio tra gli interessi
in gioco, cioè, da un lato, il diritto del sig. Carpenter al rispetto della sua
vita familiare e, dall'altro, la salvaguardia dell'ordine pubblico e della
pubblica sicurezza.
44 Se è vero
che, nella causa principale, la moglie del sig. Carpenter ha violato le leggi
del Regno Unito sull'immigrazione non lasciando il territorio nazionale dopo la
scadenza del suo permesso di soggiorno come visitatore, il suo comportamento,
dal momento del suo arrivo nel Regno Unito nel settembre 1994, non è stato
oggetto di alcuna censura tale da far temere che essa rappresenti in futuro un
pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica sicurezza. Peraltro, è
pacifico che il matrimonio dei coniugi Carpenter, celebrato nel Regno Unito nel
1996, è un matrimonio autentico e che in tale paese la sig.ra Carpenter conduce
tuttora una vita familiare effettiva occupandosi in particolare dei figli di
suo marito nati da un primo matrimonio.
45
Conseguentemente, la decisione di espellere la sig.ra Carpenter costituisce
un'ingerenza non proporzionata allo scopo perseguito.
46 Alla luce
di quanto sopra esposto si deve rispondere alla questione proposta dichiarando
che l'art. 49 CE, letto alla luce del diritto fondamentale al rispetto della
vita familiare, dev'essere interpretato nel senso che osta a che, in una
situazione quale quella di cui alla causa principale, lo Stato membro di
origine di un prestatore di servizi stabilito in tale Stato, il quale fornisce
servizi a destinatari stabiliti in altri Stati membri, neghi il diritto di
soggiorno nel suo territorio al coniuge del detto prestatore, cittadino di un
paese terzo.
Decisione relativa alle
spese
Sulle spese
47 Le spese
sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno presentato
osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle
parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi
motivi,
pronunciandosi
sulla questione sottopostale dall'Immigration Appeal
Tribunal con ordinanza 16 dicembre 1999, dichiara:
L'art. 49 CE,
letto alla luce del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, dev'essere interpretato nel senso che osta a che, in una
situazione quale quella di cui alla causa principale, lo Stato membro di
origine di un prestatore di servizi stabilito in tale Stato, il quale fornisce
servizi a destinatari stabiliti in altri Stati membri, neghi il diritto di
soggiorno nel suo territorio al coniuge del detto prestatore, cittadino di un paese
terzo.
(Seguono le firme)