Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità
europee, 10 dicembre 2009
C-573/08 R, Commissione europea – Repubblica
italiana
Nella causa C‑573/08 R,
avente ad oggetto una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi
dell’art. 243 CE, nonché dell’art. 84, n. 2, del
regolamento di procedura della Corte, presentata il 20 novembre 2009,
Commissione europea,
rappresentata dalla sig.ra D. Recchia, in qualità
di agente,
con
domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana,
rappresentata dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente,
assistita dal sig. G. Fiengo, avvocato dello
Stato,
convenuta,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito l’avvocato generale E. Sharpston,
ha
emesso la seguente
Ordinanza
1 Con il suo ricorso
2 Tale
ricorso è diretto a far
dichiarare che, poiché la normativa di recepimento nell’ordinamento italiano
della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), non è
completamente conforme a tale direttiva e il sistema di recepimento
dell’art. 9 di quest’ultima non garantisce che le deroghe adottate dalle
autorità italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti di cui a
tale articolo,
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Contesto normativo
5 La direttiva 79/409 è volta a garantire la
protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi
naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al
quale si applica il Trattato CE. A tal fine, essa obbliga gli Stati membri
ad instaurare un regime generale di protezione che preveda, tra l’altro, il
divieto di uccidere, catturare o disturbare tali uccelli.
6 L’art. 5 della direttiva 79/409 così dispone:
«Fatte
salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure
necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie
di uccelli di cui all’articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:
a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con
qualsiasi metodo;
b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i
nidi e le uova e di asportare i nidi;
c) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e
di detenerle anche vuote;
d) di disturbarli deliberatamente in particolare
durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze
significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
e) di detenere le specie di cui sono vietate la
caccia e la cattura».
7 L’art. 9 della direttiva 79/409 così recita:
«1. Sempre
che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono
derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:
a) – nell’interesse
della salute e della sicurezza pubblica,
– nell’interesse
della sicurezza aerea,
– per
prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle
acque,
– per
la protezione della flora e della fauna;
b) ai
fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della
reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;
c) per
consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la
cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in
piccole quantità.
2. Le
deroghe dovranno menzionare:
– le
specie che formano oggetto delle medesime,
– i
mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati,
– le
condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono
esser fatte,
– l’autorità
abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere
quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti,
da quali persone,
– i
controlli che saranno effettuati.
3. Gli
Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull’applicazione
del presente articolo.
4. In
base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicatele ai
sensi del paragrafo 3,
8 L’art. 4, primo comma, della legge regionale
n. 24/2008 come modificata contiene una tabella secondo la quale il regime
di deroga previsto dall’art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva
79/409/CEE per la stagione venatoria 2009/2010 si applica, ricorrendone le
condizioni e in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, a quattro specie
protette, ossia il fringuello (Fringilla coelebs), la peppola (Fringilla montifringilla), la pispola (Anthus
pratensis) e il frosone (Coccothraustes
coccothraustes) (in prosieguo: le «quattro specie
protette»).
9 La medesima tabella fissa il numero massimo di
esemplari di ciascuna di tali specie che possono essere prelevati, in primo
luogo, da ogni singolo cacciatore giornalmente e per l’intera stagione
venatoria 2009/2010, in secondo luogo, nell’ambito di tutta la regione
Lombardia nel corso di tale stagione venatoria. Vi si stabilisce inoltre che la
detta stagione venatoria dura dalla terza domenica di settembre al
31 dicembre per il fringuello, mentre per le altre specie protette dal
1° ottobre al 31 dicembre.
10 La legge regionale n. 24/2008 come modificata è
entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia, ossia 19 settembre 2009.
Sulla domanda di
provvedimenti provvisori
11 Secondo
costante giurisprudenza, i provvedimenti
provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario solo
se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e
che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave e
irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano
i loro effetti già prima della decisione nel procedimento principale. Il
giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione
degli interessi in gioco (v., segnatamente, ordinanza del presidente della
Corte 29 aprile 2005, causa C‑404/04 P‑R, Technische
Glaswerke Ilmenau/Commissione,
Racc. pag. I‑3539, punto 10 e giurisprudenza citata).
12 Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i
provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti
presupposti (v., segnatamente, ordinanza del presidente della Corte Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, cit., punto 11, e giurisprudenza
citata).
Sul fumus boni iuris
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15 A questo proposito occorre rilevare che gli
argomenti addotti dalla Commissione non sembrano a prima vista privi di
fondamento. Infatti, i prelievi venatori autorizzati in Lombardia sembrano
fondarsi su un mero riferimento all’art. 9, n. 1, lett. c), della
direttiva 79/409, restando assente la menzione, nella legge regionale
n. 24/2008 come modificata, degli interessi suscettibili di essere
tutelati mediante tali prelievi, nonché delle soluzioni alternative
eventualmente vagliate e prese in considerazione dalle competenti autorità
nazionali.
16 Orbene, come risulta dalla giurisprudenza della
Corte, la normativa nazionale applicabile in materia di conservazione degli
uccelli selvatici deve enunciare i criteri di deroga in modo chiaro e preciso
ed imporre alle autorità responsabili della loro applicazione di tenerne conto.
Trattandosi di un regime eccezionale, che deve essere di stretta
interpretazione e far gravare l’onere di provare la sussistenza dei requisiti
prescritti, per ciascuna deroga, sull’autorità che ne prende la decisione, gli
Stati membri sono tenuti a garantire che qualsiasi intervento riguardante le
specie protette sia autorizzato solo in base a decisioni contenenti una
motivazione precisa e adeguata riferentesi ai motivi,
alle condizioni e alle prescrizioni di cui all’art. 9, nn. 1
e 2, della direttiva 79/409 (sentenza 8 giugno 2006, causa C‑60/05, WWF
Italia e a., Racc. pag. I‑5083, punto 34).
Sull’urgenza
17 Quanto alla condizione relativa all’urgenza, occorre
ricordare che la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la
piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una
lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte. Per raggiungere tale
obiettivo, l’urgenza dev’essere valutata rispetto
alla necessità esistente di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un
danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela
provvisoria [ordinanza del presidente della Corte 27 settembre 2004, causa C‑7/04 P(R), Commissione/Akzo e Akcros, Racc. pag. I‑8739, punto 36 e
giurisprudenza citata].
18 Sta alla parte che fa valere un siffatto danno
dimostrarne l’esistenza. Anche se non è richiesta, al riguardo, una certezza
assoluta che il danno si produca, in quanto basta un sufficiente grado di probabilità
che esso si verifichi, cionondimeno il ricorrente resta tenuto a provare i
fatti che si ritiene giustifichino la prospettiva di un danno del genere (v.,
in questo senso, ordinanza del presidente della Corte 20 giugno 2003, causa C‑156/03 P-R,
Commissione/Laboratoires Servier,
Racc. pag. I‑6575, punto 36).
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21 Nel contesto della valutazione dell’urgenza occorre
ricordare, innanzi tutto, che la legge regionale n. 24/2008 come
modificata ha iniziato a dispiegare i suoi effetti il 19 settembre 2009 e
continuerà a produrli, per quanto riguarda l’autorizzazione al prelievo delle
quattro specie protette, fino al 31 dicembre 2009. Per non essere privi di
efficacia, i provvedimenti provvisori dovrebbero pertanto essere adottati prima
di quest’ultima data.
22 Occorre poi rilevare che il procedimento sommario
non è concepito per accertare fatti complessi e altamente controversi. Il
giudice del procedimento sommario non dispone dei mezzi necessari per procedere
alle verifiche richieste e, molto spesso, sarebbe difficilmente in grado di
procedervi tempestivamente (v., in questo senso, ordinanza del presidente della
Corte 24 aprile 2008, causa C‑76/08 R Commissione/Malta, punto 36).
23 Ebbene, quand’anche le quattro specie tutelate, come
sostiene
24 Inoltre, la normativa comunitaria in materia di
conservazione degli uccelli selvatici deve essere interpretata alla luce del
principio di precauzione, che è uno dei fondamenti della politica di elevato
livello di tutela perseguita dall’Unione in campo ambientale, conformemente
all’art. 191, n. 2, primo comma, TFUE (v., per analogia, in
particolare, sentenza 7 settembre 2004, causa C‑127/02, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging,
Racc. pag. I‑7405, punto 44).
25 Pertanto, nell’ambito della valutazione dell’urgenza
va ricordato, innanzi tutto, che la protezione degli uccelli oggetto della
direttiva 79/409 è considerata una materia in cui la gestione del patrimonio
comune è affidata, per territorio rispettivo, a ciascuno degli Stati membri
(sentenza WWF Italia e a., cit., punto 24). Quindi, come dichiarato dalla
Corte, ogni attività di caccia è idonea a perturbare la fauna selvatica e può,
in numerosi casi, condizionare lo stato di conservazione delle specie
considerate, indipendentemente dall’ampiezza dei prelievi ai quali essa dà
luogo. L’eliminazione periodica di individui alimenta infatti,
tra le popolazioni oggetto di caccia, uno stato di allerta permanente che ha
conseguenze nefaste su molteplici aspetti delle loro condizioni di vita
(sentenza 19 gennaio 1994, causa C‑435/92, Association
pour la protection des animaux sauvages e a.,
Racc. pag. I‑67, punto 16, nonché ordinanza del presidente
della Corte 19 dicembre 2006, causa C‑503/06 R, Commissione/Italia,
punto 17).
26 Risulta dunque che la prosecuzione della caccia alle
quattro specie protette autorizzata dalla legge regionale n. 24/2008 come
modificata rischia di causare un danno grave e irreparabile al patrimonio
faunistico, in particolar modo ornitologico.
Sul bilanciamento degli interessi
27 Occorre poi capire se il bilanciamento degli
interessi deponga a favore di una o dell’altra parte.
28 A questo riguardo occorre rilevare che non sembra possibile
esaminare in che misura la sospensione dell’applicazione della legge regionale
n. 24/2008 come modificata possa compromettere gli obiettivi perseguiti da
tale legge, considerato che nessun obiettivo può essere individuato in base al
testo di quest’ultima.
29 Per di più, se l’interesse addotto dalla
Commissione, consistente nell’evitare un danno grave e irreparabile al
patrimonio ornitologico dell’Unione, viene comparato all’interesse dei
cacciatori a cacciare esemplari delle quattro specie protette, cui il
legislatore nazionale può essersi ispirato autorizzando la caccia a tali
specie, occorre dichiarare che se l’interesse connesso alla protezione del
patrimonio comune dell’Unione, fondato su giustificazioni di ordine ecologico,
è di per sé considerevole, quello dei cacciatori non sembra invece rivestire un
valore superiore a tale primo interesse (v., in questo senso, ordinanza del
presidente della Corte Commissione/Malta, cit., punto 48).
30 Quanto alle eventuali ripercussioni della domanda di
provvedimenti provvisori sul merito della causa, occorre osservare che, se è
vero che i provvedimenti richiesti devono essere provvisori nel senso di non
pregiudicare i punti di diritto o di fatto controversi né neutralizzare in
anticipo le conseguenze della decisione che verrà pronunciata più avanti nella
causa principale [ordinanza del presidente della Corte 29 gennaio 1997, causa C‑393/96 P(R),
Antonissen/Consiglio e Commissione,
Racc. pag. I‑441, punto 27], nel caso di specie i provvedimenti
richiesti sono diretti unicamente a prevenire un deterioramento dello stato di
conservazione delle quattro specie tutelate durante la stagione venatoria in
corso.
31 Pertanto, risulta necessario ordinare alla Repubblica
italiana di sospendere l’applicazione dell’art. 4, primo comma, della
legge regionale n. 24/2008 come modificata per la stagione venatoria
2009/2010.
Per questi motivi, il presidente della Corte così
provvede:
1)
2) Le
spese sono riservate.