Corte di Giustizia delle Comunità europee (Terza
Sezione), 4 giugno 2009
C-560/07, Balbiino AS –
Ministro dell’agricoltura
Nel procedimento C‑560/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dal Tallinna halduskohus (Estonia), con decisione 28 novembre 2007,
pervenuta in cancelleria il 18 dicembre 2007, nella causa
Balbiino AS
contro
Põllumajandusminister,
Maksu- ja
Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus,
composta dal sig. A. Rosas, presidente di
sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J.N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus e dalla
sig.ra P. Lindh (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra R. Şereş,
amministratore
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 dicembre 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per
– per
il governo estone, dal sig. L. Uibo, in
qualità di agente;
– per
il governo cipriota, dalla sig.ra A. Pantazi-Lamprou,
in qualità di agente;
– per
il governo lituano, dal sig. D. Kriaučiūnas
e dalla sig.ra R. Mackevičienė,
in qualità di agenti;
– per
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17
febbraio 2009,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione del regolamento (CE) della Commissione 10 novembre 2003,
n. 1972, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda
gli scambi di prodotti agricoli in seguito all’adesione di Cipro, dell’Estonia,
della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca,
della Slovacchia, della Slovenia e dell’Ungheria all’Unione europea
(GU L 293, pag. 3), del regolamento (CE) della Commissione 14
gennaio 2004, n. 60, recante misure transitorie nel settore dello zucchero
in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della
Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia
e della Slovacchia (GU L 9, pag. 8), e del regolamento (CE)
della Commissione 31 maggio 2005, n. 832, concernente la determinazione
delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per
2 Tale
domanda è stata presentata
nell’ambito di una controversia tra
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 41, primo comma, dell’Atto relativo alle
condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia,
della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di
Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della
Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca
e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea
(GU 2003, L 236, pag. 33) permette alla Commissione delle
Comunità europee di adottare misure destinate a facilitare la transizione dei
nuovi Stati membri verso il regime della politica agricola comune. Tali misure
transitorie «possono essere adottate in un periodo di tre anni dalla data di
adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo».
Il regolamento n. 1972/2003
4 A tenore del suo primo ‘considerando’, il
regolamento n. 1972/2003 è diretto ad «evitare il rischio di distorsione
degli scambi, a detrimento dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, in
seguito all’adesione di dieci nuovi Stati all’Unione europea, il 1° maggio
2004». Tenuto conto di tali rischi, il terzo ‘considerando’ di tale regolamento
sottolinea che occorre «imporre un prelievo dissuasivo sulle eccedenze nei
nuovi Stati membri».
5 A tal fine l’art. 4, n. 1, del regolamento
n. 1972/2003 esige che i nuovi Stati membri riscuotano prelievi a carico
dei detentori di scorte eccedenti di prodotti in libera pratica al 1° maggio
2004.
6 L’art. 4, n. 2, di tale regolamento
prevede:
«Al
fine di determinare l’eccedenza di ciascun detentore, i nuovi Stati membri
tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:
a) medie
delle scorte disponibili negli anni precedenti l’adesione;
b) assetto
dei flussi commerciali negli anni precedenti l’adesione;
c) circostanze
che hanno determinato la costituzione delle eccedenze.
La nozione di eccedenza si applica ai prodotti
importati nei nuovi Stati membri od originari di questi ultimi. Essa si applica
altresì ai prodotti destinati al mercato dei nuovi Stati membri.
(...)».
7 Ai fini della corretta applicazione del prelievo
sulle scorte eccedenti, l’art. 4, n. 4, del suddetto regolamento esige
che i nuovi Stati membri procedano senza indugio ad un inventario delle scorte
esistenti al 1° maggio 2004 e notifichino alla Commissione, al più tardi entro
il 31 luglio 2004, i quantitativi eccedenti da essi detenuti.
8 Conformemente al disposto del suo art. 10, il
regolamento n. 1972/2003 è stato applicato dal 1° maggio 2004 al 30 aprile
2007.
Il regolamento n. 60/2004
9 Avendo ritenuto particolarmente elevati i rischi di
speculazione sul mercato dello zucchero,
«Entro
il 31 ottobre 2004,
Ai fini della determinazione delle eccedenze, viene
tenuto conto in particolare dell’evoluzione [osservata] durante l’anno
precedente l’adesione rispetto [agli anni precedenti]:
a) delle
importazioni e delle esportazioni di zucchero come tale o contenuto in prodotti
trasformati, d’isoglucosio e di fruttosio;
b) della
produzione, del consumo e delle scorte di zucchero e d’isoglucosio;
c) delle
circostanze che hanno determinato la costituzione delle eccedenze».
10 L’art. 6, n. 2, del suddetto regolamento
impone ai nuovi Stati membri di eliminare dal mercato, entro il 30 aprile 2005,
i quantitativi di zucchero o di isoglucosio pari all’eccedenza determinata, per
ciascuno di tali Stati, dalla Commissione.
11 L’art. 6, n. 3, del regolamento
n. 60/2004 prevede quanto segue:
«Ai
fini dell’applicazione del paragrafo 2, le autorità competenti dei nuovi Stati
membri predispongono, per il 1° maggio 2004, un sistema per la constatazione
delle eccedenze di zucchero come tale o contenuto in prodotti trasformati,
d’isoglucosio e di fruttosio presso i principali operatori interessati. Tale
sistema si basa, in particolare, sul controllo delle importazioni, sui
controlli fiscali, su verifiche contabili e ispezioni delle scorte fisiche
presso gli operatori e comprende garanzie contro i rischi. Il sistema di
constatazione tiene particolarmente conto, per l’analisi del rischio, dei
seguenti criteri:
– tipo
di attività esercitata dagli operatori interessati,
– capienza
dei magazzini,
– volume
di attività.
I nuovi Stati membri impiegano questo sistema per
obbligare gli operatori ad eliminare dal mercato, a loro spese, un quantitativo
di zucchero o d’isoglucosio pari all’eccedenza individuale constatata presso ognuno di essi. Entro il 30 aprile 2005, gli operatori in
questione forniscono la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti
del nuovo Stato membro, che i prodotti sono stati eliminati dal mercato.
Se tale prova non è fornita, il nuovo Stato membro
obbliga l’operatore a pagare un importo pari al quantitativo di cui trattasi
moltiplicato per il dazio all’importazione più elevato applicabile al prodotto
in questione tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2005, maggiorato di 1,21
ΕUR/100 kg di equivalente zucchero bianco o sostanza secca.
L’importo di cui al terzo comma è versato al
bilancio nazionale del nuovo Stato membro».
Il regolamento n. 832/2005
12 Con il regolamento n. 832/2005
«In
generale, le eccedenze sono state determinate tenendo conto dell’evoluzione
della produzione, una volta aggiunte le importazioni e detratte le esportazioni,
nel periodo dal 1° maggio 2003 al 30 aprile 2004, rispetto alle medie dello
stesso periodo nei tre anni precedenti. Secondo quanto previsto dall’articolo
6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 60/2004, è stato
tenuto conto anche di circostanze specifiche che hanno determinato la
costituzione di scorte, in particolare della riduzione del livello delle scorte
nel periodo considerato».
La normativa nazionale
13 Il 7 aprile 2004 il Riigikogu
(Parlamento) ha adottato la legge relativa al prelievo sulle scorte eccedenti (Üleliigse laovaru tasu seadus, RT I 2004, 30, 203).
14 Con sentenza 5 ottobre 2006 il Riigikohus
(Corte suprema) ha dichiarato l’art. 6, n. 1, di tale legge
inapplicabile in quanto contrario al regolamento n. 1972/2003. Tale
giudice ha considerato che l’obbligo di applicare un coefficiente di 1,2 nel
calcolo delle scorte di riporto, istituito da tale disposizione, non permetteva
un trattamento sufficientemente differenziato di ciascun operatore.
15 Al fine di dar seguito a tale decisione, il Riigikogu ha introdotto in data 25 gennaio 2007 numerose
modifiche nella suddetta legge. Quest’ultima, nel testo applicabile alla causa
principale (RT I 2007, 12, 65; in prosieguo: l’«ÜLTS»), è entrata in vigore il
16 febbraio 2007 e disciplina con effetto retroattivo le situazioni insorte a
partire dal 1° maggio 2004.
16 A norma dell’art. 7 dell’ÜLTS, le «scorte
eccedenti» sono pari alla differenza tra le scorte effettivamente detenute alla
data del 1° maggio 2004 e le scorte di riporto.
17 L’art. 6 dell’ÜLTS definisce la nozione di
«scorte di riporto» come la media annua delle scorte detenute nel corso dei
quattro anni precedenti l’adesione della Repubblica di Estonia all’Unione (2000‑2003),
moltiplicata per 1,2. Al fine di attenuare il rigore di tale regola per gli
operatori che non hanno esercitato alcuna attività rilevante nel corso dei
quattro anni di riferimento in parola, il suddetto art. 6 prevede due
regole speciali per calcolare le scorte di riporto. Da una parte, un operatore
la cui attività sul mercato rilevante è iniziata dopo il 2003 deve provare che
le sue scorte al 1° maggio 2004 sono uguali al «quantitativo (…) da lui
abitualmente prodotto, venduto o altrimenti ceduto o acquistato a titolo oneroso
o gratuito». Dall’altra, per gli operatori con almeno un anno di attività, le
scorte di riporto sono la «media delle scorte in loro possesso alla data del 1°
maggio degli ultimi anni di attività» oppure le scorte detenute al 1° maggio
2003, moltiplicate per 1,2.
18 Ai sensi dell’art. 10 dell’ÜLTS, le scorte di
riporto e le scorte eccedenti sono calcolate dal Ministero dell’agricoltura
sulla base delle dichiarazioni dell’operatore. Su domanda motivata di
quest’ultimo, il suddetto ministero può tener conto di determinati fattori che
possono spiegare un aumento delle scorte, indipendente da qualsiasi
speculazione, quali l’aumento del volume di produzione, di trasformazione o di
vendita dell’operatore nel corso dell’anno precedente, il tempo di maturazione
dei prodotti agricoli, la circostanza che le scorte sono state costituite prima
del terzo trimestre del 2003, la diminuzione del volume di esportazione o di
vendita per ragioni indipendenti dall’operatore o altre circostanze
indipendenti da quest’ultimo.
19 Tali ultime disposizioni sono completate
dall’art. 23 dell’ÜLTS, che definisce un certo numero di circostanze in
cui le scorte di riporto possono essere corrette in aumento qualora siano
imputabili allo sviluppo dell’attività dell’operatore economico nel periodo
compreso tra il 1° maggio 2003 ed il 1° maggio 2006.
20 Quanto allo zucchero, risulta dall’art. 14
dell’ÜLTS che l’importo del prelievo sulle scorte eccedenti è quello previsto
all’art. 6, n. 3, del regolamento n. 60/2004.
Causa principale e
questioni pregiudiziali
21
22 Il 29 ottobre 2004 il Põllumajandusminister
ha stabilito che
23
24 Dopo vari sviluppi il Põllumajandusminister
ha fissato con decisione 19 aprile 2007 le scorte eccedenti della Balbiino. Tale decisione ha come fondamento normativo i
regolamenti nn. 1972/2003 e 60/2004 nonché gli
artt. 6, 7, nn. 1 e 2, 10, n. 2, e 23
dell’ÜLTS.
25 Con avviso di accertamento fiscale 30 aprile 2007,
le autorità fiscali hanno fissato ad EEK 1 243 867 (circa
EUR 77 000) l’importo del prelievo sulle scorte eccedenti dovuto
dalla Balbiino. Quest’ultima ha proposto un ricorso
avverso codesto avviso di accertamento nonché avverso la decisione 19 aprile
2007 dinanzi al Tallinna halduskohus,
il quale nutre dubbi circa la conformità dell’ÜLTS al diritto comunitario.
26 Dati tali elementi, il Tallinna
halduskohus ha deciso di sospendere il procedimento e
di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se
si debba considerare che il diritto dell’Unione europea, in particolare
l’art. 6, n. 1, del regolamento (…) n. 60/2004 in combinato
disposto col terzo ‘considerando’ del regolamento (…) n. 832/2005, nonché
con l’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento
(…) n. 1972/2003, osti alla fissazione del quantitativo delle scorte
eccedenti di un operatore economico, effettuata in maniera tale che dalle
[scorte di riporto] venga dedotta automaticamente la media delle scorte
detenute al 1° maggio degli ultimi anni di attività precedenti il 1° maggio
2004 – ma non oltre i quattro anni precedenti – moltiplicata per il
coefficiente 1,2.
In caso di soluzione positiva, se la risposta possa
essere diversa qualora, nel determinare il quantitativo delle scorte di riporto
e quello delle scorte eccedenti, si possa prendere in considerazione anche
l’aumento del volume di produzione, di trasformazione o di vendita
dell’operatore, il tempo di maturazione dei prodotti agricoli, il periodo di
costituzione delle scorte, nonché altre circostanze indipendenti dalla volontà
dell’operatore.
2) Se
sia compatibile con gli obiettivi del diritto dell’Unione europea, in
particolare quelli del regolamento (…) n. 1972/2003, il fatto di
considerare la totalità delle scorte di un determinato prodotto agricolo in
possesso di un operatore al 1° maggio 2004, come scorte eccedenti di
quell’operatore.
3) Nel
caso in cui un operatore inizi la propria attività imprenditoriale col relativo
prodotto agricolo meno di un anno prima del 1° maggio 2004, se il diritto
dell’Unione europea, e in particolare l’art. 4 del regolamento (…)
n. 1972/2003 nonché l’art. 6 del regolamento (…) n. 60/2004,
osti a che il menzionato operatore sia tenuto a provare lui stesso che il
quantitativo delle scorte di prodotto agricolo in suo possesso al 1° maggio
2004 corrisponde al quantitativo delle scorte di tale prodotto da lui abitualmente
prodotte, vendute o altrimenti cedute o acquistate a titolo oneroso o gratuito.
In caso di soluzione positiva, se la risposta possa
essere diversa qualora, a prescindere dall’obbligo di prova gravante
sull’operatore, l’amministrazione sia obbligata, per determinare le scorte di
riporto e le scorte eccedenti sulla base della dichiarazione relativa al
prodotto agricolo rilasciata dall’operatore, a prendere in considerazione
l’aumento del volume di produzione, di trasformazione o di vendita dell’operatore
stesso nonché delle sue scorte dopo il 1° maggio 2004.
4) Se
sia compatibile con gli obiettivi del regolamento (…) n. 1972/2003 nonché
del regolamento (…) n. 60/2004 la riscossione di un prelievo sulle scorte
eccedenti anche nel caso in cui siano state accertate presso l’operatore scorte
eccedenti alla data del 1° maggio 2004, ma lo stesso operatore dimostri che in
seguito alla commercializzazione delle scorte eccedenti dopo il 1° maggio 2004
non ha ottenuto alcun vantaggio effettivo sotto forma di differenza di prezzo.
5) Se
il disposto dell’art. 6, n. 3, del regolamento (…) n. 60/2004,
da cui risulta che, all’atto della determinazione dei quantitativi eccedenti di
zucchero, di isoglucosio o di fruttosio, si tiene conto, tra l’altro, della capienza
degli impianti di stoccaggio, possa essere interpretato nel senso che, qualora
la capienza degli impianti di stoccaggio dell’operatore sia stata aumentata nel
corso dell’anno precedente l’adesione, è giustificato attribuire un valore
inferiore alle scorte eccedenti di prodotti agricoli, possedute dall’operatore
alla data del 1° maggio
6) Se
l’art. 10 del regolamento (…) n. 1972/2003 osti a che il prelievo
sulle scorte eccedenti sia riscosso presso l’operatore con avviso di
accertamento, ove tale avviso sia stato emesso in una data in cui era ancora
applicabile il regolamento (il 30 aprile 2007), ma sia divenuto efficace nei
confronti dell’interessato, conformemente al diritto nazionale, soltanto dopo
la cessazione della validità del regolamento della Commissione e il diritto
nazionale non preveda un termine per la riscossione del prelievo sulle scorte».
Sulle questioni
pregiudiziali
Questione preliminare
27
28
29 Benché l’ordinanza di rinvio non consideri tale
questione, occorre ricordare, allo scopo di rendere edotto il giudice
nazionale, che un atto proveniente da un’istituzione comunitaria, quali i
regolamenti nn. 1972/2003 e 60/2004, non può
essere opposto alle persone fisiche e giuridiche in uno Stato membro prima che
queste ultime abbiano la possibilità di prenderne conoscenza tramite regolare
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (v. sentenze
25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke,
Racc. pag. 69, punto 15, nonché Skoma-Lux,
cit., punto 37).
30
31 Adottando il 7 aprile 2004 l’ÜLTS, nella sua
versione originale,
32 Date tali circostanze, la regola derivante dalla
citata sentenza Skoma‑Lux, non osta all’opponibilità ai singoli di quelle disposizioni dei
regolamenti nn. 1972/2003 e 60/2004 che sono state
riprodotte nell’ambito dell’ÜLTS. Nondimeno tale regola potrebbe conservare un
residuo ambito di applicazione nell’ipotesi in cui talune disposizioni dei
regolamenti in parola che non fossero state attuate dall’ÜLTS siano invocate
dalle autorità estoni nei confronti di singoli prima della pubblicazione
ufficiale dei suddetti regolamenti in lingua estone. Come ha sottolineato
l’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, spetta al giudice
nazionale interpretare, se del caso, l’ÜLTS al fine di accertare se si
verifichino circostanze siffatte.
Sulla prima questione
33 Benché il tenore letterale della prima questione
riguardi espressamente l’interpretazione dell’art. 6, n. 1, del
regolamento n. 60/2004, essa dev’essere
interpretata come vertente sull’art. 6, n. 3, del suddetto
regolamento, il quale concerne la fissazione, da parte degli Stati membri, dei
quantitativi eccedenti di zucchero e di prodotti affini detenuti
individualmente dagli operatori economici.
34 Il giudice nazionale chiede in sostanza se
l’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento
n. 1972/2003, l’art. 6, n. 3, del regolamento n. 60/2004
nonché il regolamento n. 832/2005, segnatamente il suo terzo
‘considerando’, ostino al metodo adottato nell’ÜLTS per il calcolo delle scorte
eccedenti di un operatore consistente nel sottrarre dalle scorte effettivamente
detenute al 1° maggio 2004 le scorte di riporto, definite come la media delle
scorte detenute al 1° maggio dei quattro esercizi precedenti moltiplicata per
un coefficiente di 1,2. In caso di soluzione positiva esso chiede se la
risposta sarebbe identica se fosse possibile prendere in considerazione, oltre
a tale coefficiente moltiplicatore, altri fattori indipendenti dall’operatore
quali, in particolare, l’aumento del volume di produzione, di trasformazione o
di vendita dell’operatore, l’allungamento del tempo di maturazione dei prodotti
agricoli e determinate modalità di costituzione delle scorte.
35 Tale prima questione concerne due elementi rilevanti
ai fini del calcolo delle scorte di riporto. Trattasi, da una parte, del
ricorso a una data fissa, nel caso di specie il 1° maggio, per determinare la
media delle scorte detenute nel corso dei quattro esercizi precedenti al 1°
maggio 2004 e, dall’altra, dell’impiego del coefficiente moltiplicatore di 1,2.
Occorre esaminare di seguito codesti due elementi.
36 In primo luogo, per quanto riguarda il ricorso alla
data del 1° maggio per la determinazione della media delle scorte costituite
nel corso del periodo compreso tra il 2000 ed il 2003,
37 Occorre anzitutto rilevare che, a norma
dell’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1972/2003, al fine di
determinare l’eccedenza di ciascun detentore, i nuovi Stati membri tengono
conto in particolare delle «medie delle scorte disponibili negli anni
precedenti l’adesione». In assenza di disposizioni più precise circa il periodo
rilevante o il metodo di calcolo della media delle scorte disponibili, una
formulazione siffatta conferisce agli Stati membri un potere discrezionale per
definire i criteri in base ai quali tali indicazioni sono attuate, nel rispetto
degli obiettivi perseguiti dal suddetto regolamento e dei
principi generali del diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza 20
giugno 2002, causa C‑313/99, Mulligan
e a., Racc. pag. I‑5719, punti 33‑36).
38 Lo stesso vale per quanto riguarda le scorte di
zucchero e di prodotti affini disciplinate dal regolamento n. 60/2004. Infatti l’art. 6, n. 3, di tale regolamento si
limita a prevedere che le autorità competenti dei nuovi Stati membri
«predispongono, per il 1° maggio 2004, un sistema per la constatazione delle
eccedenze» presso i principali operatori interessati e che «tale sistema si
basa, in particolare, sul controllo delle importazioni, sui controlli fiscali,
su verifiche contabili e ispezioni delle scorte fisiche presso gli operatori» e
deve tener conto del tipo e del livello di attività esercitata dagli operatori
interessati, nonché della capienza dei magazzini destinati allo stoccaggio.
39 Va inoltre rilevato che, per lo zucchero ed i
prodotti affini rientranti nel regolamento n. 60/2004, l’art. 6,
n. 1, di tale regolamento prevede, in merito alla determinazione, da parte
della Commissione, delle eccedenze nazionali al 1° maggio 2004, che venga
tenuto conto in particolare dell’evoluzione osservata durante l’anno precedente
l’adesione rispetto agli anni antecedenti relativamente ai quantitativi importati
ed esportati, alla produzione, al consumo e alle scorte, nonché alle
circostanze che hanno determinato la costituzione delle eccedenze. Al fine di
garantire l’attuazione della disposizione in parola, l’art. 8 del suddetto
regolamento stabilisce in particolare che i nuovi Stati membri comunicano alla
Commissione, entro il 31 luglio 2004, i quantitativi di zucchero importati,
esportati, prodotti e consumati nel periodo compreso tra il 1° maggio 2000 ed
il 30 aprile 2004 nonché le scorte detenute al 1° maggio di ogni anno nel
periodo compreso tra il 1° maggio 2000 ed il 1° maggio 2004.
40 Conformemente a tale metodo,
41 Deriva da tali elementi che nessuna tra le
disposizioni esaminate dei regolamenti nn. 1972/2003,
60/2004 e 832/2005 osta ad un metodo come quello utilizzato nell’ÜLTS e
consistente nel calcolare le scorte di riporto sulla base dei quantitativi
effettivamente detenuti dagli operatori al 1° maggio degli anni dal 2000 al
2003 incluso.
42 Occorre quindi concludere che né l’art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1972/2003, né
l’art. 6, n. 3, del regolamento n. 60/2004, né il regolamento
n. 832/2005 ostano alla presa in considerazione, nell’ambito dell’ÜLTS,
della data del 1° maggio quale base di riferimento per la determinazione delle
scorte eccedenti.
43 Il giudice nazionale si pone interrogativi, in
secondo luogo, sulla legittimità, in rapporto al diritto comunitario,
dell’impiego di un coefficiente di 1,2 ai fini del calcolo delle scorte di
riporto. Esso sottolinea al riguardo che il Riigikohus,
nella sentenza 5 ottobre
44
45 Il governo estone difende la legittimità del
coefficiente moltiplicatore di 1,2 che ritiene conforme all’obiettivo
perseguito dai regolamenti nn. 1972/2003 e
60/2004. Sulla falsariga del governo lituano, esso afferma che tali regolamenti
non restringono né escludono l’utilizzazione di un coefficiente siffatto e
lasciano agli Stati membri la facoltà di scegliere il metodo di calcolo in
funzione delle circostanze locali. Il coefficiente moltiplicatore permetterebbe
di aumentare il quantitativo di scorte di riporto di tutti gli operatori al
fine di tener conto della crescita economica nel corso degli anni che hanno
preceduto l’adesione all’Unione.
46
47 Occorre rilevare che gli artt. 4, n. 2,
del regolamento n. 1972/2003 e 6, n. 3, del regolamento
n. 60/2004 non contengono alcuna disposizione che imponga o vieti agli
Stati membri di applicare in maniera uniforme un coefficiente moltiplicatore
alle scorte di riporto degli operatori ai fini del calcolo delle scorte
eccedenti. Tali disposizioni elencano, in maniera non esaustiva, taluni criteri
per il calcolo delle eccedenze degli operatori, pur lasciando agli Stati membri
la facoltà di completarli in funzione di quanto ritengano opportuno. Come già
precedentemente constatato ai punti 37 e 38 della presente sentenza, gli Stati
membri dispongono in proposito di un potere discrezionale.
48 L’applicazione di un coefficiente di 1,2 alle scorte
di riporto è a prima vista favorevole agli operatori poiché tende a diminuire
l’eccedenza. Dai chiarimenti forniti dal governo estone emerge che tale
coefficiente è stato fissato sulla base del tasso di crescita della produzione
agricola estone rilevato nel corso del periodo tra il 2000 ed il 2004. Siffatto
coefficiente permette quindi di aggiornare la media delle scorte constatate al
1° maggio degli anni dal 2000 al 2003 applicando l’aliquota in questione e di pervenire
alla determinazione di scorte di riporto – e, successivamente, di scorte
eccedenti – che riflettono in maniera proporzionata l’evoluzione della crescita
rilevata per l’insieme del settore agricolo estone tra il 1° maggio 2000 ed il
1° maggio 2004. Esso concorre quindi a stabilire una base di raffronto
oggettivo tra le scorte al 1° maggio 2004 e la media delle scorte al 1° maggio
dei quattro anni precedenti.
49 Tenuto
conto di tali caratteristiche,
la scelta di un coefficiente siffatto non lede gli obiettivi perseguiti dai
regolamenti nn. 1972/2003 e 60/2004, né i
principi di proporzionalità e di parità di trattamento.
50 Occorre pertanto concludere che né l’art. 4,
n. 2, del regolamento n. 1972/2003, né l’art. 6, n. 3, del
regolamento n. 60/2004 ostano all’applicazione di un coefficiente
moltiplicatore come quello utilizzato nell’ÜLTS ai fini del calcolo delle
scorte di riporto.
51 Alla luce di quanto precede, la prima questione
sollevata deve essere risolta nel senso che l’art. 4, nn. 1
e 2, del regolamento n. 1972/2003, l’art. 6, n. 3, del
regolamento n. 60/2004, nonché il regolamento n. 832/2005 non ostano
ad un provvedimento nazionale, quale l’ÜLTS, a norma del quale le scorte
eccedenti di un operatore sono determinate sottraendo dalle scorte
effettivamente in suo possesso al 1° maggio 2004 le scorte di riporto definite
come la media delle scorte detenute al 1° maggio dei quattro esercizi
precedenti, moltiplicata per un coefficiente di 1,2, corrispondente alla
crescita della produzione agricola rilevata nello Stato membro interessato
durante lo stesso periodo.
52 Tenuto
conto di tale soluzione, non è
necessario esaminare la seconda parte della prima questione.
Sulla seconda questione
53 Con la seconda questione il giudice del rinvio
auspica di conoscere se il fatto di considerare quali scorte eccedenti la
totalità delle scorte in possesso di un operatore al 1° maggio 2004 sia
conforme al regolamento n. 1972/2003.
54
55 Secondo il governo estone è chiaro che la totalità
delle scorte detenute al 1° maggio 2004 da un operatore può essere considerata
eccedente, dal momento che sia provato che sono state acquisite a fini di
speculazione.
56
57 Risulta dal primo e dal terzo ‘considerando’ del
regolamento n. 1972/2003 che quest’ultimo ha per obiettivo di preservare
le organizzazioni comuni dei mercati evitando, tramite un sistema di prelievo
dissuasivo sulle eccedenze nei nuovi Stati membri, gli spostamenti artificiali
di taluni prodotti agricoli verso il territorio di questi ultimi nella
prospettiva dell’allargamento. Trattasi dunque di evitare che flussi
commerciali anormali perturbino le organizzazioni comuni dei mercati.
58 Il regolamento n. 1972/2003 impone agli Stati
membri di riscuotere prelievi sulle scorte eccedenti da esso individuate in
base ad un elenco di criteri enunciati all’art. 4, n. 2, del suddetto
regolamento. Fra tali criteri figurano le circostanze che hanno determinato la
costituzione delle eccedenze e l’assetto dei flussi commerciali negli anni
precedenti l’adesione. Benché tale elenco non abbia carattere esaustivo,
codesta disposizione, letta alla luce dell’obiettivo di preservare le
organizzazioni comuni dei mercati, dimostra che il regolamento
n. 1972/2003 non vieta di considerare eccedenti le scorte di un operatore
nella loro totalità se, alla luce dell’insieme delle circostanze rilevanti, emerge che le stesse sono state costituite prima del 1°
maggio 2004, non già nell’ambito del normale sviluppo di un’attività
commerciale, ma al fine di trarre profitto dalle conseguenze dell’adesione sui
prezzi agricoli.
59 Di conseguenza la seconda questione va risolta nel
senso che il regolamento n. 1972/2003 non osta a che la totalità delle
scorte in possesso di un operatore al 1° maggio 2004 venga considerata
eccedente se risulta provato, sulla base di indizi concordanti, che tali scorte
non presentano un carattere normale in rapporto all’attività di tale operatore,
bensì sono state costituite a fini speculativi.
Sulla terza questione
60 Con la terza questione il giudice del rinvio pone un
quesito alla Corte in merito all’onere della prova relativo al carattere
eccedentario delle scorte. Tale questione è diretta a stabilire se
l’art. 4 del regolamento n. 1972/2003 e l’art. 6 del regolamento
n. 60/2004 ostino a che un operatore, che abbia
iniziato un’attività meno di un anno prima del 1° maggio 2004, sia tenuto a
provare che il quantitativo di scorte in suo possesso a tale data corrisponde
al quantitativo di scorte che può abitualmente produrre, vendere, cedere o
acquistare a titolo oneroso o gratuito.
61
62 Il governo estone e
63 È d’uopo constatare che né il regolamento
n. 1972/2003, né il regolamento n. 60/2004 contengono disposizioni
regolanti la suddivisione dell’onere della prova tra gli operatori economici e
le autorità nazionali incaricate di imporre il prelievo sulle scorte eccedenti.
Nel silenzio di codesti regolamenti, tale questione deve essere risolta
conformemente alle regole di diritto nazionale, nel rispetto dei
principi generali del diritto comunitario e degli obiettivi perseguiti
dai regolamenti in parola. Nel caso di specie niente permette di considerare
che siffatti principi ed obiettivi siano posti in non cale da un provvedimento
nazionale che impone all’operatore l’onere della prova del carattere normale
del quantitativo di scorte detenuto al 1° maggio 2004, qualora lo Stato non
disponga, in ragione del carattere di novità dell’attività di cui trattasi, di
elementi di raffronto pertinenti.
64 La terza questione va pertanto risolta nel senso che
l’art. 4 del regolamento n. 1972/2003 e l’art. 6 del regolamento
n. 60/2004 non ostano ad un provvedimento nazionale ai sensi del quale un
operatore che abbia iniziato un’attività meno di un anno prima del 1° maggio
2004 sia tenuto a provare che il quantitativo di scorte in suo possesso a tale
data corrisponde al quantitativo di scorte che può abitualmente produrre,
vendere, cedere o acquistare a titolo oneroso o gratuito.
65 Tenuto
conto di tale soluzione, non è
necessario esaminare la seconda parte della terza questione.
Sulla quarta questione
66 Il giudice del rinvio nutre dubbi sul punto se
l’esistenza di scorte eccedenti al 1° maggio 2004 sia sufficiente per imporre
un prelievo ad un operatore o se non sia inoltre necessario verificare che
quest’ultimo abbia tratto profitto dalla commercializzazione di tali scorte.
Esso sollecita l’interpretazione dei regolamenti nn. 1972/2003
e 60/2004 al fine di determinare se il possesso di scorte eccedenti possa, in
via eccezionale, non dar luogo all’imposizione di un prelievo qualora
l’operatore sia in grado di provare che non ha realizzato alcun profitto in
occasione della commercializzazione di tali scorte dopo il 1° maggio 2004.
67
68 Il governo estone e
69 Come già sottolineato sopra al punto 57 della
presente sentenza, il regolamento n. 1972/2003 mira ad evitare che flussi
commerciali anormali turbino le organizzazioni comuni dei mercati. Tale
regolamento non si propone di sanzionare il comportamento speculativo degli
operatori, ma è diretto, da una parte, a prevenire, attraverso un meccanismo di
prelievo dissuasivo, la costituzione di scorte a fini speculativi e,
dall’altra, a neutralizzare i vantaggi economici previsti dai loro detentori
(v., per analogia, sentenza 15 gennaio 2002, causa C‑179/00, Weidacher, Racc. pag. I‑501, punti 22, 28 e
42).
70 Quanto al regolamento n. 60/2004, i suoi
‘considerando’ quinto e ottavo rivelano che esso persegue del pari l’obiettivo
della preservazione dell’organizzazione comune del mercato dello zucchero, in
ragione di «un rischio considerevole di perturbazione dei mercati nel settore
dello zucchero a causa dell’introduzione di prodotti nei nuovi Stati membri
prima dell’adesione, a fini speculativi». Sulla falsariga del regolamento
n. 1972/2003, il regolamento n. 60/2004 intende quindi non già
sanzionare i comportamenti speculativi, ma proteggere l’organizzazione comune
dei mercati agricoli, nella fattispecie quelli dello zucchero e dei prodotti
affini.
71 Di conseguenza, che si tratti del prelievo sulle
scorte eccedenti istituito dal regolamento n. 1972/2003 oppure delle
misure introdotte dal regolamento n. 60/2004 al fine di eliminare le
eccedenze di zucchero e di altri prodotti, tali strumenti destinati a
proteggere le organizzazioni comuni dei mercati sono applicabili a tutte le
scorte eccedenti ai sensi dei suddetti regolamenti, a prescindere dal punto se
i loro detentori abbiano effettivamente tratto un profitto dalla loro
commercializzazione.
72 La quarta questione va quindi risolta nel senso che
i regolamenti nn. 1972/2003 e 60/2004 non ostano
alla riscossione di un prelievo sulle scorte eccedenti di un operatore, anche
nell’ipotesi in cui questi sia in grado di provare di non aver realizzato
profitti in occasione dell’immissione in commercio delle scorte eccedenti dopo
il 1° maggio 2004.
Sulla quinta questione
73 Tra i fattori che i nuovi Stati membri possono
prendere in considerazione per individuare quantitativi eccedenti di zucchero,
l’art. 6, n. 3, del regolamento n. 60/2004 menziona, oltre al
tipo ed al volume di attività degli operatori interessati, la «capienza dei
magazzini».
74 Con la quinta questione il giudice nazionale mira a determinare
se tale fattore possa essere applicato in maniera autonoma, indipendentemente
dall’evoluzione dell’attività economica dell’operatore, talché l’aumento della
capacità di stoccaggio nel corso dell’anno che precede l’adesione possa
condurre a una diminuzione del quantitativo di scorte individuato come
eccedente.
75 Tale
questione è originata dal fatto
che, nella causa principale, il Põllumajandusminister
ha rifiutato di aumentare le scorte di riporto della Balbiino
nonostante l’aumento della capacità di stoccaggio di tale impresa in seguito
alla costruzione di un nuovo deposito nel 2003. Il Põllumajandusminister
ha considerato, secondo il giudice nazionale, che nel periodo compreso tra il
2000 e il 2006 le scorte di zucchero in possesso della Balbiino
erano rimaste a livelli equivalenti, ad eccezione del picco constatato al 1°
maggio 2004, data alla quale le scorte di zucchero erano più di nove volte
superiori alla norma. In una situazione siffatta il Põllumajandusminister
ha ritenuto che, ad uguali condizioni, indipendentemente dall’esistenza del
nuovo deposito,
76 Tanto
77 Si deve rilevare che l’art. 6, n. 3, del
regolamento n. 60/2004 impone ai nuovi Stati membri di constatare le
eccedenze di zucchero o di isoglucosio, tenendo «particolarmente conto» del
tipo e del volume di attività degli operatori interessati nonché della «capienza
dei magazzini». Tale disposizione si limita quindi ad esigere dagli Stati
membri interessati che prendano in considerazione la capacità di stoccaggio
degli operatori nell’ambito della loro valutazione globale dell’insieme dei
fattori rilevanti ai fini della constatazione delle eccedenze. Tali Stati
membri non sono tuttavia tenuti, in virtù di detta disposizione, a ridurre
sistematicamente il quantitativo eccedente degli operatori dei quali sia
aumentata la capacità di stoccaggio. Solo qualora un siffatto aumento della
capacità di stoccaggio si sia accompagnato ad un accrescimento del volume di
attività ulteriore, occorre tener conto di tale fattore al fine di valutare il
carattere normale o eccedentario delle scorte detenute al 1° maggio 2004.
78 Pertanto la quinta questione dev’essere
risolta dichiarando che l’art. 6, n. 3, del regolamento
n. 60/2004 non può essere interpretato nel senso che un aumento della
capacità di stoccaggio di un operatore nel corso dell’anno che precede
l’adesione giustifica una riduzione delle scorte eccedenti, indipendentemente
dall’evoluzione ulteriore dell’attività economica del detentore di tali scorte,
dal volume di trasformazione e dall’importanza delle scorte medesime.
Sulla sesta questione
79 Il giudice nazionale chiede di accertare in sostanza
se l’art. 10 del regolamento n. 1972/2003 osti all’eseguibilità di un
avviso di accertamento fiscale in ragione del prelievo sulle eccedenze che,
sebbene emesso nel corso del periodo di applicazione del suddetto regolamento,
è stato ricevuto solo posteriormente dal suo destinatario.
80
81
82 Occorre ricordare che, a norma dell’art. 4,
n. 1, del regolamento n. 1972/2003, «i nuovi Stati membri riscuotono
prelievi a carico dei detentori di scorte eccedenti di prodotti in libera
pratica al 1° maggio 2004». Ai sensi dell’art. 10 del suddetto
regolamento, quest’ultimo era applicabile dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2007
incluso. Durante tale periodo i nuovi Stati membri erano quindi tenuti, in
virtù dell’art. 4 del regolamento in parola, a tassare i detentori di
scorte eccedenti dopo aver determinato il loro quantitativo di scorte eccedenti
nonché l’importo del prelievo. I nuovi Stati membri potevano quindi, dal 1°
maggio 2004 sino al 30 aprile 2007, emettere avvisi di accertamento fiscale nei
confronti dei detentori di scorte eccedenti.
83 Il regolamento n. 1972/2003 non contiene però
alcuna disposizione la quale imponga che tali avvisi di accertamento fiscale
siano messi in riscossione durante il suddetto periodo. Imporre un obbligo
siffatto equivarrebbe in pratica a ridurre l’effettiva portata del periodo di
applicazione del regolamento in parola e comporterebbe, come rilevato
dall’avvocato generale al paragrafo 95 delle sue conclusioni, il rischio di
manovre dilatorie da parte dei soggetti passivi. L’esecuzione, dopo il 30
aprile 2007, di avvisi di accertamento fiscale anteriori non compromette né la
certezza del diritto né l’obiettivo di prevenzione dei rischi di perturbazione
dell’organizzazione comune dei mercati agricoli perseguito dal suddetto
regolamento.
84 Circa il punto se un avviso di accertamento fiscale
emesso prima della scadenza del periodo di applicazione del regolamento
n. 1972/2003 ma ricevuto in un momento successivo dal suo destinatario
debba considerarsi valido, tenuto conto della scadenza del periodo di
applicazione del regolamento medesimo, occorre constatare che quest’ultimo non
contiene alcuna disposizione in materia. In assenza di disposizioni
particolari, va affermato, per ragioni analoghe a quelle descritte nel punto
precedente, che l’art. 10 del regolamento n. 1972/2003 non osta alla
validità di un avviso di accertamento fiscale ricevuto dall’operatore, soggetto
passivo del prelievo sulle scorte eccedenti, successivamente al 30 aprile 2007,
purché sia provato che il suddetto avviso è stato emesso dalle autorità
nazionali prima di tale data.
85 La sesta questione va quindi risolta nel senso che
l’art. 10 del regolamento n. 1972/2003 non osta alla validità di un
avviso di accertamento fiscale ricevuto dall’operatore, soggetto passivo del
prelievo sulle scorte eccedenti, successivamente al 30 aprile 2007, purché il
suddetto avviso sia stato emesso dalle autorità nazionali prima di tale data.
Sulle spese
86 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi,
1) L’art. 4,
nn. 1 e 2, del regolamento (CE) della
Commissione 10 novembre 2003, n. 1972, relativo alle misure transitorie da
adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito
all’adesione di Cipro, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta,
della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e
dell’Ungheria all’Unione europea, l’art. 6, n. 3, del regolamento
(CE) della Commissione 14 gennaio 2004, n. 60, recante misure transitorie
nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca,
dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di
Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, nonché il regolamento
(CE) della Commissione 31 maggio 2005, n. 832, concernente la
determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per
2) Il
regolamento n. 1972/2003 non osta a che la totalità delle scorte in
possesso di un operatore al 1° maggio 2004 venga considerata eccedente se
risulta provato, sulla base di indizi concordanti, che tali scorte non
presentano un carattere normale in rapporto all’attività di tale operatore,
bensì sono state costituite a fini speculativi.
3) L’art. 4
del regolamento n. 1972/2003 e l’art. 6 del regolamento
n. 60/2004 non ostano ad un provvedimento nazionale ai sensi del quale un
operatore che abbia iniziato un’attività meno di un anno prima del 1° maggio
2004 sia tenuto a provare che il quantitativo di scorte in suo possesso a tale
data corrisponde al quantitativo di scorte che può abitualmente produrre,
vendere, cedere o acquistare a titolo oneroso o gratuito.
4) I
regolamenti nn. 1972/2003 e 60/2004 non ostano
alla riscossione di un prelievo sulle scorte eccedenti di un operatore, anche
nell’ipotesi in cui questi sia in grado di provare di non aver realizzato
profitti in occasione dell’immissione in commercio delle scorte eccedenti dopo
il 1° maggio 2004.
5) L’art. 6,
n. 3, del regolamento n. 60/2004 non può essere interpretato nel
senso che un aumento della capacità di stoccaggio di un operatore nel corso
dell’anno che precede l’adesione giustifica una riduzione delle scorte
eccedenti, indipendentemente dall’evoluzione ulteriore dell’attività economica
del detentore di tali scorte, dal volume di trasformazione e dall’importanza
delle scorte medesime.
6) L’art. 10
del regolamento n. 1972/2003 non osta alla validità di un avviso di
accertamento fiscale ricevuto dall’operatore, soggetto passivo del prelievo
sulle scorte eccedenti, successivamente al 30 aprile 2007, purché il suddetto
avviso sia stato emesso dalle autorità nazionali prima di tale data.
(Seguono le firme)