Corte di Giustizia delle Comunità europee, 14 marzo
2000
C-54/99, Association Église de scientologie de Paris e a. – Primo ministro
avente ad
oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma
dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Conseil
d'État (Francia) nella causa dinanzi ad esso pendente
tra
Association Église de scientologie de Paris,
Scientology
International Reserves Trust
e
Primo
ministro,
domanda vertente
sull'interpretazione dell'art. 73 D, n. 1, lett. b), del Trattato CE [divenuto
art. 58, n. 1, lett. b), CE],
composta dai
signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward e R. Schintgen,
presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn,
C. Gulmann (relatore), J.-P.
Puissochet, G. Hirsch, H. Ragnemalm, M. Wathelet e V. Skouris, giudici,
avvocato
generale: A. Saggio
cancelliere: R. Grass
viste le
osservazioni scritte presentate:
- per l'Association Église de scientologie de Paris ed il Scientology International Reserves Trust, dagli avv.ti E. Piwnica
e J. Molinié, patrocinanti dinanzi al Conseil d'État e dinanzi alla Cour de cassation;
- per il
governo francese, dai signori R. Abraham, direttore degli affari giuridici
presso il Ministero degli Affari esteri, e S. Seam,
segretario degli affari esteri presso la direzione degli «Affari giuridici» del
Ministero medesimo, in qualità di agenti;
- per la
Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Patakia,
membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la
relazione d'udienza,
sentite le
osservazioni orali del governo francese, rappresentato da signori R. Abraham e
S. Seam, del governo ellenico, rappresentato dal
signor F. Spathopoulos, capo del servizio giuridico
del Ministero dell'Economia, in qualità di agente, e della Commissione,
rappresentata dalla signora M. Patakia, all'udienza
del 7 settembre 1999,
sentite le
conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 ottobre 1999,
ha pronunciato
la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con decisione 6 gennaio 1999, pervenuta alla Corte il 16 febbraio seguente, il Consiglio di Stato ha sottoposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 73 D, n. 1, lett. b), del Trattato CE [divenuto art. 58, n. 1, lett. b), CE].
2 Tale questione
è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra «l'Association
Église de scientologie de Paris», associazione di diritto francese, unitamente al «Scientology International Reserves
Trust», trust britannico istituito, ed il Primo Ministro francese in seguito
alla decisione implicita di rigetto da parte di quest'ultimo della loro domanda
di abrogazione delle disposizioni relative al regime di autorizzazione
preventiva previsto dalla normativa francese per talune categorie di
investimenti diretti stranieri.
Contesto normativo
comunitario
«Nell'ambito
delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni
ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi
terzi».
«1. Le
disposizioni dell'articolo 73 B non pregiudicano il diritto degli Stati membri:
a) (...)
b) di prendere
tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e
delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in
quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di
stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di
informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da
motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. (...)
3. Le misure e
le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di
discriminazione arbitraria, né una discriminazione dissimulata al libero
movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 73 B».
Normativa
francese
«I rapporti
finanziari tra la Francia e l'estero sono liberi. L'esercizio di tale libertà è
subordinato alle modalità previste dalla presente legge, nel rispetto degli
impegni internazionali assunti dalla Francia».
«Al fine di
assicurare la difesa degli interessi nazionali il governo può, con decreto
emanato su relazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze:
1_
assoggettare a dichiarazione, autorizzazione preventiva o controllo:
(...)
c) la
costituzione e la liquidazione di investimenti stranieri in Francia;
(...)».
«Il Ministro
dell'economia, ove constati che un investimento straniero è o è stato
realizzato nel quadro di attività che in Francia rientrano, anche se a titolo
occasionale, nell'esercizio dell'autorità pubblica, ovvero che un investimento
straniero è di natura tale da minacciare l'ordine pubblico, la sanità pubblica
ovvero la pubblica sicurezza o che esso è realizzato nel quadro di attività di
ricerca, produzione o commercio d'armi, di munizioni, di polveri e di sostanze
esplosive destinate a fini militari o di materiale da guerra, in assenza di una
domanda di autorizzazione preventiva presentata sulla base della lett. c) del
punto 1_ dell'art. 3 della presente legge o malgrado
il rifiuto dell'autorizzazione o senza che sussistano le condizioni richieste
nell'autorizzazione, può ingiungere all'investitore di non dare seguito
all'operazione, o di modificare o di ripristinare a sue spese la situazione
precedente».
«Gli
investimenti diretti stranieri realizzati in Francia sono liberi. Tali investimenti
sono oggetto, al momento della loro realizzazione, di una dichiarazione
amministrativa».
«Il regime
previsto all'art. 11 non si applica agli investimenti di cui al punto 1_ del n.
I dell'art. 5-1 della legge 28 dicembre 1966, n.
66-1008, relativa ai rapporti finanziari con l'estero, modificata segnatamente
con la legge 14 febbraio 1996, n. 96-109».
«Gli
investimenti diretti stranieri realizzati in Francia di cui all'art. 11 bis
sono soggetti ad autorizzazione preventiva del Ministro dell'Economia. Tale
autorizzazione si intende concessa un mese dopo la ricezione della
dichiarazione di investimento presentata al Ministro dell'Economia, salvo che
quest'ultimo, entro lo stesso termine, disponga la sospensione dell'operazione
stessa. Il Ministro dell'Economia può rinunciare al diritto di sospensione
prima della scadenza del termine fissato nel presente articolo».
La causa
principale e la questione pregiudiziale
12 Il 1_ febbraio 1996 i ricorrenti nella causa principale
chiedevano al Primo ministro l'abrogazione di talune disposizioni regolamentari
che prevedono il regime di autorizzazione preventiva per investimenti diretti
stranieri. Considerato che le modifiche regolamentari successivamente
intervenute in data 14 febbraio 1996 mantenevano il regime di autorizzazione
preventiva, i ricorrenti ritenevano che si fosse in presenza di una decisione
del Primo ministro assimilabile al rigetto della loro domanda e contestavano la
detta decisione per eccesso di potere dinanzi al Consiglio di Stato. A sostegno
del ricorso deducevano la violazione delle norme comunitarie relative alla
libera circolazione dei capitali.
13 Il
Consiglio di Stato, ritenendo che sussistessero dubbi in merito
all'interpretazione dell'art. 73 D del Trattato, disponeva la sospensione del
procedimento e la sottoposizione alla Corte di giustizia della seguente
questione pregiudiziale:
«Se le
disposizioni di cui all'art. 73 D del Trattato 25 marzo 1957, successivamente
modificato, che istituisce la Comunità europea, secondo cui il divieto di
qualsiasi restrizione ai movimenti di capitali tra Stati membri non pregiudica
il diritto che hanno gli stessi Stati membri "di prendere tutte le misure
giustificate da motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza",
consentano ad uno Stato membro, in deroga al regime di totale libertà o di
dichiarazione applicabile agli investimenti stranieri nel proprio territorio,
di mantenere un regime di previa autorizzazione per gli investimenti che
possano pregiudicare l'ordine pubblico, la sanità pubblica o la pubblica
sicurezza, qualora tale autorizzazione si consideri acquisita un mese dopo la
ricezione della dichiarazione di investimento presentata al Ministro, salvo che
questi abbia disposto, entro lo stesso termine, la sospensione dell'operazione
di cui trattasi».
14 Si deve
rilevare che una disposizione nazionale che subordini un investimento diretto
straniero ad un'autorizzazione preventiva costituisce una restrizione ai
movimenti di capitale ai sensi dell'art. 73 B, n. 1, del Trattato (v., in tal
senso, la sentenza 14 dicembre 1995, cause riunite C-163/94, C-165/94 e
C-250/94, Sanz de Lera e
a., Racc. pag. I-4821, punti 24 e 25).
15 Una
siffatta disposizione rappresenta una restrizione anche quando, come nella
specie della causa principale, l'autorizzazione sia considerata concessa un
mese dopo la ricezione dalla domanda qualora l'autorità competente non abbia
disposto la sospensione dell'operazione di cui trattasi entro il termine
medesimo. Parimenti, è irrilevante che, come afferma nella specie il governo
francese, il mancato rispetto dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione
preventiva non sia accompagnato da alcuna sanzione.
16 Ci si
chiede, quindi, se l'art. 73 D, n. 1, lett. b), del Trattato, in base al quale
l'art. 73 B del Trattato non pregiudica il diritto degli Stati membri di
adottare provvedimenti giustificati da motivi connessi all'ordine pubblico o
alla pubblica sicurezza, consenta una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che si limiti ad
esigere l'autorizzazione preventiva per gli investimenti diretti stranieri atti
a pregiudicare l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.
19 Tuttavia,
se è pur vero che
20 Infatti, per quanto attiene agli investimenti diretti
stranieri, la difficoltà insita nell'identificazione e nel blocco dei capitali
una volta entrati in uno Stato membro può rendere necessario impedire, ab initio, le operazioni che
possano pregiudicare l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.
Conseguentemente, nel caso di investimenti diretti stranieri che presentino una
minaccia reale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o la pubblica
sicurezza, un regime di dichiarazione preventiva può rivelarsi insufficiente
per far fronte a tale minaccia.
21 Tuttavia,
nella causa principale, il regime contestato è caratterizzato dalla circostanza
che l'autorizzazione preventiva è richiesta per qualsiasi investimento diretto
straniero «idoneo a pregiudicare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza»,
senza alcun'altra precisazione. Non sono quindi minimamente indicate agli
investitori interessati quali siano le specifiche circostanze in presenza delle
quali è necessaria l'autorizzazione preventiva.
22 Una
siffatta indeterminatezza non consente ai singoli di conoscere l'estensione dei
loro diritti ed obblighi derivanti dall'art. 73 B del Trattato. Ciò premesso,
il regime istituito è contrario al principio della certezza del diritto.
23 Alla
questione posta si deve quindi rispondere che l'art. 73 D, n. 1, lett. b), del
Trattato va interpretato nel senso che non consente un regime di autorizzazione
preventiva per gli investimenti diretti stranieri che si limiti a definire, in
termini generici, gli investimenti interessati come investimenti idonei a
pregiudicare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, con la conseguenza che
gli interessati non sono in grado di conoscere le specifiche circostanze in
presenza delle quali è necessaria l'autorizzazione preventiva.
Decisione relativa alle
spese
Sulle spese
24 Le spese
sostenute dai governi francese ed ellenico, nonché
dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono
dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi
motivi,
pronunciandosi
sulla questione sottopostale dal Conseil d'État con decisione 6 gennaio 1999, dichiara:
L'art. 73 D,
n. 1, lett. b), del Trattato CE [divenuto art. 58, n. 1, lett. b), CE] deve
essere interpretato nel senso che non consente un regime di autorizzazione
preventiva per gli investimenti diretti stranieri che si limiti a definire, in
termini generici, gli investimenti interessati come investimenti idonei a
pregiudicare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza, con la conseguenza che
gli interessati non sono in grado di conoscere le specifiche circostanze in
presenza delle quali è necessaria l'autorizzazione preventiva.
(Seguono
le firme)