Corte di Giustizia
delle Comunità europee (Terza sezione) 13 luglio 1989
C-5/88, Hubert Wachauf – Repubblica Federale di Germania
avente ad oggetto
la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art .
177 del trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di
Francoforte sul Meno, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Hubert Wachauf
e
Repubblica
federale di Germania, rappresentata dal Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft ( ufficio federale per l'
alimentazione e la silvicoltura ),
domanda vertente
sull' interpretazione dell' art . 12, lett . d ), del
regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, che fissa le norme generali
per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater
del regolamento n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 90, pag . 13 ), e dell' art . 5, n
. 3, del regolamento della Commissione 16 maggio 1984, n . 1371, che fissa le
modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art . 5 quater del regolamento n . 804/68 ( GU L 132, pag . 11 ),
composta dai
signori F . Grévisse, presidente di sezione, J.C . Moitinho de Almeida e M . Zuleeg, giudici,
avvocato
generale : F.G . Jacobs
cancelliere : S
. Hackspiel, amministratore
viste le
osservazioni presentate :
- per il il sig
. H . Wachauf, dall'
avv . B . Ruesch,
- per il governo
della Repubblica federale di Germania, dal sig . Apelt e dalla sig.ra Lausch, in qualità di agenti,
- per il
governo del Regno Unito, dal sig .
H.R.L . Purse,
- per
vista la
relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 28 febbraio 1989,
sentite le
conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 27 aprile 1989,
ha pronunziato
la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 17 dicembre 1987, pervenuta alla Corte l' 8 gennaio 1988, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art . 12, lett . d ), del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 90, pag . 13 ), e dell' art . 5, n . 3, del regolamento della Commissione 16 maggio 1984, n . 1371, che fissa le modalità d' applicazione del prelievo supplementare di cui all' art . 5 quater del regolamento n . 804/68 ( GU L 132, pag . 11 ).
2 Le questioni
sono sorte nell' ambito di una controversia fra il sig . Hubert Wachauf,
agricoltore, ed il Bundesamt fuer
Ernaehrung und Forstwirtschaft
( in prosieguo : "Bundesamt
"). Il Wachauf aveva preso in affitto un fondo
rustico . Alla scadenza del contratto chiedeva un' indennità per la cessazione definitiva della produzione
di latte a norma della legge tedesca 17 luglio 1984 "sulla concessione di
un' indennità per la cessazione della produzione di latte per il mercato"
e del suo regolamento di esecuzione 20 luglio 1984 . Detta disciplina, fondata
su un' autorizzazione di cui all' art . 4, n . 1, lett . a ), del citato regolamento n . 857/84, stabilisce
in sostanza che un produttore di latte ai sensi dell' art . 12, lett . c ), del regolamento n . 857/84 può chiedere di
fruire di un' indennità qualora si impegni a cessare definitivamente la
produzione di latte entro sei mesi dalla concessione dell' indennità . Inoltre,
qualora sia affittuario di una "azienda" ai sensi dell'
art . 12, lett . d ), del regolamento n .
857/84, il richiedente deve produrre il consenso scritto del locatore .
4 Il Wachauf presentava ricorso avverso detto provvedimento del Bundesamt dinanzi al Veraltungsgericht
di Francoforte sul Meno . Il Verwaltungsgericht
esprime dubbi sul punto se il Wachauf fosse
affittuario di una "azienda" ai sensi dell' art
. 12, lett . d ), del regolamento n . 857/84, giacché
il locatore del fondo non aveva mai svolto personalmente attività di produzione
di latte nel podere concesso in affitto e inoltre gli elementi essenziali di
un' azienda destinata alla produzione di latte, è cioè il bestiame da latte e
gli impianti tecnici necessari alla produzione del latte stesso, erano sempre
stati proprietà dell' affittuario . Qualora si debba comunque considerare tale
fondo come "azienda", il giudice nazionale chiede se l' art . 5, n . 3, del regolamento n . 1371/84 si applichi
anche alla restituzione di un fondo concesso in affitto .
5 Così stando
le cose, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul
Meno ha sospeso il giudizio ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali :
"a ) Se
un complesso di unità produttive agricole, in cui non sono comprese né vacche
da latte né gli impianti tecnici esclusivamente necessari per la produzione di
latte ( ad esempio impianti di mungitura ), costituisca un' azienda
ai sensi dell' art . 12, lett . d ), del regolamento
del Consiglio 21 marzo 1984, n . 857 ( GU L 90 del 1°.4.1984, pag . 13 ).
b ) Se la
restituzione di un fondo affittato a seguito della scadenza del rapporto di
affittanza costituisca, sotto il profilo delle conseguenze giuridiche, un caso
comparabile ai sensi dell' art . 5, n . 3, del
regolamento della Commissione 16 maggio 1984, n . 1371 ( GU L 132 del
13.5.1984, pag . 11 ), qualora il fondo affittato consti di un' azienda
agricola senza vacche da latte e senza gli impianti esclusivamente necessari
alla produzione di latte ( ad esempio impianti di mungitura ) e qualora il
contratto di affitto non contempli alcun obbligo per l' affittuario di produrre
latte ."
6 Per una più
ampia illustrazione degli antefatti della controversia principale, delle norme comunitarie
e nazionali di cui è causa nonché dello svolgimento del procedimento e delle
osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati
solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .
Sulla prima
questione
8 La nozione
di "azienda" è definita dall' art . 12, lett . d ), del regolamento n . 857/84 come riferentesi al "complesso delle unità di produzione
gestite dal produttore e situate nel territorio geografico della Comunità
".
9 Dalla
lettera stessa di detta disposizione discende che essa fa riferimento ad ogni
complesso di unità di produzione che soddisfi due requisiti, cioè che le unità
siano gestite da un produttore, vale a dire da un soggetto che vende latte o
altri prodotti lattiero-caseari direttamente al
consumatore o che effettua consegne all' acquirente ((
art . 12, lett . c ), del regolamento n . 857/84 )),
e siano situate sul territorio geografico della Comunità . La nozione di
"azienda" non è tuttavia soggetta alla condizione che, in caso di
affitto delle unità di produzione di cui trattasi, il bestiame da latte e gli
impianti tecnici necessari per la produzione di latte abbiano costituito
apporto del locatore, né alla condizione che dette unità di produzione siano,
in forza del contratto di affitto, destinate specificamente alla produzione di
latte .
10 La
correttezza di questa interpretazione, che si fonda sul testo dell' art . 12, lett . d ), del
regolamento n . 857/84, è confermata dalle finalità di detta norma . Infatti,
come hanno esattamente rilevato il governo britannico e
11 Si deve
pertanto risolvere la prima questione nel senso che la nozione di
"azienda" ai sensi dell' art . 12, lett . d ), del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n
. 857, include un complesso di unità di produzione agricola oggetto di un
contratto di affitto, anche se detto complesso, allo stato in cui trovavasi al momento della conclusione del contratto, non
comprendeva né le vacche da latte, né gli impianti tecnici necessari alla
produzione di latte e il contratto non contemplava nessun obbligo per l'
affittuario di produrre latte .
Sulla seconda
questione
12 La seconda
questione è intesa a stabilire se l' art . 5, n . 3,
del citato regolamento n . 1371/84, vada interpretato nel senso che si applica
alla riconsegna, alla scadenza del contratto di affitto, di un complesso di
unità di produzione agricola concesso in affitto, anche se detto complesso,
allo stato in cui trovavasi al momento della
conclusione del contratto, non comprendeva né le vacche da latte né gli
impianti tecnici necessari alla produzione di latte e il contratto di affitto
non contemplava nessun obbligo per l' affittuario di produrre latte .
13 Si deve
ricordare che, in forza dell' art . 7, n . 1, del
citato regolamento n . 857/84, come modificato dal regolamento del Consiglio 26
febbraio 1985, n . 590 ( GU L 68, pag . 1 ), "in caso di vendita,
locazione o trasmissione per via ereditaria di un' azienda, il corrispondente
quantitativo di riferimento" ( vale a dire il quantitativo esonerato dal
prelievo supplementare ) "è trasferito totalmente o in parte all'
acquirente, al locatario o all' erede, secondo modalità da stabilire ".
Tuttavia, ai sensi del n . 4 dello stesso articolo, "nel caso di contratti
agrari che stanno per scadere, qualora l' affittuario
non abbia il diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, gli
Stati membri possono prevedere che la totalità o una parte del quantitativo di
riferimento corrispondente all' azienda che è oggetto del contratto sia messa a
disposizione dell' affittuario uscente se intende continuare la produzione
lattiera ". Da una considerazione complessiva delle norme citate si evince
che il legislatore comunitario ha inteso che, in linea di principio, alla
scadenza del contratto il quantitativo di riferimento ritorni al locatore che rientra
nel godimento dell' azienda, fatta salva tuttavia la
facoltà degli Stati membri di attribuire il quantitativo di riferimento, per l'
intero o parzialmente, all' affittuario uscente .
15 La
riconsegna, alla scadenza del contratto, di un' azienda
affittata produce effetti giuridici paragonabili, ai sensi dell' art . 5, punto
3, del regolamento n . 1371/84, agli effetti determinati dal trasferimento di
detta azienda in seguito alla conclusione del contratto di affitto, poiché le
due operazioni comportano un mutamento nel possesso delle unità di produzione
di cui trattasi nell' ambito dei rapporti contrattuali istituiti dal contratto
di affitto . Di conseguenza, la riconsegna, alla scadenza del contratto di
affitto, di un complesso di unità di produzione agricola concesso in affitto
rientra nella sfera di applicazione dell' art . 5, n .
3, del regolamento n . 1371/84, se il suo trasferimento risultante dalla
conclusione del contratto di affitto rientra nel campo d' applicazione del
punto 1 dello stesso articolo, come avviene qualora trattisi di una
"azienda" ai sensi dell' art . 12, lett . d
), del regolamento n . 857/84, come interpretato sopra nella soluzione data
alla prima questione .
16 Nell' ordinanza di rinvio, il Verwaltungsgericht
sostiene che, qualora la disciplina di cui è causa dovesse essere interpretata
nel senso che essa stabilisce il ritorno del quantitativo di riferimento al
locatore, essa potrebbe ingenerare l' esclusione dell' affittuario dal
beneficio del regime di indennità per cessazione della produzione di latte
qualora il locatore vi si opponga . Ebbene, una conseguenza del genere sarebbe
inammissibile se, come nel caso di specie, il locatore non ha mai prodotto
latte né ha contribuito alla costituzione di un' azienda
per la produzione di latte, poiché in tal caso l' affittuario, che avrebbe
acquisito il quantitativo di riferimento mediante il proprio lavoro, sarebbe
spogliato del frutto di detto lavoro senza indennizzo, in spregio delle
garanzie costituzionali .
18 I diritti
fondamentali riconosciuti dalla Corte non risultano però essere prerogative
assolute e devono essere considerati in relazione alla funzione da essi svolta
nella società . E' pertanto possibile operare
restrizioni all' esercizio di detti diritti, in
particolare nell' ambito di un' organizzazione comune di mercato, purché dette
restrizioni rispondano effettivamente a finalità d' interesse generale
perseguite dalla Comunità e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito,
in un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la stessa
sostanza di tali diritti .
19 Tenuto conto
di questi criteri, è opportuno rilevare che una disciplina comunitaria che
avesse per effetto di spogliare l' affittuario, alla scadenza del contratto di
affitto, del frutto del proprio lavoro o degli investimenti effettuati nell' azienda
affittata, senza indennizzo, sarebbe in contrasto con le esigenze inerenti alla
tutela dei diritti fondamentali nell' ordinamento giuridico comunitario .
Poiché dette esigenze vincolano parimenti gli Stati membri quando essi danno
esecuzione alle discipline comunitarie di cui trattasi, questi sono comunque
tenuti, per quanto possibile, ad applicare tali discipline nel rispetto delle
esigenze ricordate .
20 Nel caso di
specie, si evince, da un canto, dall' art . 7, n . 4,
del regolamento n . 857/84, come modificato, che gli Stati membri possono
disporre, nell' ipotesi di affitto di fondi rustici giunto a scadenza senza
possibilità di riconduzione, che il quantitativo di riferimento, per l' intero
o parzialmente, resti nel patrimonio giuridico dell' affittuario se questi
intende proseguire nella produzione di latte . D' altro
canto si evince dall' art . 4, n . 1, lett . a ), del
regolamento n . 857/84 che gli Stati membri possono, onde realizzare la
ristrutturazione della produzione lattiera, concedere un' indennità ai
produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione di
latte . Non può negarsi che l' analisi combinata di
quest' ultima disposizione e dell' art . 4, n . 2, dello stesso regolamento, in
forza del quale i quantitativi di riferimento così resi disponibili vengono
aggiunti se necessario alla riserva nazionale, comporta che, ove il
quantitativo di riferimento assegnato all' azienda sia trasferito al locatore,
esso non può essere considerato ai fini della concessione dell' indennità .
21 Ciò non
osta tuttavia a che l' affittuario uscente ottenga un'
indennità calcolata sull' intero quantitativo di riferimento di cui trattasi, o
su parte di esso, avuto riguardo alla rilevanza del contributo dell'
affittuario per la realizzazione della produzione di latte nell' azienda . In
questo caso, il quantitativo considerato ai fini del calcolo dell'
indennità va equiparato ad un quantitativo reso disponibile e pertanto
non può essere posto a disposizione del locatore che rientra in possesso dell'
azienda .
22 Stando così
le cose, si deve concludere che la disciplina comunitaria di cui è causa
riserva alle autorità nazionali competenti un margine di valutazione
sufficientemente ampio, tale da consentire loro di applicare detta disciplina
conformemente alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali, garantendo all' affittuario la possibilità di conservare il
quantitativo di riferimento in tutto o in parte se intende proseguire nella
produzione di latte, oppure garantendogli un indennizzo se si impegna ad
abbandonare definitivamente la produzione .
23 Si deve
pertanto respingere l' argomento secondo cui la
disciplina di cui è causa sarebbe in contraddizione con le esigenze di tutela
dei diritti fondamentali nell' ordinamento giuridico comunitario .
24 Dalle
considerazioni sin qui svolte risulta doversi risolvere la seconda questione
dichiarando che l' art . 5, n . 3, del regolamento
della Commissione 16 maggio 1984, n . 1371, va interpretato nel senso che si
applica alla riconsegna, alla scadenza del contratto di affitto, di un
complesso di unità di produzione agricola affittato, anche se detto complesso,
allo stato in cui trovavasi al momento della
conclusione del contratto, non comprendeva né le vacche né gli impianti tecnici
necessari alla produzione di latte e il contratto di affitto non contemplava
nessun obbligo per l' affittuario di produrre latte .
Decisione relativa alle
spese
Sulle spese
25 Le spese
sostenute dal governo britannico e dalla Commissione delle Comunità europee,
che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il
carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi pronunziarsi sulle spese .
Dispositivo
Per questi
motivi,
pronunziandosi
sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht
di Francoforte sul Meno con ordinanza 17 dicembre 1987, dichiara :
1 ) La nozione
di "azienda" ai sensi dell' art . 12, lett . d ), del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n
. 857, include un complesso di unità di produzione agricola oggetto di un
contratto di affitto, anche se detto complesso, allo stato in cui trovavasi al momento della conclusione del contratto, non
comprendeva né le vacche da latte né gli impianti tecnici necessari alla
produzione di latte e il contratto di affitto non contemplava nessun obbligo
per l' affittuario di produrre latte .
2 ) L' art . 5, n . 3, del regolamento della Commissione 16 maggio
1984, n . 1371, va interpretato nel senso che si applica alla riconsegna, alla
scadenza del contratto di affitto, di un complesso di unità di produzione
agricola affittato, anche se detto complesso, allo stato in cui trovavasi al momento della conclusione del contratto, non compredeva né le vacche da latte né gli impianti tecnici
necessari alla produzione di latte e il contratto d' affitto non contemplava
nessun obbligo per l' affittuario di produrre latte .