Corte di Giustizia delle Comunità europee (Quarta
Sezione), 16 luglio 2009
C-5/08, Infopaq International A/S – Danske Dagblades Forening
Nel procedimento C‑5/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dallo Højesteret
(Danimarca), con decisione 21 dicembre 2007, pervenuta in cancelleria il 4
gennaio 2008, nella causa
Infopaq International A/S
contro
Danske Dagblades
Forening,
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di
sezione, dal sig. T. von Danwitz,
dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta,
dai sigg. G. Arestis e J. Malenovský (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 novembre 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per
– per
– per
il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in
qualità di agente;
– per
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12
febbraio 2009,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di decisione pregiudiziale verte, da un
lato, sull’interpretazione dell’art. 2, lett. a), della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE,
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti
connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10), e,
dall’altro, sui requisiti d’esenzione degli atti di riproduzione temporanea ai
sensi dell’art. 5 di tale direttiva.
2 Tale
domanda è stata formulata
nell’ambito di una controversia insorta tra
Contesto normativo
Diritto internazionale
3 L’art. 9, n. 1, dell’Accordo sugli aspetti
dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura
all’allegato
«I membri si conformano agli articoli da
4 Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di Berna
per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24
luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979
(in prosieguo: la «convenzione di Berna»):
«1) L’espressione
“opere letterarie ed artistiche” comprende tutte le produzioni nel campo
letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di
espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; (...)
(...)
5) Le
raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie
che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di
creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto
d’autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse.
(...)
8) La
protezione della presente [c]onvenzione non si
applica alle notizie del giorno od a fatti di cronaca che abbiano carattere di
semplici informazioni di stampa».
5 Ai sensi dell’art. 9, n. 1, della
convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie ed artistiche protette
dalla convenzione stessa hanno il diritto esclusivo di autorizzare la
riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma.
Il diritto comunitario
6 L’art. 1 della direttiva del Consiglio 14
maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per
elaboratore (GU L 122, pag. 42), così recitava:
«1. Conformemente
alle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri tutelano i
programmi per elaboratore, mediante diritto d’autore, come opere letterarie ai
sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e
artistiche. (...)
(...)
3. Un
programma per elaboratore è tutelato se originale, ossia se è il risultato
della creazione intellettuale dell’autore. Per determinare il diritto alla
tutela non sono presi in considerazione altri criteri».
7 L’art. 3, n 1, della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela
giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20), così dispone:
«A
norma della presente direttiva, le banche di dati che per la scelta o la
disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del
loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d’autore. Per stabilire se
alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri
criteri».
8 I ‘considerando’ quarto, sesto, nono, decimo,
undicesimo, ventesimo, ventunesimo, ventiduesimo, trentunesimo e trentatreesimo
della direttiva 2001/29 così recitano:
«(4) Un
quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti
connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato
livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli
investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle
infrastrutture delle reti, (...)
(6) Senza
un’armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata
a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide
tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione e,
di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che
contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una
nuova frammentazione del mercato interno nonché un’incoerenza normativa.
L’impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo
con l’ulteriore sviluppo della società dell’informazione che ha già
incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà
intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente.
L’esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di
protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala per i
nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d’autore e diritti connessi.
(...)
(9) Ogni
armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le
mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono
essenziali per la creazione intellettuale. (...)
(10) Per
continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o
esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro
opere, (...)
(11) Un
sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d’autore e dei diritti
connessi è uno dei principali strumenti in grado di garantire alla creazione e
alla produzione culturale europea le risorse necessarie nonché di preservare
l’autonomia e la dignità di creatori e interpreti o esecutori.
(...)
(20) La
presente direttiva si basa su principi e regole già definiti dalle direttive in
vigore in tal campo, tra cui le direttive [91/250] (...) e [96/9] e sviluppa
detti principi e regole e li integra nella prospettiva della società
dell’informazione. Le disposizioni della presente direttiva devono lasciare
impregiudicate le disposizioni di dette direttive, salvo quanto diversamente
previsto nella presente direttiva.
(21) La
presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto
di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell’acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia di
tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno.
(22) La
diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non proteggendo
rigorosamente i diritti e lottando contro le forme illegali di messa in circolazione
di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente.
(...)
31) Deve
essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie
categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti
dei materiali protetti. (...)
(...)
(33) Si
dovrebbe prevedere un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per
consentire taluni atti di riproduzione temporanea, che sono riproduzioni
transitorie o accessorie, le quali formano parte integrante ed essenziale di un
procedimento tecnologico e effettuate all’unico scopo di consentire la
trasmissione efficace in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o
l’utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali. Gli atti di riproduzione
in questione non dovrebbero avere un proprio valore economico distinto. Per
quanto siano soddisfatte queste condizioni, tale eccezione include atti che
facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie cache; compresi
gli atti che facilitano l’effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione,
purché l’intermediario non modifichi le informazioni e non interferisca con
l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per
ottenere dati sull’impiego delle informazioni. L’utilizzo è da considerare
legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto o
non è limitato dalla legge».
9 Ai sensi dell’art. 2, lett. a), della
direttiva 2001/29:
«Gli
Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di
autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli
autori, per quanto riguarda le loro opere».
10 L’art. 5 della medesima direttiva così recita:
«1. Sono
esentati dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 gli atti di
riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico
proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un
procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire:
a) la
trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o
b) un
utilizzo legittimo
di
un’opera o di altri materiali.
(...)
5. Le
eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate
esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo
sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino
ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».
11 Ai sensi dell’art. 6 della direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE,
concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti
connessi (GU L 372, pag. 12):
«Le
fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione
intellettuale dell’autore, fruiscono della protezione prevista
dall’articolo 1 [che precisa la durata dei diritti dell’autore di un’opera
letteraria o artistica ai sensi dell’art. 2 della convenzione di Berna].
Per determinare il diritto alla protezione non sono presi in considerazione
altri criteri. Gli Stati membri possono prevedere la protezione di altre
fotografie».
Il diritto nazionale
12 Gli artt. 2 e 5, n. 1, della direttiva
2001/29 sono stati trasposti nell’ordinamento giuridico danese dagli
artt. 2 e 11 bis, n. 1, della legge sul diritto d’autore 14 giugno
1995, n. 395 (lov n. 395 om ophavsret; Lovtidende
Causa principale e
questioni pregiudiziali
13
14
15 Nel corso del 2005
16 Il procedimento di raccolta dati implica le seguenti
cinque fasi, che comportano, a parere della DDF, quattro atti di riproduzione
di articoli di giornale.
17 In primo luogo i collaboratori della società Infopaq registrano manualmente in una banca dati
elettronica le pubblicazioni di cui trattasi.
18 In secondo luogo si procede alla digitalizzazione
mediante scansione di tali pubblicazioni, dopo che il dorso delle stesse è
stato tagliato in modo che tutti i fogli siano staccati. La parte della
pubblicazione da trattare è selezionata nella banca dati prima dell’inserimento
della pubblicazione nel dispositivo per la scansione (scanner). L’operazione consente
di produrre un file in formato TIFF («Tagged Image File Format») per ciascuna pagina della
pubblicazione. Alla fine di tale operazione, il file TIFF viene trasferito su
un server OCR («Optical Character
Recognition») (riconoscimento ottico dei caratteri).
19 In terzo luogo, tale server OCR converte il file
TIFF in dati che possono essere assoggettati a trattamento digitale. Nel corso
di tale procedimento, l’immagine di ciascun carattere è convertita in codice
digitale che indica al computer il tipo di carattere. Ad esempio, l’immagine
delle lettere «TDC» è trasformata in un’informazione che il computer potrà
trattare come lettere «TDC» convertendole in formato di testo riconoscibile dal
sistema del computer. Tale dati sono memorizzati in
forma di file di testo che possono essere letti da qualsiasi programma di
trattamento testuale. Il procedimento OCR si conclude con la cancellazione del
file TIFF.
20 In quarto luogo, il file di testo viene analizzato
per ricercarvi le parole chiave predefinite. Di volta in volta, viene generato
un file che indica il titolo, la sezione e il numero di pagina della
pubblicazione in cui compare la parola chiave, nonché un valore, espresso
percentualmente da
21 In quinto luogo, il procedimento di raccolta dati si
conclude con la stampa di una scheda per ciascuna pagina della pubblicazione in
cui compare la parola chiave. Una scheda siffatta può assumere la seguente
forma:
«4
novembre 2005 – Dagbladet Arbejderen, pag. 3:
TDC: 73% “prossima cessione del gruppo di TDC, che
dovrebbe essere acquisito da”».
22
23 Secondo quest’ultimo, è pacifico che il consenso dei titolari
dei diritti d’autore non è necessario per un’attività di monitoraggio della
stampa e di elaborazione di sintesi, se essa consiste nella lettura fisicamente
svolta da una persona, nella selezione degli articoli rilevanti sulla base
delle parole chiave predefinite e nella trasmissione all’autore della sintesi
di una scheda contenente il risultato redatta manualmente con l’indicazione
della parola chiave in un articolo e la posizione di tale articolo nella
pubblicazione. Del pari, le parti nella causa principale sono concordi sul
fatto che l’elaborazione di sintesi è, in se stessa, lecita e non richiede
alcun consenso dei titolari dei diritti d’autore.
24 È altresì incontroverso che tale procedimento di
raccolta dati implica due atti di riproduzione, vale a dire la creazione di
file TIFF in occasione della digitalizzazione mediante scansione degli articoli
stampati e la creazione di file di testo risultanti dalla conversione dei file
TIFF. Inoltre, è pacifico che tale procedimento comporta
la riproduzione di parti di articoli in forma digitale, quando l’estratto
composto da undici parole viene inserito nella memoria informatica e quando
tali undici parole vengono riportate su una scheda stampata su supporto
cartaceo.
25 Tuttavia, le parti nella causa principale
controvertono sulla questione se i due ultimi atti citati rappresentino atti di
riproduzione ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29. Del pari, esse
dissentono sulla questione se l’insieme degli atti di cui trattasi nella causa
principale benefici, eventualmente, dell’esenzione dal diritto di riproduzione
di cui all’art. 5, n. 1, di tale direttiva.
26 Di conseguenza, lo Højesteret
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se
la memorizzazione e la successiva stampa di un estratto ricavato da una
pubblicazione e costituito da una parola chiave nonché dalle cinque parole a
questa precedenti e dalle cinque successive, possano essere considerate atti di
riproduzione protetti dall’art. 2 della direttiva [2001/29].
2) Se
il contesto nel quale si svolgono gli atti di riproduzione assuma rilievo al
fine di stabilire se essi possano essere considerati “transitori” ai sensi
dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.
3) Se
un atto di riproduzione temporanea possa essere considerato “transitorio”
qualora la riproduzione venga sottoposta a trattamento, ad esempio mediante la
creazione di un file di testo sulla base di un file di immagine o mediante la
ricerca di sequenze di parole in base ad un file di testo.
4) Se
un atto di riproduzione temporanea possa essere considerato “transitorio”
qualora venga memorizzata una parte della riproduzione, che comprende uno o più
estratti di testo di undici parole.
5) Se
un atto di riproduzione temporanea possa essere considerato “transitorio”
qualora venga stampata una parte della riproduzione, che comprende uno o più
estratti di testo di undici parole.
6) Se
la fase del procedimento tecnologico nella quale si svolgono gli atti di
riproduzione temporanea assuma rilievo al fine di stabilire se essi
costituiscano “parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico” ai
sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.
7) Se
atti di riproduzione temporanea possano essere considerati “parte integrante e
essenziale di un procedimento tecnologico” qualora consistano nella scansione
manuale di interi articoli di giornale, mediante la quale questi ultimi vengono
trasformati da documenti su carta stampata in documenti digitali.
8) Se
atti di riproduzione temporanea costituiscano “parte integrante e essenziale di
un procedimento tecnologico” qualora essi consistano nella stampa di una parte
della riproduzione, comprendente uno o più estratti di testo di undici parole.
9) Se
la nozione di “utilizzo legittimo” ai sensi dell’art. 5, n. 1, della
direttiva 2001/29 comprenda qualsiasi forma di uso che non richiede il consenso
del titolare del diritto d’autore.
10) Se
la nozione di “utilizzo legittimo” ai sensi dell’art. 5, n. 1, della
direttiva 2001/29 comprenda la scansione di interi articoli di giornale, la
successiva elaborazione della riproduzione, nonché la memorizzazione e
l’eventuale stampa di una parte della riproduzione consistente in uno o più
estratti di testo di undici parole, effettuate da un’impresa ai fini
dell’attività di redazione di sintesi, anche qualora il titolare del diritto
non vi abbia acconsentito.
11) Quali
criteri debbano essere utilizzati per stabilire se atti di riproduzione
temporanea abbiano “rilievo economico proprio” ai sensi dell’art. 5,
n. 1, della direttiva 2001/29, nella misura in cui siano soddisfatte le
altre condizioni stabilite in tale disposizione.
12) Se
l’incremento in termini di efficienza conseguito dall’utilizzatore attraverso
atti di riproduzione temporanea possa essere preso in considerazione per
stabilire se gli atti abbiano “rilievo economico proprio” ai sensi
dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.
13) Se
la scansione di interi articoli di giornali effettuata da un’impresa, la
successiva elaborazione della riproduzione e la memorizzazione nonché
l’eventuale stampa di parte della riproduzione, consistente in uno o più
estratti di testo di undici parole, senza il consenso del titolare del diritto,
possano essere considerati “determinati casi speciali che non s[o]no in
contrasto con lo sfruttamento normale” degli articoli di giornale e che “non arrec[a]no ingiustificato pregiudizio agli interessi
legittimi del titolare” ai sensi dell’art. 5, n. 5, della direttiva
2001/29».
Sulle questioni
pregiudiziali
Osservazione preliminare
27 Occorre preliminarmente ricordare che tanto
l’applicazione uniforme del diritto comunitario quanto il principio di
uguaglianza esigono che una disposizione di diritto comunitario che, come
quelle dell’art. 2 della direttiva 2001/29, non contenga alcun espresso
richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione
del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell’intera
Comunità, ad un’interpretazione autonoma ed uniforme (v., in particolare,
sentenze 6 febbraio 2003, causa C‑245/00, SENA, Racc. pag. I‑1251,
punto 23, e 7 dicembre 2006, causa C‑306/05, SGAE,
Racc. pag. I‑11519, punto 31).
28 Tali esigenze si impongono in particolar modo per
quanto riguarda la direttiva 2001/29, tenuto conto del tenore letterale del suo
sesto e del suo ventunesimo ‘considerando’.
29 Di conseguenza, il governo austriaco non può
validamente sostenere che spetta agli Stati membri fornire la definizione della
nozione di «riproduzione in parte» cui all’art. 2 della direttiva 2001/29
(v. in tal senso, con riferimento nozione di «pubblico» di cui all’art. 3
della medesima direttiva, sentenza SGAE, cit., punto 31).
Sulla prima questione
30 Con la sua prima questione il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se la nozione di «riproduzione in parte» ai sensi della
direttiva 2001/29 debba essere interpretata nel senso che include atti di
memorizzazione informatica di un estratto composto da undici parole nonché di
stampa di un siffatto estratto su supporto cartaceo.
31 Si deve necessariamente rilevare che la direttiva
2001/29 non definisce né la nozione di «riproduzione», né quella di
«riproduzione in parte».
32 Di conseguenza, tali nozioni devono essere definite
con riferimento al tenore letterale, al contesto delle disposizioni
dell’art. 2 della direttiva 2001/29, in cui sono contenute, nonché alla
luce sia degli obiettivi di tale direttiva nel suo complesso, sia del diritto
internazionale (v., in tal senso, sentenza SGAE, cit., punti 34 e 35,
nonché giurisprudenza ivi citata).
33 L’art. 2, lett. a), della direttiva
2001/29 prevede che gli autori dispongano del diritto esclusivo di autorizzare
o vietare la riproduzione in tutto o in parte delle loro opere. Ne consegue che
la tutela del diritto di autorizzare o vietare la riproduzione, di cui
beneficia l’autore, ha ad oggetto un’«opera».
34 Orbene, a tal proposito, emerge dall’economia
generale della convenzione di Berna, e segnatamente dal suo art. 2, commi
quinto e ottavo, che la protezione di taluni elementi in quanto opere
letterarie o artistiche presuppone che costituiscano creazioni intellettuali.
35 Del pari, in conformità agli artt. 1,
n. 3, della direttiva 91/250, 3, n. 1, della direttiva 96/9 e 6 della
direttiva 2006/116, opere quali programmi per elaboratore, banche dati o
fotografie sono tutelate dal diritto d’autore solo qualora siano opere
originali, ossia rappresentino il risultato della creazione intellettuale
dell’autore.
36 Nell’istituire un quadro giuridico armonizzato in
materia di diritto d’autore, la direttiva 2001/29 si basa, come emerge dai suoi
‘considerando’ quarto, nono, decimo, undicesimo e ventesimo, sul medesimo
principio.
37 Pertanto, il diritto d’autore ai sensi
dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29 può trovare
applicazione solamente con riferimento ad un oggetto che abbia carattere di
originalità, ossia rappresenti il risultato della creazione intellettuale
dell’autore.
38 Per quanto riguarda le parti di un’opera, si deve
rilevare che nulla, nella direttiva 2001/29 ovvero in un’altra direttiva
applicabile in materia, lascia intendere che tali parti siano assoggettate ad
un regime diverso da quello dell’opera nel suo complesso. Ne discende che esse
sono tutelate dal diritto d’autore laddove partecipino, in quanto tali,
all’originalità dell’opera nel suo insieme.
39 Alla luce delle considerazioni svolte al
punto 37 di questa sentenza, le diverse parti di un’opera beneficiano
quindi di una tutela ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva
2001/29 a condizione che esse contengano taluni degli elementi che sono
espressione della creazione intellettuale dell’autore dell’opera stessa.
40 Per quanto concerne la portata di una siffatta
tutela dell’opera, dal nono e dal decimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29
risulta che l’obiettivo principale della stessa è quello di instaurare un alto
livello di protezione in favore, segnatamente, degli autori, consentendo a
questi ultimi di ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere,
anche in occasione della riproduzione delle stesse, allo scopo di poter continuare
la loro attività creativa e artistica.
41 In un’identica prospettiva, il ventunesimo
‘considerando’ della direttiva 2001/29 richiede che gli atti coperti dal
diritto di riproduzione siano intesi in senso ampio.
42 Peraltro, tale esigenza di un’ampia definizione
degli atti in questione emerge altresì dal tenore letterale dell’art. 2 di
tale direttiva, che impiega espressioni quali «diretta o indiretta»,
«temporanea o permanente» e «in qualunque modo o forma».
43 Di conseguenza, la tutela conferita dall’art. 2
della direttiva 2001/29 deve avere un’ampia portata.
44 Per quanto riguarda gli articoli di giornale, la
creazione intellettuale del loro autore, di cui al punto 37 di questa
sentenza, risulta di norma dalla modalità con cui è presentato il soggetto
nonché dall’espressione linguistica. Peraltro, nella causa principale, è
pacifico che gli articoli di giornale rappresentano,
in quanto tali, opere letterarie che rientrano nell’ambito d’applicazione della
direttiva 2001/29.
45 Quanto agli elementi di tali opere che sono oggetto
della tutela stessa, si deve rilevare che esse sono composte da parole le
quali, isolatamente considerate, non rappresentano, in quanto tali, una
creazione intellettuale dell’autore che le impiega. È solo mediante la scelta,
la disposizione e la combinazione di tali parole che si consente all’autore di
esprimere il proprio spirito creativo in maniera originale ottenendo un
risultato che costituisca una creazione intellettuale.
46 Le parole in quanto tali non rappresentano, quindi,
elementi che beneficiano di tutela.
47 Ciò posto, tenuto conto dell’esigenza di
un’interpretazione ampia della portata della tutela conferita dall’art. 2
della direttiva 2001/29, non può escludersi che talune frasi isolate, o
addirittura talune parti di frasi del testo di cui trattasi, siano idonee a
trasmettere al lettore l’originalità di una pubblicazione quale un articolo di
giornale, comunicando a chi legge un elemento che è in se stesso espressione
della creazione intellettuale dell’autore di tale articolo. Simili frasi o
simili parti di frase possono quindi beneficiare della tutela prevista
dall’art. 2, lett. a), della direttiva citata.
48 Alla luce di tali considerazioni, la riproduzione di
un estratto di un’opera protetta che, come gli estratti di cui trattasi nella
causa principale, comprenda undici parole consecutive dell’opera stessa, può
rappresentare una riproduzione parziale, ai sensi dell’art. 2 della
direttiva 2001/29, qualora un simile estratto contenga un elemento dell’opera
che, in quanto tale, esprima la creazione intellettuale dell’autore, il che dev’essere verificato dal giudice del rinvio.
49 Peraltro, va rilevato che il procedimento di
raccolta dati impiegato dalla Infopaq consente la cattura
di molteplici estratti delle opere protette. Tale procedimento, infatti,
riproduce un estratto composto da undici parole ogni volta che nell’opera di
cui trattasi compare una parola chiave e, inoltre, esso trova spesso
applicazione con riferimento a svariate parole chiave, dal momento che taluni
clienti chiedono alla Infopaq
di redigere sintesi in base a criteri multipli.
50 In tal modo, detto procedimento aumenta la
possibilità che
51 Alla luce di quanto sopra, la prima questione
pregiudiziale deve essere risolta nel senso che un atto compiuto nel corso di
un procedimento di raccolta dati, consistente nella memorizzazione informatica
di un estratto di un’opera tutelata composto da undici parole e nella stampa
del medesimo, può rientrare nella nozione di riproduzione parziale ai sensi
dell’art. 2 della direttiva 2001/29, qualora gli elementi in tal modo
ripresi siano l’espressione della creazione intellettuale del loro autore, il
che dev’essere verificato dal giudice del rinvio.
Sulle questioni da due e dodici
52 Supponendo che gli atti di cui alla causa principale
rientrino nella nozione di riproduzione parziale di un’opera protetta, ai sensi
dell’art. 2 della direttiva 2001/29, dagli artt. 2 e 5 della
direttiva stessa emerge che non può procedersi ad una
siffatta riproduzione senza il consenso dell’autore interessato, salvo che tale
riproduzione non soddisfi i requisiti di cui all’art. 5 della direttiva.
53 In tale contesto, con le sue questioni da due a
dodici il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli atti di riproduzione
effettuati nel corso di un procedimento di raccolta dati, quale quello di cui
trattasi nella causa principale, soddisfino i requisiti di cui all’art. 5,
n. 1, della direttiva 2001/29 e, pertanto, se tale procedimento possa
essere svolto senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore in questione,
laddove mira a consentire la redazione di una sintesi di articoli di giornale e
consiste nella digitalizzazione mediante scansione dell’insieme di tali
articoli, nella memorizzazione di un estratto di undici parole e nella stampa
di tale estratto.
54 Ai sensi dell’art. 5, n. 1, della
direttiva 2001/29, un atto di riproduzione è esente dal diritto di riproduzione
previsto dall’art. 2 della medesima solo qualora soddisfi cinque
requisiti, vale a dire qualora
– tale
atto sia temporaneo;
– sia
transitorio o accessorio;
– costituisca
parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico;
– il
procedimento sia eseguito all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete
tra terzi con l’intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di
un’opera o di altri materiali, e
– tale
atto sia privo di rilievo economico proprio.
55 Si deve anzitutto rilevare che tali requisiti hanno
carattere cumulativo, nel senso che la mancata osservanza di uno solo di essi
implica che l’atto di riproduzione non è esente, ai sensi dell’art. 5,
n. 1, della direttiva 2001/29, dal diritto di riproduzione previsto
dall’art. 2 della stessa.
56 Inoltre, ai fini dell’interpretazione di ciascuno di
tali requisiti si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, le
disposizioni di una direttiva che costituiscono deroghe a un principio generale
sancito dalla direttiva medesima devono essere interpretate restrittivamente
(sentenze 29 aprile 2004, causa C‑476/01, Kapper,
Racc. pag. I‑5205, punto 72, e 26 ottobre 2006, causa C‑36/05,
Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑10313, punto 31).
57 Ciò avviene nel caso dell’esenzione prevista
dall’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, che rappresenta una
deroga al principio generale sancito da tale direttiva, ossia il principio
della necessità di un’autorizzazione del titolare del diritto d’autore per
qualsiasi riproduzione di un’opera protetta.
58 Ciò è ancor più vero dal momento che tale esenzione dev’essere interpretata alla luce dell’art. 5,
n. 5, della direttiva 2001/29, secondo cui tale esenzione è applicata
esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo
sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino
ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.
59 Ai sensi del quarto, del sesto e del ventunesimo
‘considerando’ della direttiva 2001/29, le condizioni enunciate dal citato
art. 5, n. 1, devono essere inoltre interpretate alla luce delle
requisito di certezza del diritto degli autori per quanto riguarda la tutela
delle loro opere.
60 Nella causa in esame,
61 A tal proposito, si deve rilevare, alla luce del
terzo requisito richiamato al punto 54 di questa sentenza, che un atto di
riproduzione temporaneo e transitorio mira a consentire la realizzazione di un
procedimento tecnologico di cui deve costituire parte integrante e essenziale.
Pertanto, tenuto conto dei principi enunciati ai punti 57 e 58 di questa
sentenza, gli atti di riproduzione in questione non possono eccedere quanto
necessario per il buon funzionamento di tale procedimento tecnologico.
62 La certezza del diritto dei titolari dei diritti
d’autore impone inoltre che la conservazione e la soppressione della
riproduzione non dipendano da un intervento umano discrezionale, segnatamente
quello dell’utilizzatore delle opera protetta. Invero, in un caso siffatto, non
sarebbe in alcun modo garantita l’effettiva soppressione, ad
opera della persona interessata, della riproduzione creata ovvero, in
ogni caso, la soppressione della stessa nel momento in cui la sua esistenza non
sia più giustificata dalla sua funzione intesa a consentire la realizzazione di
un procedimento tecnico.
63 Una siffatta conclusione è confermata dal
trentatreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 che elenca, quali esempi
caratteristici degli atti cui fa riferimento l’art. 5, n. 1, gli atti
che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie cache;
compresi gli atti che facilitano l’effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione.
Simili atti sono, per definizione, creati e soppressi automaticamente e senza
intervento umano.
64 Alla luce di quanto precede, deve constatarsi che un
atto può essere qualificato come «transitorio», nel senso di cui al secondo
requisito enunciato dall’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29,
esclusivamente qualora la sua durata sia limitata a quanto necessario per il
buon funzionamento del procedimento tecnico in questione, restando inteso che
tale procedimento deve essere automatizzato in modo tale da sopprimere tale
atto in maniera automatica, senza intervento umano, nel momento in cui è
esaurita la sua funzione tesa a consentire la realizzazione di un siffatto
procedimento.
65 Nella causa principale, non può escludersi in radice
che i due primi atti di riproduzione di cui trattasi, vale a dire la creazione
di file TIFF e di file di testo derivanti dalla conversione dei file TIFF,
possano essere qualificati come transitori, essendo automaticamente cancellati
dalla memoria informatica.
66 Per quanto riguarda il terzo atto di riproduzione,
ossia la memorizzazione informatica dell’estratto composto da undici parole,
gli elementi sottoposti alla Corte non consentono di valutare se il
procedimento tecnico sia automatizzato in modo tale da cancellare detto file
dalla memoria informatica senza intervento umano ed in un breve lasso di tempo.
Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare se la sua soppressione dipenda
dalla volontà dell’utilizzatore della riproduzione e se non vi sia il rischio
che tale file rimanga memorizzato dopo avere esaurito la sua funzione di
realizzazione del procedimento tecnico in questione.
67 È tuttavia pacifico che, con l’ultimo atto di
riproduzione del procedimento di raccolta dati,
68 Orbene, una volta fissata su tale supporto
materiale, detta riproduzione scompare solo nel momento della distruzione di
tale supporto.
69 Peraltro, dal momento che il procedimento di
raccolta dati non è, evidentemente, idoneo a distruggere esso stesso un
supporto di tal genere, la soppressione di tale riproduzione dipende dalla sola
volontà dell’utilizzatore di un procedimento siffatto, il quale non è detto
voglia effettivamente procedervi, sicché tale riproduzione rischia di
persistere per un periodo prolungato in funzione delle necessità
dell’utilizzatore.
70 Di conseguenza, deve rilevarsi che l’ultimo atto del
procedimento di raccolta dati di cui alla causa principale, nel corso del quale
71 Inoltre, non emerge dal fascicolo sottoposto alla
Corte, né è stato sostenuto, che un atto di tal genere possa avere carattere
accessorio.
72 Da quanto precede discende che tale atto non soddisfa
il secondo requisito enunciato dall’art. 5, n. 1, della direttiva
2001/29 e, pertanto, non può essere esentato dal diritto di riproduzione
previsto dall’art. 2 della direttiva stessa.
73 Ne consegue che il procedimento di raccolta dati di
cui trattasi nella causa principale non può essere realizzato senza il consenso
dei titolari di diritti d’autore e, pertanto, non è necessario esaminare se i
quattro atti costitutivi di tale procedimento rispettino gli altri requisiti
enunciati al citato art. 5, n. 1.
74 Di conseguenza, le questioni da due a dodici devono
essere risolte affermando che l’atto di stampa di un estratto composto da
undici parole, effettuato nel corso di un procedimento di raccolta dati quale
quello di cui trattasi nella causa principale, non soddisfa il requisito della
transitorietà, di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 e,
pertanto, tale procedimento non può essere realizzato senza il consenso dei
titolari dei diritti d’autore interessati.
Sulla terza questione
75 Tenuto
conto della soluzione fornita
alle questioni da due a dodici, non è necessario risolvere la tredicesima
questione.
Sulle spese
76 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi,
1) Un
atto compiuto nel corso di un procedimento di raccolta dati, consistente nella
memorizzazione informatica di un estratto di un’opera tutelata composto da
undici parole e nella stampa del medesimo, può rientrare nella nozione di
riproduzione parziale ai sensi dell’art. 2 della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione, qualora gli elementi in tal modo ripresi siano l’espressione
della creazione intellettuale del loro autore, il che dev’essere
verificato dal giudice del rinvio.
2) L’atto
di stampa di un estratto composto da undici parole, effettuato nel corso di un
procedimento di raccolta dati quale quello di cui trattasi nella causa
principale, non soddisfa il requisito della transitorietà, di cui
all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 e, pertanto, tale
procedimento non può essere realizzato senza il consenso dei titolari dei
diritti d’autore interessati.
(Seguono le firme)