Corte di Giustizia delle Comunità europee, 13 luglio
1972
C-48/71, Commissione
delle Comunità europee – Repubblica italiana
Nella causa
48-71
Commissione
delle Comunità europee,
rappresentata
dal suo consigliere giuridico Avv. Armando Toledano-Laredo,
in qualità di
agente,
e con domicilio
eletto in Lussemburgo,
presso il suo
consigliere giuridico sig. Emile Reuter, 4, Boulevard
Royal,
ricorrente
contro
Repubblica italiana,
rappresentata
dal Ministro plenipotenziario di 1a classe Adolfo Maresca,
in qualità di
agente,
assistito dal
sostituto Avvocato Generale dello Stato, Pietro Peronaci,
e con domicilio
eletto in Lussemburgo,
presso la sede
dell’ambasciata d’Italia,
convenuta
Oggetto della causa
Causa avente ad oggetto l’inadempimento, da parte della Repubblica italiana, degli obblighi impostile dal trattato istitutivo della Comunità economica europea e, in particolare, dall’art. 171, per mancata esecuzione della sentenza 10 dicembre 1968, pronunziata dalla Corte di giustizia nella causa 7-68 ( Commissione delle CC.EE. contro Repubblica italiana, raccolta 1968, pag. 561 e segg.),
Motivazione della sentenza
1 Con atto 23
luglio 1971,
2 Con detta
sentenza
3
4
5 Senza che
sia necessario esaminare la fondatezza di questi argomenti,
6 Trattandosi
di una norma comunitaria direttamente efficace, la tesi secondo la quale si
potrebbe porre termine alla sua violazione solo adottando provvedimenti idonei,
dal punto di vista costituzionale, ad abrogare le disposizioni con essa
incompatibili, significherebbe affermare che l’efficacia della norma
comunitaria e subordinata al diritto di ciascuno Stato membro e, più
precisamente, che la sua applicazione e impossibile fin tanto che una legge
nazionale vi si oppone.
7 Nella fattispecie,
l’efficacia del diritto comunitario, quale era stata accertata con autorità di
giudicato nei confronti della Repubblica italiana,
implicava per le autorità nazionali competenti l’assoluto divieto di applicare
una disposizione nazionale dichiarata incompatibile col trattato e, se del
caso, l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per agevolare la
piena efficacia del diritto comunitario.
8 Il
conseguimento degli scopi della Comunità esige che le norme del diritto
comunitario, contenute nello stesso Trattato o adottate in forza di esso, si
applichino incondizionatamente, nello stesso momento e con identica efficacia
nell’intero territorio della Comunità, senza che gli Stati membri possano
opporvisi in qualsivoglia modo.
9 L’attribuzione
alla Comunità, effettuata dagli Stati membri, dei diritti e poteri contemplati
dalle disposizioni del Trattato, implica infatti una
limitazione definitiva dei loro poteri sovrani, sulla quale non può prevalere
il richiamo a disposizioni di diritto interno di qualsivoglia natura.
10 E’ quindi
indispensabile constatare che, non uniformandosi alla sentenza pronunziata
dalla Corte il 10 dicembre 1968 nella causa 7-68,
11 Con nota
del 4 luglio 1972, la convenuta ha informato
Decisione relativa alle
spese
12 Da quanto precede si desume che il ricorso della Commissione era fondato. L’infrazione criticata è cessata solo dopo la fine delle fasi scritta e orale. Ciò posto, la convenuta va condannata alle spese.
Dispositivo
1 ) prende
atto che, con effetto dal 1° gennaio 1962, è stato posto termine all’infrazione
degli obblighi imposti alla Repubblica italiana
dall’art. 171 del Trattato CEE.
2 ) statuisce : la convenuta è condannata alle spese.
(Seguono le firme)