CONSULTA ONLINE 

 

Corte di Giustizia delle Comunità europee, 13 luglio 1972

 

C-48/71, Commissione delle Comunità europeeRepubblica italiana  

 

 

 

Nella causa 48-71

 

Commissione delle Comunità europee,

 

rappresentata dal suo consigliere giuridico Avv. Armando Toledano-Laredo,

in qualità di agente,

e con domicilio eletto in Lussemburgo,

presso il suo consigliere giuridico sig. Emile Reuter, 4, Boulevard Royal,

 

ricorrente

 

 

contro

 

 

Repubblica italiana,

 

rappresentata dal Ministro plenipotenziario di 1a classe Adolfo Maresca,

in qualità di agente,

assistito dal sostituto Avvocato Generale dello Stato, Pietro Peronaci,

e con domicilio eletto in Lussemburgo,

presso la sede dell’ambasciata d’Italia,

 

convenuta

 

 

Oggetto della causa

 

Causa avente ad oggetto l’inadempimento, da parte della Repubblica italiana, degli obblighi impostile dal trattato istitutivo della Comunità economica europea e, in particolare, dall’art. 171, per mancata esecuzione della sentenza 10 dicembre 1968, pronunziata dalla Corte di giustizia nella causa 7-68 ( Commissione delle CC.EE. contro Repubblica italiana, raccolta 1968, pag. 561 e segg.),

 

Motivazione della sentenza

 

1 Con atto 23 luglio 1971, la Commissione ha proposto a questa Corte, a norma dell’art. 169 del Trattato, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non essendosi conformata alla sentenza pronunziata il 10 dicembre 1968 nella causa 7-68, e venuta meno agli obblighi impostile dall’art. 171 del Trattato CEE.

 

2 Con detta sentenza la Corte aveva dichiarato che, continuando a riscuotere dopo il 1° gennaio 1962, all’esportazione negli altri Stati membri della Comunità di oggetti aventi interesse artistico, storico od etnologico, la tassa progressiva di cui all' art. 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi impostile dall’art. 16 del Trattato CEE.

 

3 La Repubblica italiana, pur riconoscendo di essere obbligata ad adottare i provvedimenti richiesti dall’esecuzione di detta sentenza, adduce le difficoltà cui essa si sarebbe trovata di fronte nel corso dell’iter parlamentare per l' abrogazione della tassa e la riforma del sistema di tutela del patrimonio artistico nazionale. Questi provvedimenti dovrebbero necessariamente essere adottati nelle forme e secondo le modalità stabilite dal suo diritto costituzionale. Posto che alla riscossione della tassa poteva essere posto termine solo mediante l’abrogazione della legge e che gl’indugi nel giungere all’abrogazione stessa sarebbero dovuti a circostanze indipendenti dalla volontà delle competenti autorità, non vi sarebbe motivo di constatare una violazione degli obblighi imposti dall’art. 171 del Trattato.

 

4 La Commissione sostiene che l’abrogazione delle disposizioni nazionali avrebbe potuto essere effettuata con maggiore sollecitudine.

 

5 Senza che sia necessario esaminare la fondatezza di questi argomenti, la Corte si limita a rilevare che, con sentenza 10 dicembre 1968, essa ha risolto in senso affermativo la questione, controversa fra il Governo italiano e la Commissione, del se la tassa di cui trattasi andasse considerata come una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all’esportazione, ai sensi dell’art. 16 del Trattato. Inoltre, con un’altra sentenza, pronunziata il 26 ottobre 1971 nella causa 18-71 ( Eunomia di porro contro Repubblica italiana ), questa Corte ha espressamente affermato che il divieto di cui all’art. 16 produce direttamente effetti nell’ordinamento interno di tutti gli Stati membri.

 

6 Trattandosi di una norma comunitaria direttamente efficace, la tesi secondo la quale si potrebbe porre termine alla sua violazione solo adottando provvedimenti idonei, dal punto di vista costituzionale, ad abrogare le disposizioni con essa incompatibili, significherebbe affermare che l’efficacia della norma comunitaria e subordinata al diritto di ciascuno Stato membro e, più precisamente, che la sua applicazione e impossibile fin tanto che una legge nazionale vi si oppone.

 

7 Nella fattispecie, l’efficacia del diritto comunitario, quale era stata accertata con autorità di giudicato nei confronti della Repubblica italiana, implicava per le autorità nazionali competenti l’assoluto divieto di applicare una disposizione nazionale dichiarata incompatibile col trattato e, se del caso, l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto comunitario.

 

8 Il conseguimento degli scopi della Comunità esige che le norme del diritto comunitario, contenute nello stesso Trattato o adottate in forza di esso, si applichino incondizionatamente, nello stesso momento e con identica efficacia nell’intero territorio della Comunità, senza che gli Stati membri possano opporvisi in qualsivoglia modo.

 

9 L’attribuzione alla Comunità, effettuata dagli Stati membri, dei diritti e poteri contemplati dalle disposizioni del Trattato, implica infatti una limitazione definitiva dei loro poteri sovrani, sulla quale non può prevalere il richiamo a disposizioni di diritto interno di qualsivoglia natura.

 

10 E’ quindi indispensabile constatare che, non uniformandosi alla sentenza pronunziata dalla Corte il 10 dicembre 1968 nella causa 7-68, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dall’art. 171 del Trattato.

 

11 Con nota del 4 luglio 1972, la convenuta ha informato la Corte che la riscossione della tassa e cessata e che i suoi effetti sono stati eliminati a partire dal 1° gennaio 1962, data alla quale avrebbe dovuto cessare la riscossione stessa.

 

Decisione relativa alle spese

 

12 Da quanto precede si desume che il ricorso della Commissione era fondato. L’infrazione criticata è cessata solo dopo la fine delle fasi scritta e orale. Ciò posto, la convenuta va condannata alle spese.

 

Dispositivo

 

La Corte

 

1 ) prende atto che, con effetto dal 1° gennaio 1962, è stato posto termine all’infrazione degli obblighi imposti alla Repubblica italiana dall’art. 171 del Trattato CEE.

 

2 ) statuisce : la convenuta è condannata alle spese.

 

                    (Seguono le firme)