Corte di Giustizia delle Comunità europee (Sesta
Sezione), 8 aprile 2003
C-471/02 P(R), Santiago Gómez-Reino – Commissione delle Comunità europee
Nel
procedimento C-471/02 P(R),
Santiago Gómez-Reino,
dipendente della
Commissione delle Comunità europee,
residente a
Bruxelles (Belgio), rappresentato dal sig. M.-A.
Lucas, avocat,
ricorrente,
avente ad
oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza del presidente del
Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 ottobre 2002, causa T-215/02
R, Goméz-Reino/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-0000,
I-1019),
procedimento in
cui l'altra parte è:
Commissione
delle Comunità europee,
rappresentata
dai sigg. H. P. Hartvig e J. Currall,
in qualità di
agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in
primo grado,
IL PRESIDENTE
DELLA SESTA SEZIONE DELLA CORTE,
in
sostituzione del presidente della Corte in forza dell'art. 85, secondo comma,
del regolamento di procedura della Corte, reso applicabile al procedimento
d'impugnazione ai sensi dell'art. 118 dello stesso regolamento,
sentito
l'avvocato generale F.G. Jacobs,
ha emesso la
seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 26 dicembre 2002, il sig. Santiago Gómez-Reino ha presentato, ai sensi degli artt. 225 CE e 50, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 17 ottobre 2002, causa T-215/02 R, Gómez-Reino/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-0000, I-1019; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto le sue domande di provvedimenti provvisori presentate ai sensi dell'art. 104, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, dirette ad ottenere, in primo luogo, la produzione di taluni documenti, in secondo luogo, la sospensione di varie decisioni adottate o il divieto di adottare decisioni future relative a indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo: l'«OLAF») e, in terzo luogo, l'adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 24 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»).
2 Con memoria
depositata presso la cancelleria della Corte il 10 febbraio 2003,
3 Dal momento
che le osservazioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni
necessarie affinché venga statuito sul presente ricorso, non occorre sentire le
difese orali delle parti.
Contesto
normativo
4 Ai sensi
dell'art. 9 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio
1999, n. 1073, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1):
«1. Al termine
di un'indagine, l'Ufficio redige sotto l'autorità del direttore una relazione
che contiene in particolare i fatti accertati, l'eventuale indicazione del
danno finanziario e le conclusioni dell'indagine, incluse le raccomandazioni
del direttore dell'Ufficio sui provvedimenti da prendere.
(...)
4. La
relazione redatta in seguito a un'indagine interna ed ogni documento utile ad
essa pertinente sono trasmessi all'istituzione (...) interessat[a].
Le istituzioni, (...) danno alle indagini interne il seguito richiesto dalle
risultanze ottenute, in particolare sul piano disciplinare e giudiziario, e ne
informano il direttore dell'Ufficio entro la scadenza fissata da quest'ultimo
nelle conclusioni della sua relazione».
«Qualora si
manifesti la possibilità di coinvolgimento personale di un (...) funzionario
(...) della Commissione, l'interessato viene prontamente informato, se ciò non
rischia di pregiudicare l'indagine. In ogni caso non si può trarre alcuna
conclusione, al termine dell'indagine, riguardante personalmente un (...)
funzionario (...) della Commissione senza aver dato modo all'interessato di
esprimersi su tutti i fatti che lo concernono».
6 Ai sensi
dell'art. 5 della decisione 1999/396:
«Se al termine
di un'indagine interna non risultano elementi a carico (...) del funzionario
(...) della Commissione, l'indagine interna che lo riguarda viene archiviata
con decisione del direttore dell'Ufficio, il quale ne
informa l'interessato per iscritto».
«Il
procedimento disciplinare può essere riaperto d'ufficio dall'autorità che ha il
potere di nomina o a domanda dell'interessato, in base a fatti nuovi fondati su
mezzi di prova pertinenti».
8 Infine,
l'art. 24, primo comma, dello Statuto è formulato nei seguenti termini:
«Le Comunità assistono
il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce,
oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui
il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità o
delle sue funzioni».
Fatti
all'origine della controversia e procedimento dinanzi al Tribunale
9 I fatti di
causa e il procedimento dinanzi al Tribunale sono esposti nei seguenti termini
ai punti 5-24 dell'ordinanza impugnata:
«5 Il
ricorrente, dipendente della Commissione, è stato direttore dell'Ufficio
umanitario della Comunità europea (ECHO) dal 1º
ottobre 1992 al 31 dicembre 1996.
7 Il 14 luglio
1999
8 Dopo che
numerosi articoli di stampa avevano messo in discussione l'onestà e
l'onorabilità del ricorrente, o espresso dubbi in
merito alla regolarità e all'obiettività del procedimento disciplinare di cui
era stato destinatario, il ricorrente, con atto introduttivo depositato presso
la cancelleria del Tribunale il 27 aprile
9 Lo stesso
giorno il ricorrente ha presentato, con atto separato, una domanda di
provvedimenti provvisori intesa ad evitare che dalle decisioni di cui si
chiedeva l'annullamento derivasse un danno grave e irreparabile per il
ricorrente (causa T-108/00 R).
10 Poiché le
parti hanno informato il Tribunale che era stato concluso un accordo amichevole
nell'ambito del procedimento sommario, la causa T-108/00 R è stata cancellata
dal ruolo del Tribunale con ordinanza del presidente del Tribunale 3 luglio
11 Con
ordinanza 12 settembre 2000, la causa T-108/00 è stata cancellata dal ruolo del
Tribunale.
12 Il 13
novembre 2000 un canale televisivo danese ha trasmesso un programma intitolato "Gli
sciacalli dell'aiuto" mettendo in discussione l'onestà e l'onorabilità del
ricorrente ed esprimendo dubbi in merito alla regolarità e all'obiettività del
procedimento disciplinare di cui è stato destinatario.
13 Il 13
febbraio 2001 il sig. van Buitenen,
dipendente della Commissione, ha inviato una nota a vari membri della
Commissione, tra cui il sig. Kinnock, esprimendo la
propria reazione al programma trasmesso dal canale danese e interpellando i
destinatari sulla regolarità del procedimento disciplinare aperto contro il
ricorrente, nonché su eventuali conseguenze di un'irregolarità nell'ambito del
detto procedimento.
14 Nell'agosto
2001 il sig. van Buitenen
ha presentato all'OLAF e alla Commissione una relazione contenente numerose
affermazioni relative a presunte irregolarità (in prosieguo: la "relazione
del sig. van Buitenen").
L'OLAF avrebbe anche ricevuto da un avvocato, nel giugno 1999, alcuni documenti
che menzionano parimenti irregolarità in seno alla Commissione.
15 Secondo un
comunicato stampa della Commissione in data 26 febbraio 2002, sia l'OLAF che la
direzione generale (DG) "Personale e amministrazione" "hanno
cominciato a lavorare per stabilire se tale documento [la relazione del sig. van Buitenen] contenesse elementi
idonei a far avviare un'inchiesta formale". Da esso emerge anche che
"l'OLAF ha trasmesso il riassunto della sua relazione alla DG [Personale e
amministrazione] il 15 febbraio 2002" e che "questa stessa
[relazione] è stata trasmessa lo stesso giorno alla presidenza della
commissione per il controllo di bilancio del Parlamento europeo (Cocobu)". Tale comunicato indica infine che "in
prosieguo saranno adottate decisioni sull'adeguato seguito da dare al documento
del sig. van Buitenen".
16 Con un
comunicato stampa in data 28 febbraio 2002
17 Alcuni
articoli apparsi sulla stampa tedesca, inglese e francese hanno diffuso
informazioni sull'esistenza di indagini condotte dall'OLAF in seguito al
rapporto del sig. van Buitenen
e al loro stato di avanzamento.
18 Con nota 7
marzo 2002, trasmessa ai sigg. N. Kinnock, membro
della Commissione, R. Kendall, presidente del comitato di sorveglianza
dell'OLAF, e F.-H. Brüner,
direttore dell'OLAF, il ricorrente ha segnalato di essere venuto a conoscenza
di articoli di stampa che menzionavano l'elaborazione, da parte dell'OLAF, di
una "relazione/nota (...) trasmessa, a quanto sembra (...) alla Commissione e al Parlamento europeo (Cocobu)", che metteva in discussione lo svolgimento
del procedimento disciplinare di cui egli è stato destinatario. Non essendo
stato messo a conoscenza del rapporto del sig. van Buitenen, né della "relazione/nota" dell'OLAF,
egli ha affermato che sono stati violati i suoi diritti della difesa e ha
richiesto di poter accedere a tali documenti. Egli ha inoltre richiesto, in
primo luogo, l'assistenza della Commissione ai sensi dell'art. 24 dello Statuto
in relazione ad una dichiarazione di un membro del Parlamento europeo, la
sig.ra Stauner, alla rivista Stern, e in secondo
luogo, la comunicazione dei nuovi fatti, sostenuti da pertinenti mezzi di
prova, idonei a giustificare la riapertura del procedimento disciplinare di cui
è stato destinatario o, in alternativa, l'assistenza della Commissione ai sensi
dell'art. 24 dello Statuto per quanto riguarda una dichiarazione contenuta nel
giornale Le Monde.
20 Nella sua
risposta in data 8 aprile 2002 alla nota del ricorrente, il sig. Kinnock ha informato quest'ultimo che
(...)
21 Pertanto,
con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15
luglio 2002, il ricorrente ha proposto un ricorso in cui chiede che il
Tribunale voglia:
"1. dichiarare che l'OLAF ha illegittimamente omesso di adottare
nei suoi confronti misure richieste dalle norme applicabili, vale a dire di
notificargli la decisione di apertura di un'indagine o di investigazioni che lo
riguardano individualmente, di informarlo di investigazioni o di indagini in
cui potrebbe essere coinvolto personalmente e di dargli modo di esprimersi su
tutti i fatti che lo riguardano prima che da tali investigazioni o indagini
vengano tratte conclusioni che lo riguardano personalmente;
2. annullare
le decisioni del direttore dell'OLAF e della Commissione, rese note con il
comunicato stampa della Commissione 26 febbraio 2002, di aprire o di riaprire
nel mese di settembre 2001, sulla base della relazione del [sig.] van Buitenen 31 agosto 2001,
indagini o investigazioni sul caso ECHO o sui procedimenti ai quali esso ha
dato luogo, o sull'esistenza di elementi nuovi in tale caso;
3. annullare
tutti gli atti informativi compiuti nell'ambito di tali indagini o
investigazioni;
4. annullare
tutte le conclusioni tratte da tali indagini o da tali investigazioni, in
particolare le relazioni del 31 gennaio 2002 dell'unità dei magistrati
dell'OLAF e del 15 febbraio 2002 dell'Ufficio;
5. annullare la
decisione del direttore dell'OLAF, resa nota con il comunicato stampa 28
febbraio 2002 della Commissione, di aprire un'indagine formale contro alcuni ex
dipendenti dell'UCLAF, in particolare contro il coordinatore dell'indagine nel
caso ECHO, a causa degli ostacoli che essi avrebbero posto alle indagini
dell'inquirente dell'UCLAF incaricato di tale caso;
6. annullare
la decisione non notificata né pubblicata del direttore dell'OLAF, che emerge
dal documento presentato dal vicepresidente della Commissione alla Cocobu in occasione della sua riunione dell'11 marzo e
dalle sue lettere 12 e 15 aprile alla presidente di detta Commissione, di
aprire un'indagine sulle asserite manipolazioni dei procedimenti nel caso ECHO
imputabili ad un cartello di alti funzionari di cui [il ricorrente] avrebbe
fatto parte;
7. annullare
la decisione non pubblicata né notificata del direttore dell'OLAF, che emerge
dagli stessi documenti, di riaprire un'indagine contro il ricorrente nel caso
ECHO sulla base di elementi definiti nuovi in tale caso, idonei a giustificare
la riapertura o la ripresa di un procedimento disciplinare nei suoi confronti;
8. annullare
tutti gli atti investigativi compiuti nell'ambito di tali indagini;
9. annullare
tutte le conclusioni tratte da tali indagini;
10. annullare
la decisione della Commissione notificatagli con lettera 8 aprile 2002 del
vicepresidente della stessa, nella parte in cui respinge le sue richieste di
assistenza 8 marzo 2002 e precedenti o non adempie al
suo obbligo di provvedere d'ufficio a questa assistenza con mezzi appropriati;
11. dichiarare
l'illegittimità delle omissioni di garantire l'assistenza al ricorrente dopo
tale data, a seguito delle domande da questo presentate o d'ufficio;
12. annullare
la decisione implicita del direttore dell'OLAF 7 luglio 2002 di rigetto dei
reclami 8 marzo del ricorrente contro le decisioni e le astensioni
dall'adottare provvedimenti imposti all'Ufficio dalle norme applicabili, di cui
egli chiede l'annullamento o la dichiarazione d'illegittimità, o di rigetto
delle sue domande di adottare nei suoi confronti provvedimenti prescritti dalle
norme applicabili all'Ufficio;
13. annullare
la decisione esplicita 8 aprile 2002 di rigetto, da parte della Commissione,
dei reclami del ricorrente contro le decisioni e le astensioni dall'adottare
provvedimenti prescritti dallo Statuto, decisioni e astensioni di cui chiede
l'annullamento o la dichiarazione d'illegittimità, o di rigetto delle sue
richieste di adottare nei suoi confronti provvedimenti prescritti dallo Statuto;
14. condannare
15. condannare
22 Con atto
separato, depositato lo stesso giorno presso la cancelleria del Tribunale, il
ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta a
chiedere al Tribunale di:
"1. ordinare all'OLAF e alla Commissione di comunicargli:
a) i passaggi
e gli allegati della relazione [del sig.] van Buitenen 31 agosto 2001 che lo riguardano direttamente o
indirettamente, personalmente o con altri, in relazione al caso ECHO o a
procedimenti cui esso ha dato origine o ritenuti elementi nuovi in questo caso;
b) il
documento con cui un avvocato ha trasmesso all'OLAF, nel giugno 1999, 63 pagine
di documenti interni su tale soggetto, unitamente a tali documenti;
c) tutte le
decisioni di avviare investigazioni o indagini adottate sulla base di tali
documenti;
d) tutti gli
atti informativi compiuti nel corso di tali indagini o investigazioni;
e) tutte le
conclusioni tratte da tali investigazioni o da tali indagini, in particolare la
relazione riservata 31 gennaio 2002 dei membri dell'unità dei magistrati
dell'OLAF e la relazione 15 febbraio 2002 dell'OLAF alla Commissione e alla Cocobu;
f) tutte le
decisioni successive o i seguiti dati dalla Commissione a tali relazioni, in
particolare il documento presentato l'11 marzo 2002 dal vicepresidente della
Commissione alla Cocobu in occasione della riunione a
porte chiuse dell'11 marzo 2002;
g) tutte le
decisioni di avviare indagini formali o di proseguire investigazioni adottate
sulla base di tali documenti, conclusioni, rapporti o decisioni successive;
h) tutti gli
atti informativi compiuti nel corso di tali indagini o investigazioni;
i) tutte le
conclusioni tratte da tali investigazioni o indagini;
2. sospendere
le decisioni del direttore dell'OLAF e della Commissione, rese note con il
comunicato stampa 26 febbraio 2002, di aprire o di riaprire nel mese di
settembre 2001, sulla base della relazione [del sig.] van
Buitenen 31 agosto 2001 e dei documenti comunicati
all'OLAF da un avvocato nel giugno 1999, indagini o investigazioni sul caso
ECHO o sui procedimenti ai quali esso ha dato luogo, o sull'esistenza di
elementi nuovi in tale caso;
3. sospendere
tutti gli atti informativi compiuti nell'ambito di tali indagini o
investigazioni;
4. sospendere
tutte le conclusioni tratte da tali indagini o da tali investigazioni, in
particolare le relazioni 31 gennaio 2002 dell'unità dei magistrati dell'OLAF e
15 febbraio 2002 dell'Ufficio, nonché il documento presentato dal
vicepresidente della Commissione in occasione di una riunione a porte chiuse
della Cocobu l'11 marzo 2002;
5. sospendere
la decisione dell'OLAF, resa nota con il comunicato stampa 28 febbraio 2002
della Commissione, di aprire un'indagine formale contro alcuni ex dipendenti
dell'UCLAF, in particolare contro il coordinatore dell'indagine nel caso ECHO,
a causa degli ostacoli che essi avrebbero posto alle indagini dell'inquirente
dell'UCLAF incaricato di tale caso;
6. sospendere
o vietare l'adozione della decisione del direttore dell'OLAF - la cui adozione
o il cui rischio di adozione emerge dal documento presentato dal vicepresidente
della Commissione alla Cocobu in occasione della sua
riunione a porte chiuse dell'11 marzo, dalle sue lettere 12 e 15 aprile al
presidente di tale commissione e dalla relazione 18 giugno 2002 del comitato di
sorveglianza - di aprire un'indagine sulle asserite manipolazioni dei
procedimenti nel caso ECHO imputabili ad un cartello di alti funzionari di cui
[il ricorrente] avrebbe fatto parte;
7. sospendere o
vietare l'adozione della decisione del direttore dell'OLAF, la cui adozione o
il cui rischio di adozione emerge dagli stessi documenti nonché dalla lettera 8
aprile 2002 del vicepresidente della Commissione al ricorrente, di riaprire
un'indagine contro il ricorrente nel caso ECHO sulla base di elementi definiti
nuovi in tale caso, idonei a giustificare la riapertura o la ripresa di un
procedimento disciplinare nei suoi confronti;
8. sospendere
o vietare tutti gli atti investigativi effettuati o che potrebbero essere
effettuati nell'ambito di tali indagini;
9. sospendere
o vietare tutte le conclusioni tratte o che potrebbero essere tratte da tali
indagini;
10. ordinare
alla Commissione di inviare agli ex dipendenti della Commissione, agli organi
di stampa e ai membri del Parlamento europeo che hanno approvato o fatto proprie le affermazioni [dei sigg.] Rivando e van Buitenen
contro [il ricorrente] e i seguiti che sono stati loro dati dall'OLAF, in
particolare alle televisioni danesi e svedesi, alle sig.re
[A.] Gradin e [R.] Bjerregard, a Stern, alla [sig.] Stauner
e al
11. [sig.] Rhule, con copia per la massima diffusione ai principali
organi di stampa, compresi quelli delle istituzioni europee, nonché alla
presidentessa della Cocobu, una lettera che indichi loro
che né la relazione del [sig.] van Buitenen 31 agosto 2002 né alcun altro elemento informativo
trasmesso all'OLAF o alla Commissione hanno rivelato elementi nuovi tali da
permettere l'apertura, la riapertura o la ripresa di procedimenti disciplinari
contro [il ricorrente] nel caso ECHO o nei casi ad esso collegati, che
riaffermi la sua completa innocenza per quanto riguarda le censure di ordine
disciplinare che gli erano state mosse e denunci le affermazioni con le quali i
suddetti avevano o sembravano aver rimesso in discussione il suo
proscioglimento e la validità del procedimento di cui era stato destinatario,
fatti salvi eventuali procedimenti giudiziari nei loro confronti;
12. condannare
23
24 Il 27
settembre 2002 sono state sentite le osservazioni svolte dalle parti».
L'ordinanza
impugnata
10 Con
l'ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha dichiarato interamente
irricevibile la domanda di provvedimenti urgenti.
11 Il giudice
del procedimento sommario ha considerato innanzi tutto che le conclusioni
esposte ai punti 2-9 di tale domanda, che egli ha ritenuto di dovere esaminare
per prime, erano dirette ad ottenere la sospensione dell'esecuzione di varie
«decisioni» adottate, o a vietare, a titolo di provvedimenti provvisori,
l'adozione di «decisioni» future relative ad indagini interne condotte
dall'OLAF.
12 Egli ha
dichiarato che, fino ad allora, non vi era stata
alcuna conclusione dell'OLAF né alcun atto della Commissione riguardante
personalmente il ricorrente che fosse idoneo ad arrecargli pregiudizio.
Pertanto, egli ha ritenuto che la richiesta, nella causa principale, di
annullare le decisioni adottate o future relative ad indagini interne condotte
dall'OLAF fosse viziata da irricevibilità manifesta e
che tale irricevibilità provocasse l'irricevibilità delle conclusioni esposte ai punti 2-9 della
domanda di provvedimenti urgenti.
13 Per giungere
a questa conclusione egli si è fondato sui seguenti motivi, esposti ai punti
43-47 dell'ordinanza impugnata:
«43 Nel caso di
specie, il ricorrente, che ha proposto il ricorso in forza dell'art. 91 dello
Statuto, sostiene che tre tipi di atti (v. sopra, punti 32-37) gli arrecano
pregiudizio, vale a dire talune decisioni dell'OLAF di avviare indagini
amministrative, le conclusioni dell'OLAF 31 gennaio e 15 febbraio 2002 e, in
subordine, talune investigazioni dell'OLAF.
44 Non è
tuttavia possibile condividere tale disamina, in quanto il ricorrente non ha
prodotto alcuna prova dell'esistenza di un atto che gli arreca pregiudizio. Le
spiegazioni fornite dalle parti in occasione dell'audizione, lungi dal
rafforzare la tesi del ricorrente, hanno confermato l'assenza di qualsiasi atto
che cagionasse un danno.
46 Inoltre, le
conclusioni tratte dall'OLAF al termine dell'indagine, di cui al secondo caso
dell'art. 4, sono necessariamente quelle contenute nella relazione redatta
sotto l'autorità del direttore di tale ufficio, come previsto dall'art. 9 del
regolamento n. 1073/1999. Secondo tale regolamento, questa relazione ed ogni
documento utile ad essa referentesi sono trasmessi
all'istituzione interessata, la quale dà alle indagini
interne il seguito richiesto dalle risultanze ottenute, in particolare sul
piano disciplinare e giudiziario.
47 Ora,
interpellata dal giudice del procedimento sommario,
14 Al punto 50
dell'ordinanza impugnata, il giudice del procedimento sommario ha in sostanza
aggiunto, per quanto riguarda queste stesse conclusioni della domanda di
provvedimenti urgenti, che l'eventuale violazione dei diritti della difesa, del
legittimo affidamento che deriverebbe dal proscioglimento pronunciato al
termine del procedimento disciplinare, nonché del diritto alla segretezza dei
lavori della commissione di disciplina non rientrava nell'esame della
ricevibilità del ricorso nella causa principale, ma nel merito di esso.
15 Il giudice
del procedimento sommario, in ogni caso, al punto 51 dell'ordinanza impugnata, ha
ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato che l'OLAF aveva tratto
conclusioni che lo riguardavano personalmente, né che esistesse un danno
precedente che giustificava l'esercizio dei suoi diritti della difesa, di modo
che tali diritti non potevano né essere fatti valere, né ignorati.
16 Al punto 52
dell'ordinanza impugnata, il giudice del procedimento sommario ha parimenti
respinto l'affermazione del ricorrente secondo cui il suo proscioglimento al
termine del procedimento disciplinare gli garantirebbe un «diritto fondamentale
alla tranquillità», derivante dal principio della tutela del legittimo
affidamento. A tale riguardo, il giudice del procedimento sommario ha
sottolineato, da una parte, che l'art. 11 dell'allegato IX dello Statuto
prevede che fatti nuovi fondati su mezzi di prova pertinenti possano sempre
giustificare la riapertura di un procedimento disciplinare e, dall'altra, che
17 Quanto
all'affermazione secondo cui gli elementi probatori prodotti dal sig. van Buitenen e dall'avvocato in
questione sarebbero stati illegittimamente comunicati all'OLAF, il giudice del
procedimento sommario l'ha respinta spiegando, al punto 53 dell'ordinanza
impugnata, che essa non poteva essere utilizzata per contestare, prima della
conclusione dell'indagine dell'OLAF, l'uso che quest'ultimo avrebbe fatto di
tali documenti.
18 Inoltre,
per quanto riguarda le conclusioni, di cui al punto 1 della domanda di
provvedimenti urgenti, dirette alla comunicazione di taluni documenti, il
giudice del procedimento sommario ha ritenuto, al punto 57 dell'ordinanza
impugnata, che esse dovessero essere respinte per il fatto che il ricorrente
non era riguardato da un'asserzione e che la normativa applicabile non
prevedeva la trasmissione di documenti in un caso di questo tipo.
19 Infine,
quanto alle conclusioni contenute ai punti 10 e 11 della domanda di
provvedimenti urgenti, dirette a chiedere che alla Commissione di prestare
assistenza al ricorrente in applicazione dell'art. 24 dello Statuto, il giudice
del procedimento sommario ha dichiarato, al punto 58 dell'ordinanza impugnata,
che neppure esse potevano essere accolte, in quanto
non spettava a lui prendere posizione su fatti non dimostrati, la cui
sussistenza era inoltre incerta, né ordinare all'amministrazione di rinunciare
anticipatamente all'esercizio dei suoi poteri disciplinari.
Ricorso
presentato dinanzi alla Corte
20 Il sig. M. Gómez-Reino chiede che
- annullare
l'ordinanza impugnata;
- in via
principale, pronunciandosi essa stessa sulla domanda di provvedimenti
provvisori 15 luglio 2002, accordargli quanto in essa richiesto;
- in
subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nuovamente su
tale domanda;
- condannare
21
Sul primo
motivo, relativo alla carenza di motivazione
Argomenti
delle parti
22 Il
ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata non ha risposto all'argomento da
lui sviluppato in ordine all'esistenza di atti che gli hanno cagionato
pregiudizio e che pertanto essa è viziata da carenza di motivazione. Infatti,
dinanzi al giudice del procedimento sommario egli avrebbe sostenuto che, anche
nell'ipotesi in cui dalle indagini preliminari dell'OLAF non fosse stata tratta
alcuna conclusione definitiva ai sensi dell'art. 9 del
regolamento n. 1073/1999, tali indagini erano comunque state avviate, in
applicazione dello stesso regolamento, avevano dato origine alle relazioni del
31 gennaio e del 15 febbraio 2002 ed erano di per sé tali da cagionargli un
danno, in quanto pregiudicavano i suoi diritti della difesa, i principi della
certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento ed erano state
effettuate in base ad elementi probatori comunicati all'OLAF, violando la
segretezza del procedimento disciplinare. Egli avrebbe inoltre fatto valere la
circostanza che rischiavano di venire adottate conclusioni finali che lo
riguardano personalmente in una relazione che richiederebbe un seguito sul
piano disciplinare e giudiziario. La risposta a tale argomento presupponeva
quindi, a suo avviso, la dimostrazione che gli atti incriminati, comprese le
investigazioni preliminari dell'OLAF, non esistevano, o che essi non
costituivano atti tali da arrecare pregiudizio ai sensi della giurisprudenza
della Corte.
23 Ora, per
rispondere a tali argomenti, il giudice del procedimento sommario si sarebbe
limitato a rilevare, al punto 48 dell'ordinanza impugnata, che non esistevano
conclusioni dell'OLAF o atti della Commissione riguardanti personalmente il
ricorrente e tale da arrecargli pregiudizio.
24 Il giudice
del procedimento sommario, al punto 49 dell'ordinanza impugnata, avrebbe
inoltre riportato erroneamente le dichiarazioni espresse dal ricorrente in sede
di audizione, mentre esse non modificavano il tenore dei suoi scritti.
25 Peraltro,
considerando, al punto 50 dell'ordinanza impugnata, che l'eventuale violazione
dei diritti della difesa non rientrava nella disamina della ricevibilità del
ricorso, bensì nel merito di esso, il giudice del procedimento sommario avrebbe
respinto senza motivazione la tesi del ricorrente secondo cui la lesione dei
diritti della difesa rivelava proprio l'esistenza di atti che arrecano
pregiudizio, il che rendeva inscindibili le questioni della ricevibilità e del
merito.
26 Per di più,
nella risposta che il giudice del procedimento sommario ha dato, «in ogni
caso», alle censure relative alla lesione dei diritti della difesa, al punto 51
dell'ordinanza impugnata, questi avrebbe omesso di indicare le ragioni per le
quali il ricorrente non era stato informato della possibilità di un suo
coinvolgimento né del contenuto delle accuse mosse nei suoi confronti,
allorquando l'interesse dell'indagine non lo giustificava affatto e dalle
risposte scritte e orali del sig. Kinnock ai membri
della Cocobu, accluse al fascicolo dal ricorrente
dinanzi al giudice del procedimento sommario l'11 ed il 23 settembre 2002,
emergeva come
27 Infine, per
quanto riguarda le censure relative alla violazione dei principi della tutela
del legittimo affidamento e della certezza del diritto, nonché all'uso
irregolare di elementi probatori, l'ordinanza impugnata, ai punti 52 e 53,
sarebbe parimenti viziata da carenza di motivazione, poiché non fornisce una
risposta adeguata alle tesi del ricorrente, il quale sosteneva in particolare
che le lettere della Commissione 28 giugno 2000 e 10 maggio 2001 avevano
suscitato in lui un legittimo affidamento.
28
Giudizio della
Corte
29 Non si può
esigere dal giudice del procedimento sommario del Tribunale che egli risolva
espressamente tutti i punti di fatto o di diritto eventualmente dibattuti
durante il procedimento sommario. E' sufficiente che la motivazione esposta
giustifichi in modo valido la sua ordinanza, date le circostanze del caso di
specie, e consenta alla Corte investita di un ricorso di esercitare il proprio
controllo giurisdizionale [v. ordinanze 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line
e a., Racc. pag. I-2165, punto 58, e 11 luglio 1996, causa C-148/96 P(R), Goldstein/Commissione, Racc. pag. I-3883, punto 25].
30 Nel caso di
specie, la dichiarazione di irricevibilità della
domanda di provvedimenti provvisori è motivata dalla constatazione, da parte
del giudice del procedimento sommario, che non era stato dimostrato che, al
momento della pronuncia dell'ordinanza impugnata, esistessero conclusioni
dell'OLAF o atti della Commissione riguardanti personalmente il ricorrente e
tali da arrecargli un pregiudizio.
31 Il giudice
del procedimento sommario è giunto a questa constatazione, riportata al punto
48 dell'ordinanza impugnata, argomentando, da una parte, ai punti 45 e 46 di tale
ordinanza, che il dipendente interessato da un'indagine dell'OLAF deve sempre
essere sentito prima della redazione, da parte di detto ufficio, delle
conclusioni, qualora queste figurino in una relazione che, ai sensi dell'art. 9
del regolamento n. 1073/1999, lo chiama personalmente in causa. Dall'altra, al
punto 47 dell'ordinanza impugnata, il giudice del procedimento sommario ha
ritenuto che non esistesse nel caso di specie alcuna relazione del genere
comunicata dall'OLAF alla Commissione, che il ricorrente non fosse oggetto di
alcuna azione, sul piano disciplinare o giudiziario, che avrebbe dato luogo ad
una tale relazione e che dal tenore della lettera 8 aprile 2002, inviata al
ricorrente dal sig. Kinnock, membro della
Commissione, emergesse che non era stato adottato alcun atto di questo tipo.
32 Il giudice
del procedimento sommario ha quindi giustificato validamente la valutazione
svolta al punto 48 dell'ordinanza impugnata e, indicando con sufficiente
precisione le ragioni di fatto e di diritto all'origine di tale valutazione, ha
posto
33 Per
replicare poi agli argomenti del ricorrente secondo cui, da una parte, l'OLAF
avrebbe condotto indagini interne che lo riguardavano senza sentirlo e,
dall'altra, le lesioni in tal modo cagionate ai diritti della difesa gli
arrecherebbero di per sé un danno, il giudice del procedimento sommario ha
ritenuto, al punto 51 dell'ordinanza impugnata, che il ricorrente, non avendo
dimostrato che l'OLAF avesse tratto conclusioni che lo riguardavano
personalmente prima di sentirlo, non potesse far valere una censura che
giustificava l'esercizio dei diritti della difesa e non aveva provato che tali
diritti fossero stati violati. Il giudice del procedimento sommario ha così replicato
all'argomento del ricorrente e ha dimostrato di non averne alterato la portata,
nonostante la presentazione imprecisa di taluni dei suoi elementi al punto 49
dell'ordinanza impugnata.
34 Di
conseguenza, e alla luce delle constatazioni di cui ai punti 43-47
dell'ordinanza impugnata, la circostanza che il giudice del procedimento
sommario, al punto 50 dell'ordinanza impugnata, si sia limitato ad indicare che
l'eventuale violazione dei diritti della difesa non rientrava nell'esame della
ricevibilità del ricorso nella causa principale, bensì nel merito di esso, e
che egli, in tale punto, non abbia quindi risposto in maniera specifica agli
argomenti relativi al fatto che il ricorrente non era stato informato
dell'apertura di un'indagine interna idonea a rivelare il suo personale
coinvolgimento e al fatto che lo svolgimento di un'inchiesta in tali condizioni
gli arrecava danno non determina, di per sé, una carenza di motivazione che
giustifichi la censura dell'ordinanza impugnata.
35 Allo stesso
modo, per dichiarare che il ricorrente non poteva validamente richiamare il
principio della tutela del legittimo affidamento, il giudice del procedimento
sommario ha rilevato, al punto 52 dell'ordinanza impugnata, che l'art. 11
dell'allegato IX dello Statuto prevede la possibilità di riaprire il
procedimento disciplinare in base a fatti nuovi e che le lettere della
Commissione inviate agli organi di stampa nel
36 Infine, contrariamente
a quanto sostiene il ricorrente, il giudice del procedimento sommario non ha
omesso, al punto 53 dell'ordinanza impugnata, di pronunciarsi sulla tesi
secondo la quale la comunicazione all'OLAF di documenti o di informazioni
coperti dal segreto del procedimento disciplinare vizierebbe d'illegittimità le
indagini di tale ufficio. Egli ha espressamente indicato, consentendo anche in
questo caso alla Corte di esercitare il suo controllo, che tale circostanza
potrebbe permettere di contestare l'uso che l'OLAF avrebbe fatto di tali
elementi, ma solamente quando detto ufficio avesse tratto conclusioni finali
dalle sue indagini.
37 Dalle
considerazioni che precedono risulta che l'ordinanza impugnata non è viziata da
carenza di motivazione. Pertanto il primo motivo dev'essere
respinto.
Sul secondo
motivo, relativo alla violazione delle norme concernenti l'onere della prova e
al diritto ad un processo equo
Argomenti
delle parti
38 Il
ricorrente sostiene che il giudice del procedimento sommario ha violato, da una
parte, le norme relative all'onere della prova, ritenendo che «il ricorrente
non [aveva] prodotto la prova di un atto che gli arrecasse pregiudizio» mentre
obiettivamente esisteva una presunzione attendibile a favore di tale tesi, e,
dall'altra, il diritto ad un processo equo, rifiutandosi di accogliere la
domanda di produzione di documenti presentata dal ricorrente, mentre tali
documenti erano indispensabili per dimostrare l'esistenza di atti che arrecano
pregiudizio.
39 Per quanto
riguarda le norme relative all'onere della prova, il ricorrente fa valere che
lo stesso giudice del procedimento sommario ha ricordato, al punto 26
dell'ordinanza impugnata, che la ricevibilità del ricorso nella causa
principale poteva essere esaminata, nell'ambito di un procedimento sommario,
solo se essa non era totalmente esclusa prima facie.
Ora, nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dimostrato a sufficienza, sulla
base di tutta una serie di prove o di indizi incontestabilmente oggettivi, che
la ricevibilità del ricorso nella causa principale non poteva essere
manifestamente esclusa a priori. Sarebbe quindi spettato alla Commissione
dimostrare l'assenza di atti che arrecano pregiudizio.
40 Quanto al
diritto ad un processo equo, il ricorrente sostiene, richiamando in particolare
la sentenza della Corte 17 dicembre 1998, causa C-185/98 P, Baustahlgewebe/Commissione
(Racc. pag. I-8417), che tale diritto implicava che il giudice del procedimento
sommario ordinasse alla Commissione di produrre i documenti che erano stati
debitamente identificati ed erano idonei ad incidere sulla controversia, in
particolare i passaggi della relazione del sig. van Buitenen e le conclusioni che ne erano state tratte
dall'OLAF il 31 gennaio ed il 15 febbraio 2002. Il fatto che fossero già state
tratte conclusioni da tali documenti avrebbe rafforzato l'obbligo di
trasmetterli. Inoltre, le questioni poste alla Commissione in occasione
dell'audizione delle parti avrebbero mostrato che il giudice del procedimento
sommario nutriva dubbi sulla portata di tali documenti. Il giudice del
procedimento sommario, ritenendo sufficienti le sole spiegazioni orali della
Commissione e rifiutandosi di ordinare la trasmissione dei documenti in
questione, a titolo di misura di istruzione o di organizzazione del
procedimento, avrebbe deciso senza una base oggettiva.
41
42
Giudizio della
Corte
43 Con questo
secondo motivo, le cui due parti non possono essere separate, il ricorrente
sostiene che il giudice del procedimento sommario non poteva dichiarare
irricevibile la domanda di provvedimenti provvisori senza avere prima disposto
la trasmissione dei documenti che solo
44 Il
ricorrente non si limita a contestare le constatazioni effettuate dal giudice
del procedimento sommario, ma vuole dimostrare che l'ordinanza impugnata è
viziata da un errore di diritto relativo alla valutazione giuridica, da parte
di tale giudice, delle circostanze di fatto che gli sono state sottoposte, in
particolare nell'applicazione delle norme relative all'onere della prova (v., in
tal senso, ordinanza 30 aprile 1997, causa C-89/97 P(R),
Moccia Irme/Commissione,
Racc. pag. I-2327, punti 39 e 40, e sentenza 8 luglio 1999, causa C-199/92P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I-4287, punti 64 e 65).
45 Nell'ambito
di un procedimento sommario, il richiedente deve dimostrare l'esistenza di
taluni elementi che consentono di concludere, prima facie,
per la ricevibilità del ricorso di merito sul quale si innesta la domanda di
provvedimenti urgenti, al fine di evitare che esso possa ottenere, attraverso
il procedimento sommario, in particolare la sospensione dell'esecuzione di un
atto che
46 Questo esame
della ricevibilità del ricorso è, in tale ambito, necessariamente sommario,
considerata l'urgenza che caratterizza il procedimento sommario, e può basarsi
soltanto sugli elementi prodotti dal richiedente, mentre la conclusione alla
quale perviene il giudice dell'urgenza non pregiudica peraltro la decisione che
il Tribunale pronuncerà nel giudizio di merito (v. ordinanza 12 ottobre 2000,
causa C-300/00 P(R), Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio, Racc. pag. I-8797, punto 35).
47 Peraltro,
la constatazione del Tribunale secondo la quale il ricorrente non fornisce gli
elementi necessari a sostegno delle sue affermazioni è un accertamento di fatto,
come tale rientrante nella competenza esclusiva del Tribunale e insindacabile
in sede d'impugnazione (v., in tal senso, sentenze 1° ottobre 1991, causa
C-283/90 P, Vidrányi/Commissione, Racc. pag. I-4339,
punto 12, e 18 novembre 1999, causa C-191/98 P, Tzoanos/Commissione,
Racc. pag. I-8223, punto 23), a meno che il Tribunale non snaturi gli elementi
di prova dinanzi ad esso prodotti (v., in tal senso, sentenza 15 giugno 2000,
causa C-237/98 P, Dorsch Consult/Consiglio
e Commissione, Racc. pag. I-4549, punti 35 e 36).
48 E' vero che
non si può escludere che, in determinati casi, la regola secondo la quale il
ricorrente deve dimostrare l'esistenza degli elementi che consentono di
concludere, prima facie, per la ricevibilità del
ricorso di merito sul quale si innesta l'istanza di provvedimenti urgenti possa
subire un'applicazione meno rigorosa. Ciò può verificarsi se la prova richiesta
dipende da elementi che sono in possesso esclusivo dell'altra parte o se tale
parte ha reso impossibile la produzione della prova (v., in tal senso, sentenza
28 aprile 1966, causa 49/65, Ferriere e acciaierie napoletane/Alta Autorità,
pag.
49 Allo stesso
modo, qualora vi siano serie presunzioni a favore della tesi del ricorrente,
incombe all'altra parte fornire la prova contraria (v., in tal senso, sentenza
12 dicembre 1956, causa 10/55, Mirossevich/Alta
Autorità, Racc. pag.
50 Il giudice
del procedimento sommario non ha tuttavia violato tali diverse norme relative
all'onere della prova nella causa in esame dichiarando, al punto 44
dell'ordinanza impugnata, che il ricorrente non aveva fornito la prova
dell'esistenza di un atto che gli arreca pregiudizio.
51 Infatti, dopo avere debitamente menzionato, nell'esposizione
dei fatti del caso di specie, i documenti che, secondo il ricorrente,
consentivano di dimostrare con sufficiente precisione e verosimiglianza che
taluni atti d'indagine lo riguardavano personalmente e gli arrecavano
pregiudizio, il giudice del procedimento sommario ha preso in considerazione,
al punto 47 dell'ordinanza impugnata, le osservazioni della Commissione secondo
cui, in particolare, il ricorrente non era oggetto di alcuna azione, sul piano
disciplinare o giudiziario, che avrebbe dato seguito ad una relazione dell'OLAF
che lo chiama in causa. Per questi motivi il giudice del procedimento sommario
ha ritenuto, implicitamente ma necessariamente, che
52 Decidendo
quindi, alla luce di tutti questi elementi e con una valutazione non
suscettibile di essere rimessa in discussione nell'ambito dell'impugnazione,
che il ricorrente non aveva fornito la prova dell'esistenza di un atto che gli
arrecasse pregiudizio, il giudice del procedimento sommario non ha commesso
alcun errore di diritto nell'applicazione delle norme relative all'onere della
prova. Di conseguenza, il ricorrente non è legittimato a sostenere che sia
stato violato il principio del diritto ad un processo equo.
53 Da quanto
precede risulta che il secondo motivo dev'essere
respinto.
Sul terzo
motivo, relativo all'errore di diritto che il giudice del procedimento sommario
avrebbe commesso ritenendo che il rispetto dei diritti della difesa non
s'imponesse prima che l'OLAF avesse tratto delle conclusioni riguardanti
personalmente il ricorrente
Argomenti
delle parti
54 Il
ricorrente sostiene che il giudice del procedimento sommario ha commesso un
errore di diritto ritenendo che né l'art. 4 della decisione 1999/396 al pari
degli artt. 2 e 9 del regolamento n. 1073/1999, né i principi generali del
rispetto dei diritti della difesa e di legalità dell'azione amministrativa
potessero essere fatti valere prima che l'OLAF traesse dalle sue indagini
formali conclusioni finali che lo riguardavano personalmente.
55 Innanzi
tutto, l'art. 4 della decisione 1999/396 avrebbe richiesto che nel caso di
specie il ricorrente venisse prontamente informato della possibilità di un suo
coinvolgimento personale nei casi cui si riferivano le nuove indagini dell'OLAF
e che gli fosse dato modo di esprimersi sui fatti che lo riguardavano, in ogni
caso prima che dall'indagine venissero tratte conclusioni che lo coinvolgevano
personalmente.
57 Infine, il
giudice del procedimento sommario avrebbe violato il principio del rispetto dei
diritti della difesa, che s'imporrebbe, anche senza base testuale, in ogni
procedimento avviato nei confronti di una persona e idoneo a sfociare in un
atto che gli arreca danno, anche quando si tratta di un procedimento
preliminare. Come il ricorrente ha già sostenuto nel primo motivo (v. punto 26
di questa ordinanza), dalle risposte scritte e orali del sig. Kinnock ai membri della Cocobu
emergerebbe che
58
59
60 Allo stesso
modo, il fatto che l'OLAF tragga conclusioni riguardanti un agente - il che, in
ogni caso, non si è verificato nel caso di specie - non costituirebbe
automaticamente un atto impugnabile. L'esistenza delle garanzie del rispetto
dei diritti della difesa, esposte all'art. 4 della decisione 1999/396, non
modificherebbe tale valutazione. Infine, l'espressione «in ogni caso», che
figura all'inizio del punto 51, starebbe ad indicare che tale punto è
ridondante e che un eventuale errore di diritto che lo inficiasse non
inciderebbe sulla fondatezza dell'ordinanza impugnata.
Giudizio della
Corte
61 Sono atti
lesivi nei confronti di un dipendente gli atti idonei ad influire direttamente
sulla sua situazione giuridica (sentenza 10 dicembre 1969, causa 32/68,
Grasselli/Commissione, Racc. pag. 505, punto 4). Costituiscono atti o decisioni
che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento solo quelli che
producono effetti obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li
impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (v.
sentenza 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione, Racc. pag. 303,
punto 23).
63 Nella
controversia in esame, dalle disposizioni dell'art. 4 della decisione 1999/396
risulta che il dipendente interessato deve essere prontamente informato della
possibilità di un suo coinvolgimento personale, se ciò non rischia di
pregiudicare l'indagine, e che, in ogni caso, non si può trarre alcuna
conclusione, al termine dell'indagine, riguardante personalmente un dipendente
della Commissione senza aver dato modo all'interessato di esprimersi su tutti i
fatti che lo concernono.
64 La
violazione di tali disposizioni, che fissano le condizioni in base alle quali
il rispetto dei diritti della difesa del dipendente in questione può essere
conciliato con le esigenze di riservatezza proprie di ogni indagine di questa
natura, costituirebbe una violazione delle forme sostanziali applicabili alla
procedura d'indagine.
65 Tuttavia
non ne consegue che i provvedimenti preparatori che, per tale dipendente, sono
costituiti dall'apertura e dallo svolgimento di un'indagine interna, possano
essere impugnati con un ricorso autonomo, distinto da quello che l'interessato
è legittimato a presentare contro la decisione finale dell'amministrazione.
Infatti, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, né l'esistenza,
ammesso che sia provata, di lesioni ai diritti della difesa né il fatto che
siano state svolte indagini interne permettono, di per sé, di dimostrare che
sia stato adottato un atto che arreca pregiudizio, cioè che può costituire
oggetto di un ricorso in giudizio.
66 Di
conseguenza, considerando, in base ai motivi esposti ai punti 43-48
dell'ordinanza impugnata, che il ricorrente non era legittimato a chiedere
l'annullamento degli atti d'indagine dell'OLAF, il giudice del procedimento
sommario non ha commesso un errore di diritto.
67 Rilevando
inoltre, al punto 47 dell'ordinanza impugnata, con una valutazione che non può
essere contestata in sede di impugnazione, che l'OLAF non aveva tratto
conclusioni riguardanti personalmente il ricorrente e ritenendo, ai punti 50 e
51 di tale ordinanza, che, di conseguenza, le censure relative alla violazione
dei diritti della difesa non potessero, in ogni caso, essere fatte valere dal
ricorrente, il giudice del procedimento sommario ha interpretato correttamente
le norme sulla ricevibilità dei ricorsi avverso provvedimenti
con mero carattere preparatorio, così che l'ordinanza impugnata non è viziata
da un errore di diritto.
68 Sostenendo
inoltre, al punto 46 dell'ordinanza impugnata, che le conclusioni di un'indagine
dell'OLAF che riguardano personalmente un dipendente, ai sensi dell'art. 4
della decisione 1999/396, sono necessariamente quelle contenute nella relazione
redatta sotto l'autorità del direttore di tale ufficio, come previsto dall'art.
9 del regolamento n. 1073/1999, e che il seguito dato all'indagine interna
dall'istituzione interessata poteva aversi «in particolare» sul piano
disciplinare e giudiziario, il giudice del procedimento sommario non ha
travisato la portata delle disposizioni da esso in tal modo interpretate.
69 Tale giudice
ha certamente rilevato, al punto 47 dell'ordinanza impugnata, che «nessuna
azione, di carattere disciplinare o giudiziario», chiamava in causa il
ricorrente, omettendo così di precisare che tali azioni non erano le sole,
oltre a quelle dedotte «in particolare», che l'istituzione interessata poteva
desumere da un'indagine interna dell'OLAF. Tale imprecisione, tuttavia, alla
luce dei motivi esposti al punto 46 dell'ordinanza impugnata, non consente di
per sé di concludere che il giudice del procedimento sommario, ritenendo che
tale ufficio non avesse tratto alcuna conclusione riguardante personalmente il
ricorrente, si sia fondato su un'analisi erronea delle disposizioni applicabili
alla controversia.
70 Pertanto,
il ricorrente non può sostenere che il giudice del procedimento sommario abbia
commesso un errore di diritto ritenendo che il rispetto dei diritti della
difesa, in mancanza di qualsiasi atto che cagiona pregiudizio, non potesse
essere invocato dinanzi a lui.
71 Di
conseguenza, il terzo motivo non può essere accolto.
72
Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso dev'essere respinto.
Decisione relativa alle
spese
Sulle spese
73 Ai sensi
dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al
procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 dello stesso regolamento,
la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
74
Dispositivo
Per questi motivi, il Presidente della sesta sezione della Corte,
in sostituzione
del presidente della Corte in forza dell'art. 85, secondo comma, del
regolamento di procedura della Corte, reso applicabile al procedimento
d'impugnazione ai sensi dell'art. 118 dello stesso regolamento,
così provvede:
1) Il ricorso
è respinto.
2) Le spese
sono riservate.
(Segue
la firma)