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Corte di Giustizia delle Comunità europee 26 settembre 2000

C-443/98, Unilever Italia SpACentral Food SpA

 

Nel procedimento C-443/98,

 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Pretore di Milano nella causa dinanzi ad esso pendente tra

 

Unilever Italia SpA

 

e

 

Central Food SpA,

 

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189 (GU L 100, pag. 30),

 

LA CORTE,

 

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet, H. Ragnemalm, M. Wathelet e V. Skouris, giudici,

 

avvocato generale: F.G. Jacobs

 

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

 

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Unilever Italia SpA, dagli avv.ti F. Capelli e G. Votta, del foro di Milano;

- per il governo italiano, dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato I.M. Braguglia;

- per il governo belga, dalla signora A. Snoecx, consigliere aggiunto alla direzione generale «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;

- per il governo danese, dal signor J. Molde, capodivisione presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per il governo olandese, dal signor M.A. Fierstra, capo del servizio «Diritto comunitario» presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori P. Stancanelli, membro del servizio giuridico, e M. Shotter, funzionario pubblico nazionale messo a disposizione dello stesso servizio, in qualità di agenti,

 

vista la relazione d'udienza,

 

sentite le osservazioni orali della Unilever Italia SpA, del governo italiano e della Commissione all'udienza del 16 novembre 1999,

 

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 gennaio 2000,

 

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

Motivazione della sentenza

 

1 Con ordinanza 6 novembre 1998, pervenuta il 7 dicembre successivo, il Pretore di Milano ha proposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189 (GU L 100, pag. 30; in prosieguo: la «direttiva 83/189»).

 

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la società Unilever Italia SpA (in prosieguo: la «Unilever») e la società Central Food SpA (in prosieguo: la «Central Food») in ordine al pagamento, da parte della Central Food, di una fornitura di olio di oliva effettuata dalla Unilever.

 

Diritto comunitario

 

3 L'art. 1, punti 1, 2 e 9, della direttiva 83/189 dispone:

«Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1) "prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli;

2) "specificazione tecnica": una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.

Il termine "specificazione tecnica" copre anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli a titolo dell'articolo 38, paragrafo 1 del trattato, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE, così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

(...)

9) "regola tecnica": una specificazione tecnica o altro requisito, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto.

(...)».

 

4 L'art. 8, nn. 1-3, della direttiva 83/189 prevede:

«1. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

(...)

La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto per parere al comitato di cui all'articolo 5 e, se del caso, del comitato competente del settore in questione.

(...)

2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.

3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo di una regola tecnica».

 

5 L'art. 9 della direttiva 83/189 dispone:

«1. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri rinviano:

- di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo ai sensi dell'articolo 1, punto 9, secondo comma, secondo trattino,

- fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, di sei mesi l'adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica,

a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se essa o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta degli aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno.

Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tale parere circostanziato. La Commissione commenta tale reazione.

3. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione notifica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione conformemente all'articolo 189 del trattato a questo riguardo.

4. Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di dodici mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 se, nei tre mesi successivi a tale data, la Commissione comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Consiglio conformemente all'articolo 189 del trattato.

5. Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il periodo di status quo di cui ai paragrafi 3 e 4, tale periodo viene esteso a diciotto mesi fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6.

6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 cessano:

- se la Commissione informa gli Stati membri che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto comunitario cogente;

- se la Commissione informa gli Stati membri del ritiro della sua proposta o del suo progetto; oppure

- all'adozione di un atto comunitario vincolante da parte del Consiglio o della Commissione.

7. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano se uno Stato membro, per urgenti motivi dovuti a una situazione grave ed imprevedibile, attinente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza, deve elaborare in brevissimo tempo regole tecniche per adottarle e applicarle tempestivamente, senza che sia possibile procedere ad una consultazione. Lo Stato membro indica nella comunicazione di cui all'articolo 8 i motivi che giustificano l'urgenza delle misure di cui trattasi. La Commissione si pronuncia il più rapidamente possibile su tale comunicazione. In caso di ricorso abusivo a questa procedura, la Commissione prende le misure appropriate. La Commissione ne informa il Parlamento europeo».

 

6 Ai sensi dell'art. 10, n. 1, primo trattino, della direttiva 83/189:

«Gli articoli 8 e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri:

- si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche».

 

7 Ai punti 54 e 55 della sentenza 30 aprile 1996, causa C-194/94, CIA Security International (Racc. pag. I-2201; in prosieguo: la «sentenza CIA Security International»), la Corte ha dichiarato che la direttiva 83/189 dev'essere interpretata nel senso che l'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta l'inapplicabilità delle regole tecniche di cui trattasi, di modo che esse non possono essere opposte ai singoli, e che i singoli possono così avvalersi degli artt. 8 e 9 della direttiva 83/189 dinanzi al giudice nazionale, cui compete la disapplicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla detta direttiva.

 

8 Come la Corte ha precisato al punto 35 della sentenza 16 giugno 1998, causa C-226/97, Lemmens (Racc. pag. I-3711), la mancata comunicazione di regole tecniche, che costituisce un vizio procedurale in sede d'adozione, le rende inapplicabili in quanto ostacolano l'uso o la commercializzazione di un prodotto non conforme a tali regole.

 

Normativa italiana e procedura di comunicazione

 

9 Risulta dagli atti che un progetto di legge diretto a disciplinare l'etichettatura relativa all'origine geografica di diversi tipi di olio d'oliva è stato sottoposto al Parlamento italiano il 27 gennaio 1998. Il Senato ha proceduto alla sua lettura nel febbraio e nel marzo dello stesso anno e la Camera dei deputati vi ha proceduto in aprile e in giugno.

 

10 Nel frattempo, essendo stata informata dell'esistenza del progetto, la Commissione aveva invitato le autorità italiane a comunicarglielo, conformemente all'art. 8, n. 1, della direttiva 83/189, invito cui esse hanno ottemperato il 4 maggio 1998. La Commissione ha allora portato il progetto di legge a conoscenza degli Stati membri e, il 10 giugno 1998, ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee una comunicazione in cui si precisava che il periodo di rinvio di adozione di tre mesi previsto dall'art. 9, n. 1, della direttiva 83/189 scadeva il 5 agosto 1998 e si attirava l'attenzione sul fatto che, ai sensi della sentenza «CIA Security International», il giudice nazionale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva 83/189, di modo che le regole tecniche interessate diventano inopponibili ai singoli (GU 1998, C 177, pag. 2).

 

11 Il 23 luglio 1998 la Commissione ha informato le autorità italiane della propria intenzione di legiferare sulla materia oggetto del progetto di legge e le ha invitate a rinviare l'adozione di quest'ultimo di dodici mesi a decorrere dalla sua comunicazione, conformemente all'art. 9, n. 3, della direttiva 83/189.

 

12 Dopo l'approvazione definitiva da parte delle due Camere del Parlamento italiano, la legge n. 313, recante disposizioni in materia di etichettatura d'origine dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio d'oliva vergine e dell'olio di oliva (in prosieguo: la «legge controversa»), è stata firmata il 3 agosto 1998 dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per le Politiche agricole.

 

13 Il giorno successivo la Commissione ha reso noto al rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea che essa avrebbe avviato un procedimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato (divenuto art. 226 CE) se la legge fosse stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e ha dichiarato che tale legge sarebbe stata inopponibile ai singoli se fosse stata pubblicata entro il 4 maggio 1999.

 

14 Il 4 agosto 1998 la Commissione ha ricevuto dai governi spagnolo e portoghese pareri circostanziati ai sensi dell'art. 9, n. 2, della direttiva 83/189, secondo i quali il progetto di legge doveva essere modificato, e il 5 agosto ha ricevuto dal governo olandese osservazioni ai sensi dell'art. 8, n. 2.

 

15 Il 29 agosto 1998 la legge controversa è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 201 ed è entrata in vigore il giorno seguente.

 

16 L'art. 1 di tale legge prevede, in sostanza, che gli oli considerati possono essere messi in commercio con una dicitura che indichi che sono stati «prodotti» o «fabbricati» in Italia solo se l'intero ciclo di raccolta, produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto in Italia. L'etichettatura dell'olio prodotto in Italia, in tutto o in parte, con oli originari di altri paesi deve menzionare questo fatto indicando le percentuali interessate nonché il paese o i paesi di provenienza; gli oli di tale tipo che non presentino le dette indicazioni devono essere smaltiti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge o, dopo tale data, ritirati dal commercio.

 

17 Il 22 dicembre 1998 la Commissione ha adottato la normativa da essa preannunciata alle autorità italiane, nella forma del regolamento (CE) n. 2815/98, relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva (GU L 349, pag. 56), che, in particolare, stabilisce norme che disciplinano la designazione dell'origine del prodotto sulle etichette o sugli imballaggi degli oli d'oliva vergini ed extra vergini.

 

La controversia nella causa a qua e la questione pregiudiziale

 

18 Il 29 settembre 1998, in esecuzione di un ordine della Central Food, la Unilever ha fornito a quest'ultima 648 litri di olio extravergine di oliva per un ammontare di ITL 5 330 708.

 

19 Con lettera del 30 settembre 1998 la Central Food ha informato la Unilever che l'olio d'oliva fornito non era etichettato conformemente alla legge controversa. Essa ha di conseguenza rifiutato di pagare l'importo dovuto e ha invitato la Unilever a ritirare la merce in giacenza nel proprio magazzino.

 

20 Il 2 ottobre 1998 la Unilever ha contestato la posizione della Central Food. Facendo valere che, nell'ambito della procedura di notifica ed esame dei progetti di regole tecniche istituito dalla direttiva 83/189, la Commissione aveva ingiunto alla Repubblica italiana di astenersi dal legiferare in materia di etichettatura dell'olio fino al 5 maggio 1999 e ricordando la sentenza CIA Security International, la Unilever ha sostenuto che la legge controversa non doveva essere applicata. Asserendo che l'olio d'oliva fornito era pertanto del tutto conforme alla normativa italiana in vigore, essa ha invitato la Central Food ad accettare la consegna e ad effettuarne il pagamento.

 

21 A fronte del nuovo rifiuto della Central Food, il 21 ottobre 1998 la Unilever ha proposto un ricorso dinanzi al Pretore di Milano al fine di ottenere un'ingiunzione di pagamento per un importo corrispondente al prezzo della fornitura.

 

22 Di conseguenza, il Pretore di Milano ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se la legge interna, promulgata ed entrata vigore nello Stato membro (L. n. 313 del 3.8.98), possa essere disapplicata dal giudice nazionale chiamato ad emettere un'ingiunzione di pagamento relativamente a fornitura di olio extravergine d'oliva etichettato in modo non conforme alle disposizioni della legge nazionale anzidetta, considerato che, a seguito della notifica e del conseguente esame di un progetto di legge nazionale relativo all'etichettatura d'origine dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio d'oliva vergine e dell'olio d'oliva, la Commissione europea ha provveduto, sulla base dell'art. 9 paragrafo 3 della direttiva 83/189 (in materia di procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche), a rivolgere un formale invito allo Stato notificante perché non legiferi, fissando termine (sino al 14.9.99) relativamente alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, in attesa dell'adozione di una regolamentazione comunitaria nella materia in parola».

 

Sulla questione pregiudiziale

 

Il carattere di regole tecniche delle prescrizioni sull'etichettatura contenute nella legge controversa

 

23 In via preliminare occorre esaminare se, come ha sostenuto il governo italiano, la questione pregiudiziale sia senza oggetto perché la legge controversa non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 83/189.

 

24 In primo luogo, tale governo osserva che la legge controversa non contiene prescrizioni che possano essere qualificate regole tecniche ai sensi della direttiva 83/189. Esso fa riferimento alla finalità della legge controversa consistente nel tutelare il consumatore attraverso una corretta informazione sull'origine o sulla provenienza dell'olio d'oliva, al fatto che si tratta di prodotti agricoli e alla circostanza che le prescrizioni dettate dalla legge controversa non riguardano tali prodotti né si ripercuotono sulle caratteristiche degli stessi.

 

25 A questo proposito basta ricordare che, ai sensi del suo art. 1, punto 1), la direttiva 83/189 intende per «prodotto» tanto i prodotti industriali quanto quelli agricoli e che, ai sensi del punto 2) dello stesso articolo, la direttiva 83/189 intende per «specificazione tecnica» una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste dei prodotti, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda l'etichettatura. Regole nazionali che contengano siffatte specificazioni costituiscono specificazioni tecniche ai sensi della direttiva 83/189 indipendentemente dai motivi che ne hanno giustificato l'adozione (v., in questo senso, sentenza 20 marzo 1997, causa C-13/96, Bic Benelux, Racc. pag. I-1753, punto 19).

 

26 Così, la legge controversa, che disciplina l'etichettatura relativa all'origine dell'olio d'oliva, contiene prescrizioni da qualificare come «specificazioni tecniche» ai sensi della direttiva 83/189.

 

27 Dato che l'osservanza di tali prescrizioni è obbligatoria de jure per la commercializzazione dell'olio d'oliva in Italia, si tratta appunto di regole tecniche, ai sensi dell'art. 1, punto 9), della direttiva 83/189.

 

28 In secondo luogo, il governo italiano fa valere che la legge controversa era esentata da notifica in forza dell'art. 10 della direttiva 83/189, dato che essa era stata adottata conformemente alla direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), la quale, all'art. 3, n. 1, punto 7), impone di indicare nell'etichetta il luogo di origine o di provenienza del prodotto qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare.

 

29 Tale punto di vista non può essere accolto. Come rilevato dalla Commissione, detta disposizione della direttiva 79/112, redatta in termini generici, lascia agli Stati membri un margine di manovra sufficientemente importante perché sia escluso che prescrizioni nazionali sull'etichettatura relativa all'origine come quelle adottate dalla legge controversa possano essere qualificate come disposizioni nazionali che si conformano ad un atto comunitario cogente, ai sensi dell'art. 10, n. 1, primo trattino, della direttiva 83/189.

 

30 Di conseguenza, si deve concludere che prescrizioni come quelle sull'etichettatura contenute nella legge controversa costituiscono regole tecniche rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 83/189.

 

Gli effetti della violazione dell'art. 9 della direttiva 83/189

 

31 Con la sua questione pregiudiziale il giudice a quo chiede, in sostanza, se il giudice nazionale, nell'ambito di un procedimento civile tra singoli in ordine a diritti e obblighi di natura contrattuale, debba rifiutare di applicare una regola tecnica nazionale adottata durante un periodo di rinvio di adozione previsto all'art. 9 della direttiva 83/189.

 

32 Al riguardo, la Unilever fa valere che la Corte ha confermato, nella sua sentenza CIA Security International, che una regola tecnica nazionale adottata in violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 8 e 9 della direttiva 83/189 non può in nessun caso essere opposta a singoli.

 

33 La Commissione sostiene, da un lato, che la sentenza CIA Security International, relativa ad una controversia tra singoli, ha accertato l'inapplicabilità di una regolamentazione tecnica adottata in violazione della direttiva 83/189 e che dalla detta sentenza discende che tale inapplicabilità poteva essere fatta valere in una controversia tra singoli. Essa aggiunge che non esistono motivi per cui tale conseguenza dell'inosservanza della direttiva 83/189 non si produca anche in un procedimento per decreto ingiuntivo come quello oggetto della causa a qua.

 

34 D'altra parte, a suo parere, l'inapplicabilità si impone, nel contempo, in caso di violazione dell'obbligo di notifica sancito all'art. 8 della direttiva 83/189 e in caso di inosservanza dei periodi di rinvio di adozione previsti all'art. 9 della stessa direttiva. Infatti, l'adozione di una regola tecnica nazionale dopo la notifica del progetto ma durante il periodo di sospensione, senza tener conto delle osservazioni o delle altre reazioni della Commissione e degli altri Stati membri, comporterebbe di fatto un rischio di creazione di nuovi ostacoli agli scambi intracomunitari del tutto identico a quello risultante dall'adozione di una regola tecnica nazionale in violazione dell'obbligo di notifica.

 

35 Il governo italiano, sostenuto dal governo danese, rileva che la Corte ha sì riconosciuto effetto diretto a talune disposizioni delle direttive nel senso che dei singoli, in mancanza di una corretta trasposizione, possono far valere tali disposizioni nei confronti dello Stato membro inadempiente, ma che essa ha altresì dichiarato che estendere tale giurisprudenza all'ambito dei rapporti tra singoli significherebbe riconoscere in capo alla Comunità il potere di emanare norme che facciano sorgere con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti. Così, risulterebbe dalla giurisprudenza costante della Corte che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico dei singoli e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei loro confronti. Non potrebbe derogarsi a tale conclusione sulla base della sentenza CIA Security International. Il dispositivo di tale sentenza non sembrerebbe destinato a far cadere il principio secondo il quale una direttiva non può produrre effetto diretto nei rapporti orizzontali tra singoli.

 

36 Inoltre, i governi italiano, danese e olandese fanno valere, in particolare, che, nella sentenza CIA Security International, la Corte ha unicamente dichiarato che l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione sancito all'art. 8 della direttiva 83/189 comporta l'inapplicabilità della regola tecnica interessata. Ora, l'art. 9 della direttiva 83/189 differirebbe sostanzialmente dall'art. 8. Sarebbe l'efficacia del controllo preventivo previsto dall'art. 8 della direttiva 83/189 ad avere determinato tale interpretazione. Invece, l'inapplicabilità in caso di inosservanza degli obblighi di rinvio di adozione previsti all'art. 9 non contribuirebbe all'obiettivo di efficacia del controllo da parte della Commissione. In una situazione del genere, la circostanza che uno Stato membro non abbia rispettato una disposizione procedurale come quella di cui all'art. 9, n. 3, della direttiva 83/189 non potrebbe aver altro effetto se non quello di permettere alla Commissione di proporre un ricorso per inadempimento contro lo Stato inadempiente.

 

37 Tenuto conto di tali osservazioni, occorre, in primo luogo, esaminare se la conseguenza giuridica dell'inosservanza degli obblighi della direttiva 83/189 sia la stessa per quanto riguarda l'obbligo di rispettare i periodi di rinvio di adozione, conformemente all'art. 9 della direttiva 83/189, e per quanto riguarda l'obbligo di notifica, conformemente all'art. 8 della direttiva 83/189.

 

38 Al riguardo, si deve ricordare che la sentenza CIA Security International verteva su una regola tecnica non notificata conformemente all'art. 8 della direttiva 83/189, il che spiega perché tale sentenza, nel suo dispositivo, si limiti ad accertare la non applicabilità delle regole tecniche non notificate conformemente a tale articolo.

 

39 Tuttavia, nell'esporre la motivazione che ha condotto a tale accertamento, la Corte ha altresì esaminato gli obblighi derivanti dall'art. 9 della direttiva 83/189. Ora, tale motivazione dimostra che, alla luce dell'obiettivo della direttiva 83/189 nonché della formulazione del suo art. 9, i detti obblighi devono essere trattati allo stesso modo di quelli derivanti dall'art. 8 della stessa direttiva.

 

40 Così, al punto 40 della sentenza CIA Security International, è stato sottolineato che la direttiva 83/189 è volta a tutelare, mediante un controllo preventivo, la libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei fondamenti della Comunità, e che tale controllo è efficace se tutti i progetti di regole tecniche in essa ricompresi devono essere notificati e se l'adozione e l'entrata in vigore delle dette regole - salvo quelle la cui urgenza giustifica un'eccezione - devono essere sospese durante i periodi stabiliti dall'art. 9.

 

41 Quindi, al punto 41 della stessa sentenza, la Corte ha dichiarato che la notifica e il periodo di rinvio di adozione consentono alla Commissione e agli altri Stati membri di accertare se il progetto di cui trattasi frapponga ostacoli agli scambi in contrasto con il Trattato CE ovvero ostacoli che occorre evitare adottando provvedimenti comuni o armonizzati, nonché di proporre modifiche ai provvedimenti nazionali progettati. Tale procedura consente del resto alla Commissione di proporre o emanare norme comunitarie che disciplinino la materia oggetto della misura progettata.

 

42 Al punto 50 della sentenza CIA Security International, la Corte ha precisato che lo scopo della direttiva 83/189 non è semplicemente quello di informare la Commissione, ma, in una prospettiva più ampia, quello di eliminare o limitare gli ostacoli agli scambi, di informare gli altri Stati membri delle regolamentazioni tecniche progettate da uno Stato, di concedere alla Commissione e agli Stati membri il tempo necessario per reagire e proporre una modifica che consenta di ridurre le restrizioni alla libera circolazione delle merci derivanti dalla misura progettata e di lasciare alla Commissione il tempo necessario per proporre una direttiva di armonizzazione.

 

43 La Corte ha proseguito rilevando che il testo degli artt. 8 e 9 della direttiva 83/189 è chiaro, dal momento che essi prevedono una procedura di controllo comunitario dei progetti di regolamentazioni nazionali e la subordinazione della data della loro entrata in vigore al benestare o alla non opposizione della Commissione.

 

44 Anche al punto 48 della sentenza CIA Security International, dopo aver ricordato che la finalità della direttiva 83/189 è la tutela della libera circolazione delle merci mediante un controllo preventivo e che l'obbligo di notifica costituisce un mezzo essenziale per l'attuazione del detto controllo comunitario, la Corte ha rilevato che l'efficacia di tale controllo sarà ancora maggiore se la direttiva viene interpretata nel senso che l'inadempimento dell'obbligo di notifica costituisce un vizio procedurale sostanziale atto a comportare l'inapplicabilità ai singoli delle regole tecniche di cui è causa, dalle considerazioni riportate ai punti 40-43 della presente sentenza risulta che l'inosservanza degli obblighi di rinvio di adozione dettati all'art. 9 della direttiva 83/189 costituisce anch'essa un vizio procedurale sostanziale atto a comportare l'inapplicabilità delle regole tecniche.

 

45 Pertanto, occorre accertare, in secondo luogo, se l'inapplicabilità delle regole tecniche adottate in violazione dell'art. 9 della direttiva 83/189 possa essere fatta valere in un procedimento civile relativo ad una controversia tra singoli su diritti e obblighi di natura contrattuale.

 

46 Innanzi tutto, occorre constatare che, nell'ambito di un procedimento civile di tale natura, l'applicazione di regole tecniche adottate in violazione dell'art. 9 della direttiva 83/189 può avere l'effetto di ostacolare l'utilizzazione o la commercializzazione di un prodotto non conforme a tali regole.

 

47 Ciò si verifica così nella fattispecie di cui alla causa principale, dato che l'applicazione della normativa italiana può ostacolare la commercializzazione da parte della Unilever dell'olio extravergine di oliva da essa messo in vendita.

 

48 Occorre poi ricordare che l'inapplicabilità come conseguenza giuridica della violazione dell'obbligo di notifica è stata pronunciata, nella sentenza CIA Security International, nel dare soluzione a questioni pregiudiziali proposte nell'ambito di un procedimento relativo ad una controversia tra imprese concorrenti basata su disposizioni nazionali che vietavano le pratiche commerciali sleali.

 

49 Infatti, discende dalla giurisprudenza della Corte che l'inapplicabilità di una regola tecnica non notificata conformemente all'art. 8 della direttiva 83/189 può essere fatta valere in una controversia tra singoli per i motivi menzionati ai punti 40-43 della presente sentenza. Lo stesso vale per quanto riguarda l'inosservanza degli obblighi sanciti dall'art. 9 della stessa direttiva e non vi è motivo, a questo proposito, di trattare in maniera diversa controversie tra singoli in materia di concorrenza sleale, come nella causa CIA Security International, e controversie tra singoli vertenti su diritti ed obblighi di natura contrattuale, come nella controversia oggetto della causa a qua.

 

50 Se è vero, come hanno rilevato i governi italiano e danese, che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (v. sentenza 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 20), tale giurisprudenza non si applica in una fattispecie in cui l'inosservanza dell'art. 8 o dell'art. 9 della direttiva 83/189, che costituisce un vizio procedurale sostanziale, comporta l'inapplicabilità della regola tecnica adottata in violazione di uno di tali articoli.

 

51 In una fattispecie del genere, contrariamente all'ipotesi della mancata trasposizione delle direttive cui si applica la giurisprudenza menzionata da tali due governi, la direttiva 83/189 non definisce in alcun modo il contenuto sostanziale della norma giuridica sulla base della quale il giudice nazionale deve risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente. Essa non crea né diritti né obblighi per i singoli.

 

52 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione nel senso che al giudice nazionale, nell'ambito di un procedimento civile relativo ad una controversia tra singoli vertente su diritti ed obblighi di natura contrattuale, compete la disapplicazione di una regola tecnica nazionale adottata durante un periodo di rinvio di adozione previsto all'art. 9 della direttiva 83/189.

 

Decisione relativa alle spese

 

Sulle spese

Le spese sostenute dai governi italiano, belga, danese e olandese nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

 

Dispositivo

 

Per questi motivi, la Corte,

 

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Pretore di Milano con ordinanza 6 novembre 1998, dichiara:

 

Al giudice nazionale, nell'ambito di un procedimento civile relativo ad una controversia tra singoli vertente su diritti ed obblighi di natura contrattuale, compete la disapplicazione di una regola tecnica nazionale adottata durante un periodo di rinvio di adozione previsto all'art. 9 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189.

 

(Seguono le firme)