Corte di Giustizia delle Comunità europee 26 settembre
2000
C-443/98, Unilever
Italia SpA – Central Food SpA
avente ad oggetto
la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art.
177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Pretore di Milano nella causa
dinanzi ad esso pendente tra
Unilever Italia SpA
e
Central Food SpA,
domanda vertente
sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE,
che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), come modificata dalla direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE, recante seconda
modifica sostanziale della direttiva 83/189 (GU L 100, pag. 30),
composta dai
signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, L. Sevón e R. Schintgen,
presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn,
C. Gulmann (relatore), J.-P.
Puissochet, H. Ragnemalm, M. Wathelet e V. Skouris, giudici,
avvocato
generale: F.G. Jacobs
cancelliere:
signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le
osservazioni scritte presentate:
- per
- per il
governo italiano, dal professor U. Leanza, capo del
servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall'avvocato dello Stato I.M. Braguglia;
- per il governo belga, dalla signora A. Snoecx,
consigliere aggiunto alla direzione generale «Affari giuridici» del Ministero degli
Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;
- per il
governo danese, dal signor J. Molde, capodivisione
presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di
agente;
- per il
governo olandese, dal signor M.A. Fierstra,
capo del servizio «Diritto comunitario» presso il Ministero degli Affari
esteri, in qualità di agente;
- per
vista la
relazione d'udienza,
sentite le
osservazioni orali della Unilever Italia SpA, del governo italiano e della Commissione all'udienza
del 16 novembre 1999,
sentite le
conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 gennaio 2000,
ha pronunciato
la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 6 novembre 1998, pervenuta il 7 dicembre successivo, il Pretore di Milano ha proposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8), quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189 (GU L 100, pag. 30; in prosieguo: la «direttiva 83/189»).
2 Tale questione
è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la società Unilever Italia SpA (in prosieguo:
la «Unilever») e la società Central
Food SpA (in prosieguo: la «Central Food») in ordine al
pagamento, da parte della Central Food, di una
fornitura di olio di oliva effettuata dalla Unilever.
Diritto
comunitario
«Ai sensi
della presente direttiva si intende per:
1)
"prodotto": i prodotti di fabbricazione
industriale e i prodotti agricoli;
2)
"specificazione tecnica": una specificazione che figura in un
documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i
livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la
sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per
quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove
ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le
procedure di valutazione della conformità.
Il termine
"specificazione tecnica" copre anche i metodi e i procedimenti di
produzione relativi ai prodotti agricoli a titolo dell'articolo
38, paragrafo 1 del trattato, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e
animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva
65/65/CEE, così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli
altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi
ultimi;
(...)
9)
"regola tecnica": una specificazione tecnica o altro requisito,
comprese le disposizioni amministrative che ad esse si
applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure
o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o
in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo
10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o
l'utilizzazione di un prodotto.
(...)».
«1. Fatto
salvo l'articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla
Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una
semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, nel
qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le
comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola
tecnica a meno che non risultino già dal progetto.
(...)
(...)
2.
3. Gli Stati
membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo di una
regola tecnica».
«1. Gli Stati
membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di
tre mesi a decorrere dalla data in cui
2. Gli Stati
membri rinviano:
- di quattro
mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo ai sensi dell'articolo 1, punto 9,
secondo comma, secondo trattino,
- fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, di sei mesi l'adozione di qualsiasi
altro progetto di regola tecnica,
a decorrere
dalla data in cui
Lo Stato
membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare
a tale parere circostanziato.
3. Gli Stati
membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di
dodici mesi a decorrere dalla data in cui
4. Gli Stati
membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di
dodici mesi a decorrere dalla data in cui
5. Se il
Consiglio adotta una posizione comune durante il periodo di status quo di cui
ai paragrafi 3 e 4, tale periodo viene esteso a diciotto
mesi fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 6.
6. Gli
obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 cessano:
- se
- se
- all'adozione di un atto comunitario vincolante da parte del Consiglio
o della Commissione.
7. I paragrafi
da
6 Ai sensi
dell'art. 10, n. 1, primo trattino, della direttiva 83/189:
«Gli articoli
8 e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri:
- si
conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di
specificazioni tecniche».
7 Ai punti 54
e 55 della sentenza 30 aprile 1996, causa C-194/94, CIA Security
International (Racc. pag.
I-2201; in prosieguo: la «sentenza CIA Security International»),
8 Come
Normativa
italiana e procedura di comunicazione
9 Risulta dagli atti che un progetto di legge diretto a
disciplinare l'etichettatura relativa all'origine geografica di diversi tipi di
olio d'oliva è stato sottoposto al Parlamento italiano il 27 gennaio 1998. Il
Senato ha proceduto alla sua lettura nel febbraio e nel marzo dello stesso anno
e
10 Nel
frattempo, essendo stata informata dell'esistenza del progetto,
11 Il 23
luglio 1998
12 Dopo
l'approvazione definitiva da parte delle due Camere del Parlamento italiano, la
legge n. 313, recante disposizioni in materia di etichettatura
d'origine dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio d'oliva vergine e dell'olio
di oliva (in prosieguo: la «legge controversa»), è stata firmata il 3 agosto
1998 dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro per le Politiche agricole.
13 Il giorno
successivo
14 Il 4 agosto
1998
15 Il 29
agosto 1998 la legge controversa è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 201 ed è entrata in vigore il giorno seguente.
17 Il 22
dicembre 1998
La
controversia nella causa a qua e la questione pregiudiziale
18 Il 29
settembre
19 Con lettera
del 30 settembre 1998
20 Il 2 ottobre
1998
22 Di
conseguenza, il Pretore di Milano ha deciso di sospendere il giudizio e di
sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se la legge interna, promulgata ed entrata vigore nello Stato membro (L. n.
313 del 3.8.98), possa essere disapplicata dal
giudice nazionale chiamato ad emettere un'ingiunzione di pagamento relativamente a fornitura di olio extravergine d'oliva
etichettato in modo non conforme alle disposizioni della legge nazionale
anzidetta, considerato che, a seguito della notifica e del conseguente esame di
un progetto di legge nazionale relativo all'etichettatura d'origine dell'olio
extravergine d'oliva, dell'olio d'oliva vergine e dell'olio d'oliva,
Sulla
questione pregiudiziale
Il carattere
di regole tecniche delle prescrizioni sull'etichettatura contenute nella legge controversa
26 Così, la
legge controversa, che disciplina l'etichettatura relativa
all'origine dell'olio d'oliva, contiene prescrizioni da qualificare come
«specificazioni tecniche» ai sensi della direttiva 83/189.
27 Dato che
l'osservanza di tali prescrizioni è obbligatoria de jure
per la commercializzazione dell'olio d'oliva in
Italia, si tratta appunto di regole tecniche, ai sensi dell'art. 1, punto 9),
della direttiva 83/189.
29 Tale punto
di vista non può essere accolto. Come rilevato dalla Commissione, detta
disposizione della direttiva 79/112, redatta in termini generici, lascia agli
Stati membri un margine di manovra sufficientemente importante perché sia
escluso che prescrizioni nazionali sull'etichettatura relativa
all'origine come quelle adottate dalla legge controversa possano essere
qualificate come disposizioni nazionali che si conformano ad un atto
comunitario cogente, ai sensi dell'art. 10, n. 1, primo trattino, della
direttiva 83/189.
30 Di
conseguenza, si deve concludere che prescrizioni come
quelle sull'etichettatura contenute nella legge controversa costituiscono
regole tecniche rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 83/189.
Gli effetti
della violazione dell'art. 9 della direttiva 83/189
31 Con la sua
questione pregiudiziale il giudice a quo chiede, in
sostanza, se il giudice nazionale, nell'ambito di un procedimento civile tra
singoli in ordine a diritti e obblighi di natura contrattuale, debba rifiutare
di applicare una regola tecnica nazionale adottata durante un periodo di rinvio
di adozione previsto all'art. 9 della direttiva 83/189.
32 Al
riguardo,
33
34 D'altra
parte, a suo parere, l'inapplicabilità si impone, nel
contempo, in caso di violazione dell'obbligo di notifica sancito all'art. 8
della direttiva 83/189 e in caso di inosservanza dei periodi di rinvio di
adozione previsti all'art. 9 della stessa direttiva. Infatti, l'adozione di una
regola tecnica nazionale dopo la notifica del progetto ma durante il periodo di
sospensione, senza tener conto delle osservazioni o delle altre reazioni della
Commissione e degli altri Stati membri, comporterebbe di
fatto un rischio di creazione di nuovi ostacoli agli scambi intracomunitari del tutto identico a quello risultante
dall'adozione di una regola tecnica nazionale in violazione dell'obbligo di
notifica.
35 Il governo
italiano, sostenuto dal governo danese, rileva che
36 Inoltre, i
governi italiano, danese e olandese fanno valere, in particolare, che, nella
sentenza CIA Security International,
37 Tenuto
conto di tali osservazioni, occorre, in primo luogo, esaminare se la
conseguenza giuridica dell'inosservanza degli obblighi della direttiva 83/189 sia la stessa per quanto riguarda l'obbligo di rispettare i
periodi di rinvio di adozione, conformemente all'art. 9 della direttiva 83/189,
e per quanto riguarda l'obbligo di notifica, conformemente all'art. 8 della
direttiva 83/189.
38 Al
riguardo, si deve ricordare che la sentenza CIA Security
International verteva su una regola tecnica non
notificata conformemente all'art. 8 della direttiva 83/189, il che spiega
perché tale sentenza, nel suo dispositivo, si limiti ad accertare la non
applicabilità delle regole tecniche non notificate conformemente a tale
articolo.
39 Tuttavia,
nell'esporre la motivazione che ha condotto a tale accertamento,
40 Così, al
punto 40 della sentenza CIA Security International, è stato sottolineato
che la direttiva 83/189 è volta a tutelare, mediante un controllo preventivo,
la libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei fondamenti della
Comunità, e che tale controllo è efficace se tutti i progetti di regole
tecniche in essa ricompresi devono essere notificati
e se l'adozione e l'entrata in vigore delle dette regole - salvo quelle la cui
urgenza giustifica un'eccezione - devono essere sospese durante i periodi
stabiliti dall'art. 9.
41 Quindi, al
punto 41 della stessa sentenza,
42 Al punto 50
della sentenza CIA Security International,
43
44 Anche al
punto 48 della sentenza CIA Security International, dopo aver ricordato che la finalità della
direttiva 83/189 è la tutela della libera circolazione delle merci mediante un
controllo preventivo e che l'obbligo di notifica costituisce un mezzo
essenziale per l'attuazione del detto controllo comunitario,
45 Pertanto,
occorre accertare, in secondo luogo, se l'inapplicabilità delle regole tecniche
adottate in violazione dell'art. 9 della direttiva 83/189 possa
essere fatta valere in un procedimento civile relativo ad una controversia tra
singoli su diritti e obblighi di natura contrattuale.
46 Innanzi
tutto, occorre constatare che, nell'ambito di un procedimento civile di tale
natura, l'applicazione di regole tecniche adottate in violazione dell'art. 9
della direttiva 83/189 può avere l'effetto di ostacolare l'utilizzazione
o la commercializzazione di un prodotto non conforme a tali regole.
47 Ciò si verifica così nella fattispecie di cui alla causa
principale, dato che l'applicazione della normativa italiana può ostacolare la
commercializzazione da parte della Unilever dell'olio
extravergine di oliva da essa messo in vendita.
48 Occorre poi
ricordare che l'inapplicabilità come conseguenza giuridica della violazione
dell'obbligo di notifica è stata pronunciata, nella
sentenza CIA Security International,
nel dare soluzione a questioni pregiudiziali proposte nell'ambito di un
procedimento relativo ad una controversia tra imprese concorrenti basata su
disposizioni nazionali che vietavano le pratiche commerciali sleali.
49 Infatti, discende dalla giurisprudenza della Corte che
l'inapplicabilità di una regola tecnica non notificata conformemente all'art. 8
della direttiva 83/189 può essere fatta valere in una controversia tra singoli
per i motivi menzionati ai punti 40-43 della presente sentenza. Lo stesso vale
per quanto riguarda l'inosservanza degli obblighi sanciti dall'art. 9 della
stessa direttiva e non vi è motivo, a questo proposito, di trattare in maniera
diversa controversie tra singoli in materia di concorrenza sleale, come nella
causa CIA Security International,
e controversie tra singoli vertenti su diritti ed obblighi di
natura contrattuale, come nella controversia oggetto della causa a qua.
50 Se è vero,
come hanno rilevato i governi italiano e danese, che
una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non
può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti (v. sentenza
14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc.
pag. I-3325, punto 20), tale giurisprudenza non si
applica in una fattispecie in cui l'inosservanza dell'art. 8 o dell'art. 9
della direttiva 83/189, che costituisce un vizio procedurale sostanziale,
comporta l'inapplicabilità della regola tecnica adottata in violazione di uno
di tali articoli.
52 Alla luce
di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione nel
senso che al giudice nazionale, nell'ambito di un procedimento civile relativo
ad una controversia tra singoli vertente su diritti ed
obblighi di natura contrattuale, compete la disapplicazione
di una regola tecnica nazionale adottata durante un periodo di rinvio di
adozione previsto all'art. 9 della direttiva 83/189.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
Le spese
sostenute dai governi italiano, belga, danese e olandese nonché
dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono
dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi
motivi,
pronunciandosi
sulla questione sottopostale dal Pretore di Milano con ordinanza 6 novembre
1998, dichiara:
Al giudice
nazionale, nell'ambito di un procedimento civile relativo ad una controversia tra singoli vertente su diritti ed obblighi di natura
contrattuale, compete la disapplicazione di una
regola tecnica nazionale adottata durante un periodo di rinvio di adozione
previsto all'art. 9 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE,
che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE, recante seconda modifica
sostanziale della direttiva 83/189.
(Seguono le firme)