Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande
Sezione), 16 luglio 2009
C-428/07, The Queen – Secretary
of State for Environment, Food and Rural Affairs
Nel procedimento C‑428/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court of
Justice (England & Wales), Queen’s
Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), con decisione 21
luglio 2006, pervenuta in cancelleria il 14 settembre 2007, nella causa
The Queen,
su
istanza di:
Mark Horvath
contro
Secretary
of State for Environment, Food and Rural Affairs,
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai
sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas,
K. Lenaerts e T. von Danwitz, presidenti di sezione, dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann,
J. Makarczyk, U. Lõhmus
(relatore), A. Arabadjiev e dalla
sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore
principale
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 novembre 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per
Mark Horvath, dai sigg. M. Sheridan, barrister, e
R. Barker, solicitor, nonché dalla
sig.ra A. Stanič, solicitor
advocate;
– per
il governo del Regno Unito, dalle sig.re C. Gibbs e I. Rao, in qualità
di agenti, assistite da Lord Davidson of
Glen Clova, QC, e dal sig. D. Wyatt, QC;
– per
il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, in
qualità di agente;
– per
l’Irlanda, dal sig. N. Travers, BL;
– per
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3
febbraio 2009,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione dell’art. 5 e dell’allegato IV del regolamento (CE)
del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola
comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che
modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE)
n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE)
n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE)
n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).
2 Tale
domanda è stata sollevata
nell’ambito di una controversia tra il sig. Horvath
e il Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Segretario di Stato per l’ambiente,
l’alimentazione e le attività agricole; in prosieguo: il «Secretary
of State») vertente sulla legittimità di un
regolamento di attuazione nazionale che fissa, per il territorio inglese, i
requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali (in
prosieguo: le «BCAA»), di cui all’art. 5 e all’allegato IV del regolamento
n. 1782/2003.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Il regolamento n. 1782/2003 è stato adottato
sul fondamento degli artt. 36 CE, 37 CE e 299, n. 2, CE.
4 Il suo primo ‘considerando’ enuncia che è opportuno
stabilire condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti nell’ambito dei
vari regimi di sostegno al reddito della politica agricola comune.
5 Ai termini del suo art. 1, il regolamento
n. 1782/2003 istituisce, in particolare, norme comuni concernenti i
pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno al reddito della politica
agricola comune finanziati dalla sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo
di orientamento e di garanzia (FEAOG) nonché un regime di sostegno al reddito
degli agricoltori denominato regime di pagamento unico (in prosieguo: il
«RPU»).
6 L’art. 2, lett. d), del regolamento
n. 1782/2003 definisce un pagamento diretto come un pagamento corrisposto
direttamente agli agricoltori nell’ambito di uno dei regimi di sostegno del
reddito elencati nell’allegato I del medesimo regolamento. Il RPU è compreso in
tale allegato.
7 Il titolo II del regolamento n. 1782/2003
contiene un capitolo 1, rubricato «Condizionalità», composto dagli
artt. 3-9. L’art. 3, n. 1, dispone che «[o]gni
agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri
di gestione obbligatori di cui all’allegato III, conformemente al calendario
fissato in tale allegato, e a mantenere la terra in [BCAA] ai sensi
dell’articolo 5».
8 Secondo l’art. 4, n. 1, del regolamento
n. 1782/2003, i criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato III
del detto regolamento sono prescritti dalla normativa comunitaria in diversi
campi fra cui quello dell’ambiente.
9 L’art. 5 del regolamento n. 1782/2003,
rubricato «Buone condizioni agronomiche e ambientali», prevede, al n. 1,
quanto segue:
«Gli
Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre
non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni
agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono a livello nazionale o regionale requisiti minimi per buone condizioni agronomiche
e ambientali sulla base dello schema riportato nell’allegato IV, tenendo conto
delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le
condizioni del suolo e del clima, i sistemi aziendali esistenti,
l’utilizzazione della terra, la rotazione delle colture, le pratiche aziendali
e le strutture aziendali, fatte salve le norme che disciplinano le buone
pratiche agronomiche applicate nel contesto del regolamento (CE)
n. 1257/1999 nonché le misure agroambientali
applicate al di sopra del livello di riferimento delle buone pratiche
agronomiche».
10 Ai sensi dell’art. 6 del regolamento
n. 1782/2003, in caso d’inosservanza delle BCAA o degli altri criteri enunciati
all’art. 3, n. 1, del medesimo regolamento in conseguenza di
un’azione o di un’omissione direttamente attribuibile al singolo agricoltore,
l’ammontare progressivo dei pagamenti diretti corrisposti nell’anno civile in
cui si è verificata l’inosservanza è ridotto o annullato.
11 L’allegato IV del regolamento n. 1782/2003,
intitolato «Buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’articolo 5»,
così dispone:
Obiettivo |
Norme |
Erosione del suolo: Proteggere il suolo mediante misure idonee |
– Copertura minima del suolo – Minima gestione delle terre che rispetti le
condizioni locali specifiche – Mantenimento delle terrazze |
Sostanza organica del suolo: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo
mediante opportune pratiche |
– Norme inerenti alla rotazione delle colture
ove necessario – Gestione delle stoppie |
Struttura del suolo: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate |
– Uso adeguato delle macchine |
Livello minimo di mantenimento: Assicurare un livello minimo di mantenimento ed
evitare il deterioramento degli habitat |
– Densità di bestiame
minime e/o regimi adeguati – Protezione del pascolo permanente – Mantenimento degli elementi caratteristici
del paesaggio – Evitare la propagazione di vegetazione
indesiderata sui terreni agricoli». |
La normativa nazionale
12 Nel 1998 il Parlamento del Regno Unito ha emanato
una normativa volta a istituire in determinati ambiti un sistema di governo decentrato
(«devolution») a favore della Scozia, del Galles e dell’Irlanda del Nord. Nelle
materie delegate il governo del Regno Unito è ormai competente, in linea di
principio, solo per l’Inghilterra. In forza di tale normativa nonché di un «Devolution Memorandum of Understanding» [Memorandum d’intesa sulla
devoluzione] che, nella forma di una dichiarazione di impegno politico, va ad
integrarla, spetta alle autorità regionali l’attuazione nelle rispettive sfere
di competenza degli obblighi discendenti dal diritto comunitario; dette
autorità non possono agire o legiferare in violazione di quest’ultimo. La legge
di delega riserva ai ministri del Regno Unito un potere residuale di intervento
ove necessario ad assicurare l’osservanza di tali obblighi.
13 La politica agricola comune, in generale, e
l’attuazione del regolamento n. 1782/2003, in particolare, sono materie
delegate e ricadono nella competenza di ogni singola autorità regionale.
14 Per dare attuazione agli obblighi di cui
all’art. 5 del regolamento n. 1782/2003, il Secretary
of State, che agisce per la sola Inghilterra, e
ciascuna delle autorità regionali hanno adottato regolamenti di attuazione
separati che stabiliscono requisiti minimi per le BCAA tra loro parzialmente
divergenti.
15 Per l’Inghilterra le disposizioni pertinenti sono
quelle del regolamento del 2004 sul regime di aiuto e di pagamento unico
(condizionalità) della politica agricola comune [The Common Agricultural
Policy Single Payment and Support
Schemes (Cross Compliance)
(England) Regulations 2004 (SI 2004/3196; in
prosieguo: il «regolamento di attuazione inglese»)]. La disciplina delle BCAA è
definita nell’allegato («Schedule») al regolamento di attuazione inglese, i cui
artt. 26-29, rubricati «Servitù di passaggio pubblico» (in prosieguo: le
disposizioni controverse»), recitano come segue:
«26.
È fatto divieto ad un agricoltore:
a) in
assenza di autorizzazione o di legittima giustificazione, di alterare, in modo
tale da compromettere il passaggio pubblico, la superficie di un sentiero
pedonale visibile, di una pista equestre visibile o di qualsiasi altra via
pubblica visibile che consista di una carreggiata non asfaltata;
b) in
assenza di autorizzazione o di legittima giustificazione, di ostruire
intenzionalmente in qualsiasi modo la libera circolazione su una via pubblica
visibile.
27. L’agricoltore
deve mantenere in condizioni di sicurezza ogni scaletta, cancello o dispositivo
analogo, con esclusione delle strutture cui si applica l’art. 146,
n. 5, dell’Highways Act
1980 (legge del 1980 sulle vie pubbliche), presente su un sentiero pedonale o
su una pista equestre visibili, provvedendo alle riparazioni necessarie ad
impedire ingiustificati ostacoli al passaggio su quel sentiero o su quella
pista.
28. 1)
Nel caso in cui abbia alterato, nei limiti consentiti dall’art. 134 dell’Highways Act 1980, la superficie
di un sentiero pedonale o di una pista equestre visibili (non di confine),
l’agricoltore ha l’obbligo, entro i termini previsti dall’art. 134,
n. 7, di tale legge, eventualmente prorogati ai sensi del n. 8 dello
stesso articolo, di:
a) ripristinare
la superficie del sentiero visibile o della pista equestre visibile almeno per
la sua larghezza minima, sì da permettere un adeguato passaggio, e
b) tracciare
i confini del sentiero o della pista equestre almeno per la sua larghezza
minima rendendoli visibili a chiunque voglia utilizzarli.
2) La
nozione di “larghezza minima” di una via pubblica ha qui il medesimo
significato che nell’allegato 12A all’Highways Act 1980.
29. Agli
artt. 26, 27 e 28 del presente allegato:
le
nozioni di “pista equestre”, “carreggiata”, “sentiero di confine”, “sentiero
pedonale” e “carreggiata asfaltata” assumono lo stesso significato loro conferito
dall’art. 329, n. 1, dell’Highways Act 1980; la nozione di “via pubblica” ha lo stesso senso
che assume all’art. 328 [della medesima legge] e “visibile” significa
identificabile come passaggio per una persona dotata di vista normale che lo
percorra a piedi o a cavallo».
16 Nessuno dei regolamenti di attuazione adottati dalle
autorità regionali di Scozia, Galles e Irlanda del Nord prescrive requisiti per
le BCAA analoghi a quelli enunciati nelle disposizioni controverse.
Causa principale e
questioni pregiudiziali
17 Risulta dalla decisione di rinvio che il sig. Horvath, agricoltore in Inghilterra, è titolare di diritti
all’aiuto secondo il RPU. I suoi terreni sono gravati da servitù di passaggio
pubblico che rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni
controverse.
18 Detto
agricoltore ha adito il giudice
nazionale remittente chiedendo la verifica della legittimità («judicial review») delle suddette
disposizioni. Egli fa valere, in particolare, che il Secretary
of State non aveva il diritto di includere
disposizioni relative alle servitù di passaggio pubblico tra i requisiti minimi
per le BCAA che, ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 1782/2003,
possono portare in caso di inosservanza a una riduzione degli aiuti del RPU.
Secondo il ricorrente, l’inclusione di tali disposizioni nel regolamento di
attuazione inglese integra una discriminazione che ha l’effetto di invalidare
le disposizioni controverse, dal momento che disposizioni analoghe mancano nei
regolamenti di Scozia, Galles e Irlanda del Nord.
19
«Laddove
uno Stato membro abbia istituito un sistema di governo decentrato, in base al
quale alle autorità statali centrali è riservata la competenza ad agire
sull’intero territorio dello Stato membro allo scopo di assicurare l’osservanza
degli obblighi ad esso imposti dal diritto comunitario, e nel contesto del
[regolamento n. 1782/2003]:
1) Se
uno Stato membro possa includere nelle proprie norme per le [BCAA] ai sensi
dell’art. 5 e dell’allegato IV al regolamento n. 1782/2003 requisiti
di manutenzione dei sentieri visibili gravati da servitù di passaggio pubblico.
2) Se,
nel sistema costituzionale di uno Stato membro che deleghi a più
amministrazioni decentrate la competenza legislativa sulle diverse parti
costitutive del suo territorio, il fatto che per tali parti costitutive valgano
differenti norme per le [BCAA] ai sensi dell’art. 5 e dell’allegato IV al
regolamento n. 1782/2003 possa integrare un’illegittima discriminazione».
Sulle questioni
pregiudiziali
Sulla prima questione
20 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede,
in sostanza, se uno Stato membro possa comprendere nelle BCAA di cui
all’art. 5 e all’allegato IV del regolamento n. 1782/2003 la
manutenzione di sentieri visibili gravati da servitù di passaggio pubblico.
Osservazioni presentate alla Corte
21 Il ricorrente propone per tale questione una
risposta negativa. A suo avviso, il riferimento, al primo ‘considerando’ del regolamento
n. 1782/2003, a condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti
nell’ambito dei regimi di sostegno al reddito della politica agricola comune
significa che in tale settore deve vigere un insieme di regole di base che
vadano ad integrare le norme fondamentali in materia, segnatamente, di BCAA e
siano, in linea di principio, le stesse per tutti gli agricoltori attivi sul
territorio della Comunità europea. I requisiti minimi in materia di BCAA per
ricevere pagamenti diretti annuali, requisiti di cui all’art. 5 del
suddetto regolamento, sarebbero limitati a quanto è strettamente necessario e
gli Stati membri non potrebbero legittimamente imporre condizioni ulteriori su
una o più parti del proprio territorio. Orbene, le disposizioni controverse non
potrebbero essere considerate requisiti minimi, giacché comporterebbero per gli
agricoltori oneri supplementari importanti.
22 Secondo il sig. Horvath,
le disposizioni controverse non conterrebbero requisiti minimi di BCAA neanche
ove dovessero essere considerate norme di tutela ambientale. Dal momento che il
fondamento normativo del regolamento n. 1782/2003 è costituito dalle norme
del Trattato CE in materia di agricoltura, l’elemento della tutela
ambientale nelle BCAA non potrebbe essere considerato come una disposizione
autonoma contenente meri criteri ambientali, ma come una che prevede, al
contrario, unicamente norme rilevanti per il settore agricolo. Ai sensi
dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, solo le
istituzioni comunitarie sarebbero competenti a stabilire requisiti fondamentali
in campo ambientale perché siano riconosciuti i diritti al RPU, requisiti
elencati all’allegato III del medesimo regolamento. Il ricorrente fa valere,
inoltre, che le disposizioni controverse costituiscono misure agroambientali la cui applicazione eccede il livello di
riferimento delle buone pratiche agronomiche; esse esorbiterebbero, dunque,
dalle BCAA ai termini della parte finale della seconda frase dell’art. 5,
n. 1, del summenzionato regolamento.
23 Egli è del parere, infine, che i sentieri gravati da
servitù di passaggio, come quelli considerati nelle disposizioni controverse,
non sarebbero elementi caratteristici del paesaggio ai sensi dell’allegato IV
al regolamento n. 1782/2003 perché mancherebbero tanto di sostanza quanto
di stabilità. Essi, infatti, se è vero che devono essere necessariamente
ripristinati, possono nondimeno essere regolarmente soppressi dagli agricoltori
ad ogni ciclo di coltivazione. Né gravare tali sentieri di servitù di passaggio
pubblico contribuirebbe ad evitare il deterioramento degli habitat che
l’allegato paventa.
24 Il governo del Regno Unito e
Risposta della Corte
25 Occorre sottolineare, in limine, che
dall’art. 5, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 risulta
testualmente che sono gli Stati membri a dover provvedere affinché tutte le
terre agricole siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. A
tal fine essi definiscono a livello nazionale o regionale requisiti
minimi «sulla base dello schema riportato nell’allegato IV» del detto
regolamento, tenendo conto delle peculiarità delle superfici interessate.
26 Se gli Stati membri sono dunque tenuti, nel definire
tali requisiti, ad attenersi al suddetto allegato, essi dispongono nondimeno, a
livello di nozioni e di termini generali, di un certo potere discrezionale
quanto alla determinazione concreta dei requisiti medesimi.
27 Dalla stessa espressione «buone condizioni
agronomiche e ambientali» s’inferisce, inoltre, che gli Stati membri possono
adottare BCAA a fini ambientali.
28 Non infirma tale constatazione la circostanza che il
regolamento n. 1782/2003 abbia come fondamento normativo gli
artt. 36 CE e 37 CE, che sono compresi nel titolo II, rubricato
«Agricoltura», della terza parte del Trattato, e non articoli appartenenti al
titolo XIX, sempre dalla terza parte del Trattato, rubricato «Ambiente».
29 Infatti, nei limiti in cui le esigenze connesse con
la tutela dell’ambiente, che costituisce uno degli obiettivi essenziali della
Comunità, devono, a tenore dell’art. 6 CE, «essere integrate nella
definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni comunitarie», una tale
tutela deve essere considerata un obiettivo appartenente altresì alla politica
agricola comune. Il legislatore comunitario può, dunque, decidere di promuovere
la tutela dell’ambiente sulla base degli artt. 36 CE e 37 CE
(v., per analogia, sentenza 23 ottobre 2007, causa C‑440/05,
Commissione/Consiglio, Racc. pag. I‑9097, punto 60). Così, le
misure adottate nell’ambito di un atto comunitario fondato sugli
artt. 36 CE e 37 CE non si limitano a quelle che perseguono
finalità agricole.
30 Del resto, la circostanza che, ai termini
dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, i criteri di
gestione obbligatori siano prescritti dalla normativa comunitaria in materia di
ambiente non significa affatto che i requisiti minimi per le BCAA definiti
dagli Stati membri ai sensi dell’art. 5, n. 1, dello stesso regolamento
non possano rientrare anch’essi nel settore ambientale.
31 Risulta, inoltre, dall’art. 5, n. 1,
seconda frase, del regolamento n. 1782/2003 che la definizione, da parte
degli Stati membri, dei requisiti minimi per le BCAA non ha alcuna incidenza
sulla qualificazione o meno di tali misure come misure agroambientali.
32 Discende da quanto sopra che un obbligo di
manutenzione dei sentieri visibili gravati da servitù di passaggio pubblico,
come quello imposto nelle disposizioni controverse, può costituire un requisito
minimo per le BCAA anche se non persegue alcun obiettivo agricolo, bensì
concerne l’ambiente, nella misura in cui concorre a realizzare gli obiettivi
stabiliti nell’allegato IV del regolamento n. 1782/2003.
33 Occorre pertanto verificare se sentieri siffatti
possano, come ritengono il governo del Regno Unito e
34 Siccome la nozione di «elementi caratteristici del
paesaggio» non è definita nel regolamento n. 1782/2003, occorre
interpretarla, come propone l’avvocato generale al paragrafo 62 delle
conclusioni, tenendo conto della sua accezione abituale nonché del suo comune contesto
d’uso.
35 Emerge, poi, da giurisprudenza costante che la
necessità di interpretare il diritto comunitario in modo uniforme esclude che,
in caso di dubbio, il testo di una disposizione possa essere considerato
isolatamente in una delle sue versioni, ma esige, al contrario, che esso sia
interpretato ed applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue
ufficiali (sentenze 17 giugno 1998, causa C‑321/96, Mecklenburg,
Racc. pag. I‑3809, punto 29, e 29 gennaio 2009, causa C–311/06,
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 53). Così, l’espressione «particularités topografiques» contenuta nella versione francese del
regolamento n. 1782/2003 deve essere rapportata, per esempio, alla
locuzione «landscape features»
che ricorre nella versione inglese del medesimo regolamento.
36 In base alle considerazioni che precedono non vi
sono difficoltà a qualificare sentieri gravati da servitù di passaggio
pubblico, come quelli di cui alle disposizioni controverse, elementi
caratteristici del paesaggio, poiché solo i sentieri visibili sono oggetto di
dette disposizioni.
37 Ciò è tanto più vero ove si consideri che
un’interpretazione restrittiva della nozione di elementi caratteristici del
paesaggio, che, in particolare, escluderebbe gli elementi risultanti
dall’intervento dell’uomo, sarebbe contraria al potere discrezionale di cui
dispongono gli Stati membri nel definire i requisiti minimi per le BCAA.
38 La distruzione temporanea di elementi caratteristici
del paesaggio, quale appare possibile, in date circostanze, nel caso di
sentieri come quelli oggetto del procedimento principale, non compromette di
per sé il loro carattere permanente. Gli elementi naturali, infatti, come la
vegetazione o le distese d’acqua, possono subire mutamenti stagionali, ma non
per questo cessano di essere considerati parte di un paesaggio. Questa
constatazione vale a maggior ragione per i sentieri di cui trattasi nella
fattispecie, in quanto risulta dall’art. 28, punto 1, dell’allegato al
regolamento di attuazione inglese che un agricoltore che abbia alterato, nei
limiti consentiti, la superficie di un sentiero o di una pista equestre
visibile è tenuto a ripristinarla nei termini previsti dalla normativa
nazionale pertinente.
39 Occorre pertanto verificare in quale misura un
obbligo di manutenzione di tali sentieri possa costituire una misura di
applicazione della norma posta nell’allegato IV del regolamento
n. 1782/2003 consistente nel mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio.
40 A tale riguardo si deve far osservare che detta
norma può avere due profili ambientali.
41 In primo luogo, gli elementi caratteristici del
paesaggio costituiscono elementi fisici dell’ambiente. Sotto tale profilo, i
requisiti relativi al mantenimento di tali elementi caratteristici devono
contribuire a conservarli come elementi fisici dell’ambiente.
42 Gli obblighi di manutenzione sono idonei a
contribuire al mantenimento di tali sentieri quali elementi fisici
dell’ambiente.
43 In secondo luogo, le norme relative al mantenimento
degli elementi caratteristici del paesaggio, di cui all’allegato IV al
regolamento n. 1782/2003, sono associate, nel detto allegato,
all’obiettivo «Livello minimo di mantenimento: assicurare un livello di
mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat». Ne consegue che un
obbligo risultante da tali norme può avere un obiettivo ambientale consistente
nell’evitare il deterioramento degli habitat, senza che, come sostiene il
governo del Regno Unito nelle proprie osservazioni, le misure nazionali intese
alla manutenzione degli elementi caratteristici del paesaggio e ad un livello
minimo di mantenimento debbano avere anch’esse tale obiettivo.
44 Orbene, come hanno rilevato il giudice del rinvio e,
al paragrafo 80 delle conclusioni, l’avvocato generale, sentieri come quelli
oggetto delle disposizioni controverse possono aiutare a preservare gli
habitat.
45 In tal caso, i requisiti di manutenzione di tali
sentieri devono contribuire ad evitare il deterioramento degli habitat. A
quanto risulta, gli obblighi che discendono dall’obiettivo enunciato nelle
disposizioni controverse, ovverosia garantire l’esercizio del diritto di
passaggio pubblico, sono idonei a tale scopo.
46 Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla prima
questione che uno Stato membro può includere nelle proprie norme per le BCAA ai
sensi dell’art. 5 e dell’allegato IV al regolamento n. 1782/2003
requisiti di manutenzione dei sentieri visibili gravati da servitù di passaggio
pubblico, purché detti requisiti contribuiscano a mantenere tali sentieri come
elementi caratteristici del paesaggio o, eventualmente, ad evitare il
deterioramento degli habitat.
Sulla seconda questione
47 Con la seconda questione il giudice del rinvio vuol
sapere, in sostanza, se, quando il sistema costituzionale di uno Stato membro
attribuisce poteri legislativi alle autorità regionali, la mera adozione, da
parte di queste ultime, di norme diverse in materia di BCAA ai sensi
dell’art. 5 e dell’allegato IV al regolamento n. 1782/2003
costituisca una discriminazione contraria al diritto comunitario.
48 In via preliminare si deve osservare che, affidando
agli Stati membri il compito di definire i requisiti minimi per le BCAA, il
legislatore comunitario ha offerto loro la possibilità di tener conto delle
differenze regionali esistenti nei rispettivi territori.
49 Occorre ricordare che, qualora il Trattato o i
regolamenti riconoscano poteri o impongano obblighi agli Stati membri ai fini
dell’applicazione del diritto comunitario, la soluzione del problema relativo
al modo in cui l’esercizio di detti poteri e l’adempimento di detti obblighi
possono essere affidati dagli Stati membri a determinati organi interni dipende
unicamente dal sistema costituzionale dei singoli Stati (sentenza 15 dicembre
1971, cause riunite 51/71-54/71, International Fruit
Company e a., Racc. pag. 1107, punto 4).
50 In tal senso, è giurisprudenza costante che ogni
Stato membro è libero di ripartire le competenze sul piano interno e di dare
attuazione agli atti di diritto comunitario sprovvisti d’effetto diretto
mediante provvedimenti adottati dalle autorità regionali o locali, purché detta
ripartizione di competenze consenta una corretta attuazione degli atti di
diritto comunitario di cui trattasi (v. sentenza 10 novembre 1992, causa C‑156/91,
Hansa Fleisch Ernst Mundt, Racc. pag. I‑5567, punto 23).
51
52 La possibilità per gli Stati membri, nella misura in
cui il loro sistema costituzionale o diritto nazionale li autorizza, di
permettere ad autorità regionali e locali di dare attuazione agli atti di
diritto comunitario è, peraltro, espressamente riconosciuta all’art. 5,
n. 1, del regolamento n. 1782/2003. È, infatti, indicato nella detta
disposizione che gli «Stati membri definiscono a livello nazionale o regionale requisiti minimi per [BCAA] sulla base dello
schema riportato nell’allegato IV».
53 Tenuto
conto della libertà di cui gode
uno Stato membro di trasferire proprie competenze alle autorità regionali per
definire i requisiti minimi per le BCAA ai sensi dell’art. 5, n. 1,
del regolamento n. 1782/2003, le disposizioni adottate da tali autorità
possono differire da regione a regione dal momento che, com’è stato osservato
al punto 26 della presente sentenza, ciascuno Stato membro ha potere
discrezionale nel definire detti requisiti.
54 Si deve tuttavia verificare se, in tali circostanze,
le differenze fra le norme che stabiliscono le BCAA emanate dalle autorità
regionali di uno stesso Stato membro integrino una discriminazione contraria al
diritto comunitario.
55 Ebbene, risulta da giurisprudenza costante che il
divieto di discriminazione non contempla le eventuali disparità di trattamento
che possono derivare, da uno Stato membro all’altro, dalle divergenze esistenti
tra le legislazioni dei vari Stati membri, dal momento che ciascuna di tali
legislazioni si applica a chiunque sia ad essa soggetto (v., in tal senso,
sentenze 3 luglio 1979, cause riunite 185/78-204/78, van
Dam en Zonen e a., Racc. pag. 2345,
punto 10; 1° febbraio 1996, causa C‑177/94, Perfili,
Racc. pag. I‑161, punto 17, nonché 12 luglio 2005, causa C‑403/03,
Schempp, Racc. pag. I‑6421,
punto 34).
56 Quanto all’ultima condizione enunciata al punto
precedente, si deve rilevare che, nelle cause riunite 201/85 e 202/85, che
hanno dato luogo alla sentenza 25 novembre 1986, Klensch
e a. (Racc. pag. 3477), invocata dal ricorrente, era appunto
questione di disparità di trattamento tra i produttori di uno Stato membro in
ragione di una misura di attuazione, da parte di quest’ultimo, di un obbligo
comunitario che li concerneva. In quel contesto
57 Quando, come nel procedimento principale, sono le
autorità regionali di uno Stato membro a dover definire i requisiti minimi per
le BCAA ai sensi dell’art. 5 e dell’allegato IV al regolamento
n. 1782/2003, eventuali disparità tra le misure da loro previste non
possono di per sé sole costituire una discriminazione. Come risulta dal punto
50 della presente sentenza, tali misure devono essere compatibili con gli obblighi
imposti da detto regolamento allo Stato membro in questione.
58 Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla
seconda questione che, quando il sistema costituzionale di uno Stato membro
attribuisce poteri legislativi alle autorità regionali, la mera adozione, da
parte di queste ultime, di norme diverse in materia di BCAA ai sensi
dell’art. 5 e dell’allegato IV al regolamento n. 1782/2003 non
costituisce una discriminazione contraria al diritto comunitario.
Sulle spese
59 Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi,
1) Uno
Stato membro può comprendere nelle proprie norme per le buone condizioni
agronomiche e ambientali ai sensi dell’art. 5 e dell’allegato IV al
regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE)
n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE)
n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE)
n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, requisiti di
manutenzione dei sentieri visibili gravati da servitù di passaggio pubblico,
purché detti requisiti contribuiscano a mantenere tali sentieri come elementi
caratteristici del paesaggio o, eventualmente, ad evitare il deterioramento
degli habitat.
2) Quando
il sistema costituzionale di uno Stato membro attribuisce poteri legislativi
alle autorità regionali, la mera adozione, da parte di queste ultime, di norme
diverse in materia di buone condizioni agricole e ambientali ai sensi
dell’art. 5 e dell’allegato IV al regolamento n. 1782/2003 non
costituisce una discriminazione contraria al diritto comunitario.
(Seguono
le firme)