Corte di Giustizia delle ComunitĂ europee (Terza
Sezione), 21 giugno 2007
C-424/05 P, Commissione delle ComunitĂ
europee â Sonja Hosman-Chevalier
Nel procedimento C-424/05 P,
avente ad oggetto il ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ai sensi dellâart. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 29 novembre 2005,
Commissione delle ComunitĂ europee,
rappresentata dal sig. H. Kraemer e dalla sig.ra M. Velardo, in qualitĂ di agenti,
con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui lâaltra parte Ăš:
Sonja Hosman-Chevalier,
rappresentata dai sigg. J.-R. GarcĂa-Gallardo Gil‑Fournier,
A. Sayagués Torres e D. Dominguez Pérez, abogados,
ricorrente in primo grado,
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, J. MalenovskĂœ (relatore), U. LĂ”hmus e A. Ă Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. B. FĂŒlöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 settembre 2006,
sentite le conclusioni dellâavvocato generale, presentate allâudienza del 15 marzo 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con
lâimpugnazione in esame
Contesto normativo
2 Lâart. 69 dello Statuto del personale delle ComunitĂ europee (in prosieguo: lo «Statuto»), nella formulazione che si applica alla presente fattispecie, stabilisce che lâindennitĂ di dislocazione Ăš pari al 16% dellâammontare complessivo dello stipendio base, dellâassegno di famiglia e dellâassegno per figli a carico ai quali il dipendente ha diritto.
3 Lâart. 4. n. 1, dellâallegato VII dello Statuto dispone che lâindennitĂ di dislocazione Ăš concessa:
«a) al funzionario
â che
non ha e non ha mai avuto la nazionalitĂ dello Stato nel cui territorio Ăš
situata la sede di servizio e
â che
non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attivitĂ professionale principale
sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che
scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per lâapplicazione della
presente disposizione, non si tiene conto delle situazioni risultanti da
servizi effettuati per un altro Stato o per unâorganizzazione internazionale;
b) al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio Ăš situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dallâesercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di unâorganizzazione internazionale.
(âŠ)».
Fatti
4 I fatti allâorigine della controversia sono stati riassunti dal Tribunale ai punti 4-10 della sentenza impugnata:
«4 La ricorrente, cittadina austriaca, ha studiato e lavorato in Austria fino al 14 maggio 1995. Dal 15 maggio 1995 al 17 marzo 1996, la stessa ha lavorato in Belgio per il VerbindungsbĂŒro des Landes Tyrol, lâufficio del Land del Tirolo, situato a Bruxelles.
5 Dal
18 marzo 1996 al 15 novembre 2002, la ricorrente ha lavorato per la
Rappresentanza permanente della Repubblica dâAustria presso lâUnione europea a
Bruxelles [in prosieguo: la âRappresentanza permanente della Repubblica
dâAustriaâ]. In tale qualitĂ , essa ha svolto la sua attivitĂ ,
innanzi tutto, per
6 Il 16 novembre 2002 la ricorrente Ăš entrata in servizio presso la Commissione come dipendente di ruolo. Il periodo di cinque anni menzionato allâart. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dellâallegato VII dello Statuto, ai fini del beneficio dellâindennitĂ di dislocazione, denominato il âperiodo di riferimentoâ, Ăš stato fissato tra il 16 maggio 1997 e il 15 maggio 2002.
7 Con nota 8 aprile 2003, alla ricorrente Ăš stato comunicato dalla direzione generale (DG) dellâamministrazione e del personale della Commissione che il beneficio dellâindennitĂ di dislocazione non poteva esserle concesso.
8 Il 7 luglio 2003 la ricorrente ha presentato un reclamo, ai sensi dellâart. 90, n. 2, dello Statuto, contro questa nota dellâ8 aprile 2003. Con messaggio di posta elettronica 14 agosto 2003 e con fax dellâ11 settembre 2003, essa ha trasmesso due integrazioni a questo reclamo.
9 Con nota 29 ottobre 2003, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza il 3 novembre 2003, lâautoritĂ che ha il potere di nomina (in prosieguo: lââAPNâ) ha respinto il reclamo della ricorrente.
10 Da questa decisione risulta che lâindennitĂ di dislocazione e le indennitĂ ad essa collegate sono state rifiutate alla ricorrente per il motivo principale che lâattivitĂ professionale che essa aveva esercitato a Bruxelles durante il periodo di riferimento non poteva essere considerata come âservizi effettuati per un altro Statoâ ai sensi della deroga prevista allâart. 4, n. 1, lett. a), dellâallegato VII dello Statuto. LâAPN ha ritenuto che, anche se la VB aveva sede nei locali della Rappresentanza permanente della Repubblica dâAustria, essa costituisse tuttavia un ente autonomo distinto, di emanazione dei LĂ€nder e incaricato di tutelare i loro interessi e non quelli del Bund (Stato federale). Per quanto riguarda lâOGB, dai documenti trasmessi dalla ricorrente e, in particolare, dal suo contratto di lavoro non risulterebbe alcun legame con la Repubblica dâAustria, ragion per cui nemmeno il lavoro svolto per lâOGB poteva essere equiparato a servizi effettuati per tale Stato».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza
impugnata
5 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2004, la sig.ra Hosman-Chevalier ha proposto un ricorso diretto ad ottenere lâannullamento della decisione della Commissione 29 ottobre 2003, con cui le erano state negate lâindennitĂ di dislocazione e le indennitĂ ad essa collegate.
6 Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso fosse diretto non solo allâannullamento della decisione della Commissione 29 ottobre 2003, bensĂŹ anche della decisione 8 aprile 2003. Tali decisioni sono state annullate dal Tribunale.
7 Il Tribunale ha infatti accolto il secondo motivo sollevato dalla sig.ra Hosman-Chevalier, vertente sulla violazione dellâart. 4, n. 1, lett. a), dellâallegato VII dello Statuto.
8 Secondo il Tribunale, la questione che si poneva era quella intesa a determinare se i servizi che la sig.ra Hosman-Chevalier aveva fornito nellâambito della Rappresentanza permanente della Repubblica dâAustria durante il periodo di riferimento dovessero essere considerati come servizi effettuati per uno Stato ai sensi dellâart. 4, n. 1, lett. a), dellâallegato VII dello Statuto. Peraltro, il Tribunale ha precisato che la nozione di «Stato» prevista in questo articolo riguarda solo lo Stato come persona giuridica e soggetto unitario di diritto internazionale, nonchĂ© i suoi organi di governo.
9 Il Tribunale ha innanzitutto sottolineato, al punto 30 della sentenza impugnata, che era pacifico che i servizi forniti per organismi quali la rappresentanza permanente di uno Stato membro presso lâUnione europea o le ambasciate di uno Stato dovevano essere considerati servizi effettuati per uno Stato ai sensi dellâart. 4, n. 1, lett. a), dellâallegato VII dello Statuto.
10 Ai punti 31-36 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato vari elementi che lo hanno indotto a constatare che la sig.ra Hosman-Chevalier era dipendente della Rappresentanza permanente della Repubblica dâAustria, che era assoggettata allâautoritĂ gerarchica dellâambasciatore, rappresentante permanente della Repubblica dâAustria presso lâUnione europea, e che il suo status era lo stesso degli altri dipendenti in servizio presso la detta Rappresentanza.
11 Il Tribunale ne ha dedotto che i servizi che la sig.ra Hosman-Chevalier aveva fornito alla Rappresentanza permanente della Repubblica dâAustria durante tutto il periodo di riferimento dovevano essere considerati come servizi effettuati per tale Stato.
12 Ai punti 38-41 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi respinto lâargomento della Commissione secondo cui la sig.ra Hosman‑Chevalier, pur lavorando nellâambito della Rappresentanza permanente della Repubblica dâAustria, non aveva effettuato i suoi servizi per tale Stato membro, bensĂŹ per la VB e lâOBG, organismi che non avrebbero come compito la tutela degli interessi dello Stato.
13 Al punto 42 della sentenza impugnata, il Tribunale ha invece riconosciuto che era sufficiente che una persona avesse esercitato la sua attivitĂ professionale per un organismo che fa parte dello Stato nel senso indicato, quale una rappresentanza permanente, per rientrare pienamente nellâeccezione di cui allâart. 4, n. 1, lett. a), dellâallegato VII dello Statuto, indipendentemente dalle funzioni particolari e specifiche da essa svolte nellâambito del detto organismo. In caso contrario, sarebbe stato necessario effettuare unâanalisi dettagliata dei compiti e delle funzioni esercitate dal punto di vista del diritto interno, cosa che sarebbe incompatibile con la necessitĂ di applicazione uniforme del diritto comunitario e con i dettami del principio di uguaglianza. E questo a maggior ragione in quanto spetta esclusivamente a ciascuno Stato membro organizzare i suoi servizi come ritiene piĂč opportuno e determinare cosĂŹ gli obiettivi e le funzioni che assegna a coloro che lavorano alle sue dipendenze.
14 Il Tribunale Ăš quindi giunto alla conclusione che la sig.ra Hosman-Chevalier soddisfaceva le condizioni previste dallâart. 4, n. 1, lett. a), dellâallegato VII dello Statuto, cosĂŹ da poter beneficiare dellâindennitĂ di dislocazione.
15 Al punto 51 della sentenza impugnata il Tribunale ha considerato che, poichĂ© lâindennitĂ di prima sistemazione prevista dallâart. 5, n. 1, dellâallegato VII dello Statuto Ăš dovuta al dipendente che soddisfa le condizioni per beneficiare dellâindennitĂ di dislocazione, la sig.ra Hosman-Chevalier poteva legittimamente chiedere di ottenere il beneficio della detta indennitĂ di prima sistemazione. Il Tribunale non le ha perĂČ riconosciuto il beneficio dellâindennitĂ giornaliera per i motivi esposti al punto 52 della sentenza impugnata.
Procedimento dinanzi alla Corte
16 Nella presente impugnazione la Commissione chiede che la Corte voglia:
â annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
â condannare la sig.ra Hosman-Chevalier alle spese del procedimento, comprese le proprie spese nel procedimento dinanzi al Tribunale.
17 La sig.ra Hosman-Chevalier chiede che la Corte voglia:
â dichiarare il ricorso di impugnazione manifestamente irricevibile o, in subordine, respingerlo in quanto infondato;
â condannare la Commissione alle spese di entrambi i procedimenti.
Sullâimpugnazione
Argomenti delle parti
18 Con il suo unico motivo la Commissione addebita al Tribunale di avere commesso un errore di diritto nellâapplicazione delle disposizioni dellâart. 4, n. 1, lett. a), dellâallegato VII dello Statuto, relative alla concessione dellâindennitĂ di dislocazione, interpretando in modo errato la nozione di «servizi effettuati per un altro Stato» cui si riferiscono tali disposizioni.
19 Ad avviso della Commissione, da una serie di elementi di fatto, considerati ai punti 31-36 e 42 della sentenza impugnata, emergerebbe che il Tribunale ha erroneamente ritenuto sufficiente che ai fini del soddisfacimento della condizione relativa ai servizi effettuati per un altro Stato, stabilita dalle dette disposizioni, che la persona interessata fosse integrata nel contesto funzionale e/o organizzativo di un organismo di tale Stato, quale una rappresentanza permanente presso lâUnione europea.
20 Al contrario, la Commissione ritiene che la detta condizione debba essere interpretata nel senso che richiede lâesistenza di un legame giuridico diretto tra il dipendente interessato e lo Stato in questione, che non puĂČ essere costituto dal solo elemento dellâintegrazione di tale persona nel detto contesto.
21 Secondo la Commissione, la deroga prevista dallâart. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, seconda frase, dellâallegato VII dello Statuto, in forza della quale i funzionari in questione hanno diritto allâindennitĂ di dislocazione, Ăš giustificata in quanto non si puĂČ ritenere che questi ultimi abbiano stabilito un nesso durevole con il paese della sede di servizio (sentenza 2 maggio 1985, causa 246/83, De Angelis/Commissione, Racc. pag. 1253, punto 13). Ebbene, tale ratio legis presupporrebbe proprio che la persona interessata sia direttamente legata ad un altro Stato, o ad unâorganizzazione internazionale, in forza di un rapporto statutario e/o contrattuale. Solo un rapporto del genere, infatti, sarebbe idoneo ad implicare il diritto, per lâaltro Stato o per lâorganizzazione internazionale, di ingiungere a tale persona di effettuare taluni servizi, per un periodo limitato, nel territorio dello Stato in cui si trova la sua successiva sede di servizio (in prosieguo: il «paese della sede di servizio») in qualitĂ di dipendente delle ComunitĂ europee.
22 La Commissione ricorda che la disposizione dellâart. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, seconda frase, dellâallegato VII dello Statuto costituisce unâeccezione alle condizioni per la concessione dellâindennitĂ di dislocazione e dovrebbe quindi, a tale titolo, essere oggetto di unâinterpretazione restrittiva. Inoltre, poichĂ© si tratterebbe anche di una disposizione che ha ad oggetto il conferimento di vantaggi finanziari, siffatta interpretazione si imporrebbe (v. sentenze della Corte 6 maggio 1982, cause riunite 146/81, 192/81 e 193/81, BayWa e a., Racc. pag. 1503, punto 10, e del Tribunale 8 marzo 1990, causa T‑41/89, Schwedler/Parlamento, Racc. pag. II‑79, punto 23, confermata in sede di impugnazione dalla sentenza della Corte 28 novembre 1991, causa C‑132/90 P, Schwedler/Parlamento, Racc. pag. I‑5745).
23 Peraltro, lâinterpretazione dellâart. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, seconda frase, dellâallegato VII dello Statuto proposta dal Tribunale ai punti 31-36 e 42 della sentenza impugnata si discosterebbe dalla stessa giurisprudenza di questâultimo, ai sensi della quale sarebbe richiesto un legame giuridico diretto (v. sentenze del Tribunale 30 giugno 2005, causa T‑190/03, Olesen/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑181 e II‑805, punti 49-51; 25 ottobre 2005, causa T‑205/02, Salvador GarcĂa/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑285 e II‑1311, punto 55; Salazar Brier/Commissione, causa T‑83/03, Racc. PI pagg. I‑A‑311 e II‑1407, punto 45; Herrero Romeu/Commissione, causa T‑298/02, Racc. pag. II‑4599, e Racc. PI pagg. I‑A‑295 e II‑1349, punto 41, nonchĂ© De Bustamante Tello/Consiglio, causa T‑368/03, Racc. PI pagg. I‑A‑321 e II‑1439, punto 42).
24 Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale, per quanto riguarda la condizione prevista alla detta disposizione, relativa ai «servizi effettuati per (âŠ) unâorganizzazione internazionale», un legame giuridico diretto con lâorganizzazione internazionale in questione sarebbe stato ugualmente richiesto (v., sentenze del Tribunale 22 marzo 1995, causa T‑43/93, Lo Giudice/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑57 e II‑189, punto 36, nonchĂ© 11 settembre 2002, causa T‑127/00, Nevin/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑149 e II‑781, punto 51). Ebbene, sarebbe incoerente, se non addirittura arbitrario, richiedere siffatto legame giuridico per una parte dellâeccezione, ma non per lâaltra.
25 A parere della Commissione, il Tribunale avrebbe omesso di verificare se esistesse un legame giuridico diretto tra la sig.ra Hosman-Chevalier e la Repubblica dâAustria. Orbene, nel caso di specie siffatto legame non esisteva, dato che lâinteressata Ăš stata impiegata in successione, nel periodo di riferimento, dalla VB e dallâOGB.
26 La sig.ra Hosman-Chevalier chiede che il ricorso di impugnazione sia dichiarato irricevibile sostenendo che la Commissione cerca, in realtĂ , di ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti.
27 Per quanto riguarda il merito, la sig.ra Hosman-Chevalier sostiene che, avendo verificato lâesistenza di un legame giuridico tra la persona interessata e lo Stato, senza richiedere necessariamente che tale legame fosse diretto, il Tribunale avrebbe agito nel rispetto del diritto comunitario.
28 A suo avviso, a partire dal momento in cui il lavoro per una rappresentanza permanente come quella in oggetto Ăš considerato un lavoro per uno Stato, la questione del legame giuridico tra la sig.ra Hosman-Chevalier e lo Stato Ăš soddisfatta.
29 A tale riguardo, la giurisprudenza del Tribunale non sarebbe formalista e lâesistenza di un siffatto legame non implicherebbe strettamente o solamente un legame «giuridico» di dipendenza. Tale legame potrebbe essere stabilito alla luce di circostanze proprie di ogni causa. CosĂŹ, nel caso di specie, poichĂ© emergeva dal fascicolo che la sig.ra Hosman-Chevalier apparteneva al personale della Rappresentanza permanente della Repubblica dâAustria, non era necessario spingersi oltre, nĂ© indicare esplicitamente lâesistenza di un legame giuridico o di qualsiasi altra natura.
Giudizio della Corte
Sulla ricevibilitĂ
30 Ă necessario rammentare che, in forza degli artt. 225, n. 1, CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, il ricorso di impugnazione puĂČ essere fondato unicamente su motivi riguardanti la violazione di regole di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti.
31 Secondo tali disposizioni, solo il Tribunale Ăš competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui lâinesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto e, dallâaltro, a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte Ăš competente, ai sensi dellâart. 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v., segnatamente, sentenze 16 marzo 2000, causa C-284/98 P, Parlamento/Bieber, Racc. pag. I‑1527, punto 31, e 27 novembre 2001, causa C‑270/99 P, Z/Parlamento, Racc. pag. I‑9197, punto 37).
32 Nel caso di specie occorre constatare che la Commissione non contesta che la sig.ra Hosman-Chevalier era un membro del personale della Rappresentanza permanente della Repubblica dâAustria nel corso del periodo di riferimento. A sostegno del suo ricorso, la Commissione afferma solo che tale circostanza non Ăš idonea a consentire allâinteressata di beneficiare dellâindennitĂ di dislocazione, poichĂ© non esiste un legame giuridico diretto tra la sig.ra Hosman-Chevalier e la Repubblica dâAustria.
33 Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la sig.ra Hosman-Chevalier, il ricorso di impugnazione della Commissione non verte sulla valutazione dei fatti, bensĂŹ sulla loro qualificazione giuridica. Di conseguenza, lâeccezione di irricevibilitĂ sollevata dalla sig.ra Hosman-Chevalier deve essere respinta.
Nel merito
34 Al fine di rispondere al motivo sollevato dalla Commissione, Ăš necessario procedere allâanalisi della nozione di «servizi effettuati per un altro Stato», alla luce dellâinsieme delle disposizioni dellâart. 4, n. 1, lett. a), dellâallegato VII dello Statuto che disciplinano la concessione dellâindennitĂ di dislocazione e di cui fa parte tale nozione.
35 Si deve infatti ricordare che, per una giurisprudenza consolidata della Corte, la concessione dellâindennitĂ di dislocazione ha lo scopo di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari cui sono soggetti i dipendenti che, in conseguenza dellâentrata in servizio presso le ComunitĂ , sono obbligati a trasferirsi dal paese di residenza al paese della sede di servizio e ad integrarsi in un nuovo ambiente. La nozione di dislocazione dipende anche dalla situazione soggettiva del dipendente, vale a dire dal suo grado di integrazione nel suo nuovo ambiente, provato, ad esempio, dalla sua dimora abituale o dallo svolgimento di unâattivitĂ lavorativa principale (v. sentenze 10 ottobre 1989, causa 201/88, Atala-Palmerini/Commissione, Racc. pag. 3109, punto 9, e 15 settembre 1994, causa C‑452/93 P, Magdalena FernĂĄndez/Commissione, Racc. pag. I‑4295, punto 20).
36 In tal modo, la concessione dellâindennitĂ di dislocazione Ăš diretta a rimediare alle disuguaglianze di fatto che si verificano tra i dipendenti pienamente integrati nella societĂ del paese della sede di servizio e quelli che non lo sono.
37 Dallâart. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, seconda frase, dellâallegato VII dello Statuto si evince che il legislatore comunitario ha necessariamente inteso considerare che si trova in una tale situazione di dislocazione anche il dipendente che, pur avendo abitato o svolto la sua attivitĂ professionale sul territorio europeo dello Stato in cui Ăš situata la sua sede di servizio durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio, ha effettuato servizi per un altro Stato o per unâorganizzazione internazionale.
38 Il legislatore comunitario ha pertanto presunto che lo svolgimento di tali servizi determini il mantenimento di uno specifico nesso dellâinteressato con tale altro Stato o con tale organizzazione internazionale, ostacolando in tal modo il sorgere di un nesso durevole con il paese della sede di servizio e quindi impedendo una sufficiente integrazione del detto interessato nella societĂ di tale paese (v., in questo senso, sentenze 15 gennaio 1981, causa 1322/79, Vutera/Commissione, Racc. pag. 127, punto 8, e De Angelis/Commissione, cit., punto 13).
39 Nel paese della sede di servizio del dipendente interessato gli altri Stati sono rappresentati dalle ambasciate o dalle missioni diplomatiche, nonché dalle rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali, come risulta dalle norme di diritto internazionale consuetudinario, codificate, in particolare, dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, nonché dalla Convenzione di Vienna del 14 marzo 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
40 Pertanto, la nozione di «Stato», di cui allâart. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, ultima frase, dellâallegato VII dello Statuto include necessariamente la rappresentanza permanente di uno Stato membro presso lâUnione europea, il che, del resto, non Ăš stato rimesso in discussione nellâambito della presente impugnazione.
41 Di conseguenza, il personale di siffatta rappresentanza permanente, compreso il suo personale amministrativo e tecnico, devâessere considerato, vista la sua appartenenza alle strutture di tale rappresentanza, al servizio dello Stato membro in questione e, pertanto, in una situazione di «dislocazione» ai sensi dellâart. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dellâallegato VII dello Statuto.
42 Ebbene, nel caso di specie, come ha constatato il Tribunale, la sig.ra Hosman‑Chevalier, pur non essendo dipendente dellâamministrazione centrale austriaca, era membro del personale della Rappresentanza permanente della Repubblica dâAustria, era assoggettata allâautoritĂ gerarchica dellâambasciatore di questâultima e il suo status era lo stesso degli altri dipendenti in servizio presso la detta Rappresentanza. Dalla sentenza impugnata emerge inoltre che, a tale titolo, essa ha beneficiato di vari privilegi e immunitĂ , ossia, tra lâaltro, dellâesenzione dalle imposte regionali sugli immobili. Pertanto, occorre considerare che essa ha effettuato servizi per lo Stato austriaco.
43 Il particolare status della sig.ra Hosman-Chevalier, come descritto al punto precedente, Ăš stato allâorigine del suo specifico legame con la Repubblica dâAustria. Tale legame, di per sĂ©, crea un ostacolo alla sua possibilitĂ di legarsi in maniera durevole al paese della sua sede di servizio e, quindi, alla sua sufficiente integrazione nella societĂ del detto paese.
44 Pertanto, considerata la ratio legis dellâart. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, seconda frase, dellâallegato VII dello Statuto, il Tribunale, al punto 42 della sentenza impugnata, ha giustamente considerato sufficiente, per beneficiare dellâindennitĂ di dislocazione, il fatto che la sig.ra Hosman‑Chevalier abbia esercitato la sua attivitĂ professionale per la Rappresentanza permanente della Repubblica dâAustria, indipendentemente dalle funzioni particolari e specifiche che ha svolto nellâambito del detto organismo.
45 Di conseguenza, lâargomento della Commissione secondo cui il beneficio dellâindennitĂ di dislocazione sarebbe soggetto alla condizione dellâesistenza di un legame giuridico diretto tra la persona interessata e lo Stato in questione Ăš privo di qualsiasi fondamento.
46 Siffatta interpretazione, del resto, Ăš conforme allâautonomia di cui devono godere gli Stati membri nellâorganizzazione interna delle loro rappresentanze permanenti. Come rilevato dallâavvocato generale al paragrafo 89 delle sue conclusioni, spetta allo Stato membro selezionare gli organismi deputati a far parte della rappresentanza permanente e identificare gli interessi pubblici della cui tutela le diverse istanze che convivono allâinterno di tale rappresentanza devono farsi portatrici nei rapporti con le istituzioni comunitarie.
47 Alla luce di quanto
precede, occorre dichiarare che il Tribunale non ha commesso alcun errore di
diritto annullando, al punto 47 della sentenza impugnata, le decisioni della
Commissione 8 aprile e 29 ottobre
48 Da quanto sopra risulta che il ricorso di impugnazione della Commissione deve essere respinto in quanto infondato.
Sulle spese
49 Ai sensi dellâart. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento dâimpugnazione ai sensi del successivo art. 118, la parte soccombente Ăš condannata alle spese se ne Ăš stata fatta domanda. PoichĂ© la sig.ra Hosman-Chevalier ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, devâessere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso contro la
sentenza del Tribunale di primo grado Ăš respinto.
2)
                    (Seguono le firme)