Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande
Sezione), 18 luglio 2006
C-406/04, G. De Cuyper – Office national de l’emploi
Nel procedimento C-406/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal du travail di Bruxelles (Belgio), con decisione 8 settembre
2004, pervenuta in cancelleria il 23 settembre 2004, nella causa
Gérald
De Cuyper
contro
Office
national de l’emploi,
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e J. Malenovský, presidenti di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr,
J. N. Cunha Rodrigues,
dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore),
dai sigg. G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič e J. Klučka, giudici,
avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista
la fase scritta del procedimento ed in seguito all’udienza del 23 novembre
2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per
il sig. De
Cuyper, dai sigg. A. de le Court e N. Dugardin,
avocats;
– per
l’Office national de l’emploi, dai sigg. R. Dupont e M. Willemet,
avocats;
– per
il governo belga, dalla sig.ra E. Dominkovits e dal
sig. M. Wimmer, in qualità di agenti;
– per
il governo tedesco, dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in
qualità di agente;
– per
il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla
sig.ra O. Christmann, in qualità di agenti;
– per
il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels,
in qualità di agente;
– per
il governo del Regno Unito, dalla sig.ra S. Moore, barrister;
– per
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2
febbraio 2006,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 17 CE
e 18 CE e del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408,
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità,
nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2
dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal
regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1606
(GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento
n. 1408/71»).
2 Tale
domanda è stata presentata
nell’ambito della controversia tra il sig. De Cuyper
e l’Office national de l’emploi
(Ufficio nazionale per l’occupazione; in prosieguo: l’«ONEM») in merito
all’esclusione dell’interessato dal godimento dell’indennità di disoccupazione
a partire dal 1° aprile 1999.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art.
1, lett. a), sub i), del regolamento n. 1408/71 dispone quanto segue:
«a) i
termini “lavoratore subordinato” e “lavoratore autonomo” designano rispettivamente:
i) qualsiasi persona coperta da assicurazione
obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai
settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati
o autonomi o a un regime speciale per i dipendenti pubblici».
4 L’art.
2, n. 1, del detto regolamento così recita:
«Il presente regolamento si applica ai lavoratori
che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e
che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi
residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e
ai loro superstiti».
5 Ai
sensi dell’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71:
«Salvo quanto diversamente disposto dal presente
regolamento, le prestazioni in danaro per invalidità, vecchiaia o ai
superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e
gli assegni in caso di morte acquisiti in base alla legislazione di uno o più
Stati membri non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione,
né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel
territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova
l’istituzione debitrice».
6 L’art.
69, n. 1, di tale regolamento stabilisce quanto segue:
«1. Il
lavoratore subordinato o autonomo in disoccupazione completa che soddisfa alle
condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto
alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una
occupazione conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni e nei
limiti sottoindicati:
a) prima
della sua partenza deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro ed
essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente
durante almeno quattro settimane dall’inizio della disoccupazione. Gli uffici o
istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della
scadenza di tale termine;
b) deve
iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di ciascuno
degli Stati membri in cui si reca e sottoporsi al controllo ivi organizzato.
Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo anteriore all’iscrizione
se si procede all’iscrizione entro un termine di sette giorni dalla data alla
quale l’interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro
dello Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale termine può essere
prolungato dagli uffici o istituzioni competenti;
c)
il diritto alle prestazioni è
mantenuto per un periodo di tre mesi al massimo a partire dalla data alla quale
l’interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello
Stato che ha lasciato, senza che la durata totale della concessione delle
prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui ha diritto a norma
della legislazione di detto Stato. Nel caso di un lavoratore stagionale, tale
durata è inoltre limitata al periodo che rimane da compiere fino al termine
della stagione per la quale egli è stato assunto».
7 Infine,
l’art. 71, n. 1, del detto regolamento è formulato nei seguenti termini:
«1. [I]l
lavoratore subordinato disoccupato che, durante la sua ultima occupazione,
risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente
beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni:
a) i) il lavoratore frontaliero, in
disoccupazione parziale o accidentale nell’impresa presso cui
è occupato, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della
legislazione dello Stato competente, come se risiedesse nel territorio di
questo Stato; queste prestazioni sono erogate dall’istituzione competente;
ii) il lavoratore
frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni
secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui
territorio risiede come se fosse stato soggetto durante l’ultima occupazione a
tale legislazione; tali prestazioni vengono erogate dall’istituzione del luogo
di residenza e sono a carico della medesima;
b) i) un lavoratore subordinato diverso
dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale, accidentale o completa,
il quale rimane a disposizione del datore di lavoro o degli uffici [del] lavoro
nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le
disposizioni della legislazione di tale Stato, come se risiedesse nel suo
territorio; tali prestazioni sono erogate dall’istituzione competente;
ii) un lavoratore
subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, che è in disoccupazione
completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio
dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia
delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, come se vi avesse
svolto la sua ultima occupazione; queste prestazioni sono erogate
dall’istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima.
Tuttavia, se questo lavoratore subordinato è stato ammesso al beneficio delle
prestazioni a carico dell’istituzione competente dello Stato membro alla cui
legislazione è stato soggetto da ultimo, beneficia delle prestazioni in
conformità delle disposizioni dell’articolo 69. Il beneficio delle prestazioni
della legislazione dello Stato in cui il lavoratore risiede viene sospeso
durante il periodo in cui il disoccupato ha diritto, ai sensi dell’articolo 69,
alle prestazioni della legislazione alla quale è stato soggetto da ultimo».
La normativa nazionale
8 L’art.
44 del regio decreto 25 novembre 1991, che disciplina la disoccupazione (Moniteur belge del
31 dicembre 1991, pag. 29888), nella versione vigente all’epoca dei fatti
di cui alla causa principale, disponeva che «per poter beneficiare di
indennità, il disoccupato dev’essere senza lavoro e
retribuzione in seguito a circostanze indipendenti dalla sua volontà». Gli
artt. 45 e 46 precisavano, rispettivamente, quali attività andassero
considerate lavoro, nonché la nozione di retribuzione.
9 L’art.
66 del detto regio decreto così recita:
«Possono fruire delle indennità i disoccupati che
abbiano la propria residenza abituale in Belgio e che vi risiedano
effettivamente».
10 L’art.
89, nn. 1 e 3, dello stesso regio decreto, nella
versione risultante dall’art. 25 del regio decreto 22 novembre 1995 (Moniteur belge
dell’8 dicembre 1995, pag. 33144), recitava come segue:
«1. Il
disoccupato totale, che abbia almeno 50 anni di età, può essere dispensato su
sua richiesta dall’applicazione degli artt. 48, n. 1, secondo comma,
51, n. 1, secondo comma e commi da tre a sei, 56 e 58, qualora abbia
fruito di almeno 312 indennità di disoccupato totale nel corso dei due
anni precedenti a tale domanda (…).
(…)
3. In
deroga all’art. 45, primo comma, punto 1, il disoccupato che fruisce della
dispensa di cui al primo o secondo paragrafo può effettuare, per proprio conto
e senza fini di lucro, qualsiasi attività che riguarda i suoi beni».
11 Nel
contesto di tale regime, il disoccupato che aveva ottenuto una dispensa
dall’obbligo di timbratura non era più soggetto all’obbligo di essere disponibile
sul mercato del lavoro e di accettare ogni impiego adeguato, nonché a quello di
presentarsi all’ufficio di collocamento o di partecipare ad un piano di
inserimento. Egli era altresì dispensato dall’obbligo di iscrizione come
richiedente lavoro. Il percepimento di tale indennità
era tuttavia incompatibile con l’esercizio di un’attività retribuita ed aveva
carattere temporaneo.
Causa principale e
questione pregiudiziale
12 Il
sig. De Cuyper, cittadino belga nato nel
13 Il
1° aprile 1998 egli ha ottenuto, in forza della normativa nazionale all’epoca
applicabile, la dispensa dall’obbligo di sottoporsi al controllo comunale
imposto di regola ai disoccupati con il regio decreto 25 novembre 1991.
14 Il
9 dicembre 1999 egli ha presentato all’ente competente per il pagamento della
sua indennità di disoccupazione una dichiarazione in cui si descriveva come
«isolato» e sosteneva di abitare effettivamente in Belgio.
15 Nel
corso dell’aprile 2000 i servizi dell’ONEM hanno proceduto ad un controllo di
routine per verificare l’esattezza delle dichiarazioni dell’interessato. In
occasione di tale controllo il sig. De Cupyer ha
riconosciuto di non abitare più effettivamente in Belgio dal gennaio 1999, ma
di risiedere in Francia. Ha precisato di tornare in Belgio circa una volta ogni
tre mesi, di avere conservato una camera ammobiliata in un comune belga e di non
avere segnalato tale cambiamento di residenza all’ente responsabile del
pagamento della sua indennità di disoccupazione.
16 A
seguito di tale controllo, il 25 ottobre 2000 l’ONEM ha notificato al sig. De Cuyper la decisione di escluderlo dal godimento
dell’indennità di disoccupazione con effetto dal 1° gennaio
17 Il
sig. De Cuyper ha impugnato tale decisione dinanzi al
giudice del rinvio.
18 In
tali circostanze, il Tribunal du travail
de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles, Belgio) ha deciso di
sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’obbligo di risiedere effettivamente in Belgio,
al quale l’art. 66 del regio decreto 25 novembre 1991, recante disciplina della
disoccupazione, subordina la concessione dell’indennità, applicato ad un
disoccupato con più di 50 anni che fruisce, ai sensi dell’art. 89 del
detto regio decreto, di una dispensa dall’obbligo di
timbratura implicante l’esenzione dal requisito della disponibilità sul mercato
del lavoro, costituisca un ostacolo alla libertà di circolazione e di soggiorno
riconosciuta a tutti i cittadini europei dagli artt. 17 CE e 18 CE.
Se tale obbligo di residenza nel territorio dello
Stato competente per la concessione delle indennità di disoccupazione,
giustificato, nel diritto interno, dalla necessità di controllare l’osservanza
dei requisiti di legge per la concessione dell’indennità di disoccupazione, sia
conforme al requisito di proporzionalità che deve essere rispettato nel
perseguimento di tale obiettivo di interesse generale, visto che il detto
obbligo costituisce una limitazione alla libertà di circolazione e di soggiorno
riconosciuta a tutti i cittadini europei dagli artt. 17 CE e 18 CE.
Se tale obbligo di residenza sortisca l’effetto di
creare una discriminazione tra i cittadini europei che hanno la nazionalità
dello Stato membro che provvede alla concessione delle indennità di
disoccupazione, riconoscendo tale diritto a coloro che non esercitano i diritti
di libera circolazione e di soggiorno sanciti dagli artt. 17 CE e
18 CE, ma negandolo, per l’effetto dissuasivo che tale restrizione
comporta, a coloro che intendono esercitare detti diritti».
Sulla questione pregiudiziale
19 Con
la sua questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se gli artt. 17
CE e 18 CE, che riconoscono ai cittadini dell’Unione europea il diritto di
circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ostino
ad una disposizione di diritto nazionale che subordina il ricevimento di
un’indennità come quella controversa nella causa principale all’obbligo di
risiedere effettivamente nello Stato membro interessato, considerato che detta
indennità è concessa a disoccupati con più di 50 anni dispensati dall’obbligo
di esser iscritti all’Ufficio del lavoro come richiedenti lavoro.
20 In
proposito, il giudice del rinvio qualifica la detta indennità come «prestazione
di disoccupazione» e il ricorrente nella causa principale come «lavoratore
subordinato» ai sensi dell’art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.
Tuttavia,
21 Occorre
quindi, innanzi tutto, individuare la natura di tale indennità per stabilire se
essa costituisca una prestazione previdenziale cui si applica il regolamento
n. 1408/71.
Sulla natura dell’indennità
22
23 Nella
causa principale, per quanto riguarda la nozione di attribuzione della
prestazione a prescindere da qualsiasi valutazione individuale e discrezionale
delle esigenze personali, occorre rilevare che la concessione dell’indennità
controversa è soggetta a condizioni tassativamente elencate agli artt. 44 e
segg. del regio decreto 25 novembre 1991, senza che le autorità dispongano di
discrezionalità quanto a tale concessione. È vero che l’importo di tale
indennità può variare a seconda della situazione personale del disoccupato,
tuttavia, a prescindere dal fatto che tale circostanza riguarda le modalità di
calcolo di detta indennità, si tratta di un criterio oggettivo e legalmente
definito che determina l’insorgere del diritto a tale prestazione senza che
l’autorità competente possa tener conto di altre circostanze personali.
L’erogazione della detta indennità non dipende pertanto da una valutazione
individuale delle esigenze personali del richiedente, caratteristica
dell’assistenza sociale (v. sentenza 2 agosto 1993, causa C-66/92, Acciardi, Racc. pag. I‑4567, punto 15).
24 La
condizione secondo cui la prestazione in esame deve riferirsi ad uno dei rischi
espressamente elencati nell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 è
soddisfatta in quanto la detta indennità copre il rischio della perdita
involontaria del lavoro quando il lavoratore mantiene la capacità lavorativa.
25
26 Alla
luce di quanto precede, occorre esaminare l’indennità in questione nella causa
principale per decidere se va considerata come una prestazione di
disoccupazione.
27 Per
quanto concerne la sua finalità, la detta indennità ha lo scopo di permettere
ai lavoratori interessati di provvedere alle loro esigenze in seguito alla
perdita involontaria del lavoro quando ancora posseggono la capacità
lavorativa. A tale proposito, per distinguere tra le varie categorie di
prestazioni previdenziali, occorre prendere in considerazione il «rischio
coperto» da ogni prestazione. Una prestazione di disoccupazione copre il
rischio relativo alla perdita di reddito subita dal lavoratore in seguito alla
perdita del lavoro, quando egli è ancora in grado di lavorare. Una prestazione
concessa quando tale rischio si realizza, ossia in occasione della perdita del
lavoro, e che non è più dovuta al cessare di tale situazione, per il fatto che l’interessato
svolge un’attività retribuita, deve essere considerata una prestazione di
disoccupazione.
28 Per
quanto riguarda la determinazione dell’importo dell’indennità versata al
sig. De Cuyper, la base di calcolo di cui si
avvale il servizio dell’impiego belga è identica a quella utilizzata per tutti
i disoccupati, dato che è calcolata secondo le disposizioni fissate dagli artt.
114 e segg. del regio decreto 25 novembre 1991. Queste ultime prevedono un
importo di base, fissato al 40% della retribuzione giornaliera media,
maggiorato da una somma complementare di adattamento pari al 15% della detta
retribuzione. Si considera che tale importo tenga conto delle circostanze
personali proprie del disoccupato, stabilite dalla legge.
29 Infine,
per quanto riguarda le condizioni per la concessione della prestazione, va
ricordato, come ha sottolineato l’ONEM durante l’udienza, che il sig. De Cuyper è soggetto alle stesse condizioni degli altri
lavoratori che aspirano all’indennità di disoccupazione. In particolare, per
poter fruire di tale indennità, oltre a dover essere senza lavoro e
retribuzione per circostanze indipendenti dalla sua volontà, il lavoratore deve
dimostrare di avere prestato 624 giornate lavorative, o ad esse equiparate, nel
corso dei 36 mesi che hanno preceduto la sua domanda di indennità e la sua
attività deve aver dato luogo al versamento di contributi previdenziali per
essere presa in considerazione ai fini del calcolo della detta indennità.
30 Occorre
inoltre rammentare che l’indennità controversa nella causa principale è
un’indennità soggetta al regime giuridico belga delle prestazioni di
disoccupazione. Il fatto che un disoccupato in una situazione come quella del
sig. De Cuyper sia dispensato dall’obbligo di
iscriversi negli elenchi dei richiedenti lavoro e, pertanto, dall’obbligo di
tenersi a disposizione del mercato del lavoro non incide affatto sulle
caratteristiche sostanziali dell’indennità come sono enunciate ai punti 27 e 28
di questa sentenza.
31 L’ottenimento
di tale dispensa, inoltre, non implica che il disoccupato sia esonerato
dall’obbligo di restare a disposizione dell’ufficio del lavoro, in quanto, pur
essendo dispensato dall’obbligo di iscriversi negli elenchi dei richiedenti
lavoro e di accettare qualsiasi impiego adeguato, egli deve pur sempre restare
a disposizione del detto ufficio per il controllo della sua situazione
professionale e familiare.
32 Pertanto
non è accettabile la tesi della Commissione secondo cui l’indennità che
percepisce il sig. De Cuyper costituisce o una
prestazione di pensionamento anticipato, analoga a quella in questione nella
causa da cui è scaturita la citata sentenza Otte, o
una prestazione sui generis.
33 Nella
causa che ha dato luogo alla detta sentenza, infatti, la questione verteva su
un’indennità di perequazione concessa in forma di sovvenzione non obbligatoria
a minatori di una certa età che avevano perduto il lavoro in seguito alla
ristrutturazione dell’industria tedesca del carbone, a partire dal momento in
cui erano stati licenziati fino al raggiungimento dell’età pensionabile, ed il percepimento di tale prestazione era compatibile con
l’esercizio di un’attività retribuita.
34 Si
deve pertanto concludere che una prestazione come quella percepita dal sig. De Cuyper, la cui concessione non ha carattere discrezionale e
che è destinata a coprire il rischio relativo alla perdita involontaria del
lavoro qualora il beneficiario mantenga la capacità lavorativa, deve essere
considerata un’indennità di disoccupazione rientrante nell’ambito di
applicazione del regolamento n. 1408/71, anche se, in seguito ad un
provvedimento nazionale, il beneficiario è dispensato dall’iscrizione negli
elenchi dei richiedenti lavoro.
Sull’art. 18 CE
35 L’art. 18 CE
stabilisce che «ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le
limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni
adottate in applicazione dello stesso».
36 Secondo questa formulazione, il diritto di soggiornare nel
territorio degli Stati membri, direttamente riconosciuto ad ogni cittadino
dell’Unione dall’art. 18 CE, non è incondizionato. Esso è
riconosciuto solo fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal
Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso (sentenza 7
settembre 2004, causa C-456/02, Trojani, Racc.
pag. I‑7573, punti 31 e 32).
37 In
tale prospettiva, è opportuno esaminare innanzi tutto il regolamento
n. 1408/71. Ai sensi dell’art. 10 di tale regolamento, salvo quanto
da esso diversamente disposto, «le prestazioni in danaro per invalidità,
vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia
professionale e gli assegni in caso di morte acquisiti in base alla
legislazione di uno o più Stati membri non possono subire alcuna riduzione, né
modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il
beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel
quale si trova l’istituzione debitrice». L’elenco che figura all’art. 10 non
comprende le prestazioni di disoccupazione. Ne consegue che tale disposizione
non vieta che la normativa di uno Stato membro subordini il beneficio di
un’indennità di disoccupazione ad una condizione di residenza nel territorio di
tale Stato.
38 A
tale proposito il regolamento n. 1408/71 prevede solo due situazioni in
cui lo Stato membro competente è tenuto a consentire a chi percepisce
un’indennità di disoccupazione di risiedere nel territorio di un altro Stato
membro mantenendo il diritto a tale prestazione. Si tratta, da una parte,
dell’art. 69 di tale regolamento, che consente ai disoccupati che si recano in
uno Stato membro diverso da quello competente «per cercarvi una
occupazione» di conservare il diritto alla prestazione di
disoccupazione, e, dall’altra, della situazione prevista dall’art. 71 del detto
regolamento, che riguarda i disoccupati che, durante la loro ultima
occupazione, risiedevano nel territorio di uno Stato membro diverso da quello
competente. Risulta chiaramente dalla decisione di rinvio che una situazione
come quella del sig. De Cuyper non rientra in alcuno
di questi articoli.
39 È
pacifico che una normativa nazionale come quella in esame, che svantaggia
taluni cittadini di uno Stato per il solo fatto che essi hanno esercitato la
loro libertà di circolare e soggiornare in un altro Stato membro, rappresenta
una restrizione delle libertà riconosciute dall’art. 18 CE a tutti i
cittadini dell’Unione (v., in questo senso, sentenze 11 luglio 2002, causa
C-224/98, D’Hoop, Racc. pag. I‑6191, punto
31, e 29 aprile 2004, causa C-224/02, Pusa, Racc.
pag. I-5763, punto 19).
40 Nell’ottica
del diritto comunitario, una restrizione del genere può essere giustificata
solo se è basata su considerazioni oggettive di interesse generale,
indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate ed è adeguatamente
commisurata allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale.
41 In
questa fattispecie, l’imposizione di una condizione di residenza risponde
all’esigenza di controllare la situazione professionale e familiare dei
disoccupati. La detta condizione consente infatti ai
servizi ispettivi dell’ufficio del lavoro di verificare se la situazione del
beneficiario dell’indennità di disoccupazione non ha subito modifiche idonee a
incidere sulla prestazione concessa. Pertanto, tale
giustificazione è fondata su considerazioni oggettive di interesse generale
indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate.
42 Una
misura è proporzionata quando è idonea a realizzare l’obiettivo perseguito, ma
al contempo non va oltre quanto necessario per il suo raggiungimento.
43 Nella
fattispecie le autorità belghe hanno giustificato l’esistenza di una condizione
relativa alla residenza con la necessità che i servizi ispettivi dell’ONEM
verifichino l’osservanza delle condizioni di legge stabilite per il
mantenimento del diritto all’indennità di disoccupazione. Tale condizione ha
quindi lo scopo di consentire ai detti servizi di appurare se la situazione di
una persona che si è dichiarata isolata e priva di impiego non abbia subito
modifiche idonee a incidere sulla prestazione concessa.
44 Per
quanto riguarda l’eventuale esistenza, nella causa principale, di disposizioni
che contengano misure di controllo meno restrittive, come quelle invocate dal
sig. De Cuyper, non è dimostrato che queste sarebbero
state idonee a garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito.
45 L’efficacia
di meccanismi di controllo che, come quelli istituiti nel caso di specie,
mirano a verificare la situazione familiare del disoccupato in questione e
l’eventuale esistenza di fonti di reddito non dichiarate dall’interessato
riposa infatti, in larga misura, sulla circostanza che siano inaspettati e
sulla possibilità che siano svolti in loco, dato che i servizi competenti
devono poter verificare la corrispondenza tra i dati forniti dal disoccupato e
la realtà dei fatti. A tale proposito occorre rilevare che il controllo da svolgersi
sulle indennità di disoccupazione presenta una peculiarità che giustifica
l’imposizione di meccanismi più restrittivi rispetto a quelli imposti per
quanto riguarda il controllo di altre prestazioni.
46 Ne
consegue che misure meno restrittive, quali la produzione di documenti o di
attestazioni, priverebbero il controllo del suo carattere inaspettato e, di
conseguenza, lo renderebbero meno efficace.
47 Occorre
pertanto dichiarare che l’obbligo di residenza nello Stato membro in cui si
trova l’istituzione debitrice, giustificato in diritto interno dall’esigenza di
controllare l’osservanza delle condizioni di legge per la concessione
dell’indennità ai disoccupati, è conforme al requisito di proporzionalità.
48 Alla
luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione
sottoposta nel senso che la libertà di circolazione e di soggiorno riconosciuta
a tutti i cittadini dell’Unione dall’art. 18 CE non osta ad una
condizione di residenza, come quella applicata nella causa principale, imposta
ad un disoccupato di età superiore ai 50 anni dispensato dall’obbligo di
dimostrare la sua disponibilità sul mercato del lavoro, quale condizione per il
mantenimento del suo diritto all’indennità di disoccupazione.
Sulle spese
49 Nei
confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
La libertà di circolazione
e di soggiorno riconosciuta a tutti i cittadini dell’Unione europea dall’art.
18 CE non osta ad una condizione di residenza, come quella applicata nella
causa principale, imposta ad un disoccupato di età superiore ai 50 anni
dispensato dall’obbligo di dimostrare la sua disponibilità sul mercato del
lavoro, quale condizione per il mantenimento del suo diritto all’indennità di
disoccupazione.
(Seguono le firme)