Corte di Giustizia delle Comunità europee, 14 maggio
1974
C-4/73, J. Nold, Kohlen - und Baustoffgrosshandlung – Commissione delle Comunità europee
J. Nold, Kohlen - und Baustoffgrosshandlung,
società in
accomandita semplice, con sede in Darmstadt,
con l' avv. Manfred Luetkehaus, del foro di
Essen,
e con domicilio
eletto in Lussemburgo, presso l' avv. André Elvinger,
84, Grand-rue,
ricorrente,
contro
Commissione delle
Comunità europee,
rappresentata
dal suo consigliere giuridico sig. Dieter Oldekop, in qualità d’agente,
e con domicilio
eletto in Lussemburgo,
presso il
proprio consigliere giuridico, sig. Pierre Lamoureux,
4, Boulevard Royal,
convenuta,
e
Ruhrkohle Aktiengesellschaft,
società per
azioni, con sede in Essen,
nonchè
Ruhrkohle Verkaufs-gesellschaft Mbh,
società a
responsabilità limitata, con sede in Essen,
rappresentata
dall' avv. Otfried Lieberknecht,
del foro di Duesseldorf,
e con domicilio
eletto in Lussemburgo, presso l' avv. Alex Bonn, 22, Cote d'Eich,
intervenienti a
sostegno della convenuta,
Oggetto della causa
Causa avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 1972, relativa all’autorizzazione di nuove norme di vendita della Ruhrkohle ag,
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato in cancelleria il 31 gennaio 1973, la ditta J. Nold, società in accomandita semplice, con sede in Darmstadt, che esercita il commercio all’ingrosso di carbone e di materiale edilizio, ha chiesto - nell' ultima versione delle sue conclusioni - l' annullamento della decisione della commissione 21 dicembre 1972, relativa all' autorizzazione di nuove norme di vendita della Ruhrkohle ag ( gu 1973, n . l 120, pag . 14 ) e, in subordine, che si dichiari detta decisione nulla e priva di effetti nei confronti della ricorrente nella parte ad essa relativa. La ricorrente fa in sostanza carico alla decisione di aver autorizzato gli uffici di vendita delle imprese minerarie del bacino della Ruhr a subordinare l' acquisto diretto di carbone alla stipulazione di contratti fermi biennali, aventi ad oggetto l' acquisto annuo di un minimo di 6 000 tonnellate per il rifornimento dei settori domestici e della piccola industria, quantitativo che supera di gran lunga le proprie vendite annuali in detto settore, e di averla quindi esclusa dalla sua posizione di grossista di prima mano.
Sulla
ricevibilitÃ
2
3 Questa eccezione
va disattesa. Infatti, nel caso in cui la decisione impugnata venisse annullata,
è prevedibile che
Non si può
quindi negare che questa abbia interesse all' annullamento
della decisione di cui trattasi.
Nel merito
4 La ricorrente,
in merito ai motivi d’annullamento contemplati dall' art.
33 del Trattato CECA, non ha precisato quali mezzi abbia dedotto avverso la
decisione impugnata.
5 Comunque,
una parte considerevole della sua argomentazione va di primo acchito disattesa,
nella misura in cui essa si riferisce alle censure aventi ad oggetto, non giÃ
le disposizioni della decisione impugnata della Commissione, bensì le sue
relazioni con le intervenienti.
6 Nei limiti
in cui le censure riguardano la decisione della Commissione, le deduzioni
scritte e orali della ricorrente rientrano ancora, in sostanza, nei mezzi di
violazione di forme essenziali e di violazione del Trattato o delle norme
giuridiche relative alla sua applicazione. Â
Tali mezzi
vertono, più particolarmente, per quanto riguarda le nuove condizioni stabilite
per il rifornimento diretto da parte delle miniere di carbone, sull' insufficiente motivazione della decisione impugnata,
sulla discriminazione nei confronti della ricorrente, nonchè
sulla pretesa violazione dei suoi diritti fondamentali.
1 . Sulle censure di insufficiente motivazione e di
discriminazione
7 Con
decisione 27 novembre 1969
8 Si fa carico
alla Commissione di aver consentito alla Ruhrkohle ag di stabilire arbitrariamente questa clausola di guisa
che, in considerazione dell' ammontare e della natura
delle sue vendite annuali, la ricorrente si trova ad essere tagliata fuori dal
rifornimento diretto e ridotta alla condizione di grossista di seconda mano,
con gli inconvenienti commerciali che ne conseguono. Da un canto, la ricorrente
considera come discriminatorio il fatto che, a differenza delle altre imprese,
essa è stata esclusa dal rifornimento diretto da parte del produttore e viene
così a trovarsi in una situazione più sfavorevole rispetto a quella dei
grossisti che continuano a fruire di tale vantaggio. D’ altro
canto, essa invoca l' art. 65, n. 2, che, in una situazione analoga a quella
contemplata dall' art. 66, autorizzerebbe accordi di vendita in comune alla
sola condizione che essi contribuiscano " al miglioramento notevole della
produzione o della distribuzione dei prodotti considerati ".
9
10 Dalle
delucidazioni fornite dalla Commissione e dalle intervenienti
si desume che la determinazione dei criteri suindicati può essere giustificata
non soltanto dalle tecniche usate nello sfruttamento delle miniere di carbone,
ma anche dalle difficoltà economiche specifiche determinatesi a seguito della
diminuzione della produzione carbonifera. Tali criteri, perciò, stabiliti con
un atto avente effetto erga omnes, non possono venir
considerati come discriminatori e appaiono adeguatamente motivati nella
decisione 21 dicembre 1972. Per quanto riguarda l' applicazione
di tali criteri, non è stato sostenuto che la ricorrente sia stata trattata in
modo diverso rispetto alle altre imprese che, non possedendo i requisiti posti
dalla nuova disciplina, hanno come essa perduto il vantaggio dell' ammissione
all' acquisto diretto presso il produttore.
11 I mezzi in
esame vanno quindi disattesi.
2 . Sulla censura di violazione dei diritti fondamentali
12 La
ricorrente infine deduce la violazione di taluni diritti fondamentali per il
fatto che le limitazioni apportate dalla nuova disciplina commerciale
autorizzata dalla Commissione, escludendola dal rifornimento diretto,
menomerebbero la redditività della sua azienda e il libero espletamento dell' attività commerciale di questa, fino a comprometterne
l' esistenza. In tal modo, sarebbero stati lesi nella sua persona un diritto
assimilabile al diritto di proprietà , nonchè il
diritto alla libera esplicazione delle attività economiche, diritti tutelati dalla
legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, come pure dalle Costituzioni
di altri stati membri, e da diversi trattati internazionali, in particolare
13 Come questa
Corte ha già avuto occasione di affermare, i diritti fondamentali fanno parte
integrante dei principi, generali del diritto, di cui essa garantisce l’osservanza.
14 Benchè l’ordinamento costituzionale di tutti gli Stati
membri tuteli il diritto di proprietà e di analoga tutela fruisca il libero
esercizio del commercio, del lavoro e di altre attività economiche, i diritti
così garantiti, lungi dal costituire prerogative assolute, vanno considerati
alla luce della funzione sociale dei beni e delle attività oggetto della tutela.
Per questa ragione, la garanzia concessa ai diritti di tal sorta fa
generalmente salve le limitazioni poste in vista dell' interesse
pubblico. Nell' ordinamento giuridico comunitario,
appare legittimo sottoporre tali diritti a taluni limiti giustificati dagli
obiettivi d' interesse generale perseguiti dalla Comunità , purchè
non resti lesa la sostanza dei diritti stessi. Per quanto riguarda in
particolare la tutela dell' impresa, non la si può
comunque estendere alla protezione dei semplici interessi o possibilità d'
indole commerciale, la cui natura aleatoria e insita nell' essenza stessa dell'
attività economica.
15 Gli
svantaggi posti in evidenza dalla ricorrente sono in realtà la conseguenza dell' andamento economico, non già della decisione
impugnata. Essa doveva, di fronte ai mutamenti economici imposti dalla
regressione della produzione carboniera, adeguarsi alla nuova situazione e
procedere alle necessarie riconversioni.
16 Per tutti
questi motivi, il mezzo in esame va disatteso.
17 Il ricorso
va perciò respinto.
Decisione relativa alle
spese
18/20 A norma dell' art. 69, par 2, del Regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente. L’ ordinanza del Presidente 14 marzo 1973 e l' ordinanza
della Corte 21 novembre 1973 hanno riservato la decisione sulle spese relative,
rispettivamente, alla domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione
impugnata e alla domanda d' intervento. Con ordinanza 21 giugno 1973,
Dispositivo
Per questi
motivi,
respinta ogni
altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1 ) il ricorso
è respinto.
2 ) le spese
sono poste a carico della ricorrente, ivi comprese le spese di cui è stata
fatta riserva con le ordinanze 14 marzo e 21 novembre 1973 e quelle che hanno
costituito oggetto dell' ordinanza 21 giugno 1973.
                (Seguono
le firme)