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Corte di Giustizia delle Comunità europee, 14 maggio 1974

 

C-4/73, J. Nold, Kohlen - und Baustoffgrosshandlung – Commissione delle Comunità europee

 

 

Nella causa 4-73,

 

J. Nold, Kohlen - und Baustoffgrosshandlung,

società in accomandita semplice, con sede in Darmstadt,

con l' avv. Manfred Luetkehaus, del foro di Essen,

e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l' avv. André Elvinger, 84, Grand-rue,

 

ricorrente,

 

contro

 

Commissione delle Comunità europee,

rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Dieter Oldekop, in qualità d’agente,

e con domicilio eletto in Lussemburgo,

presso il proprio consigliere giuridico, sig. Pierre Lamoureux, 4, Boulevard Royal,

 

convenuta,

 

e

 

Ruhrkohle Aktiengesellschaft,

società per azioni, con sede in Essen,

 

nonchè

 

Ruhrkohle Verkaufs-gesellschaft Mbh,

società a responsabilità limitata, con sede in Essen,

 

rappresentata dall' avv. Otfried Lieberknecht, del foro di Duesseldorf,

e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l' avv. Alex Bonn, 22, Cote d'Eich,

 

intervenienti a sostegno della convenuta,

 

Oggetto della causa

 

Causa avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 1972, relativa all’autorizzazione di nuove norme di vendita della Ruhrkohle ag,

 

Motivazione della sentenza

 

1 Con ricorso depositato in cancelleria il 31 gennaio 1973, la ditta J. Nold, società in accomandita semplice, con sede in Darmstadt, che esercita il commercio all’ingrosso di carbone e di materiale edilizio, ha chiesto - nell' ultima versione delle sue conclusioni - l' annullamento della decisione della commissione 21 dicembre 1972, relativa all' autorizzazione di nuove norme di vendita della Ruhrkohle ag ( gu 1973, n . l 120, pag . 14 ) e, in subordine, che si dichiari detta decisione nulla e priva di effetti nei confronti della ricorrente nella parte ad essa relativa. La ricorrente fa in sostanza carico alla decisione di aver autorizzato gli uffici di vendita delle imprese minerarie del bacino della Ruhr a subordinare l' acquisto diretto di carbone alla stipulazione di contratti fermi biennali, aventi ad oggetto l' acquisto annuo di un minimo di 6 000 tonnellate per il rifornimento dei settori domestici e della piccola industria, quantitativo che supera di gran lunga le proprie vendite annuali in detto settore, e di averla quindi esclusa dalla sua posizione di grossista di prima mano.

 

Sulla ricevibilità

 

2 La Commissione non ha contestato la ricevibilità della domanda introduttiva. La Ruhrkohle ag e la Ruhrkohle-verkaufs Gmbh, intervenienti, hanno eccepito l' irricevibilità del ricorso per mancanza d' interesse ad agire da parte della ricorrente. Esse sostengono in effetti che, dato e non concesso che quest' ultima riuscisse ad ottenere l' annullamento della decisione 21 dicembre 1972, la sentenza della Corte produrrebbe l' effetto di ripristinare la disciplina commerciale precedente a quella che costituisce oggetto della decisione in questione. La ricorrente non possedeva nemmeno i requisiti contemplati dalla precedente disciplina, di guisa che essa perderebbe comunque la sua qualità di grossista di prima mano.

3 Questa eccezione va disattesa. Infatti, nel caso in cui la decisione impugnata venisse annullata, è prevedibile che la Commissione procederebbe nel senso che la disciplina commerciale autorizzata venga sostituita da nuove disposizioni, più consone alla condizione della ricorrente.

Non si può quindi negare che questa abbia interesse all' annullamento della decisione di cui trattasi.

 

Nel merito

 

4 La ricorrente, in merito ai motivi d’annullamento contemplati dall' art. 33 del Trattato CECA, non ha precisato quali mezzi abbia dedotto avverso la decisione impugnata.

 

5 Comunque, una parte considerevole della sua argomentazione va di primo acchito disattesa, nella misura in cui essa si riferisce alle censure aventi ad oggetto, non già le disposizioni della decisione impugnata della Commissione, bensì le sue relazioni con le intervenienti.

 

6 Nei limiti in cui le censure riguardano la decisione della Commissione, le deduzioni scritte e orali della ricorrente rientrano ancora, in sostanza, nei mezzi di violazione di forme essenziali e di violazione del Trattato o delle norme giuridiche relative alla sua applicazione.  

Tali mezzi vertono, più particolarmente, per quanto riguarda le nuove condizioni stabilite per il rifornimento diretto da parte delle miniere di carbone, sull' insufficiente motivazione della decisione impugnata, sulla discriminazione nei confronti della ricorrente, nonchè sulla pretesa violazione dei suoi diritti fondamentali.

 

1 . Sulle censure di insufficiente motivazione e di discriminazione

 

7 Con decisione 27 novembre 1969 la Commissione, a norma dell' art. 66, n. 1 e n. 2 del Trattato CECA, autorizzava la fusione della quasi totalità delle imprese minerarie del bacino della Ruhr in un' unica società, la Ruhrkohle ag, cui l' art. 2, n. 1, di tale decisione ha fatto obbligo di sottoporre all' autorizzazione della stessa Commissione qualsiasi modifica delle proprie norme di vendita. In data 30 giugno 1972, la Ruhrkohle ag rivolgeva alla Commissione una domanda in tal senso. L’autorizzazione della Commissione veniva concessa con decisione 21 dicembre 1972, oggetto della presente controversia. Con la disciplina così omologata, sono state stabilite nuove condizioni in merito ai quantitativi minimi che i grossisti devono impegnarsi ad acquistare per poter fruire dell' approvvigionamento diretto da parte del produttore. Gli acquisti diretti, in ispecie, sono subordinati alla stipulazione da parte del grossista di contratti biennali aventi ad oggetto l' acquisto di un quantitativo minimo di 6 000 tonnellate annue, destinate all' approvvigionamento del settore domestico e della piccola industria.

 

8 Si fa carico alla Commissione di aver consentito alla Ruhrkohle ag di stabilire arbitrariamente questa clausola di guisa che, in considerazione dell' ammontare e della natura delle sue vendite annuali, la ricorrente si trova ad essere tagliata fuori dal rifornimento diretto e ridotta alla condizione di grossista di seconda mano, con gli inconvenienti commerciali che ne conseguono. Da un canto, la ricorrente considera come discriminatorio il fatto che, a differenza delle altre imprese, essa è stata esclusa dal rifornimento diretto da parte del produttore e viene così a trovarsi in una situazione più sfavorevole rispetto a quella dei grossisti che continuano a fruire di tale vantaggio. D’ altro canto, essa invoca l' art. 65, n. 2, che, in una situazione analoga a quella contemplata dall' art. 66, autorizzerebbe accordi di vendita in comune alla sola condizione che essi contribuiscano " al miglioramento notevole della produzione o della distribuzione dei prodotti considerati ".

 

9 La Commissione, nella motivazione della decisione, ha evidenziato di rendersi conto del fatto che l' introduzione di nuove norme di vendita avrebbe comportato il venir meno, per un certo numero di grossisti, della possibilità d’acquistare direttamente presso il produttore, non potendo essi assumere gli impegni sopra indicati. Essa giustifica tale provvedimento con il fatto che la Ruhrkohle ag, di fronte al forte calo delle vendite di carbone, è stata costretta a razionalizzare la propria distribuzione, limitando i rapporti diretti ai grossisti che sono in grado di garantirle un giro di vendite adeguato. La necessità di un impegno contrattuale vertente su un tonnellaggio annuo minimo, deve, in effetti, assicurare alle miniere di carbone uno smercio regolare, in quantità adeguata al ritmo della loro produzione.

 

10 Dalle delucidazioni fornite dalla Commissione e dalle intervenienti si desume che la determinazione dei criteri suindicati può essere giustificata non soltanto dalle tecniche usate nello sfruttamento delle miniere di carbone, ma anche dalle difficoltà economiche specifiche determinatesi a seguito della diminuzione della produzione carbonifera. Tali criteri, perciò, stabiliti con un atto avente effetto erga omnes, non possono venir considerati come discriminatori e appaiono adeguatamente motivati nella decisione 21 dicembre 1972. Per quanto riguarda l' applicazione di tali criteri, non è stato sostenuto che la ricorrente sia stata trattata in modo diverso rispetto alle altre imprese che, non possedendo i requisiti posti dalla nuova disciplina, hanno come essa perduto il vantaggio dell' ammissione all' acquisto diretto presso il produttore.

 

11 I mezzi in esame vanno quindi disattesi.

 

2 . Sulla censura di violazione dei diritti fondamentali

 

12 La ricorrente infine deduce la violazione di taluni diritti fondamentali per il fatto che le limitazioni apportate dalla nuova disciplina commerciale autorizzata dalla Commissione, escludendola dal rifornimento diretto, menomerebbero la redditività della sua azienda e il libero espletamento dell' attività commerciale di questa, fino a comprometterne l' esistenza. In tal modo, sarebbero stati lesi nella sua persona un diritto assimilabile al diritto di proprietà, nonchè il diritto alla libera esplicazione delle attività economiche, diritti tutelati dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, come pure dalle Costituzioni di altri stati membri, e da diversi trattati internazionali, in particolare la Convenzione europea a tutela dei diritti dell' uomo, del 4 novembre 1950, ivi compreso il Protocollo aggiuntivo 20 marzo 1952.

 

13 Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi, generali del diritto, di cui essa garantisce l’osservanza. La Corte, garantendo la tutela di tali diritti, è tenuta ad inspirarsi alle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri e non potrebbe, quindi, ammettere provvedimenti incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalle Costituzioni di tali Stati. I trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell' uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito possono del pari fornire elementi di cui occorre tenere conto nell' ambito del diritto comunitario. E’ alla luce di tali principi che vanno esaminate le censure addotte dalla ricorrente.

 

14 Benchè l’ordinamento costituzionale di tutti gli Stati membri tuteli il diritto di proprietà e di analoga tutela fruisca il libero esercizio del commercio, del lavoro e di altre attività economiche, i diritti così garantiti, lungi dal costituire prerogative assolute, vanno considerati alla luce della funzione sociale dei beni e delle attività oggetto della tutela. Per questa ragione, la garanzia concessa ai diritti di tal sorta fa generalmente salve le limitazioni poste in vista dell' interesse pubblico. Nell' ordinamento giuridico comunitario, appare legittimo sottoporre tali diritti a taluni limiti giustificati dagli obiettivi d' interesse generale perseguiti dalla Comunità, purchè non resti lesa la sostanza dei diritti stessi. Per quanto riguarda in particolare la tutela dell' impresa, non la si può comunque estendere alla protezione dei semplici interessi o possibilità d' indole commerciale, la cui natura aleatoria e insita nell' essenza stessa dell' attività economica.

 

15 Gli svantaggi posti in evidenza dalla ricorrente sono in realtà la conseguenza dell' andamento economico, non già della decisione impugnata. Essa doveva, di fronte ai mutamenti economici imposti dalla regressione della produzione carboniera, adeguarsi alla nuova situazione e procedere alle necessarie riconversioni.

 

16 Per tutti questi motivi, il mezzo in esame va disatteso.

 

17 Il ricorso va perciò respinto.

 

Decisione relativa alle spese

 

18/20 A norma dell' art. 69, par 2, del Regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente. L’ ordinanza del Presidente 14 marzo 1973 e l' ordinanza della Corte 21 novembre 1973 hanno riservato la decisione sulle spese relative, rispettivamente, alla domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata e alla domanda d' intervento. Con ordinanza 21 giugno 1973, la Corte ha condannato la ricorrente alle spese sostenute, a tale data, dalle società Ruhrkohle ag e Ruhrkohle-verkaufs Gmbh, nella causa principale e nel procedimento sommario.

 

Dispositivo

 

Per questi motivi, la Corte,

 

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

 

1 ) il ricorso è respinto.

 

2 ) le spese sono poste a carico della ricorrente, ivi comprese le spese di cui è stata fatta riserva con le ordinanze 14 marzo e 21 novembre 1973 e quelle che hanno costituito oggetto dell' ordinanza 21 giugno 1973.

 

                 (Seguono le firme)