Corte di Giustizia delle Comunità europee (Prima
Sezione), 9 settembre 2004
C-397/02, Clinique
Nel procedimento C-397/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE,dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) con decisione 6 novembre 2002, pervenuta in cancelleria l'11 novembre 2002, nella causa
Clinique
contro
Jean-Pierre Riehl,Consiglio dell'Unione europea,
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'11
dicembre 2003,
viste le osservazioni presentate:
– per la clinique
– per il sig. Riehl, dal sig. J. Buekenhoudt, avocat;
– per il Consiglio dell'Unione europea, dalla sig.ra M. Sims e dal sig. M. Bauer, in qualità di agenti, assistiti dal sig. F. Lagasse, avocat;
– per
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 febbraio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 85 bis del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 27 settembre 1985, n. 2799 (GU L 265, pag. 1; in prosieguo: lo «Statuto»).
2 Tale domanda è stata sollevata nell’ambito
di una controversia tra la clinica
Contesto normativo
3 L’art. 85 bis dello Statuto così dispone:
«1. Quando la causa del decesso, d’un infortunio o di una malattia di cui è vittima una persona cui si applica il presente Statuto è imputabile a un terzo, le Comunità, nei limiti degli obblighi statutari che loro incombono in seguito all’evento dannoso, si surrogano di pieno diritto alla vittima o ai suoi aventi diritto nei loro diritti e azioni contro il terzo responsabile.
2. Rientrano in particolare nell’ambito coperto dalla surrogazione di cui al paragrafo 1:
– la retribuzione che continua ad essere versata al funzionario, in conformità dell’articolo 59, nel periodo durante il quale è temporaneamente inabile al lavoro;
– i versamenti effettuati in conformità dell’articolo
– le prestazioni erogate ai sensi degli articoli 72 e 73 e delle regolamentazioni adottate per la loro applicazione, concernenti la copertura dei rischi di malattia e d’infortunio;
– l’onere delle spese per il trasporto della salma, di cui all’articolo 75;
– il versamento di assegni familiari supplementari effettuato, in conformità dell’articolo 67, paragrafo 3, e dell’articolo 2, paragrafi 3 e 5, dell’allegato VII, a causa della malattia grave, dell’infermità o della menomazione da cui è colpito un figlio a carico;
– il versamento di pensioni d’invalidità effettuato in seguito ad un infortunio o ad una malattia che ponga il funzionario nell’impossibilità definitiva di esercitare le proprie funzioni;
– il versamento di pensioni di reversibilità effettuato in seguito al decesso del funzionario o dell’ex funzionario oppure al decesso del coniuge né funzionario né agente temporaneo di un funzionario o di un ex funzionario titolare di una pensione;
(…)
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non possono ostacolare l’esercizio di un’azione diretta da parte delle Comunità».
Causa principale e questione
pregiudiziale
4 La sig.ra Guette, moglie del sig. Riehl, era dipendente del Consiglio e percepiva una
pensione d’invalidità in virtù dell’art. 78 dello Statuto. Il suo decesso
si è verificato il 25 settembre 1990 durante il suo ricovero presso la clinica
– un’indennità per spese funerarie, in applicazione dell’art. 10 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee;
– un importo corrispondente alla pensione di invalidità percepita dalla sig.ra Guette, sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso, ai sensi dell’art. 70 dello Statuto, e
– una pensione mensile di reversibilità versata dal quarto mese successivo a quello del decesso, ai sensi degli artt. 79 e 79 bis dello Statuto.
6 Con sentenza 15 dicembre 1997 il Tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunale di Bruxelles, Belgio) si è
pronunciato sulle conseguenze della responsabilità civile della clinica
7 Deliberando sulle domande del sig. Riehl,
tale Tribunale ha condannato la clinica
8 Per quanto riguarda il Consiglio, il Tribunal de première instance de Bruxelles ha accolto le richieste di tale
istituzione, presentate sul fondamento dell’art. 85 bis dello
Statuto, volte ad ottenere dalla clinica
9 La clinica
10 Il sig. Riehl e il Consiglio hanno proposto appello incidentale. Il sig. Riehl ha chiesto, in particolare, il risarcimento del danno che ritiene di aver subito per la perdita del reddito familiare. Il Consiglio ha chiesto l’aggiornamento dell’ammontare dell’importo dei suoi danni alla data della futura sentenza.
12 Quanto alla surrogazione invocata dal Consiglio,
«Se l’art. 85 bis dello Statuto del personale delle Comunità europee, nel testo risultante dagli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, e dei regolamenti che modificano quest'ultimo, debba essere interpretato nel senso che conferisce alle Comunità il diritto di chiedere al terzo responsabile del decesso di un dipendente il rimborso integrale della pensione di reversibilità versata al coniuge superstite, in esecuzione degli artt. 79 e 79 bis del detto Statuto, quando la legge applicabile al diritto al risarcimento del danno stabilisce che il diritto ad una pensione di reversibilità è estraneo all’obbligo, per l’autore di un atto illecito, di risarcire integralmente il danno e quando il pregiudizio subito dal coniuge superstite a causa della perdita del reddito della moglie deceduta è inferiore all’importo della pensione di reversibilità che gli viene versata».
Sulla questione pregiudiziale
13 Secondo la clinica
14 Il sig. Riehl, il Consiglio e
16 Tuttavia, l’art. 85 bis, n. 1, dello Statuto precisa che le Comunità si surrogano alla vittima o ai suoi aventi diritto «nei loro diritti e azioni contro il terzo responsabile». Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 26 delle conclusioni, da tale frammento di frase risulta chiaramente che le Comunità non dispongono nei confronti del terzo responsabile di maggiori diritti rispetto alla vittima o ai suoi aventi diritto.
17 Pertanto, occorre constatare che l’art. 85 bis dello Statuto non è inteso a modificare le norme nazionali che si applicano per stabilire se ed entro quali limiti sorga la responsabilità del terzo responsabile del danno. La responsabilità di quest’ultimo resta soggetta alle norme sostanziali che vengono normalmente applicate dal giudice nazionale adito dalla vittima, cioè, in linea di principio, alla legge dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il danno [v., a proposito della surrogazione degli enti di previdenza sociale nell’ambito del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), sentenza 2 giugno 1994, causa C‑428/92, DAK, Racc. pag. I‑2259, punto 21].
18 Ne consegue che, se il diritto nazionale sulla responsabilità applicabile al caso di specie esclude una pensione di reversibilità come quella prevista agli artt. 79 e 79 bis dello Statuto del personale dall’ambito dell’obbligo di risarcimento che incombe all’autore dell’atto illecito, le Comunità non possono ottenere il rimborso delle somme corrispondenti a tale pensione di reversibilità mediante la surrogazione istituita dall’art. 85 bis del detto Statuto.
19 Occorre pertanto risolvere la questione proposta dichiarando che l’art. 85 bis dello Statuto deve essere interpretato nel senso che non conferisce alle Comunità il diritto di chiedere al terzo responsabile del decesso di un dipendente il rimborso integrale della pensione di reversibilità versata al coniuge superstite, in esecuzione degli artt. 79 e 79 bis del detto Statuto, quando la legge applicabile al diritto al risarcimento del danno prevede che il diritto ad una pensione di reversibilità è estraneo all’obbligo, per l’autore di un atto illecito, di risarcire integralmente il danno e quando il pregiudizio subito dal coniuge superstite a causa della perdita del reddito della moglie deceduta è inferiore all’importo della pensione di reversibilità che gli viene versata.
Sulle spese
20 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
L’art. 85 bis del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 27 settembre 1985, n. 2799, deve essere interpretato nel senso che non conferisce alle Comunità il diritto di ottenere dal terzo responsabile del decesso di un dipendente il rimborso integrale della pensione di reversibilità versata al coniuge superstite, in esecuzione degli artt. 79 e 79 bis del detto Statuto, quando la legge applicabile al diritto al risarcimento del danno prevede che il diritto ad una pensione di reversibilità è estraneo all’obbligo, per l’autore di un atto illecito, di risarcire integralmente il danno e quando il pregiudizio subito dal coniuge superstite a causa della perdita del reddito della moglie deceduta è inferiore all’importo della pensione di reversibilità che gli viene versata.
(Seguono le firme)