Corte di Giustizia delle Comunità europee (Prima
Sezione), 2 aprile 2009
C-394/07, M.Gambazzi – DaimlerChrysler Canada Inc., CIBC Mellon Trust Company
Nel procedimento C‑394/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all’interpretazione da parte della
Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la
competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, dalla Corte d’appello di Milano con ordinanza 27 giugno 2007,
pervenuta in cancelleria il 22 agosto 2007, nella causa
Marco Gambazzi
contro
DaimlerChrysler
Canada Inc.,
CIBC
Mellon Trust Company,
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, A. Tizzano, A. Borg Barthet e J.-J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. M.‑A. Gaudissart,
capo unità
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 ottobre 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per
il sig. Gambazzi, dagli avv.ti
B. Nascimbene e M. Condinanzi;
– per
– per
il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;
– per
il governo ellenico, dalle sig.re
T. Papadopoulou e O. Patsopoulou, in qualità di agenti;
– per
il governo del Regno Unito, dalle sig.re Z. Bryanston-Cross, I. Rao e M. Gray,
in qualità di agenti;
– per
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del
18 dicembre 2008,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 27,
punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza
giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9
ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e
– testo modificato – pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa
all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla
Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della
Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), nonché
dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica
d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997,
C 15, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).
2 La
questione è sorta nell’ambito di una controversia tra il sig. Gambazzi,
residente in Lugano (Svizzera), e le società DaimlerChrysler
Canada Inc. (in prosieguo: la «DaimlerChrysler») e CIBC Mellon Trust Company (in prosieguo: la «CIBC»),
aventi sede in Canada, in merito all’esecuzione in Italia di due decisioni
emesse nel Regno Unito.
Contesto normativo
3 Le
condizioni secondo cui le decisioni emesse in uno Stato contraente vengono riconosciute ed eseguite in un altro Stato
contraente sono disciplinate dagli artt. 25-49
della Convenzione di Bruxelles, collocati nel suo titolo III, rubricato
«Riconoscimento ed esecuzione».
4 L’art.
25 di tale Convenzione prevede quanto segue:
«Ai sensi della presente Convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata,
qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente,
quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché
la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali».
5 L’art.
27, punti 1 e 2, di detta Convenzione così dispone:
«Le decisioni non sono riconosciute:
1) se il riconoscimento
è contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto;
2) se la domanda
giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al
convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare
le proprie difese».
6 L’art.
29 della Convenzione di Bruxelles, che riguarda il riconoscimento delle
decisioni, e il suo art. 34, terzo comma, relativo all’esecuzione di queste
ultime, prevedono, in termini identici, quanto segue:
«In nessun caso la decisione straniera può formare
oggetto di un riesame del merito».
7
8 L’art.
27, punto 1, della Convenzione di Lugano così dispone:
«Le decisioni non sono riconosciute:
1) se il
riconoscimento è contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto».
9 Secondo
la dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli
Stati firmatari della Convenzione di Lugano, membri delle Comunità europee, è
«appropriato che
10 Parallelamente,
l’art. 1 del protocollo n. 2, relativo all’interpretazione uniforme della
Convenzione di Lugano, pone a carico di ogni Stato
contraente l’obbligo di «tenere debitamente conto (…) dei principi definiti da
ogni decisione pertinente emessa dai giudici degli altri Stati contraenti».
Causa principale e questione pregiudiziale
11 Dall’ordinanza
di rinvio e dalle osservazioni presentate alla Corte risulta
che, nell’ambito di una domanda di risarcimento danni proposta dalla DaimlerChrysler e dalla CIBC nei confronti del sig. Gambazzi,
12 Il
sig. Gambazzi non si è conformato, o perlomeno non
completamente, al «disclosure order».
Pertanto
13 Il
sig. Gambazzi ha proposto vari ricorsi contro il «freezing order», il «disclosure order» e l’«unless order». Tutti questi
ricorsi sono stati respinti.
14 Il
13 ottobre 1998
15 Il
sig. Gambazzi, non avendo completamente adempiuto,
entro il termine impartito, gli obblighi stabiliti in quest’ultima
ordinanza, è stato considerato colpevole di «contempt
of Court» (oltraggio alla Corte) ed è stato escluso dal procedimento («debarment»).
16 Con
sentenza 10 dicembre 1998, completata da un’ordinanza 17 marzo 1999 (in
prosieguo: le «decisioni della High Court»),
17 Su
istanza della DaimlerChrysler
e della CIBC,
18 Il
sig. Gambazzi ha proposto ricorso contro quest’ultimo decreto. Egli sostiene che le decisioni della High Court, essendo state emesse in violazione dei
diritti della difesa e del diritto al contraddittorio, non possono essere
riconosciute in Italia poiché contrarie all’ordine pubblico ai sensi dell’art.
27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles.
19 In
tale contesto
«Se, sulla base della clausola dell’ordine pubblico
di cui all’art. 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, il giudice dello
Stato richiesto del provvedimento di esecutività possa
tenere conto del fatto che il giudice dello Stato che ha emesso il
provvedimento ha negato alla parte soccombente, costituitasi in giudizio, di svolgere
qualsiasi difesa successivamente all’adozione di un provvedimento di esclusione
(“debarment”) nei termini sopra riferiti; ovvero se
l’interpretazione di detta disposizione, unitamente ai principi ricavabili
dagli artt. 26 e segg. della Convenzione, circa
il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in ambito
comunitario, osti a che il giudice nazionale possa considerare lesivo
dell’ordine pubblico, nell’accezione di cui all’art. 27, punto 1, lo
svolgimento di un processo civile in cui una parte sia impedita nell’esercizio
del diritto di difesa, in forza di un provvedimento di esclusione del giudice,
a ragione del mancato adempimento di un suo ordine».
Sulla questione
pregiudiziale
20 Con
tale questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, alla luce della
clausola dell’ordine pubblico di cui all’art. 27, punto 1, della Convenzione di
Bruxelles, il giudice dello Stato richiesto possa
tener conto del fatto che il giudice dello Stato di origine ha statuito sulle
domande del ricorrente senza sentire il convenuto, che si era regolarmente
costituito dinanzi ad esso, ma che è stato escluso dal procedimento con
ordinanza per non aver ottemperato agli obblighi imposti con un’ordinanza adottata
precedentemente nell’ambito dello stesso procedimento.
Sulla qualificazione delle decisioni della High Court alla luce dell’art. 25 della
Convenzione di Bruxelles
21 In
via preliminare, occorre esaminare se le decisioni della High
Court costituiscano decisioni ai sensi dell’art. 25 della Convenzione di
Bruxelles o se, come sostiene il sig. Gambazzi, esse
non rispondano a tale definizione, non essendo state adottate nel rispetto dei
principi del contraddittorio e del diritto a un processo equo.
22 A
tale riguardo, va rammentato che l’art. 25 della Convenzione di Bruxelles
riguarda indistintamente tutte le decisioni emesse dai giudici degli Stati
contraenti.
23 È
vero che
24 In
tal senso, per esempio, le sentenze pronunciate in contumacia rientrano
nell’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles,
come risulta dal suo art. 27, punto 2, che contempla espressamente il caso del
convenuto contumace.
25 Come
rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 24 delle sue conclusioni, le
decisioni della High Court sono state rese sotto forma
di sentenza e di ordinanza in contumacia all’interno di un procedimento civile
che, in linea di principio, si conforma al principio del contraddittorio. Il fatto che il giudice abbia statuito come se il convenuto,
regolarmente costituitosi, fosse stato contumace non può essere sufficiente a
rimettere in discussione la qualificazione delle decisioni intervenute.
Tale circostanza può essere presa in considerazione solo sul piano della
compatibilità di dette decisioni con l’ordine pubblico dello Stato richiesto.
Sulla presa in considerazione dell’esclusione
del convenuto dal procedimento alla luce dell’art. 27, punto 1, della
Convenzione di Bruxelles
26 Nella
sentenza 28 marzo 2000, causa C-7/98, Krombach (Racc.
pag. I-1935, punto 23),
27 A
tale riguardo,
28 Quanto
all’esercizio dei diritti della difesa cui fa riferimento la questione pregiudiziale,
29 Vero
è che i diritti fondamentali, quali il rispetto dei diritti
della difesa, non costituiscono prerogative assolute, ma possono soggiacere a
restrizioni. Tuttavia, queste ultime devono rispondere effettivamente ad
obiettivi d’interesse generale perseguiti dal provvedimento di cui trattasi e
non costituire, rispetto allo scopo perseguito, una
violazione manifesta e smisurata dei diritti così garantiti.
30 Il
governo del Regno Unito ha osservato che l’istituzione del «freezing
order», del «disclosure order» e dell’«unless order» è diretta a garantire l’equità e l’efficienza
dell’amministrazione della giustizia.
31 Si
deve ammettere che un obiettivo simile può giustificare una restrizione dei
diritti della difesa. Come rilevano i governi italiano
ed ellenico, gli ordinamenti giuridici della maggior parte degli Stati membri
prevedono sanzioni nei confronti di coloro che, nell’ambito di un processo
civile, adottano un comportamento dilatorio che si risolverebbe, in definitiva,
in un diniego di giustizia.
32 Tuttavia,
sanzioni siffatte non devono essere manifestamente sproporzionate rispetto allo
scopo perseguito, che consiste nell’assicurare l’efficace svolgimento del
procedimento al fine di una corretta amministrazione della giustizia.
33 Per
quanto riguarda la sanzione adottata nella causa principale, ossia l’esclusione
del sig. Gambazzi da qualsiasi partecipazione al
procedimento, si tratta, come rilevato dall’avvocato generale
al paragrafo 67 delle sue conclusioni, della restrizione più grave
possibile dei diritti della difesa. Pertanto, una restrizione simile deve
rispondere a requisiti assai rigorosi per non essere considerata una violazione
manifesta e smisurata di tali diritti.
34 Spetta
al giudice del rinvio valutare, alla luce delle circostanze concrete, se ciò avvenga nel caso di specie.
35 In
tale contesto, le parti della causa principale hanno
menzionato una sentenza emessa il 9 novembre 2004 dal Tribunale federale
(Svizzera) (causa 4P082/2004). Con questa sentenza, tale giudice ha respinto il
ricorso proposto dalla CIBC e dalla DaimlerChrysler
contro una decisione del Tribunale d’appello del Cantone Ticino (Svizzera), che
aveva negato il riconoscimento e l’esecuzione in Svizzera, nei confronti del
sig. Gambazzi, delle decisioni della
High Court, perché contrarie all’art. 27, punto 1, della
Convenzione di Lugano. Il Tribunale federale ha dichiarato che l’esclusione del
sig. Gambazzi dal procedimento dinanzi alla High Court non era contraria all’ordine pubblico
svizzero, ma ha ritenuto che altre circostanze, cui il giudice del rinvio non
ha fatto riferimento nell’ambito del presente procedimento, giustificassero,
tuttavia, l’applicazione della clausola relativa all’ordine pubblico.
36 Conformemente
alla dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli
Stati firmatari della Convenzione di Lugano, membri delle Comunità europee, è
opportuno che
37 A
tale riguardo va rilevato che il Tribunale federale, al fine di concretizzare
la clausola dell’ordine pubblico, si richiama al diritto ad un processo equo e
al diritto al contraddittorio, principi cui
38 Per
quanto concerne la valutazione concreta della contrarietà all’ordine pubblico
svizzero effettuata nella fattispecie nella citata
sentenza del Tribunale federale, va precisato che quest’ultima
non può vincolare formalmente il giudice del rinvio. Ciò è tanto più vero per
il fatto che, nel caso di specie, quest’ultimo
giudice deve svolgere la sua valutazione con riferimento all’ordine pubblico
italiano.
39 Per
assolvere la propria funzione interpretativa, quale ricordata al punto 26 della
presente sentenza, spetta tuttavia alla Corte precisare i principi da essa definiti, indicando i criteri generali in base ai quali
il giudice del rinvio dovrà svolgere la sua valutazione.
40 A
tal fine, occorre sottolineare che la questione della
compatibilità del provvedimento di esclusione adottato dal giudice dello Stato
di origine con l’ordine pubblico dello Stato richiesto deve essere valutata in
relazione al procedimento considerato nel suo complesso e sulla base
dell’insieme delle circostanze (v., in tal senso, sentenza 2 maggio 2006, causa
C-341/04, Eurofood IFSC, Racc.
pag. I‑3813, punto 68).
41 Ciò
implica, nella fattispecie, che vengano prese in
considerazione non soltanto le condizioni in cui, al termine del procedimento
dinanzi alla High Court, sono state adottate le decisioni di quest’ultima, delle quali è richiesta l’esecuzione, ma
anche le condizioni in cui, in una fase precedente, sono stati adottati il «disclosure order» e l’«unless order».
42 Per
quanto concerne, anzitutto, il «disclosure order», spetta al giudice del rinvio esaminare se, e in che
misura, il sig. Gambazzi abbia
avuto la possibilità di essere sentito in una fase precedente alla sua emissione
in merito al suo oggetto e alla sua portata. Al giudice spetta altresì
accertare quali fossero i mezzi di impugnazione di cui
il sig. Gambazzi disponeva, dopo l’emissione di
questo «disclosure order»,
al fine di chiederne la modifica o la revoca. In tale contesto,
è necessario stabilire se l’interessato abbia avuto la possibilità di dedurre
tutti gli elementi di fatto e di diritto che, a suo parere, erano tali da
suffragare la propria domanda, e se tali elementi abbiano formato oggetto di un
esame nel merito nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, ovvero
se, al contrario, egli fosse legittimato soltanto a sollevare questioni
limitate.
43 Per
quanto riguarda l’inottemperanza da parte del sig. Gambazzi
al «disclosure order», spetta al giudice del rinvio verificare se le
ragioni dedotte dal sig. Gambazzi, in
particolare il fatto che la divulgazione delle informazioni richieste l’avrebbe
indotto a violare il segreto professionale cui è tenuto in quanto avvocato e,
dunque, a commettere un atto perseguibile penalmente, abbiano
potuto essere evocate nell’ambito di un procedimento giurisdizionale in
contraddittorio.
44 Quanto,
poi, alla pronuncia dell’«unless order»,
il giudice del rinvio deve esaminare se il sig. Gambazzi
disponesse di garanzie procedurali tali da
assicurargli un’effettiva possibilità di contestare il provvedimento adottato.
45 Infine,
riguardo alle decisioni della High Court, con le quali
quest’ultima ha statuito sulle domande dei ricorrenti
come se il convenuto fosse stato contumace, spetta al giudice del rinvio
verificare se la fondatezza di queste domande sia stata, in tale fase o in una
fase precedente, oggetto di esame e se il sig. Gambazzi,
in tale fase o in una fase precedente, abbia avuto la possibilità di esprimersi
in materia e abbia avuto a disposizione un mezzo di impugnazione.
46 Occorre
sottolineare che dette verifiche, nei limiti in cui
esse sono volte soltanto ad identificare una violazione manifesta e smisurata
del diritto al contraddittorio, non possono comportare un controllo delle
valutazioni nel merito effettuate dalla High Court, poiché un controllo
siffatto costituisce un riesame del merito che è vietato espressamente dagli artt. 29 e 34, terzo comma, della
Convenzione di Bruxelles. Il giudice del rinvio deve limitarsi ad individuare
gli strumenti giuridici che erano a disposizione del sig. Gambazzi
e a verificare che quest’ultimo, nell’ambito di detti
strumenti, abbia fruito della possibilità di essere sentito, nel rispetto del
contraddittorio e nel pieno esercizio dei diritti della difesa.
47 In
esito a tutti questi accertamenti, spetterà al giudice del rinvio procedere ad
una ponderazione di tali diversi elementi al fine di valutare se, rispetto
all’obiettivo di un’efficace amministrazione della giustizia perseguito
dalla High Court, l’esclusione del sig. Gambazzi dal
procedimento risulti essere una violazione manifesta e smisurata del suo
diritto al contraddittorio.
48 Di
conseguenza, occorre risolvere la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte
dichiarando che l’art. 27, punto 1, della Convenzione di Bruxelles deve essere
interpretato nel senso che il giudice dello Stato richiesto può tener conto,
alla luce della clausola dell’ordine pubblico prevista da tale articolo, del
fatto che il giudice dello Stato di origine ha
statuito sulle domande del ricorrente senza sentire il convenuto, che si era
regolarmente costituito, ma che è stato escluso dal procedimento con
un’ordinanza per non aver ottemperato ad obblighi imposti con un’ordinanza
adottata precedentemente nell’ambito dello stesso procedimento, qualora, in
esito ad una valutazione globale del procedimento e considerate tutte le
circostanze, ritenga che tale provvedimento di esclusione abbia costituito una
violazione manifesta e smisurata del diritto del convenuto al contraddittorio.
Sulle spese
49 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
L’art. 27, punto 1, della
Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata
dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca,
dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla
Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica,
dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e
della Repubblica portoghese, nonché dalla Convenzione
29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della
Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel
modo seguente:
il giudice dello Stato
richiesto può tener conto, alla luce della clausola dell’ordine pubblico
prevista da tale articolo, del fatto che il giudice dello Stato di origine ha
statuito sulle domande del ricorrente senza sentire il convenuto, che si era
regolarmente costituito, ma che è stato escluso dal procedimento con
un’ordinanza per non aver ottemperato ad obblighi imposti con un’ordinanza
adottata precedentemente nell’ambito dello stesso procedimento, qualora, in
esito ad una valutazione globale del procedimento e considerate tutte le
circostanze, ritenga che tale provvedimento di esclusione abbia costituito una
violazione manifesta e smisurata del diritto del convenuto al contraddittorio.
(Seguono le firme)