Corte di Giustizia delle ComunitĂ europee (Grande
Sezione), 1 marzo 2005
C-377/02, LĂ©on Van Parys NV â Belgisch Interventie-
en Restitutiebureau (BIRB)
Nel procedimento C-377/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Raad van State (Belgio) con decisione 7 ottobre 2002, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2002, nella causa
LĂ©on Van Parys NV
contro
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, G. Arestis, M. IleĆĄiÄ, J. MalenovskĂœ, J. KluÄka e U. LĂ”hmus, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell'udienza del
21settembre2004,
viste le osservazioni presentate:
â per
â per il Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB), dal sig. E. Vervaeke, advocaat;
â per il Consiglio dell'Unione europea, dalle sig.re M. Balta e K. Michoel nonchĂ© dal sig. F. P. Ruggeri Laderchi, in qualitĂ di agenti;
â per
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 novembre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validitĂ del
regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo
allâorganizzazione comune dei mercati nel settore della banana
(GU L 47, pag. 1), come modificato del regolamento (CE) del
Consiglio 20 luglio 1998, n. 1637 (GU L 210, pag. 28), dal
regolamento (CE) della Commissione 28 ottobre 1998, n. 2362, recante modalitĂ
dâapplicazione del regolamento n. 404/93, con riguardo al regime
dâimportazione delle banane nella ComunitĂ (GU L 293, pag. 32),
del regolamento (CE) della Commissione 23 dicembre 1998, n. 2806, relativo
al rilascio dei titoli dâimportazione per le banane nel quadro dei contingenti
tariffari e delle banane tradizionali ACP per il primo trimestre del 1999 e
alla presentazione di nuove domande (GU L 349, pag. 32), del
regolamento (CE) della Commissione 15 gennaio 1999, n. 102, relativo al
rilascio di titoli dâimportazione di banane nel quadro dei contingenti
tariffari e delle banane ACP tradizionali per il primo trimestre del 1999
(secondo periodo) (GU L 11, pag. 16), e del regolamento (CE)
della Commissione 19 marzo 1999, n. 608, relativo al rilascio dei titoli
dâimportazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane
ACP tradizionali per il secondo trimestre del 1999 e alla presentazione di
nuove domande (GU L 75, pag. 18), rispetto agli artt. I e
XIII dellâAccordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
(GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: il «GATT 1994»), il
quale costituisce lâallegato 1 A dellâAccordo che istituisce
lâOrganizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: lâ«OMC»), approvato con
decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione
a nome della ComunitĂ europea, per le materie di sua competenza, degli accordi
dei negoziati multilaterali dellâUruguay Round (1986â1994)
(GU L 336, pag. 1), e allâart. 4 dellâAccordo quadro di
cooperazione tra
2 Tale domanda Ăš stata presentata nellâambito di una controversia tra
Contesto normativo
Gli accordi OMC
3 Con la decisione 94/800 il Consiglio dellâUnione europea ha approvato lâAccordo che istituisce lâOMC e gli accordi che figurano agli allegati 1, 2 e 3 dello stesso (in prosieguo: gli «accordi OMC»), tra cui il GATT 1994.
4 Ai sensi dellâart. II, n. 2, dellâAccordo che istituisce lâOMC:
«Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 (...) costituiscono parte integrante del presente Accordo e sono impegnativi per tutti i membri».
5 Ai sensi dellâart. I, n. 1, del GATT 1994:
«Tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunitĂ accordati da una parte contraente ad un prodotto originario di, o destinato a qualsiasi altro paese saranno immediatamente e senza condizioni estesi a tutti i prodotti similari originari del, o destinati al territorio di tutte le altre parti contraenti. Questa disposizione riguarda i dazi doganali e le imposizioni di qualsiasi genere che colpiscono le importazioni o le esportazioni, o che sono percepiti in occasione di importazioni o di esportazioni (âŠ)».
6 Lâart. XIII del GATT 1994, concernente lâapplicazione non discriminatoria delle restrizioni quantitative, stabilisce che:
«1. Nessun divieto o restrizione sarĂ applicato da una parte contraente allâimportazione del prodotto originario del territorio di unâaltra parte contraente (...), a meno che divieti o restrizioni simili non siano applicati allâimportazione del prodotto similare originario di qualsiasi paese terzo (...).
2. Nellâapplicazione delle restrizioni allâimportazione di un prodotto qualsiasi, le parti contraenti si sforzeranno di pervenire ad una ripartizione del commercio di tale prodotto che si avvicini nella massima misura possibile a quella che, in assenza di restrizioni, le diverse parti contraenti avrebbero il diritto di attendersi ed osserveranno a tal fine le seguenti disposizioni:
a) ogniqualvolta sarĂ possibile, saranno stabiliti dei contingenti che rappresentino lâammontare totale delle importazioni autorizzate (suddivise o meno tra i paesi fornitori) (âŠ);
b) quando non sarĂ possibile stabilire dei contingenti globali, le restrizioni potranno essere applicate mediante licenze o permessi di importazione senza contingente globale;
c) a meno che non si tratti di mettere in opera i contingenti ripartiti conformemente alla lettera d) del presente paragrafo, le parti contraenti non stabiliranno lâutilizzo di licenze o permessi dâimportazione per lâimportazione del prodotto considerato proveniente da una fonte di rifornimento o da un paese determinato;
d) qualora un contingente venga suddiviso tra i paesi fornitori, la parte contraente che applica le restrizioni potrĂ accordarsi circa la ripartizione del contingente con qualsiasi altra parte contraente che abbia un interesse sostanziale alla fornitura del prodotto considerato. Laddove non fosse effettivamente possibile applicare tale metodo, la parte contraente in questione attribuirĂ , alle parti contraenti che abbiano un interesse sostanziale alla fornitura del prodotto, delle quote in proporzione al contributo apportato da dette parti contraenti al volume totale od al valore totale delle importazioni del prodotto in questione nel corso di un periodo di riferimento precedente, tenuto debitamente conto di tutti i fattori speciali che hanno potuto o possono influenzare il commercio di tale prodotto (...).
(...)
5. Le disposizioni di questo articolo si applicheranno a qualsiasi contingente tariffario istituito o mantenuto in vigore da una parte contraente (...)».
7 Ai termini dellâart. 3, nn. 2, 3, 5 e 7, dellâintesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (in prosieguo: lâ«intesa»), la quale costituisce lâallegato 2 dellâAccordo che istituisce lâOMC:
«2. Il sistema di risoluzione delle controversie dellâOMC svolge un ruolo essenziale nellâassicurare certezza e prevedibilitĂ al sistema commerciale multilaterale (âŠ).
3. La tempestiva soluzione delle situazioni in cui un membro ritiene che un beneficio che gli deriva direttamente o indirettamente dagli accordi contemplati sia pregiudicato da misure adottate da un altro membro Ăš essenziale per un funzionamento efficace dellâOMC e per mantenere un corretto equilibrio tra i diritti e gli obblighi dei membri.
(âŠ)
5. Tutte le soluzioni di questioni formalmente sollevate ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli accordi contemplati, ivi compresi i lodi arbitrali, sono compatibili con tali accordi e non annullano né pregiudicano i benefici derivanti ad un membro dai suddetti accordi, né impediscono il conseguimento dei loro obiettivi.
(âŠ)
7. Prima di presentare un ricorso, un membro considera se unâiniziativa ai sensi della presente procedura possa essere utile. Lo scopo del meccanismo di risoluzione delle controversie Ăš garantire che una controversia possa essere positivamente risolta. Una soluzione reciprocamente accettabile per le parti di una controversia e compatibile con gli accordi contemplati Ăš evidentemente preferibile. In assenza di una soluzione reciprocamente concordata, il primo obiettivo del meccanismo di risoluzione delle controversie Ăš di norma garantire il ritiro delle misure in questione qualora esse risultino incompatibili con le disposizioni di uno degli accordi contemplati. Si dovrebbe ricorrere alle disposizioni in materia di compensazione unicamente qualora il ritiro immediato della misura in questione risulti impraticabile e quale misura provvisoria in attesa che venga ritirata la misura incompatibile con un accordo contemplato. Lâultima risorsa che la presente intesa offre al membro che adisce le procedure di risoluzione delle controversie Ăš la possibilitĂ di sospendere lâapplicazione di concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi contemplati in maniera discriminatoria nei confronti dellâaltro membro, previa autorizzazione di tali misure da parte dellâ[organo di conciliazione (Dispute Settlement Body; in prosieguo: il «DSB»)]».
8 Lâart. 21 dellâintesa, rubricato «Verifica dellâapplicazione delle raccomandazioni e delle decisioni» del DSB, dispone:
«1. Per garantire unâefficace risoluzione delle controversie a vantaggio di tutti i membri Ăš essenziale che le raccomandazioni e le decisioni del DSB siano prontamente rispettate.
(âŠ)
3. Nel corso di una riunione del DSB da tenersi entro trenta giorni dalla data di adozione della relazione di un panel o dellâorgano dâappello, il membro interessato informa il DSB delle sue intenzioni per quanto riguarda lâapplicazione delle raccomandazioni e delle decisioni del DSB. Qualora non gli sia possibile ottemperare immediatamente a tali raccomandazioni e decisioni, il membro interessato puĂČ farlo entro un periodo ragionevole. (âŠ).
(âŠ)
5. In caso di disaccordo sullâesistenza o sulla compatibilitĂ con un accordo contemplato delle misure prese per ottemperare alle raccomandazioni e alle decisioni, tale controversia si risolve facendo ricorso alle presenti procedure di risoluzione delle controversie, ricorrendo anche, ove possibile, al panel originale. (âŠ).
6. Il DSB esercita una sorveglianza sullâapplicazione delle raccomandazioni o delle decisioni adottate. La questione dellâapplicazione delle raccomandazioni o delle decisioni puĂČ essere sollevata presso il DSB da qualsiasi membro in qualsiasi momento a partire dalla loro adozione. (âŠ)».
9 Infine, lâart. 22 dellâintesa, rubricato «Compensazione e sospensione di concessioni», recita:
«1. La compensazione e la sospensione di concessioni o di altri obblighi sono misure provvisorie cui si puĂČ fare ricorso nei casi in cui le raccomandazioni e le decisioni non siano applicate entro un periodo ragionevole. Tuttavia nĂ© la compensazione nĂ© la sospensione di concessioni o altri obblighi sono preferibili alla piena applicazione di una raccomandazione per rendere una misura conforme agli accordi contemplati. La compensazione Ăš una misura spontanea e, se viene concessa, devâessere compatibile con gli accordi contemplati.
2. Qualora il membro interessato non renda la misura risultata incompatibile con un accordo contemplato conforme a detto accordo o non ottemperi altrimenti alle raccomandazioni e alle decisioni entro il periodo ragionevole stabilito ai sensi dellâarticolo 21, paragrafo 3, tale membro avvia, se invitato a farlo, e non oltre la scadenza del periodo ragionevole, negoziati con qualsiasi parte abbia invocato le procedure di risoluzione delle controversie, al fine di stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. Qualora entro 20 giorni dalla data di scadenza del periodo ragionevole non sia stata convenuta una compensazione reciprocamente accettabile, qualsiasi parte abbia invocato le procedure di risoluzione delle controversie puĂČ chiedere al DSB lâautorizzazione a sospendere lâapplicazione di concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi contemplati nei confronti del membro interessato.
(âŠ)
8. La sospensione di concessioni o altri obblighi Ăš provvisoria e si applica soltanto finchĂ© non viene abolita la misura giudicata incompatibile con un accordo contemplato o finchĂ© il membro che deve applicare le raccomandazioni o le decisioni non trova una soluzione allâannullamento o al pregiudizio dei benefici, o finchĂ© non si trova una soluzione reciprocamente soddisfacente. Conformemente allâarticolo 21, paragrafo 6, il DSB continua a tenere sotto controllo lâapplicazione delle raccomandazioni o delle decisioni adottate, anche nei casi in cui Ăš stata fornita una compensazione o sono stati sospesi concessioni o altri obblighi ma non sono state applicate le raccomandazioni per rendere una misura conforme agli accordi contemplati».
LâAccordo quadro
10 Ai termini dellâart. 4 dellâAccordo quadro:
«Nelle loro relazioni commerciali, le parti contraenti si concedono il trattamento della nazione piĂč favorita, in conformitĂ delle disposizioni dellâaccordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).
Le due parti ribadiscono inoltre la loro volontà di effettuare gli scambi commerciali conformemente a detto accordo».
La normativa comunitaria
11 Il titolo IV del regolamento n. 404/93 ha sostituito, nel settore della banana, un regime comune di scambi con i paesi terzi ai diversi regimi nazionali anteriori.
15 Il nuovo regime dâimportazione delle banane mantiene la distinzione posta dal regime di scambi precedente tra le banane tradizionali e non tradizionali provenienti dagli Stati dellâAfrica, dai Caraibi e dal Pacifico (in prosieguo: gli «Stati ACP»), da un lato, e le banane originarie di paesi terzi, dallâaltro.
16 Lâart. 16, n. 2, del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 1637/98 (in prosieguo: il «regolamento n. 404/93»), cosĂŹ dispone al riguardo:
«Ai fini del presente titolo [âRegime degli scambi con i paesi terziâ] si intende per:
1) âimportazioni tradizionali dai paesi ACPâ le importazioni nella ComunitĂ di banane originarie degli Stati elencati nellâallegato, limitatamente ad un volume annuo di 857 700 tonnellate (peso netto); tali banane sono denominate âbanane ACP tradizionaliâ;
2) âimportazioni non tradizionali dai paesi ACPâ le importazioni nella ComunitĂ di banane originarie degli Stati ACP i quali non rientrano nella definizione di cui al punto 1); tali banane sono denominate âbanane ACP non tradizionaliâ;
3) âimportazioni dagli Stati terzi non ACPâ le banane importate nella ComunitĂ , originarie di Stati terzi diversi dagli Stati ACP; tali banane sono denominate âbanane di Stati terziâ».
17 Ai sensi dellâart. 17, primo comma, del regolamento n. 404/93, «[l]e importazioni di banane nella ComunitĂ sono soggette alla presentazione di un certificato dâimportazione rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta (âŠ), fatte salve particolari disposizioni adottate per lâapplicazione degli articoli 18 e 19».
18 Lâart. 18 del medesimo regolamento stabilisce quanto segue:
«1. Ogni anno Ú aperto un contingente tariffario di 2,2 milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di Stati terzi e di banane ACP non tradizionali.
Nellâambito di questo contingente tariffario, le importazioni di banane di Stati terzi sono soggette allâimposizione di un dazio doganale pari a 75 ecu/t, mentre le importazioni di banane ACP non tradizionali sono soggette a dazio zero.
2. Ogni anno Ăš aperto un contingente tariffario supplementare di 353 000 tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di Stati terzi e di banane ACP non tradizionali.
Nellâambito di questo contingente tariffario, le importazioni di banane di Stati terzi sono soggette allâimposizione di un dazio doganale pari a 75 ecu/t e le importazioni di banane ACP non tradizionali sono esenti da dazio.
3. Le importazioni di banane ACP tradizionali sono soggette a dazio zero.
4. Qualora non fosse realisticamente possibile
addivenire ad un accordo con tutte le parti aderenti allâOMC che hanno un
interesse sostanziale [alla] fornitura di banane,
(âŠ)».
19 Lâallegato del regolamento n. 404/93, di cui allâart. 16, secondo comma, punto 1, del medesimo, modificato anchâesso dal regolamento n. 1637/98, elenca dodici Stati fornitori di banane tradizionali ACP ai quali Ăš riservato il contingente annuo di 857 700 tonnellate (peso netto), senza stabilire un quantitativo massimo per ciascun paese.
20 Conformemente allâart. 19 del regolamento n. 404/93, le importazioni vengono gestite secondo un «metodo che tiene conto dei flussi di scambi tradizionali (metodo noto come âtradizionali/nuovi arrivatiâ)».
21 Incaricata di mettere in atto il nuovo regime di scambi con i paesi
terzi in applicazione dellâart. 20 del regolamento n. 404/93,
«1. Ogni operatore tradizionale, registrato in uno Stato membro conformemente allâarticolo 5, ottiene per ogni anno, per lâinsieme delle origini indicate nellâallegato I, un quantitativo di riferimento unico determinato in base alle quantitĂ di banane che ha effettivamente importato durante il periodo di riferimento.
2. Per le importazioni da effettuare nel 1999, nellâambito dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, il periodo di riferimento Ăš costituito dagli anni 1994, 1995 e 1996».
22 Lâart. 5 del regolamento n. 2362/98 concerne le modalitĂ di determinazione del quantitativo di riferimento.
23 Quanto alle modalitĂ di rilascio dei certificati dâimportazione, lâart. 17 del detto regolamento prevede:
«Se per un trimestre e per una o piĂč origini indicate nellâallegato I, i quantitativi oggetto di domande di titoli superano sensibilmente il quantitativo indicativo eventualmente fissato, in applicazione dellâarticolo 14 o superano i quantitativi disponibili, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande».
24 Il successivo art. 18 dispone:
«1. Se per una o piĂč origini determinate viene fissata una percentuale di riduzione in applicazione dellâarticolo 17, lâoperatore che ha presentato una domanda di titolo dâimportazione per le citate origini ha lâalternativa seguente:
a) rinunciare ad utilizzare il titolo mediante comunicazione indirizzata allâautoritĂ competente per il rilascio dei titoli, entro dieci giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento che fissa la percentuale di riduzione; in tal caso, la cauzione relativa al titolo Ăš svincolata immediatamente;
b) nel limite globale di un
quantitativo pari o inferiore al quantitativo non attribuito della domanda,
presentare una o piĂč altre domande di titolo per le origini in relazione alle
quali
2.
25 Lâart. 29 sempre del regolamento n. 2362/98 cosĂŹ recita:
«Se per una o piĂč delle origini indicate nellâallegato I i quantitativi per i quali sono richiesti titoli
dâimportazione per il primo trimestre del 1999 superano il 26% dei quantitativi
indicati in detto allegato,
«Nel quadro del regime dâimportazione delle banane, dei contingenti tariffari e delle banane tradizionali ACP per il primo trimestre del 1999, i titoli dâimportazione sono rilasciati per il quantitativo specificato nella domanda di titolo, previa applicazione dei coefficienti di riduzione di 0,5793, di 0,6740 e di 0,7080 per le domande che recano rispettivamente le origini âColombiaâ, âCosta Ricaâ ed âEcuadorâ».
27 Il regolamento n. 2806/98 ha altresĂŹ stabilito, in applicazione dellâart. 18, n. 2, del regolamento n. 2362/98, i quantitativi per i quali era ancora possibile presentare domande di titoli dâimportazione per il primo trimestre del 1999. Dette nuove domande sono state oggetto del regolamento n. 102/1999, il quale fissa, al suo art. 1, punto 1, per le banane tradizionali ACP recanti lâorigine «Panama», il coefficiente di riduzione di 0,9701 e, per quelle recanti lâorigine «Altri», il coefficiente di riduzione di 0,7198, mentre dispone al successivo punto 2 che le domande di titolo per unâorigine diversa da quelle menzionate possono essere interamente soddisfatte.
28 Il regolamento n. 608/1999 concerne le domande di titoli per il secondo trimestre del 1999. I coefficienti di riduzione che esso fissa sono di 0,5403, di 0,6743 e di 0,5934 per le domande che indicano rispettivamente le origini «Colombia», «Costa Rica» ed «Ecuador», mentre per origini diverse i titoli rilasciati dagli Stati membri corrispondono ai quantitativi indicati nelle relative domande.
29 Un panel, istituito su richiesta della Repubblica dellâEcuador in applicazione dellâart. 21, n. 5, dellâintesa, ha constatato, in una relazione del 12 aprile 1999, che il nuovo regime di scambi con i paesi terzi risultante dal regolamento n. 1637/98 continuava a violare gli artt. I, n. 1, e XIII del GATT 1994. Il DSB ha adottato tale relazione il 6 maggio 1999.
30 Conseguentemente, il regime comunitario Ăš stato sottoposto ad ulteriori emendamenti, tramite lâadozione del regolamento (CE) del Consiglio 29 gennaio 2001, n. 216, che modifica il regolamento n. 404/93 (GU L 31, pag. 2).
Causa principale e questioni
pregiudiziali
31
32 Il 14 dicembre 1998 essa ha presentato al BIRB una domanda per titoli dâimportazione, relativi al primo trimestre del 1999, per Kg 26 685 935 di banane provenienti dallâEcuador. Il BIRB ha concesso i titoli per la cifra risultante dallâapplicazione al quantitativo domandato del coefficiente di riduzione di 0,7080 fissato dal regolamento n. 2806/98.
33 Lâ8 gennaio 1999
34 Il 5 marzo 1999
35
36 Considerando che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, non spetta al giudice nazionale pronunciarsi sulla validitĂ di atti comunitari, il Raad van State ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il regolamento (CEE) n. 404/93 (âŠ) come modificato dal regolamento (CE) n. 1637/98 (âŠ), il regolamento (CE) n. 2362/98 (âŠ), il regolamento (CE) n. 2806/98 (âŠ), il regolamento (CE) n. 102/1999 (âŠ) e il regolamento (CE) n. 608/1999 (âŠ) violano gli artt. I e XIII, nn. 1 e 2, lett. d), del GATT 1994, letti separatamente o in combinato disposto, in quanto essi:
â istituiscono, a favore di dodici paesi nominati nellâallegato del regolamento n. 1637/98, un contingente comune per un massimo di 857 700 [tonnellate] di banane (âbanane ACP tradizionaliâ) e, in subordine, in quanto tale contingente, nei limiti in cui Ăš inteso nel sistema attuato dal regolamento n. 1637/98 nel quale lâimportazione di banane viene disciplinata solo in base al contingente tariffario, non Ăš conforme ad una ripartizione che si avvicina al commercio senza restrizioni;
â costituiscono un contingente tariffario per un quantitativo totale di 2 535 000 tonnellate per gli Stati terzi e per le banane ACP non tradizionali e successivamente ripartiscono percentualmente tale contingente tariffario in base ad un periodo non rappresentativo, considerato che il commercio di banane negli anni 1994â1996 era giĂ assoggettato a talune condizioni limitative.
2) Se i regolamenti menzionati supra al n. 1 violino lâart. 4
dellâAccordo quadro (âŠ), in quanto con tale disposizione
3) Se i regolamenti della
ComunitĂ menzionati supra al n. 1 violino
il principio del legittimo affidamento e il principio di buona fede previsti
dal diritto internazionale pubblico e dal diritto internazionale
consuetudinario, in quanto
4) Se
Sulla prima, sulla terza e sulla quarta
questione
37 Con la prima, la terza e la quarta questione il giudice nazionale chiede alla Corte, in sostanza, di verificare la validità del regolamento n. 404/93, nonché dei regolamenti nn. 2362/98, 2806/98, 102/1999 e 608/1999 rispetto agli artt. I e XIII del GATT 1994.
38 Prima di procedere a tale verifica occorre accertare se gli accordi OMC possano essere utilmente invocati dai soggetti dellâordinamento comunitario per contestare la validitĂ di una normativa comunitaria nellâipotesi in cui il DSB abbia dichiarato lâincompatibilitĂ con le norme dellâOMC tanto della vecchia quanto della nuova legislazione adottata dalla ComunitĂ proprio al fine di conformarsi ad esse.
39 Ora, Ăš giurisprudenza costante che, tenuto conto della loro natura e
della loro economia, gli accordi OMC non figurano in linea di principio tra le
normative alla luce delle quali
40 Solo nel caso in cui
41 Nella fattispecie, prendendo lâimpegno, dopo lâadozione della
decisione del DSB del 25 settembre 1997, di conformarsi alle norme dellâOMC e,
segnatamente, agli artt. I, n. 1, e XIII del GATT 1994,
43 Quindi, sebbene in mancanza di una soluzione reciprocamente soddisfacente per le parti e compatibile con i detti accordi il primo obiettivo del meccanismo di risoluzione delle controversie sia di norma, ai sensi dellâart. 3, n. 7, dellâintesa, quello di ottenere il ritiro delle misure controverse ove risultino incompatibili con le norme dellâOMC, questa stessa disposizione prevede tuttavia, qualora il ritiro immediato di tali misure risulti impraticabile, la possibilitĂ di concedere una compensazione o di autorizzare la sospensione dellâapplicazione di concessioni o dellâesecuzione di altri obblighi quali misure provvisorie in attesa che venga ritirata la misura incompatibile (v., in tal senso, sentenza Portogallo/Consiglio, cit., punto 37).
44 Ă vero che, ai sensi degli artt. 3, n. 7, e 22, n. 1, della detta intesa, la compensazione e la sospensione dellâapplicazione di concessioni o di altri obblighi costituiscono misure provvisorie alle quali si puĂČ fare ricorso nel caso in cui le raccomandazioni e le decisioni del DSB non siano applicate entro un termine ragionevole, e che la seconda di tali disposizioni esprime la preferenza per la piena applicazione di una raccomandazione intesa a rendere una misura adottata dal membro interessato conforme agli accordi OMC considerati (sentenza Portogallo/Consiglio, cit., punto 38).
45 Tuttavia, al suo n. 2 lâart. 22 prevede che il membro interessato, qualora venga meno allâobbligo di eseguire tali raccomandazioni e decisioni entro un termine ragionevole, avvii, se invitato a farlo, e non oltre la scadenza del detto termine, negoziati con qualsiasi parte abbia invocato le procedure di risoluzione delle controversie, al fine di stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. Qualora entro 20 giorni dalla data di scadenza del periodo ragionevole non sia stata convenuta una compensazione accettabile, la parte che ha invocato le procedure di risoluzione delle controversie puĂČ chiedere al DSB lâautorizzazione, nei confronti del detto membro, a sospendere lâapplicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dagli accordi OMC.
46 Allâart. 22, n. 8, dellâintesa, Ăš inoltre stabilito che la controversia resta iscritta allâordine del giorno del DSB, conformemente allâart. 21, n. 6, dellâintesa, finchĂ© non venga risolta ossia finchĂ© non venga «abolita» la misura giudicata incompatibile con le norme dellâOMC o finchĂ© le parti non trovino una «soluzione reciprocamente soddisfacente».
48 Pertanto, imporre agli organi giurisdizionali lâobbligo di disapplicare norme di diritto interno che siano incompatibili con gli accordi OMC avrebbe la conseguenza di privare gli organi legislativi o esecutivi delle parti contraenti della possibilitĂ , offerta segnatamente dallâart. 22 della detta intesa, di trovare, sia pure a titolo provvisorio, soluzioni negoziate (sentenza Portogallo/Consiglio, cit., punto 40).
49 Nella causa principale risulta dal fascicolo quanto segue:
â dopo aver manifestato al DSB la propria intenzione di conformarsi
alla decisione di questâultimo del 25 settembre 1997,
â avendo
â in particolare, gli Stati Uniti dâAmerica sono stati autorizzati, nel
â il regime comunitario Ăš stato oggetto di nuove modificazioni
introdotte dal regolamento n. 216/2001, applicabile a decorrere dal 1°
aprile
â lâadeguamento della normativa comunitaria alle regole dellâOMC Ăš
stato perseguito negoziando accordi con gli Stati Uniti dâAmerica e con
50 Tale soluzione, con cui
52 Si inferisce da quanto sopra che il regolamento n. 1637/98 e i suoi regolamenti di attuazione, di cui trattasi nella causa principale, non possono essere considerati misure destinate ad assicurare lâesecuzione nellâordinamento giuridico comunitario di un obbligo particolare assunto nellâambito dellâOMC. NĂ© essi rinviano esplicitamente a precise disposizioni degli accordi OMC.
54 Ne discende che un operatore economico, in un caso come quello di specie, non puĂČ invocare dinanzi a un giudice di uno Stato membro lâincompatibilitĂ di una normativa comunitaria con talune regole dellâOMC, quando tale incompatibilitĂ Ăš stata dichiarata dal DSB.
Sulla seconda questione
55 Con la seconda questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se i regolamenti nn. 404/93, 2362/98, 2806/98, 102/1999 e 608/1999 siano compatibili con lâart. 4 dellâAccordo quadro.
56 Ă giocoforza constatare che tale articolo, ai cui sensi le parti contraenti si concedono il trattamento della nazione piĂč favorita in conformitĂ allâart. I del GATT 1994, non aggiunge alcunchĂ© agli obblighi che giĂ incombono loro in applicazione delle regole dellâOMC.
57 Come
58 CiĂČ considerato, la motivazione fornita in risposta alla prima, alla terza e alla quarta questione, concernente la possibilitĂ di invocare le regole dellâOMC dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, vale anche per lâinterpretazione dellâart. 4 dellâAccordo quadro.
Sulle spese
59 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da terzi che hanno presentato osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
Un operatore economico, in un caso come quello di specie, non puĂČ invocare dinanzi a un giudice di uno Stato membro lâincompatibilitĂ di una normativa comunitaria con talune norme dellâOrganizzazione mondiale del Commercio, quando tale incompatibilitĂ Ăš stata dichiarata dallâorgano di conciliazione previsto allâart. 2, n. 1, dellâintesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, la quale costituisce lâallegato 2 dellâAccordo che istituisce la detta Organizzazione, approvato con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della ComunitĂ europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dellâUruguay Round (1986â1994).
(Seguono le firme)