Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande
Sezione), 1 marzo 2005
C-377/02, Léon Van Parys NV – Belgisch Interventie-
en Restitutiebureau (BIRB)
Nel procedimento C-377/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Raad van State (Belgio) con decisione 7 ottobre 2002, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2002, nella causa
Léon Van Parys NV
contro
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, G. Arestis, M. Ilešič, J. Malenovský, J. Klučka e U. Lõhmus, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell'udienza del
21settembre2004,
viste le osservazioni presentate:
– per
– per il Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB), dal sig. E. Vervaeke, advocaat;
– per il Consiglio dell'Unione europea, dalle sig.re M. Balta e K. Michoel nonché dal sig. F. P. Ruggeri Laderchi, in qualità di agenti;
– per
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 novembre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità del
regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo
all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana
(GU L 47, pag. 1), come modificato del regolamento (CE) del
Consiglio 20 luglio 1998, n. 1637 (GU L 210, pag. 28), dal
regolamento (CE) della Commissione 28 ottobre 1998, n. 2362, recante modalità
d’applicazione del regolamento n. 404/93, con riguardo al regime
d’importazione delle banane nella Comunità (GU L 293, pag. 32),
del regolamento (CE) della Commissione 23 dicembre 1998, n. 2806, relativo
al rilascio dei titoli d’importazione per le banane nel quadro dei contingenti
tariffari e delle banane tradizionali ACP per il primo trimestre del 1999 e
alla presentazione di nuove domande (GU L 349, pag. 32), del
regolamento (CE) della Commissione 15 gennaio 1999, n. 102, relativo al
rilascio di titoli d’importazione di banane nel quadro dei contingenti
tariffari e delle banane ACP tradizionali per il primo trimestre del 1999
(secondo periodo) (GU L 11, pag. 16), e del regolamento (CE)
della Commissione 19 marzo 1999, n. 608, relativo al rilascio dei titoli
d’importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane
ACP tradizionali per il secondo trimestre del 1999 e alla presentazione di
nuove domande (GU L 75, pag. 18), rispetto agli artt. I e
XIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
(GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: il «GATT 1994»), il
quale costituisce l’allegato 1 A dell’Accordo che istituisce
l’Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l’«OMC»), approvato con
decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione
a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi
dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994)
(GU L 336, pag. 1), e all’art. 4 dell’Accordo quadro di
cooperazione tra
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra
Contesto normativo
Gli accordi OMC
3 Con la decisione 94/800 il Consiglio dell’Unione europea ha approvato l’Accordo che istituisce l’OMC e gli accordi che figurano agli allegati 1, 2 e 3 dello stesso (in prosieguo: gli «accordi OMC»), tra cui il GATT 1994.
4 Ai sensi dell’art. II, n. 2, dell’Accordo che istituisce l’OMC:
«Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 (...) costituiscono parte integrante del presente Accordo e sono impegnativi per tutti i membri».
5 Ai sensi dell’art. I, n. 1, del GATT 1994:
«Tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da una parte contraente ad un prodotto originario di, o destinato a qualsiasi altro paese saranno immediatamente e senza condizioni estesi a tutti i prodotti similari originari del, o destinati al territorio di tutte le altre parti contraenti. Questa disposizione riguarda i dazi doganali e le imposizioni di qualsiasi genere che colpiscono le importazioni o le esportazioni, o che sono percepiti in occasione di importazioni o di esportazioni (…)».
6 L’art. XIII del GATT 1994, concernente l’applicazione non discriminatoria delle restrizioni quantitative, stabilisce che:
«1. Nessun divieto o restrizione sarà applicato da una parte contraente all’importazione del prodotto originario del territorio di un’altra parte contraente (...), a meno che divieti o restrizioni simili non siano applicati all’importazione del prodotto similare originario di qualsiasi paese terzo (...).
2. Nell’applicazione delle restrizioni all’importazione di un prodotto qualsiasi, le parti contraenti si sforzeranno di pervenire ad una ripartizione del commercio di tale prodotto che si avvicini nella massima misura possibile a quella che, in assenza di restrizioni, le diverse parti contraenti avrebbero il diritto di attendersi ed osserveranno a tal fine le seguenti disposizioni:
a) ogniqualvolta sarà possibile, saranno stabiliti dei contingenti che rappresentino l’ammontare totale delle importazioni autorizzate (suddivise o meno tra i paesi fornitori) (…);
b) quando non sarà possibile stabilire dei contingenti globali, le restrizioni potranno essere applicate mediante licenze o permessi di importazione senza contingente globale;
c) a meno che non si tratti di mettere in opera i contingenti ripartiti conformemente alla lettera d) del presente paragrafo, le parti contraenti non stabiliranno l’utilizzo di licenze o permessi d’importazione per l’importazione del prodotto considerato proveniente da una fonte di rifornimento o da un paese determinato;
d) qualora un contingente venga suddiviso tra i paesi fornitori, la parte contraente che applica le restrizioni potrà accordarsi circa la ripartizione del contingente con qualsiasi altra parte contraente che abbia un interesse sostanziale alla fornitura del prodotto considerato. Laddove non fosse effettivamente possibile applicare tale metodo, la parte contraente in questione attribuirà, alle parti contraenti che abbiano un interesse sostanziale alla fornitura del prodotto, delle quote in proporzione al contributo apportato da dette parti contraenti al volume totale od al valore totale delle importazioni del prodotto in questione nel corso di un periodo di riferimento precedente, tenuto debitamente conto di tutti i fattori speciali che hanno potuto o possono influenzare il commercio di tale prodotto (...).
(...)
5. Le disposizioni di questo articolo si applicheranno a qualsiasi contingente tariffario istituito o mantenuto in vigore da una parte contraente (...)».
7 Ai termini dell’art. 3, nn. 2, 3, 5 e 7, dell’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (in prosieguo: l’«intesa»), la quale costituisce l’allegato 2 dell’Accordo che istituisce l’OMC:
«2. Il sistema di risoluzione delle controversie dell’OMC svolge un ruolo essenziale nell’assicurare certezza e prevedibilità al sistema commerciale multilaterale (…).
3. La tempestiva soluzione delle situazioni in cui un membro ritiene che un beneficio che gli deriva direttamente o indirettamente dagli accordi contemplati sia pregiudicato da misure adottate da un altro membro è essenziale per un funzionamento efficace dell’OMC e per mantenere un corretto equilibrio tra i diritti e gli obblighi dei membri.
(…)
5. Tutte le soluzioni di questioni formalmente sollevate ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli accordi contemplati, ivi compresi i lodi arbitrali, sono compatibili con tali accordi e non annullano né pregiudicano i benefici derivanti ad un membro dai suddetti accordi, né impediscono il conseguimento dei loro obiettivi.
(…)
7. Prima di presentare un ricorso, un membro considera se un’iniziativa ai sensi della presente procedura possa essere utile. Lo scopo del meccanismo di risoluzione delle controversie è garantire che una controversia possa essere positivamente risolta. Una soluzione reciprocamente accettabile per le parti di una controversia e compatibile con gli accordi contemplati è evidentemente preferibile. In assenza di una soluzione reciprocamente concordata, il primo obiettivo del meccanismo di risoluzione delle controversie è di norma garantire il ritiro delle misure in questione qualora esse risultino incompatibili con le disposizioni di uno degli accordi contemplati. Si dovrebbe ricorrere alle disposizioni in materia di compensazione unicamente qualora il ritiro immediato della misura in questione risulti impraticabile e quale misura provvisoria in attesa che venga ritirata la misura incompatibile con un accordo contemplato. L’ultima risorsa che la presente intesa offre al membro che adisce le procedure di risoluzione delle controversie è la possibilità di sospendere l’applicazione di concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi contemplati in maniera discriminatoria nei confronti dell’altro membro, previa autorizzazione di tali misure da parte dell’[organo di conciliazione (Dispute Settlement Body; in prosieguo: il «DSB»)]».
8 L’art. 21 dell’intesa, rubricato «Verifica dell’applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni» del DSB, dispone:
«1. Per garantire un’efficace risoluzione delle controversie a vantaggio di tutti i membri è essenziale che le raccomandazioni e le decisioni del DSB siano prontamente rispettate.
(…)
3. Nel corso di una riunione del DSB da tenersi entro trenta giorni dalla data di adozione della relazione di un panel o dell’organo d’appello, il membro interessato informa il DSB delle sue intenzioni per quanto riguarda l’applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni del DSB. Qualora non gli sia possibile ottemperare immediatamente a tali raccomandazioni e decisioni, il membro interessato può farlo entro un periodo ragionevole. (…).
(…)
5. In caso di disaccordo sull’esistenza o sulla compatibilità con un accordo contemplato delle misure prese per ottemperare alle raccomandazioni e alle decisioni, tale controversia si risolve facendo ricorso alle presenti procedure di risoluzione delle controversie, ricorrendo anche, ove possibile, al panel originale. (…).
6. Il DSB esercita una sorveglianza sull’applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni adottate. La questione dell’applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni può essere sollevata presso il DSB da qualsiasi membro in qualsiasi momento a partire dalla loro adozione. (…)».
9 Infine, l’art. 22 dell’intesa, rubricato «Compensazione e sospensione di concessioni», recita:
«1. La compensazione e la sospensione di concessioni o di altri obblighi sono misure provvisorie cui si può fare ricorso nei casi in cui le raccomandazioni e le decisioni non siano applicate entro un periodo ragionevole. Tuttavia né la compensazione né la sospensione di concessioni o altri obblighi sono preferibili alla piena applicazione di una raccomandazione per rendere una misura conforme agli accordi contemplati. La compensazione è una misura spontanea e, se viene concessa, dev’essere compatibile con gli accordi contemplati.
2. Qualora il membro interessato non renda la misura risultata incompatibile con un accordo contemplato conforme a detto accordo o non ottemperi altrimenti alle raccomandazioni e alle decisioni entro il periodo ragionevole stabilito ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, tale membro avvia, se invitato a farlo, e non oltre la scadenza del periodo ragionevole, negoziati con qualsiasi parte abbia invocato le procedure di risoluzione delle controversie, al fine di stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. Qualora entro 20 giorni dalla data di scadenza del periodo ragionevole non sia stata convenuta una compensazione reciprocamente accettabile, qualsiasi parte abbia invocato le procedure di risoluzione delle controversie può chiedere al DSB l’autorizzazione a sospendere l’applicazione di concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi contemplati nei confronti del membro interessato.
(…)
8. La sospensione di concessioni o altri obblighi è provvisoria e si applica soltanto finché non viene abolita la misura giudicata incompatibile con un accordo contemplato o finché il membro che deve applicare le raccomandazioni o le decisioni non trova una soluzione all’annullamento o al pregiudizio dei benefici, o finché non si trova una soluzione reciprocamente soddisfacente. Conformemente all’articolo 21, paragrafo 6, il DSB continua a tenere sotto controllo l’applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni adottate, anche nei casi in cui è stata fornita una compensazione o sono stati sospesi concessioni o altri obblighi ma non sono state applicate le raccomandazioni per rendere una misura conforme agli accordi contemplati».
L’Accordo quadro
10 Ai termini dell’art. 4 dell’Accordo quadro:
«Nelle loro relazioni commerciali, le parti contraenti si concedono il trattamento della nazione più favorita, in conformità delle disposizioni dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).
Le due parti ribadiscono inoltre la loro volontà di effettuare gli scambi commerciali conformemente a detto accordo».
La normativa comunitaria
11 Il titolo IV del regolamento n. 404/93 ha sostituito, nel settore della banana, un regime comune di scambi con i paesi terzi ai diversi regimi nazionali anteriori.
15 Il nuovo regime d’importazione delle banane mantiene la distinzione posta dal regime di scambi precedente tra le banane tradizionali e non tradizionali provenienti dagli Stati dell’Africa, dai Caraibi e dal Pacifico (in prosieguo: gli «Stati ACP»), da un lato, e le banane originarie di paesi terzi, dall’altro.
16 L’art. 16, n. 2, del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 1637/98 (in prosieguo: il «regolamento n. 404/93»), così dispone al riguardo:
«Ai fini del presente titolo [“Regime degli scambi con i paesi terzi”] si intende per:
1) “importazioni tradizionali dai paesi ACP” le importazioni nella Comunità di banane originarie degli Stati elencati nell’allegato, limitatamente ad un volume annuo di 857 700 tonnellate (peso netto); tali banane sono denominate “banane ACP tradizionali”;
2) “importazioni non tradizionali dai paesi ACP” le importazioni nella Comunità di banane originarie degli Stati ACP i quali non rientrano nella definizione di cui al punto 1); tali banane sono denominate “banane ACP non tradizionali”;
3) “importazioni dagli Stati terzi non ACP” le banane importate nella Comunità, originarie di Stati terzi diversi dagli Stati ACP; tali banane sono denominate “banane di Stati terzi”».
17 Ai sensi dell’art. 17, primo comma, del regolamento n. 404/93, «[l]e importazioni di banane nella Comunità sono soggette alla presentazione di un certificato d’importazione rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta (…), fatte salve particolari disposizioni adottate per l’applicazione degli articoli 18 e 19».
18 L’art. 18 del medesimo regolamento stabilisce quanto segue:
«1. Ogni anno è aperto un contingente tariffario di 2,2 milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di Stati terzi e di banane ACP non tradizionali.
Nell’ambito di questo contingente tariffario, le importazioni di banane di Stati terzi sono soggette all’imposizione di un dazio doganale pari a 75 ecu/t, mentre le importazioni di banane ACP non tradizionali sono soggette a dazio zero.
2. Ogni anno è aperto un contingente tariffario supplementare di 353 000 tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di Stati terzi e di banane ACP non tradizionali.
Nell’ambito di questo contingente tariffario, le importazioni di banane di Stati terzi sono soggette all’imposizione di un dazio doganale pari a 75 ecu/t e le importazioni di banane ACP non tradizionali sono esenti da dazio.
3. Le importazioni di banane ACP tradizionali sono soggette a dazio zero.
4. Qualora non fosse realisticamente possibile
addivenire ad un accordo con tutte le parti aderenti all’OMC che hanno un
interesse sostanziale [alla] fornitura di banane,
(…)».
19 L’allegato del regolamento n. 404/93, di cui all’art. 16, secondo comma, punto 1, del medesimo, modificato anch’esso dal regolamento n. 1637/98, elenca dodici Stati fornitori di banane tradizionali ACP ai quali è riservato il contingente annuo di 857 700 tonnellate (peso netto), senza stabilire un quantitativo massimo per ciascun paese.
20 Conformemente all’art. 19 del regolamento n. 404/93, le importazioni vengono gestite secondo un «metodo che tiene conto dei flussi di scambi tradizionali (metodo noto come “tradizionali/nuovi arrivati”)».
21 Incaricata di mettere in atto il nuovo regime di scambi con i paesi
terzi in applicazione dell’art. 20 del regolamento n. 404/93,
«1. Ogni operatore tradizionale, registrato in uno Stato membro conformemente all’articolo 5, ottiene per ogni anno, per l’insieme delle origini indicate nell’allegato I, un quantitativo di riferimento unico determinato in base alle quantità di banane che ha effettivamente importato durante il periodo di riferimento.
2. Per le importazioni da effettuare nel 1999, nell’ambito dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, il periodo di riferimento è costituito dagli anni 1994, 1995 e 1996».
22 L’art. 5 del regolamento n. 2362/98 concerne le modalità di determinazione del quantitativo di riferimento.
23 Quanto alle modalità di rilascio dei certificati d’importazione, l’art. 17 del detto regolamento prevede:
«Se per un trimestre e per una o più origini indicate nell’allegato I, i quantitativi oggetto di domande di titoli superano sensibilmente il quantitativo indicativo eventualmente fissato, in applicazione dell’articolo 14 o superano i quantitativi disponibili, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande».
24 Il successivo art. 18 dispone:
«1. Se per una o più origini determinate viene fissata una percentuale di riduzione in applicazione dell’articolo 17, l’operatore che ha presentato una domanda di titolo d’importazione per le citate origini ha l’alternativa seguente:
a) rinunciare ad utilizzare il titolo mediante comunicazione indirizzata all’autorità competente per il rilascio dei titoli, entro dieci giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento che fissa la percentuale di riduzione; in tal caso, la cauzione relativa al titolo è svincolata immediatamente;
b) nel limite globale di un
quantitativo pari o inferiore al quantitativo non attribuito della domanda,
presentare una o più altre domande di titolo per le origini in relazione alle
quali
2.
25 L’art. 29 sempre del regolamento n. 2362/98 così recita:
«Se per una o più delle origini indicate nell’allegato I i quantitativi per i quali sono richiesti titoli
d’importazione per il primo trimestre del 1999 superano il 26% dei quantitativi
indicati in detto allegato,
«Nel quadro del regime d’importazione delle banane, dei contingenti tariffari e delle banane tradizionali ACP per il primo trimestre del 1999, i titoli d’importazione sono rilasciati per il quantitativo specificato nella domanda di titolo, previa applicazione dei coefficienti di riduzione di 0,5793, di 0,6740 e di 0,7080 per le domande che recano rispettivamente le origini “Colombia”, “Costa Rica” ed “Ecuador”».
27 Il regolamento n. 2806/98 ha altresì stabilito, in applicazione dell’art. 18, n. 2, del regolamento n. 2362/98, i quantitativi per i quali era ancora possibile presentare domande di titoli d’importazione per il primo trimestre del 1999. Dette nuove domande sono state oggetto del regolamento n. 102/1999, il quale fissa, al suo art. 1, punto 1, per le banane tradizionali ACP recanti l’origine «Panama», il coefficiente di riduzione di 0,9701 e, per quelle recanti l’origine «Altri», il coefficiente di riduzione di 0,7198, mentre dispone al successivo punto 2 che le domande di titolo per un’origine diversa da quelle menzionate possono essere interamente soddisfatte.
28 Il regolamento n. 608/1999 concerne le domande di titoli per il secondo trimestre del 1999. I coefficienti di riduzione che esso fissa sono di 0,5403, di 0,6743 e di 0,5934 per le domande che indicano rispettivamente le origini «Colombia», «Costa Rica» ed «Ecuador», mentre per origini diverse i titoli rilasciati dagli Stati membri corrispondono ai quantitativi indicati nelle relative domande.
29 Un panel, istituito su richiesta della Repubblica dell’Ecuador in applicazione dell’art. 21, n. 5, dell’intesa, ha constatato, in una relazione del 12 aprile 1999, che il nuovo regime di scambi con i paesi terzi risultante dal regolamento n. 1637/98 continuava a violare gli artt. I, n. 1, e XIII del GATT 1994. Il DSB ha adottato tale relazione il 6 maggio 1999.
30 Conseguentemente, il regime comunitario è stato sottoposto ad ulteriori emendamenti, tramite l’adozione del regolamento (CE) del Consiglio 29 gennaio 2001, n. 216, che modifica il regolamento n. 404/93 (GU L 31, pag. 2).
Causa principale e questioni
pregiudiziali
31
32 Il 14 dicembre 1998 essa ha presentato al BIRB una domanda per titoli d’importazione, relativi al primo trimestre del 1999, per Kg 26 685 935 di banane provenienti dall’Ecuador. Il BIRB ha concesso i titoli per la cifra risultante dall’applicazione al quantitativo domandato del coefficiente di riduzione di 0,7080 fissato dal regolamento n. 2806/98.
33 L’8 gennaio 1999
34 Il 5 marzo 1999
35
36 Considerando che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, non spetta al giudice nazionale pronunciarsi sulla validità di atti comunitari, il Raad van State ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il regolamento (CEE) n. 404/93 (…) come modificato dal regolamento (CE) n. 1637/98 (…), il regolamento (CE) n. 2362/98 (…), il regolamento (CE) n. 2806/98 (…), il regolamento (CE) n. 102/1999 (…) e il regolamento (CE) n. 608/1999 (…) violano gli artt. I e XIII, nn. 1 e 2, lett. d), del GATT 1994, letti separatamente o in combinato disposto, in quanto essi:
– istituiscono, a favore di dodici paesi nominati nell’allegato del regolamento n. 1637/98, un contingente comune per un massimo di 857 700 [tonnellate] di banane (“banane ACP tradizionali”) e, in subordine, in quanto tale contingente, nei limiti in cui è inteso nel sistema attuato dal regolamento n. 1637/98 nel quale l’importazione di banane viene disciplinata solo in base al contingente tariffario, non è conforme ad una ripartizione che si avvicina al commercio senza restrizioni;
– costituiscono un contingente tariffario per un quantitativo totale di 2 535 000 tonnellate per gli Stati terzi e per le banane ACP non tradizionali e successivamente ripartiscono percentualmente tale contingente tariffario in base ad un periodo non rappresentativo, considerato che il commercio di banane negli anni 1994‑1996 era già assoggettato a talune condizioni limitative.
2) Se i regolamenti menzionati supra al n. 1 violino l’art. 4
dell’Accordo quadro (…), in quanto con tale disposizione
3) Se i regolamenti della
Comunità menzionati supra al n. 1 violino
il principio del legittimo affidamento e il principio di buona fede previsti
dal diritto internazionale pubblico e dal diritto internazionale
consuetudinario, in quanto
4) Se
Sulla prima, sulla terza e sulla quarta
questione
37 Con la prima, la terza e la quarta questione il giudice nazionale chiede alla Corte, in sostanza, di verificare la validità del regolamento n. 404/93, nonché dei regolamenti nn. 2362/98, 2806/98, 102/1999 e 608/1999 rispetto agli artt. I e XIII del GATT 1994.
38 Prima di procedere a tale verifica occorre accertare se gli accordi OMC possano essere utilmente invocati dai soggetti dell’ordinamento comunitario per contestare la validità di una normativa comunitaria nell’ipotesi in cui il DSB abbia dichiarato l’incompatibilità con le norme dell’OMC tanto della vecchia quanto della nuova legislazione adottata dalla Comunità proprio al fine di conformarsi ad esse.
39 Ora, è giurisprudenza costante che, tenuto conto della loro natura e
della loro economia, gli accordi OMC non figurano in linea di principio tra le
normative alla luce delle quali
40 Solo nel caso in cui
41 Nella fattispecie, prendendo l’impegno, dopo l’adozione della
decisione del DSB del 25 settembre 1997, di conformarsi alle norme dell’OMC e,
segnatamente, agli artt. I, n. 1, e XIII del GATT 1994,
43 Quindi, sebbene in mancanza di una soluzione reciprocamente soddisfacente per le parti e compatibile con i detti accordi il primo obiettivo del meccanismo di risoluzione delle controversie sia di norma, ai sensi dell’art. 3, n. 7, dell’intesa, quello di ottenere il ritiro delle misure controverse ove risultino incompatibili con le norme dell’OMC, questa stessa disposizione prevede tuttavia, qualora il ritiro immediato di tali misure risulti impraticabile, la possibilità di concedere una compensazione o di autorizzare la sospensione dell’applicazione di concessioni o dell’esecuzione di altri obblighi quali misure provvisorie in attesa che venga ritirata la misura incompatibile (v., in tal senso, sentenza Portogallo/Consiglio, cit., punto 37).
44 È vero che, ai sensi degli artt. 3, n. 7, e 22, n. 1, della detta intesa, la compensazione e la sospensione dell’applicazione di concessioni o di altri obblighi costituiscono misure provvisorie alle quali si può fare ricorso nel caso in cui le raccomandazioni e le decisioni del DSB non siano applicate entro un termine ragionevole, e che la seconda di tali disposizioni esprime la preferenza per la piena applicazione di una raccomandazione intesa a rendere una misura adottata dal membro interessato conforme agli accordi OMC considerati (sentenza Portogallo/Consiglio, cit., punto 38).
45 Tuttavia, al suo n. 2 l’art. 22 prevede che il membro interessato, qualora venga meno all’obbligo di eseguire tali raccomandazioni e decisioni entro un termine ragionevole, avvii, se invitato a farlo, e non oltre la scadenza del detto termine, negoziati con qualsiasi parte abbia invocato le procedure di risoluzione delle controversie, al fine di stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. Qualora entro 20 giorni dalla data di scadenza del periodo ragionevole non sia stata convenuta una compensazione accettabile, la parte che ha invocato le procedure di risoluzione delle controversie può chiedere al DSB l’autorizzazione, nei confronti del detto membro, a sospendere l’applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dagli accordi OMC.
46 All’art. 22, n. 8, dell’intesa, è inoltre stabilito che la controversia resta iscritta all’ordine del giorno del DSB, conformemente all’art. 21, n. 6, dell’intesa, finché non venga risolta ossia finché non venga «abolita» la misura giudicata incompatibile con le norme dell’OMC o finché le parti non trovino una «soluzione reciprocamente soddisfacente».
48 Pertanto, imporre agli organi giurisdizionali l’obbligo di disapplicare norme di diritto interno che siano incompatibili con gli accordi OMC avrebbe la conseguenza di privare gli organi legislativi o esecutivi delle parti contraenti della possibilità, offerta segnatamente dall’art. 22 della detta intesa, di trovare, sia pure a titolo provvisorio, soluzioni negoziate (sentenza Portogallo/Consiglio, cit., punto 40).
49 Nella causa principale risulta dal fascicolo quanto segue:
– dopo aver manifestato al DSB la propria intenzione di conformarsi
alla decisione di quest’ultimo del 25 settembre 1997,
– avendo
– in particolare, gli Stati Uniti d’America sono stati autorizzati, nel
– il regime comunitario è stato oggetto di nuove modificazioni
introdotte dal regolamento n. 216/2001, applicabile a decorrere dal 1°
aprile
– l’adeguamento della normativa comunitaria alle regole dell’OMC è
stato perseguito negoziando accordi con gli Stati Uniti d’America e con
50 Tale soluzione, con cui
52 Si inferisce da quanto sopra che il regolamento n. 1637/98 e i suoi regolamenti di attuazione, di cui trattasi nella causa principale, non possono essere considerati misure destinate ad assicurare l’esecuzione nell’ordinamento giuridico comunitario di un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC. Né essi rinviano esplicitamente a precise disposizioni degli accordi OMC.
54 Ne discende che un operatore economico, in un caso come quello di specie, non può invocare dinanzi a un giudice di uno Stato membro l’incompatibilità di una normativa comunitaria con talune regole dell’OMC, quando tale incompatibilità è stata dichiarata dal DSB.
Sulla seconda questione
55 Con la seconda questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se i regolamenti nn. 404/93, 2362/98, 2806/98, 102/1999 e 608/1999 siano compatibili con l’art. 4 dell’Accordo quadro.
56 È giocoforza constatare che tale articolo, ai cui sensi le parti contraenti si concedono il trattamento della nazione più favorita in conformità all’art. I del GATT 1994, non aggiunge alcunché agli obblighi che già incombono loro in applicazione delle regole dell’OMC.
57 Come
58 Ciò considerato, la motivazione fornita in risposta alla prima, alla terza e alla quarta questione, concernente la possibilità di invocare le regole dell’OMC dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, vale anche per l’interpretazione dell’art. 4 dell’Accordo quadro.
Sulle spese
59 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da terzi che hanno presentato osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
Un operatore economico, in un caso come quello di specie, non può invocare dinanzi a un giudice di uno Stato membro l’incompatibilità di una normativa comunitaria con talune norme dell’Organizzazione mondiale del Commercio, quando tale incompatibilità è stata dichiarata dall’organo di conciliazione previsto all’art. 2, n. 1, dell’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, la quale costituisce l’allegato 2 dell’Accordo che istituisce la detta Organizzazione, approvato con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994).
(Seguono le firme)