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Corte di Giustizia delle Comunità europee (Seconda Sezione), 1 ottobre 2009

 

 

C-370/07, Commissione delle Comunità europeeConsiglio dell’Unione europea

 

 

Nella causa C‑370/07,

avente ad oggetto il ricorso di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, proposto il 2 agosto 2007,

 

Commissione delle Comunità europee,

rappresentata dai sigg. G. Valero Jordana e C. Zadra,

in qualità di agenti,

con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

 

contro

 

Consiglio dell’Unione europea,

rappresentato dai sigg. J.‑P. Jacqué, F. Florindo Gijón e dalla sig.ra K. Michoel,

in qualità di agenti,

convenuto,

 

sostenuto da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

rappresentato dalle sig.re E. Jenkinson e I. Rao,

in qualità di agenti, assistite dal sig. D. Wyatt, QC,

interveniente,

 

 

LA CORTE (Seconda Sezione),

 

composta dal sig. C. W. A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.‑C. Bonichot, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (relatore) e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 marzo 2009,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 aprile 2009,

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede l’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione europea 24 maggio 2007, che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea in merito ad alcune proposte presentate alla quattordicesima riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), organizzata a L’Aia (Paesi Bassi) dal 3 al 15 giugno 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Contesto normativo

2        L’art. 253 CE dispone quanto segue:

«I regolamenti, le direttive e le decisioni, adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché detti atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente Trattato».

3        Ai sensi dell’art. 300, n. 2, CE, come modificato dal Trattato di Nizza:

«Fatte salve le competenze riconosciute alla Commissione in questo settore, la firma, eventualmente accompagnata da una decisione riguardante l’applicazione provvisoria prima dell’entrata in vigore, e la conclusione degli accordi sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all’unanimità quando l’accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l’unanimità sul piano interno, nonché per gli accordi di cui all’articolo 310.

In deroga alle norme previste dal paragrafo 3, si applicano le stesse procedure alle decisioni volte a sospendere l’applicazione di un accordo e allo scopo di stabilire le posizioni da adottare a nome della Comunità in un organismo istituito da un accordo, se tale organismo deve adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale dell’accordo.

Il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato di qualsiasi decisione, adottata a norma del presente paragrafo, relativa all’applicazione provvisoria o alla sospensione di accordi, ovvero alla definizione della posizione della Comunità nell’ambito di un organismo istituito da un accordo».

 Fatti

4        La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta il 3 marzo 1973 a Washington (in prosieguo: la «CITES»), è entrata in vigore il 1° luglio 1975. Essa ha per obiettivo la tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, principalmente limitandone o regolamentandone il commercio.

5        La Comunità non è Parte contraente della CITES. Essa gode dello status di osservatore alle Conferenze delle Parti. Tuttavia, dal 1982, adotta autonomamente misure che hanno per oggetto l’esecuzione, all’interno della Comunità, degli obblighi degli Stati membri risultanti dalla CITES.

6        Lo strumento adottato più recentemente ai fini dell’autonoma attuazione della CITES è il regolamento (CE) del Consiglio 9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU 1997, L 61, pag. 1). Esso è stato adottato sulla base dell’art. 130 S, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 175, n. 1, CE).

7        Il 4 aprile 2007, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta per l’adozione della decisione impugnata, la quale proposta faceva riferimento, quanto al fondamento giuridico di tale decisione, da una parte, agli artt. 175, n. 1, CE e 133 CE e, dall’altra, all’art. 300, n. 2, secondo comma, CE.

8        Il 24 maggio 2007, il Consiglio ha adottato la decisione impugnata, la quale non menziona il fondamento giuridico sul quale è basata.

9        Con lettera del 14 giugno 2007, il Consiglio ha trasmesso la detta decisione al Parlamento.

10      La decisione impugnata ha il seguente tenore:

«Articolo 1

La posizione della Comunità, per quanto riguarda i settori di sua competenza, espressa dagli Stati membri agendo congiuntamente nell’interesse della Comunità alla [14a riunione della Conferenza delle Parti della CITES], è conforme agli allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Qualora le nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate dopo l’adozione della presente decisione e prima o durante la [14a riunione della Conferenza delle Parti della CITES] possano influenzare la posizione di cui all’articolo 1, o nel caso in cui nel corso della riunione vengano presentate nuove proposte che non costituiscono ancora oggetto di una posizione della Comunità, la posizione di quest’ultima per quanto riguarda i settori di sua competenza viene definita mediante un coordinamento in loco prima che la proposta venga messa ai voti della [Conferenza delle Parti]».

 Conclusioni delle parti e procedura

11      La Commissione chiede che la Corte voglia:

        annullare la decisione impugnata, e

        condannare il Consiglio alle spese.

12      Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

        respingere il ricorso;

        in subordine, per l’eventualità in cui la Corte ritenga di dover annullare la decisione impugnata, accertare la persistenza dei suoi effetti, e

        condannare la Commissione alle spese.

13      Con ordinanza del presidente della Corte 20 novembre 2007, è stato autorizzato l’intervento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a sostegno del Consiglio.

 Sul ricorso

 Sulla ricevibilità

14      Il Consiglio sostiene, a titolo di osservazione preliminare di natura procedurale, che il ricorso è privo di oggetto avendo la decisione impugnata già esplicato tutti i suoi effetti giuridici dato che la posizione della Comunità in essa contenuta è stata espressa in occasione della Conferenza delle Parti della CITES tenutasi a L’Aia dal 3 al 15 giugno 2007.

15      La Commissione, la quale precisa che la proposizione del presente ricorso è finalizzata a far sì che la Corte pronunci una sentenza atta ad impedire che, in futuro, nel contesto della Conferenza delle Parti della CITES, il Consiglio adotti decisioni che non menzionino il loro fondamento giuridico, sostiene che il ricorso è ricevibile.

16      A tal riguardo, va rammentato che la Commissione non deve provare un interesse ad agire per proporre un ricorso di annullamento avverso decisioni di questo tipo (v., in tale senso, sentenza 26 marzo 1987, causa 45/86, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 1493, punto 3).

17      Occorre, inoltre, osservare che la Corte ha già dichiarato ricevibili ricorsi diretti all’annullamento di un atto che era già stato eseguito o che non era più applicabile al momento della proposizione del ricorso (v. sentenze 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione, Racc. pag. 1965, punto 21, e 26 aprile 1988, causa 207/86, Apesco/Commissione, Racc. pag. 2151, punto 16).

18      Conseguentemente, il ricorso è ricevibile.

 Nel merito

 Argomenti delle parti

19      La Commissione invoca un unico motivo a sostegno del suo ricorso, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 253 CE, in ragione del fatto che la decisione impugnata non menziona il fondamento giuridico sul quale essa è basata.

20      La Commissione sottolinea di aver proposto di adottare, come fondamento giuridico sostanziale della decisione impugnata, il combinato disposto degli artt. 133 CE e 175 CE, dato che, nell’ambito della CITES, la regolamentazione del commercio delle specie e la conservazione di queste ultime hanno pari importanza. La mancata indicazione di questo duplice fondamento giuridico avrebbe privato le istituzioni comunitarie interessate e gli Stati membri di indicazioni in merito alle loro rispettive competenze e, quindi, al loro rispettivo ruolo nell’ambito della Conferenza delle Parti della CITES. La circostanza che il regolamento n. 338/97 sia basato unicamente sull’art. 175 CE, e non sul combinato disposto degli artt. 133 CE e 175 CE, sarebbe priva di pertinenza in quanto la determinazione del fondamento giuridico di un atto dev’essere operata alla luce del suo scopo e del suo contenuto proprio, e non alla luce del fondamento giuridico scelto per l’adozione di altri atti comunitari simili.

21      Quanto al fondamento giuridico procedurale, la Commissione afferma che solo una decisione del Consiglio che si basi sull’art. 300, n. 2, secondo comma, CE può costituire lo strumento normativo appropriato per definire una posizione della Comunità quando si deve adottare una decisione della Conferenza delle Parti della CITES munita di effetti giuridici e che l’acquis comunitario può essere pregiudicato in conseguenza di tale adozione. L’omissione del detto fondamento avrebbe causato grande incertezza circa la procedura realmente seguita dal Consiglio e avrebbe pregiudicato le prerogative del Parlamento.

22      Richiamando la citata sentenza Commissione/Consiglio, la Commissione fa anche valere che il fondamento giuridico della decisione impugnata non può essere dedotto da altri elementi di quest’ultima. Del resto, il Consiglio avrebbe evitato ogni riferimento al Trattato nella decisione impugnata.

23      La Commissione contesta l’argomento del Consiglio relativo al fatto che la decisione impugnata non sarebbe una decisione ai sensi dell’art. 249 CE. Essa rileva, a tal proposito, che la distinzione tra i due tipi di decisioni effettuata dal Consiglio sulla base dell’impiego di due termini differenti nella versione tedesca del Trattato («Beschluß» e «Entscheidung» per «decisione»), il quale si presenterebbe solo in altre due versioni linguistiche del Trattato, vale a dire nella versione olandese («beschikking» e «besluit») e in quella slovena («odlocba» e («sklep»), non ha un fondamento nel Trattato. Invero, quest’ultimo non stabilirebbe una distinzione tra le decisioni di cui all’art. 253 CE e le altre decisioni. Essa sottolinea che gli atti menzionati all’art. 300, n. 2, secondo comma, CE sono designati con il termine «decisioni» e che, in particolare, le versioni inglese e francese del Trattato, considerate nel rispettivo contesto, sono conformi a tale terminologia.

24      La mancata menzione del fondamento giuridico della decisione impugnata non può essere giustificata, secondo la Commissione, dal fatto che tale decisione è indirizzata unicamente alle parti che hanno partecipato alla sua adozione, poiché è necessario preservare le prerogative delle istituzioni e non ostacolare il controllo giurisdizionale esercitato dalla Corte.

25      La Commissione contesta la pertinenza, nel caso di specie, del richiamo della sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, detta «AETS» (Racc. pag. 263), la quale riguardava taluni «negoziati del Consiglio», mentre, nella presente causa, viene in questione una decisione del Consiglio adottata ai sensi dell’art. 300, n. 2, secondo comma, CE ed esplicitamente menzionata all’art. 253 CE. La Commissione precisa che, invece, nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza AETS, veniva in questione un atto adottato alla luce delle circostanze molto particolari del caso di specie, considerato valido dalla Corte unicamente in tali circostanze, e al quale la Commissione aveva dato il suo consenso.

26      La Commissione sostiene che la mancata menzione del fondamento giuridico della decisione impugnata non costituisce un vizio meramente formale in quanto, secondo la Corte, la scelta del fondamento giuridico appropriato riveste un’importanza di natura costituzionale (parere 6 dicembre 2001, 2/00, Racc. pag. I‑9713, punto 5), sicché una tale lacuna costituisce una violazione che pregiudica l’equilibrio costituzionale determinato dal Trattato tra le istituzioni e tra la Comunità e gli Stati membri. Inoltre, il Consiglio avrebbe deliberatamente eliminato la menzione del fondamento giuridico in parola, facendo così intendere che esso non approvava la necessità di citarlo espressamente.

27      Peraltro, la procedura prevista all’art. 300, n. 2, secondo comma, CE non sarebbe stata rispettata dato che la decisione impugnata sarebbe stata trasmessa al Parlamento solo tre settimane dopo la sua adozione, ossia il 14 giugno 2007, di modo che tale trasmissione tardiva avrebbe pregiudicato le prerogative del Parlamento.

28      Infine, la Commissione contesta la pertinenza delle ulteriori osservazioni del Consiglio in merito alla prassi relativa alla definizione delle posizioni comunitarie e rammenta che, secondo la giurisprudenza, una mera prassi del Consiglio non vale a derogare a norme del Trattato (sentenza 23 febbraio 1988, causa 68/86, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. 855, punto 24).

29      Il Consiglio adduce, come argomento principale, che, nel caso di specie, esso non era tenuto a citare il fondamento giuridico della decisione impugnata in quanto quest’ultima è una decisione sui generis, designata in tedesco con il termine «Beschluß», adottata dal Consiglio nell’ambito delle relazioni esterne della Comunità, conformemente all’art. 300, n. 2, secondo comma, CE. Tale decisone dovrebbe essere distinta dalla decisione, designata con il termine tedesco «Entscheidung», di cui agli artt. 249 CE e 253 CE.

30      Esso spiega che, poiché la decisione impugnata ha un’incidenza unicamente sulle relazioni tra la Comunità e gli Stati membri nonché sui rapporti tra le istituzioni e non ha quindi alcun effetto sui diritti ed obblighi legali di terzi quali le persone fisiche o le società, l’obbligo di motivazione non avrebbe ragione di esistere poiché la detta decisione si rivolge solo alle parti che hanno partecipato alla sua adozione. Come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza AETS, che riguardava taluni «negoziati del Consiglio» in vista della conclusione di un accordo internazionale, la decisione impugnata sarebbe un «Beschluß» e, in quanto tale, non figurerebbe nell’elenco tassativo degli atti soggetti all’obbligo di motivazione.

31      Come argomento sussidiario, il Consiglio adduce, richiamando la sentenza 14 dicembre 2004, causa C‑210/03, Swedish Match (Racc. pag. I‑11893, punto 44), che il mancato riferimento, in un atto, al suo fondamento giuridico costituisce solo un vizio meramente formale. La mancanza di un siffatto riferimento nella decisione impugnata non avrebbe avuto infatti alcuna incidenza sulla procedura applicabile per la sua adozione poiché, nel caso di specie, la procedura prevista all’art. 300, n. 2, secondo comma, CE sarebbe stata rispettata. Il Consiglio precisa, a tal riguardo, che tale disposizione prescrive unicamente una trasmissione della decisione interessata al Parlamento a fini informativi, ma che essa non prevede alcun termine e non lo obbliga in alcun modo a sottoporre tale decisione ad un controllo parlamentare.

32      Quanto al duplice fondamento giuridico sostanziale proposto dalla Commissione, il Consiglio sostiene che, essendo stato il regolamento n. 338/97 adottato sulla base del solo art. 130 S del Trattato, non si sarebbe potuta raggiungere all’interno del Consiglio la maggioranza qualificata necessaria ad adottare il fondamento giuridico così proposto.

33      Secondo il Consiglio, si doveva adottare una posizione della Comunità conformemente alle procedure previste dal Trattato prima dell’inizio della 14a riunione della Conferenza delle Parti della CITES. La mancata menzione del fondamento giuridico della decisione impugnata non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla procedura che ha condotto all’adozione della stessa, sulla natura vincolante di tale decisione, sugli stessi negoziati svoltisi all’interno della detta Conferenza, né sul ruolo svolto dalla Commissione e dagli Stati membri in tali negoziati. Il Consiglio precisa che il ruolo della Commissione in questi ultimi era determinato – e limitato – dal fatto che la Comunità non è una Parte contraente della CITES e non dalla mancata menzione del fondamento giuridico della decisione impugnata.

34      Il Consiglio sottolinea che la mancata menzione del fondamento giuridico della decisione impugnata non ha neppure avuto un’incidenza sull’adozione dell’atto comunitario interno corrispondente in quanto l’art. 19 del regolamento n. 338/97 prevede che l’adozione, in particolare, di modifiche degli allegati di tale regolamento in seguito a decisioni della Conferenza delle Parti e a decisioni del Comitato permanente della CITES è soggetta ad una procedura di comitatologia.

35      Il Consiglio fa poi osservare che la prassi in materia di determinazione delle posizioni della Comunità è molto varia e continua ad esserlo dall’entrata in vigore del Trattato di Nizza. Da una parte, esisterebbero decisioni del Consiglio che considerano o solo il fondamento giuridico sostanziale o solo l’art. 300, n. 2, secondo comma, CE. Dall’altra, non sarebbe inconsueto che le posizioni della Comunità siano determinate dall’approvazione diretta, da parte del Consiglio, del testo in ordine al quale la posizione dev’essere adottata, senza che tale approvazione sia accompagnata da una decisione sui generis. In questi ultimi casi, il Consiglio avrebbe sempre deliberato su proposta della Commissione, tenendo conto della forma da essa prospettata.

36      Il Regno Unito, che supporta l’intera argomentazione del Consiglio, aggiunge che l’art. 300, n. 2, secondo comma, CE non contiene alcuna disposizione che implichi, nella materia in questione, la sostituzione agli atti sui generis di decisioni ai sensi dell’art. 249 CE. Inoltre, la partecipazione della Commissione alla procedura che ha condotto all’adozione della decisione impugnata nonché ai negoziati relativi alla CITES avrebbe offerto a quest’ultima istituzione tutte le garanzie giuridiche che l’art. 253 CE mira ad assicurare ai terzi. Gli atti sui generis darebbero alla Comunità la flessibilità necessaria ad una partecipazione efficace negli organismi istituiti da accordi internazionali e sarebbe contrario agli interessi della Comunità imporre al Consiglio di precisare il fondamento giuridico di ogni decisione del tipo di quella in questione nella causa principale. Il Regno Unito precisa che il fatto che sul Consiglio non incomba un rigoroso obbligo di menzionare il fondamento giuridico di un atto sui generis, conformemente all’art. 253 CE, non significa che esso debba astenersi dal farne menzione.

 Giudizio della Corte

37      Preliminarmente va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione, sancito all’art. 253 CE, implica che tutti gli atti di cui trattasi contengano un’esposizione dei motivi che hanno indotto l’istituzione ad emanarli, in modo che la Corte possa esercitare il proprio controllo e che sia gli Stati membri sia i terzi interessati conoscano le condizioni nelle quali le istituzioni comunitarie hanno fatto applicazione del Trattato (v., in tal senso, in particolare, sentenza 17 maggio 1994, causa C‑41/93, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑1829, punto 34).

38      Dalla giurisprudenza della Corte deriva che l’obbligo di indicare il fondamento giuridico di un atto fa parte dell’obbligo di motivazione (v., in particolare, sentenze Commissione/Consiglio, cit., punto 9, e 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio, Racc. pag. 4563, punti 36‑38).

39      La Corte ha anche affermato che l’esigenza di certezza del diritto fa sì che qualsiasi atto che miri a produrre effetti giuridici debba trarre la propria forza vincolante da una disposizione del diritto comunitario che dev’essere espressamente indicata come fondamento giuridico e che prescrive la forma giuridica di cui il provvedimento dev’essere rivestito (sentenza 16 giugno 1993, causa C‑325/91, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑3283, punto 26).

40      È alla luce di tali considerazioni che si deve determinare se la decisione impugnata abbia potuto essere validamente adottata senza che fosse menzionato il suo fondamento giuridico. A tal fine, si deve esaminare se tale decisione sia soggetta all’obbligo di motivazione e se essa debba, di conseguenza, indicare il fondamento giuridico.

41      A sostegno delle loro rispettive tesi, le parti presentano in primo luogo argomenti di carattere terminologico rifacendosi alle differenti versioni linguistiche dell’art. 300, n. 2, CE. La Commissione fa valere che la decisione impugnata è una decisione ai sensi dell’art. 249 CE, designata in tedesco con il termine «Entscheidung», e che essa deve, di conseguenza, essere motivata. Il Consiglio, sostenuto dal Regno Unito, ritiene invece che si tratti di una decisione sui generis, designata in tedesco dal termine «Beschluß», che non viene considerata dall’art. 253 CE.

42      A tal riguardo, va constatato che la qualificazione della decisione impugnata come decisione ai sensi dell’art. 249 CE o come decisione sui generis non è determinante nel caso di specie al fine di decidere se essa debba essere soggetta all’obbligo di motivazione. Invero, tale obbligo, che è giustificato segnatamente dal controllo giurisdizionale che deve poter essere esercitato dalla Corte, dev’essere applicato ad ogni atto che può formare l’oggetto di un ricorso di annullamento. Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti impugnabili ai sensi dell’art. 230 CE tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti, a prescindere dalla loro forma (v., in particolare, sentenze AETS, cit., punto 42; 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9, e 17 luglio 2008, causa C‑512/06 P, Athinaïki Techniki/Commissione, Racc. pag. I‑5829, punto 42). Ne consegue che, in linea di principio, ogni atto avente effetti giuridici è soggetto all’obbligo di motivazione.

43      Nel caso di specie, ai sensi del suo art. 1, la decisione impugnata stabilisce la posizione della Comunità, per quanto riguarda i settori di sua competenza, che sarà espressa dagli Stati membri agendo congiuntamente nell’interesse della Comunità alla 14a riunione della Conferenza delle Parti della CITES.

44      La decisione impugnata è quindi un atto che produce effetti giuridici vincolanti, in quanto stabilisce la posizione della Comunità nell’ambito della detta 14a riunione, e ha un carattere vincolante, da una parte, per il Consiglio e per la Commissione e, dall’altra, per gli Stati membri imponendo loro di difendere la detta posizione.

45      Ne consegue che la decisione impugnata dev’essere motivata e deve, di conseguenza, indicare il fondamento giuridico sul quale essa è basata, in particolare, affinché la Corte possa esercitare il suo controllo giurisdizionale.

46      L’indicazione del detto fondamento giuridico s’impone anche alla luce del principio delle competenze di attribuzione sancito all’art. 5, primo comma, CE, secondo il quale la Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal Trattato sia per l’attività comunitaria interna sia per quella internazionale (v. parere 28 marzo 1996, 2/94, Racc. pag. I‑1759, punto 24).

47      Va rilevato a tal proposito che la Corte ha già affermato che la scelta del fondamento giuridico appropriato riveste un’importanza di natura costituzionale, dato che la Comunità, disponendo soltanto di competenze di attribuzione, deve ricondurre la decisione impugnata ad una disposizione del Trattato che la legittimi ad approvare un simile atto (v., in tal senso, parere 2/00, cit., punto 5).

48      L’indicazione del fondamento giuridico riveste anche un’importanza particolare al fine di preservare le prerogative delle istituzioni comunitarie interessate dalla procedura di adozione di un atto. Ad esempio, nella presente causa, una siffatta indicazione può incidere sulle competenze del Parlamento, stante che gli artt. 133 CE, 175 CE e 300, n. 2, CE non attribuiscono a quest’ultimo lo stesso grado di partecipazione al momento dell’adozione di un atto. Inoltre, l’indicazione del fondamento giuridico è necessaria al fine di determinare le modalità di voto in seno al Consiglio. Orbene, a tal riguardo, l’art. 300, n. 2, primo comma, CE prevede che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata salvo, da una parte, quando l’accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l’unanimità sul piano interno e, dall’altra, per gli accordi di cui all’art. 310 CE.

49      Del resto, l’indicazione del fondamento giuridico determina la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri. Invero, nel caso di specie, l’applicazione del solo art. 175 CE o dell’art. 133 CE non avrebbe avuto le stesse implicazioni sulla ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri rispetto ad un’eventuale applicazione combinata di queste due disposizioni, stante che l’art. 133 CE conferisce una competenza esclusiva alla Comunità mentre l’art. 175 CE prevede una competenza condivisa tra la Comunità e gli Stati membri. L’omissione dell’indicazione di un fondamento giuridico è quindi suscettibile di generare confusione circa il carattere della competenza della Comunità ed è tale da indebolire quest’ultima nella difesa della sua posizione al momento di negoziati internazionali.

50      La conclusione che la decisione impugnata avrebbe dovuto menzionare il fondamento giuridico sul quale essa è basata non può essere messa in discussione dagli argomenti invocati dal Consiglio e dal Regno Unito.

51      Quanto, in primo luogo, all’argomento del Consiglio relativo alla citata sentenza AETS, si deve rilevare che la decisione impugnata e la deliberazione in questione in tale sentenza non sono state adottate in situazioni comparabili. Infatti, quest’ultima riguardava modalità appropriate di cooperazione al fine di assicurare con la maggiore efficacia possibile la difesa degli interessi della Comunità nella negoziazione e nella conclusione dell’Accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada, in un momento in cui l’attuazione della nuova ripartizione di competenze all’interno della Comunità poteva compromettere un esito fruttuoso dei negoziati. Si trattava dunque di un atto adottato nelle circostanze peculiari della causa che ha dato luogo alla citata sentenza AETS. Del tutto differente risulta la situazione nel presente caso di specie, avendo il Consiglio adottato una decisione conformemente all’art. 300, n. 2, secondo comma, CE.

52      Quanto, in secondo luogo, all’argomento del Regno Unito secondo il quale un eccessivo formalismo disturberebbe seriamente l’efficacia della partecipazione della Comunità negli organismi istituiti da accordi internazionali, si deve notare, da una parte, che, se anche la necessità di una flessibilità dei mezzi di azione può indubbiamente rivestire una certa importanza nell’ambito di negoziati internazionali, nondimeno la Comunità dispone solo di competenze di attribuzione e può agire solo nei limiti di queste. Dall’altra, secondo una giurisprudenza costante, il requisito della motivazione viene valutato alla luce della natura dell’atto in questione e del suo contesto (v., in tal senso, sentenza 22 dicembre 2008, causa C‑333/07, Régie Networks, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 63 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, se è pur vero che una motivazione di tale atto, secondo i casi più o meno dettagliata, può rispondere alle eventuali difficoltà riscontrate al momento di negoziati internazionali, l’indicazione del suo fondamento giuridico non può tuttavia costituire un eccessivo sforzo di motivazione. L’indicazione del fondamento giuridico deve, pertanto, essere considerata, in linea di principio, come un dato minimo che consente di soddisfare il requisito della motivazione stante che la Comunità deve ricondurre l’atto adottato ad una disposizione del Trattato che la legittima a tal fine.

53      In terzo luogo, l’argomento, anch’esso invocato dal Regno Unito, relativo a scadenze vincolanti non può essere accolto. Disponendo la Comunità, infatti, solo di competenze di attribuzione, occorre determinare l’articolo del Trattato che le conferisce la sua competenza prima che essa agisca. Inoltre, menzionare il fondamento giuridico successivamente, in un atto diretto a dare esecuzione a livello comunitario alle modifiche apportate alla CITES, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, non può essere sufficiente a rispettare l’obbligo di motivazione, poiché la motivazione di un atto deve figurare in esso (v. sentenze 16 novembre 2000, causa C‑291/98 P, Sarrió/Commissione, Racc. pag. I‑9991, punti 73 e 75, e 21 gennaio 2003, causa C‑378/00, Commissione/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I‑937, punto 66).

54      Infine, non si può accogliere neanche l’argomento invocato dal Consiglio, secondo il quale, in passato, decisioni comparabili non avrebbero nemmeno menzionato il fondamento giuridico sul quale erano basate. Invero, a tal riguardo basti osservare che una mera prassi del Consiglio non vale a derogare a norme del Trattato e, di conseguenza, non può costituire un precedente che vincola le istituzioni della Comunità relativamente al corretto fondamento giuridico (sentenze Regno Unito/Consiglio, cit., punto 24, e 26 marzo 1996, causa C‑271/94, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I‑1689, punto 24).

55      Dalle considerazioni che precedono risulta che la decisione impugnata doveva, perlomeno, menzionare il fondamento giuridico sul quale essa è basata al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione.

56      Va, tuttavia, rammentato che l’omissione del riferimento ad una precisa disposizione del Trattato non può costituire un vizio sostanziale qualora il fondamento giuridico di un atto possa essere determinato con il sostegno di altri suoi elementi. Un siffatto riferimento esplicito è tuttavia indispensabile qualora, in sua mancanza, gli interessati e la Corte siano incerti circa il preciso fondamento giuridico (v. sentenza Commissione/Consiglio, cit., punto 9).

57      Nel caso di specie, il fondamento giuridico non può essere determinato sulla base di nessun elemento della decisione impugnata. Infatti, quest’ultima si limita a far riferimento alla proposta di decisione del Consiglio che la Commissione gli ha presentato. Il punto 1 della motivazione della decisione impugnata indica che la CITES è stata attuata nella Comunità mediante il regolamento n. 338/97. Quanto ai punti 2‑4 di tale motivazione, questi si limitano a rilevare che talune risoluzioni della Conferenza delle Parti della CITES possono influenzare la normativa comunitaria, che la Comunità non è ancora Parte contraente della CITES e che, qualora siano state adottate norme comunitarie per il raggiungimento degli obiettivi del Trattato, gli Stati membri non possono, fuori dall’ambito delle istituzioni comunitarie, assumere impegni atti ad incidere su tali norme o ad alterarne il campo di applicazione.

58      Dalle memorie presentate dinanzi alla Corte risulta, inoltre, che la scelta del fondamento giuridico pertinente è stata oggetto di controversie in seno al Consiglio. A tal proposito, la Commissione ha analogamente rivelato, senza venir contraddetta al riguardo, che taluni Stati membri hanno formulato obiezioni rispetto al duplice fondamento giuridico sostanziale proposto dalla Commissione, preferendo molti di loro adottare il solo art. 175 CE, mentre altri Stati membri hanno manifestato il loro dissenso quanto al fondamento giuridico procedurale proposto, consistente nell’art. 300, n. 2, secondo comma, CE.

59      Del resto, il Consiglio afferma che, nell’adottare la decisione impugnata, esso ha agito conformemente alla procedura di cui all’art. 300, n. 2, secondo comma, CE, ma che esso ha reputato non fosse indispensabile menzionare il fondamento giuridico procedurale. Esso precisa che non è stato possibile raggiungere un accordo in ordine al duplice fondamento giuridico sostanziale proposto dalla Commissione.

60      Ne consegue che il fondamento giuridico della decisione impugnata non può essere chiaramente dedotto da quest’ultima e che la mancata menzione del fondamento giuridico si spiega per l’esistenza di dissensi in seno al Consiglio, perlomeno relativamente al fondamento giuridico sostanziale.

61      Ciò considerato, contrariamente a quanto sostengono il Consiglio e il Regno Unito, la mancata menzione, nella decisione impugnata, di un fondamento giuridico non può essere considerata come un vizio meramente formale.

62      Ne consegue che la decisione impugnata dev’essere annullata a motivo della mancata menzione, nella stessa, del fondamento giuridico sul quale essa è basata.

 Sulla richiesta di conservare gli effetti della decisione impugnata

63      Il Consiglio, sostenuto a tal riguardo dal Regno Unito, chiede alla Corte, nel caso in cui essa annullasse la decisione impugnata, di mantenerne in vigore gli effetti. La Commissione non si è opposta a tale richiesta.

64      Ai sensi dell’art. 231, secondo comma, CE, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi. Tale disposizione può applicarsi per analogia anche ad una decisione, qualora esistano importanti ragioni di certezza del diritto, paragonabili a quelle che sorgono in caso di annullamento di taluni regolamenti, idonee a giustificare l’esercizio da parte della Corte del potere conferitole in tale ambito dall’art. 231, secondo comma, CE (sentenza 6 novembre 2008, causa C‑155/07, Parlamento/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).

65      Va rilevato che la decisione impugnata era diretta a stabilire la posizione della Comunità in merito ad alcune proposte esaminate alla 14a riunione della conferenza delle Parti della CITES che si è tenuta a L’Aia dal 3 al 15 giugno 2007. In proposito è pacifico che tale posizione della Comunità è stata effettivamente espressa dagli Stati membri conformemente alla decisione impugnata.

66      Alla luce di ciò, occorre mantenere in vigore, per ragioni di certezza del diritto, gli effetti della decisione impugnata, di cui viene pronunciato l’annullamento con la presente sentenza.

 Sulle spese

67      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Consiglio, risultato soccombente, deve essere condannato alle spese. Ai sensi del n. 4, primo comma, dello stesso articolo, il Regno Unito, interveniente nel presente procedimento, sopporta le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La decisione del Consiglio dell’Unione europea 24 maggio 2007, che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità europea in merito ad alcune proposte presentate alla 14a riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), organizzata a L’Aia (Paesi Bassi) dal 3 al 15 giugno 2007, è annullata.

2)      Gli effetti della decisione annullata sono mantenuti in vigore.

3)      Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

4)      Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.

 

                                      (Seguono le firme)