Corte di Giustizia delle Comunità europee (Seconda
Sezione), 1 ottobre 2009
C-370/07, Commissione delle Comunità europee – Consiglio dell’Unione europea
Nella causa C‑370/07,
avente ad oggetto il
ricorso di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, proposto il 2
agosto 2007,
Commissione delle Comunità europee,
rappresentata dai
sigg. G. Valero Jordana
e C. Zadra,
in
qualità di agenti,
con domicilio eletto in
Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea,
rappresentato dai
sigg. J.‑P. Jacqué,
F. Florindo Gijón
e dalla sig.ra K. Michoel,
in
qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da:
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
rappresentato dalle sig.re E. Jenkinson e
I. Rao,
in
qualità di agenti, assistite dal sig. D. Wyatt,
QC,
interveniente,
composta dal
sig. C. W. A. Timmermans,
presidente di sezione, dai sigg. J.‑C. Bonichot, J. Makarczyk,
L. Bay Larsen (relatore) e dalla
sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato
generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere:
sig.ra L. Hewlett, amministratore
principale
vista la fase scritta del
procedimento e in seguito all’udienza del 4 marzo 2009,
sentite le conclusioni
dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 aprile 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso,
Contesto normativo
2 L’art. 253 CE dispone quanto segue:
«I
regolamenti, le direttive e le decisioni, adottati congiuntamente dal
Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché detti atti adottati dal Consiglio o
dalla Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri
obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente Trattato».
3 Ai sensi dell’art. 300, n. 2, CE, come
modificato dal Trattato di Nizza:
«Fatte salve le competenze
riconosciute alla Commissione in questo settore, la firma, eventualmente
accompagnata da una decisione riguardante l’applicazione provvisoria prima
dell’entrata in vigore, e la conclusione degli accordi sono decise dal
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione. Il Consiglio delibera all’unanimità quando l’accordo riguarda un
settore per il quale è richiesta l’unanimità sul piano interno, nonché per gli
accordi di cui all’articolo 310.
In
deroga alle norme previste dal paragrafo 3, si applicano le stesse
procedure alle decisioni volte a sospendere l’applicazione di un accordo e allo
scopo di stabilire le posizioni da adottare a nome
della Comunità in un organismo istituito da un accordo, se tale organismo deve
adottare decisioni che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per le
decisioni che integrano o modificano il quadro istituzionale dell’accordo.
Il
Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato di qualsiasi
decisione, adottata a norma del presente paragrafo, relativa all’applicazione
provvisoria o alla sospensione di accordi, ovvero alla definizione della
posizione della Comunità nell’ambito di un organismo istituito da un accordo».
Fatti
4
5
6 Lo strumento adottato più recentemente ai fini
dell’autonoma attuazione della CITES è il regolamento (CE) del Consiglio
9 dicembre 1996, n. 338/97, relativo alla protezione di specie
della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU 1997, L 61,
pag. 1). Esso è stato adottato sulla base dell’art. 130 S,
n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica,
art. 175, n. 1, CE).
7 Il 4 aprile 2007,
8 Il 24 maggio 2007, il Consiglio ha adottato
la decisione impugnata, la quale non menziona il fondamento giuridico sul quale
è basata.
9 Con lettera del 14 giugno 2007, il
Consiglio ha trasmesso la detta decisione al Parlamento.
10 La decisione impugnata ha il seguente tenore:
«Articolo 1
La
posizione della Comunità, per quanto riguarda i settori di sua competenza,
espressa dagli Stati membri agendo congiuntamente nell’interesse della Comunità
alla [14a riunione della Conferenza delle Parti della CITES], è
conforme agli allegati alla presente decisione.
Articolo 2
Qualora
le nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate dopo l’adozione della
presente decisione e prima o durante la [14a riunione della
Conferenza delle Parti della CITES] possano influenzare la posizione di cui
all’articolo 1, o nel caso in cui nel corso della riunione vengano presentate
nuove proposte che non costituiscono ancora oggetto di una posizione della
Comunità, la posizione di quest’ultima per quanto riguarda i settori di sua
competenza viene definita mediante un coordinamento in loco prima che la
proposta venga messa ai voti della [Conferenza delle Parti]».
Conclusioni delle parti e procedura
11
– annullare
la decisione impugnata, e
– condannare
il Consiglio alle spese.
12 Il Consiglio chiede che
– respingere
il ricorso;
– in
subordine, per l’eventualità in cui
– condannare
13 Con ordinanza del presidente della Corte 20 novembre
2007, è stato autorizzato l’intervento del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord a sostegno del Consiglio.
Sul ricorso
Sulla
ricevibilità
14 Il Consiglio sostiene, a titolo di osservazione
preliminare di natura procedurale, che il ricorso è privo di oggetto avendo la
decisione impugnata già esplicato tutti i suoi effetti giuridici dato che la
posizione della Comunità in essa contenuta è stata espressa in occasione della
Conferenza delle Parti della CITES tenutasi a L’Aia dal 3 al 15 giugno 2007.
15
16 A tal riguardo, va rammentato che
17 Occorre, inoltre, osservare che
18 Conseguentemente, il ricorso è ricevibile.
Nel
merito
Argomenti
delle parti
19
20
21 Quanto al fondamento giuridico procedurale,
22 Richiamando la citata sentenza
Commissione/Consiglio,
23
24 La mancata menzione del fondamento giuridico della
decisione impugnata non può essere giustificata, secondo
25
26
27 Peraltro, la procedura prevista all’art. 300,
n. 2, secondo comma, CE non sarebbe stata rispettata dato che la decisione
impugnata sarebbe stata trasmessa al Parlamento solo tre settimane dopo la sua
adozione, ossia il 14 giugno 2007, di modo che tale trasmissione tardiva
avrebbe pregiudicato le prerogative del Parlamento.
28 Infine,
29 Il Consiglio adduce, come argomento principale, che,
nel caso di specie, esso non era tenuto a citare il fondamento giuridico della
decisione impugnata in quanto quest’ultima è una decisione sui generis,
designata in tedesco con il termine «Beschluß»,
adottata dal Consiglio nell’ambito delle relazioni esterne della Comunità,
conformemente all’art. 300, n. 2, secondo comma, CE. Tale decisone
dovrebbe essere distinta dalla decisione, designata con il termine tedesco «Entscheidung», di cui agli artt. 249 CE e
253 CE.
30 Esso spiega che, poiché la decisione impugnata ha
un’incidenza unicamente sulle relazioni tra
31 Come argomento sussidiario, il Consiglio adduce,
richiamando la sentenza 14 dicembre 2004, causa C‑210/03, Swedish Match (Racc. pag. I‑11893, punto
44), che il mancato riferimento, in un atto, al suo fondamento giuridico costituisce
solo un vizio meramente formale. La mancanza di un siffatto riferimento nella
decisione impugnata non avrebbe avuto infatti alcuna
incidenza sulla procedura applicabile per la sua adozione poiché, nel caso di
specie, la procedura prevista all’art. 300, n. 2, secondo comma, CE
sarebbe stata rispettata. Il Consiglio precisa, a tal
riguardo, che tale disposizione prescrive unicamente una trasmissione della
decisione interessata al Parlamento a fini informativi, ma che essa non prevede
alcun termine e non lo obbliga in alcun modo a sottoporre tale decisione ad un
controllo parlamentare.
32 Quanto al duplice fondamento giuridico sostanziale
proposto dalla Commissione, il Consiglio sostiene che, essendo stato il
regolamento n. 338/97 adottato sulla base del solo
art. 130 S del Trattato, non si sarebbe potuta raggiungere
all’interno del Consiglio la maggioranza qualificata necessaria ad adottare il
fondamento giuridico così proposto.
33 Secondo il Consiglio, si doveva adottare una
posizione della Comunità conformemente alle procedure previste dal Trattato
prima dell’inizio della 14a riunione della Conferenza delle Parti
della CITES. La mancata menzione del fondamento giuridico della decisione
impugnata non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla procedura che ha condotto
all’adozione della stessa, sulla natura vincolante di tale decisione, sugli
stessi negoziati svoltisi all’interno della detta Conferenza, né sul ruolo
svolto dalla Commissione e dagli Stati membri in tali
negoziati. Il Consiglio precisa che il ruolo della
Commissione in questi ultimi era determinato – e limitato – dal fatto che
34 Il Consiglio sottolinea che la mancata menzione del
fondamento giuridico della decisione impugnata non ha neppure avuto
un’incidenza sull’adozione dell’atto comunitario interno corrispondente in
quanto l’art. 19 del regolamento n. 338/97 prevede che l’adozione, in
particolare, di modifiche degli allegati di tale regolamento in seguito a
decisioni della Conferenza delle Parti e a decisioni del Comitato permanente
della CITES è soggetta ad una procedura di comitatologia.
35 Il Consiglio fa poi osservare che la prassi in
materia di determinazione delle posizioni della Comunità è molto varia e
continua ad esserlo dall’entrata in vigore del Trattato di Nizza. Da una parte,
esisterebbero decisioni del Consiglio che considerano o solo il fondamento
giuridico sostanziale o solo l’art. 300, n. 2, secondo comma, CE.
Dall’altra, non sarebbe inconsueto che le posizioni della Comunità siano
determinate dall’approvazione diretta, da parte del Consiglio, del testo in
ordine al quale la posizione dev’essere adottata,
senza che tale approvazione sia accompagnata da una decisione sui generis. In
questi ultimi casi, il Consiglio avrebbe sempre deliberato su proposta della
Commissione, tenendo conto della forma da essa prospettata.
36 Il Regno Unito, che supporta l’intera argomentazione
del Consiglio, aggiunge che l’art. 300, n. 2, secondo comma, CE non
contiene alcuna disposizione che implichi, nella materia in questione, la
sostituzione agli atti sui generis di decisioni ai sensi dell’art. 249 CE.
Inoltre, la partecipazione della Commissione alla procedura che ha condotto
all’adozione della decisione impugnata nonché ai negoziati relativi alla CITES
avrebbe offerto a quest’ultima istituzione tutte le garanzie giuridiche che
l’art. 253 CE mira ad assicurare ai terzi. Gli atti sui generis
darebbero alla Comunità la flessibilità necessaria ad una partecipazione
efficace negli organismi istituiti da accordi internazionali e sarebbe
contrario agli interessi della Comunità imporre al Consiglio di precisare il
fondamento giuridico di ogni decisione del tipo di quella in questione nella
causa principale. Il Regno Unito precisa che il fatto
che sul Consiglio non incomba un rigoroso obbligo di menzionare il fondamento
giuridico di un atto sui generis, conformemente all’art. 253 CE, non
significa che esso debba astenersi dal farne menzione.
Giudizio
della Corte
37 Preliminarmente va ricordato che, secondo una
giurisprudenza costante, l’obbligo di motivazione, sancito
all’art. 253 CE, implica che tutti gli atti di cui trattasi
contengano un’esposizione dei motivi che hanno indotto l’istituzione ad
emanarli, in modo che
38 Dalla giurisprudenza della Corte deriva che
l’obbligo di indicare il fondamento giuridico di un atto fa parte dell’obbligo
di motivazione (v., in particolare, sentenze Commissione/Consiglio, cit., punto
9, e 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio,
Racc. pag. 4563, punti 36‑38).
39
40 È alla luce di tali considerazioni che si deve
determinare se la decisione impugnata abbia potuto essere validamente adottata
senza che fosse menzionato il suo fondamento giuridico. A tal fine, si deve
esaminare se tale decisione sia soggetta all’obbligo di motivazione e se essa
debba, di conseguenza, indicare il fondamento giuridico.
41 A sostegno delle loro rispettive tesi, le parti
presentano in primo luogo argomenti di carattere terminologico rifacendosi alle
differenti versioni linguistiche dell’art. 300, n. 2, CE.
42 A tal riguardo, va constatato che la qualificazione
della decisione impugnata come decisione ai sensi dell’art. 249 CE o
come decisione sui generis non è determinante nel caso di specie al fine di
decidere se essa debba essere soggetta all’obbligo di motivazione. Invero, tale
obbligo, che è giustificato segnatamente dal controllo giurisdizionale che deve
poter essere esercitato dalla Corte, dev’essere
applicato ad ogni atto che può formare l’oggetto di un ricorso di annullamento.
Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti impugnabili ai sensi
dell’art. 230 CE tutti i provvedimenti adottati dalle istituzioni
intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti, a prescindere dalla
loro forma (v., in particolare, sentenze AETS, cit., punto 42; 11 novembre
1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9, e
17 luglio 2008, causa C‑512/06 P, Athinaïki
Techniki/Commissione, Racc. pag. I‑5829,
punto 42). Ne consegue che, in linea di principio, ogni atto avente effetti
giuridici è soggetto all’obbligo di motivazione.
43 Nel caso di specie, ai sensi del suo art. 1, la
decisione impugnata stabilisce la posizione della Comunità, per quanto riguarda
i settori di sua competenza, che sarà espressa dagli Stati membri agendo
congiuntamente nell’interesse della Comunità alla 14a riunione della
Conferenza delle Parti della CITES.
44 La decisione impugnata è quindi un atto che produce
effetti giuridici vincolanti, in quanto stabilisce la posizione della Comunità
nell’ambito della detta 14a riunione, e ha un carattere vincolante,
da una parte, per il Consiglio e per
45 Ne consegue che la decisione impugnata dev’essere motivata e deve, di conseguenza, indicare il
fondamento giuridico sul quale essa è basata, in particolare, affinché
46 L’indicazione del detto fondamento giuridico
s’impone anche alla luce del principio delle competenze di attribuzione sancito
all’art. 5, primo comma, CE, secondo il quale
47 Va rilevato a tal proposito che
48 L’indicazione del fondamento giuridico riveste anche
un’importanza particolare al fine di preservare le prerogative delle
istituzioni comunitarie interessate dalla procedura di adozione di un atto. Ad
esempio, nella presente causa, una siffatta indicazione può incidere sulle
competenze del Parlamento, stante che gli artt. 133 CE, 175 CE e
300, n. 2, CE non attribuiscono a quest’ultimo lo stesso grado di
partecipazione al momento dell’adozione di un atto. Inoltre, l’indicazione del
fondamento giuridico è necessaria al fine di determinare le modalità di voto in
seno al Consiglio. Orbene, a tal riguardo, l’art. 300, n. 2, primo
comma, CE prevede che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata salvo, da
una parte, quando l’accordo riguarda un settore per il quale è richiesta
l’unanimità sul piano interno e, dall’altra, per gli accordi di cui
all’art. 310 CE.
49 Del resto, l’indicazione del fondamento giuridico
determina la ripartizione delle competenze tra
50 La conclusione che la decisione impugnata avrebbe
dovuto menzionare il fondamento giuridico sul quale essa è basata non può
essere messa in discussione dagli argomenti invocati dal Consiglio e dal Regno
Unito.
51 Quanto, in primo luogo, all’argomento del Consiglio
relativo alla citata sentenza AETS, si deve rilevare che la decisione impugnata
e la deliberazione in questione in tale sentenza non sono state adottate in
situazioni comparabili. Infatti, quest’ultima riguardava modalità appropriate
di cooperazione al fine di assicurare con la maggiore efficacia possibile la
difesa degli interessi della Comunità nella negoziazione e nella conclusione
dell’Accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che
effettuano trasporti internazionali su strada, in un momento in cui
l’attuazione della nuova ripartizione di competenze all’interno della Comunità
poteva compromettere un esito fruttuoso dei negoziati. Si trattava dunque di un
atto adottato nelle circostanze peculiari della causa che ha dato luogo alla citata
sentenza AETS. Del tutto differente risulta la situazione nel presente caso di
specie, avendo il Consiglio adottato una decisione conformemente
all’art. 300, n. 2, secondo comma, CE.
52 Quanto, in secondo luogo, all’argomento del Regno
Unito secondo il quale un eccessivo formalismo disturberebbe seriamente
l’efficacia della partecipazione della Comunità negli organismi istituiti da
accordi internazionali, si deve notare, da una parte, che, se anche la
necessità di una flessibilità dei mezzi di azione può indubbiamente rivestire
una certa importanza nell’ambito di negoziati internazionali, nondimeno
53 In terzo luogo, l’argomento, anch’esso invocato dal
Regno Unito, relativo a scadenze vincolanti non può essere accolto. Disponendo
54 Infine, non si può accogliere neanche l’argomento
invocato dal Consiglio, secondo il quale, in passato, decisioni comparabili non
avrebbero nemmeno menzionato il fondamento giuridico sul quale erano basate.
Invero, a tal riguardo basti osservare che una mera prassi del Consiglio non
vale a derogare a norme del Trattato e, di conseguenza, non può costituire un
precedente che vincola le istituzioni della Comunità relativamente al corretto
fondamento giuridico (sentenze Regno Unito/Consiglio, cit., punto 24, e 26
marzo 1996, causa C‑271/94, Parlamento/Consiglio,
Racc. pag. I‑1689, punto 24).
55 Dalle considerazioni che precedono risulta che la
decisione impugnata doveva, perlomeno, menzionare il fondamento giuridico sul
quale essa è basata al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione.
56 Va, tuttavia, rammentato che l’omissione del
riferimento ad una precisa disposizione del Trattato non può costituire un
vizio sostanziale qualora il fondamento giuridico di un atto possa essere
determinato con il sostegno di altri suoi elementi. Un siffatto riferimento
esplicito è tuttavia indispensabile qualora, in sua mancanza, gli interessati e
57 Nel caso di specie, il fondamento giuridico non può
essere determinato sulla base di nessun elemento della decisione impugnata.
Infatti, quest’ultima si limita a far riferimento alla proposta di decisione
del Consiglio che
58 Dalle memorie presentate dinanzi alla Corte risulta,
inoltre, che la scelta del fondamento giuridico pertinente è stata oggetto di
controversie in seno al Consiglio. A tal proposito,
59 Del resto, il Consiglio afferma che, nell’adottare
la decisione impugnata, esso ha agito conformemente alla procedura di cui
all’art. 300, n. 2, secondo comma, CE, ma che esso ha reputato non
fosse indispensabile menzionare il fondamento giuridico procedurale. Esso
precisa che non è stato possibile raggiungere un accordo in ordine al duplice fondamento
giuridico sostanziale proposto dalla Commissione.
60 Ne consegue che il fondamento giuridico della
decisione impugnata non può essere chiaramente dedotto da quest’ultima e che la
mancata menzione del fondamento giuridico si spiega per l’esistenza di dissensi
in seno al Consiglio, perlomeno relativamente al fondamento giuridico
sostanziale.
61 Ciò considerato, contrariamente a quanto sostengono
il Consiglio e il Regno Unito, la mancata menzione, nella decisione impugnata,
di un fondamento giuridico non può essere considerata come un vizio meramente
formale.
62 Ne consegue che la decisione impugnata dev’essere annullata a motivo della mancata menzione, nella
stessa, del fondamento giuridico sul quale essa è basata.
Sulla
richiesta di conservare gli effetti della decisione impugnata
63 Il Consiglio, sostenuto a tal riguardo dal Regno
Unito, chiede alla Corte, nel caso in cui essa annullasse la decisione
impugnata, di mantenerne in vigore gli effetti.
64 Ai sensi dell’art. 231, secondo comma, CE,
65 Va rilevato che la decisione impugnata era diretta a
stabilire la posizione della Comunità in merito ad alcune proposte esaminate
alla 14a riunione della conferenza delle Parti della CITES che si è
tenuta a L’Aia dal 3 al 15 giugno
66 Alla luce di ciò, occorre mantenere in vigore, per
ragioni di certezza del diritto, gli effetti della decisione impugnata, di cui
viene pronunciato l’annullamento con la presente sentenza.
Sulle spese
67 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del
regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è
stata fatta domanda. Poiché
Per
questi motivi,
1) La
decisione del Consiglio dell’Unione europea 24 maggio 2007, che stabilisce la
posizione da adottare a nome della Comunità europea in merito ad alcune
proposte presentate alla 14a riunione della Conferenza delle Parti
della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna
selvatiche minacciate di estinzione (CITES), organizzata a L’Aia (Paesi Bassi)
dal 3 al 15 giugno 2007, è annullata.
2) Gli
effetti della decisione annullata sono mantenuti in vigore.
3) Il
Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.
4) Il
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.
(Seguono le firme)