Corte di Giustizia delle Comunità europee, 19 gennaio
1999
C-348/96, Procedimento penale a carico di Donatella Calfa
avente ad
oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art.
177 del Trattato CE, dall’Areios Pagos
(Grecia) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Donatella Calfa,
domanda vertente
sull'interpretazione degli artt. 7, 8, nn. 1, e 2,
composta dai
signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn e P. Jann, presidenti di
sezione, C. Gulmann, J.L.
Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm
(relatore), L. Sevón, M. Wathelet,
R. Schintgen e K.M. Ioannou, giudici,
avvocato
generale: A.
cancelliere: H.
von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le
osservazioni scritte presentate:
- per la
signora Calfa, dall'avv. Dimosthenis
Skandalis, del foro di Atene;
- per il
governo francese, dalla signora Catherine de Salins,
vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici»
del ministero degli Affari esteri, e dal signor Claude Chavance,
segretario degli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di
agenti;
- per il
governo olandese, dal signor Adriaan Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari
esteri, in qualità di agente;
- per il
governo del Regno Unito, dalla signora Stephanie Ridley, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dai signori
Stephen Richards e Mark Shaw, barristers;
- per
vista la
relazione d'udienza,
sentite le
osservazioni orali della Repubblica ellenica, rappresentata dalle signore Ioanna Galani-Maragkoudaki,
consigliere giuridico speciale aggiunto presso il servizio speciale del
contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e Stamatina Vodina, collaboratrice
scientifica specializzata presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, del
governo francese, rappresentato dal signor Claude Chavance,
del governo olandese, rappresentato dal signor Marc Fierstra,
consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in
qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor Philip
Sales, barrister, e della
Commissione, rappresentata dalla signora Maria Patakia,
all'udienza del 13 gennaio 1998,
sentite le
conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 febbraio
1998,
ha pronunciato
la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza
27 settembre 1996, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre successivo, l'Areios Pagos ha sottoposto alla
Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali
relative all'interpretazione degli artt. 7, 8, nn. 1
e 2,
2 Tali
questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento penale promosso
nei confronti della signora Calfa, riconosciuta
colpevole di infrazione alla legge sugli stupefacenti e condannata ad una pena
di reclusione di tre mesi nonché alla pena accessoria dell'espulsione a vita
dal territorio greco.
La normativa
comunitaria
«1. Le
disposizioni contenute nella presente direttiva riguardano i cittadini di uno
Stato membro che soggiornano o si trasferiscono in un altro Stato membro della
Comunità allo scopo di esercitare un'attività salariata o non salariata o in
qualità di destinatari di servizi».
«1. I
provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati
esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei
riguardi del quale essi sono applicati.
2. La sola
esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di
tali provvedimenti.
(...)».
La normativa
nazionale
7 Secondo
l'art. 17, n. 2, della medesima legge, gli stranieri, maggiorenni o minorenni,
condannati per inosservanza della detta legge, costituiscono oggetto di una espulsione a vita, a meno che non sussistano gravi
motivi, specie di ordine familiare, che giustifichino la loro permanenza nel
paese. Nel qual caso si applicano nei loro confronti ugualmente le disposizioni
del n. 1 del medesimo articolo. L'attuazione e la sospensione del provvedimento
di espulsione sono disciplinate dall'art. 74 del codice penale ellenico.
8 Ai sensi
dell'art. 74 di tale codice, gli stranieri espulsi non possono ritornare nel
paese se non al termine di un periodo di tre anni a partire dalla loro
espulsione e sempreché il ministro della Giustizia abbia autorizzato il loro
ritorno.
9 Dal
combinato disposto dell'insieme di tali norme emerge che, se uno straniero
viene condannato per violazione della legge sugli stupefacenti, il tribunale
che ha pronunciato la condanna ha l'obbligo, in assenza di gravi motivi, in
particolare di ordine familiare, che giustifichino la permanenza dello
straniero nel paese, di disporne l'espulsione a vita, con la conseguenza che lo
stesso potrà fare ritorno nel paese solo dopo che sia trascorso un periodo di
tre anni e dietro autorizzazione concessa con provvedimento discrezionale del ministro
della Giustizia.
10 I cittadini
ellenici, che non possono costituire oggetto di un provvedimento di espulsione,
sono, per contro, passibili di un divieto di soggiorno in talune parti del
territorio, qualora vengano condannati, ai sensi della legge n. 1729/1987, ad una pena detentiva pari o superiore a cinque anni, cioè
essenzialmente in caso di traffico di stupefacenti. Tuttavia, l'adozione di
tale divieto è facoltativa e non può essere inflitta per una durata superiore a
cinque anni.
I fatti di cui
alla causa a qua
11 La signora Calfa, cittadina italiana, è stata accusata di detenzione
ed uso di stupefacenti vietati in occasione di un soggiorno turistico a Creta.
Il Tribunale penale di Heraklion l'ha dichiarata
colpevole di infrazione alla legge sugli stupefacenti, l'ha condannata ad una
pena detentiva di tre anni e ne ha disposto l'espulsione a vita dal territorio
greco.
12 Il 25
settembre 1995 la signora Calfa proponeva un ricorso
per cassazione dinanzi all'Areios Pagos
avverso la decisione del Tribunale di Heraklion,
impugnando solo il punto in cui quest'ultimo ha disposto la sua espulsione a
vita dal territorio, deducendo, in particolare, che le disposizioni relative
alla cittadinanza europea, in particolare gli artt. 8 e
Le questioni
pregiudiziali
13 Ritenendo
che la causa per la quale è stato adito sollevasse una questione di
compatibilità delle pertinenti disposizioni della normativa nazionale con il
diritto comunitario, l'Areios Pagos
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
due questioni pregiudiziali:
«1) Se sia
conciliabile con le disposizioni del diritto comunitario citate nella
motivazione della sentenza di rinvio, in particolare con gli artt. 8, n. 1 e 2,
2) Se -
qualora si considerasse compatibile in linea di principio con le disposizioni
di diritto comunitario di cui sopra l'espulsione del cittadino di un altro
Stato membro dallo Stato ospitante, in forza di una norma nazionale (supra n. 1) che, per quel che riguarda l'espulsione, non
concede discrezionalità al giudice per invocare un motivo diverso da quelli
gravi, specie di ordine familiare, che giustificano la sua permanenza nel paese
ospitante - una siffatta misura possa considerarsi incompatibile con il
principio comunitario della proporzionalità, sia cioè sproporzionata rispetto
alla gravità delle infrazioni (n. 1) commesse dal condannato, dato che queste,
sotto il profilo del diritto nazionale, hanno indole di contravvenzioni e
vengono punite come si espone nella motivazione, mentre l'espulsione decretata
dal giudice nazionale è prevista a vita, salvo la possibilità che il ministro
della Giustizia, trascorsi tre anni, autorizzi
discrezionalmente il ritorno dell'interessato nel paese ospitante».
14 Il giudice
a quo vuole in sostanza sapere se gli artt. 8, nn. 1
e 2,
15 Si deve, in
primo luogo, esaminare la questione con riferimento alle norme comunitarie
relative alla libera prestazione dei servizi.
17 Si deve
altresì ricordare che, se è vero che, in via di principio, la legislazione
penale è riservata alla competenza degli Stati membri, tuttavia dalla costante
giurisprudenza della Corte risulta che il diritto comunitario pone dei limiti a
tale competenza. Tale legislazione infatti non può
limitare le libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario (v. sentenza
Cowan, già citata, punto 19).
18 Nella
specie, la sanzione dell'espulsione a vita dal territorio applicabile ai
cittadini degli altri Stati membri in caso di condanna per essersi procurati e
aver detenuto stupefacenti per uso strettamente personale costituisce
manifestamente un ostacolo alla libera prestazione dei servizi riconosciuta
dall'art. 59 del Trattato, poiché è la negazione stessa di tale libertà.
Sarebbe altrettanto per le altre libertà fondamentali sancite negli artt. 48 e
52 del Trattato e menzionate dal giudice a quo.
19 Si deve
cionondimeno esaminare se una siffatta sanzione non possa essere giustificata
dall'eccezione di ordine pubblico prevista, in particolare, dall'art. 56 del
Trattato, che è invocata dallo Stato membro interessato.
21
Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la nozione di ordine pubblico,
può essere richiamata in caso di minaccia effettiva ed abbastanza grave ad uno
degli interessi fondamentali della collettività (v. sentenza 27 ottobre 1977,
causa 30/77, Bouchereau, Racc. pag. 1999, punto 35).
22 Si deve a
questo proposito rilevare che uno Stato membro può considerare che l'uso degli
stupefacenti costituisca un pericolo per la collettività
idoneo a giustificare misure speciali nei confronti degli stranieri che
violino la normativa sugli stupefacenti al fine di salvaguardare l'ordine
pubblico.
23 Si deve
tuttavia ricordare che l'eccezione di ordine pubblico, come tutte le deroghe a
un principio fondamentale del Trattato, deve essere interpretata in modo
restrittivo.
25 Ne consegue
che un provvedimento di espulsione può essere adottato nei confronti di un
cittadino comunitario come la signora Calfa solo se,
oltre al fatto che la stessa ha commesso un'infrazione alla legge sugli
stupefacenti, il suo comportamento personale ha posto in essere una minaccia
effettiva e abbastanza grave ad uno degli interessi fondamentali della società.
26 Orbene, si
deve ricordare che la normativa controversa nella causa a qua prescrive
l'espulsione a vita dal territorio dei cittadini degli altri Stati membri
riconosciuti colpevoli, nel detto territorio, di infrazione alla legge sugli
stupefacenti, a meno che non sussistano gravi motivi, specie di ordine
familiare, che giustifichino la sua permanenza nel paese. La sanzione può
essere revocata solo con provvedimento discrezionale del ministro della
Giustizia, adottato dopo che sia decorso un periodo di tre anni.
27 Ciò
considerato, si deve constatare che l'espulsione a vita dal territorio è
pronunciata in modo automatico a seguito di una condanna penale, senza tener
conto del comportamento personale dell'autore del reato né del pericolo che
esso costituisce per l'ordine pubblico.
28 Ne consegue
che le condizioni di applicazione dell'eccezione di ordine pubblico previste
dalla direttiva 64/221, come interpretate dalla Corte, non sono soddisfatte e
che l'eccezione di ordine pubblico non può essere utilmente richiamata per
giustificare una limitazione alla libera prestazione dei servizi come quella
che risulta dalla normativa controversa nella causa a qua.
29 Alla luce
delle considerazioni che precedono, le questioni sollevate vanno risolte nel
senso che gli artt. 48, 52 e 59 del Trattato e l'art. 3 della direttiva 64/221
ostano ad una normativa che, salvo qualche eccezione, specie di ordine
familiare, impone al giudice nazionale di disporre l'espulsione a vita dal
territorio dei cittadini degli altri Stati membri riconosciuti colpevoli di
essersi procurati e aver detenuto stupefacenti per uso strettamente personale.
30 Ciò
considerato,
Decisione relativa alle
spese
Sulle spese
31 Le spese
sostenute dai governi ellenico, francese, olandese e
del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno
presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi
motivi,
pronunciandosi
sulle questioni sottopostele dall'Areios
Pagos con sentenza 27 settembre 1996, dichiara:
Gli artt. 48,
52 e 59 del Trattato CE e l'art. 3 della direttiva del Consiglio 25 febbraio
1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti
il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, ostano ad una
normativa che, salvo qualche eccezione, specie di ordine familiare, impone al
giudice nazionale di ordinare l'espulsione a vita dal territorio dei cittadini
degli altri Stati membri riconosciuti colpevoli di essersi procurati e aver
detenuto stupefacenti per uso strettamente personale.
(Seguono
le firme)