CONSULTA ONLINE
Corte di Giustizia delle Comunità europee 22 ottobre
1987
C-314/85, Foto-Frost – Hauptzollamt Luebeck-ost
NEL PROCEDIMENTO 314/85,
AVENTE AD OGGETTO UNA DOMANDA DI PRONUNZIA
PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, IN FORZA DELL' ART
. 177 DEL TRATTATO CEE, DAL FINANZGERICHT DI AMBURGO ( REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA ) NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA
FOTO-FROST, CON SEDE IN AMMMERSBEK,
E
HAUPTZOLLAMT DI LUBECCA-EST,
DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE
DELL' ART . 177 DEL TRATTATO, DELL' ART . 5, N . 2, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 24 LUGLIO 1979, N . 1697, RELATIVO AL RECUPERO "A POSTERIORI" DEI DAZI
ALL' IMPORTAZIONE O DEI DAZI ALL' ESPORTAZIONE CHE NON
SONO STATI CORRISPOSTI DAL DEBITORE PER LE MERCI DICHIARATE PER UN REGIME
DOGANALE COMPORTANTE L' OBBLIGO DI EFFETTUARNE IL PAGAMENTO ( GU L 197, PAG . 1
), E DEL PROTOCOLLO 25 MARZO 1957 SUL COMMERCIO INTERNO TEDESCO E SUI PROBLEMI
AD ESSO CONNESSI, NONCHE SULLA VALIDITA DELLA
DECISIONE 6 MAGGIO 1983, NOTIFICATA ALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, CON
CUI LA COMMISSIONE HA
CONSTATATO CHE SI DOVESSE PROCEDERE IN UN CASO PARTICOLARE AL RECUPERO "A POSTERIORI"
DEI DAZI ALL' IMPORTAZIONE,
LA
CORTE,
COMPOSTA DAI SIGNORI MACKENZIE STUART, PRESIDENTE,
G . BOSCO, J.C . MOITINHO DE ALMEIDA E G.C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTI DI SEZIONE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT, R . JOLIET, T.F .
O' HIGGINS E F .
SCHOCKWEILER, GIUDICI,
AVVOCATO GENERALE : G . F
. MANCINI
CANCELLIERE : J . A .
POMPE, VICECANCELLIERE,
CONSIDERATE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE :
- PER LA FOTO-FROST, RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE, DALL' AVV . H . HEEMANN, DEL FORO DI AMBURGO, ASSISTITO DAL
SIG . H . FROST, IN QUALITA DI ESPERTO,
- PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA, DAL SIG . M . SEIDEL, IN QUALITA DI AGENTE,
- PER LA COMMISSIONE DELLE
COMUNITA EUROPEE, DAL SIG . J . SACK, MEMBRO DELL' UFFICIO LEGALE, IN QUALITA DI AGENTE,
VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA COMPLETATA A SEGUITO DELLA FASE ORALE DEL
PROCEDIMENTO, IL 16 DICEMBRE 1986,
SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO
GENERALE ALL' UDIENZA DEL 19 MAGGIO 1987,
HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Motivazione della sentenza
1 CON ORDINANZA 29 AGOSTO 1985, PERVENUTA IN
CANCELLERIA IL 18 OTTOBRE 1985, IL FINANZGERICHT DI AMBURGO HA PROPOSTO ALLA
CORTE, IN FORZA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE,
DIVERSE QUESTIONI CONCERNENTI, DA UN LATO, L' INTERPRETAZIONE
DELL' ART . 177 DEL TRATTATO, DELL' ART . 5, N . 2, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 24 LUGLIO 1979, N . 1697, RELATIVO AL RECUPERO "A POSTERIORI" DEI
DAZI ALL' IMPORTAZIONE O ALL' ESPORTAZIONE ( GU L 197,
PAG . 1 ), NONCHE DEL PROTOCOLLO 25 MARZO 1957 SUL COMMERCIO INTERNO TEDESCO E
SUI PROBLEMI AD ESSO CONNESSI E, DALL' ALTRO, LA VALIDITA DELLA
DECISIONE 6 MAGGIO 1983, NOTIFICATA ALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, CON LA QUALE LA COMMISSIONE HA
CONSTATATO CHE SI DOVESSE PROCEDERE IN UN CASO PARTICOLARE AL RECUPERO "A
POSTERIORI" DEI DAZI ALL' IMPORTAZIONE .
2 DETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL' AMBITO DI UNA CAUSA INTENTATA DALLA FOTO-FROST,
IMPRESA COMMERCIALE INDIVIDUALE STABILITA IN AMMERSBEK ( REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA ) CHE ESERCITA ATTIVITA D' IMPORTAZIONE,
ESPORTAZIONE E COMMERCIO ALL' INGROSSO DI ARTICOLI FOTOGRAFICI ( IN PROSIEGUO :
"LA FOTO-FROST
"), PER OTTENERE L' ANNULLAMENTO DI UN PROVVEDIMENTO DI RECUPERO "A
POSTERIORI" DI DAZI DOGANALI ADOTTATO DALLO HAUPTZOLLAMT DI LUBECCA-EST A
SEGUITO DELLA DECISIONE 6 MAGGIO 1983, NOTIFICATA ALLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA, CON LA QUALE LA
COMMISSIONE HA RITENUTO CHE NON FOSSE CONSENTITO RINUNZIARE A DETTO RECUPERO .
3 LE OPERAZIONI CUI SI RIFERIVA IL RECUPERO
CONSISTEVANO NELL' IMPORTAZIONE E NELLA MESSA IN
LIBERA PRATICA DA PARTE DELLA FOTO-FROST, NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA, DI BINOCOLI PRISMATICI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
. LA FOTO-FROST AVEVA
ACQUISTATO DETTA MERCE DA COMMERCIANTI STABILITI IN DANIMARCA E NEL REGNO
UNITO, CHE GLIELA AVEVANO SPEDITA SULLA BASE DEL
REGIME DI TRANSITO COMUNITARIO ESTERNO DA DEPOSITI DOGANALI SITUATI
RISPETTIVAMENTE IN DANIMARCA E NEI PAESI BASSI .
4
IN UN PRIMO TEMPO GLI UFFICI DOGANALI
COMPETENTI AVEVANO AMMESSO LE MERCI IN ESENZIONE DAI DAZI ALL'
IMPORTAZIONE, IN QUANTO ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
. IN ESITO AD UN' ISPEZIONE, LO HAUPTZOLLAMT DI
LUBECCA-EST, ( UFFICIO DOGANALE PRINCIPALE ) HA RITENUTO CHE I DAZI DOGANALI
FOSSERO DOVUTI IN FORZA DELLA NORMATIVA DOGANALE TEDESCA . TUTTAVIA, ESSO HA
CONSIDERATO CHE NEL CASO DI SPECIE SI DOVESSE RINUNZIARE AL LORO RECUPERO
"A POSTERIORI", POICHE LA FOTO-FROST SODDISFACEVA
LE CONDIZIONI DI CUI ALL' ART . 5, N
. 2, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1697/79,
SECONDO IL QUALE "LE AUTORITA COMPETENTI HANNO LA FACOLTA DI NON
PROCEDERE AL RECUPERO 'A POSTERIORI' DELL' IMPORTO DEI DAZI ALL' IMPORTAZIONE O DEI DAZI ALL'
ESPORTAZIONE, QUALORA TALI DAZI NON SIANO STATI RISCOSSI A CAUSA DI UN ERRORE
DELLE AUTORITA COMPETENTI MEDESIME CHE NON POTEVA RAGIONEVOLMENTE ESSERE
SCOPERTO DAL DEBITORE PURCHE QUESTI ABBIA, DAL CANTO SUO, AGITO IN BUONA FEDE E
OSSERVATO TUTTE LE DISPOSIZIONI PREVISTE, PER LA SUA DICHIARAZIONE
IN DOGANA, DALLA REGOLAMENTAZIONE VIGENTE ". DALL' ORDINANZA DI RINVIO RISULTA CHE LO HAUPTZOLLAMT AVEVA RITENUTO CHE LA DICHIARAZIONE IN
DOGANA DELLA FOTO-FROST ERA STATA REGOLARMENTE COMPILATA E CHE NON SI POTEVA
PRETENDERE CHE QUESTA RICONOSCESSE L' ERRORE CHE ERA STATO COMMESSO, POICHE ALTRI
UFFICI DOGANALI AVEVANO CONSIDERATO PRECEDENTI ED ANALOGHE OPERAZIONI NON
ASSOGGETTABILI AL PAGAMENTO DI DAZI .
5 TUTTAVIA, POICHE L' IMPORTO
DEI DAZI DI CUI E CAUSA ECCEDE I 2*000 ECU, IN FORZA DEL REGOLAMENTO DELLA
COMMISSIONE 29 GIUGNO 1980, N . 1573, CHE STABILISCE LE DISPOSIZIONI DI
APPLICAZIONE DELL' ART . 5, N .
2, DEL CITATO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO, N . 1697/79 (
GU L 161, PAG . 1 ), LO HAUPTZOLLAMT NON AVEVA IL
POTERE DI DECIDERE AUTONOMAMENTE LA RINUNZIA AL RECUPERO "A POSTERIORI" DI
DETTI DAZI . SU DOMANDA DELLO HAUPTZOLLAMT IL MINISTRO
FEDERALE DELLE FINANZE HA ALLORA INVITATO LA COMMISSIONE A
DECIDERE, EX ART . 6 DEL CITATO REGOLAMENTO N . 1573/80, SE FOSSE CONSENTITO NON PROCEDERE AL RECUPERO
"A POSTERIORI" DEI DAZI DI CUI E CAUSA .
6 IL 6 MAGGIO 1983 LA COMMISSIONE HA
NOTIFICATO ALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA UNA DECISIONE NEGATIVA . ESSA L' HA MOTIVATA AFFERMANDO CHE GLI "UFFICI
DOGANALI COMPETENTI NON SONO INCORSI IN UNA ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME SUL
COMMERCIO INTERNO TEDESCO, MA HANNO SEMPLICEMENTE ACCETTATO, SENZA CONTESTARLI
IMMEDIATAMENTE, I DATI INDICATI NELLE DICHIARAZIONI DELL' IMPORTATORE;
CHE TALE MODO DI PROCEDERE (...) NON IMPEDISCE AFFATTO ALLE AUTORITA
INTERESSATE DI EFFETTUARE SUCCESSIVAMENTE UNA MODIFICA DELL' IMPORTO DEI
TRIBUTI, COME ESPRESSAMENTE CONTEMPLATO DALL' ART . 10 DELLA DIRETTIVA
79/695/CEE DEL CONSIGLIO DEL 24 LUGLIO 1979, RELATIVA ALL' ARMONIZZAZIONE
DELLE PROCEDURE D' IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA DELLE MERCI ( GU L 205, PAG .
19 )". ESSA HA CONSIDERATO CHE "DEL RESTO L' IMPORTATORE
ERA IN GRADO DI CONFRONTARE LE NORME SUL COMMERCIO INTERNO TEDESCO, DI CUI
DOMANDAVA L' APPLICAZIONE, CON LE CIRCOSTANZE IN CUI VENIVANO EFFETTUATE LE
IMPORTAZIONI DI CUI TRATTASI . EGLI AVREBBE QUINDI POTUTO RICONOSCERE QUALSIASI
ERRORE NELL' APPLICAZIONE DI DETTE NORME . PERALTRO E ASSODATO CHE EGLI NON HA OSSERVATO TUTTE LE DISPOSIZIONI
CONTEMPLATE PER LE DICHIARAZIONI DOGANALI DALLA VIGENTE NORMATIVA
".
7 E' A SEGUITO DI DETTA DECISIONE CHE LO
HAUPTZOLLAMT HA ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO DI RECUPERO "A POSTERIORI"
IMPUGNATO DALLA FOTO-FROST NELLA CAUSA PRINCIPALE .
8 LA FOTO-FROST HA CHIESTO AL FINANZGERICHT DI AMBURGO
DI ORDINARE LA
SOSPENSIONE DELL' ESECUZIONE
DI DETTO PROVVEDIMENTO DI RECUPERO . IL FINANZGERICHT HA ACCOLTO L' ISTANZA, RITENENDO CHE LE OPERAZIONI DI CUI E CAUSA
SEMBRAVANO RIENTRARE NEL COMMERCIO INTERNO TEDESCO, PER CUI ERANO ESENTATE DAI
DAZI DOGANALI IN FORZA DEL PROTOCOLLO SU DETTO COMMERCIO .
9 LA FOTO-FROST HA QUINDI PROMOSSO DINANZI AL FINANZGERICHT
DI AMBURGO UN PROCEDIMENTO DI COGNIZIONE DIRETTO ALL' ANNULLAMENTO
DEL PROVVEDIMENTO DI RECUPERO "A POSTERIORI ". IL FINANZGERICHT HA
RITENUTO POTERSI DUBITARE DELLA VALIDITA DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 6
MAGGIO 1983, DATO CHE NEL CASO DI SPECIE SEMBRAVANO
SUSSISTERE TUTTE LE CONDIZIONI ENUNCIATE DALL' ART . 5, N .
2, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1697/79 PERCHE SI
POTESSE RINUNZIARE A PROCEDERE AL RECUPERO "A
POSTERIORI ". POICHE IL PROVVEDIMENTO DI RECUPERO IMPUGNATO SI BASAVA
SULLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE, IL FINANZGERICHT HA CONSIDERATO DI POTERLO
ANNULLARE SOLO NEL CASO D' INVALIDITA DELLA STESSA
DECISIONE COMUNITARIA . IL FINANZGERICHT SI E QUINDI RISOLTO A SOTTOPORRE ALLA
CORTE LE SEGUENTI QUATTRO QUESTIONI PREGIUDIZIALI :
"1 ) SE IL GIUDICE NAZIONALE POSSA SINDACARE LA VALIDITA DI UNA
DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE A NORMA DELL' ART
. 6 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) DELLA COMMISSIONE 20 GIUGNO 1980, N . 1573 ( GU L 161, PAG . 1 ) IN
TEMA DI RINUNCIA AL RECUPERO 'A POSTERIORI' DI DAZI ALL' IMPORTAZIONE AI SENSI DELL' ART . 5, N . 2, DEL REGOLAMENTO ( CEE ) DEL CONSIGLIO 24 LUGLIO 1979,
N . 1697 ( GU L 197, PAG . 1
), DECISIONE CON LA QUALE LA
RINUNCIA AL RECUPERO SIA DICHIARATA INGIUSTIFICATA, ED EVENTUALMENTE STATUIRE,
IN UN PROCEDIMENTO CONTRO IL RELATIVO PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE, CHE SI DEVE
RINUNCIARE AL RECUPERO .
2 ) NEL CASO IN CUI IL GIUDICE NAZIONALE NON POSSA
SINDACARE LA VALIDITA
DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE :
SE LA DECISIONE DELLA
COMMISSIONE 6 MAGGIO 1983 - REC 3/834 - SIA VALIDA .
3 ) NEL CASO IN CUI IL GIUDICE NAZIONALE POSSA
SINDACARE LA VALIDITA
DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE :
SE L' ART . 5, N . 2, DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1697/79 VADA INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO AUTORIZZA AD
EMANARE UNA DECISIONE DISCREZIONALE E SINDACABILE DAL GIUDICE NEI LIMITI DEI
VIZI RELATIVI ALL' ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE,
ED EVENTUALMENTE QUALI, SENZA CHE IL GIUDICE POSSA ADOTTARE UNA PROPRIA
DECISIONE DISCREZIONALE, OD INVECE UN PROVVEDIMENTO EQUITATIVO CHE PUO ESSERE
SINDACATO DAL GIUDICE SOTTO OGNI ASPETTO .
4 ) NEL CASO IN CUI NON FOSSE CONSENTITO, AI SENSI DELL' ART . 5, N . 2, DEL
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1697/79, RINUNZIARE AL
RECUPERO DEI DAZI DOGANALI : SE MERCI ORIGINARIE DELLA
REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA, TRASPORTATE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA ATTRAVERSO UNO STATO MEMBRO NON TEDESCO SULLA BASE DELLA PROCEDURA DI
TRANSITO COMUNITARIO ESTERNO, RIENTRINO NEL COMMERCIO INTERNO TEDESCO AI SENSI
DEL PROTOCOLLO 25 MARZO 1957 SUL COMMERCIO INTERNO TEDESCO ED I PROBLEMI AD
ESSO CONNESSI, CON LA
CONSEGUENZA CHE, ALL' ATTO DELLA LORO IMPORTAZIONE NELLA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, NON SI POSSA ESIGERE NE I DAZI NE L' IMPOSTA
SULLA CIFRA D' AFFARI ALL' IMPORTAZIONE, O SE DETTI TRIBUTI SI DEBBANO RISCUOTERE
COME NEL CASO DELLE IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI, CON LA CONSEGUENZA CHE SI
DEVONO ESIGERE IL DAZIO COMUNITARIO A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DI DIRITTO
DOGANALE E L' IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI ALL' IMPORTAZIONE A NORMA DELL' ART
. 2, N . 2, DELLA SESTA DIRETTIVA CEE IN MATERIA DI
ARMONIZZAZIONE DELLE IMPOSTE SULLA CIFRA D' AFFARI
NELLE COMUNITA EUROPEE ".
10 PER UNA PIU COMPLETA DESCRIZIONE DEI FATTI E
DELLA PERTINENTE NORMATIVA COMUNITARIA, NONCHE PER UNA SINTESI DELLE
OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA FOTO-FROST, DALLO HAUPTZOLLAMT DI LUBECCA-EST,
DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DALLA COMMISSIONE, SI
RINVIA ALLA RELAZIONE D' UDIENZA .
SULLA PRIMA QUESTIONE
11 CON LA PRIMA QUESTIONE IL FINANZGERICHT CHIEDE SE ESSO SIA COMPETENTE A DICHIARARE
L' INVALIDITA DI UNA DECISIONE DELLA COMMISSIONE COME QUELLA EMANATA IL 6
MAGGIO 1983 . ESSO METTE IN DUBBIO LA VALIDITA DI DETTA DECISIONE, IN RAGIONE DEL FATTO
CHE NEL CASO DI SPECIE SEMBRAVANO SUSSISTERE TUTTE LE CONDIZIONI, RICHIESTE DALL' ART . 5, N . 2, DEL
REGOLAMENTO N . 1679/79, AFFINCHE SI POTESSE RINUNZIARE A PROCEDERE AL RECUPERO "A
POSTERIORI ". CIONONOSTANTE ESSO VALUTA CHE IN FORZA DELLA RIPARTIZIONE
DELLE COMPETENZE FRA LA CORTE
E LE GIURISDIZIONI NAZIONALI, QUALE RISULTA DALL' ART . 177 DEL TRATTATO, SPETTA SOLO ALLA CORTE
PRONUNZIARSI SULLA VALIDITA DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE .
12 VA RICORDATO CHE L' ART
. 177 DEL TRATTATO ATTRIBUISCE ALLA CORTE LA COMPETENZA A
PRONUNCIARSI IN VIA PREGIUDIZIALE, SIA SULL' INTERPRETAZIONE
DEI TRATTATI E DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE, SIA SULLA VALIDITA DI
TALI ATTI . DETTA NORMA DISPONE AL 2* COMMA CHE LE GIURISDIZIONI NAZIONALI
POSSONO SOTTOPORRE ALLA CORTE SIMILI QUESTIONI E, AL 3* COMMA, CHE ESSE SONO
TENUTE A CIO QUANDO AVVERSO LE LORO DECISIONI NON
POSSA PROPORSI UN RICORSO GIURISDIZIONALE DI DIRITTO INTERNO .
13 ATTRIBUENDO AI GIUDICI NAZIONALI, AVVERSO LE CUI
DECISIONI POSSA PROPORSI UN RICORSO GIURISDIZIONALE DI
DIRITTO INTERNO, LA FACOLTA
DI PORRE ALLA CORTE QUESTIONI PREGIUDIZIALI D' INTERPRETAZIONE O D' ACCERTAMENTO DI VALIDITA, L' ART .
177 NON HA RISOLTO IL PROBLEMA DEL POTERE DI DETTI GIUDICI DI DICHIARARE ESSI
STESSI L' INVALIDITA DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE
.
14 DETTE GIURISDIZIONI POSSONO ESAMINARE LA VALIDITA DI UN ATTO
COMUNITARIO E, SE RITENGONO INFONDATI I MOTIVI D' INVALIDITA
ADDOTTI DALLE PARTI, RESPINGERLI CONCLUDENDO PER LA PIENA VALIDITA
DELL' ATTO . COSI FACENDO, INFATTI, ESSI NON METTONO IN CAUSA L' ESISTENZA DELL' ATTO COMUNITARIO .
15 AL CONTRARIO, ESSI NON HANNO IL POTERE DI
DICHIARARE INVALIDI GLI ATTI DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE .
INFATTI, COME E STATO SOTTOLINEATO NELLA SENTENZA 13 MAGGIO 1981 (
INTERNATIONAL CHEMICAL CORPORATION, 66/80, RACC . PAG
. 1191 ), LE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA CORTE DALL' ART
. 177 HANNO ESSENZIALMENTE LO SCOPO DI GARANTIRE L' UNIFORME
APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO DA PARTE DEI GIUDICI NAZIONALI . QUESTA
ESIGENZA DI UNIFORMITA E PARTICOLARMENTE IMPERIOSA QUANDO SIA IN CAUSA LA VALIDITA DI UN ATTO
COMUNITARIO . L' ESISTENZA DI DIVERGENZE FRA I GIUDICI
DEGLI STATI MEMBRI SULLA VALIDITA DEGLI ATTI COMUNITARI POTREBBE COMPROMETTERE LA STESSA UNITA DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO ED ATTENTARE ALLA
FONDAMENTALE ESIGENZA DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO .
16 LA NECESSARIA COERENZA
DEL SISTEMA DI TUTELA GIURISDIZIONALE ISTITUITO DAL TRATTATO IMPONE LA MEDESIMA CONCLUSIONE . IN PROPOSITO, E IMPORTANTE TENER PRESENTE CHE IL RINVIO A
TITOLO PREGIUDIZIALE PER L' ACCERTAMENTO DI VALIDITA
COSTITUISCE, AL PARI DEL RICORSO D' ANNULLAMENTO, UNO STRUMENTO DEL CONTROLLO
DI LEGITTIMITA SUGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE . COME LA CORTE HA DICHIARATO NELLA
SENTENZA 23 APRILE 1986 ( PARTI ECOLOGISTE "LES VERTS"/PARLAMENTO
EUROPEO, 294/83, RACC . 1986, PAG .
1339 ) "CON GLI ARTT . 173 E 184, DA UN LATO, E
CON L' ART . 177, DALL' ALTRO,
IL TRATTATO HA ISTITUITO UN SISTEMA COMPLETO DI RIMEDI GIURIDICI E DI
PROCEDIMENTI INTESO AD AFFIDARE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA IL CONTROLLO DELLA
LEGITTIMITA DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI ".
17 POICHE L' ART . 173
ATTRIBUISCE ALLA CORTE LA COMPETENZA ESCLUSIVA AD ANNULLARE UN ATTO DI UN' ISTITUZIONE COMUNITARIA, LA COERENZA DEL SISTEMA
ESIGE CHE SIA PARIMENTI RISERVATO ALLA CORTE IL POTERE DI DICHIARARE L'
INVALIDITA DELLO STESSO ATTO, QUALORA QUESTA SIA FATTA VALERE DINANZI AD UN
GIUDICE NAZIONALE .
18 VA DEL RESTO SOTTOLINEATO CHE LA CORTE E L'
ORGANO PIU INDICATO A PRONUNZIARSI SULLA VALIDITA DEGLI ATTI COMUNITARI
. EX ART . 20 DEL PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE
DI GIUSTIZIA DELLE CEE, INFATTI, LE ISTITUZIONI COMUNITARIE CHE HANNO EMANATO
GLI ATTI CONTESTATI HANNO IL DIRITTO DI INTERVENIRE
DINANZI ALLA CORTE PER DIFENDERE LA VALIDITA DI TALI ATTI . INOLTRE, EX ART . 21, 2* COMMA, DELLO STESSO PROTOCOLLO, LA CORTE PUO RICHIEDERE
ALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE CHE NON SONO PARTI IN CAUSA TUTTE LE INFORMAZIONI
CHE RITENGA NECESSARIE AI FINI DEL PROCESSO .
19 E' BENE AGGIUNGERE CHE IL PRINCIPIO DELL' INCOMPETENZA DEI GIUDICI NAZIONALI A DICHIARARE L'
INVALIDITA DEGLI ATTI COMUNITARI PUO SUBIRE TEMPERAMENTI, DATE CERTE
CONDIZIONI, NELL' IPOTESI DI PROCEDIMENTO SOMMARIO, LA QUALE, TUTTAVIA, NON RICORRE
NELLA QUESTIONE POSTA DAL GIUDICE NAZIONALE .
20 LA PRIMA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE
LE GIURISDIZIONI NAZIONALI NON SONO COMPETENTI A DICHIARARE L'
INVALIDITA DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE .
SULLA SECONDA QUESTIONE
21 LA
SECONDA E LA TERZA QUESTIONE
SONO FORMULATE NEL PRESUPPOSTO CHE LE OPERAZIONI DI CUI E CAUSA FOSSERO
EFFETTIVAMENTE SOGGETTE A DAZI DOGANALI . QUALORA LA COMPETENZA AD
ACCERTARE LA VALIDITA
DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE SIA RISERVATA ALLA CORTE,
CON LA SECONDA QUESTIONE IL
FINANZGERICHT CHIEDE SE DETTA DECISIONE SIA VALIDA .
22 SI DEVE RILEVARE CHE L'
ART . 5, N . 2, DEL REGOLAMENTO N .
1697/79 SUBORDINA ALL' ESISTENZA DI TRE PRECISE
CONDIZIONI LA FACOLTA
DELLE AUTORITA COMPETENTI DI RINUNZIARE A PROCEDERE AL
RECUPERO "A POSTERIORI ". DETTA NORMA, DUNQUE, VA INTERPRETATA NEL
SENSO CHE, OVE SIANO SODDISFATTE TUTTE QUESTE CONDIZIONI, IL DEBITORE HA
DIRITTO A CHE NON SI PROCEDA AL RECUPERO .
23 OCCORRE ORA ACCERTARE SE NEL CASO DI SPECIE SIANO STATE SODDISFATTE LE TRE CONDIZIONI ENUNCIATE DALL'
ART . 5, N . 2, DEL REGOLAMENTO N .
1697/79 . LA
CORTE, INFATTI, PUO VERIFICARE I FATTI MATERIALI SU CUI SI BASA UN ATTO COMUNITARIO E LE QUALIFICAZIONI GIURIDICHE CHE
L' ISTITUZIONE COMUNITARIA NE HA DEDOTTO, ALLORCHE NE SIA STATA INVOCATA L'
INESATTEZZA IN UN PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE D' ACCERTAMENTO DI VALIDITA .
24 LA PRIMA CONDIZIONE ENUNCIATA DALLA SUCCITATA
DISPOSIZIONE E CHE I DAZI NON SIANO STATI RISCOSSI A CAUSA DI UN ERRORE DELLE
AUTORITA COMPETENTI MEDESIME . A QUESTO RIGUARDO, DEVE ESSERE RESPINTO L' ARGOMENTO DELLA COMMISSIONE SECONDO IL QUALE LE AUTORITA
COMPETENTI NON ERANO INCORSE IN ERRORE, MA SI ERANO LIMITATE, IN UN PRIMO
MOMENTO, AD ACCETTARE QUANTO ENUNCIATO NELLA DICHIARAZIONE DELLA FOTO-FROST, A
CIO AUTORIZZATE DALL' ART . 10 DELLA CITATA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 79/695/CEE . RISULTA INFATTI DA TALE NORMA
CHE, QUANDO I DAZI SONO STATI CALCOLATI SULLA BASE DELLE INDICAZIONI, NON
VERIFICATE, DELLA DICHIARAZIONE IN DOGANA, SI PUO PROCEDERE A SUCCESSIVI
CONTROLLI DI DETTA DICHIARAZIONE E A RETTIFICHE DELL' IMPORTO DEI DAZI
APPLICATI . NEL CASO DI SPECIE, COME HA RICONOSCIUTO LA STESSA COMMISSIONE
NELLE SUE OSSERVAZIONI E NELLA RISPOSTA AD UN QUESITO DELLA CORTE, LA DICHIARAZIONE DELLA
FOTO-FROST CONTENEVA TUTTI I DATI DI FATTO RICHIESTI AI FINI DELL'
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN OGGETTO E TALI DATI ERANO ESATTI . IN QUESTE
CIRCOSTANZE, DAL CONTROLLO "A POSTERIORI" EFFETTUATO
DALLE AUTORITA DOGANALI TEDESCHE NON E POTUTO EMERGERE ALCUN NUOVO ELEMENTO .
PERTANTO L' OMESSA RISCOSSIONE DEI DAZI, ALL' ATTO
DELL' IMPORTAZIONE DELLE MERCI, E CERTAMENTE IMPUTABILE AD ERRORE DELLE
AUTORITA DOGANALI NELLA PRIMA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN OGGETTO .
25 LA SECONDA CONDIZIONE E COSTITUITA DAL COMPORTAMENTO
DI BUONA FEDE DEL DEBITORE, VALE A DIRE CHE QUESTI NON
FOSSE IN GRADO DI RICONOSCERE L' ERRORE DELLE AUTORITA DOGANALI . A TAL
PROPOSITO, LA
GIURISDIZIONE SPECIALE DEL FINANZGERICHT DI AMBURGO HA
CONSIDERATO, NELL' ORDINANZA 22 SETTEMBRE 1983 CON LA QUALE HA SOSPESO L'
ESECUZIONE, CHE FOSSE MOLTO DUBBIA L' ASSOGGETTABILITA A DAZI DI OPERAZIONI
COME QUELLE DI CUI E CAUSA . IL FINANZGERCHT HA RITENUTO CHE SIMILI OPERAZIONI SEMBRAVANO RIENTRARE NEL COMMERCIO INTERNO TEDESCO ED ERANO
PERCIO ESENTATE DAI DAZI DOGANALI IN FORZA DEL PROTOCOLLO SU TALE COMMERCIO .
ESSO HA TUTTAVIA RILEVATO L' INCERTEZZA DELLA
SITUAZIONE, AVUTO RIGUARDO TANTO ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE, QUANTO ALLA
GIURISPRUDENZA NAZIONALE . CIO CONSIDERATO, NON SI PUO RAGIONEVOLMENTE
SOSTENERE CHE LA FOTO-FROST,
UN' IMPRESA COMMERCIALE, AVREBBE POTUTO RICONOSCERE L'
ERRORE DELLE AUTORITA DOGANALI . D' ALTRO CANTO, TANTO MENO POTEVA ESSA
SOSPETTARE L' ESISTENZA DI UN ERRORE, QUANDO
PRECEDENTI ED ANALOGHE OPERAZIONI ERANO STATE EFFETTUATE IN ESENZIONE DAI DAZI
.
26 LA TERZA CONDIZIONE E CHE IL DEBITORE ABBIA
OSSERVATO TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA VIGENTE RELATIVA ALLA
DICHIARAZIONE IN DOGANA . AL RIGUARDO, IMPORTA
CONSTATARE CHE, RISPONDENDO AD UN QUESITO DELLA CORTE, LA STESSA COMMISSIONE
HA AMMESSO CHE, CONTRARIAMENTE A QUANTO DA ESSA
AFFERMATO NELLA DECISIONE 6 MAGGIO 1983, LA DICHIARAZIONE IN
DOGANA DELLA FOTO-FROST ERA STATA REGOLARMENTE COMPILATA . DAL FASCICOLO NON E EMERSO, D' ALTRONDE, ALCUN ELEMENTO CHE AUTORIZZASSE
SUPPOSIZIONI CONTRARIE .
27 DA QUANTO PRECEDE, RISULTA
CHE NEL CASO DI SPECIE SONO STATE SODDISFATTE TUTTE LE CONDIZIONI ENUNCIATE
DALL' ART . 5, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 1697/79 . NE CONSEGUE CHE LA FOTO-FROST AVEVA
DIRITTO A CHE NON SI PROCEDESSE AL RECUPERO "A POSTERIORI" DEI DAZI
DI CUI TRATTASI .
28 CIO CONSIDERATO, LA DECISIONE 6 MAGGIO 1983,
NOTIFICATA ALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, CON LA QUALE LA COMMISSIONE HA
RITENUTO SI DOVESSE PROCEDERE IN UN CASO PARTICOLARE AL RECUPERO "A
POSTERIORI" DI DAZI ALL' IMPORTAZIONE, E INVALIDA
.
SULLA TERZA QUESTIONE
29 OVE FOSSE RICONOSCIUTO
COMPETENTE A DICHIARARE L' INVALIDITA DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE, IL
FINANZGERICHT CHIEDE, CON LA
TERZA QUESTIONE, SE L' APPLICAZIONE DELL' ART . 5, N . 2, DEL REGOLAMENTO N . 1697/79
SIA AFFIDATA AD UNA DECISIONE DISCREZIONALE SINDACABILE DAL GIUDICE
ESCLUSIVAMENTE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO DI POTERE ("
ERMESSENSFEHLER ") O, INVECE, AD UN PROVVEDIMENTO EQUITATIVO SINDACABILE
SOTTO OGNI ASPETTO .
30 VISTA LA SOLUZIONE DELLE
PRIME DUE QUESTIONI, LA TERZA
E DIVENUTA PRIVA DI OGGETTO .
SULLA QUARTA QUESTIONE
31 LA QUARTA QUESTIONE SI BASA SUL PRESUPPOSTO CHE LE
SOLUZIONI DATE ALLE ALTRE QUESTIONI ABBIANO NEGATO IL DIRITTO DELLA FOTO-FROST
A CHE NON SI PROCEDESSE AL RECUPERO "A POSTERIORI ". IL FINANZGERICHT
CHIEDE ALLORA SE LE OPERAZIONI IN OGGETTO RIENTRINO NEL COMMERCIO INTERNO
TEDESCO, AI SENSI DEL PROTOCOLLO SU DETTO COMMERCIO, IL CHE, A SUO PARERE,
IMPLICHEREBBE LA LORO
ESENZIONE DAI DAZI DOGANALI .
32 VISTA LA SOLUZIONE DATA ALLA
SECONDA QUESTIONE, LA QUARTA
E DIVENUTA PRIVA DI OGGETTO .
Decisione relativa alle spese
SULLE SPESE
33 LE SPESE SOSTENUTE DAL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR
LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE
PROCEDIMENTO COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE,
CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .
Dispositivo
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL
FINANZGERICHT DI AMBURGO, CON ORDINANZA 21 GENNAIO 1980, DICHIARA :
1 ) LE GIURISDIZIONI NAZIONALI NON SONO COMPETENTI
A DICHIARARE L' INVALIDITA DEGLI ATTI DELLE
ISTITUZIONI COMUNITARIE .
2 ) LA
DECISIONE 6 MAGGIO 1983, NOTIFICATA ALLA REPUBBLICA FEDERALE
DI GERMANIA, CON LA QUALE LA
COMMISSIONE HA CONSTATATO CHE SI DOVESSE PROCEDERE IN UN CASO PARTICOLARE AL
RECUPERO "A POSTERIORI" DI DAZI ALL' IMPORTAZIONE,
E INVALIDA .
(firme)